CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla commissione di merito, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè.
Ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato la precedente versione del provvedimento trasmessa dalla II Commissione, esprimendo su di esso, nella seduta del 17 novembre 2009, parere favorevole con osservazioni.
Passando ad illustrare le ulteriori innovazioni apportate dalla Commissione

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Giustizia rispetto al testo precedentemente esaminato, segnala in primo luogo, anche in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la modifica all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4), del provvedimento, relativa alla formulazione del nuovo comma 7-ter dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 (recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), in materia di sospensione di termini in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla citata legge n. 44 per gli eventi estorsivi legati al racket o all'usura.
In dettaglio si prevede che, fino alla scadenza della predetta sospensione di termini, venga esclusa l'applicazione di sanzioni nei confronti del soggetto il quale sia sottoposto a procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti dell'erario, mentre viene meno l'esclusione dell'applicazione dei relativi interessi, contemplata nella precedente versione del testo.
È stato inoltre modificato il comma 1 dell'articolo 14, il quale disciplina alcuni aspetti dello speciale procedimento volto a comporre le cosiddette «crisi da sovraindebitamento» introdotto dal Capo II del provvedimento, prevedendo che il debitore possa proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano.
Rispetto al precedente testo, la Commissione Giustizia ha specificato che il piano deve assicurare, oltre al regolare pagamento dei creditori che rimangano estranei alla procedura, anche l'integrale pagamento dei titolati di crediti privilegiati ai quali essi non abbiano rinunciato, nemmeno parzialmente.
Sempre sulle tematiche relative alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento, rileva come la Commissione Giustizia non abbia accolto l'osservazione contenuta nel parere espresso in precedenza dalla Commissione Finanze, con la quale si chiedeva di chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione del procedimento di composizione della crisi, eliminando l'apparente discrasia tra il dettato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, e il comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala una modifica al comma 5 dell'articolo 18, con la quale la Commissione Giustizia ha specificato che all'accordo per la ristrutturazione dei debiti previsto nel quadro del procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedimentali contenute nell'articolo 182-ter, ultimo comma, della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, il quale stabilisce che la transazione fiscale, conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione disciplinato dall'articolo 182-bis della stessa legge fallimentare, è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Al riguardo rileva come non appaia chiaro il senso della modifica apportata alla disposizione dalla Commissione Giustizia, atteso che la richiamata previsione di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, della legge fallimentare non sembra avere natura procedimentale, ma soprattutto sostanziale, in quanto disciplina la revoca della transazione fiscale.
Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come la Commissione di merito abbia soppresso, accogliendo sostanzialmente un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione, l'articolo 25-bis, il quale prevedeva che la stipula dell'accordo consentisse ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le perdite su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui

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redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e che le operazioni e gli atti della procedura sono esenti da imposte e tasse.
È invece rimasto invariato l'articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della privacy e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, ai soli fini della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e solo per la durata della stessa, al termine della quale essi dovranno essere distrutti.
Ricorda che rispetto a tale disposizione la Commissione aveva formulato, nel parere espresso nella seduta del 17 novembre 2009, tre osservazioni, con le quali si chiedeva alla Commissione di merito di:
1) circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria al solo giudice della procedura, ovvero consentirgli di chiedere dati specifici contenuti nell'anagrafe stessa, rilevanti ai fini del procedimento di composizione;
2) prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
3) con specifico riferimento ai dati contenuti nelle centrali rischi, specificare a quali banche dati faccia riferimento la norma, nonché prevedere che l'utilizzo dei dati in esse contenuti avvenga nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in quanto applicabili.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento al disposto dell'articolo 25 della proposta di legge in esame, rileva l'opportunità di segnalare nuovamente alla Commissione di merito l'esigenza di regolare meglio l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria, prevedendo che le relative modalità siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Alberto FLUVI (PD), ritiene opportuno approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, chiedendo pertanto di non esprimere il parere su di esso nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
C. 3552, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3552, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
Il decreto-legge, che si compone di 9 articoli, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.
In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni per un riordino sistematico del settore lirico-sinfonico, prevedendo, a tal

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fine, al comma 1, che la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche sia operata con regolamenti governativi di delegificazione, da adottarsi, su proposta del Ministro per i beni e delle attività culturali, attenendosi a una serie di criteri.
Tali criteri riguardano, tra l'altro: la razionalizzazione dell'organizzazione e la valorizzazione professionale dei lavoratori; l'efficienza, la corretta gestione, l'economicità, l'imprenditorialità e la sinergia tra le fondazioni; la formulazione di indirizzi sulla composizione degli organi, la gestione dell'attività e la partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori; la previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; la previsione di parametri atti a stabilire tetti massimi di spesa per i cachet e loro equiparazione alla media europea; la previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle Fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile; la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana; la destinazione di una quota crescente del contributo statale in base alla qualità della produzione; la disciplina del sistema di contrattazione collettiva nel settore; l'ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni; l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali per le fondazioni liriche che rivestano peculiarità nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi, sia quantitativi, con una specificità riguardante lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.
Ulteriori criteri direttivi sono contenuti nel comma 1-bis, il quale stabilisce che la riorganizzazione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche avvenga attraverso un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, compresi gli enti locali e le organizzazioni sindacali, costituendo anche un tavolo di confronto. Inoltre, si prevedono interventi per favorire forme di finanziamento del settore di carattere pluriennale, che assicurino maggiore stabilità al settore, si stabilisce che gli statuti delle fondazioni attribuiscano all'amministratore generale o al sovrintendente la responsabilità della gestione, si prevede la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, mantenendo inoltre la capacità di produzione culturale sul territorio e valorizzando il carattere sociale ed il ruolo educativo delle fondazioni lirico sinfoniche.
L'articolo 2 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale, individuata con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, la quale si avvale della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime.
La disposizione prevede inoltre che l'accordo sottoscritto sia sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica, e che, in sede di prima applicazione, il contratto sia stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata del decreto - legge.
L'articolo 3, comma 1, attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il quale può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, a condizione che ciò non pregiudichi le esigenze della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1o gennaio 2011.

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Restano comunque ferme alcune disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative al cumulo di impieghi e quelle della legge n. 498 del 1992 che stabiliscono l'incompatibilità con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
Il comma 2 interviene sulla disciplina dei corpi artistici autonomi, i quali possono essere costituiti dal personale dipendente delle fondazioni lirico sinfoniche per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni.
In tale ambito si prevede che il riconoscimento alla fondazione lirico sinfonica di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione, deve essere contemplato nell'atto di convenzione appositamente stipulato tra i predetti corpi artistici e la fondazione, e che il mancato rispetto di tale obbligo costituisce causa di risoluzione di diritto del contatto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
Il comma 3 novella l'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge n. 7 del 2005, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i princìpi di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 3-ter e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possano essere applicati e debbano essere ricontrattati tra le parti.
Conseguentemente, il comma 3-bis stabilisce che i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge potranno essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il comma 4 prevede che, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del 25 per cento.
Il comma 5 vieta alle fondazioni lirico-sinfoniche, fino al 31 dicembre 2011, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, pur consentendo l'assunzione a tempo indeterminato per quelle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato saranno contenute nel limite massimo del turnover del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione, al fine di ridurre i costi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti «aggiunti», invece, non possono superare il 15 per cento dell'organico approvato. In ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il comma 5-bis prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possano

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effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti «aggiunti», nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.
Il comma 6 conferma l'applicazione alle fondazioni delle disposizioni della legge n. 426 del 1977 che vietano i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Si prevede, inoltre, che ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche si applichino, per le missioni all'estero, le disposizioni in materia di trattamento economico di missione e trasferimento vigenti per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Il comma 7 fissa l'età pensionabile dei danzatori, sia uomini sia donne, al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con utilizzo, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione stabilito dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi all'entrata in vigore della disposizione, si consente comunque, al personale che abbia già raggiunto l'età pensionabile, di optare per il mantenimento in servizio.
Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 7, quantificati in 2 milioni di euro a decorre dal 2010 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Il comma 8-bis autorizza la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», nei limiti delle risorse ad essa assegnate per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ad effettuare, in deroga alle disposizioni del comma 5, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
L'articolo 4 prevede che, per i contributi ancora da erogare, a partire dal 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali potrà liquidare anticipatamente fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previste dai decreti ministeriali vigenti in materia. Tale previsione è volta a superare il problema delle assegnazioni di contributi deliberate su mero preventivo, che spesso successivamente sono ridotte o revocate all'atto della verifica dell'effettiva attività prodotta.
L'articolo 5, soppresso dal Senato, ridefiniva le funzioni e i compiti del gruppo Cinecittà Luce SpA, in particolare attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità delle partecipazioni ed al Ministro per i beni e le attività culturali l'esercizio dei diritti dell'azionista.
L'articolo 6, comma 1, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge n. 633 del 1941 comprenda anche le opere audiovisive, in quanto la normativa europea sul diritto d'autore reca regole comuni per l'opera cinematografica e per l'opera audiovisiva.
La disposizione prevede inoltre una revisione delle caratteristiche del registro, delle modalità di registrazione, delle tariffe relative alla tenuta del registro, nonché della tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, da attuarsi entro sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 2 abroga l'articolo 23 del decreto legislativo n. 28 del 2004 e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle recate dall'articolo 6, mantenendo invece in vigore, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri menzionato dal comma 1, il sistema previgente in materia, delineato dagli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge n. 1061 del 1938.

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In proposito ricorda che il predetto articolo 23 stabiliva che i film riconosciuti di nazionalità italiana e quelli equiparati, ai fini dell'ammissione ai benefici del medesimo decreto n. 28, fossero iscritti nel pubblico registro per la cinematografia.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come, tra i benefici previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2004, ai quali si poteva essere ammessi a condizione di essere iscritti al citato pubblico registro, si annoverano, oltre a contributi alla produzione, all'accesso al fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, all'erogazione di premi di qualità e per la promozione delle attività cinematografiche, anche agevolazioni fiscali e finanziarie, disciplinate dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 28, consistenti sostanzialmente:
nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti di vendita dei diritti di sfruttamento economico dei film, agli atti di concessione, costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, agli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica;
nell'applicazione di un'imposta sostitutiva, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, sulle operazioni di credito cinematografico, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate;
nell'esclusione dal reddito imponibile delle quote versate dai soci e degli incassi dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica.

Coerentemente con il disposto del comma 2, il comma 2-bis inserisce tra gli atti normativi anteriori al 1970 di cui si prevede il mantenimento in vigore, anche il predetto regio decreto-legge n. 1061 del 1938.
L'articolo 7 disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), il quale, ai sensi del comma 1, è un'associazione avente personalità giuridica di diritto privato disciplinato dalla disposizione e dal codice civile, costituita dagli artisti interpreti esecutori e dalle associazioni di tali artisti che annoverino almeno 200 iscritti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge n. 93 del 1992 e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali a seguito della messa in liquidazione dell'IMAIE precedentemente istituito. In tale contesto si riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nell'IMAE un ruolo consultivo.
L'attività del nuovo IMAIE è soggetta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali ne approvano lo statuto, il regolamento elettorale e quello di attuazione. La disposizione prevede inoltre che i predetti organi riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto d'autore spettante agli artisti interpreti esecutori, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento all'istituto medesimo dei compensi spettanti agli artisti e nel caso di mancata trasmissione all'IMAIE della documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto.
La disposizione specifica che il presidente del collegio dei revisori dell'Istituto è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano, ciascuno, un componente del collegio dei revisori.
Il comma 2 stabilisce che, a partire dal 14 luglio 2009, si considerano trasferiti al nuovo IMAIE, tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'IMAIE in liquidazione, prevedendo in particolare, il trasferimento al nuovo IMAIE del compito di provvedere all'incasso e alla relativa ripartizione tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto dei compensi loro spettanti. In tale contesto il nuovo IMAIE procede alla determinazione

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di compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'istituto, per ciò che concerne l'attribuzione della qualifica di artista, interprete ed esecutore.
La disposizione prevede inoltre che il personale dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori in liquidazione è trasferito, dalla data della relativa costituzione, al nuovo IMAIE, e che siano trasferiti, al termine della procedura di liquidazione, anche l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati.
Il comma 3 precisa che il nuovo IMAIE procede alla pubblicazione nel proprio sito internet dell'elenco degli aventi diritto ai compensi, stabilendo che tale pubblicazione deve essere visibile per 1.095 giorni consecutivi ed è distinta, per ogni trimestre, dall'indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che lo ha versato.
Il comma 3-bis prevede che i dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto debbano essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.
L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 dichiara festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.
In tale contesto il comma 2 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri «150 anni dell'Unità d'Italia» e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale e adotta le azioni opportune per restaurare e valorizzare i Luoghi della Memoria nazionale presenti sul territorio italiano.
Ai sensi del comma 3 le procedure amministrative per il compimento delle citate attività sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 8, comma 1, dispone l'abrogazione della legge n. 800 del 1967, la quale ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell'autorità di Governo competente. Sono escluse dall'abrogazione una serie di disposizioni specificamente indicate.
Il comma 2 modifica l'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione, abrogando il riferimento al parere del Dipartimento dello spettacolo per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione di lavoratori extracomunitari per la produzione e realizzazione di spettacoli, ed eliminando il riferimento all'Autorità competente per lo spettacolo tra gli organismi pubblici che determinano le procedure e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione.
Il comma 3, lettera a), reca l'abrogazione di due commi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1977, relativi alla possibilità di anticipare l'80 per cento dei finanziamenti per determinate manifestazioni a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali.
La lettera b), oltre ad un adeguamento di carattere formale, abroga un comma dell'articolo 2 della legge n. 54 del 1980, eliminando anche in questo caso la possibilità di anticipare l'80 per cento delle sovvenzioni previste dallo stesso articolo 2 per il sostegno delle attività musicali.
La lettera c) prevede l'abrogazione del comma terzo dell'articolo 2 della legge n. 43 del 1982, anch'essa riguardante la modalità di anticipazione dei contributi per spettacoli.
La lettera d) reca l'abrogazione del comma 392 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, il quale disponeva, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010.
La lettera e) dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007, il disponeva che l'affidamento dei servizi aggiuntivi (servizio editoriale, accoglienza, caffetteria, ristorazione, guardaroba),

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negli istituti e luoghi di cultura può avvenire in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia ai diversi istituti e luoghi di cultura, demandando ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell'organizzazione dei servizi aggiuntivi.
La lettera e-bis) abroga, in connessione con la norma in materia di nomina dei componenti del collegio dei revisori del nuovo IMAIE prevista dal comma 1 dell'articolo 7, il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 93 del 1992, il quale dispone che il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il presidente del collegio dei revisori dell'IMAIE e che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori del medesimo istituto.
La lettera e-ter) abroga il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale prevede che gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati in favore delle fondazioni musicali, devono essere venduti entro due anni dall'acquisto, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione.
L'articolo 9 dispone, come d'uso, in merito all'entrata in vigore del decreto - legge.
Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Nuovo testo unificato C. 60 ed abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi, recante disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione in sede referente.
L'articolo 1 definisce, ai commi 1 e 2, le finalità dell'intervento legislativo, che intende stabilire i princìpi fondamentali della disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile nell'ambito della legislazione esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, assicurare la tutela della concorrenza nel settore, secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e parità di condizioni nell'accesso al settore, nonché garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori.
La disposizione specifica inoltre, al comma 3, che la legge si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.
L'articolo 2 indica, ai commi 1 e 2, l'ambito di applicazione del provvedimento, che si estende alle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione e finitura di immobili e di altre opere edili, di ingegneria civile e industriale, svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto, in forma individuale, societaria o cooperativistica.
Il comma 3 subordina l'accesso alla professione di costruttore edile al possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge, oltre a quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.
L'articolo 3 istituisce presso ciascuna Camera di Commercio la sezione speciale

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dell'edilizia, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività indicate dall'articolo 2.
L'articolo 4, comma 1, subordina l'esercizio della professione di costruttore edile alla designazione del responsabile tecnico, che deve avvenire all'atto dell'iscrizione dell'impresa edile alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio.
In base ai commi da 2 a 4 la qualifica di responsabile tecnico può essere assunta anche da coloro che rivestono anche la qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione, ai quali sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico. La qualifica di responsabile tecnico può essere attribuita a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto, mentre si esclude che il soggetto designato come responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per conto di altre imprese o che esso possa essere un consulente o un professionista esterno.
L'articolo 5 indica i requisiti di onorabilità richiesti per l'esercizio della professione di costruttore edile, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori, qualora si tratti di società, nonché dal responsabile tecnico.
Tali requisiti consistono, in sostanza:
nell'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per i delinquenti abituali, o di una delle cause ostative al rilascio di licenze o autorizzazioni previste per le persone alle quali siano state misure di prevenzione antimafia;
nell'insussistenza di sentenze definitive di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio contemplati dal codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina, illecita concorrenza con violenza o minaccia;
nell'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività edili elencate dall'articolo 2.

L'articolo 6 preclude l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico a chi abbia riportato una condanna, accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena, per una serie di reati.
Si tratta, in sostanza:
a) dei reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni;
b) dei reati relativi alla gestione non autorizzata di rifiuti, all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee ed al traffico illecito di rifiuti;
c) per i reati previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio per violazioni in materia di ricerche archeologiche e per l'esecuzione di lavori edili in assenza di autorizzazione o in difformità da essa;
d) per i reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso, di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e di esecuzione di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

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L'articolo 7, comma 1, indica i requisiti di idoneità professionale richiesti al responsabile tecnico, che consistono, alternativamente:
a) nell'iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia, o al collegio dei geometri, con esercizio della professione da almeno 3 anni;
b) nel possesso della laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, nel diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia e nella frequenza a un corso di apprendimento con durata minima di ottanta ore;
c) nel possesso di un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore di almeno quarantotto mesi negli ultimi cinque anni e nella frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore;
d) nella frequenza a un corso di apprendimento della durata di almeno duecentocinquanta ore.

In base al comma 2 i titoli di studio enumerati dal comma 1 conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea sono considerati equivalenti a quelli italiani solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità; inoltre, secondo il comma 3, al termine del corso di apprendimento richiamato dal comma 1 dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame di abilitazione alla qualifica di responsabile tecnico.
Ai sensi del comma 4, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, negli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia, fermo restando comunque l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità e moralità indicati dagli articoli 5 e 6.
L'articolo 8, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.
Il comma 2 affida alle Regioni la regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile.
Il comma 3 enumera le materie che dovranno essere oggetto dei corsi di apprendimento, tra le quali si segnala, in quanto rientrante indirettamente negli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la normativa tributaria.
L'articolo 9 prevede che il soggetto che chiede l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 dimostri il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile, per un valore minimo di 30.000 euro.
L'articolo 10, comma 1, attribuisce alle Camera di Commercio, i compiti di: verificare i requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllarne periodicamente, mediante verifiche, la sussistenza; coordinare e gestire il funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; comunicare alla Cassa edile territorialmente competente l'avvenuta iscrizione nel predetto registro.
In base ai commi da 2 a 6 le predette funzioni sono svolte dal personale delle Camere di Commercio, ed ai relativi oneri si fa fronte con i fondi introitati con il versamento alla Camera di Commercio stessa, all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dell'edilizia, del diritto di prima iscrizione. La misura del diritto è determinata per il 2010 in 500 euro, aggiornata annualmente in base alla variazione

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dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il diritto coloro che esercitano l'attività di costruzione in attività alla data di entrata in vigore della legge e che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione.
L'articolo 11 attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che adottano soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e buone prassi finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'articolo 12 prevede che l'esercizio dell'attività di costruttore edile sia sospesa qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9 della legge, e possa essere ripresa solo se, entro i successivi 90 giorni, siano comunicati alla Camera di Commercio gli elementi per la verifica della sussistenza delle predette condizioni, prevedendosi in caso contrario la decadenza dall'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.
L'articolo 13 detta alcune disposizioni di natura transitoria.
In particolare, il comma 1 consente alle imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, di continuare a svolgere la propria attività, a condizione che comunichino alla Camera di Commercio il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.
Il comma 2 prevede invece che i soggetti i quali alla data dell'entrata in vigore della legge siano in possesso dell'attestato di qualificazione richiesto per eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, possono indicare quale responsabile tecnico il direttore tecnico.
L'articolo 14 stabilisce, ai commi da 1 a 5, le sanzioni amministrative che il comune territorialmente competente deve irrogare in caso di esercizio della professione di costruttore edile in mancanza dei requisiti previsti. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione, che potranno riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato, nonché la confisca delle attrezzature impiegate.
Inoltre, in caso di reiterazione per più di tre volte delle violazioni da parte di un'impresa iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane si contempla la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione.
Restano comunque ferme le sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi del comma 6 l'applicazione delle predette sanzioni è comunicata alla cassa edile territorialmente competente; in base al comma 7, il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni pecuniarie è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il direttore dei lavori è responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia. Qualora le attività siano affidate a soggetti non abilitati, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati; nel caso di reiterazione per più di due volte di violazioni delle disposizioni della legge si prevede la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
Ai sensi dei commi 2 e 3, qualora i lavori edili siano eseguiti in mancanza del direttore dei lavori le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di avere agito in buona

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fede nell'affidamento dei lavori, mentre nel caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le predette sanzioni si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che questo dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
L'articolo 16 stabilisce che l'accertamento di tutte le violazioni alle disposizioni della legge deve essere tempestivamente comunicato dai Comuni alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Esprime quindi perplessità sull'impostazione complessiva del testo unificato in esame, il quale, sovrapponendosi ad un quadro normativo che già assoggetta l'attività edilizia ad obblighi molto stringenti - ad esempio, per quanto riguarda il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro -, introduce ulteriori vincoli, che non soltanto contrastano con l'intendimento del Governo di semplificare lo svolgimento delle attività economiche, ma rischiano anche di ostacolare quella funzione trainante che l'edilizia ha sempre svolto per l'economia del Paese.
Osserva, inoltre, come il testo, che nasce anche da proposte di legge presentate da esponenti del Partito Democratico, si ponga in contraddizione con la linea politica seguita da tale parte politica, in quanto le disposizioni da esso recate rischiano di pregiudicare soprattutto l'attività delle piccole imprese avviate da soggetti extracomunitari.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Francesco BARBATO (IdV), con riferimento dall'articolo 8 del testo unificato in esame, ritiene inopportuno demandare a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico, in considerazione della situazione di conflitto di interessi nella quale si trova il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha recentemente assunto, ad interim, la responsabilità di tale Dicastero, all'indomani delle dimissioni del Ministro Scajola.
Ritiene, altresì, che si debba evitare di ostacolare l'attività delle microimprese e delle imprese artigianali che operano nel settore dell'edilizia.

Gianfranco CONTE, presidente, anche alla luce dell'andamento del dibattuto, sottolinea l'esigenza di approfondire con attenzione il provvedimento; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 ed abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo della proposta di legge C. 1732 Porcu (PdL) ed abbinate, recante disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Il provvedimento, che si compone di un solo articolo, è volto sostanzialmente ad estendere alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari gli ambiti di attività e taluni aspetti della disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

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In particolare il comma 1 riconosce alle predette organizzazioni, federazioni e associazioni, le quali, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che abbiano organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, l'esercizio, nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, delle attività di informazione, assistenza e tutela, con i relativi poteri di rappresentanza di categoria, attribuzioni e prerogative, riconosciute agli istituti di patronato e di assistenza sociale dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge n. 152 del 2001.
Si tratta, in particolare, di attività di assistenza, consulenza e tutela per il conseguimento di prestazioni di sicurezza sociale, di previdenza e quiescenza, comprese quelle erogate da fondi di previdenza complementare, nonché per il conseguimento di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di attività di patrocinio in sede giudiziaria, nonché di attività informative, di servizio e di assistenza tecnica in favore di pubbliche amministrazione in base ad apposite convenzioni.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si ricorda che l'articolo 10, della citata legge n. 152 annovera inoltre, al comma 1, lettera a), e al comma 2, tra le attività che possono svolgere i patronati, quelle di informazione sulla legislazione fiscale, stipulando anche convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale.
Alle medesime organizzazioni, federazioni e associazioni si applicano altresì le norme relative agli obblighi di registrazione dei proventi e rendicontazione, vigilanza da parte del Ministero del lavoro, commissariamento e scioglimento in caso di irregolarità o violazioni, previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge n. 152 del 2001.
Inoltre, per ciò che attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la disposizione richiama il trattamento tributario previsto dall'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 152, per i contributi versati ai patronati in base a convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione: tale disposizione prevede che i predetti contributi, corrisposti da amministrazioni pubbliche, non concorrono alla formazione del reddito imponibile di tali enti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), e che le attività svolte dai patronati stessi, relative a tali contributi, non costituiscono esercizio di attività commerciale ai fini IVA, e sono pertanto al di fuori delle operazioni imponibili ai fini di tale tributo.
Il comma 2 stabilisce che la domanda per la costituzione e il riconoscimento delle predette dalle organizzazioni, federazioni e associazioni, da presentarsi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, che saranno definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale si pronuncia sulla domanda stesso entro novanta giorni dalla data di presentazione.
Ai sensi del comma 3 il medesimo decreto ministeriale del comma 2 definisce le procedure e modalità per verificare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Gianfranco CONTE, presidente, nel condividere la sostanza dell'intervento legislativo, rileva come la previsione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale la partecipazione agli organi collegiali degli enti destinatari di contributi pubblici deve avere carattere onorifico, possa incidere, indirettamente, anche sull'operatività delle associazioni di tutela dei disabili, le quali possono ricevere contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in base a convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione.

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Ritiene pertanto che sia anche sotto questo profilo giustificato il riconoscimento nei loro confronti delle agevolazioni tributarie di cui già godono gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il sottosegretario Sonia VIALE rileva come l'estensione, alle associazioni di tutela delle persone disabili, delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 152 del 2001, il quale dispone che i contributi versati da amministrazioni pubbliche agli istituti di patronato e di assistenza sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES e che le attività relative a tali contributi non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, corrisponda ad una valutazione politica che spetta al Parlamento.

Matteo BRAGANTINI (LNP) non comprende per quale ragione la proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, estenda le attribuzioni, le prerogative e le agevolazioni tributarie già previste per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, esclusivamente alle associazioni di tutela delle persone disabili che abbiano proprie sedi in almeno novanta province, dal momento che la medesima opera meritoria a favore delle persone disabili è svolta da associazioni che concentrano la propria attività in aree specifiche, senza ampliarla a tutto il territorio nazionale.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come la disposizione richiamata dal deputato Bragantini sia sostanzialmente volta a prevedere un requisito minimo di rappresentatività delle associazioni di tutela delle persone disabili, rilevando, peraltro, come tale specifico aspetto non attenga agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, relativamente alle considerazioni del deputato Bragantini, ritiene che la ratio della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, sia proprio quella di circoscrivere l'applicazione del provvedimento a quelle associazioni che svolgono la loro azione di tutela delle persone disabili sulla quasi totalità del territorio nazionale, in considerazione del fatto che le province italiane sono 103.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.