CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2010
338.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 136

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 giugno 2010.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
C. 3403 Zeller.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), relatore, fa presente che il 12 aprile scorso in Val Venosta/Vinschgau, tra Laces e Castelbello, si è verificato un gravissimo incidente ferroviario, che ha provocato nove vittime e ventotto feriti: un treno carico di pendolari è stato investito da una frana che ne ha determinato il deragliamento. Osserva che la linea ferroviaria Merano-Malles è una delle ferrovie tra le più avanzate e moderne d'Europa, dotata peraltro dei più efficienti sistemi di sicurezza e di prevenzione dei rischi.
Rileva che la proposta di legge intende assicurare un immediato sostegno economico

Pag. 137

ai familiari delle vittime, sull'esempio di quanto avvenuto per il disastro aereo di Linate e, più recentemente, con la proposta già approvata dalla Camera relativa alle vittime dell'incidente ferroviario di Viareggio del giugno 2009.
Ricorda che proprio in occasione dell'approvazione della proposta di legge per le vittime dell'incidente ferroviario di Viareggio alla Camera c'era già stata l'occasione di avviare la discussione per l'indennizzo anche dei familiari delle vittime e dei feriti del disastro della Val Venosta/Vinschgau, ma in quella sede si era ritenuto opportunamente di tenere distinte le cose. Era stato comunque presentato e accolto dal Governo un ordine del giorno di propria iniziativa, con il quale si impegnava il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento su Viareggio anche all'incidente ferroviario della Val Venosta, prevedendo un apposito stanziamento di 3 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime. Ritiene che anche l'ordine del giorno abbia contribuito a stimolare il rapido avvio della discussione della presente proposta di legge.
Passando ad una breve illustrazione degli articoli, evidenzia in particolare che l'articolo 1 della proposta prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro, che verranno destinati al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario e di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il presidente della comunità comprensoriale, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, dovrà individuare le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime, e determinare la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. Si applicano a tal fine i criteri di priorità indicati dal comma 2: coniuge supersite, convivente more uxorio e figli a carico; figli, in mancanza del coniuge supersite o in presenza di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato; genitori; fratelli e sorelle conviventi e a carico; conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti il disastro.
L'articolo 3 stabilisce che i contributi assegnati con provvedimento del Presidente della comunità sono esenti da ogni imposta e tassa, e vengono attribuiti, anche in aggiunta ad altre somme cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente.
L'articolo 4 provvede infine alla copertura dell'onere, quantificato in 3 milioni di euro per il 2010, prevedendo che ad esso si faccia fronte attraverso corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sembra recare la necessaria disponibilità.
Auspica infine che la proposta di legge in esame, al pari della precedente proposta sul disastro ferroviario di Viareggio, possa avere un rapido iter di approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA, giudica corretto il modo di procedere seguito dai presentatori dalla proposta di legge in esame, anche al fine di assicurarne un tempestivo esame. Auspica che i parlamentari siciliani, deputati e senatori, a cominciare da quelli appartenenti al proprio gruppo, possano farsi promotori di un'analoga proposta relativamente al disastro avvenuto a Giampilieri, in provincia di Messina, che, al pari di quanto accaduto in Val Venosta, è stato provocato da cause naturali.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ribadisce, come già affermato in varie occasioni e da ultimo nell'ambito dell'esame della proposta di legge che ha stabilito un'elargizione per i familiari delle vittime dell'incidente

Pag. 138

ferroviario di Viareggio, l'opportunità che venga definita una misura applicabile per i familiari delle vittime di tutti gli incidenti che si verificano nei trasporti e non che vengano predisposte singole iniziative conseguenti agli eventi che sempre più frequentemente si stanno verificando nel nostro Paese. Ricorda che in occasione del disastro verificatosi a Giampilieri sono stati adottati dal Governo gli opportuni provvedimenti di protezione civile. Ricorda altresì che, per quanto concerne il rapido avvio dell'esame della proposta di legge relativa all'elargizione alle famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario della Val Venosta, si è trattato di un puntuale impegno assunto con il collega Zeller nel corso dell'esame della proposta di legge relativa al disastro di Viareggio, che la Presidenza della Commissione ha ritenuto di dover onorare. Più in generale ritiene che l'attività dei parlamentari non debba essere dettata da specifiche esigenze o fatti relativi ai singoli territori, ma dalla considerazione dell'interesse del Paese.

Daniela CARDINALE (PD) condivide l'invito formulato dal rappresentante del Governo, facendo presente che il proprio gruppo intende attivarsi in tal senso.

Mario VALDUCCI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV».
Atto n. 216.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la IX Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246, i rilievi, per le parti di competenza, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, avverte che lo schema di regolamento in esame viene adottato sulla base dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, il quale ha previsto un intervento di riordino, trasformazione e soppressione di enti e organismi pubblici, finalizzato alla riduzione della spesa pubblica ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi, da attuarsi mediante emanazione di regolamenti di delegificazione (norma cosiddetta «taglia enti»). Fa presente che i relativi principi e criteri direttivi sono indicati nell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), espressamente richiamato dall'articolo 26 sopra citato; ai sensi del comma 635 dello stesso articolo 2, gli schemi dei regolamenti vengono trasmessi per l'acquisizione del parere alla Commissione parlamentare per la semplificazione (istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005).
Ricorda che l'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il

Pag. 139

citato decreto legislativo n. 66 del 1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94 del 56 del CE, assolve essenzialmente a compiti di investigazione, attivando e svolgendo inchieste tecniche relativamente ad incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, ed emanando, ove necessario, raccomandazioni di sicurezza. L'ente svolge altresì attività di studio e di indagine, al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo.
Rileva che, come precisato nel preambolo dello schema, non essendo possibile prevedere la soppressione, la fusione o la trasformazione dell'Agenzia, in relazione alle importanti funzioni ad essa affidate, strettamente connesse alla sicurezza del trasporto aereo, si è proceduto a modificare alcune parti del decreto istitutivo dell'Agenzia - decreto legislativo n. 66 del 1999 - al fine di introdurre una razionalizzazione degli organi ed un contenimento della spesa.
Passando ad una breve illustrazione degli articoli, osserva che l'articolo 1 dello schema precisa la delimitazione dell'oggetto del regolamento, volto al riordino strutturale dell'ANSV mediante razionalizzazione degli organi con la finalità di conseguire economie di impiego e di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi istituzionali.
L'articolo 2 interviene sugli organi dell'Agenzia, confermando l'assetto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 66, ma riducendo il numero dei componenti del collegio e del collegio dei revisori dei conti. Gli organi dell'ANSV risultano pertanto: il presidente, il collegio, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del collegio vengono ridotti da quattro a tre, mentre per il collegio dei revisori dei conti si prevede la riduzione dei membri supplenti da tre a uno, fermo restando il numero di tre membri effettivi. Per la nomina del presidente e dei membri del collegio, vengono sostanzialmente confermate i criteri e le procedure dettate dalla disciplina vigente, compresa la previsione del parere delle commissioni parlamentari competenti. Sia il presidente che i membri del collegio rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. L'articolo 3 elenca le competenze del presidente e del collegio. L'articolo 6 del vigente decreto legislativo n. 66, con riferimento al presidente, si limita a stabilire che ha la rappresentanza legale dell'ente e ne presiede il collegio. Il nuovo testo estende in modo rilevante le competenze del presidente. Il comma 1 precisa che, oltre a presiedere il collegio, il presidente sovrintende alla sua attività,convoca le riunioni e fissa l'ordine del giorno. Il comma 2 affida al presidente una serie di ulteriori funzioni: sovrintendere al coordinamento dell'attività investigativa, designando l'investigatore e, in caso di inchieste condotte da stati stranieri, il rappresentante accreditato; esercitare i poteri di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 66 (secondo il quale l'Agenzia può delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea), e, ove si tratti di inchieste concernenti stati non appartenenti alla Ue, i poteri previsti dall'allegato 13, paragrafi 5.1 e 5.1.1, della Convenzione sulla aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago del 7 dicembre 1944; accettare la delega da pare di uno stato straniero per lo svolgimento di un'inchiesta; mantenere i rapporti con l'autorità giudiziaria; concludere le convenzioni con altri enti ed istituzioni civili e militari, previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 66.
Il comma 3, con riferimento alle funzioni del collegio, non apporta modifiche a quanto previsto dal vigente articolo 6, comma 2.
L'articolo 4 introduce la figura del direttore generale, non presente nell'attuale assetto, al quale si attribuiscono funzioni che l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 66 assegna al segretario generale. In particolare, il direttore generale viene scelto fra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal

Pag. 140

presidente, previa delibera del collegio. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito con delibera del collegio, da sottoporre alla Presidenza del Consiglio, sentito i Ministro dell'economia, ed è regolamentato da un contratto di durata quinquennale. L'articolo 5 disciplina lo stato giuridico del presidente e dei membri del collegio, riproducendo le previsioni di cui al vigente articolo 7 del decreto legislativo n. 66. Le uniche modifiche riguardano la soppressione dei riferimenti alla figura del segretario generale, in quanto non più prevista nel nuovo assetto. Si prevede, in particolare, che presidente e membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia. A tali soggetti è vietato, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, di assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica. È altresì vietato di assumere durante il mandato incarichi che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia. L'articolo 6 detta le norme transitorie e finali, prevedendo al comma 1 che gli organi dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore del regolamento sono confermati nelle funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi, e comunque non oltre il 27 luglio 2010. Il comma 2 dispone che le previsioni relative al limite di un solo rinnovo del mandato del presidente e del collegio, recate dall'articolo 2, comma 6, non si applicano in sede di prima attuazione del regolamento.
Il comma 3 prevede che l'Agenzia debba rimodulare la dotazione organica, con una riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, al fine di perseguire il contenimento dei costi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008. A questo proposito, segnala che, con DPCM del 4 febbraio 2010, è stata adottata una nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, che risulta ora la seguente: tre dirigenti; 12 funzionari per l'Area professionale operativa; 22 funzionari, 7 collaboratori e 2 operatori per l'area professionale tecnica, economica ed amministrativa.
L'articolo 7 reca infine l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 66 del 1999, che risultano sostituiti dallo schema di regolamento in esame.

Mario LOVELLI (PD) fa presente che lo schema di decreto in esame trae origine, così come lo schema di riordino dell'Enac su cui la IX Commissione ha già deliberato i propri rilievi, dalla legge finanziaria per il 2008, che aveva perseguito obiettivi di contenimento della spesa. Ricorda che il decreto-legge n 78, la cosiddetta «manovra finanziaria», prevede che i componenti dei consigli di amministrazione degli enti che ricevono contribuzioni a qualunque titolo dallo Stato svolgano la propria attività senza compenso, salvo un gettone meramente onorifico. Chiede quindi chiarimenti in ordine all'applicabilità della disposizione richiamata all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, al fine di capire se rientra nel complesso di enti ai quali si fa riferimento nel decreto-legge citato. Fa presente inoltre che lo schema di decreto in esame prevede che in via transitoria non si applichi il limite di due mandati al rinnovo dell'incarico del presidente e dei membri del collegio. Ricorda di aver sollevato la medesima questione anche nel corso dell'esame dello schema di decreto volto al riordino dell'Enac, in cui aveva sottolineato la correttezza, in generale, del principio che prevede un limite alla possibilità del rinnovo del mandato. Quanto alla sostituzione della figura del segretario generale con il direttore generale, ritiene che, pur rispondendo a criteri di funzionalità dell'amministrazione dell'Agenzia, possa non rispondere agli obiettivi più generali di contenimento della spesa posti dalla legge finanziaria per il 2008. Osserva, infatti, che il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con una delibera del collegio, che potrà determinare quindi un

Pag. 141

trattamento più elevato di quello attualmente corrisposto al segretario generale. Ricorda che il citato decreto legge n. 78 interviene anche sui compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione e chiede quindi chiarimenti in ordine alla compatibilità della disposizione prevista dalla schema di regolamento con le disposizioni contenute nel decreto legge anche per quanto attiene questo profilo. In ultimo fa presente che la disposizione che prevede il divieto, per coloro che ricoprono gli incarichi di presidente e di membro del collegio dell'Agenzia, di essere amministratori o dipendenti o di ricevere incarichi professionali o di consulenza nelle imprese del settore nei tre anni successivi alla scadenza del mandato non si applica al direttore generale, mentre era precedentemente prevista per il segretario generale.

Vincenzo GAROFALO (PdL) concorda in larga parte con le considerazioni del collega Lovelli e con l'esigenza di verificare l'opportunità di fissare parametri per il compenso del direttore generale, in conformità con le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 78. In ordine all'incompatibilità successiva per il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, osserva che il fatto che tale incompatibilità fosse prevista per il segretario generale e non sia estesa nello schema in esame al direttore generale può dipendere dal fatto che il segretario generale, diversamente dal direttore generale, era considerato uno degli organi dell'Agenzia. Tuttavia ritiene opportuno che, in ragione della delicatezza delle mansioni attribuite al direttore generale, venga prevista anche per quest'ultimo un'incompatibilità, magari per un periodo inferiore rispetto a quello previsto per il presidente e per i membri del collegio.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, ringrazia i colleghi per le considerazioni svolte, ribadendo che il riordino dell'Agenzia e la soppressione della figura del segretario generale rispondono, come richiesto dalla legge finanziaria, all'esigenza di un contenimento della spesa, perseguito attraverso la riduzione del numero dei componenti del collegio e del numero dei dirigenti.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA, fa presente che la figura del direttore generale è sostanzialmente diversa da quella di segretario generale. Osserva che il direttore generale, come già anticipato dall'onorevole Garofalo, non rientra negli organi dell'Agenzia, come invece avviene per il segretario generale. In ordine al trattamento economico del direttore generale, rileva che esso sarà stabilito con contratto di diritto privato della durata di cinque anni. Come tale, l'importo può essere modificato anche in riduzione, diversamente da quanto avviene per il trattamento economico del segretario generale, che è fisso. Osserva che alcune funzioni prima attribuite al segretario generale sono state ridefinite e poste in capo al presidente e giudica la nuova attribuzione di funzioni efficiente e in linea con le esigenze di contenimento dei costi poste dal legislatore. Quanto alle incompatibilità degli incarichi del presidente e dei membri del collegio nei tre anni successivi alla scadenza del mandato giudica più opportuno, anche in ragione della similitudine delle mansioni svolte, prevedere che questa possa applicarsi per un periodo di due anni, come è stato proposto, per gli organi dell'Enac, nei rilievi approvati dalla Commissione Trasporti sullo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non ritiene opportuno infine estendere tale incompatibilità al direttore generale.

Giacomo TERRANOVA (PdL) chiede chiarimenti in ordine alle motivazioni, affermate nella premessa dello schema di decreto in esame, senza peraltro essere illustrate, per le quali non si ritiene possibile prevedere la fusione, la trasformazione

Pag. 142

o la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Osserva infatti che questa poteva essere una buona occasione per provvedere ad una effettiva semplificazione degli organi preposti al governo del trasporto aereo, attraverso l'attribuzione all'Enac delle funzioni attualmente in capo all'Agenzia.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA si riserva di fornire in una successiva seduta una approfondita risposta alla questione da ultimo sollevata dal deputato Terranova.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.