CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2010
337.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che il relatore, a causa di un imprevisto impedimento di natura personale, non è nelle condizioni di partecipare alla seduta odierna: per tale ragione, fa presente che svolgerà personalmente la relazione introduttiva, in luogo dello stesso relatore. Osserva, quindi, che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, facendo notare che il provvedimento in esame si compone di 2 articoli, oltre quello che reca la consueta norma di entrata in vigore: l'articolo 1 contiene due proroghe dei termini, una per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all'anno 2009, l'altra per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi; l'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio.
Al fine di chiarire il significato delle due disposizioni che, pur non riguardando materie di competenza della XI Commissione, sono alla base dell'emanazione del decreto-legge da parte del Governo, ricorda quindi che la proroga della presentazione del MUD (ossia del modello unico che consente l'adempimento contemporaneo e contestuale di tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia o notifica previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e sanitaria posti a carico di soggetti sia privati che

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pubblici) è stata fortemente voluta dagli operatori del settore, che hanno segnalato l'esigenza di poter disporre di termini idonei ad adeguarsi alle nuove norme che hanno semplificato, di recente, la predisposizione del MUD stesso. Rammenta, inoltre, che la disposizione relativa all'assegnazione di quote di emissione di CO2 è diretta a garantire l'attribuzione gratuita di tali quote ad impianti entrati di recente in esercizio, i quali - essendo rimasti esclusi dalla riserva di quote che le normative statale ed europea assicurano ai cosiddetti «nuovi entranti» (per l'appunto, i nuovi impianti in esercizio) - sarebbero costretti ad acquistare le quote sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario, soprattutto delle piccole e medie imprese, e sul mercato dell'energia elettrica, con il rischio che tali oneri aggiuntivi si scarichino sui prezzi finali dell'energia stessa.
Passando, quindi, agli ambiti di competenza della XI Commissione, ritiene utile soffermarsi sul comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, facendo notare che tale disposizione prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno 2010 del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 144 del 1999; tale termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-septies, del decreto-legge n. 194 del 2009. Sottolinea, dunque, che tale proroga si è resa necessaria in quanto non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione di una apposita disposizione della legge finanziaria per il 2010, che ha previsto una riduzione dei premi assicurativi per le aziende di autotrasporto di merci in conto terzi. Segnala che lo stesso comma 2 dell'articolo 1 dispone, altresì, la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute: tali imprese sono considerate, pertanto, in regola sotto il profilo assicurativo.
Fa notare, peraltro, che su tale disposizione il Comitato per la legislazione ha formulato specifici rilievi in ordine alla chiarezza del testo, osservando che dal tenore letterale della norma sembrerebbe potersi evincere che le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi abbiano tempo per effettuare il versamento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo alla sua pubblicazione) e non solo fino al 16 giugno 2010, che invece sembrerebbe costituire l'intento della disposizione medesima; al fine di evitare incertezze interpretative, il Comitato suggerisce, dunque, di valutare l'opportunità di stabilire un termine preciso per l'adempimento dell'obbligo di versamento, che scada successivamente al termine costituzionale di sessanta giorni per la conversione in legge del decreto-legge.
Per le ragioni esposte, avverte che il relatore, preso atto del contenuto delle disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, ha preannunciato l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, attendendo tuttavia di verificare gli elementi che emergeranno dal dibattito e le eventuali novità che potranno derivare dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, che potrebbe apportare anche talune modifiche e integrazioni al testo medesimo.

Gaetano PORCINO (IdV) giudica ragionevole e di buon senso la relazione appena svolta, soprattutto laddove si sottolinea l'esigenza di stabilire termini certi in ordine all'adempimento dell'obbligo di versamento dei premi assicurativi indicati nel provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), preso atto della relazione svolta, avverte che il suo gruppo si riserva di pronunciarsi sul merito del provvedimento nella seduta già fissata per domani, anche al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento. Pur riconoscendo che si tratta di una materia non

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rientrante nelle specifiche competenze della XI Commissione, preannuncia, in particolare, l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che rischia di trasformarsi in una sorta di indiscriminata autorizzazione all'inquinamento atmosferico su tutto il territorio nazionale.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.
C. 2671 Cazzola e C. 3343 Santagata.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, fa notare che le proposte di legge in esame introducono norme volte a incentivare la permanenza volontaria in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori del settore privato. Al riguardo, intende preliminarmente ricordare che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha riconosciuto la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio (cosiddetto «trattenimento in servizio») per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo: tale possibilità era inizialmente configurata come un diritto soggettivo, in quanto la scelta era rimessa all'esclusiva volontà del dipendente e l'amministrazione non poteva opporsi; successivamente, è tuttavia intervenuto l'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha rimesso alla valutazione dell'amministrazione di appartenenza, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, l'accoglimento della richiesta in relazione alla particolare esperienza acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Osserva, quindi, che la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia è disciplinata in termini diversi nel settore privato: al raggiungimento dell'età per il collocamento al riposo, infatti, il rapporto di lavoro non cessa automaticamente, in quanto il lavoratore può, con il consenso del datore di lavoro e fino a quando esso permane, proseguire nella propria attività; il datore di lavoro, infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, può - una volta che il lavoratore abbia raggiunto il limite di età per il pensionamento di vecchiaia - avvalersi della possibilità di recedere ad nutum dal rapporto di lavoro.
Sottolinea che le proposte di legge in esame sono volte, pertanto, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico, a riconoscere anche ai lavoratori privati la facoltà di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa, prevedendo delle agevolazioni a favore sia del lavoratore che del datore di lavoro. Alla luce di tali finalità, fornisce, dunque, una sintetica descrizione del contenuto dei due provvedimenti, rilevando anzitutto che la proposta di legge C. 2671 (Cazzola e altri) introduce una disciplina di carattere sperimentale per tre anni: l'articolo 1 novella l'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del 1990, introducendovi tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater). Fa presente che il comma 2-bis prevede, per i lavoratori dipendenti del settore privato che maturino i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, dandone preavviso al datore di

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lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia, mentre il comma 2-ter prevede una riduzione di due terzi degli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, nel corso dell'attività lavorativa prestata successivamente al raggiungimento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia. Per quanto concerne il successivo trattamento pensionistico, osserva che la richiamata disposizione prevede che esso dovrà essere equivalente a quello che sarebbe spettato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica relativamente al periodo di prosecuzione del rapporto; al lavoratore spetta, inoltre, una pensione supplementare corrispondente al calcolo dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto. Si sofferma, quindi, sul comma 2-quater, che prevede che - nel caso di esercizio dell'opzione e di conseguente prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia - il datore di lavoro possa procedere comunque alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso, mediante corresponsione al lavoratore, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, di un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità; tale indennità non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente. Ribadisce, poi, che l'articolo 2 prevede che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 abbia carattere sperimentale per tre anni: a tal fine, entro il primo trimestre di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti economici e sociali derivanti dell'applicazione delle nuove norme.
Illustra, quindi, il contenuto della proposta di legge C. 3343 (Santagata e altri), la quale prevede, all'articolo 1, che i lavoratori dipendenti privati, al raggiungimento del diritto alla pensione, possano optare per una specifica forma incentivata di permanenza al lavoro e che, per la prosecuzione del rapporto di lavoro e il contestuale rinvio del trattamento pensionistico, sia necessaria una apposita domanda, sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro, da inoltrare all'INPS entro il mese successivo alla domanda di pensione; tale permanenza incentivata al lavoro può avere una durata massima di tre anni e non può comunque riguardare i lavori usuranti. Rileva, poi, che l'articolo 2 prevede come incentivi alla permanenza al lavoro la riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 60 per cento (e la loro messa a carico del datore di lavoro) e il diritto per il lavoratore a fruire di una pensione pari a quanto risultante dal calcolo pensionistico alla data di presentazione della domanda di pensione aumentata del 5 per cento per ciascun anno aggiuntivo di permanenza al lavoro. Segnala, quindi, che l'articolo 3 stabilisce che i risparmi derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni, accertate dagli istituti previdenziali, siano ripartiti annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, tra le regioni, al fine di finanziare borse di studio per la continuazione degli studi oltre l'obbligo formativo.
In conclusione, attesa l'importanza della tematica oggetto delle proposte di legge in esame, auspica che su di esse si sviluppi un ampio dibattito, con l'obiettivo di pervenire in tempi brevi alla possibile redazione di un testo unificato.

Marialuisa GNECCHI (PD), nell'esprimere soddisfazione per l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo, che mirano a favorire - pur con talune differenze - la prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro nel settore privato oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, anche in prospettiva di un complessivo

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incremento dei trattamenti previdenziali, ritiene opportuno svolgere una riflessione più ampia sul delicato argomento delle pensioni, concentrando l'attenzione, in particolare, su coloro che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica in atto. In proposito, fa notare che il Governo in carica, anche alla luce della manovra economica di recente adottata e al momento all'esame del Senato, sembra preoccuparsi esclusivamente di posticipare l'uscita dal lavoro dei dipendenti pubblici e di limitarne i diritti previdenziali, ignorando la drammatica vicenda occupazionale di coloro che non hanno alcuna possibilità di scegliere se continuare o meno la propria attività lavorativa.
Auspica, comunque, che sugli importanti progetti di legge in esame, che affrontano una specifica questione pensionistica relativa al settore privato, possa svolgersi un lavoro costruttivo, anche in vista dell'elaborazione di un testo condiviso.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel ricordare che la sua proposta di legge - definita grazie alla spinta propulsiva di taluni esponenti storici del Partito Radicale - è stata presentata, in un identico testo, anche all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento, fa notare che essa mira a favorire la prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro nel settore privato oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, secondo modalità più flessibili rispetto a quanto proposto da precedenti interventi riformatori attuati in un recente passato (quale, ad esempio, il cosiddetto «bonus Maroni»). Fa presente, infatti, che l'intervento in questione riconosce ai lavoratori privati la facoltà di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa, lasciando al datore di lavoro la possibilità di procedere comunque alla risoluzione del rapporto, dietro il versamento di un'indennità: in tal modo, lungi dal riconoscere un diritto soggettivo al lavoratore, si introdurrebbe una fattispecie - di natura sperimentale - di prosecuzione del rapporto di lavoro, subordinata al consenso di entrambe le parti, alla quale si riconnetterebbero specifiche agevolazioni contributive e previdenziali. A suo giudizio, la soluzione transitoria e sperimentale ivi prevista, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative che hanno posto in relazione il collocamento a riposo con le aspettative di vita, sembrerebbe pertanto suscettibile di «testare» la naturale propensione dei lavoratori a proseguire l'attività lavorativa, permettendo di operare una valutazione più completa sulle prospettive a medio termine del sistema previdenziale italiano e preparando la strada alle riforme pensionistiche già predisposte in materia.
Auspica, in conclusione, che sull'argomento possa svolgersi un'approfondita analisi e che si possano acquisire i necessari elementi istruttori, anche con lo svolgimento di audizioni dei soggetti interessati e mediante contatti con i competenti enti previdenziali, in vista della possibile elaborazione di un testo condiviso tra i gruppi.

Gaetano PORCINO (IdV), alla luce delle rilevanti differenze di impostazione tra i due provvedimenti, che giudica evidenti dopo una prima lettura dei testi, auspica che la Commissione giunga quanto prima alla definizione di un testo unificato, sul quale sarà poi possibile, a suo avviso, aprire un confronto anche con i soggetti esterni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), preso atto del dibattito sinora svolto, ritiene utile in questa fase limitarsi a ribadire la validità di una misura quale il cosiddetto «bonus Maroni», ricordando come essa abbia rappresentato una buona esperienza in materia: preannuncia, quindi, che il suo gruppo si riserva di presentare in tempi brevi una propria proposta di legge sull'argomento, che auspica possa essere abbinata ai provvedimenti in esame.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, considerata la delicatezza dell'argomento in questione, prospetta l'opportunità di dedicare un'ulteriore seduta al dibattito di carattere generale, anche al fine di acquisire

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l'orientamento del Governo e attendere l'eventuale presentazione dell'ulteriore proposta di legge preannunciata dal rappresentante del gruppo Lega Nord Padania. Ritiene, infatti, che la decisione circa lo svolgimento di audizioni informali possa essere demandata ad una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da concordare dopo la conclusione del dibattito di carattere generale.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.