CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 giugno 2010
339.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 17 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) chiede che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Giulia BONGIORNO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
C. 3291-bis Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 10 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, come preannunciato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi la Commissione dovrebbe concludere l'esame in sede referente, non essendosi ancora integrate le condizioni per il passaggio in sede legislativa.
Ricorda altresì come oltre i quattro quinti dei membri della Commissione abbiano dato il loro assenso per il trasferimento in sede legislativa su un testo in merito al quale la Commissione bilancio ha posto delle condizioni su disposizioni ritenute da alcuni gruppi essenziali. Inoltre, il Governo non ha ancora risposto alla

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richiesta di assenso per il trasferimento in sede legislativa. Per superare il parere espresso dalla Commissione bilancio è stato chiesto alla medesima un riesame del parere stesso. Fa quindi presente come ieri il presidente di tale Commissione le abbia comunicato che è stato chiesto al Governo di presentare entro 15 giorni una relazione tecnica al fine di quantificare le spese e, quindi, di poter meglio valutare la copertura finanziaria del provvedimento.
Quale presidente della Commissione non può non rilevare come, qualora non si realizzassero le condizioni per il trasferimento in sede legislativa e ove l'esame del provvedimento non iniziasse in Assemblea entro il calendario di giugno, verrebbero sostanzialmente meno le possibilità di approvare il provvedimento entro il mese di luglio.
Per tale ragione ritiene necessario, senza pregiudicare l'eventuale possibilità di un trasferimento in sede legislativa, concludere oggi l'esame in sede referente. Qualora poi si registrassero le condizioni per il trasferimento di sede, si potrà procedere in sede legislativa in un secondo momento. Ricordo, infatti, che il trasferimento alla sede legislativa è possibile sia quando il provvedimento è in stato di relazione per l'Assemblea (ovvero quando l'esame si è concluso in Commissione ma non e stato ancora avviato dall'Assemblea) sia quando l'esame è già iniziato in Assemblea (in tal caso occorrerebbe un rinvio dell'esame in Commissione da parte dell'Assemblea).
Per quanto attiene al contenuto del testo sul quale conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea, sarebbe opportuno, anche per superare la richiesta di riesame di parere formulata la scorsa settimana alla Commissione bilancio, accogliere tutte le condizioni apposte in questo parere, riservandoci di introdurre nel corso dell'esame in Assemblea ovvero in Commissione, qualora fosse possibile il trasferimento in sede legislativa, disposizioni di medesimo tenore degli articoli 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, ma con copertura finanziaria adeguata.
Fa presente inoltre che l'opportunità di recepire queste condizioni già in Commissione è dettata dalla circostanza che le stesse, in Assemblea, si trasformerebbero in emendamenti destinati ad essere approvati in quanto motivati dalla carenza di copertura finanziaria del testo.

Donatella FERRANTI (PD), a nome del proprio gruppo, rappresenta la necessità di concludere rapidamente l'esame del provvedimento che, dopo una prima fase di dibattito costruttivo, si è arenata sul parere della Commissione bilancio, che ha posto delle condizioni soppressive di disposizioni che erano state indicate come essenziali ai fini dell'assenso del gruppo del PD al trasferimento di sede.
Ricorda quindi di avere proposto che si richiedesse alla Commissione bilancio il riesame del parere sulla base delle seguenti argomentazioni. Quanto alla condizione soppressiva dell'articolo 2-quater, osserva come una relazione tecnica avrebbe potuto fornire la quantificazione e i dati di valutazione necessari per esprimere un parere favorevole. Quanto alla condizione soppressiva dell'articolo 2-sexies, esprime forti perplessità circa il fatto che le deroghe previste per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del Ministero della giustizia siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, considerato che alle norme oggetto di modifica non erano connessi effetti di risparmio, ribadisce l'opportunità che il Governo confermi che, anche in sede di determinazione delle previsioni tendenziali, non siano stati calcolati risparmi per effetto della riduzione degli assetti amministrativi degli uffici in questione.
Sottolinea come il provvedimento in esame non sia in grado di risolvere, da solo, il problema del sovraffollamento carcerario, ma solo di alleviarlo. Auspica comunque che la Commissione bilancio possa esprimere nel prosieguo dell'esame un parere maggiormente meditato.
Condivide, comunque, il percorso indicato dal Presidente e quindi che si concluda oggi l'esame in sede referente, su un

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testo conforme al parere della Commissione bilancio, con riserva di introdurre nel corso dell'esame in Assemblea ovvero in Commissione, qualora fosse possibile il trasferimento in sede legislativa, disposizioni di medesimo tenore degli articoli 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, ma con copertura finanziaria adeguata. A tale proposito, fa presente sin d'ora che il gruppo del PD è disponibile a dare l'assenso al trasferimento in sede legislativa anche sul testo che sarà reso conforme al parere della Commissione bilancio.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda come, dopo le mozioni sulle carceri di gennaio, prontamente, su iniziativa del Ministro Alfano, il Governo abbia varato il disegno di legge C. 3291 al fine di dare un'adeguata risposta al problema del sovraffollamento delle carceri in vista dell'estate. Si sofferma quindi sull'estrema gravità della questione delle carceri, dove continuano a susseguirsi morti ed episodi di malasanità. Nel corso dell'esame in Commissione, in una sorta di clima da «unità nazionale», il provvedimento è stato sostanzialmente privato delle disposizioni che ne garantivano l'efficacia e ciò che ne resta è applicabile a pochi casi. Ciò nonostante ribadisce la necessità di adoperarsi in ogni caso per arrivare il più in fretta possibile all'approvazione, anche se non crede che sia ancora possibile varare la legge per l'estate. Auspica che sia possibile incrementare il numero degli agenti di polizia penitenziaria e degli educatori, dal momento che la carenza di organico nelle carceri crea situazioni di estrema drammaticità. Ricorda, infatti, che solo nel mese di maggio si sono suicidati quattro agenti della polizia penitenziaria. Chiede, infine, al Governo di chiarire dove siano le risorse per l'assunzione di nuovi agenti di polizia penitenziaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, condivide l'ipotesi di organizzazione dei lavori indicata dal presidente Bongiorno. Nel replicare all'onorevole Ferranti, ricorda come il blocco del turn over non consenta comunque di bandire nuovo concorsi, se non in deroga alla normativa vigente. Nel replicare all'onorevole Bernardini, non può che ribadire che è ferma intenzione del Ministro Alfano di assumere i nuovi agenti di polizia penitenziaria con gli stanziamenti previsti in finanziaria.

Manlio CONTENTO (PdL), a nome del proprio gruppo, aderisce al percorso indicato dal Presidente per la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Si tratta, infatti, di un percorso corretto, che postula un'assunzione di responsabilità politica da parte di tutti i gruppi.
Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Ferranti in ordine alla copertura finanziaria delle norme che la Commissione bilancio chiede di sopprimere, sottolinea come la valutazione circa la sussistenza o meno di effetti finanziari non sia agevole e ipotizza che si potrebbe eventualmente trovare una soluzione al di fuori del provvedimento in esame e, segnatamente, nell'ambito della manovra finanziaria attualmente all'esame del Senato.

Antonio DI PIETRO (IdV) ricorda come sin dall'inizio il proprio gruppo sia stato contrario al trasferimento dell'esame alla sede legislativa e sottolinea come, per attendere che si integrassero tutti i presupposti per il trasferimento di sede, si sia determinato un forte rallentamento dell'esame del provvedimento, che comunque dovrà essere discusso in Assemblea. Ritiene che il percorso indicato dal Presidente sia l'unico oggi percorribile.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere assolutamente i rilievi di alcuni colleghi secondo i quali l'esame in Commissione sembrerebbe essere stato controproducente, se non addirittura dannoso, rallentando l'iter di esame e privando di efficacia il provvedimento. Ricorda come, al contrario, la principale preoccupazione che ha animato il dibattito in Commissione sia stata quella di mettere il provvedimento al riparo da censure di incostituzionalità ed operare un bilanciamento di interessi che tenesse conto anche

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delle vittime dei reati e della sicurezza dei cittadini. Ricorda, inoltre, come solo le disposizioni introdotte in via emendativa, delle quali la Commissione bilancio chiede la soppressione, sarebbero in grado di rendere efficace il provvedimento. Esprime apprezzamento per l'ipotesi prospettata dall'onorevole Contento, di trovare la necessaria copertura nell'ambito della manovra, auspicando peraltro che il quella sede il Governo non si limiti, ancora una volta, a fare mere promesse che sa di non poter mantenere.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) sottolinea come il provvedimento avesse raggiunto una sua completezza proprio con le disposizioni delle quali la Commissione bilancio chiede la soppressione.

Giulia BONGIORNO, presidente, precisa come, nell'ipotesi di lavoro da lei prospettata, la questione prospettata dall'onorevole Follegot potrebbe essere superata accogliendo le condizioni apposte nel parere della Commissione bilancio, con riserva di introdurre nel corso dell'esame in Assemblea ovvero in Commissione, qualora fosse possibile il trasferimento in sede legislativa, disposizioni analoghe a quelle soppresse, ma dotate di un'adeguata copertura finanziaria.

Roberto RAO (UdC) sottolinea come la Commissione abbia tentato di concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, in considerazione della terribile situazione delle carceri, finché la Commissione bilancio non ha espresso il suo parere, che ha rimesso in discussione alcuni essenziali punti di convergenza raggiunti. Osserva come, d'altra parte, senza adeguate risorse, il problema in questione non possa essere risolto, e ciò indipendentemente dalla sede nella quale si svolge l'esame del provvedimento. Ribadisce quindi come, in ogni caso, il provvedimento in esame costituisca un mero palliativo in attesa di un Piano carceri promesso ad ancora non attuato.
Ritiene quindi che l'esame del provvedimento debba proseguire secondo il percorso indicato dal presidente.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rileva come dal dibattito sia emersa una sostanziale convergenza sull'opportunità di adeguare il testo al parere della Commissione e concludere l'esame in sede referente.
Presenta quindi, in sostituzione del relatore, gli emendamenti volti a recepire le condizioni della Commissione bilancio (vedi allegato 1).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.500, 2-ter.500, 2-quater.500 e 2-sexies.500 del relatore (vedi allegato 1).

La Commissione delibera quindi di conferire al relatore, onorevole Alfonso Papa, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3291-bis, come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, preliminarmente avverte che la sua relazione si concentrerà sulle parti del disegno di legge trasmesso dal Senato che sono oggetto di esame da parte della Camera, trattandosi di un disegno di legge che viene esaminato in seconda lettura. Nella relazione evidenzierà anche alcune questioni già emerse in dottrina oltre che nel dibattito politico, affinché la Commissione possa concentrarsi su di esse anche

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in vista di una eventuale modifica del testo. Come farà presente nel corso della relazione, quando affronterà specifiche modifiche apportate dal Senato, alcune di queste suscitano delle perplessità che lei sottoporrà sia alla Commissione che al Governo anche in vista di una eventuale modifica del testo, qualora si rilevasse l'opportunità di ulteriori miglioramenti rispetto a quelli già apportati dal Senato. Si riserva, inoltre, di effettuare altri interventi sul merito nel corso dell'esame del provvedimento anche alla luce delle audizioni che si intenderanno svolgere.
Per quanto attiene alla questione più generale dell'esigenza di modificare la disciplina vigente delle intercettazioni, richiamando la sua esperienza professionale, dichiara di condividerla pienamente, osservando come sempre più spesso si assista ad una utilizzazione eccessiva di questo strumento, che costituisce un mezzo indispensabile di indagine. Dall'applicazione concreta delle disposizioni processuali in materia di intercettazioni si evince chiaramente come in molti casi si sia fatto ricorso alle intercettazioni nonostante le indagini potessero essere condotte con altri strumenti. Ritiene che la normativa in materia di intercettazioni debba ispirarsi alla ratio secondo la quale le intercettazioni devono rappresentare una extrema ratio. Sottolinea come l'esigenza di porre delle limitazioni alla utilizzabilità delle intercettazioni non debba in alcun modo tradursi in una legislazione che finisca per bloccarle o sostanzialmente neutralizzarle quale strumento d'indagine. Osserva inoltre come l'abuso delle intercettazioni e della loro pubblicazione abbia provocato in non pochi casi dei danni irreparabili per la vita delle persone coinvolte nonché per le loro famiglie. Ciò è avvenuto anche a danno di persone estranee alle indagini e per fatti privi di rilevanza processuale. Come sono tutti d'accordo, occorre trovare un punto di equilibrio tra la tutela della riservatezza delle persone e l'interesse pubblico allo svolgimento delle indagini. Compito del legislatore è trovare questo punto di equilibrio.
In merito al testo in esame ritiene che il disegno di legge originario sia stato migliorato nel corso dell'esame parlamentare e che possa essere ulteriormente migliorato qualora si ritenessero fondate alcune delle perplessità che lei ancora nutre sul testo trasmesso dal Senato e che sottoporrà alla Commissione.
Passa pertanto all'esame delle parti del disegno di legge modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera.
Il comma 2, modificato dal Senato, modifica l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale relativo ai casi in cui il pubblico ministero viene sostituito senza il suo consenso. L'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale disciplina i casi di sostituzione del pubblico ministero, prevedendo che il capo dell'ufficio cui il pubblico ministero appartiene provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento personale, di rilevanti esigenze di servizio e per motivi di opportunità legati alla posizione personale del magistrato nei casi previsti dal sopra descritto articolo 36, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del codice di procedura penale. In tutti gli altri casi è necessario il consenso del pubblico ministero per la sua sostituzione. La disposizione, alla lettera a), introduce i seguenti due nuovi casi di sostituzione obbligatoria del pubblico ministero: il pubblico ministero ha rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli (è infatti richiamata la sopra descritta lettera h-bis) dell'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale); il pubblico ministero risulta iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale modificato dal successivo comma 27). In tal caso deve essere sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con la finalità, esplicitata nel corso dell'esame al Senato, di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione. A tale proposito

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ricorda che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, esaminata la disposizione sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione, aveva invitato la Commissione giustizia a valutare l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato disposta dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti.
La lettera c) aggiunta nel corso dell'esame al Senato, inserisce nell'articolo 53 del codice di procedura penale il comma 2-bis, in base al quale in ogni caso di iscrizione di magistrati nel registro delle notizie di reato per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio, ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario.
Passa pertanto ad illustrare le disposizioni relative ai divieti di pubblicazione contenute nei commi da 4 a 8 del testo, volti a modificare gli articoli 114 e 115 del codice penale. Osserva come, nonostante le polemiche sorte nel corso dell'esame presso il Senato, il testo della Camera, in relazione ai predetti divieti, non abbia subito sostanziali modifiche, per cui continua a prevedersi la possibilità di pubblicare per riassunto gli atti processuali, salvo che si tratti di intercettazioni, nel qual caso la pubblicazione è possibile solo dopo la conclusione delle indagini preliminari. Rileva che attualmente è vigente la prassi di pubblicare intercettazioni sin dalla prima fase delle indagini, pubblicando in tal modo quelle che sono disposte contro la persona intercettata, senza garantire una completa informazione come invece avverrebbe qualora venisse dato conto anche di quelle che vengono poi fatte trascrivere dal difensore in difesa del proprio assistito.
Osserva pertanto che in materia di pubblicazione rispetto al testo approvato dalla Camera, è stata modificata esclusivamente la parte relativa al divieto di pubblicazione e diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati (nuovo comma 6-ter). La modifica è legata a ragioni di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 147 disp. att..
Si sofferma quindi sul comma 10 che, attraverso la sostituzione integrale dell'articolo 266 del codice di procedura penale, interviene sui presupposti di ammissibilità delle intercettazioni.
Il testo approvato dalla Camera non modificava l'attuale catalogo di reati per i quali sono consentite le intercettazioni; il testo del Senato aggiunge invece alla lista dei reati intercettabili il reato di atti persecutori (stalking), contemplato dall'articolo 612-bis del codice penale.
Il testo approvato dal Senato conferma, senza modifiche, l'estensione del regime previsto per l'ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni (i cosiddetti tabulati telefonici) e all'«intercettazione di immagini» mediante riprese televisive. Esso interviene invece con modifiche in materia di intercettazioni ambientali, ovvero di intercettazione di comunicazioni tra presenti. Nella sua formulazione attuale, l'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale prevede che le intercettazioni ambientali siano consentite in tutti i casi in cui sono consentite quella telefoniche, prevedendo tuttavia che qualora l'intercettazione debba essere effettuata presso l'abitazione di una persona o altro luogo di privata dimora (articolo 614 del codice penale), essa è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Segnala che il comma 27, lettera b) del disegno di legge, modifica l'articolo 614 del codice penale, sostituendo, con portata estensiva, il riferimento ai «luoghi di privata dimora» con quello ai «luoghi privati».
Il primo periodo del comma 2, sul quale non è intervenuto il Senato, rispetto al testo vigente elimina il riferimento ai

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luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale; da ciò deriva l'ammissibilità delle intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo in cui sono effettuate, solo nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l'attività criminosa (ed esclusivamente con riferimento ai reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche). Rispetto a tale limitazione di ordine generale, il Senato ha introdotto un'eccezione applicabile soltanto alle operazioni da eseguire in luoghi diversi da quelli di cui all'articolo 614 del codice penale (ovvero, in base al testo modificato di tale disposizione, abitazione o altri luoghi privati), nei casi in cui l'intercettazione possa consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede ovvero dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1. In tali ipotesi, anche a prescindere dalla sussistenza di un fondato motivo per ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l'attività criminosa, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile, ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell'articolo 267, comma 3 bis (introdotto dal successivo comma 11, lett. d).
Passa quindi ad esaminare il comma 11, modificato dal Senato, che modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, in materia di presupposti e forme del provvedimento.
Per quanto riguarda le forme del provvedimento che autorizza le intercettazioni, rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato conferma, in relazione alla richiesta del pubblico ministero, la necessità dell'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. Il Senato esplicita che tale assenso costituisce contenuto della richiesta del pubblico ministero e rappresenta condizione di ammissibilità della richiesta. È confermata la competenza del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, nonché la sua natura di decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Con riferimento al contenuto del decreto, il testo del Senato prevede che il tribunale dia conto, con autonoma valutazione, dei presupposti per l'autorizzazione delle intercettazioni, che devono essere espressamente e analiticamente indicati.
In relazione a tale ultimo profilo, rileva come il testo Camera prevedesse invece l'indicazione espressa ed analitica degli elementi su cui si fondavano le inderogabili esigenze per cui si procede e precisasse, oltre che la necessità di un'autonoma valutazione del giudice, che tali elementi non dovessero essere limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.
Per quanto riguarda i presupposti, il Senato ha modificato la disciplina introdotta dalla Camera, opportunamente sostituendo il requisito della sussistenza di «evidenti indizi di colpevolezza». Il riferimento a questi indizi è stato sostituito con quello ai «gravi indizi di reato», come previsto dalla legislazione vigente. Rispetto al testo vigente, tuttavia, in base al modificato comma 1-bis dell'articolo 267 del codice di procedura penale, il testo del Senato prevede che nella valutazione dei gravi indizi di reato si applichino, oltre che le disposizioni di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale, anche quelle di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, e 195, comma 7.
Il testo approvato dalla Camera conteneva una speciale disciplina applicabile ai procedimenti contro ignoti introdotta proprio in ragione del presupposto della colpevolezza, che, come si è detto, il Senato ha fatto venir meno sostituendolo con quello relativo ai gravi indizi di reato. Il procedimento contro ignoti prevedeva la richiesta della persona offesa per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, «al solo fine di identificare l'autore del reato»; consentiva l'acquisizione dei tabulati telefonici, al solo fine di

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identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.
Rispetto al testo approvato dalla Camera, il testo del Senato sopprime la disciplina speciale applicabile ai procedimenti contro ignoti e conferma il presupposto, previsto anche dalle norme vigenti, secondo cui le operazioni devono essere assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. Esprime delle perplessità, sulle quali invita la Commissione a riflettere, in merito alla scelta di sopprimere la disciplina applicabile ai procedimenti contro ignoti. Tali perplessità sono giustificate dalla scelta di sottoporre la valutazione dei gravi indizi di reato ai criteri previsti dagli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale.
Inoltre, il Senato ha introdotto anche delle disposizioni relative alla disponibilità delle utenze (rispetto alle quali possono essere autorizzate le intercettazioni di comunicazioni o acquisiti i tabulati) e dei luoghi (nei quali possono essere autorizzate le intercettazioni di immagini mediante riprese visive), che costituiscono pertanto ulteriori presupposti per le intercettazioni.
Con riferimento alle intercettazioni di comunicazioni, il Senato prevede che le utenze siano intestate o effettivamente e attualmente in uso: a soggetti indagati; a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti.
Rispetto all'acquisizione dei tabulati, precisa che l'intestazione o l'effettivo uso delle utenze può anche non essere attuale.
Nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, richiede l'appartenenza o l'effettivo e attuale uso dei luoghi: a soggetti indagati; a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistano concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti.
Con riferimento, infine, alla disciplina dei casi d'urgenza, il testo del Senato si limita a modificare i termini per la comunicazione dal pubblico ministero al tribunale del decreto che dispone le operazioni (da 24 ore a tre giorni) e dei termini entro cui il tribunale deve convalidare il decreto (da 48 ore a tre giorni).
Si sofferma quindi sulla durata delle operazioni di intercettazione. In base al testo vigente dell'articolo 267, comma 3, la durata delle operazioni di intercettazione non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni, qualora ne permangano i presupposti. Il codice non prevede quindi un termine di durata massima delle intercettazioni, che possono essere teoricamente disposte durante tutto il periodo di durata delle indagini preliminari.
Il testo approvato dalla Camera introduceva invece un limite massimo di durata, fissato in un periodo di 30 giorni (anche non continuativo), e prevedeva la possibilità di due successive proroghe, ciascuna per un periodo fino a 15 giorni, anche non continuativi. La prima proroga è concessa dal tribunale su richiesta motivata del pubblico ministero, mentre la seconda è concessa nel caso in cui siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga. La durata massima delle operazioni non poteva quindi superare i 60 giorni.
Rispetto a tale disciplina, il testo del Senato prevede la possibilità di un'ulteriore proroga - anch'essa fino a quindici giorni, anche non continuativi - quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati. Il termine massimo di durata delle operazioni di intercettazione risulta quindi di 75 giorni. Il testo Senato prevede inoltre che il pubblico ministero, scaduto tale termine massimo, possa disporre le operazioni per non oltre tre giorni, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti.

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Tale proroga è limitata al caso in cui dalle indagini emerga che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266.
Per quanto riguarda la procedura, la disposizione prevede la trasmissione, anche per via telematica, degli atti rilevanti al tribunale ai fini della convalida e rinvia alle modalità previste dal comma 2 per il caso di urgenza.
Il richiamato comma 2, nel testo modificato, prevede che nei casi di urgenza il pubblico ministero possa disporre le operazioni di intercettazione con decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile; tale decreto va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. In mancanza di convalida le intercettazioni non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati.
Segnala che, in base al comma 19 (introdotto dal Senato), che modifica il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale, il limite di durata massima delle intercettazioni non si applica alle operazioni di ricerca del latitante.
In merito alla nuova disciplina della durata delle operazioni di intercettazione, che prevede la possibilità di ulteriori proroghe reiterabili per la durata ciascuna di tre giorni, invita la Commissione a riflettere sulla circostanza che la competenza per l'autorizzazione della proroga stessa spetta al tribunale in composizione collegiale, secondo una scelta di fondo fatta a favore di un organo collegiale rispetto ad un organo monocratico, ritenendo che il primo garantisca un maggiore propensione alla valutazione delle richieste del pubblico ministero. Questa scelta potrebbe, per ragioni meramente organizzative, non essere funzionale ad una disciplina delle proroghe secondo la quale queste avrebbero un durata limitata a soli tre giorni, in quanto comporta la possibilità di riunire a scadenze eccessivamente ravvicinate il tribunale in composizione collegiale. Invita, quindi, a riflettere sull'opportunità di individuare un termine maggiore di proroga rispetto a quello dei tre giorni. In caso negativo, si dovrà comunque trovare una soluzione adeguata per la questione delle reiterabilità della proroga.
Si sofferma quindi sulla disciplina speciale recata dal nuovo comma 3-ter dell'articolo 267 del codice di procedura penale in relazione ai reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, rilevando che questa non è stata modificata dal Senato, salvo che per l'esplicitazione della sua applicabilità alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale, che comprendono, oltre che le intercettazioni, anche l'acquisizione dei tabulati telefonici e l'acquisizione di immagini mediante riprese visive.
Osserva quindi che il Senato ha parzialmente modificato la nuova disciplina dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione contenuta nell'articolo 268 del codice di procedura penale.
Le modifiche attengono, in particolare: al comma 4: viene precisato che spetta al pubblico ministero il deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni e viene aumentato da 5 a 15 giorni il periodo minimo nel quale i verbali e le registrazioni devono restare depositati in segreteria; al nuovo comma 6-bis: il testo del Senato limita l'operatività del divieto di stralcio prima del deposito di cui al comma 4 alle registrazioni e ai verbali attinenti al procedimento; al nuovo comma 7-bis: viene ulteriormente limitato l'ambito di applicazione del divieto di trascrizione da esso contemplato, richiedendosi che le parti di conversazioni di cui è vietata la trascrizione riguardino «esclusivamente» fatti, circostanze e persone estranei alle indagini.
Rileva che il comma 14, modificato dal Senato, modifica l'articolo 270 del codice

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di procedura penale, in materia di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti.
Rispetto al testo approvato dalla Camera, il testo Senato estende l'ambito delle eccezioni al divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte.
Il vigente comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale vieta l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state disposte, salvo che dette intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Il testo approvato dalla Camera circoscriveva la deroga a tale principio ai casi in cui l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi risultasse indispensabile per l'accertamento dei delitti di grave allarme sociale di di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, e a condizione che esse non fossero state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.
Il testo del Senato aggiunge il riferimento all'accertamento dei seguenti delitti: alcuni delitti contro la personalità internazionale dello Stato e in particolare: Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (articolo 241 del codice penale); Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (articolo 256 del codice penale); Spionaggio politico o militare (articolo 257 del codice penale); scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter); devastazione e saccheggio (articolo 419); commercio di materiale pornografico, realizzato utilizzando minori di 18 anni (articolo 600-ter, secondo comma); turismo sessuale (articolo 600-quinquies).
Sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni, osserva che i commi 15 e 16 modificano l'articolo 271 del codice di procedura penale (modificando il comma 1 e aggiungendo il comma 1-bis), relativo al divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate specifiche disposizioni. Le modifiche apportate dal Senato al comma 1 sono di mero coordinamento con la soppressione delle novelle all'articolo 270-bis (relativo alle comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza), introdotte dalla Camera.
Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 14 del testo approvato dalla Camera, che recava la sostituzione integrale dell'articolo 270-bis in materia di comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. La modifica interveniva sul procedimento applicabile nel caso di acquisizione tramite intercettazioni di comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o ai servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI) (al fine in particolare dell'accertamento se taluna di queste informazioni fosse coperta dal segreto di Stato) e disciplinava l'ipotesi in cui le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale dovessero essere disposte su utenze riconducibili ai medesimi.
Si sofferma su ulteriori modifiche al codice di procedura penale.
Il comma 9, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, estendendo la disciplina prevista per gli atti relativi ad intercettazioni illegali e per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni anche ai documenti, supporti ed atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale (introdotto dal successivo comma 27, lett. c), salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
Il comma 18, parzialmente modificato dal Senato, modifica il comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale (relativo agli adempimenti esecutivi delle misure cautelari), introducendo un periodo aggiuntivo che attribuisce ai difensori

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la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per l'applicazione delle misure cautelari. La modifica si limita a sopprimere il riferimento al fatto che il richiamo dell'intercettazione nell'ambito dell'ordinanza che dispone la misura cautelare sia «per contenuto» (che peraltro già è previsto dal testo modificato dell'articolo 292 del codice di procedura penale).
Il comma 22, parzialmente modificato dal Senato, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 329-bis, relativo all'obbligo del segreto per le intercettazioni. Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo, non modificato dal Senato, prevede che siano sempre coperti da segreto i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269 del codice di procedura penale, che non siano stati acquisiti al procedimento. Il comma 2, modificato dal Senato prevede l'operatività del segreto anche per i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento. Inoltre, si limita il segreto sino alla chiusura delle indagini preliminari per i medesimi documenti, qualora essi siano stati acquisiti al procedimento; rispetto al testo della Camera, il Senato ha eliminato la precisazione dell'acquisizione al procedimento come corpo del reato.
Altre modifiche attengono alle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Il comma 24 modifica l'articolo 89 disp. att. del codice di procedura penale, in materia di verbale e nastri registrati delle intercettazioni. Rispetto al testo approvato dalla Camera è stato soppresso il comma 2-ter, introdotto dalla Camera, in conseguenza della soppressione, nel testo del Senato, delle modifiche all'articolo 270-bis del codice di procedura penale in materia di comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.
Il comma 26, modificato dal Senato, modifica il comma 2 dell'articolo 147 disp. att. del codice di procedura penale, in materia di riprese audiovisive dei dibattimenti. Il testo approvato dalla Camera eliminava la facoltà del giudice, prevista dalla disposizione vigente, di autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento anche senza il consenso delle parti, in presenza di un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Il Senato ha ripristinato tale previsione, rimettendo tuttavia la competenza ad autorizzare la ripresa al Presidente della Corte d'appello.
Prima di passare alle modifiche al codice penale, invita la Commissione a riflettere su alcune delle perplessità da lei già evidenziate, soffermandosi sulle questioni relative al termine di durata delle intercettazioni anche con particolare riferimento ai cosiddetti «reati spia» di reati associativi. In merito ai «reati spia», invita altresì la Commissione a riflettere, più in generale, se sia opportuno prevedere delle modifiche al testo trasmesso dal Senato. Vi è il rischio che il cosiddetto doppio binario, secondo il quale si prevedono presupposti meno rigorosi per i reati di più grave allarme sociale, potrebbe essere vanificato qualora vi fossero eccessivi limiti per le intercettazione dei «reati spia» di questi reati di più grave allarme sociale. Rileva che, considerati i limiti propri di una seconda lettura, si potrebbero percorrere due vie alternative al fine di rendere meno differente la disciplina dei «reati spia» rispetto a quella dei reati più gravi che questi dovrebbero far emergere: si potrebbe intervenire sulla disciplina dei presupposti dei «reati spia», dettata genericamente per tutti i reati dall'articolo 267, comma 1, ovvero sulla disciplina della proroga della durata delle operazioni di intercettazione dettata dall'articolo 267, comma 3, sempre in riferimento a tutti i reati intercettabili. Invita

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inoltre la Commissione a valutare anche la congruità della disciplina delle intercettazioni ambientali anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, al fine di verificarne l'efficacia di tale strumento ai fini delle indagini.
Passa pertanto alle modifiche al codice penale.
Osserva che il comma 27, alla lettera a), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 379-bis del codice penale, in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. Le modifiche apportate dal Senato consistono, oltre che nella garanzia dell'applicazione di eventuali più gravi fattispecie di reato, nell'aumento da cinque a sei anni del massimo della reclusione per la rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale da parte di chi ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio.
La lett. c), introdotta dal Senato, inserisce nel codice penale il nuovo reato di riprese e registrazioni fraudolente (articolo 616-bis), punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La nuova fattispecie di reato, punibile a querela della persona offesa, consiste nella condotta di chi fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza e ne fa uso senza il consenso degli interessati (primo comma).
Segnala che il parere reso dalla Commissione affari costituzionali del Senato nella seduta del 28 aprile, conteneva un'osservazione nella quale si segnalava l'opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista.
La disposizione prevede i seguenti casi di esclusione della punibilità: uso delle riprese o registrazioni nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia; effettuazione delle riprese o registrazioni nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato; effettuazione delle riprese o registrazioni ai fini della attività di cronaca da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.
La lettera e), parzialmente modificata dal Senato, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 617-septies, rubricato «Accesso abusivo ad atti del procedimento penale». La norma sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque illecitamente prende cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto. Il Senato ha aggiunto l'aggravante del fatto commesso dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, al quale si applica la reclusione da due a sei anni.
Passa pertanto ad esaminare le disposizioni relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che sono diventate oggetto di dibattito in relazione alla responsabilità degli editori. Prima di illustrare le modifiche apportate dal Senato, invita la Commissione a fare una riflessione sulla compatibilità tra questo tipo di responsabilità e la libertà di informazione. A tale proposito, ricorda che la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti si incentra sulla realizzazione di modelli di controllo che devono essere realizzati dagli enti stessi al fine di ridurre il rischio della commissione di determinati reati, quale ad esempio la corruzione, da parte di soggetti incardinati nella organizzazione dell'ente medesimo. Esprime forte perplessità in merito alla possibilità di prevedere dei modelli del genere nell'ambito di società che amministrano organi di informazione, trattandosi di modelli che sarebbero finalizzati al controllo dei dipendenti affinché non siano commessi reati inerenti al divieto di pubblicazione di atti giudiziari. Un controllo del genere verrebbe di fatto esercitato dall'editore nei confronti, ad esempio, del direttore del giornale secondo delle modalità che finirebbero verosimilmente per ledere la libertà di informazione. Invita la Commissione a riflettere su questo punto.
Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dal Senato. Il comma 28, modificato dal Senato, estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa

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delle persone giuridiche (contenuta nel decreto legislativo. n. 231 del 2001) ad illeciti penali connessi a violazioni di disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.
Il testo della Camera inseriva nel decreto legislativo l'articolo 25-novies, rubricato «Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale», in forza del quale laddove fosse accertata l'arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale, il giudice doveva applicare all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote.
Le modifiche apportate dal Senato, da un lato, mirano a porre rimedio ad un errore di numerazione degli articoli già contenuto nel testo vigente del decreto legislativo n. 231 del 2001, che reca due articoli 25-novies, l'uno rubricato delitti in materia di violazione del diritto d'autore, l'altro induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Il testo trasmesso, senza incidere sul relativo contenuto, rinumera come articolo 25-decies l'attuale articolo 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
L'articolo 25-undecies corrisponde con sostanziali modifiche al testo introdotto dalla Camera dell'articolo 25-novies (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). A parte la sostituzione della rubrica, che diventa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, il testo del Senato: estende la responsabilità dell'ente alla commissione del reato di cui all'articolo 617, quarto comma, del codice penale (pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione), prevedendo l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote; riduce la sanzione pecuniaria (da 100 a 200 quote in luogo della sanzione da 250 a 300 quote, prevista dal testo Camera) applicabile all'ente nel caso del reato di cui all'articolo 684 del codice penale (arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale).
In relazione alle modifiche alla legge sulla stampa, osserva che il comma 29, parzialmente modificato dal Senato, modifica l'articolo 8 della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) in tema di diritto di rettifica.
La modifica del Senato è limitata alla precisazione che, in materia di diritto di rettifica, il riferimento alla pubblicazione sui siti informatici comprende anche i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica. La modifica è stata motivata con la circostanza che il riferimento ad un termine generico come «siti informatici», sembrava porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi.
Passa quindi ad illustrare le modifiche alle legge n. 140 del 2003, recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.
Il comma 31 introduce nell'articolo 4: il comma 4-bis, che estende la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza (prevista per l'esecuzione delle intercettazioni o l'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti di un parlamentare) anche al caso in cui tali operazioni debbono essere eseguite nei confronti di soggetti diversi dai parlamentari se, da qualsiasi atto d'indagine, emerge che tali operazioni sono finalizzate ad accedere, anche indirettamente, alla sfera di comunicazione del parlamentare; il comma 4-ter, che prevede l'inserimento e la conservazione dei verbali e dei supporti di tali intercettazioni in apposita sezione dell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale (nel testo modificato dall'articolo 1, comma 13, del disegno di legge).
Rispetto a queste modifiche, ricorda il parere reso il 28 aprile del 2010 dalla 1a Commissione del Senato, contenente

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un'osservazione con la quale «per quanto attiene l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali, si invita a valutare la coerenza delle disposizioni ivi previste con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia». In proposito ricorda che, come chiarito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010, la disciplina dell'autorizzazione preventiva, delineata dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 in attuazione dell'articolo 68, terzo comma, Cost. «deve trovare applicazione «tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione»: dunque, non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni «dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»). In altre parole, ciò che conta «non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto di indagine»: «se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi». La disciplina dell'autorizzazione successiva, prevista dall'impugnato articolo 6, si riferisce, per converso, unicamente alle intercettazioni «casuali» (o «fortuite»): rispetto alle quali, cioè - «proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare» - «l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza»».
Il comma 32 inserisce nell'articolo 6 il comma 6-bis applicabile ai verbali e ai supporti delle registrazioni di intercettazioni di conversazioni disposte nel corso di procedimenti penali riguardanti terzi, ma alle quali abbiano preso parte parlamentari, nonché ai tabulati acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti. Tali documenti e supporti devono immediatamente essere trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale. Dell'esistenza di tale materiale, se non già distrutto per la sua irrilevanza, è data riservata comunicazione al parlamentare al termine delle indagini preliminari.
Sulle spese per le intercettazioni telefoniche e ambientali, osserva che durante l'esame al Senato è stato aggiunto un comma 34 che, a fini di contenimento della spesa per intercettazioni, ha stabilito che, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e innovazione, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, siano stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi d'intercettazione da parte delle società telefoniche.
In relazione alle modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, relativo agli illeciti disciplinari dei magistrati, osserva che il comma 38, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 2 del decreto legislativo. n. 109 del 2006, prevedendo come nuova tipologia di illecito disciplinare compiuto dal magistrato nell'esercizio delle funzioni «l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali».
Passa infine al regime transitorio, la cui disciplina è stata sostanzialmente modificata dall'altro ramo del Parlamento.
Il testo approvato dalla Camera espressamente escludeva l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Il regime transitorio contenuto nel testo approvato dal Senato prevede al comma 39, rispetto ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la regola dell'inapplicabilità delle nuove disposizioni alle operazioni di intercettazione per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. Il secondo periodo della medesima disposizione pone un'eccezione rispetto a

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tale regola: fatta salva la validità delle operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale (ovvero, nel testo modificato, 75 giorni con possibilità di successive proroghe per periodi non superiori a tre giorni, ai sensi dell'articolo 267, comma 3-bis).
Il comma 40 prevede l'applicazione anche ai procedimenti pendenti della nuova disciplina in materia di: divieto di pubblicazione di atti di indagine (articolo 114 del codice di procedura penale; non è richiamata, invece, la modifica all'articolo 115, in materia di illecito disciplinare conseguente alla violazione del divieto di pubblicazione); divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranee alle indagini ed espunzione dalla trascrizioni dei nomi o dei riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini (articolo 268, comma 7-bis); atti coperti dal segreto e obblighi di segreto per le intercettazioni (artt. 329 e 329-bis); informazioni sull'azione penale nel caso in cui essa sia esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico o nei confronti di un ecclesiastico (articolo 129 disp. att. del codice di procedura penale); riprese audiovisive dei dibattimenti (articolo 147 disp. att. del codice di procedura penale).
Salvo quanto previsto dai commi 39 e 40, per le disposizioni di natura processuale opera la regola generale del tempus regit actum, in applicazione del principio più generale della irretroattività della legge fissato dall'articolo 11 preleggi; da tale regola deriva l'applicazione della legge vigente al momento del compimento dell'atto processuale.
Con specifico riferimento alle norme processuali, la giurisprudenza ha chiarito che attraverso un'espressa disposizione transitoria, è possibile derogare al principio tempus regit actum.
In base, infine, al comma 41, le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte relativa all'attribuzione della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.
È stata, infine riprodotta senza modifiche, al comma 42, la previsione contenuta nel testo della Camera secondo la quale le nuove disposizioni in tema di svolgimento delle operazioni di intercettazione attraverso impianti installati presso ogni distretto di corte d'appello (comma 3 dell'articolo 268) trovano applicazione decorsi tre mesi dalla pubblicazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica.
Conclude rimettendo alla Commissione ed al Governo tutte le valutazioni da lei fatte, a titolo personale, sul provvedimento in esame, ricordando che comunque si tratta di un testo che costituisce il risultato di continui miglioramenti da parte prima della Camera e poi del Senato. Sottolinea di condividerne pienamente l'impostazione di base pur esprimendo delle perplessità su alcune delle soluzioni adottate dal Senato,messe in evidenza nella sua relazione. Auspica, quindi, che su queste si possa sviluppare un approfondito dibattito in Commissione, anche in vista di eventuali modifiche al testo.

Antonio DI PIETRO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quali siano i tempi previsti per l'approvazione del provvedimento. Chiede altresì al presidente se, nella sua qualità di relatore e in considerazione del tenore della sua relazione, vi sia la volontà della maggioranza di intervenire per modificare il provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, fa presente che la Conferenza del presidenti dei gruppi non ha ancora inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Quando ciò avverrà

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i lavori della Commissione, come da Regolamento, saranno organizzati in modo tale da rispettare la scadenza prevista.
Con riferimento alla relazione appena svolta, precisa di avere espresso delle perplessità e delle riflessioni personali, che non è detto che siano condivise. Qualora non fossero condivise non vi sarebbe la possibilità di modificare il testo.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di interpretare le parole del relatore come un auspicio in ordine alla sussistenza di margini per modificare il testo.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sulla questione di effettuare delle audizioni posta dalla opposizione nella riunione ultima dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, fa presente come l'elenco dei soggetti auditi dalla Camera e poi dal Senato sia di una completezza senza precedenti. In sostanza, il Parlamento ha già acquisito da soggetti esterni tutti gli elementi necessari per procedere alla votazione finale del provvedimento. Ritiene quindi che eventuali nuove richieste di audizione debbano essere sorrette da motivazioni specifiche, chiare e puntuali, dovendo altrimenti considerarsi meramente dilatorie.
Con riferimento all'ipotesi di apportare modifiche al testo, prende atto dell'auspicio del relatore e lo considera come un fatto meramente personale.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto della relazione e degli spunti in essa contenuti, a dimostrazione di come il testo sia stato modificato dal Senato su punti fondamentali ed in modo sostanziale. Ritiene che questo dato smentisca anche le affermazioni dell'onorevole Costa in ordine al carattere asseritamente dilatorio delle richieste di audizione. Appare infatti del tutto evidente la necessità di disporre delle audizioni, anche per verificare l'impatto di norme, talvolta frettolosamente approvate dal Senato durante le sedute notturne, che tuttavia hanno stravolto l'impianto del provvedimento. Le richieste di audizione, che si riserva di precisare nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno mirate, di alto profilo e volte ad acquisire elementi di valutazione sulle tematiche ampie e di grande impatto che sono connesse alle modifiche apportate dal Senato.

Federico PALOMBA (IdV), preliminarmente sottolinea l'onestà intellettuale dimostrata dal presidente - onestà peraltro sempre manifestata finora in ogni occasione - con la quale ha svolto la relazione, ponendo una serie di questioni che la Commissione dovrà affrontare attraverso un approfondito e serio dibattito, che presuppone lo svolgimento di una serie di audizioni sentendo in prima battuta i rappresentanti delle diverse associazioni della stampa per poi proseguire sentendo tutti gli operatori confronti dei quali troverà applicazione la nuova normativa sulle intercettazioni. Ritiene che il Senato abbia marginalmente solo in alcuni punti migliorato il testo della Camera, peggiorandolo in tutti gli altri. Si trattava di un testo non condivisibile che a seguito del passaggio al Senato lo è diventato ancora meno.

Roberto RAO (UdC) dichiara di condividere pienamente l'approccio con il quale il presidente ha affrontato l'esame del testo trasmesso dal Senato svolgendo una relazione nella quale ha evidenziato alcune questioni che meritano una approfondita riflessione da parte della Commissione. A tale proposito, invita tutti i gruppi a rispettare il ruolo istituzionale svolto dal presidente senza strumentalizzarne gli interventi. Per quanto attiene al testo approvato dal Senato, ritiene che questo sia migliore rispetto a quello della Camera, benché non riesca a trovare quell'equilibrio tra le esigenze delle indagini e la tutela della riservatezza dei cittadini al quale la disciplina delle intercettazioni deve tendere. Ritiene quindi necessario svolgere delle audizioni per approfondire tutte le questioni che il testo approvato dal Senato non è riuscito a risolvere.
Esprime meraviglia per il disinteresse che i deputati della Commissione appartenenti

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al gruppo PdL, salvo gli onorevoli Costa, Contento e Angela Napoli, hanno manifestato per la relazione del presidente non partecipando alla seduta. Auspica che tale disinteresse non derivi dalla consapevolezza di una sorta di blindatura del testo da parte della maggioranza.

Jean Leonard TOUADI (PD) esprime apprezzamento per la relazione del presidente sia sotto il profilo tecnico giuridico che sotto quello politico, auspicando che vi siano delle possibilità per migliorare il testo trasmesso dal Senato, nonostante che da notizie di stampa sembri esservi una blindatura del testo. Per tale ragione, accoglie con soddisfazione le aperture che il leader della Lega, Umberto Bossi, sembrerebbe aver manifestato proprio in vista di eventuali modifiche al testo. Invita pertanto la maggioranza a tenere un atteggiamento di confronto con l'opposizione, salvaguardando così le prerogative del Parlamento.

Cinzia CAPANO (PD) esprime profondo disagio per il tenore dell'intervento del rappresentante del gruppo del PdL, onorevole Enrico Costa, che ha sostanzialmente stigmatizzato la relazione del presidente, onorevole Giulia Buongiorno. Esprime disappunto per il disinteresse che la maggioranza dimostra non partecipando alla seduta nella quale si prevedeva la relazione sul testo trasmesso dal Senato, nonostante questo abbia profondamente modificato il testo approvato dalla Camera e sia già oggetto di forti critiche anche a livello internazionale.

Anna ROSSOMANDO (PD) in primo luogo, ringrazia il presidente per l'approfondita relazione svolta, che ha toccato tutti i punti chiave del testo approvato dal Senato. Sottolinea l'esigenza di svolgere approfondite audizioni, evidenziando come sia del tutto irrilevante la circostanza che già in prima lettura si siano svolte delle audizioni e che altre audizioni siano state svolte anche dal Senato. Osserva che tutte queste audizioni hanno avuto ad oggetto un testo diverso rispetto a quello attualmente all'esame della Commissione giustizia. Per queste ragioni, ritiene che siano del tutto pretestuose le argomentazioni dell'onorevole Costa circa l'esigenza di un esame veloce per il solo fatto che si tratta di un esame in seconda lettura. Ritiene che anche in questa circostanza i colleghi della maggioranza non abbiano perso occasione per rinunciare alle loro prerogative di membri del Parlamento, abdicando a favore del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) interviene nuovamente per sottolineare come nella richiesta di audizioni non vi sia alcun intento dilatorio, ricordando come peraltro il provvedimento non sia stato ancora inserito nel calendario dell'Assemblea. Si tratta unicamente di consentire alla Camera dei deputati di esercitare le proprie prerogative costituzionali in merito ad un testo formulato dal Senato, sia pure modificando un testo già approvato dalla Camera. Rileva inoltre come a livello internazionale tale testo sia stato già fortemente criticato, per quanto i deputati di maggioranza non se ne interessino in alcun modo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preliminarmente dichiara di condividere l'impostazione del testo in esame, essendo volto a porre delle limitazioni ad un uso strumentale delle intercettazioni da parte della magistratura. Osserva come in altri Paesi, come ad esempio quelli anglosassoni, vi siano molto meno intercettazioni rispetto all'Italia e senza che queste siano poi pubblicate indiscriminatamente. Per quanto attiene al testo trasmesso dal Senato, esprime alcune perplessità di ordine pratico sul termine di tre giorni che viene fissato per poter prorogare, anche in maniera reiterata, il periodo di effettuazione delle intercettazioni. Ritiene quindi che delle audizioni possano essere svolte al fine di trovare delle soluzioni alle questioni ancora rimaste aperte nonostante le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera.

Laura GARAVINI (PD) esprime solidarietà politica e umana al presidente Bongiorno

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che con la sua relazione ha assunto una posizione importante, sconfessata tuttavia dall'onorevole Costa e dalla mancata partecipazione dei colleghi del PdL alla presente seduta. Concorda con l'onorevole Paolini circa l'utilità delle audizioni e precisa che il gruppo del PD non è contrario al provvedimento nel suo complesso, ma ritiene che si debba definire una disciplina che affronti i problemi che caratterizzano specificamente l'Italia, anche sotto il profilo della forte presenza della criminalità organizzata. Occorre infatti considerare che l'eccessivo numero e forse anche i fenomeni di abuso delle intercettazioni sono in parte legati alle anomalie del nostro Paese ed al carattere pervasivo della criminalità organizzata. Sottolinea infine come il testo preveda dei procedimenti estremamente farraginosi e come ciò possa incidere negativamente sui costi connessi alle intercettazioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la relatrice, onorevole Samperi, ha presentato una nuova proposta di testo unificato (vedi allegato 2) a seguito del dibattito svoltosi nella precedente seduta sulla proposta di testo da lei già presentata.
Avverte altresì che sostituirà in questa seduta la relatrice, impossibilitata a prendervi parte per ragioni di salute, la quale le ha comunicato che la nuova proposta di testo unificato tiene conto del rilievo espresso nella precedente seduta dall'onorevole Lussana, che ha fatto riferimento al testo approvato dalla Commissione giustizia nella scorsa legislatura, in relazione al quale si era riusciti a raggiungere l'unanimità in Commissione.
La differenza più importante rispetto alla proposta di testo presentata ieri è data dalla soppressione dell'articolo 6, avente ad oggetto modifiche al testo unico in materia di immigrazione.
Per quanto attiene alla questione di condizionare la concessione della detenzione domiciliare speciale alla valutazione del magistrato che la detenuta madre non commetta ulteriori delitti (valutazione prevista dalla legge vigente, ma non più prevista dalla proposta di testo unificato), fa presente che in realtà anche il testo approvato nella scorsa legislatura all'unanimità dalla Commissione giustizia prevedeva espressamente che al comma 1 dell'articolo 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario venissero soppresse le parole «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti». In sostanza su tale questione non vi è una differenza tra il testo della scorsa legislatura e quello proposto dalla relatrice.
Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 28 giugno, sia pure a condizione che la Commissione ne abbia conclusi l'esame, e che si tratta di un provvedimento in quota opposizione, ribadisce quanto più volte da lei rappresentato quale Presidente della Commissione circa l'opportunità di rispettare tale calendarizzazione. Ciò non significa che il testo unificato da adottare debba necessariamente essere il migliore possibile per disciplinare i rapporti tra detenute madri e figli minori, in quanto vi è sempre la fase emendativa sia in Commissione che poi in Assemblea. Chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento significherebbe molto probabilmente rinunciare alla possibilità di approvare, almeno presso questo ramo del Parlamento il testo prima dell'estate.
Si potrebbe pertanto oggi adottare il testo base e fissare per martedì alle ore

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9.30 il termine per la presentazione degli emendamenti che sarebbero esaminati nella seduta di martedì stesso dalle ore 13.30. Considerati i tempi ristretti si potrebbero sempre svolgere martedì dalle ore 11 alcune delle audizioni, le quali servirebbero comunque per il proseguo dell'esame considerato nel suo complesso. Naturalmente qualora dalle audizioni emergessero delle particolari esigenze emendative queste potrebbero essere fatte proprie oltre che dal relatore e dal Governo, per i quali non sussiste un termine per la presentazione degli emendamenti, anche da altri deputati in deroga del termine fissato alle ore 9.30.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di adottare quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore.

La Commissione adotta quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9.30 di martedì 22 giugno 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
C. 3143 Rao.
Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.
C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI