CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 2505 Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 6 articolo, sia volto a riconoscere e sostenere le comunità giovanili.
Rileva quindi come gli articoli 2, 3 e 5 presentino profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
L'articolo 2, qualifica le comunità giovanili come associazioni di persone di età prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro (comma 1).
È inoltre previsto che le associazioni in questione debbano avere oggetto, per statuto, il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati: a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e

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degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale; b) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative; d) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali sulle tematiche giovanili (comma 1).
Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici (comma 3).
L'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 5 prevede che l'accesso delle comunità giovanili ai benefìci previsti dal presente provvedimento e da altre disposizioni normative espressamente richiamate, è subordinato all'iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento della gioventù (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Nel registro sono iscritte, su domanda, le comunità giovanili che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, e che rispondono statutariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.
Osserva quindi come l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al registro delle comunità giovanili possa risultare eccessivamente complesso, a causa della non sempre chiara determinazione dei requisiti medesimi.
L'articolo 5 fa, infatti, riferimento, ai requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3.
Il comma 1, appare tuttavia piuttosto generico in ordine alla definizione del profilo soggettivo delle associazioni in questione, allorché stabilisce che esse debbano essere composte da persone di età «prevalentemente» non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni. Sarebbe quindi preferibile, a titolo esemplificativo, prevedere che le comunità giovanili siano composte da persone di età non superiore ai trenta o trentacinque anni e prevedere, quale eccezione, che una determinata percentuale di associati possa superare quel tetto di età.
Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni. Sembrerebbe più opportuno precisare, all'articolo 5, che nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, la sussistenza della convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, costituisca un requisito per l'iscrizione.
Ulteriori requisiti sono poi previsti dallo stesso articolo 5, il quale, anzitutto, dispone che le comunità giovanili debbano possedere, alternativamente, i requisiti statutari previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).
Inoltre, sempre ai fini dell'iscrizione, l'articolo 5 dispone che negli statuti debba risultare l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.

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Sembrerebbe più opportuno integrare l'articolo 2, comma 1, laddove precisa l'oggetto statutario, con gli ulteriori requisiti statutari attualmente previsti dall'articolo 5.
Alla tecnica rinvio alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 o alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sarebbe piuttosto preferibile una estrapolazione dei requisiti ivi previsti e ritenuti idonei a qualificare anche le comunità giovanili, condizionandone l'iscrizione nel registro, nonché la loro elencazione nel contesto dell'articolo 2, comma 1. Ciò consentirebbe, inoltre, di evitare il rinvio, alternativo, ai requisiti dell'una o dell'altra legge citata.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 giugno 2010.

Roberto RAO (UdC) ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 28 giugno e come, tuttavia, l'iter dell'esame sia ancora incerto poiché il Governo ha più volte preannunciato la presentazione di un disegno di legge nella medesima materia. Disegno di legge del quale si è ancora in attesa.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO riconosce le ragioni dell'onorevole Rao e fa presente come, effettivamente, nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri non sia stato possibile proseguire l'esame dello schema di disegno di legge. Rimane comunque inalterata la volontà del Ministro Alfano di presentare il preannunciato disegno di legge.

Roberto RAO (UdC) esprime rammarico per la lentezza dell'iter di esame della proposta di legge C. 1090, le cui finalità sembrano essere condivise dal Governo stesso. Auspica quindi che il disegno di legge governativo possa essere abbinato in tempi estremamente rapidi e tali da non pregiudicare l'inizio dell'esame in Assemblea il 20 giugno prossimo.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 17 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato il 17 giugno scorso (vedi allegato 2). Prima di passare all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate dà la parola al rappresentante del Governo che

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ha chiesto di poter svolgere alcune considerazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver ricordato che il Ministro della giustizia ha posto la questione del rapporto tra detenute madri e minori come una delle più rilevanti tra quelle relative al trattamento dei detenuti, illustra una serie di dati inerenti all'oggetto dei provvedimenti in esame (vedi allegato 3). Osserva che il testo unificato in esame, sia pure alla luce degli emendamenti presentati, non affronta in maniera adeguata una materia la cui disciplina deve rispondere a due diverse esigenze non necessariamente convergenti, quali quella della sicurezza e quella della tutela del rapporto tra madre detenuta e figlio minore. Ricorda che attualmente in alcune strutture penitenziarie si sono organizzate sezioni particolari finalizzate ad ospitare i figli minori di madri detenute, con l'obiettivo di non creare traumi per i bambini. Pur apprezzando lo spirito del testo unificato e delle diverse proposte di legge abbinate, accomunate dall'intento di ampliare ai minori fino ai dieci anni di età l'applicabilità delle disposizioni vigenti e di prevedere delle casa-famiglia protette, rileva come tale testo necessiti di ulteriori approfondimenti in Commissione, tra i quali sottolinea quelli inerenti alla copertura finanziaria. Ritiene che anche le disposizioni relative alle visite dei minori infermi non tengano conto della normativa vigente ed, in particolare, di quella relativa ai permessi. Pur osservando che alcuni emendamenti presentati, tra i quali richiama alcuni di quelli a firma dell'onorevole Ferranti, migliorerebbero sicuramente il testo, ritiene che non vi siano ancora le condizioni per approvare il testo in Commissione.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere le osservazioni del rappresentante del Governo circa l'opportunità di non concludere l'esame del provvedimento entro questa settimana per poi avviare da quella successiva l'esame in Assemblea. Tale opportunità, emersa in tutta evidenza nell'audizione svoltasi ieri, nel corso della quale sono stati sottolineati molti punti critici del testo unificato, è confermata dal tenore degli emendamenti presentati anche da parte della opposizione, che molte parti riscrivono il testo. Inoltre vi è un dato di fatto del quale non si può tenere conto, che è dato dalla totale carenza di copertura finanziaria del provvedimento a fronte di disposizioni, quali quelle sulle case famiglia protette, che senza alcun dubbio comportano spese. Rileva poi come l'assenza del relatore, per ragioni di salute, non consentirebbe un confronto con i presentatori degli emendamenti. Trattandosi di un provvedimento che ha per oggetto una materia estremamente delicata che incide sia sulla sicurezza che sui rapporti tra madre e figlio minore, ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire ancora alcune questioni per trovare soluzioni adeguate. Qualora il gruppo del Partito democratico non si dimostrasse sensibile a queste richieste di ulteriori approfondimenti del testo, i gruppi di maggioranza si troverebbero sostanzialmente costretti ad approvare emendamenti volti a limitare fortemente l'applicabilità della nuova normativa. Ove non si concludesse in tempi accelerati l'esame del provvedimento, il gruppo del Popolo della libertà potrebbe dare l'assenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, dopo che in Commissione si fosse trovato un punto di equilibrio tra le diverse esigenze che devono essere prese in esame per approvare un testo adeguato.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che il Governo non ha ancora fornito i dati richiesti relativamente al numero di bambini che ogni anno transitano nelle carceri italiane. Rileva inoltre che da ieri in Commissione si assiste ad un diverso approccio al tema del rapporto tra detenute madri e minori, in quanto si è cambiata la prospettiva: dalle esigenze di tutela degli interessi dei minori si è passati alla esigenza di tutela dell'interesse delle madri detenute. Ritiene particolarmente grave che il testo in esame non sia dotato di una copertura finanziaria e che nulla abbia fatto il Governo per individuare tale copertura.

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A tale proposito evidenzia come anche la manovra economica in corso veda delle sottrazioni di fondi a danno del Ministero della giustizia ed in particolare, cosa di una gravità assoluta, una riduzione delle spese di mantenimento ed assistenza dei detenuti, comprimendo diritti fondamentali, tra i quali ricorda quello al lavoro.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento, ribadisce l'estrema genericità dell'articolo 5, ricordando come invece a Milano, a legislazione invariata, sia stato realizzato un Istituto a custodia attenuata per madri detenute nel quale si è riusciti a coniugare le esigenze di sicurezza con quelle proprie dei figli minori di madri detenute.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara che da parte di tutti i gruppi vi è una forte preoccupazione affinché i bambini non siano costretti a vivere nelle carceri, come ancora accade nonostante la cosiddetta legge Finocchiaro, che ora lo stesso PD cerca di modificare. Trattandosi di una materia estremamente delicata, ritiene che sia opportuno procedere ad altre audizioni, come peraltro chiesto dallo stesso gruppo del Partito democratico, e quindi di non accelerare l'iter legislativo. Osserva come tale accelerazione finisca di fatto per costringere i gruppi di opposizione ad avere un atteggiamento di chiusura rispetto alle proposte di modifica alla normativa vigente. Osserva, inoltre, come la stessa mancanza di una norma di copertura finanziaria e la presentazione di molti emendamenti da parte del gruppo del Partito democratico dimostrino che i tempi non siano ancora maturi per concludere l'esame in Commissione. Invita pertanto a valutare l'opportunità di non procedere oltre nell'esame degli emendamenti, non escludendo la possibilità di un trasferimento dell'esame in sede legislativa, qualora, a seguito di ulteriori approfondimenti in Commissione, si riuscisse a pervenire alla formulazione di un testo condivisibile, che tenga conto tanto delle esigenze di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori quanto della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che i colleghi della maggioranza abbiano fatto affermazioni di principio, dando però poche indicazioni concrete, soprattutto in relazione a quale debba essere l'iter del provvedimento. Ricorda, in particolare, che il testo unificato in esame è stato predisposto dal relatore sulla base di quanto emerso dalla discussione, tenendo in adeguato conto anche le indicazione del gruppo della Lega. Pertanto, era lecito attendersi che su questo testo si potessero trovare le auspicate convergenze politiche. In quanto frutto di compromessi, si tratta solo in parte del testo che il gruppo del PD avrebbe voluto e ciò spiega perché anche il gruppo del PD abbia presentato emendamenti. In tale contesto, ritiene inopportuno che il gruppo del PdL abbia presentato emendamenti soppressivi riferiti a tutti gli articoli del testo ed altri che finiscono per azzerarne il contenuto, sui quali il rappresentante del Governo ha peraltro già preannunciato il parere favorevole, facendo comprendere che ove non si volesse chiedere un rinvio della calendarizzazione in Assemblea, non sussistendo i tempi per i necessari approfondimenti, sarebbero proprio quegli emendamenti ad essere approvati. Ritiene che tale comportamento sia piuttosto ambigui e ritiene che i gruppi della maggioranza debbano esprimere chiaramente quale sia la loro posizione.

Federico PALOMBA (IdV) chiede ai colleghi della Lega di chiarire se anche loro siano disposti a votare gli emendamenti soppressivi presentati dal gruppo del PdL, perché è evidente che in tale evenienza con pochi voti il provvedimento sarebbe sostanzialmente cancellato.
Sottolinea come, superando talune evidenti ambiguità, si potrebbe trovare un accordo nel senso che, a fronte del ritiro degli emendamenti soppressivi della maggioranza medesima, l'opposizione non insista

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ad andare in Aula il 28 giugno. D'altra parte, dovrebbe essere a tutti evidente come non vi sia il tempo per concludere l'esame in Commissione in vista dell'inizio dell'esame in quella data.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea come non vi sia oggettivamente il tempo per concludere l'esame in Commissione ed iniziare l'esame in Assemblea il prossimo 28 giugno. Precisa inoltre come nel testo unificato in esame si siano ancora taluni aspetti molto controversi e, in particolare, la definizione, il ruolo e le funzioni delle «case famiglia. Aspetti che per il PdL sono di fondamentale importanza. Tale circostanza spiega, unitamente alla mancanza dei tempi necessari per approfondire, la presentazione di emendamenti soppressivi. Considerata la volontà sostanzialmente unanime di addivenire ad un testo condiviso, nonché la pressoché unanime constatazione che la Commissione, nei tempi a disposizione, non è in grado di fare gli approfondimenti propedeutici al raggiungimento dell'auspicata condivisione, la soluzione ragionevole sarebbe quella di chiedere il rinvio a settembre della calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, previo ritiro di tutti gli emendamenti sinora presentati dai gruppi. Nel frattempo il dibattito in Commissione potrà proseguire e potranno essere disposti tutti gli approfondimenti e le audizioni ritenute necessarie. Potrà quindi essere fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, che potranno quindi essere redatti con maggiore consapevolezza dai gruppi e senza la preoccupazione di dovere fare tutto in estrema fretta.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea il 28 giugno prossimo, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Sottolinea quindi come questo ultimo dato sia fondamentale per poter valutare i tempi effettivamente a disposizione della Commissione, posto che per poter concludere l'esame, conferendo il mandato al relatore, sarà necessario anche attendere di avere acquisito i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda altresì che nella precedente legislatura alla Commissione bilancio sono state necessarie ben quattro sedute per esprimere il parere su un provvedimento analogo a quello in esame.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che la soluzione proposta dall'onorevole Contento sia ragionevole, ma potrà essere condivisa dalla Lega solo a condizione che lo sia da parte del PD.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il PD potrà chiedere un differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea, purché vi sia un serio impegno di tutti i gruppi a proseguire l'esame con i dovuti approfondimenti e le necessarie audizioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che dal dibattito siano emersi chiaramente l'interesse comune dei gruppi a portare avanti l'esame del provvedimento e la volontà di approfondire. Avverte, pertanto, che segnalerà alla Presidenza della Camera che la Commissione Giustizia, al fine di meglio approfondire le complesse tematiche relative alla disciplina del rapporto tra detenute madri e figli minori, non concluderà l'esame in sede referente in tempo utile affinché l'Assemblea ne possa iniziare l'esame a partire da lunedì 28 giugno.

Enrico COSTA (PdL), alla luce di quanto stabilito nel corso della seduta, ritira gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Carolina LUSSANA (LNP), per le stesse motivazioni espresse dall'onorevole Costa, ritira gli emendamenti a sua firma.

Donatella FERRANTI (PD), in vista di un ulteriore approfondimento in Commissione del testo unificato e delle questioni comunque relative al rapporto tra detenute madri e figli minori, ritira gli emendamenti da lei presentati.

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Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì.

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
C. 3143 Rao.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.
C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
Atto n. 217.