CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
(Deliberazione).

Davide CAPARINI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.
Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.05.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
Nuovo testo C. 3118 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, che modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali» per raccogliere e coordinare le disposizioni in materia. Riferisce che l'articolo 1 indica l'oggetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi e i fini cui si ispirano, tra cui l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e l'introduzione di alcune misure di razionalizzazione degli enti locali. Osserva che gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, attuando quanto disposto con la riforma del titolo V dall'articolo 117, secondo comma lettera p) della Costituzione che individua, tra le materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali. Rileva che l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sul conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, mentre l'articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge. fa notare che l'articolo 11 disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale. Evidenzia che l'articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale. Si sofferma sull'articolo 13, che reca un delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali», al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. Riferisce sull'articolo 13-bis, che dispone il riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, quindi sull'articolo 14, recante la delega al Governo volta alla razionalizzazione delle province. Evidenzia che gli articoli da 17 a 19 dispongono la soppressione di diversi enti e organismi quali le comunità montane; le circoscrizioni di decentramento comunale; i consorzi tra enti locali. Illustra quindi l'articolo 24, che interviene sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali; gli articoli da 25 a 27, che introducono la definizione di piccoli comuni per i quali sono previste una serie di misure agevolative. L'articolo 28 interviene sulla figura del direttore generale, nonché gli articoli 29 e 30, che riformano la disciplina dei controlli negli enti locali. Osserva che l'articolo 31 reca numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane e l'articolo 32 reca una norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che queste disciplinano le materie

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del provvedimento secondo i rispettivi statuti di autonomia e le norme di attuazione. Ravvisa l'opportunità che all'articolo 5 siano precisate le funzioni fondamentali ivi richiamate ed eventualmente trasferite, che dovranno avere la garanzia del finanziamento integrale, e che all'articolo 10, comma 1, sia chiarito il significato dell'espressione «accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati». Ritiene utile che all'articolo 14, comma 2, sia chiarito il ruolo degli enti coinvolti nei processi di ridefinizione delle circoscrizioni provinciali e che si attui, all'articolo 2, un coordinamento con le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL). Reputa opportuno, all'articolo 6, comma 1, precisare la portata della norma, ed all'articolo 8 definire espressamente le materie alle quali afferiscono le funzioni fondamentali di comuni e province. Ritiene utile infine che all'articolo 11, comma 2, si preveda un coinvolgimento delle regioni, disponendo la norma interventi in materie di competenza concorrente o residuale regionale.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur apprezzando le osservazioni formulate dal relatore, avanza rilievi critici in relazione ai contenuti del provvedimento, soprattutto in ordine alle misure di riduzione delle circoscrizioni provinciali e delle comunità montane. Esprime quindi perplessità sugli interventi previsti in relazione ai piccoli comuni. Pur nella comprensione delle difficoltà economico-finanziarie in cui versa lo Stato e che impongono di procedere ad una celere razionalizzazione e semplificazione del complessivo assetto delle autonomie locali, reputa necessario attivare un pieno coinvolgimento delle regioni relativamente all'attuazione delle prescrizioni del testo che incidono sull'ordinamento degli enti locali. Fa poi notare che taluni ministeri potrebbero essere trasformati in dipartimenti della presidenza del Consiglio al fine di realizzare, in un quadro di razionalizzazione e contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni, una opportuna riduzione dei relativi oneri.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur valutando con favore taluni profili del contenuto del provvedimento, tra cui in particolare le previsioni afferenti alle unioni di comuni, stigmatizza l'eccessivo utilizzo della delega, che esautora sovente il parlamento della funzione legislativa che gli è propria e che comporta altresì, in un esteso ambito di settori, un frequente rinvio temporale della relativa disciplina. In ordine alle deleghe previste agli articoli 9, 13 e 14, sostiene l'esigenza che siano uniformati e ridotti i relativi termini di esercizio. Avanza rilievi in merito alle previsioni inerenti all'edilizia scolastica e ravvisa la necessità di precisare la portata e le modalità attuative dell'articolo 14 in tema di razionalizzazione delle province.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le previsioni enunciate dall'articolo 2 siano inserite nel testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in cui sono regolate le medesime funzioni proprie degli enti locali. Dissente sulla previsione che qualifica come piccoli comuni gli enti con meno di cinquemila abitanti. Reputa quindi utile assegnare ai comuni funzioni specifiche di verifica in ordine ai bilanci delle aziende sanitarie locali.

Davide CAPARINI, presidente, ritiene opportuno che siano espressamente definiti i parametri per la classificazione dei piccoli comuni e dei comuni montani.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), relatore, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Nuova disciplina del prezzo dei libri.
Nuovo testo C. 1257.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatrice Fiorenza Bassoli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 99 del 2001. Riferisce che l'articolo 1 enuncia l'oggetto della proposta di legge, stabilendo che la disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione. Osserva che l'articolo 2 prescrive che il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare. Fa notare che nelle categorie alle quali non si applica la disposizione che prevede che lo sconto non può essere superiore al 15 per cento del prezzo fissato, non sono inclusi i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, i libri usati, i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; questi ultimi, però, sono considerati nelle categorie di libri che possono essere venduti con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento, come pure i libri venduti in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale. Evidenzia che una ulteriore novità è costituita dal fatto che si consente agli editori di realizzare campagne promozionali di durata al massimo mensile, ad esclusione del mese di dicembre, con sconti superiori al 15 per cento, dando però facoltà ai dettaglianti di non aderirvi. Rileva che alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendita promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale. Richiama la previsione che prevede che il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) relatore, richiama i contenuti della relazione, svolta nella seduta del 19 maggio scorso; ritiene quindi che possa esprimersi un parere favorevole sul testo in esame.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che si configuri nel testo in esame un più ampio coinvolgimento delle autonomie regionali nella fase di attuazione del provvedimento. Esprime quindi

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il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, convenendo con la considerazione svolta dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.