CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 GIUGNO 2010

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
C. 2618 Mosca e C. 3023 Saltamartini.

(Esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria e C. 2829 Jannone).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda preliminarmente che - secondo quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi - si è stabilito, sulla base delle sollecitazioni provenienti da taluni gruppi, di iniziare oggi l'esame dei provvedimenti in titolo. Segnala, peraltro, che sono nel frattempo pervenute alla presidenza le richieste di abbinare ai predetti provvedimenti anche le proposte di legge C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria e C. 2829 Jannone, le quali, pur non intervenendo integralmente su identica materia, sono comunque vertenti su argomenti analoghi. Per tale ragione, propone di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, delle predette proposte di legge.

La Commissione conviene.

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Silvano MOFFA, presidente e relatore, preso atto di quanto testé stabilito in ordine all'abbinamento dei provvedimenti segnalati e restando inteso che la Commissione, nel seguito dell'istruttoria legislativa, potrà approfondire ulteriormente il contenuto dei citati progetti di legge abbinati, si sofferma sulle due proposte di legge che l'ufficio di presidenza ha convenuto, sin dalla scorsa settimana, di inserire all'ordine del giorno, ricordando che esse recano modifiche alla disciplina concernente la tutela della maternità e della paternità, di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che di seguito denominerà, per ragioni di praticità, «decreto legislativo». Fa notare, quindi, che le proposte di legge muovono dalla considerazione che, nonostante i pur importanti passi avanti fatti negli ultimi anni, l'Italia sconti ancora un grave ritardo nelle politiche di sostegno alla genitorialità: ciò si traduce in un tasso di natalità inferiore alla media europea, in una insufficiente partecipazione delle donne al mondo del lavoro, nella scarsa condivisione da parte degli uomini delle responsabilità genitoriali. Osserva che i provvedimenti sono pertanto volti a promuovere il concetto di pari responsabilità del padre e della madre nelle attività di cura ed educazione dei figli, aumentando gli incentivi all'utilizzo di forme flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa nei primi anni di vita del bambino; importanti novità riguardano, in particolare, il ruolo della paternità, che viene valorizzato attraverso l'ampliamento degli istituti esistenti e l'estensione ai padri di benefici che la legislazione vigente prevede unicamente a favore delle madri.
Fornisce, dunque, una descrizione del contenuto delle proposte di legge in titolo, facendo anzitutto notare che la proposta di legge C. 3023 (Saltamartini e altri), di contenuto più ampio ed articolato, si compone di 13 articoli e modifica gli articoli 4, 5, 17, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 45, 47 e 54, del decreto legislativo, prevedendo oneri per 250 milioni di euro annui, cui si fa fronte con l'incremento delle accise sugli alcolici. Osserva che l'articolo 1, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo, riconosce uno sgravio contributivo del 50 per cento al datore di lavoro nel caso in cui il sostituto di lavoratori e di lavoratrici in congedo sia confermato, anche part-time, e nell'ipotesi di trasformazione del suo contratto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato. Rileva poi che l'articolo 2, modificando l'articolo 5 del decreto legislativo, stabilisce l'obbligo per gli statuti degli istituti che si occupano delle forme pensionistiche complementari di prevedere la possibilità di conseguire, durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Segnala, quindi, che l'articolo 3, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo, regola la possibilità delle lavoratrici in congedo di maternità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.
Mette in evidenza che l'articolo 4, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo, relativo alla flessibilità del congedo di maternità, prevede la facoltà di non astenersi dal lavoro nel caso di feto morto o di morte prenatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di flessibilità del congedo, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione della lavoratrice

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e sempre a condizione che sia attestata l'assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice.
Sottolinea che l'articolo 5, modificando l'articolo 22 del decreto legislativo, incrementa il trattamento economico delle lavoratrici, stabilendo il diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione (in luogo dell'80 attualmente previsto) per tutto il periodo del congedo di maternità. Osserva poi che l'articolo 6, modificando l'articolo 28 del decreto legislativo, consente al padre di fruire del congedo - attualmente riconosciuto solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre - anche nelle ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista; si prevede, poi, l'obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro tre mesi dalla nascita del figlio. L'indennità prevista per tale periodo, pari al 100 per cento della retribuzione, è posta a carico del datore di lavoro, ovvero del sistema previdenziale di appartenenza nel caso di lavoratore autonomo.
Fa presente che l'articolo 7, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo, introduce in primo luogo un permesso retribuito per paternità di 10 giorni (elevati a 15 in caso di parti plurimi), da fruire entro 2 mesi dalla nascita del figlio, prevedendo inoltre la possibilità per il padre lavoratore di fruire di una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro del 25 per cento nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, con corrispondente ridefinizione del trattamento economico e versamento della contribuzione figurativa a carico dell'ente previdenziale di appartenenza.
Evidenzia che l'articolo 8, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo, interviene sui criteri in base ai quali è possibile usufruire dei congedi parentali, innalzando da otto a dieci anni l'età del bambino e da dieci a undici mesi il periodo di congedo; di conseguenza, viene innalzato a dodici mesi il limite complessivo dei congedi parentali spettanti ai genitori nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Inoltre, si introduce la possibilità di fruire del congedo in modo «orizzontale», ossia su base oraria nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero.
Fa notare che l'articolo 9, modificando l'articolo 34 del decreto legislativo, migliora il trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale, spettanti fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo di 6 mesi. In particolare, l'indennità (attualmente fissata al 30 per cento della retribuzione) viene elevata, rispettivamente, al 50 per cento per le madri e al 70 per cento per i padri. Segnala parimenti che l'articolo 10, modificando l'articolo 45 del decreto legislativo, è volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2003, stabilendo - al fine di ampliare i diritti dei genitori affidatari e adottivi - che le disposizioni in materia di riposi si applichino entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (e non già entro il primo anno di vita del bambino).
Osserva che l'articolo 11, modificando l'articolo 47 del decreto legislativo, porta da cinque a dieci giorni all'anno il limite dei giorni in cui i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e i dieci anni, mentre l'articolo 12, modificando l'articolo 47 del decreto legislativo, estende ai genitori che ricorrono all'adozione e all'affidamento le disposizioni sulla non licenziabilità di cui all'articolo 54: il divieto di licenziamento si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.
Fa notare, quindi, che la proposta di legge C. 2618 (Mosca e altri) si compone di 4 articoli, che modificano gli articoli 22, 28 e 32 del decreto legislativo. Segnala che l'articolo 1, modificando l'articolo 22 del decreto legislativo, incrementa il trattamento economico delle lavoratrici, stabilendo

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il diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione (in luogo dell'80 attualmente previsto) per tutto il periodo del congedo di maternità: una analoga disposizione - come detto in precedenza - è contenuta all'articolo 5 dell'altra proposta di legge in titolo.
Pone in evidenza che l'articolo 2, modificando l'articolo 28 del decreto legislativo, introduce l'obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro tre mesi dalla nascita del figlio. Fa presente che l'indennità prevista per tale periodo, pari al 100 per cento della retribuzione, è posta a carico del datore di lavoro, ovvero del sistema previdenziale di appartenenza nel caso di lavoratore autonomo: una analoga disposizione è contenuta all'articolo 6 dell'altra proposta di legge in titolo.
Sottolinea che l'articolo 3, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo, introduce la possibilità di fruire del congedo in modo «orizzontale», ossia su base oraria, fino ad un massimo di 8 ore a settimana per ciascun genitore: anche in questo caso, una simile disposizione è contenuta all'articolo 8 dell'altra proposta di legge in titolo, ove peraltro il limite massimo di fruizione del congedo è stabilito nella metà dell'orario giornaliero. Infine, segnala che l'articolo 4 reca la clausola di copertura finanziaria.
In conclusione, attesa l'importanza dei temi trattati nonché la sostanziale coincidenza degli obiettivi che le proposte di legge si prefiggono e considerato che si dovrà, nei prossimi giorni, valutare anche il contenuto delle ulteriori proposte di legge abbinate, auspica che la Commissione svolga un approfondito dibattito al riguardo, al fine di prevenire in tempi brevi - eventualmente nell'ambito di un Comitato ristretto, da nominare per la prosecuzione dell'attività istruttoria - all'elaborazione di un testo unificato.
Preso atto, quindi, che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.
C. 3333 Lo Presti e abbinata C. 3311 Schirru.

(Seguito dell'esame e conclusione - Abbinamento del progetto di legge C. 3479 Fedriga).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta - non essendo stati presentati emendamenti riferiti alla proposta di legge n. 3333 Lo Presti, adottata come testo base e alla quale è abbinata la proposta di legge n. 3311 Schirru - si è stabilito di richiedere alle competenti Commissioni parlamentari l'espressione del prescritto parere.
Segnala, peraltro, che è stata appena assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 3479, a prima firma del deputato Fedriga, vertente su identico argomento: per tali ragioni, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, passando, quindi, ai pareri espressi dalle competenti Commissioni sulla proposta di legge n. 3333, adottata come testo base, comunica che le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio) - alle quali la medesima proposta di legge è assegnata in sede consultiva - hanno formulato un parere favorevole: ritiene, pertanto, che la Commissione sia nelle condizioni di deliberare sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Pelino il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge n. 3333, alla quale risultano abbinate

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le proposte di legge nn. 3311 e 3479. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.55.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione sul disegno di legge C. 3118, recante semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali, in ordine al quale la Commissione medesima ha concluso l'esame degli emendamenti, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. Ritiene opportuno segnalare, al riguardo, che tale provvedimento, collegato alla manovra finanziaria per il 2010, intende assicurare la piena attuazione delle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, perseguendo un'efficiente allocazione delle funzioni degli enti locali, razionalizzando nel complesso l'apparato pubblico locale e riducendo le spese complessive: emerge, quindi, dall'insieme delle norme - tese a modificare in più punti il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - una definizione più organica delle competenze, che delimita e chiarisce i rispettivi ambiti, ponendo le basi per stabilire le rispettive responsabilità e superare sovrapposizioni e duplicazioni di apparati.
Giudica importante osservare, inoltre, che il testo è stato sottoposto a significative correzioni nel corso dell'esame degli emendamenti, che hanno portato alla soppressione di numerosi articoli e alla modifica di diverse disposizioni, talune delle quali rientranti nell'ambito di più diretto interesse della XI Commissione. A tale proposito, evidenzia innanzitutto che il testo originario recava, all'articolo 15, la disciplina delle prefetture-uffici territoriali del Governo (UTG), conferendo una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato: tale articolo - che tra i principi direttivi citava anche il mantenimento dei ruoli di provenienza del personale delle strutture periferiche trasferite agli UTG e della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso ai ruoli - è stato tuttavia soppresso nel corso dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.
Soffermandosi, poi, sul testo risultante dagli emendamenti approvati, sempre in relazione alle parti di più immediato interesse della Commissione, segnala una serie di modifiche apportate agli articoli 9, 10, 11 e 12, volte ad assicurare che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali interessati sia inderogabilmente subordinata e contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime. Inoltre, rileva che, a seguito dell'approvazione di uno specifico emendamento, al comma 4 dell'articolo 12 è stato aggiunto un nuovo periodo, in base al quale la legge regionale, nel disciplinare le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché provinciale, garantisce che non vi siano ulteriori costi

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per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica.
Fa poi notare che il comma 5 dell'articolo 18, disciplinando la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, attribuisce ai componenti delle circoscrizioni eventualmente non soppresse, nonché a quelli delle circoscrizioni di nuova istituzione, il diritto a percepire esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, il cui ammontare non potrà superare l'importo spettante a un consigliere comunale.
Ritiene opportuno soffermarsi, poi, sul nuovo testo dell'articolo 19 - così come modificato dalla Commissione di merito - che, disciplinando la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, al comma 3, fa salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; il medesimo articolo, al comma 5, prevede altresì che, in deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possano conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, si stabilisce che le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio.
Fa quindi notare che, a seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo presentato dal Governo, è stato introdotto nel testo un nuovo articolo 23-bis, secondo il quale, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, i presidenti delle regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Rileva che l'articolo in questione prevede che il collocamento fuori ruolo determini l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico e che in ogni regione detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale; si prevede, altresì, che il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.
Con riferimento a tale disposizione, rileva che essa - non consentendo, di fatto, agli organismi preposti all'autogoverno della magistratura di valutare, come stabilito dalla legge, l'eventuale autorizzazione al collocamento fuori ruolo - sembrerebbe determinare una rilevante deroga ai principi che stanno alla base della specifica disciplina del rapporto di lavoro dei singoli magistrati, potendo, dunque, porsi in contrasto, non soltanto con gli obiettivi di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria, ma anche di autonomia di talune categorie di dipendenti pubblici rispetto alla sfera politica. In aggiunta, ritiene opportuno segnalare che tale disposizione rischia anche di penalizzare in misura eccessiva la carriera dei dirigenti delle autonomie locali, laddove essi verrebbero, in qualche misura, sostituiti da figure esterne alle rispettive amministrazioni.
Osserva, quindi, che l'articolo 28 modifica le disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativamente alla figura del Direttore generale, limitandone la facoltà di nomina nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti (rispetto agli attuali 15.000). Inoltre, evidenzia che l'articolo 29 detta importanti disposizioni in

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materia di controlli negli enti locali, dalle quali emerge un ruolo particolarmente rilevante dei segretari comunali e provinciali, soprattutto sotto il profilo della loro competenza ad esprimere pareri sulle delibere degli organi amministrativi, nel caso in cui l'ente non abbia al proprio interno i responsabili dei relativi servizi.
Anche in connessione con tali ultime disposizioni, segnala, peraltro, che presso la Commissione di merito non sono stati approvati numerosi emendamenti, presentati da diversi gruppi parlamentari, tendenti ad intervenire sulla disciplina dei compiti, delle funzioni e delle stesse modalità di selezione dei segretari comunali e provinciali. In particolare, fa notare che talune di queste proposte emendative miravano a prevedere che - per fronteggiare la grave carenza di organico di segretari sul territorio nazionale - l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvedesse a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei dell'ultimo concorso pubblico. In tal senso, preannuncia l'intenzione di valutare - ove tale indicazione dovesse emergere dal dibattito odierno - il possibile inserimento nella proposta di parere di una apposita osservazione sull'argomento.
Illustra, infine, l'articolo 30, il quale, novellando il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in relazione alla disciplina dell'organo di revisione economico-finanziario, incide in particolare sulle categorie soggettive entro le quali è possibile scegliere i revisori dei conti, prevedendo che i componenti del collegio dei revisori siano scelti sulla base di criteri, individuati dallo statuto dell'ente, idonei a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo.
In conclusione, preso atto delle norme di più diretto interesse della XI Commissione, preannuncia l'intenzione di esprimere un parere favorevole, valutando tuttavia l'opportunità di dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO (PD), fatta salva la possibilità che i deputati interessati possano sin dalla giornata odierna porre eventuali questioni utili al dibattito, chiede alla presidenza se sia possibile rinviare alla giornata di domani la deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in esame, attesa l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, che appare caratterizzato da una certa complessità.

Silvano MOFFA, presidente, non essendovi obiezioni al riguardo, ritiene di poter accogliere la richiesta di differire alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento e la conseguente deliberazione di competenza della Commissione.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene opportuno svolgere sin d'ora talune considerazioni sull'articolo 29 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di controlli negli enti locali. Fa notare, in proposito, l'esigenza di individuare misure volte a far fronte alla carenza degli organici dei segretari comunali, data l'evidente difficoltà dei piccoli comuni di garantire lo svolgimento dei servizi fondamentali e considerato il venir meno del controllo sulla gestione degli enti locali da parte di organismi esterni. Conviene, pertanto, con il relatore circa l'esigenza di valutare il possibile inserimento nella proposta di parere di una apposita osservazione sull'argomento, ricordando che tale questione è stata già sollevata dal suo gruppo attraverso la presentazione di diversi emendamenti presso la I Commissione, nonché mediante la presentazione di un atto di sindacato ispettivo, al quale non è mai stata fornita risposta. Si tratterebbe, a suo avviso, di individuare una soluzione in grado sia di fornire nuove opportunità di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione sia di consentire agli enti locali

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di svolgere le loro funzioni con celerità e nel rispetto della legalità.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.