CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 giugno 2010
335.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 10 giugno 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, nell'avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e della proposta di legge C. 1964, della quale è primo firmatario, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, osserva preliminarmente come le iniziative legislative in materia nascano dall'esigenza di contrastare in maniera efficace le frodi nel settore dell'assicurazione RC auto, le quali hanno un'incidenza media sui sinistri denunciati del 3 per cento e, in alcune regioni meridionali, come la Campania, anche del 16 per cento.
Evidenzia, in proposito, come le compagnie assicurative abbiano adottato, a fronte di tali fenomeni, atteggiamenti ispirati a valutazioni di mera convenienza, che le hanno indotte, da un lato, a spalmare sui cittadini onesti i maggiori costi

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derivanti dai fenomeni fraudolenti e, dall'altro, ad abbandonare, di fatto, le zone del Paese nelle quali si registra una più forte presenza criminale.
Rileva, altresì, come anche la stampa abbia dato ampio risalto, proprio in questi ultimi giorni, alle considerazioni del Presidente dell'ISVAP, il quale, nel corso della relazione annuale per il 2009, ha evidenziato come i prezzi delle assicurazioni dei mezzi di trasporto abbiano registrato in Italia un incremento che supera di molto la media europea e, più specificamente, come in alcune zone del Sud si siano riscontrati, segnatamente per giovani e neopatentati, livelli di premi estremamente elevati, dell'ordine di circa 7.000 euro per assicurare un'autovettura di media cilindrata, ponendo anche in risalto la crescita del ricorso al Fondo vittime della strada da parte di cittadini che hanno avuto sinistri con veicoli non assicurati e la significatività delle cifre riferite ai falsi contrassegni assicurativi.
È evidente, a tale riguardo, come nuove misure di contrasto del mercato del falso comporterebbero anche un ulteriore minor esborso da parte dei cittadini in regola con la polizza: infatti, meno alto è il numero dei veicoli non coperti dall'assicurazione meno è necessario l'intervento del Fondo vittime della strada, che è alimentato da una quota dei premi pagati dagli assicurati onesti.
Ritiene, pertanto, che le forze politiche, a fronte di una situazione divenuta ormai del tutto intollerabile - come dimostrato, tra l'altro, dal fatto che, nella sola città di Napoli, un terzo dei motocicli circolanti non è coperto da assicurazione - non possano sottrarsi al dovere di profondere ogni sforzo per addivenire, superando sterili logiche di schieramento, all'approvazione di un provvedimento che consenta finalmente di abbattere i costi impropri sopportati dalle compagnie a causa delle frodi, determinando, conseguentemente, le condizioni per la tanto attesa diminuzione dei premi corrisposti dagli assicurati.
In tale contesto sottolinea come non esista ancora, in Italia, un organismo, analogo a quelli che sono già operativi in altri Paesi europei, in grado di prevenire le truffe a danno delle compagnie di assicurazione, anche attraverso la valutazione unitaria di dati provenienti da diverse fonti, tra le quali quelle contenute nella banca dati sinistri esistente presso l'ISVAP, la quale, purtroppo, si è dimostra non idonea, finora, a svolgere un'efficace azione preventiva.
Ricorda, peraltro, come l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici abbia già manifestato in più occasioni, anche nel corso delle audizioni informali svoltesi presso la Commissione Finanze, la propria disponibilità a farsi pieno carico, senza oneri per lo Stato, di tutti gli oneri finanziari connessi all'istituzione di una struttura antifrode, il cui funzionamento, come dimostra l'esperienza di Paesi come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, richiederebbe un organico di circa una dozzina di dipendenti.
Segnala, quindi, come la disciplina normativa vigente abbia prodotto, di fatto, un meccanismo perverso che consente ai malintenzionati di perpetrare truffe ai danni delle compagnie di assicurazione senza dover sopportare conseguenze di rilievo, anche avendo riguardo alle disposizioni di carattere sanzionatorio.
In primo luogo, le compagnie di assicurazione non sono stimolate a denunciare i casi di frode, potendo contare sulla restituzione, da parte della Stanza di compensazione gestita dalla Consap, di un importo equivalente alla media dei costi dei sinistri, che risulta, in molti casi, superiore all'indennizzo diretto corrisposto agli assicurati.
Inoltre, occorre considerare come molti processi si concludano, a causa delle lungaggini che connotano il nostro sistema giudiziario, con sentenze di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, la quale determina la prescrizione, in molti casi, anche del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili della truffa.
Né va sottaciuto come, anche nel caso in cui il processo penale si concluda con una sentenza di condanna, la pena applicabile per il delitto di truffa cosiddetta

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semplice, quale si configura nel caso di specie, è la reclusione da sei mesi a tre anni, che consente al truffatore, nella stragrande maggioranza dei casi, di evitare la detenzione.
Sotto tale profilo, ritiene indispensabile una revisione del sistema sanzionatorio, volta non soltanto a punire la truffa assicurativa con pene più severe, ma anche a contemplare, eventualmente, una specifica aggravante, in considerazione del fatto che i maggiori costi determinati dai comportamenti fraudolenti ricadono su tutti gli assicurati.
Passando quindi ad illustrare il contenuto delle proposte di legge, segnala innanzitutto come la proposta C. 2699-ter derivi dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea della Camera l'11 maggio scorso, dell'articolo 7 della proposta di legge C. 2699, esaminata in sede referente dalla Commissione Finanze.
L'articolo unico della proposta prevede l'istituzione di un apposito sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo nel settore assicurativo, nonché sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, demandando, al comma 1, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione di termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione.
Il comma 2 prevede che con il predetto decreto sono definite la misura e le modalità del contributo da versare da parte degli aderenti a tale sistema. Con un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica tale contributo.
Passando al contenuto della proposta di legge C. 1964, essa si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 istituisce presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) il Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo, con il compito di rafforzare la prevenzione ed il contrasto contro tale fenomeno.
L'articolo 2 elenca i compiti del Comitato, il quale:
a) svolge attività di elaborazione e di valutazione in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle imprese di assicurazione relative ad eventi anomali tali da far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi ovvero la commissione di un reato in danno del mercato assicurativo, delle informazioni desunte dalle banche dati indicate dall'articolo 4 e delle ulteriori informazioni acquisite tramite il personale dello stesso Comitato;
b) favorisce e stimola l'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria;
c) favorisce il migliore coordinamento delle indagini in materia di frodi assicurative, anche attraverso la richiesta di documentazione alle imprese assicuratrici;
d) promuove ogni altra iniziativa per la prevenzione e per il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

In merito alla formulazione della lettera b) dell'articolo 2, ritiene opportuno precisare meglio in che modo il Comitato possa stimolare l'esercizio dell'azione penale; per quanto attiene invece alla lettera c), rileva come l'attribuzione al Comitato della funzione di coordinamento delle indagini penali in materia di frodi assicurative possa risultare problematica rispetto ai complessivi assetti dell'organizzazione giudiziaria, anche alla luce dei principi costituzionali in materia, mentre, in merito alla lettera d), evidenzia come la previsione ivi contenuta debba essere maggiormente specificata.
L'articolo 3 disciplina, ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, del quale fanno parte otto membri nominati con

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decreto del Ministro dello sviluppo economico, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia, dell'ISVAP, dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), degli intermediari assicurativi e dell'ordine giudiziario. La disposizione specifica che quest'ultima figura deve essere scelta tra i magistrati penali con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione, ed assume la carica di presidente del Comitato.
Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle norme sul funzionamento e l'organizzazione del Comitato, mentre, ai sensi dei commi 4 e 5, il Comitato è chiamato a riferire ogni sei mesi al Ministero dello sviluppo economico, il quale, a sua volta, trasmette ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta dal Comitato.
L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, che il Comitato disponga di un centro elaborazione dati per l'inserimento e l'analisi di informazioni connesse al fenomeno delle truffe assicurative, e può accedere alle banche dati di organismi, enti o istituzioni che operano in materie analoghe. La disposizione specifica che il Comitato accede alla banca dati dell'ISVAP, del casellario centrale infortuni presso l'INAIL, della Motorizzazione civile e dell'ACI, nonché alle banche dati dei settori assicurativo, creditizio e finanziario.
In merito a tali disposizioni rileva una certa genericità nella formulazione del comma 2, in particolare laddove si fa riferimento, in modo indifferenziato, alle banche dati dei settori assicurativo, creditizio e finanziario.
Al fine di favorire l'accesso ai dati, il comma 3 prevede che il Comitato possa stipulare convenzioni con i gestori delle predette banche dati.
L'articolo 5, ai commi 1 e 3, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e lo stesso Comitato, la definizione dei criteri per l'individuazione delle informazioni da segnalare al Comitato, la definizione della tipologia dei dati inseriti nel centro elaborazione dati a disposizione del Comitato, nonché le operazioni che il centro può eseguire.
Il comma 2 consente alle procure della Repubblica, alle forze dell'ordine, alle imprese assicuratrici ed ad altri soggetti che saranno indicati con il predetto decreto ministeriale, di accedere al centro elaborazione dati del Comitato, «secondo diversi livelli di informazione, graduati in relazione alla loro completezza» che saranno indicati nel medesimo decreto.
In merito alla formulazione del comma 2, rileva l'esigenza di definire in termini più chiari la disciplina concernente i diversi livelli di accesso ai dati contenuti nel centro elaborazioni del Comitato.
L'articolo 6 prevede che il Comitato si avvale di personale del Ministero dello sviluppo economico individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, specificando che al predetto personale è attribuita la qualifica di polizia giudiziaria. La disposizione stabilisce inoltre che il Comitato dispone di un ufficio studi, il quale realizza studi e ricerche per monitorare il fenomeno delle frodi nel settore assicurativo, anche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.
L'articolo 7 disciplina i rapporti tra il Comitato e l'autorità giudiziaria, disponendo, al comma 1, che il Comitato, laddove riscontri l'esistenza di fatti penalmente rilevanti, o quando lo ritenga comunque opportuno, trasmette a quest'ultima la documentazione raccolta, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
Il comma 2 consente al Comitato di chiedere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria, sia pure nei limiti del segreto istruttorio, informazioni sull'andamento dei procedimenti in corso in materie di competenze del Comitato.
L'articolo 8 prevede, al comma 1, che agli oneri finanziari per l'attività del Comitato si fa fronte mediante un contributo sui premi assicurativi, nonché mediante eventuali contributi da parte di altri enti.

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Il comma 2 stabilisce che la misura del contributo è determinata annualmente dal Comitato, d'intesa con l'ANIA.
In merito a tale ultima previsione rileva come il contributo abbia natura di prestazione obbligatoria, e come pertanto la determinazione della misura del contributo stesso dovrebbe essere fissata con atto normativo, e non rimessa ad una deliberazione del Comitato.

Gianfranco CONTE, presidente, al fine di acquisire tutti i contributi utili all'esame dei provvedimenti, propone di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge, ad un ciclo di audizioni, che potranno essere precisate, nei dettagli, nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, a conclusione delle quali potrebbe essere costituito un Comitato ristretto, cui affidare il compito di predisporre un testo unificato.
Invita, quindi, i rappresentanti dei gruppi a verificare se sussistano le condizioni per chiedere il trasferimento in sede legislativa dell'esame delle proposte di legge.
Informa che dovrebbe essere prossimamente presentata un'ulteriore proposta di legge in materia, che verrà abbinata a quelle in esame non appena sarà stata assegnata alla Commissione.

Marco PUGLIESE (PdL) ritiene che le proposte di legge in esame siano meritevoli di un forte sostegno, in considerazione del fatto che, come evidenziato anche dal Presidente dell'ISVAP, i costi delle polizze per la RC auto sono divenuti esorbitanti, segnatamente in alcune aree del Mezzogiorno.
Ritiene, quindi, che, di fronte a una situazione scandalosa, che vede ricadere soprattutto sui giovani assicurati le conseguenze delle frodi perpetrate nel settore assicurativo, il Parlamento abbia l'obbligo di intervenire, anche stabilendo pene più severe a carico dei truffatori.
A tale proposito, rileva, peraltro, come un fattivo contributo all'elaborazione di un provvedimento idoneo a dare risposta alle esigenze segnalate dal relatore debba venire anche da altre Commissioni, condividendo ed apprezzando l'invito, formulato dal Presidente, a verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire a un testo condiviso da tutti i gruppi.
Ritiene opportuno, quindi, chiarire se il sistema di prevenzione delle frodi sia riferito al sistema assicurativo nel suo complesso ovvero soltanto al ramo RC auto.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nel condividere l'esigenza di approvare con urgenza un intervento legislativo che sia in grado di determinare una riduzione dei premi assicurativi, anche attraverso l'utilizzazione di banche dati aggiornate, segnala la necessità di una revisione della disciplina in materia di quantificazione dei risarcimenti per le lesioni personali di minima entità.
Con riferimento all'evidenziata insufficienza delle sanzioni applicabili alle truffe assicurative, rileva, altresì, come un più forte effetto deterrente possa scaturire da un aumento delle pene pecuniarie, connesso alla previsione di adeguate sanzioni anche a carico delle imprese assicurative, nonché dei periti assicurativi e dei liquidatori che omettano di effettuare i necessari controlli sulle denunce di sinistri.
Ritiene, quindi, meritoria l'iniziativa legislativa in esame, assicurando fin d'ora la massima collaborazione da parte del proprio gruppo.

Ignazio MESSINA (IdV), rileva come le proposte di legge in esame costituiscano un'ottima base di partenza per sancire l'impegno dello Stato a contrastare in maniera più efficace le frodi assicurative, ritenendo, tuttavia, che l'obiettivo finale del provvedimento debba essere quello di ottenere dalle imprese di assicurazione una riduzione delle tariffe RC auto.
Sotto tale profilo, evidenzia la necessità di individuare ulteriori strumenti per collegare i vantaggi derivanti alle compagnie dall'istituzione del sistema antifrode a concreti benefici per gli assicurati, segnatamente in termini di riduzione dei premi da questi corrisposti.

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Alberto FLUVI (PD) ritiene importante precisare, preliminarmente, come l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione delle proposte di legge in esame non sia stato motivato dalle dichiarazioni rese dal Presidente dell'ISVAP nel corso della relazione annuale 2009, ma si connetta al notevole lavoro svolto in materia dalla Commissione, la quale ha, nei mesi scorsi, svolto un ampio ciclo di audizioni, sulle problematiche del settore assicurativo, anche con riferimento alle difficoltà emerse in alcune aree del Mezzogiorno.
Ritiene quindi che una riflessione generale sul tema delle tariffe assicurative non possa essere affrontata senza avere consapevolezza del fatto che quattro o cinque grandi gruppi detengono più del 70 per cento del mercato assicurativo italiano nonché tenendo conto del fatto che le complessive tematiche relative al settore assicurativo debbono essere affrontare il più possibile in una prospettiva unitaria. A tale proposito rileva come la ventilata ipotesi di introdurre, nel decreto-legge n. 78 del 2010, attualmente all'esame del Senato, norme relative all'indennizzo diretto conseguenti alla recente sentenza in materia della Corte costituzionale, rischierebbe di costituire un ostacolo rispetto ad ogni intervento legislativo a più ampio raggio sul settore che introduce norme più stringenti per le compagnie assicurative.
In tale contesto, ritiene opportuno ascoltare in audizione anche i rappresentanti delle principali compagnie assicurative.
Concorda quindi con l'ipotesi, prospettata dal Presidente, di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per giungere alla definizione di un testo unificato dichiarando quindi la disponibilità di massima del proprio gruppo a sostenere un'eventuale richiesta del trasferimento d'esame in sede legislativa.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, ricordando come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato un'indagine riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore RC auto.
Ritiene, comunque, che l'esame delle proposte di legge potrà fornire l'occasione per affrontare, partendo dall'istituzione del sistema antifrode, altri temi rilevanti che incidono sui costi delle polizze RC auto, quali, ad esempio, la contraffazione dei contrassegni di assicurazione e la microincidentalità, con l'obiettivo di indurre le imprese assicurative ad attuare finalmente quella riduzione che stanno promettendo da tempo, ma che non hanno finora mai attuato.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene opportuno procedere all'audizione non soltanto dei gruppi assicurativi maggiori, come proposto dall'onorevole Fluvi, ma anche di quelli di più piccole dimensioni, al fine di non avere un'immagine distorta della realtà assicurativa nazionale.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nel rilevare come il fenomeno delle frodi nel settore assicurativo sia espressione anche dell'arretratezza culturale del nostro Paese, ritiene opportuno assumere iniziative volte ad ottenere, coinvolgendo il Ministero della pubblica istruzione, l'inserimento delle nozioni fondamentali della disciplina assicurativa nei programmi scolastici.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 giugno 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali
C. 3118 Governo, e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che la Commissione Affari costituzionali ha trasmesso il testo del disegno di legge C. 3118, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente; avverte inoltre che la I Commissione concluderà l'esame in sede referente del provvedimento nella giornata di oggi, e che pertanto la Commissione deve esprimere il parere su di esso nella seduta odierna.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, illustra le modifiche al disegno di legge C. 3118 derivanti dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
All'articolo 1, che individua l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo, è stato aggiunto un nuovo comma 1-bis, il quale specifica che le deleghe conferite dalla legge sono attuate in conformità agli impegni assunti con il Patto di stabilità e con la disciplina del Patto di stabilità interno.
Al comma 2 è stato invece espunto, tra gli obiettivi del provvedimento, quello della riduzione del numero dei componenti dei consigli comunali e provinciali e delle giunte e della modifica delle funzioni dei consigli.
All'articolo 2, recante l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni, è stato innanzitutto precisato che restano ferme le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni.
Inoltre si specifica che la competenza in materia di normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni riguarda le funzioni spettanti ai comuni in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
Per quanto riguarda invece le funzioni «operative» è stato aggiunto, tra le funzioni in materia di pianificazione urbanistica, anche quelle relative agli interventi di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.
Alla lettera z), si è precisato che le funzioni comunali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e di servizi anagrafici costituiscono esercizio di una competenza statale.
All'articolo 3, il quale individua le funzioni fondamentali delle province, è stato anche in tal caso precisato che restano ferme le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni.
Inoltre è stata espunta la lettera h), relativa alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle forme associative tra enti locali.
Alla lettera m) è stato precisato che le funzioni in materia di protezione civile sono svolte dalle province nell'ambito dei piani nazionali e regionali in materia.
All'articolo 4, il quale definisce le funzioni fondamentali delle città metropolitane, si è specificato che rimangono comunque ferme le funzioni di programmazione e coordinamento spettanti alle regioni.
All'articolo 5, relativo alla possibilità, per le regioni, di trasferire funzioni fondamentali dalle province ai comuni e viceversa, si è specificato che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è subordinato all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
All'articolo 6, in materia di disciplina delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, si è specificato, al comma 2, che tali enti organizzano le proprie funzioni valorizzando l'iniziativa dei cittadini, in applicazione del principio di solidarietà.
All'articolo 7, il quale stabilisce che le funzioni fondamentali non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali, è stato aggiunto un comma 2, in cui si precisa che, a decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali, cessa ogni finanziamento delle funzioni in contrasto con il predetto divieto.
All'articolo 8, il quale disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni fondamentali da parte degli enti locali, è stato

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modificato il comma 3, innalzando da 3.000 a 5.000 il numero di abitanti entro i quali è l'obbligatorio per i comuni l'esercizio associato delle funzioni operative, escludendo tuttavia da tale obbligo i comuni per il cui territorio non è limitrofo ad altri comuni.
Al comma 8, relativo alla composizione degli organi dell'unione di comuni ed ai contenuti obbligatori dello statuto dell'unione, si è previsto che il consiglio dell'unione è composto da un numero di membri non superiore alla metà di quello previsto per un comune di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.
All'articolo 9, recante una delega al Governo circa il conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale è stato introdotto, al comma 2, un ulteriore principio di delega, volto a specificare che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite deve corrispondere all'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie per il loro esercizio.
All'articolo 10, il quale disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali nel caso di attribuzione di una funzione fondamentale ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge, è stato precisato che le risorse sono quelle finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, e che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali deve essere contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse stesse.
All'articolo 11, il quale disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, è stato precisato che i disegni di legge in materia devono essere presentati alle Camere entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.
Inoltre è stato aggiunto un comma 3, il quale stabilisce che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite deve essere contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie per il loro esercizio.
All'articolo 12, il quale riguarda la disciplina regionale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale, è stato precisato, al comma 3, che le regioni devono allocare le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
Inoltre, al comma 4, si prevede che la legge regionale, nel disciplinare ulteriori forme e modalità di associazionismo comunale, nonché forme e modalità di associazionismo provinciale, deve garantire l'assenza di ulteriori costi.
La Commissione Affari costituzionali ha altresì introdotto un nuovo comma 4-bis, volto a specificare che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per il loro esercizio.
All'articolo 13, il quale conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione della cosiddetta «Carta delle autonomie locali», sono stati integrati criteri ed i principi direttivi della delega, prevedendo la revisione del TUEL nelle parti in cui esso contrasta con le modifiche al Titolo V della costituzione, nonché l'adeguamento dello stesso TUEL alla legislazione intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito l'articolo 13-bis, il quale conferisce una delega al Governo per definire una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia. La disposizione richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale stabilisce i principi e criteri direttivi generali del disegno annuale di semplificazione prevedendo inoltre il mantenimento delle «specialità presenti nelle disposizioni vigenti», in ragione della peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e sanitaria del predetto comune.

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Al riguardo, ricorda, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che, per il predetto Comune di Campione d'Italia, vige un regime fiscale speciale: in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis del Testo unifico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986, ai fini IRPEF, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio comunale sono computati, fino ad un importo di 200.000 franchi, sulla base del tasso di cambio in essere al momento in cui sono stati percepiti, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
Per quanto riguarda l'IVA il territorio del Comune di Campione d'Italia risulta escluso dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Parimenti, il territorio del Comune di Campione d'Italia è escluso dall'ambito territoriale di applicazione delle accise sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995.
Inoltre il territorio di Campione d'Italia è escluso dal territorio doganale italiano.
Il comma 2 stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione della delega sono posti a carico del bilancio del Comune di Campione.
All'articolo 14, il quale conferisce una delega al Governo per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali, sono stati integrati i princìpi e i criteri direttivi della delega, definiti dal comma 2.
In particolare, si stabilisce che la soppressione delle province tiene conto, oltre che dell'entità della popolazione di riferimento, dell'estensione del territorio e del rapporto tra popolazione e estensione del territorio, anche della peculiarità dei territori montani, garantendo che il territorio di ciascuna provincia, oltre a consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta, sia tale da realizzare le maggiori economie di scala.
Inoltre si stabilisce che l'entità della popolazione di ciascuna provincia non deve essere in ogni caso inferiore a 200.000 abitanti, oppure a 150.000 abitanti, laddove il territorio sia montano per oltre il cinquanta per cento, e che la razionalizzazione delle province deve avvenire nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione, il quale prescrive che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge statale, su iniziativa dei comuni, sentita la Regione interessata.
Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inoltre soppressi l'articolo 15, recante una delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, nonché l'articolo 16, recante la soppressione del difensore civico comunale.
All'articolo 17, il quale attribuisce alla competenza legislativa regionale la facoltà di disporre la soppressione delle Comunità montane, isolane e di arcipelago, a decorrere dal 2010, è stato riscritto il comma 2, il quale precedentemente stabiliva la cessazione del finanziamento statale in favore delle Comunità montane, nel senso di prevedere che a decorrere dal 1o gennaio 2010, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità isolane e di arcipelago; conseguentemente, è stato soppresso il comma 3 dell'articolo.
All'articolo 18 è stato eliminato il comma 1, il quale prevedeva la soppressione diretta delle circoscrizioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, nonché, conseguentemente, il comma 3, rinviando invece alle disposizioni in materia di soppressione di tali organi di decentramento previste dall'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).
Al comma 4 si prevede la possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, a condizione che esse abbiano: non più di otto componenti nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti; non più di dodici componenti nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. La disposizione

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precisa, inoltre, che nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.
È stato inoltre inserito un nuovo comma 6-bis, il quale consente ai comuni con più di 100.000 e meno di 250.000 abitanti di prevedere forme di consultazione, senza spese o oneri aggiuntivi.
L'articolo 19, relativo alla soppressione dei consorzi tra enti locali, è stato integralmente riscritto nel corso dell'esame in sede referente.
Il comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 2011 sono soppressi tutti i consorzi esistenti tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni, man mano che si procede al rinnovo del consiglio dei singoli enti. Il comma 2, prevede che, alla soppressione dei consorzi, consegue la cessazione dei relativi organi; le relative funzioni e risorse sono assunte dagli enti locali, i quali succedono ai consorzi stessi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni effetto. In deroga a tali previsioni il comma 5 consente alle regioni di conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi non costituiti esclusivamente da enti locali, disciplinando il trasferimento dei beni e delle risorse, nonché la successione nei rapporti giuridici in capo ai consorzi medesimi.
Ai sensi del comma 3 sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere al momento della soppressione di ciascun consorzio.
Il comma 4 esclude dalla predetta soppressione i consorzi che, alla data del 1o gennaio 2010, gestivano uno o più servizi, costituiti da enti locali, sulla base di apposite convenzioni sulla base dell'articolo 31 del TUEL, nonché i bacini imbriferi montani.
Il comma 6 stabilisce che le riduzioni di spesa derivanti dalla soppressione dei consorzi confluiscono nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto n. 5 del 2009.
La Commissione Affari costituzionali ha inoltre soppresso l'articolo 20, il quale novellava l'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativamente alla composizione dei consigli comunali e provinciali, l'articolo 21, che novellava l'articolo 47 del TUEL, relativamente al numero dei componenti delle giunte comunali e provinciali, l'articolo 22, recante una disposizione di natura transitoria, connessa agli articoli 21 e 22, e l'articolo 23, il quale disponeva che, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, potesse delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri.
La Commissione Affari costituzionali ha invece inserito un nuovo articolo 23-bis, in forza del quale i Presidenti delle regioni possono avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo o in aspettativa.
All'articolo 24, il quale modifica l'articolo 42 del TUEL in materia di attribuzioni dei consigli comunali e provinciali, si è specificato che la competenza dei consigli riguarda il controllo sulle dotazioni organiche dell'ente, e non la definizione delle predette dotazioni, nonché la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance dell'amministrazione previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
Inoltre si è precisato che i consigli partecipano alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche presentate dal sindaco o dal presidente della provincia, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
All'articolo 28 è stato ulteriormente innalzato da 15.000 a 100.000 (anziché 65.000, come previsto nel testo originario del disegno di legge) il numero minimo di abitanti dei comuni nei quali può essere nominato il Direttore generale.

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All'articolo 29, il quale interviene sulla disciplina del TUEL relativa ai controlli negli enti locali, sono state apportate alcune modifiche.
In primo ruolo si prevede che, qualora la Giunta o il Consiglio dell'ente non intenda conformarsi ai pareri sulle proposte di deliberazione, espressi dal responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ovvero del Segretario dell'ente, la deliberazione debba motivare le ragioni del mancato adeguamento al parere stesso.
Inoltre si è specificato che il controllo di gestione interno dei comuni o delle province è volto ad ottimizzare il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati e che la disciplina dei controlli interni è realizzata dagli enti nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa.
Si prevede altresì che il funzionamento dei controlli interni sia verificato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, alla quale il sindaco o il presidente della provincia trasmette annualmente un referto sull'adeguatezza ed efficacia dei predetti controlli.
Per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comunali, si è precisato che le risultanze di tale controllo devono essere trasmesse periodicamente anche al consiglio comunale.
Con riferimento al controllo strategico introdotto dal nuovo articolo 147-ter del TUEL, si precisa che esso si applica agli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e si prevede che il controllo possa essere effettuato anche in forma associata.
La Commissione Affari costituzionale ha inoltre riscritto gli articoli 147-quinquies e 147-sexies, dei quali si prevede l'inserimento nel TUEL.
Il nuovo articolo 147-quinquies disciplina ora non più il controllo sulla qualità dei servizi, ma il controllo sugli equilibri finanziari, prescrivendo che esso sia svolto sotto la direzione del responsabile del servizio finanziario, attraverso la vigilanza dell'organo di revisione e con il coinvolgimento degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi. Tale controllo, che deve riguardare anche l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente locale, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché delle norme che regolano il concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Il nuovo articolo 147-sexies disciplina ora i controlli sugli organismi gestionali partecipati dall'ente locale, che sono definiti dall'ente stesso e svolti da strutture proprie a quest'ultimo. A tal fine si prevede la definizione di obiettivi gestionali dell'organismo partecipato, nonché l'organizzazione di un sistema informativo volto a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente locale e l'organismo partecipato, nonché i contratti di servizio in essere e la qualità dei servizi stessi. Si contempla inoltre il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali e si prescrive che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati attraverso il bilancio consolidato, in base al principio della competenza economica.
All'articolo 30, il quale novella alcuni articoli del TUEL relativi alla disciplina dell'organo di revisione economico-finanziario, è stata apportata una modifica al comma 3, relativamente alla disciplina delle funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario, al fine di precisare che i pareri espressi dall'organo di revisione sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa devono rispettare la disciplina statale in materia.
All'articolo 32, recante una norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, si è specificato che tali enti possono adeguarsi alle previsioni della legge in armonia con i rispettivi statuti.

Marco CAUSI (PD), riprendendo le considerazioni già espresse a margine della seduta di ieri, rileva la necessità, in merito agli articoli 2 e 3, di inserire nell'elenco

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delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, anche la funzione relativa alla gestione dei tributi e delle entrate proprie di tali enti.
Evidenzia quindi come gli articoli 13-bis e 23-bis, recanti, rispettivamente, delega al Governo per definire una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia e disposizioni sulla possibilità, per i Presidenti delle regioni, di avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati dello Stato, sembrino non avere alcuna connessione con il contenuto proprio del provvedimento.
Con riferimento all'articolo 29, comma 2, che, tra l'altro, inserisce nel Testo unico delle disposizioni sugli enti locali, i nuovi articoli 147-quater e 147-sexies, concernenti i controlli sulle società partecipate dagli enti locali ed i controlli sugli organismi gestionali partecipati dai medesimi enti, sottolinea l'esigenza di coordinare tra loro tali disposizioni, sostanzialmente analoghe, facendo rifluire il contenuto dell'articolo 147-quater nel testo dell'articolo 147-sexies ed integrando opportunamente quest'ultimo, nel senso di renderlo applicabile anche alle società partecipate.
In relazione al comma 8 dell'articolo 151 del TUEL, modificato dall'articolo 29, comma 3, il quale prevede che al rendiconto gli enti locali sia allegata una relazione sull'efficacia dell'azione condotta dalla Giunta dell'ente, ritiene opportuno rafforzare tale previsione, stabilendo che la relazione debba utilizzare i dati ottenuti dalle attività di controllo di gestione e recare una quantificazione dei servizi offerti, dei costi unitari dei servizi e del grado di copertura dei fabbisogni, prevedendo inoltre che, per le province ed i comuni con popolazione al di sopra di 15.000 abitanti, la relazione stessa sia redatta in forma di bilancio sociale.

Ivano STRIZZOLO (PD), ribadendo le considerazioni già espresse a conclusione della seduta di ieri, valuta negativamente le modifiche apportate dall'articolo 30 del disegno di legge all'articolo 234 del TUEL, le quali consentono ai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti di affidare la revisione economico-finanziaria ad un revisore unico, anziché ad un organo collegiale di tre membri. Sottolinea infatti come tale norma possa pregiudicare l'efficacia della revisione stessa, vanificando le esigenze di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione e degli stessi comuni.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), che riprende la maggior parte delle considerazioni espresse dal deputato Causi.
Per quanto riguarda invece le considerazioni espresse dal deputato Strizzolo in merito alle modifiche apportate dall'articolo 30 al TUEL, relativamente alle modalità di svolgimento della revisione economico finanziaria, segnala come il predetto articolo 30 riduca da 15.000 a 5.000 abitanti il limite di popolazione entro il quale i Comuni possono affidare tale attività ad un solo relatore: pertanto, le modifiche proposte vanno proprio nel senso, raccomandato dallo stesso deputato Strizzolo, di incrementare l'efficacia della revisione stessa.

Marco CAUSI (PD) apprezza la disponibilità del relatore ad inserire nella proposta di parere alcuni dei rilievi da lui formulati, segnalando tuttavia la necessità di integrare l'osservazione di cui alla lettera a), nel senso di chiedere l'inserimento, tra le funzioni fondamentali dei Comuni elencate dall'articolo 2, anche le funzioni catastali attribuite ai Comuni.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alla proposta da ultimo avanzata dal deputato Causi, rileva come il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni costituisca un processo da tempo in corso, che tuttavia, come testimoniato anche dalla recente audizione in materia del Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Casero, non appare ancora concluso. Non ritiene pertanto opportuno stabilire fin d'ora per legge che le predette

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funzioni debbano essere annoverate tra quelle fondamentali dei Comuni, in quanto una previsione del genere potrebbe costituire un ostacolo allo stesso completamento del processo di trasferimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, condivide le considerazioni espresse dal Presidente, confermando pertanto la propria proposta di parere.

Marco CAUSI (PD), pur ribadendo il proprio apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal relatore, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, in considerazione della valutazione negativa sul complesso del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.
C. 3505 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, Germanà, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio sul disegno di legge C. 3505, di conversione del decreto - legge n. 67 del 2010: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement», stipulati l'8 maggio 2010.
Prima di illustrare il contenuto del decreto-legge, ricorda innanzitutto che, a seguito dell'aggravarsi della crisi finanziaria della Grecia, ed in considerazione del conseguente rischio di ripercussioni di natura economico-finanziaria sull'intera area dell'euro, le istituzioni dell'Unione europea hanno predisposto, tra il 7 e il 10 maggio 2010, alcune misure urgenti, anche di natura normativa e finanziaria.
In particolare, sono state adottate misure per dare attuazione ad un piano di sostegno finanziario alla Grecia, pari a 80 miliardi di euro ed è stato a istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione per l'area euro.
In particolare, con la decisione del 2 maggio l'Eurogruppo ha concordato all'unanimità di attivare un programma triennale di prestiti bilaterali alla Grecia da parte degli Stati membri della zona Euro, da erogare sulla base delle specifiche condizioni economiche definite nella riunione del Consiglio Europeo dell'11 aprile 2010.
Il programma si accompagna ad un analogo meccanismo di sostegno finanziario da parte del Fondo Monetario Internazionale, per un ammontare di ulteriori 30 miliardi di euro, e sarà subordinato al rispetto da parte della Grecia di una serie di condizioni e parametri nella conduzione della propria politica economica.
Con una dichiarazione del 7 maggio 2010 i Capi di Stato e di Governo della zona euro hanno concordato di mettere a disposizione della Grecia 80 miliardi di euro nell'ambito di un pacchetto congiunto con il Fondo monetario internazionale, per un ammontare complessivo pari a 110 miliardi di euro.
Ciascuno Stato si è impegnato a partecipare al prestito in base alle rispettive quote nel capitale della BCE ed ad intraprendere i passi necessari a livello nazionale per essere autorizzato ad erogare il prestito in tempi rapidi.
L'8 maggio 2010 è stato definito l'Intercreditor Agreement (Accordo tra i creditori), con il quale gli Stati membri dell'area Euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci impegni con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali consorziati nei confronti Grecia, designando la Commissione

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europea quale loro rappresentante nell'organizzazione e gestione dei prestiti da concedere al Mutuatario (la Grecia), secondo le modalità indicate dal Loan Facility Agreement (Accordo di concessione di Prestito), stipulato lo stesso 8 maggio.
Il Loan facility Agreement stabilisce, al paragrafo 2, i diritti e i doveri di ogni Stato membro prestatore (mutuante) nei confronti della Grecia, prevedendo al riguardo che «nessun mutuante sarà responsabile per i doveri di qualsiasi altro mutuante», che i diritti di ogni mutuante secondo o in connessione con l'Accordo saranno separati ed indipendenti e che qualsiasi debito che sorge secondo l'Accordo verso un mutuante da parte del mutuatario sarà un debito separato ed indipendente.
Inoltre, l'Agreement afferma, al paragrafo 3, che il sostegno dato alla Grecia è subordinato all'osservanza da parte di tale Stato delle misure, in linea con la decisione del Consiglio ai sensi degli articoli 126 e 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finalizzata a stabilire le linee guida della politica economica della Grecia, nonché con la relativa Nota di politica economica e Finanziaria firmata dalla Commissione europea il 3 maggio 2010.
L'emanazione di prestiti dopo il primo dipenderà infatti dalla decisione favorevole degli Stati membri della zona Euro, dopo aver consultato la BCE, sulla base dei risultati delle verifiche della Commissione.
Per quanto riguarda la disciplina generale relativa alla restituzione delle somme ricevute a prestito da parte della Grecia, il Loan Facility Agreement prevede, sempre al paragrafo 3, che il periodo di tolleranza, cioè il periodo durante il quale nessun pagamento di capitale dovrà essere fatto dal mutuatario, non potrà superare i tre anni dalla data di erogazione. Il periodo di prestito richiesto non potrà superare comunque i cinque anni dalla data di erogazione. Il piano di ammortamento provvederà a che i principali rimborsi eseguiti dal mutuatario saranno uguali ogni tre mesi e di ammontare di capitale uguale, ad ogni «data di pagamento interessi».
Sempre secondo il paragrafo 3 del Loan Facility agreement, la richiesta di fondi è irrevocabile. Inoltre, pena la sua validità, l'ammontare del prestito richiesto deve essere di almeno 1 miliardo a tranche.
Per ogni prestito in essere il paragrafo 5 del Loan Facility Agreement stabilisce che il mutuatario pagherà, ad ogni «data di pagamento interessi», l'interesse maturato su tale prestito durante il periodo, ad un tasso annuale la cui determinazione è fissata all'interno del citato accordo.
Il paragrafo 6 disciplina le fattispecie di rimborso e di revoca del prestito, mentre il paragrafo 7 stabilisce le modalità con le quali saranno eseguiti i pagamenti dovuti da parte della Grecia.
Il paragrafo 8 stabilisce i casi nei quali gli Stati mutuanti possono revocare la concessione del prestito, ovvero dichiarare l'obbligo, per la Grecia, di pagare l'ammontare rimanente di capitale.
I paragrafi da 9 a 16 indicano gli impegni informativi e le modalità di monitoraggio dell'adempienza della Grecia ai propri obblighi, disciplinando inoltre le modalità di interpretazione dell'Accordo, il foro competente a dirimere eventuali dispute, nonché l'entrata in vigore dell'Accordo.
L'Intercreditor Agreement contiene invece, ai paragrafi 3, 4 e 5, la disciplina procedurale generale relativa alla autorizzazione e alla erogazione delle somme, stabilendo che la richiesta di fondi, salvo che per il primo prestito, è avanzata da parte della Grecia e valutata dagli stati membri della zona Euro, sulla base di un Rapporto presentato dalla Commissione, in accordo con la BCE, sull'adempienza del mutuatario.
Ai sensi del paragrafo 4, se, unanimemente, le parti concordano che il mutuatario ha rispettato le condizioni, il Presidente del comitato tecnico dell'Eurogruppo (Euro Working group) richiederà per iscritto alla Commissione di inviare, a nome dei mutuanti, Avviso di Accettazione. La richiesta da parte del Presidente

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indicherà l'ammontare che i mutuanti sono disposti a rendere disponibile e a quali condizioni, incluso l'ammontare di erogazione netto, il periodo, il piano di ammortamento e il tasso di interesse relativo a tale prestito.
Il paragrafo 6 stabilisce le modalità di calcolo dell'interesse e la ripartizione dei pagamenti da parte degli Stati mutuanti, mentre il paragrafo 7 indica le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi stabiliti dall'Accordo.
Il paragrafo 8 definisce le modalità con le quali gli Stati mutuanti assumeranno le decisioni relative all'Accordo di concessione di prestito, mentre il paragrafo 10 regola gli aspetti amministrativi concernenti le funzioni della Commissione europea relative all'Accordo.
I paragrafi da 11 a 15 regolano le comunicazioni riguardanti l'Accordo, disciplinando inoltre le modalità di interpretazione dell'Accordo, la durata dello stesso, il foro competente a dirimere eventuali dispute, nonché l'entrata in vigore dell'Accordo.
Oltre a tali interventi il Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010 ha adottato un pacchetto di misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell'UE di ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro. Il pacchetto include un Fondo europeo di stabilizzazione e un meccanismo per la mobilitazione di ulteriori risorse.
In aggiunta al Fondo europeo di stabilizzazione, i rappresentanti degli Stati membri della zona Euro hanno adottato una decisione che li impegna a rendere disponibili ulteriori risorse mediante l'istituzione di una Società veicolo speciale (special purpose vehicle), garantita dagli Stati partecipanti sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali. La società veicolo potrà mettere a disposizione fino a 440 miliardi di euro e scadrà dopo tre anni.
In parallelo, il Consiglio dei Governatori della BCE, il 10 maggio 2010 ha deliberato una serie di misure per fronteggiare le speculazioni in atto nei mercati finanziari, che rischiano di minare la politica monetaria della stessa BCE, orientata a garantire nel medio termine la stabilità dei prezzi. In particolare, la BCE ha deliberato di:
condurre interventi sul mercato dei titoli del debito pubblico e privato, al fine di assicurare la necessaria liquidità, riattivare un appropriato meccanismo di trasmissione della politica monetaria e far fronte al cattivo funzionamento dei mercati finanziari;
predisporre tre aste di rifinanziamento a lungo termine degli istituti bancari, di importo illimitato;
riattivare temporaneamente gli accordi di swap con la Banca centrale americana, per sostenere la liquidità del dollaro, comprato da chi abbandonava l'euro.

Passando al contenuto del decreto - legge, evidenzia come l'articolo 1 definisca l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni da esso recate si applicano ai prestiti bilaterali alla Grecia che verranno posti in essere nell'ambito del programma triennale di sostegno finanziario, definito ai sensi della Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea, facenti parte dell'area euro, assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell'Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010.
In sostanza, il provvedimento è finalizzato a disciplinare la procedura mediante la quale, anche in deroga alle norme ordinarie di contabilità di Stato, si provvede alla erogazione da parte dell'Italia dei prestiti da accordare alla Grecia.
L'articolo 2 disciplina la procedura di concessione dei prestiti in favore della Grecia, prevedendo, al comma 1, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta - per la durata del programma triennale di sostegno finanziario di cui all'articolo 1 - l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino ad un limite massimo complessivo di 14 miliardi

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e 800 milioni di euro. La disposizione prevede inoltre che la concessione del prestito avviene a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri delle finanze ai sensi dell'articolo 1.
Il comma 2 stabilisce che, in relazione a ciascuno dei prestiti di cui all'articolo 1, le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria.
Il comma 3 autorizza, in via straordinaria, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini concordati. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti autorizzano il ricorso alle anticipazioni, la cui regolarizzazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal pagamento.
L'articolo 3 individua i capitoli del bilancio dello Stato cui sono destinati rispettivamente i pagamenti in conto capitale e quelli in conto interessi da parte della Grecia a fronte dei prestiti considerati dal provvedimento.
In particolare, la disposizione stabilisce che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito siano versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
I relativi interessi attivi sul prestito sono invece versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione su appositi capitoli di spesa per il pagamento degli interessi passivi sulle emissioni di debito pubblico.
L'articolo 4 stabilisce che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti in favore della Grecia sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione, prevedendo inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca al Parlamento in seguito all'erogazione di ciascun prestito alla Grecia.
L'articolo 5 regola, come d'uso, l'entrata in vigore del decreto-legge.
Sottolinea quindi la rilevanza, sul piano della stabilità economia e finanziaria complessiva dell'economia e europea e mondiale, del provvedimento, che non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 giugno 2010.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-luglio 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 14 giugno-2 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.