CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2010
333.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 GIUGNO 2010

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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati nelle sedute precedenti (le proposte emendative presentate sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta della Commissione, nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 2010).
Modificando il parere espresso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Monai 14.1, a condizione

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che venga riformulato (vedi allegato). La riformulazione fissa la sanzione per chi altera i ciclomotori in modo da aumentarne la velocità in un importo compreso tra 779 e 3.119 euro, mentre nel testo del Senato l'importo è fissato tra 389 e 1.556 euro, e mantiene la previsione, già contenuta nel testo iniziale dell'emendamento, per cui chi circola con un ciclomotore alterato o che sviluppa una velocità superiore a 45 km/h è soggetto a una sanzione di importo compreso tra 389 e 1.556 euro, mentre nel testo approvato dal Senato l'importo è compreso tra 148 e 594 euro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione sull'emendamento Monai 14.1 come riformulato.

Carlo MONAI (IdV) ritiene condivisibile la riformulazione proposta dal relatore. Segnala l'opportunità di prevedere un arrotondamento delle sanzioni, anche al fine di una più semplice applicazione.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che alle sanzioni vengono applicati gli incrementi dovuti all'inflazione e che le fasce sanzionatorie previste nella riformulazione sono quelle attualmente previste dal codice della strada.

Carlo MONAI (IdV) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a propria firma 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Monai 14.1, nel testo riformulato (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Toto 16.2.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Toto 16.2.

Michele Pompeo META (PD) osserva che il limite di 68 anni, prospettato dall'emendamento Toto 16.2, potrebbe ritenersi un giusto compromesso tra le esigenze dei conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) fa presente che la modifica introdotta la Senato, volta ad innalzare il limite di età per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone, elimina le distorsioni della concorrenza che si vengono a determinare per effetto dell'assenza di limiti di età per la conduzione di tali mezzi in Paesi limitrofi.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene opportuno che il limite di età per tali conducenti sia fissato in 70 anni, come proposto dal Senato, anche se tale disposizione non elimina la difformità esistente per la conduzione di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose, per i quali permane il limite attualmente previsto di 65 anni.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che il limite di 65 anni per la conduzione di mezzi pesanti per il trasporto di cose si applica ai veicoli di massa complessiva superiore a 20 tonnellate.

Marco DESIDERATI (LNP) rileva che l'articolo 115, comma 2, lettera b) del codice della strada, su cui è intervenuto il Senato, nella formulazione vigente, fa riferimento a categorie di mezzi, come autoarticolati o autosnodati, che non sono adibiti al trasporto di persone ma di cose. Ritiene quindi opportuno che si predisponga un emendamento volto a correggere il testo.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, ricorda che in terza lettura gli emendamenti possono riferirsi soltanto alle parti modificate o aggiunte dall'altro ramo del Parlamento.

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Daniele TOTO (PdL), anche in considerazione dell'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento, ritira il proprio emendamento 16.2.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira i propri emendamenti 23.2 e 23.3, riservandosi, qualora lo ritenga opportuno, di ripresentarli in Assemblea. Evidenzia in ogni caso che le disposizioni introdotte dal Senato, che prevedono che al momento del rilascio della patente di guida debba essere prodotta una apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e che dia conto dei precedenti morbosi del richiedente, non producono un effetto certo e costituiscono invece un aggravio a carico degli utenti.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, ribadisce l'invito al presentatore al ritiro dell'emendamento Zeller 27.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Zeller 27.3.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 27.3.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, ribadisce l'invito al presentatore al ritiro dell'emendamento Mereu 34.1. Fa presente che la disposizione introdotta dal Senato, nel prevedere la sostituzione delle sanzioni conseguenti alla violazione di norme del codice della strada con un lavoro di pubblica utilità, viene incontro all'esigenza manifestata dal gruppo dell'Unione di centro di evitare eccessivi inasprimenti delle sanzioni medesime.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Mereu 34.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) ribadisce la posizione da lui sostenuta nel corso dell'esame in prima lettura per cui è necessario evitare eccessivi inasprimenti delle sanzioni conseguenti alle violazioni di norme del codice della strada.

Antonio MEREU (UdC) ritira il proprio emendamento 34.1.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Montagnoli 52.1, 52.2 e 52.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti 52.1, 52.2 e 52.3. A tale proposito sottolinea che con una norma di recepimento di puntuale disposizione della direttiva comunitaria 2003/56/CE, in materia di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti esercenti attività professionale di autotrasporto di persone e cose nel territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, il decreto legislativo n. 286 del 2005, ed i relativi decreti applicativi, hanno tra l'altro previsto che i conducenti titolari di patente extracomunitaria conseguita prima del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, se dipendenti da impresa italiana, possano ottenere in esenzione dalla formazione iniziale una carta di qualificazione del conducente (CQC, ovvero una patente professionale per l'esercizio dell'attività suddetta) per trasporto rispettivamente di persone o di cose se, da accertamenti compiuti dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile, risulti che il titolo di guida estero esibito sia equivalente per contenuti a quelli richiesti, per le medesime finalità, ai conducenti italiani (certificato di abilitazione professionale di tipo KD per trasporto persone e patente di guida delle categorie C o C+E per trasporto di cose). Fa presente inoltre che ai sensi dell'articolo 135 del codice della strada, i conducenti muniti di patente di

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guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno; trascorso tale periodo, si rende necessario che gli stessi acquisiscano patente italiana. Rileva in ultimo che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 116 del codice, in Italia possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C o D solo coloro che già lo siano per gli autoveicoli ed i motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria B, rispettivamente da sei e dodici mesi, secondo il cosiddetto criterio di propedeuticità.
Osserva che l'emendamento introdotto dal Senato, ossia la lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 del provvedimento in esame, sulla scorta delle suesposte previsioni normative, si propone di salvaguardare - in coerenza con il diritto comunitario - i diritti acquisiti dai conducenti extracomunitari che, alle condizioni suddette, abbiano acquisito in Italia una carta di qualificazione del conducente.
Sottolinea che, a diritto vigente, tali conducenti, qualora non acquisiscano la residenza in Italia, potrebbero continuare ad esercitare l'attività professionale di autotrasporto alle dipendenze di un'impresa italiana sine die, purché siano ovviamente ottemperati gli obblighi di formazione periodica e sia preservata la validità della CQC e della patente presupposta. Osserva tuttavia che, qualora i conducenti in parola dovessero acquisire la residenza in Italia, in forza di tale solo dato anagrafico ed in virtù del decorso di dodici mesi dalla data di acquisizione della residenza, la patente dagli stessi posseduta, ai sensi del primo comma dell'articolo 135 del Codice non sarebbe più considerata valida. Essi, inoltre, dovrebbero acquisire, ai sensi del criterio di propedeuticità di cui al 6 comma dell'articolo 116 del codice, addirittura la patente di categoria B e, trascorsi ulteriori sei o dodici mesi, potrebbero quindi accedere rispettivamente alla patente di categoria C o D e quindi alla riottenere la carta di qualificazione del conducente a seguito di formazione iniziale e esame. Rileva che tali conseguenze, che si pongono in contrasto tra l'altro con il principio comunitario di tutela dei diritti acquisiti, tra l'altro produrrebbero nell'ordinamento l'illogica conseguenza che un'abilitazione professionale, quella che deriva dalla carta di qualificazione del conducente, verrebbe meno per il solo fatto che siano trascorsi 366 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, dato di per sé inadeguato a negare la qualificazione professionale in sé, fino al giorno prima riconosciuta dallo stesso ordinamento.
Osserva quindi che la disposizione in esame si propone di far salvo il principio di cui all'articolo 135, ma di derogare, per l'osservanza del principio dei diritti acquisiti, a quello di propedeuticità di cui al comma 6 dell'articolo 116. Evidenzia che la disposizione afferma infatti che, al compimento dell'anno di residenza, il conducente di che trattasi deve conseguire una patente italiana, ma che potrà conseguirla direttamente della stessa categoria della patente estera posseduta; non sarà pertanto necessario acquisire prima la B e, solo poi, la C o la D.
Rileva che conseguentemente al superamento dell'esame per il conseguimento della patente italiana, sarà quindi rilasciata, senza ulteriori adempimenti a carico del conducente, se non quelli relativi all'imposta di bollo ed ai diritti di motorizzazione, una carta di qualificazione del conducente avente la stessa scadenza di quella che aveva il suo presupposto nella patente estera posseduta.
Quanto alla seconda fattispecie pure prevista nell'emendamento in esame ed intesa al soddisfacimento delle medesime finalità, fa presente che essa contempla il caso di un soggetto extra comunitario, dipendente di un impresa italiana, titolare di una carta di qualificazione del conducente italiana rilasciata per esibizione, quindi senza formazione iniziale ed esame, di una patente comunitaria, ottenuta per conversione di una patente extracomunitaria rilasciata da uno Stato con il quale l'Italia non ha accordi di reciprocità, ai fini della conversione. Per esemplificare,

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pone il caso di conducente titolare di patente portoghese rilasciata per conversione di una patente brasiliana, conseguita entro i limiti temporali che la direttiva comunitaria pone a fini di tutela dei diritti acquisiti, dipendente di una impresa italiana e titolare di carta di qualificazione del conducente italiana. Osserva che in tal caso, allo scadere di validità della patente portoghese, in assenza di accordi di reciprocità, non sarebbe possibile altro per il conducente che conseguire ex novo una patente italiana: anche in tal caso, la disposizione prevede la deroga rispetto al solo principio di propedeuticità e consentirebbe al conducente in parola di acquisire con esame direttamente una patente di categoria equivalente a quella posseduta ed un duplicato della carta di qualificazione del conducente con validità pari a quella decaduta per decadenza della patente portoghese.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce l'esigenza di tutelare le imprese italiane dai fenomeni di concorrenza sleale da parte degli autotrasportatori di altri Paesi.

Carlo MONAI (IdV) rileva che la disposizione introdotta dal Senato si riferisce a dipendenti di imprese italiane, che pertanto potrebbero risultare danneggiate se la disposizione non fosse approvata.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, ribadendo il profilo evidenziato dal deputato Monai, segnala che la normativa vigente prevede che il conducente con patente di uno Stato estero possa, dopo un anno di residenza in Italia e dopo aver superato il prescritto esame, convertire la propria patente nella patente italiana di categoria B. L'articolo 52 introdotto dal Senato si riferisce esclusivamente al caso di conducenti professionali, dipendenti da imprese italiane, che, sulla base della normativa vigente, dovrebbero attendere, dopo aver conseguito la patente B italiana, rispettivamente 6 o 12 mesi per ottenere la conversione della patente di categoria C o D, con la conseguente interruzione della loro attività alle dipendenze di un'impresa italiana per il suddetto periodo. Per evitare tale inconveniente le disposizioni introdotte dal Senato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52, prevedono che, anche nel caso di patente di categoria superiore si possa procedere direttamente alla conversione se il titolare della corrispondente patente estera ha la residenza in Italia da un anno e ha superato l'esame necessario per la categoria di patente di cui si richiede la conversione.

Marco DESIDERATI (LNP) segnala che un cittadino italiano che intenda conseguire le patenti di categoria C o D, deve, dopo aver conseguito la patente di categoria B, attendere rispettivamente 6 o 12 mesi. Ritiene che tale previsione debba applicarsi anche ai cittadini di Stati esteri, anche in considerazione del fatto che ad essi viene comunque concesso il beneficio di poter continuare a condurre mezzi con la patente rilasciata dallo Stato di provenienza per il primo anno di permanenza in Italia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce l'intento perseguito con i propri emendamenti di tutelare gli autotrasportatori italiani.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO evidenzia con forza la volontà in più occasioni manifestata dal Governo di difendere il sistema dell'autotrasporto italiano. Osserva che il testo in esame reca due disposizioni fondamentali per contrastare la concorrenza sleale da parte degli autotrasportatori stranieri, vale a dire le disposizioni che prevedono, in assenza di pagamento immediato, il sequestro del veicolo da affidare ad un soggetto terzo e le pesanti sanzioni per le attività d cabotaggio stradale svolta in contrasto con la normativa comunitaria. Fa presente che per la prima volta è stato istituito un tavolo di confronto tra Governo, associazioni dell'autotrasporto e committenza, fatto che a suo giudizio costituisce un importante passo in avanti nella definizione

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di regole che tutelino il settore dell'autotrasporto e non riproducano la situazione di debolezza verso la committenza che ha caratterizzato il settore negli ultimi vent'anni. Rileva che sono stati sottoscritti numerosissimi protocolli d'intesa tra Governo e associazioni degli autotrasportatori e che occorre pervenire alla definizione di un quadro di regole certe, nell'interesse del settore dell'intero Paese. Riguardo alla disposizione introdotta dal Senato, ribadisce che si tratta di una disposizione a tutela delle imprese italiane, perché riguarda il personale, ancorché straniero, assunto da tali imprese.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che è stato il proprio gruppo a proporre gli interventi ricordati dal sottosegretario per rendere effettive le sanzioni a carico degli autotrasportatori stranieri e per arginare l'attività di cabotaggio in contrasto con l normativa comunitaria. Insiste quindi per la votazione dei propri emendamenti 52.1 e 52.2, mentre ritira il proprio emendamento 52.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montagnoli 52.1 e 52.2.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 55.1, a condizione che venga ulteriormente riformulato (vedi allegato). Ricorda che la riformulazione già presentata nella seduta precedente, oltre ad eliminare le disposizioni dichiarate inammissibili in quanto non attinenti alla materia vendita e somministrazione di bevande alcoliche e le disposizioni che intervengono sulla disciplina della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali, stabilisce che, per tutti i locali muniti della licenza per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata la somministrazione e la vendita dalle ore 3 alle ore 6 della notte. Per gli esercizi di vicinato la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Il divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e in quella tra il 15 e il 16 agosto. Sono infine ridefinite le sanzioni: si prevede la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro in caso di violazione del divieto di vendita e somministrazione e la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni in caso di reiterazione nel biennio. La seconda nuova formulazione presentata nella seduta odierna elimina il riferimento ai distributori automatici e ripristina, in luogo di una generica previsione per cui i locali di spettacolo devono rendere possibile la rilevazione volontaria del tasso alcolemico, le disposizioni contenute nel testo del Senato, che prevedono l'obbligo di tenere un precursore; tale obbligo si applica alla generalità dei locali muniti di licenza per la vendita e la somministrazione di alcol, che proseguono l'attività oltre le ore 24. Per la violazione dell'obbligo di tenere un precursore presso almeno un'uscita e di esporre le tabelle illustrative dei danni causati dall'alcol si fissa la sanzione pecuniaria da 300 a 1.200 euro, in luogo della sanzione vigente che prevede la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni.
Dal momento che l'emendamento Pini 55.1, come ulteriormente riformulato, sostituisce interamente l'articolo 55, invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 55.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 55.

Gianluca PINI (LNP) esprime al propria soddisfazione per la definizione di una normativa che fissa in modo uniforme per tutti i locali le limitazioni alla somministrazione di alcol in orario notturno. Chiede un chiarimento sulla soppressione del riferimento ai distributori automatici.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che tale soppressione si rende opportuna in ragione del al fatto che diverse leggi regionali vietano in via generale la vendita di bevande alcoliche mediante tali distributori.

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Gianluca PINI (LNP) rileva l'esigenza di integrare l'ulteriore riformulazione del proprio emendamento 55.1 con una disposizione volta a prevedere che i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago, musicale e danzante, congiuntamente alla somministrazione scontata di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma dal 1o gennaio 2011 è obbligatoria l'autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo. Ritiene che tale disposizione possa costituire una risposta efficace al fenomeno del nomadismo etilico pomeridiano, che si sta diffondendo in ampie zone costiere, a causa della varietà, nei tempi e nei modi, della autorizzazioni concesse dai comuni per l'esercizio di attività di svago congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche. Ribadisce quindi l'esigenza di una regola uniforme.

Silvia VELO (PD) condivide la proposta del collega Pini. Pur ritenendo preferibili azioni di prevenzione, ritiene opportuno introdurre norme di limitazione di carattere generale, che evitino distorsioni o fenomeni di nomadismo come quelli ricordati. Fa presente infatti che la disposizione tuttora in vigore, per quanto discriminatoria nei confronti di alcuni locali, ha determinato degli importanti risultati, come evidenziato dai dati della Polizia della strada. Ritiene opportuno in generale che vengano approvate disposizioni chiare e di facile applicazione e ritiene che la formulazione da ultimo proposta risponda a tale obiettivo.

Carlo MONAI (IdV) osserva che la disposizione prospettata dal collega Pini può non essere sufficiente ad evitare difformità di applicazione. Osserva altresì che i locali che operano in prossimità agli stabilimenti balneari possono continuare in tutti i pomeriggi la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche. Per quanto riguarda l'ulteriore nuova formulazione predisposta proposta dal relatore, segnala l'opportunità di fare riferimento alla notte compresa tra i giorni de 14 e del 15 agosto, anziché a quella compresa tra il 15 e il 16 agosto, dal momento che il 16 agosto è giorno feriale. Segnala altresì di aver presentato un emendamento soppressivo delle disposizioni introdotte dal Senato in materia di obbligo del precursore e dal momento che ritiene tale obbligo di scarsa utilità. Poco efficace è a suo avviso anche la previsione che impone di esporre le tabelle illustrative dei danni causati dall'alcol.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) pur ribadendo l'apprezzamento, già formulato nella seduta precedente, per essere pervenuti aduna soluzione condivisa ed efficace dei problemi relativi al divieto di somministrazione di alcol in orario notturno, segnala che l'ulteriore riformulazione proposta nella seduta odierna dal relatore amplia la platea dei soggetti tenuti all'obbligo di avere un precursore, che nella precedente formulazione era limitata ai locali di spettacolo. Ritiene che tale ampliamento non sia condivisibile, in particolare per il fatto che implica l'inclusione degli alberghi, comportando un onere anche sotto il profilo finanziario per gli esercenti.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l'ulteriore nuova formulazione riduce la platea dei soggetti tenuti all'obbligo del precursore rispetto a quanto previsto dal Senato; sottolinea che tale obbligo è limitato ai locali che proseguono la loro attività oltre le 24. Infine fa presente che il costo per l'acquisto di un precursore è assai limitato.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottolinea l'esigenza di non introdurre disposizioni di difficile applicazione e da questo punto di

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vista, ritiene preferibile la riformulazione dell'emendamento Pini 55.1 proposta dal relatore nella seduta precedente, che a suo giudizio definiva regole semplici, uniformi ed efficaci. Quanto all'integrazione chiesta dal collega Pini, ritiene penalizzante la limitazione imposta per gli stabilimenti balneari di svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago, musicale e danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana, anche in considerazione della brevità della stagione turistico balneare. Osserva che una tale disposizione potrebbe costituire un grave limite all'attività di tali stabilimenti.

Gianluca PINI (LNP) fa presente che l'integrazione si riferisce agli stabilimenti balneari per i quali è prevista una concessione demaniale marittima, che occupano superfici ampie di spiaggia e che sono titolari di licenza per la somministrazione di bevande alcoliche. Rileva che in alcune zone costiere gli stabilimenti balneari si comportano come vere e proprie discoteche a cielo aperto, che raccolgono migliaia di persone. Giudica indispensabile che si contrastino i fenomeni di abuso di alcol che si producono laddove la somministrazione di alcol si coniuga con spettacoli di intrattenimento. Ricorda che l'integrazione prevede che dal 1o gennaio 2011 sia richiesta anche l'autorizzazione della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo, al fine di verificare anche la normativa relativa alla sicurezza di tali locali.

Angelo COMPAGNON (UdC) concorda con il collega Pini sul rischio che si determina quando in un locale si raccolgono centinaia di persone, ma sottolinea che la disposizione, laddove venisse approvata, si riferirebbe anche agli stabilimenti balneari che raccolgono poche decine di persone.

Mario LOVELLI (PD) preliminarmente chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della disposizione alle feste politiche o alle altre feste che vengono organizzate in diversi luoghi del Paese, tra cui anche le cosiddette «notti bianche». Fa presente che in altri Paesi sta emergendo con forza il problema dei «piazza party» ossia delle feste che vengono organizzate nelle piazze cittadine, che raccolgono migliaia di persone. Giudica quindi opportuno che tale normativa, che ha la finalità di regolamentare fenomeni di recente diffusione, debba essere adeguatamente approfondita per evitare discriminazioni ovvero il rischio di scrivere regole incomplete. Esprime quindi la propria perplessità in ordine alla ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1 e all'integrazione relativa agli stabilimenti balneari. Ritiene in ultimo utile un coinvolgimento della X Commissione Attività produttive affinché si pervenga alla definizione di una disposizione che non confligga con la normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Angelo COMPAGNON (UdC) segnala al collega Pini l'opportunità di sopprimere, nell'abito della disposizione da lui proposta, la parola «musicale», in modo da far riferimento esclusivamente a forme di intrattenimento danzante.

Gianluca PINI (LNP) condivide la proposta del collega Compagnon.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, propone una terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, che recepisce sia l'integrazione richiesta da presentatore dell'emendamento sia la precisazione sollecitata dal deputato Compagnon. (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla terza nuova formulazione proposta dal relatore.

Silvia VELO (PD), Giacomo TERRANOVA (PdL) e Antonio MEREU (UdC) sottoscrivono la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1.

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Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che il deputato Albonetti ha comunicato di voler sottoscrivere la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1.

Carlo MONAI (IdV) chiede la votazione per parti separate della terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, nel senso di votare prima la lettera a), limitatamente ai commi da 2 a 2-quater, e la lettera b) e, successivamente, il comma 2-quinquies della lettera a).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, in accoglimento della richiesta del deputato Monai, pone in votazione la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, limitatamente al comma 1, lettera a), commi da 2 a 2-quater, e lettera b).

Carlo MONAI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla parte della terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1 posta in votazione.

La Commissione approva la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, limitatamente al comma 1, lettera a), commi da 2 a 2-quater, e lettera b) (vedi allegato).

Settimo NIZZI (PdL) esprime la propria perplessità sulla limitazione alla somministrazione di bevande alcoliche prevista per gli stabilimenti balneari. Ritiene infatti che la possibilità di somministrare alcolici per due giorni alla settimana sia eccessivamente penalizzante, anche in ragione della brevità della stagione balneare. Ritiene che sarebbe comunque opportuno stabilire limiti minimi di partecipazione alle forme di intrattenimento in questione, al di sotto dei quali la disposizione on si applica.

Deborah BERGAMINI (PdL) chiede chiarimenti in merito agli stabilimenti balneari che svolgono attività rivolta principalmente al turismo familiare.

Carlo MONAI (IdV) fa presente che ci sono località in cui lo stabilimento balneare è dato in concessione a soggetti diversi da quelli che gestiscono le attività di somministrazione di bevande alcoliche sulla medesima spiaggia. In questo caso la disposizione non si applicherebbe, creando un evidente discriminazione rispetto alle situazioni in cui ambedue le attività sono svolte dal medesimo soggetto.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce che la propria proposta ha per oggetto gli stabilimenti balneari in cui si svolge congiuntamente attività di intrattenimento danzante e di somministrazione di bevande alcoliche. Nel riconoscere la difficoltà di formulare regole generali per situazioni molto differenziate, ritiene che si potrebbe prendere in considerazione anche l'inserimento di limiti minimi.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, rileva che, in caso di approvazione della disposizione in esame, questa sarà sottoposta alla valutazione delle Commissioni competenti ai fini dell'espressione del parere, tra cui in particolare la Commissione Attività produttive. Ritiene che i pareri espressi dalle altre commissioni possano offrire utili elementi per un approfondimento e, se necessario, una migliore formulazione della disposizione.
Pone quindi in votazione la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, limitatamente al comma 1, lettera a), comma 2-quinquies.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul comma 1, lettera a), comma 2-quinquies della terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1.

La Commissione approva la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, limitatamente al comma 1, lettera a), comma 2-quinquies (vedi allegato).

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Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Pini 55.1, terza nuova formulazione, interamente sostituivo dell'articolo 55, devono considerarsi preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 55.
Ribadisce quindi l'invito a ritirare l'emendamento Motta 63.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Motta 63.1.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'emendamento Motta 63.1 e lo ritira, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.