CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 giugno 2010
339.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2010.

Audizione del professor Jean-Paul Fitoussi sui criteri di misurazione della crescita economica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 10.05.

AUDIZIONI

Giovedì 17 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, Roberto Ferranti, nell'ambito dell'esame della proposta di modifica del regolamento CE n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Roberto FERRANTI, Direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, nonché i deputati Massimo VANNUCCI (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC), ai quali replicano Roberto FERRANTI, direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, e Federico NUSPERLI, dirigente della Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03066 Vannucci: Attuazione degli interventi previsti dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia e delle misure in favore dei cittadini italiani espulsi da tale Paese nel 1970.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto, rilevando che già tre settimane fa, il sottosegretario Alberto Giorgetti, rispondendo ad un'interrogazione su analoga questione, aveva assicurato che il decreto attuativo dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 sarebbe stato emanato in tempi molto rapidi. Osserva, inoltre, che il rappresentante del Governo non ha fornito risposte sulle altre questioni sollevate dall'interrogazione, in particolare sulle iniziative giudiziarie intraprese dall'ENI e sull'ammontare delle risorse già erogate per gli interventi previsti dal Trattato con la Libia.

5-03065 Marinello e Gioacchino Alfano: Oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Gioacchino ALFANO (PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gioacchino ALFANO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto, sottolineando la necessità, peraltro perseguita dal Governo, di tagliare le spese inutili.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nel dare la parola all'onorevole Zazzera per la successiva interrogazione, osserva come il mancato pagamento delle somme previste a titolo di risarcimento, potrebbe dare luogo ad ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica a causa del pagamento degli interessi su tali somme.

5-03064 Cambursano e Zazzera: Iniziative in favore delle regioni del sud Italia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come i tagli ai trasferimenti agli enti territoriali disposti dalla manovra finanziaria recentemente adottata dal Governo mettano a rischio l'evoluzione in senso federale del nostro ordinamento e determinino una inevitabile riduzione di servizi essenziali per la cittadinanza.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), evidenziando come le Regioni, anche quelle più virtuose sotto il profilo finanziario, sostengono significative spese di funzionamento, che possono essere adeguatamente contenute, a fronte della prevista riduzione dei trasferimenti, al fine di non intaccare i servizi resi alla cittadinanza.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, osservando come la manovra operata con il decreto-legge n. 78 del 2010, a fronte degli interventi adottati dai principali partner europei e, in particolare, dalla Germania, si dimostri evidentemente parziale, in quanto con ogni probabilità entro la fine dell'esercizio si renderà necessaria una ulteriore manovra con effetti pari a circa 60 miliardi di euro. Quanto ai contenuti del decreto-legge recentemente adottato dal Governo, evidenzia che tale provvedimento non fornisce risposte adeguate ai bisogni del Paese, dal momento che mancano seri interventi di contenimento delle spese, anche a livello territoriale, come dimostra la scelta, recentemente confermata in sede di esame della cosiddetta Carta delle autonomie, di non procedere ad un intervento volto a sopprimere le province.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni in materia di sicurezza stradale. In proposito, ricorda che il testo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, è stato ulteriormente modificato dalla Commissione di merito della Camera e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento all'articolo 20, comma 5, osserva che il trasferimento alle province dell'applicazione delle sanzioni concernenti l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola comporta lo spostamento di proventi, non quantificati, dal bilancio dello Stato a quello dei suddetti enti locali. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, ricordando che, durante l'esame al Senato, il rappresentante dell'Esecutivo ha espresso parere contrario su tale disposizione, in quanto suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato. Non rileva, invece, profili problematici con riferimento alle disposizioni relative all'accreditamento da parte di regioni e province autonome dei soggetti abilitati alla formazione degli insegnanti, nel presupposto - sui cui ritiene opportuno acquisire conferma da parte del Governo - che le eventuali spese connesse ai necessari adempimenti siano poste integralmente a carico dei soggetti richiedenti ovvero possano essere sostenute nell'ambito delle risorse già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'articolo 22, comma 1, che reca disposizioni in materia di patente a punti, prevedendo che che il recupero dei punti sia possibile solo a seguito del superamento di una prova di esame, i cui programmi e modalità di effettuazione dovranno essere stabiliti con decreto ministeriale, ritiene che andrebbe acquisita una conferma, da parte del Governo, circa l'effettiva possibilità che i necessari adempimenti siano effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, andrebbe a suo avviso precisato se le relative spese saranno poste integralmente a carico dei soggetti richiedenti e secondo quali modalità. Per quanto riguarda, poi, l'articolo 23, comma 1, lettera c), in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, ritiene che andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità che il meccanismo di attribuzione dei costi prefigurato dal testo, che prevede l'imputazione ai soggetti richiedenti delle spese per il rilascio delle certificazioni, risulti idoneo ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 25, comma 1, in materia di proventi delle sanzioni, considerati i pareri espressi nel corso dell'esame presso il Senato circa le norme recanti modifiche al regime di attribuzione dei proventi da sanzioni, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine alla sostenibilità, per i bilanci degli enti interessati, della nuova ripartizione dei proventi prevista dal testo in esame. Fa presente, infatti, che tale testo non assegna agli enti titolari delle funzioni di accertamento né la parte principale del gettito, come previsto dalla normativa vigente, né la quota di risorse necessaria al recupero delle spese sostenute, come previsto dal testo approvato dalla Camera, ma dispone una ripartizione paritaria - fra enti proprietari

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delle strade e soggetti accertatori - che, in quanto tale, prescinde dal livello dei costi sostenuti. Analogamente, per quanto attiene all'articolo 26, che reca disciplina le sanzioni in materia di segnalazioni visive dei veicoli, segnala che il testo in esame non ripropone le misure sanzionatorie attualmente previste dall'articolo 152 del Codice della strada per le violazioni di obblighi in materia di segnalazioni visive dei veicoli. Fa presente che da tale mancata riproposizione, se singolarmente considerata, potrebbero derivare effetti di perdita di gettito, rilevando, tuttavia che in altre parti del testo viene al contrario disposta l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie, come nel caso dell'articolo 31, recante norme limitative della guida nell'autotrasporto. Nel sottolineare, pertanto, l'aleatorietà delle stime associabili a determinati interventi di modifica della disciplina sanzionatoria, osserva che la modifica in esame non dovrebbe riflettersi sui saldi di finanza pubblica. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene all'articolo 34, commi 1 e 3, in materia di sanzioni per la guida sotto l'influenza di alcol e di sostanze stupefacenti, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione in ordine ai possibili effetti finanziari connessi alla realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi da destinare ai soggetti tossicodipendenti in alternativa alla pena detentiva e pecuniaria. Osserva, infatti, che tali programmi possono infatti essere attuati sia da servizi pubblici sia da strutture private autorizzate e possono inoltre includere attività di formazione professionale, trattamenti psico-sociali e trattamenti farmacologici. Circa la previsione di un regime alternativo alle pene pecuniarie per le violazioni ai divieti di guida sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti - previsione suscettibile in sé di determinare una potenziale perdita di gettito da sanzioni -, rinvia a quanto già osservato sia con riferimento alla sussistenza, in altre parti del testo, di norme volte ad estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sia con riferimento alla scarsa significatività delle previsioni di gettito associate a misure che sono sostanzialmente volte a contrastare i comportamenti dai quali quegli stessi introiti dovrebbero derivare. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine all'irrilevanza della misura in esame ai fini dei saldi di finanza pubblica. Non ha, invece, osservazioni in ordine alla clausola di invarianza finanziaria inserita dal Senato con riferimento agli accertamenti clinico-tossicologici, considerato che tale integrazione è stata effettuata per recepire il parere della Commissione bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, poi, che le disposizioni dell'articolo 38, in materia di notifica delle violazioni, da una parte, riducono significativamente, da 150 a 60 giorni dalla data dell'accertamento, il termine massimo entro il quale va effettuata la notificazione delle violazioni, dall'altra ampliano sia i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria sia i casi in cui l'accertamento può avvenire mediante apparecchiature automatiche. Dovrebbe, quindi, a suo avviso essere acquisita una valutazione, da parte del Governo, in ordine alla possibile compensatività delle predette norme in termini di impatto amministrativo e, indirettamente, di impatto finanziario. Con riguardo all'articolo 40, che reca disposizioni in materia di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie, rileva che la rateizzazione del pagamento delle sanzioni è suscettibile di determinare un ritardo negli introiti, da parte delle amministrazioni destinatarie delle somme, che potrebbe riflettersi sugli equilibri di cassa dei medesimi enti. A suo avviso, dovrebbe inoltre essere valutato il possibile impatto amministrativo della nuova procedura sugli uffici che dovranno autorizzare e gestire i pagamenti rateali.
Con riferimento all'articolo 42, commi 3, 4 e 4-bis, recante destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, osserva che andrebbe chiarita la portata attuativa delle norme in esame, anche sotto il profilo del coordinamento fra il testo del comma 3, relativo all'individuazione a consuntivo di «proventi spettanti

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allo Stato ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, e la normativa vigente, che dispone la devoluzione allo Stato di una quota dei proventi delle medesime sanzioni, nonché la loro destinazione a specifiche finalità indicate dal testo. In proposito, andrebbe anche chiarito se attualmente il gettito delle sanzioni di spettanza statale sia utilizzato integralmente per le finalità già indicate dal Codice della strada ovvero se una quota di tali risorse sia devoluta di anno in anno ad altre finalità o al miglioramento dei saldi. In merito all'articolo 46-bis, relativo all'educazione stradale, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di svolgere i programmi scolastici di educazione stradale nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Relativamente all'articolo 47, concernente il Comitato per le attività connesse alla sicurezza stradale, considerata la complessità delle funzioni assegnate al Comitato, con particolare riferimento alla verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti in materia di sicurezza stradale, alla promozione della raccolta di dati, alle attività volte a favorire la formazione e l'addestramento degli operatori del settore, ravvisa l'opportunità di acquisire una conferma, da parte del Governo, circa l'effettiva possibilità che alle norme in esame sia data attuazione senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 49, relativo alla classificazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, ferma restando la natura presumibilmente ordinamentale delle norme introdotte, giudica opportuno acquisire un chiarimento, da parte del Governo, circa la possibilità che le modifiche apportate ai criteri di definizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale si ripercuotano sulle modalità di finanziamento della costruzione e della manutenzione delle suddette infrastrutture, nonché di quelle appartenenti agli enti locali. Relativamente all'articolo 61, recante agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili, pur preso atto del parere espresso dal Governo presso il Senato, ritiene che andrebbero acquisiti, al fine di verificare le stime indicate nel testo, i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle minori entrate derivanti dall'estensione delle agevolazioni IVA previste dalla norma.
In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 61, osserva che il comma 2 dispone che all'onere derivante dalla disposizione, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2010 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007. In proposito, ricorda che l'articolo 39-ter, comma 2, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo - con uno stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008 - finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Segnala, in proposito, che a seguito delle rimodulazioni operate sugli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, con la legge di bilancio 2010 le risorse del predetto fondo sono state rideterminate in 16,401 milioni di euro per l'anno 2010, in 12,080 milioni di euro per l'anno 2011 e in 12,179 milioni di euro per l'anno 2012. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla possibilità di destinarle alle finalità in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene alla clausola di salvaguardia di cui al comma 3, rileva che essa è formulata in conformità a quella introdotta nel disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo

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tra l'Italia e la regione amministrativa speciale di Hong Kong concernente la mutua assistenza in materia penale, atto Camera 2934, a seguito di una condizione formulata dalla Commissione bilancio della Camera, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Dal punto di vista meramente formale, ritiene che, potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'opportunità di specificare, al comma 2, che l'onere ivi previsto deriva dalle disposizioni di cui al comma 1.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene necessario un ulteriore approfondimento e chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Fabio GARAGNANI (PdL), premettendo di non condividere, nel merito, il contenuto di molte disposizioni del provvedimento, improntate, a suo giudizio, ad un eccessivo rigore, ritiene necessario, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, un intervento volto a garantire che i proventi dall'applicazione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada siano effettivamente destinati alle finalità legislativamente previste e non siano utilizzati dagli enti locali per improprie finalità di autofinanziamento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 13 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, comunica che, facendo seguito alla richiesta avanzata dalla Commissione nella seduta del 13 aprile ultimo scorso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha predisposto la relazione tecnica sul provvedimento in esame, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato sia per gli aspetti di quantificazione che per quelli di copertura finanziaria. Fa presente che la relazione tecnica è accompagnata da una nota del Ministero dell'economia e delle finanze nella quale si evidenzia, in primo luogo, che le schede tecniche elaborate dall'INPS si limitano a fornire la stima gli oneri che deriverebbero dall'applicazione degli articoli 1 e 2, recanti benefici per i lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali ed avviano attività di impresa, e dell'articolo 7, concernente l'inquadramento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane. Rileva che, secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve fornire, in qualità di amministrazione di coordinamento, anche la quantificazione degli oneri che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 3, relative al regime fiscale dell'attività di impresa avviata in attuazione del provvedimento in esame, e dell'articolo 5, concernente disposizioni in materia ambientale in relazione alla predetta attività di impresa. Osserva che, in merito alla quantificazione degli oneri relativi agli articoli 1 e 2, stimati in 3,11 milioni di euro, il Ministero dell'economia e delle finanze lamenta che tale quantificazione non tiene conto delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 1, concernente l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori che, dopo aver avviato l'attività di impresa con accesso ai relativi benefici, non possono proseguire nell'attività medesima. Sottolinea che viene inoltre evidenziata la necessità di apportare delle modifiche al testo al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni recate ai commi da 1 a 6 dell'articolo 1.
Rappresenta quindi che, con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7, determinati in 8,8 milioni di euro, il Ministero dell'economia e delle finanze afferma che occorre considerare

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anche i profili di onerosità derivanti dal comma 2 del medesimo articolo 7, concernente l'estinzione del contenzioso in materia di inquadramento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane. Avverte che il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene inoltre necessario procedere alla quantificazione delle minori entrate recate dall'articolo 6, comma 3, che introduce un regime di esonero contributivo in relazione ai soci e ai collaboratori familiari. Comunica quindi che, per tali ragioni il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene di non poter verificare positivamente le schede tecniche trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale con riferimento sia alla quantificazione degli oneri che alla copertura finanziaria. Pertanto, al fine di consentire ai membri della Commissione di prendere atto del contenuto della relazione tecnica, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di rinvio formulata dal relatore, sottolineando comunque che la relazione tecnica è stata verificata negativamente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.
C. 3241.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 16 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS nel ribadire le osservazioni già formulate nelle sedute del 16 e del 9 giugno 2010, con riferimento all'articolo 5, relativo alle disposizioni in materia di aspettativa del lavoratore coniuge di un funzionario internazionale, ritiene necessario che sia precisato che la facoltà riconosciuta dall'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, cui la norma rinvia espressamente, possa essere comunque esercitata nell'ambito dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente. Richiama inoltre le perplessità in ordine alla prevista aspettativa per il coniuge non dipendente pubblico già espresse nella seduta del 16 giugno 2010.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che, al fine di recepire le considerazioni svolte nella seduta di ieri, nonché le osservazioni da ultimo formulate dal rappresentante del Governo, ha provveduto a riformulare la proposta di parere illustrata nella medesima seduta nei seguenti termini:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3241 recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, può provvedersi utilizzando infrastrutture informatiche esistenti e personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri;
l'articolo 3 non prevede direttamente l'attivazione di specifici interventi di formazione, ma intende piuttosto indirizzare e orientare l'offerta formativa esistente verso le competenze teoriche e professionali richieste nell'ambito delle organizzazioni internazionali e, pertanto, potrà essere attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche attraverso il sito istituzionale del Ministero

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degli affari esteri ed il portale OIDB del medesimo ministero, con il quale si promuove la presenza di funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali;
è necessario specificare che il periodo di aspettativa di cui al comma 1 dell'articolo 5 non è utile ai fini del trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del dipendente di amministrazioni pubbliche;
al fine di evitare che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, richiamate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, concernenti la facoltà per le amministrazioni dello Stato di utilizzare il posto lasciato vacante per oltre un anno - per motivi di aspettativa - ai fini delle assunzioni, possa comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato appare opportuno limitare tale facoltà ai casi in cui le amministrazioni hanno la possibilità di procedere a nuove assunzioni ai sensi della normativa vigente;
è opportuno inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria che stabilisca anche che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: Ai soli fini di cui alla presente legge;
all'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese;
all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente;
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";
e con le seguenti osservazioni:
al fine di evitare che le disposizioni in materia di aspettativa di cui all'articolo 5 determinino problemi organizzativi per i datori di lavoro privati, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una durata massima dell'aspettativa per i dipendenti privati in misura corrispondente a quella prevista per i dipendenti pubblici e di circoscrivere l'applicazione delle disposizioni alle imprese di maggiori dimensioni;
con riferimento alle disposizioni in materia di aspettativa di cui all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare comunque salve eventuali misure di maggior favore contenute nei contratti collettivi di lavoro».

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che non sono state sufficientemente approfondite le implicazioni finanziarie del provvedimento, rilevando come sarebbe stato opportuno acquisire una relazione

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tecnica sulla proposta, come da lui richiesto nella seduta del 9 giugno 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rileva come in quella seduta la Commissione non avesse deliberato di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento, che, peraltro, non appare presentare rilevanti criticità sotto il profilo finanziario.

Maino MARCHI (PD) nel richiamare le preoccupazioni espresse dal vice ministro Vegas in ordine agli effetti della concessione dell'aspettativa allorché non vi siano professionalità idonee a sostituire il dipendente interessato nell'ambito della medesima amministrazione, rileva che la proposta di parere formulata dal relatore non fornisce alcuna risposta rispetto a tali questioni.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che tali perplessità possano essere superate dal richiamo alla legge n. 26 del 1980 che, all'articolo 2, prevede espressamente la facoltà di revoca dell'aspettativa da parte dell'amministrazione, per ragioni di servizio ovvero per difetto di permanenza all'estero del dipendente.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, condividendo le osservazioni del vice ministro Vegas, sottolinea che comunque il provvedimento riguarda un numero non particolarmente rilevante di casi.

Lino DUILIO (PD) non concorda con le osservazioni del relatore in ordine all'esiguità del numero dei potenziali beneficiari della proposta, sottolineando come la Commissione debba valutare, comunque, le implicazioni finanziarie dei provvedimenti esaminati. Nel rilevare come il provvedimento si prefigga apprezzabili finalità, ritiene tuttavia che la Commissione bilancio nel suo esame non possa trascurare le possibili difficoltà che deriverebbero alle pubbliche amministrazioni, specialmente di minori dimensioni, dal riconoscimento di un diritto soggettivo al collocamento in aspettativa da parte dei rispettivi dipendenti. Ritiene, pertanto, che debbano attentamente valutarsi le conseguenze sulla funzionalità delle pubbliche amministrazioni del riconoscimento ai dipendenti di un diritto soggettivo pieno al collocamento in aspettativa, verificando eventualmente la possibilità di prevedere la possibilità per le amministrazioni di respingere eventuali richieste in tal senso.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, pur comprendendo le argomentazioni svolte, sottolinea che il provvedimento si raccorda comunque alla normativa già vigente e che soluzioni diverse in materia investono la competenza della Commissione di merito.

Lino DUILIO (PD) sottolinea come i profili di criticità da lui segnalati rientrano pienamente nell'ambito delle competenze della Commissione bilancio, che deve verificare l'impatto di carattere finanziario del collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici coniugati con funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di non condividere le modalità seguite nell'esame del provvedimento, che, a suo avviso, è stato caratterizzato da una eccessiva fretta, che non ha consentito alla Commissione di valutare in modo adeguato le sue implicazioni finanziarie. Nel sottolineare come la stessa relazione illustrativa della proposta di legge evidenzi che il numero dei funzionari internazionali italiani è stimato in circa 3.000-3.500 unità, a cui si aggiunge un numero variabile di funzionari e di consulenti con contratti a breve termine, osserva come la platea dei potenziali beneficiari del provvedimento in esame ha una ampiezza non trascurabile e, pertanto, si renda necessaria una adeguata valutazione degli effetti finanziari della proposta. In ogni caso, ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere, che recepiscono parzialmente il dibattito svoltosi nella seduta

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di ieri, dovrebbero tradursi in puntuali condizioni, formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, nel ribadire che tali questioni debordano dalla competenza della Commissione, ritiene che le condizioni da lui proposte forniscano adeguata soluzione alle criticità di ordine finanziario. Osserva quindi che l'onorevole Vannucci potrà sostenere le sue argomentazioni in sede di Commissione di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 338 del 16 giugno 2010, a pagina 96, seconda colonna, sopprimere la ventinovesima e la trentesima riga.