CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione «A Roma. Insieme», in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini, recanti disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.45.

Sui lavori della Commissione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO, in relazione ai provvedimenti C. 2011 ed

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abbinati, recanti disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, osserva come anche dalle odierne audizioni sia emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti. I tempi a disposizione, tuttavia, appaiono estremamente ristretti, atteso che i provvedimenti sono iscritti nel calendario dell'Assemblea a partire dal 28 giugno prossimo, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Inoltre, oggi alle 17 scade il termine per la presentazione degli emendamenti, i quali dovrebbero essere esaminati oggi stesso nella seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione, ove lo ritenga, si attivi per chiedere il differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Enrico COSTA (PdL) condivide le osservazioni del rappresentante del Governo, anche in considerazione delle criticità emerse oggi nel corso delle audizioni. Trattandosi di una disciplina e volta a dare una soluzione anche a problemi sociali dai risvolti molto complessi, ritiene che l'istruttoria non sia completa per potere iniziare l'esame in Assemblea il 28 giugno. Sottolinea inoltre come i gruppi non abbiano espresso posizioni pregiudizialmente contrarie al provvedimento, ma solo esigenze di approfondimento. Pertanto, avere più tempo a disposizione per approfondire, favorirebbe il raggiungimento di un testo condiviso.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) condivide le osservazioni del rappresentante del Governo e dell'onorevole Costa. Sottolinea come le odierne audizioni siano state molto utili ed abbiano reso evidente l'esigenza di maggiori approfondimenti.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come il proprio gruppo sia stato sempre favorevole alle riflessioni ed agli approfondimenti. Rileva tuttavia come, da un lato, sarebbe necessario svolgere ulteriori audizioni sui provvedimenti in questione e come, dall'altro, l'imminente inizio dell'esame in Assemblea renda particolarmente ristretti i tempi per gli approfondimenti. Ricorda inoltre come il proprio gruppo abbia chiesto di calendarizzare il provvedimento nel mese di giugno, proprio perché riteneva che si trattasse di un provvedimento largamente condiviso. Auspica quindi che si possa fare tutto il possibile per iniziare l'esame in Assemblea il 28 giugno, verificando la possibilità di svolgere ulteriori audizioni nella giornata di domani, per passare subito dopo all'esame degli emendamenti.

Federico PALOMBA, presidente, ricorda che i provvedimenti C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini sono iscritti nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, sia pure a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Assicura quindi che riferirà quanto emerso al presidente Bongiorno.

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
C. 3552 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdC), relatore, osserva che il provvedimento in esame è volto a convertire, con modificazioni, il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
Segnala quindi le disposizioni ritenute di maggiore interesse.
L'articolo 1 dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.
L'articolo 2 prevede un'apposita procedura per la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche, in attesa della riforma organica della contrattazione riguardante questo settore.

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L'articolo 3 reca disposizioni in in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche).
Per quanto di competenza della Commissione giustizia, osserva che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive.
Il comma 1, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge 633 del 1941, tenuto dalla SIAE, comprenda anche le opere audiovisive: ciò in quanto, come specifica la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la disciplina europea sul diritto d'autore reca regole comuni per l'opera cinematografica e per quella audiovisiva.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 103 su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la SIAE, sono determinate le modalità di funzionamento del registro.
Ricorda che, secondo la normativa vigente, la registrazione fa fede, fino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e ai premi previsti dalla normativa, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.
Ricorda come in relazione al provvedimento in esame siano state presentate in Assemblea delle questioni pregiudiziali. Tali questioni e segnatamente quella presentata dall'UdC non riguardano peraltro gli aspetti di competenza della Commissione giustizia.
Con specifico riferimento alle parti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, come evidenziate nella relazione, propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.
C. 3498 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che l'Accordo con la Bielorussia sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 18 aprile 2003 a Minsk, si compone di un breve Preambolo, 22 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali.
Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti. Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge viene precisato che i Governi italiano e bielorusso si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione

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delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in particolare, l'articolo 20, che detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-bielorussa che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo bielorusso, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
Il disegno di legge di ratifica non pone particolari questioni di interesse di questa Commissione.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.
C. 3400 Pianetta e abb..
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 3400, in occasione dell'imminente verifica che la Commissione europea compirà sulle modalità operative della cooperazione italiana, sia indispensabile dimostrare di aver avviato a soluzione almeno le più gravi delle criticità più volte richiamate dagli organismi internazionali.
Lo scopo del provvedimento in esame è quindi quello di consentire al Ministero degli affari esteri di amministrare efficacemente i fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per iniziative di cooperazione.
Rileva quindi come gli aspetti salienti siano, in sintesi, i seguenti: maggiore flessibilità temporale nell'utilizzo dei fondi accreditati per i progetti di cooperazione e per il funzionamento delle unita tecniche istituite dalla cooperazione italiana nei Paesi in via di sviluppo; adeguamento della rendicontazione ai tempi di esecuzione dei progetti (annualmente, le sedi invierebbero solo una relazione, mentre il rendiconto e il versamento dell'eventuale saldo attivo all'entrata dello Stato sarebbero rinviati alla fine del progetto); superamento dell'attuale pluralità di regimi di rendicontazione a seconda della data dell'accreditamento.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «15-septies». Ritiene infatti che sia opportuno definire la portata della predetta disposizione, nella parte in cui si demanda ad un regolamento di stabilire le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni, chiarendo, in particolare, se la disposizione si riferisca all'armonizzazione dei procedimenti amministrativi ovvero intenda derogare a principi giuridici contenuti nella legislazione vigente.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione che recepisce il rilievo espresso dall'onorevole Contento (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

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SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di essersi riservato, nella precedente seduta, di fornire dati ed informazioni utili alla fase istruttoria dell'esame del provvedimento. Consegna quindi alla Commissione i predetti elementi informativi (vedi allegato 2).

Federico PALOMBA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
Atto n. 217.