CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2010
333.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio.
C. 3505 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Pini, illustra i contenuti del provvedimento, che assume un particolare rilievo in quanto rappresenta la prima occasione, per la Camera e per la Commissione XIV, per affrontare la grave crisi che sta colpendo l'Euro.
Infatti, il provvedimento trae origine dalle decisioni assunte dalle istituzioni dell'Unione a fronte dell'aggravarsi della crisi finanziaria della Grecia e del rischio di ripercussioni sull'intera area euro. In particolare, le Istituzioni dell'UE hanno predisposto, mediante riunioni straordinarie tenutesi tra il 7 e il 10 maggio 2010, alcune misure urgenti, anche di natura normativa e finanziaria. Con una dichiarazione

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del 7 maggio 2010 i Capi di Stato e di Governo della zona euro, dando seguito a quanto già concordato dal Consiglio europeo di marzo 2010 e dall'Eurogruppo del 2 maggio, hanno concordato un piano di sostegno finanziario alla Grecia, pari a 80 miliardi di euro ed è stato istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione per l'area euro di ammontare massimo complessivo pari a 500 miliardi di euro. Ciascuno Stato si è impegnato a partecipare al prestito in base alle rispettive quote nel capitale della BCE ed ad intraprendere i passi necessari a livello nazionale per essere autorizzato ad erogare il prestito in tempi rapidi.
Anche il Consiglio dei Governatori della BCE ha deliberato una serie di misure per fronteggiare le speculazioni in atto nei mercati finanziari.
Inoltre, Il Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010 ha adottato un pacchetto di misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell'UE di ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro. Il pacchetto include un fondo europeo di stabilizzazione e un meccanismo per la mobilitazione di ulteriori risorse.
Il Fondo europeo di stabilizzazione è stato istituito con regolamento (UE) n. 407/2010 dell'11 maggio 2010, adottato dal Consiglio ECOFIN ai sensi dell'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).
L'attivazione del fondo - per il quale si prevede una dotazione massima di 60 miliardi di euro - è soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale (FMI). In particolare:
l'assistenza finanziaria assume la forma di un prestito o di una linea di credito garantita dagli Stati membri interessati. A tal fine, la Commissione europea è autorizzata, per conto dell'UE, a contrarre prestiti sul mercato dei capitali o presso le istituzioni finanziarie;
gli Stati membri che richiedono l'assistenza dell'UE dovranno elaborare con la Commissione europea, ed insieme alla Banca centrale europea, una valutazione delle proprie esigenze finanziarie, e sottoporre alla Commissione stessa e al Comitato economico e finanziario (organo consultivo formato da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e della BCE) un programma di risanamento economico-finanziario;
l'assistenza finanziaria sarà concessa sulla base di una decisione del Consiglio assunta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione europea.

In aggiunta al Fondo europeo di stabilizzazione, i rappresentanti degli Stati membri della zona euro hanno adottato una decisione (non avente natura di atto giuridico dell'UE in senso stretto) che li impegna a rendere disponibili ulteriori risorse mediante l'istituzione di una Società veicolo speciale (special purpose vehicle), garantita dagli Stati partecipanti sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali. La società veicolo potrà mettere a disposizione fino a 440 miliardi di euro e scadrà dopo tre anni. È prevista la partecipazione del FMI con una quota pari ad almeno la metà del contributo europeo (quindi intorno ai 220 miliardi di euro).
Infine, deve considerarsi collegata agli eventi greci anche la Comunicazione della Commissione europea adottata il 12 maggio 2010 (COM(2010)250), per rafforzare la governance economica nell'UE, che si articola in quattro settori di intervento.
Il primo settore di intervento riguarda l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita. La Commissione suggerisce di:
rendere più efficace la preparazione e la valutazione dei Programmi di stabilità e convergenza presentati dagli Stati membri nel quadro del Patto di stabilità e crescita, coordinando meglio la loro presentazione (con l'introduzione di un «semestre europeo»), e prevedendo la possibilità di imporre sanzioni, nella forma di depositi gravati da interessi, per gli Stati membri che fanno progressi insufficienti verso gli obiettivi di bilancio di medio termine definiti a livello UE;

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incoraggiare gli Stati membri a introdurre negli ordinamenti nazionali (e render quindi vincolanti) gli obiettivi di finanze pubbliche solide e disciplina di bilancio previsti dai Trattati UE;
rendere più rapida la procedura per disavanzo eccessivo (disciplinata dall'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'UE, TFUE), in particolare per quei Paesi membri che reiterano le violazioni del Patto di stabilità;
attribuire maggiore rilevanza al parametro del debito pubblico, che compromette le prospettive di crescita a medio-lungo termine e impedisce ai Governi nazionali di attuare le necessarie misure anti-cicliche nella fase di stagnazione economica;
individuare nuove forme di sanzione nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi, analoghe alla sospensione degli stanziamenti nell'ambito del Fondo di coesione;
utilizzare le spese del bilancio UE come leva per orientare le politiche di bilancio degli Stati membri sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo;
impiegare i fondi della politica di coesione negli Stati membri per attuare le riforme strutturali, con l'obiettivo, in particolare, di promuovere l'efficienza della pubblica amministrazione.

Il secondo settore di intervento riguarda la vigilanza sugli squilibri macroeconomici e di competitività degli Stati membri. In via generale la Commissione ritiene che, onde evitare il verificarsi di gravi squilibri nell'Eurozona, è opportuno estendere l'attuale sistema di sorveglianza multilaterale dalle politiche di bilancio agli indicatori della competitività e delle riforme strutturali. Per tutti i 27 Stati membri dell'UE la sorveglianza multilaterale sarebbe effettuata nell'ambito delle procedure per l'attuazione del Strategia UE 2020, che prevede la presentazione contestuale dei programmi annuali di stabilità o di convergenza e dei programmi di attuazione della strategia. Per gli Stati dell'Eurozona, invece, troverà applicazione l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (che consente al «Consiglio di adottare, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio»: si tratta, in sostanza, di conferire al Consiglio la facoltà di elaborare raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri in materia di politica economica). Il meccanismo di sorveglianza dovrebbe prevedere l'elaborazione, per ciascuno Stato membro, di una tabella (scoreboard) contenente gli obietti da raggiungere in materia di partite correnti, produttività, costo del lavoro, occupazione, tassi di cambio reali, debito pubblico, credito privato e livello dei prezzi.
Il terzo settore di intervento riguarda la preparazione dei bilanci e dei programmi nazionali di riforma: il «semestre europeo». In via principale, la Commissione propone di allineare la presentazione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della strategia UE 2020, fissandola nel primo semestre di ogni anno (anziché nel secondo, come accade oggi). Ciò dovrebbe consentire al Consiglio europeo e al Consiglio dell'UE, sulla base delle valutazioni della Commissione, di elaborare indirizzi di politica economica più puntuali ed efficaci per gli Stati membri, consentendo agli stessi Stati di modificare, sulla base delle indicazioni europee, talune scelte di bilancio. La Commissione sottolinea che i Parlamenti nazionali dovrebbero essere pienamente coinvolti in questo processo.
Il quarto settore di intervento riguarda il meccanismo permanente di gestione delle crisi finanziarie La Commissione ritiene che un sistema chiaro e credibile di procedure per assicurare il supporto finanziario ai Paesi dell'Eurozona sottoposti a turbolenze economiche costituisce il presupposto per preservare la stabilità finanziaria dell'area euro nel medio e lungo termine. La proposta della Commissione è di rendere nella sostanza permanente il meccanismo europeo di stabilizzazione istituito con il regolamento (UE) n. 407/2010. Le soluzioni indicate

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nella Comunicazione saranno oggetto di apposite proposte legislative (volte, in particolare, a modificare i regolamenti che disciplinano il Patto di stabilità e crescita): la Commissione intende presentarle in tempi rapidi, auspicando che il primo «semestre europeo» di coordinamento delle politiche economiche possa collocarsi già ad inizio 2011.
In attuazione delle decisioni Ecofin sopra ricordate, il decreto legge in esame, presentato al Senato il 1o maggio, è stato approvato il 25 maggio scorso, con alcune modifiche rispetto al testo iniziale. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, oltre a disporre la conversione del decreto (comma 1) e l'entrata in vigore della legge stessa (comma 3), contiene una ulteriore disposizione (comma 2), introdotta con un emendamento governativo al Senato, al fine di dare «piena ed intera esecuzione» agli accordi assunti in sede europea relativi al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia.
Si tratta, in particolare dei due accordi stipulati in data 8 maggio 2010, ovvero l'Intercreditor Agreement, con il quale gli Stati membri dell'area euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, e il Loan Facility Agreement, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia, da un lato, e i rimanenti Stati membri dell'area euro, dall'altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell'ambito del programma triennale di sostegno finanziario coordinato dalla Commissione europea.
L'articolo 1 del decreto legge definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni da esso recate si applicano ai prestiti bilaterali alla Grecia che verranno posti in essere nell'ambito del programma definito ai sensi della Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea, facenti parte dell'area euro, assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell'Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010. In sostanza, il provvedimento è finalizzato a disciplinare la procedura mediante la quale, anche in deroga alle norme ordinarie di contabilità di Stato, si provvede alla erogazione da parte dell'Italia dei prestiti da accordare alla Grecia.
L'articolo 2 disciplina la procedura di concessione dei prestiti. In particolare, il comma 1 prevede che l'erogazione dei prestiti - fino ad un limite massimo complessivo di 14 miliardi e 800 milioni di euro in tre anni - sia disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo del prestito è stato determinato sulla base della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca Centrale Europea. Le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante emissioni di titoli di Stato a medio - lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse (comma 2). Il comma 3 autorizza il ricorso ad anticipazioni di tesoreria qualora non sia possibile procedere all'erogazione dei prestiti nei termini concordati mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti.
L'articolo 3 individua i capitoli di entrata del bilancio dello Stato cui sono destinati rispettivamente i pagamenti in conto capitale e quelli in conto interessi da parte della Grecia, a fronte dei prestiti emanati.
L'articolo 4 stabilisce che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti siano comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni all'adozione. Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà inoltre riferire al Parlamento in merito all'erogazione di ciascun prestito.
Segnala infine, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che l'ordine di esecuzione in via legislativa dovrebbe essere preceduto o tutt'al più seguito, in via di sanatoria, dall'autorizzazione alla ratifica, sempre in forma legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Tuttavia, gli accordi in questione, pur trattati allo stesso modo nel testo trasmesso dal Senato, hanno natura

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diversa essendo solo il primo firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea. Inoltre, la natura giuridica dei predetti accordi non appare equiparabile agli accordi internazionali puri e semplici, dal momento che essi si situano nell'ambito dell'Unione economica e monetaria. In proposito, segnalo che altri Stati membri, come la Francia e la Germania, hanno incorporato in atti legislativi gli impegni assunti, ma non hanno sottoposto né a ratifica né a ordine di esecuzione gli accordi dell'8 maggio.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
L'articolo 1, comma 1, differisce al 30 giugno 2010 il termine (scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all'anno 2009, recentemente aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010. Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 2 dicembre 2008. Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), istituito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 70/1994, è una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che deve essere inoltrata alla Camera di Commercio. Attraverso tale modello devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Al riguardo ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010. Il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore differimento al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999. Tale termine era stato già differito al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-septies, del decreto-legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, nelle more dell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo stesso comma 2 prevede altresì la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo.
L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti industriali entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18-19 dell'articolo 27 della legge 99/2009 (secondo periodo del comma 3). I commi 4 e 5 demandano a successivi decreti

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interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, e le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto.
Al riguardo, con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, rileva che il provvedimento sembra rispondere ad esigenze dettate dall'attuazione di norme comunitarie, con particolare riferimento alla disciplina dei rifiuti, di cui alla direttiva 2008/98/CE, ed all'assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui alla direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva direttiva 2009/29/CE.
Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, in ambito comunitario la disciplina dei rifiuti è ora stabilita dalla direttiva 2008/98/CE, che ha sostituito la precedente direttiva quadro 2006/12/CE. Tra le principali novità previste dalla nuova direttiva, si segnalano in particolare: il tentativo di semplificazione e chiarificazione della normativa sui rifiuti; l'inserimento dell'obiettivo ambientale e l'introduzione del concetto di «ciclo di vita» in materia di rifiuti; la previsione di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti; l'istituzione di un nuovo quadro normativo adeguato per lo sviluppo delle attività di recupero e riciclo; l'introduzione di soglie di efficienza energetica al fine di inquadrare le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani in inceneritori municipali come attività di recupero o di smaltimento; l'inserimento di chiari obiettivi in materia di riciclaggio; la previsione di una «responsabilità estesa del produttore». Il termine per il recepimento della direttiva 2008/98/CE da parte degli Stati membri è fissato al 12 dicembre 2010. Il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è previsto nella legge comunitaria 2009, approvata dalle Camere ma non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni dell'articolo 2 del provvedimento in esame riguardano lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, di cui alla direttiva 2003/87/CE che ha istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2005, un sistema per lo scambio di quote di emissioni di tali gas nell'Unione europea - denominato Emission Trading System (ETS) - volto a promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica. In tale contesto, per «quota» s'intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo determinato. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2005, tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone), e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività, devono avere ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. Ciascuno Stato membro deve elaborare un piano nazionale nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva, nel quale sono indicate le quote che esso intende assegnare per un periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. Almeno il 95 per cento delle quote del primo triennio doveva essere assegnato agli impianti a titolo gratuito. Per il periodo 2008-2013 gli Stati membri dovevano assegnare il 90 per cento delle quote gratuitamente. Gli Stati membri garantiscono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea e devono provvedere affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell'anno precedente. Le quote restituite vengono successivamente cancellate. La direttiva 2003/87/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 216 del 2006, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 51 del 2008.

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La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva 2009/29/CE (parte del pacchetto «clima-energia») al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Secondo quanto indicato nel 5o Considerando della direttiva 2009/29/CE «per ottemperare in maniera economicamente efficiente all'impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21 per cento rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005». A tal fine la direttiva provvede a riscrivere l'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE prevedendo un sistema di aste a decorrere dal 2013 per l'acquisto delle quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico. Al riguardo, segnala che invece l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che successivi decreti interministeriali disciplinino la riassegnazione dei proventi. Ricorda comunque che il termine di recepimento della direttiva 2009/29/CE è fissato al 31 dicembre 2012.
Segnala infine che dal 15 maggio la Commissione europea ha reso disponibili sul proprio sito i dati relativi alle emissioni prodotte nel 2009 dagli impianti che partecipano al sistema europeo di scambio delle quote emissioni di C02 (EU-ETS). Rispetto all'anno precedente, i dati evidenziano una diminuzione dell'11,6 per cento dovuta, secondo una nota diffusa dalla Commissione, sia alla crisi economica, sia a un maggior ricorso al gas divenuto più competitivo del carbone. In Italia le emissioni sono diminuite di circa 35 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, pari a una riduzione del 16,2 per cento rispetto al 2008. Nell'UE-27 prosegue, pertanto, il trend negativo delle emissioni: nel 2005, rispetto all'anno precedente, la diminuzione era stata dello 0,9 per cento, nel 2006 dello 0,6 per cento, nel 2007 dell'1,2 per cento e nel 2008 del 3,6 per cento.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Sandro GOZI (PD), non risultando questioni di rilievo sotto il profilo della compatibilità comunitaria, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 762 e abbinate. Il progetto consta di 5 articoli che recano norme volte alla tutela professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago.
L'articolo 1 reca disposizioni volte ad estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo che ne sono attualmente sprovvisti. Tali disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1o giugno 2011 (comma 1). I lavoratori interessati sono quelli appartenenti alle seguenti tre principali categorie indicate all'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 708 del 1947: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento; lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata. Il successivo comma 6 precisa che tra i lavoratori dello spettacolo destinatari delle disposizioni del provvedimento in esame vengono compresi anche quelli con contratto di lavoro intermittente che non godano dell'indennità di chiamata, mentre il comma 21 precisa che, sempre ai fini dell'articolo 1, per lavoratori si intendono quelli autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, che rientrano tra le categorie dei lavoratori dello spettacolo sopra indicati.
Le disposizioni dell'articolo 1 prevedono l'estensione ai lavoratori sopra indicati: dell'indennità di disoccupazione, con la precisazione che il diritto a percepire tale l'indennità è subordinato al possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali (commi 2-4); dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 7); dell'indennità di maternità (comma 8). Presso l'INPS verrà istituito un apposito Fondo di sostegno al reddito, da finanziarsi secondo le modalità previste dall'articolo 5 del provvedimento in esame (comma 5).
I commi 9-17 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare: i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contributivi volontari per raggiungere tale quota (comma 9); per le categorie dei ballerini e dei tersicorei, si prevede la diminuzione dell'età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, che passa a 47 anni per gli uomini (in luogo degli attuali 52) e a 45 anni per le donne (in luogo degli attuali 47) e l'aggregazione, alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile di un anno ogni tre (in luogo degli attuali quattro) di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di sette anni (in luogo degli attuali cinque) (comma 14). Si precisa che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annoverati anche modelli, fotomodelli e indossatori, che sono pertanto assoggettati all'obbligo di iscrizione all'ENPALS (comma 15). Le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate, con apposito regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 18).
I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.
L'articolo 2 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d'ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo

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nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Vengono inoltre precisate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori minori e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l'ENPALS.
L'articolo 3 individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il successivo comma 2 disciplina i compiti che l'agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato che l'attività di agente dello spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico soggetto in forma singola, societaria o attraverso compartecipazioni (comma 3). Le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro (comma 5).
Con l'articolo 4, comma 1, viene istituito presso il Ministero del lavoro il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie dell'agente dello spettacolo. Ai fini dell'iscrizione al registro si prefigura un doppio «binario»: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti, l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. Il comma 7 precisa infine che la figura professionale della «maschera», che opera nelle sale teatrali e cinematografiche, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza delle attività di spettacolo.
L'articolo 5 reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.
In proposito, rileva che l'assegnazione in sede consultiva del provvedimento alla XIV Commissione si giustifica in considerazione del fatto che lo stesso interviene in materia riconducibile alla politica dell'Unione europea per la cultura di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 151 del Trattato istitutivo della Comunità europea). Tale politica è stata inserita nelle competenze dell'Unione con il Trattato di Maastricht. Tra i suoi obiettivi, vi è anche quello di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, appoggiare ed integrare l'azione di questi ultimi, anche nel campo della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Per perseguire tale politica, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato per le regioni, possono adottare azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi misura di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; inoltre il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare raccomandazioni.
Ciò premesso, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con la politica dell'Unione europea in materia di cultura e propone pertanto sin d'ora di esprimere un nulla osta sullo stesso.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI COMUNITARI

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI.
COM(2010)95 def.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, rileva che la proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, oggi in esame, è stata presentata il 29 marzo 2010. La proposta, riprendendo il contenuto di una proposta di decisione quadro sulla stessa materia, presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 e decaduta in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani e a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.
In particolare, essa intende incorporare in un unico testo giuridico:
le disposizioni della decisione quadro vigente 2002/629/GAI, di cui dispone l'abrogazione;
quelle della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore il 1o febbraio 2008 e firmata da tutti gli Stati membri UE ad eccezione della Repubblica ceca. La ratifica è già avvenuta in 17 Stati membri dell'UE, compresa l'Italia, ove il disegno di legge di ratifica, già approvato al Senato (A.S. 2043) è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2010 (A.C. 3402);
altri elementi aggiuntivi quali disposizioni in materia di diritto penale sostanziale, giurisdizione ed esercizio dell'azione penale, diritti delle vittime nei procedimenti penali, assistenza alle vittime, misure di protezione speciali per i minori, prevenzione e monitoraggio.

La proposta, essendo adottata in materia di competenza concorrente tra UE e Stati membri, soggetta al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali; il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 13 aprile 2010 e scade quindi oggi stesso, 8 giugno. La proposta segue la procedura legislativa ordinaria. In ragione dell'urgenza di esaurire l'esame della proposta entro la seduta odierna, ritiene opportuno concentrare la relazione esclusivamente sulla valutazione dei profili di sussidiarietà, rinviando a successive sedute l'eventuale approfondimento di questioni di merito.
Propedeutica rispetto all'esame di sussidiarietà è la valutazione della correttezza della base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'articolo 82 paragrafo 2 stabilisce che, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Esse riguardano tra l'altro: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
In base all'articolo 83 paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando

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mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
Alla luce dei contenuti e della finalità della proposta, la base giuridica appare pienamente adeguata.
Con specifico riguardo ai profili di sussidiarietà, la Commissione europea, nella relazione illustrativa della proposta, rileva che anzitutto che - dato che una serie di disposizioni della decisione quadro vigente consentono eccezioni o riserve, e dato che la decisione quadro contiene solo disposizioni di diritto penale - l'attuazione di una politica globale di lotta contro la tratta degli esseri umani negli Stati membri è ancora insoddisfacente.
La Commissione ricorda che, in base ai dati contenuti nella relazione A Global Alliance against Forced Labor presentata nel 2005 dall'ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) a livello mondiale sarebbero almeno 2,45 milioni le persone costrette al lavoro forzato a seguito di tratta. Ogni anno, 1,225 milioni di persone sono vittime della tratta a fini di lavoro forzato. Le donne e le ragazze rappresentano il 56 per cento delle vittime dello sfruttamento economico forzato, gli uomini e i ragazzi giovani il 44 per cento. Numerosi Stati membri UE sarebbero stati individuati quali paesi di destinazione delle vittime: Italia (500 vittime), Grecia (105), Germania (136), Repubblica ceca (303), Bulgaria (204), Austria (101), Polonia (778). La maggior parte delle vittime sarebbe stata destinata allo sfruttamento sessuale (72,46 per cento) mentre il 21,95 per cento sarebbe stato utilizzato a fini di sfruttamento economico forzato.
La valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2009)358) ricorda inoltre i dati raccolti a livello nazionale, forniti dagli Stati membri. Per quanto riguarda l'Italia, che costituirebbe lo Stato membro con il maggior numero di casi a cui è stata fornita assistenza, tra il 2000 e il 2007, 54.559 persone avrebbero ricevuto aiuto e 13 571, di cui 748 minori, si sarebbero avvalsi di programmi di integrazione sociale. Le vittime proverrebbero in particolare da Nigeria (4,150), Romania (3,157), Moldova (910), Albania (873), Ucraina (691), Russia (390), and Bulgaria (190).
Pertanto, la Commissione ritiene opportuno un intervento normativo a livello UE in considerazione dei seguenti motivi: la lotta contro la tratta degli esseri umani richiede un impegno coordinato da parte degli Stati membri e la cooperazione a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi prefissati; la diversità delle discipline vigenti nei vari Stati membri ostacola il coordinamento degli sforzi e compromette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie; l'azione dell'Unione europea permetterà di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.
La proposta dovrebbe consentire di ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda la vigente decisione quadro, con ripercussioni positive sulla cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, e sulla protezione e sull'assistenza offerte alle vittime.
Ciò detto, un punto di particolare delicatezza ai fini della valutazione della necessità e del valore aggiunto della proposta e della sua conformità al principio di sussidiarietà attiene al suo raccordo con la richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (come sottolineato già dall'onorevole Gozi all'atto della

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selezione di questa proposta per l'esame di sussidiarietà in seno al Comitato per la fase ascendente).
La Commissione sostiene che la Convenzione, pur rappresentando un passo importante verso l'armonizzazione della legislazione, anche in materia di diritto penale, sostegno alle vittime, prevenzione e monitoraggio, presenti dei punti deboli in relazione alla presenza di disposizioni vincolanti e non vincolanti e di riserve in taluni ambiti fondamentali come la giurisdizione extraterritoriale.
La proposta, pertanto, pur riprendendo l'approccio globale della Convenzione, offrirebbe secondo la Commissione un valore aggiunto per quanto riguarda i seguenti elementi principali: definizione puntuale della misura delle pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4); norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, che obbliga gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta, anche se al di fuori del proprio territorio (articolo 9); più ampio campo d'applicazione della disposizione sulla non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 7); più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10); misure di protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14).
La relazione illustrativa e la valutazione di impatto svolta dalla Commissione evidenziano che per raggiungere questi, obiettivi individuati la Commissione europea ha esaminato varie opzioni. La prima opzione ipotizza nessuna nuova azione da parte dell'UE: gli Stati membri potrebbero portare avanti il processo di firma e di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. A tale proposito la Commissione osserva che, a causa della durata dei processi nazionali di ratifica e in assenza di un quadro giuridicamente vincolante a livello dell'UE, sarebbe difficile prevedere quando e in quale misura si concretizzerà l'impatto positivo della Convenzione. La seconda opzione è quella di misure non legislative: la decisione quadro 2004/629/GAI non verrebbe modificata. Provvedimenti non legislativi potrebbero essere adottati in materia di regimi di sostegno alle vittime, monitoraggio, misure di prevenzione nei paesi di destinazione e nei paesi di origine, formazione e cooperazione fra le autorità di contrasto. La terza opzione è quella di una nuova normativa in materia di azione penale: la nuova normativa incorporerebbe le disposizioni della decisione quadro esistente, insieme ad alcune disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa e ad altri elementi aggiuntivi. In particolare: disposizioni in materia di diritto penale sostanziale, giurisdizione ed esercizio dell'azione penale, diritti delle vittime nei procedimenti penali, assistenza alle vittime, misure di protezione speciali per i minori, prevenzione e monitoraggio. La quarta opzione è quella di una nuova legislazione (come la terza opzione 3) cui si aggiungono misure non legislative (come la seconda opzione ). In base all'analisi dell'impatto economico, sociale e sui diritti dell'uomo, la Commissione ha ritenuto che le opzioni 3 e 4 costituiscano il migliore approccio del problema ai fini della realizzazione degli obiettivi individuati. L'opzione privilegiata sarebbe la quarta.
Le argomentazioni della Commissione europea sopra riportate appaiono complessivamente condivisibili. Osserva che la proposta di direttiva presenta un evidente valore aggiunto rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa non soltanto sul piano dei contenuti e degli obiettivi perseguiti ma anche in quanto fa confluire l'intera disciplina della materia in un atto giuridico dell'UE in senso stretto. La direttiva, in quanto tale, consente a differenza della Convenzione di attivare tutti gli strumenti e le procedure per una tempestiva applicazione negli ordinamenti nazionali e per un'interpretazione convergente previsti dal Trattato. Per un verso, la Commissione europea potrà avviare procedure di infrazione nei confronti di Stati inadempienti; per altro

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verso, la Corte di giustizia potrà pronunciarsi sulla validità e l'interpretazione della direttiva sia in via pregiudiziale, su rinvio dei giudici nazionali, sia in sede di esame di legittimità della direttiva stessa o di ricorso per inadempimento di uno Stato. In tal modo sarà assicurata un'applicazione effettiva ed efficace della disciplina in materia. È del resto sufficiente richiamare il fatto che uno stato membro dell'UE, la Repubblica ceca, non ha ancora ratificato la Convenzione.
Per queste ragioni, ritiene che la proposta sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà e propone di esprimere una valutazione di conformità (vedi allegato).

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per la puntuale relazione svolta dal relatore e condivide la valutazione di conformità dell'atto al principio di sussidiarietà. Osserva peraltro come si tratti di una direttiva che potrà costituire un indubbio passo avanti per l'Italia, anche alla luce dei dati relativi al Paese quale luogo di destinazione delle vittime. Permangono certamente - come ha già avuto modo di sottolineare in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani - alcune perplessità in ordine alle difficoltà di coordinamento e ai rischi di sovrapposizione tra Convenzioni del Consiglio d'Europa e iniziative della Commissione europea nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Occorre a suo avviso, in una prossima occasione, affrontare la questione, anche segnalando alla Commissione europea la necessità di adottare un modus operandi più soddisfacente. Si rischia altrimenti una sovrapposizione di diversi strumenti giuridici suscettibile di determinare notevoli problemi a livello nazionale.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, condivide le osservazioni del collega Gozi, che auspica possano essere oggetto di una prossima riflessione.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Atto n. 215.