CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2010
338.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 143

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
Atto n. 218.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, fa presente che sull'atto in esame devono ancora pervenire i rilievi della Commissione bilancio. Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Pag. 144

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
Nuovo testo C. 3496 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il collega Maggioni ha svolto la relazione sul provvedimento in esame; comunica altresì che la Commissione Ambiente ha approvato ieri alcuni emendamenti al testo del decreto-legge in esame e invita il collega Maggioni a provvedere all'integrazione della relazione svolta.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea che la Commissione Ambiente ha approvato alcune modifiche di carattere essenzialmente formale al testo in esame.
Con particolare riguardo alle disposizioni di interesse della X Commissione, segnala le modifiche riguardanti il comma 2 dell'articolo 1, volte a specificare che alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). Ricorda che la citata disposizione, recante misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, dispone per i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi il pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione non può essere comunque superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Federico TESTA (PD) rileva che il provvedimento in esame, all'articolo 2, detta misure per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti industriali entrati in esercizio, che investono direttamente e in modo rilevante le competenze della X Commissione. Ritiene, pertanto, che sarebbe stato opportuno esaminare il provvedimento d'urgenza in sede referente, congiuntamente all'VIII Commissione ambiente, non limitando il ruolo della X Commissione all'espressione di un parere, sia pure rinforzato, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento. Sollecita pertanto la presidenza ad intervenire nei confronti del Presidente della Camera affinché siano valutati con maggiore attenzione i criteri di assegnazione dei provvedimenti nel corso del loro esame preliminare presso le Commissioni parlamentari.

Manuela DAL LAGO, presidente, assicura che riferirà al Presidente Fini le osservazioni del deputato Testa. Osserva, tuttavia, che più volte presso la Commissione ambiente sono state sollevate analoghe obiezioni su provvedimenti recanti disposizioni in materia di energia.

Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere complessivamente il contenuto del decreto-legge in esame, esprime perplessità sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in quanto ritiene che, nella sua attuale definizione (DM 17 dicembre 2009 «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) possa penalizzare le imprese di minori dimensioni.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, nel condividere le osservazioni del deputato Testa, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), nel condividere le osservazioni del collega Torazzi relativamente al SISTRI, ribadisce che il provvedimento, per i contenuti relativi alle misure

Pag. 145

per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti industriali, avrebbe dovuto più opportunamente essere assegnato all'esame congiunto in sede referente delle Commissioni VIII e X. Osserva, infine, che la materia dell'energia, in base ai criteri stabiliti nella circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, è senza contestazioni possibili di competenza della X Commissione.

Enzo RAISI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Laura FRONER (PD) chiede al relatore di integrare la proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a prevedere una rimodulazione del SISTRI in senso più favorevole alle imprese di minori dimensioni.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che si potrebbe inserire nella proposta di parere una premessa che richiami i potenziali effetti negativi del SISTRI sul sistema delle piccole imprese.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con la proposta del collega Torazzi.

Savino PEZZOTTA (UdC), concordando sul fatto che la X Commissione ha competenza assolutamente prioritaria in materia di energia, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) sottolinea l'opportunità di una riflessione della Commissione sul nuovo testo dell'articolo 55 del provvedimento in esame, in particolare sul comma 1, lettera a), capoverso 2-quinquies, come formulato dalla Commissione di merito, al fine di contribuire a migliorarne la formulazione. Desidera inoltre porre una questione riguardante il rispetto della sfera di autonomia degli enti locali nel regolamentare l'esercizio dell'attività di impresa. In particolare, ritiene che le suddette disposizioni possano suscitare dubbi interpretativi circa le fattispecie concrete cui debbano applicarsi e, dal punto di vista della ratio delle norme, sottolinea l'opportunità di riflettere sull'utilità di combattere il cosiddetto fenomeno del «nomadismo etilico» con norme prescrittive.

Fabio GAVA, relatore, precisa che la questione posta dall'onorevole Mastromauro circa l'effettiva portata delle disposizioni relative agli obblighi per gli stabilimenti balneari di cui all'articolo 55, comma 2-quiequies, è stata da lui valutata anche con il presidente della Commissione trasporti e comunque è ampiamente affrontata dalla proposta di parere che ha provveduto a redigere.
Illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni, la prima volta ad invitare la Commissione di merito, in relazione all'articolo 55, comma 1, lettera a), capoverso 2-quater, a valutare l'opportunità di prevedere un opportuno periodo transitorio, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni introdotte, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento; la seconda, in relazione all'articolo 55, comma 1, lettera a), capoverso 2-quinquies, volta a considerare l'opportunità di sopprimere la disposizione, ovvero, in alternativa, a prevedere che gli intrattenimenti possano essere svolti tutti i giorni della settimana, anziché essere limitati a due, e che i titolari non debbano chiedere l'autorizzazione alla Commissione tecnica di pubblico spettacolo; in ulteriore subordine

Pag. 146

si prevede, infine, di diminuire la sanzione prevista per tale fattispecie (vedi allegato 2).

Enzo RAISI (PdL) ritiene che il fenomeno che le disposizioni mirano a contrastare sia effettivamente un problema di difficile soluzione in cui coesistono gli interessi contrapposti della tutela del turismo e della tranquillità della vita dei residenti in determinate zone costiere. Giudica al riguardo un soddisfacente punto di equilibrio la proposta di parere testé illustrata dal relatore sul testo in esame.

Elisa MARCHIONI (PD), nel considerare la proposta di parere illustrata frutto di una necessaria mediazione riguardo ad un uso eccessivo e sconsiderato dell'alcol da parte dei ragazzi, invita il relatore a voler inserire nelle premesse del parere un invito agli enti locali ad organizzare campagne di responsabilizzazione e di sensibilizzazione sull'argomento che contribuiscano ad indurre a comportamenti più corretti e moderati nel consumo delle bevande alcoliche, al fine di sconfiggere un fenomeno assai diffuso e preoccupante.

Enzo RAISI (PdL), nel concordare con le osservazioni svolte dalla collega Marchioni, ritiene senz'altro più idonee, rispetto all'obiettivo di contrastare il fenomeno del «nomadismo etilico», le campagne di sensibilizzazione per un consumo moderato di bevande alcoliche, piuttosto che prevedere norme, come quella in esame, che fissano regole di dubbia efficacia. Condivide pertanto l'opportunità di prevedere un'integrazione in tal senso della proposta di parere del relatore.

Andrea LULLI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame, desidera esprimere, a titolo personale, un'opinione sull'efficacia delle disposizioni introdotte dal testo in esame. Ritiene, infatti, che norme di questo tipo siano illusorie, diseducative e che inducano ancor di più a comportamenti illegali, oltre che essere in contrasto con le esigenze di semplificazione normativa e burocratica. Condivide anche i rilievi formulati dalla collega Mastromauro circa la possibile violazione delle competenze degli enti locali.

Fabio GAVA (PdL) nell'accogliere alcuni dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere prevedendo, nella premessa, l'auspicio che possano essere promosse adeguate disposizioni volte all'adozione di campagne educative e promozionali contro l'alcolismo.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta di parere del relatore, come riformulato (vedi allegato 3).

Nuova disciplina del prezzo dei libri.
Nuovo testo C. 1257 Levi.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO (PdL), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge che interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 99 del 2001.
L'articolo 11 della legge n. 62/2001 - nel testo vigente - affida all'editore o importatore di libri la determinazione del prezzo di vendita dei libri al pubblico, da apporre su ciascuna copia, e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale, da chiunque e comunque effettuata, non può contemplare sconti superiori al 15 per cento. Queste disposizioni non si applicano per particolari categorie di prodotti librari. Si tratta di libri per bibliofili; libri d'arte; libri antichi e di edizioni esaurite; libri usati; libri fuori catalogo; opere prenotate prima della pubblicazione; edizioni destinate alla cessione nell'ambito di rapporti associativi; libri venduti attraverso commercio

Pag. 147

elettronico; libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano passati almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria. Nelle seguenti, ulteriori, ipotesi (comma 4) lo sconto può arrivare al 20 per cento del prezzo originario: libri venduti per corrispondenza o in occasione di manifestazioni fieristiche; libri destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca). La disciplina riepilogata è entrata a regime il 1o gennaio 2005 dopo che, con una serie di decreti legge (ultimo dei quali il decreto-legge n. 271 del 2003), le era stato attribuito carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2004. La scelta della sperimentazione era stata operata per evitare turbative al mercato.
Ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, la disciplina del prezzo dei libri ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell'informazione.
Rispetto alla disciplina vigente, l'articolo 2 della proposta di legge si pone, anzitutto, quale norma a regime. Non si opera, quindi, alcun rinvio a successivi provvedimenti di ridefinizione degli sconti. Inoltre, nelle categorie alle quali non si applicano le disposizioni che prevedono che lo sconto non può essere superiore al 15 per cento del prezzo fissato, non sono più inclusi i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, nonché i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici e i libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico (comma 5); le ultime due categorie indicate, però, sono considerate nelle categorie di libri che possono essere venduti con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento (comma 4). Una ulteriore novità è costituita dal fatto che si consente agli editori di realizzare campagne promozionali di durata al massimo mensile, ad esclusione del mese di dicembre, con sconti superiori al 15 per cento, dando però facoltà ai dettaglianti, che devono essere in ogni caso informati, di non aderirvi (comma 3); al contempo, si prevede che al commercio librario non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dai commi 1, lettere e) ed f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006 (comma 7). L'articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006 (c.d. Bersani-bis) al comma 1, stabilisce che, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, ed al fine di garantire la libertà di concorrenza, le attività commerciali sono svolte senza i limiti e le prescrizioni espressamente elencati. Tra essi, la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (lettera e), nonché l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (lettera f).
L'articolo 3 della proposta di legge stabilisce infine che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1o novembre 2010 e che, pertanto, da tale data, è abrogato l'articolo 11 della legge n. 62 del 2001.
La proposta di legge è corredata dalla relazione illustrativa, nella quale si evidenzia che rispetto ai modelli estremi praticati in Germania (paese nel quale il prezzo dei libri è fisso e non vi è possibilità di sconto) e in Inghilterra (paese nel quale il prezzo è del tutto libero), l'Italia si è sempre collocata in una posizione intermedia, ma senza un preciso e condiviso quadro di riferimento. In particolare, si evidenzia che mentre i librai più piccoli ed indipendenti hanno giovato del sistema praticato in Germania, gli editori più grandi hanno tratto maggiori vantaggi dal modello inglese.

Pag. 148

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Savino PEZZOTTA (UdC) manifesta un orientamento contrario alla regolamentazione del prezzo dei libri in commercio, osservando che diverse regole devono essere applicate alla vendita dei libri scolastici.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ricorda che nella precedente legislatura fu approvato un suo emendamento, nell'ambito dei provvedimenti di liberalizzazione presentati dal ministro Bersani, volto alla liberalizzazione del prezzo dei libri secondo il modello inglese. Ritiene che la sopravvivenza dei piccoli editori e delle piccole librerie non possa essere perseguita regolamentando il prezzo dei libri, che giudica una scelta miope e non strategica. Ritiene che la liberalizzazione del prezzo dei libri sia quanto mai opportuna anche al fine di una maggiore diffusione della lettura.

Ludovico VICO (PD), sottolineato che i libri sono venduti anche in edizioni economiche, ritiene che in Italia non sia il costo dei libri - peraltro inferiore rispetto ad altri Paesi europei - a giustificare i bassi dati relativi all'acquisto e alla lettura dei libri. Osserva che si devono evitare operazioni di cartello tra i grandi editori, in modo tale da liberalizzare di fatto il prezzo dei libri, attuando politiche a favore dei piccoli editori.

Enzo RAISI (PdL), ritiene che l'argomento in discussione, che riguarda la necessità di una maggiore liberalizzazione del mercato dell'editoria, rappresenti una questione politicamente trasversale. Ogni mercato ha le sue criticità e, a suo giudizio, quello del libro necessiterebbe di altri interventi rispetto a quelli di regolamentazione del prezzo previsti dal provvedimento in esame. Ritiene ragionevole evitare di porre troppi paletti al fine di favorire lo sviluppo del mercato dell'editoria e sottolinea l'opportunità di un rinvio dell'espressione del parere al fine di poter compiere un'adeguata riflessione sul provvedimento in discussione.

Alberto TORAZZI (LNP), ritiene che i libri rappresentino un prezioso strumento di circolazione delle idee e che quindi debbano essere previsti interventi finalizzati a sostenere i piccoli editori ed i piccoli distributori del settore, agendo anche sul meccanismo di formazione del prezzo. Manifesta quindi un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Paolo FADDA (PD), nel ribadire il carattere trasversale del dibattito in corso, ritiene che un meccanismo volto al controllo del prezzo non sia a vantaggio né della piccola distribuzione né dei grandi editori. Considera auspicabile che si adotti anche in Italia il sistema inglese in cui il prezzo è totalmente libero, al fine di favorire realmente i cittadini fruitori del mercato dei libri. Dichiara infine di non condividere le misure recate dal testo in esame che necessita, a suo giudizio, di un ulteriore approfondimento.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con le osservazioni formulate dal collega Vico sul fatto che l'anomalia sia nella rete di distribuzione e soprattutto nelle situazioni di monopolio che si sono determinate, nonché negli accordi di cartello sul prezzo. Ritiene quindi necessario che si intervenga anche attraverso meccanismi di regolazione del prezzo dei libri a tutela dei piccoli distributori. Condivide quindi la necessità, espressa dagli altri colleghi, di una riflessione più generale sulle misure previste dal provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL), nel considerare la diffusione dei libri e la lettura un bene da tutelare in sé, ritiene senz'altro opportuno discutere anche di misure volte a tutelare i piccoli imprenditori del settore intervenendo, per esempio, sul sistema delle licenze nel senso di una maggiore liberalizzazione e semplificazione burocratica ed amministrativa. Esprime quindi forti perplessità sul testo in esame che

Pag. 149

ritiene debba essere attentamente valutato affinché la Commissione possa esprimere un parere ragionato.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI