CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 giugno 2010
331.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.
C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, approvato dal Senato della Repubblica, che intende disciplinare le procedure attraverso le quali l'Italia provvede alla erogazione dei prestiti da accordare alla Grecia a fronte dell'aggravarsi della crisi finanziaria in quel Paese e del rischio di ripercussioni sull'intera area euro.
Per quanto attiene, più specificamente, al contenuto del decreto-legge, ricorda che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, specificando che le disposizioni da esso recate si applicano ai prestiti bilaterali alla Grecia che verranno posti in essere nell'ambito del programma triennale di sostegno finanziario, definito ai sensi della Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea, facenti parte dell'area euro, assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell'Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010. Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 disciplina la procedura di concessione dei prestiti in favore della Grecia. Mentre l'articolo 3 individua i capitoli del bilancio dello Stato cui sono destinati rispettivamente i pagamenti in conto capitale e quelli in conto interessi da parte della Grecia a fronte dei prestiti considerati dal provvedimento in esame. In particolare, osserva che l'articolo prevede che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito siano versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Fa presente, infine, che l'articolo 4 stabilisce che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti in favore della Grecia sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione, disponendo che il Ministro dell'economia e delle finanze debba riferire al Parlamento in seguito all'erogazione di ciascun prestito alla Grecia.
Nel rinviare integralmente alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, ritiene utile svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulla situazione economica e finanziaria che il provvedimento intende fronteggiare. Al riguardo, osserva come i dati disponibili dimostrino come non sia stata la speculazione a determinare la crisi della Grecia, ma come quel Paese abbia fatto una sorta di speculazione negativa su se stesso. Ritiene, infatti, che, al di là delle responsabilità degli Esecutivi che si sono succeduti nell'ultimo decennio, la situazione della Grecia si sia determinata anche in ragione della scarsa efficienza dei sistemi di controllo sulla finanza pubblica, nonché della scarsa trasparenza

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e credibilità delle istituzioni finanziarie. In proposito, ricorda come il ministro Tremonti nell'informativa alla Camera dei deputati del 6 maggio scorso sulla situazione della Grecia abbia giustamente evidenziato che «non è questa una seconda crisi che è arrivata. È solo la stessa crisi che è continuata e si è trasformata, passando dai debiti privati ai debiti pubblici, e così, scalandosi su scala globale». Richiamando la storia recente della finanza pubblica greca, ricorda chedal 2004 quel Paese è sottoposto alle procedure di deficit eccessivo previste dal Patto di stabilità e crescita e che già nel 2005 Eurostat ha denunciato che i dati della Grecia non erano attendibili. Ricorda, poi, che la crisi è continuata nel 2008 ed è sfociata nel 2009 in una rideterminazione del deficit, che portato il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo dal 3 al 13 per cento. Osserva, poi, come sull'asse del tempo, la crisi greca si sia accelerata dopo le elezioni politiche del 4 ottobre 2009: il 19 ottobre il Ministro del tesoro informa che il debito salirà al 120 per cento del prodotto interno lordo; il 5 novembre il Primo ministro geco annuncia un bilancio di austerità volto a salvare il Paese dal fallimento e il 10 dicembre il caso Grecia arriva al Consiglio europeo. All'inizio del 2010 i mercati hanno reagito producendo instabilità e volatilità. In questo scenario, è cresciuta la consapevolezza della necessità di un intervento dell'Europa e il 25 marzo scorso Capi di Stato e di Governo dell'area euro hanno concordato in ordine alla necessità di salvaguardia della stabilità sistemica dell'area euro.
Nel sottolineare come la Grecia abbia elaborato dati di finanza pubblica non veritieri, rileva che anche molti Stati europei, e non solo loro, hanno fatto uso dei servizi delle grandi banche internazionali per confezionare dei prodotti derivati ad hoc al fine di coprire i buchi di bilancio e di creare prodotto interno lordo virtuale aggiuntivo per aggiustare i proprio libri contabili. Ad esempio, segnala che nel 2001 Goldman Sachs ha acquistato il debito sanitario greco, mentre lo Stato greco, in cambio, ha acquistato uno strumento finanziario confezionato non come credito, ma come operazione monetaria. Nel sottolineare come tale prodotto derivato sia stato anche posto fuori bilancio, fa presente che, per pagare, la Grecia, ha concesso diritti di riscossione delle tasse aeroportuali o incassi delle lotterie per molti anni a venire, collocando sul mercato obbligazioni per 300 miliardi di dollari, 235 dei quali sono ora dovuti a istituzioni finanziarie europee. In questo contesto, nel 2005 la rivista Euromoney ha evocato il rischio delle «enronizzazione» dei conti pubblici europei, richiamando il famoso crack della principale azienda energetico-finanziaria americana, Enron.
Si tratta, a suo avviso, di un profilo meritevole di approfondimento, anche a livello interno, in quanto i derivati degli enti locali e regionali italiani, secondo una recentissima stima della Corte dei conti, ammontano a 35 miliardi di euro. Osserva, poi, che il debito pubblico della Grecia, al netto delle revisioni delle stime che si renderanno necessarie, è pari al 115,1 per cento del prodotto interno lordo di quel Paese, rilevando tuttavia che anche molti altri Paesi sono fortemente indebitati, in quanto il rapporto tra debito e PIL è pari in Italia al 115,8 per cento, in Belgio al 96,7 per cento, in Francia al 77,6 per cento e Germania al 73,2 per cento. Osserva, poi, che il prodotto interno della Grecia è inferiore al 30 per cento della media europea e il differenziale è dovuto prevalentemente alla scarsa produttività del lavoro, rilevando altresì come la quota parte degli occupati nel settore pubblico, che oscilla tra il 20 e il 25 per cento del totale, sia molto simile a quella italiana. Ritiene, poi, che sia ancor più allarmante il dato della quota delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico sul totale del PIL, che è pari al 30-35 per cento.
Pur rilevando che il sistema bancario italiano è in possesso di titoli della Grecia in quantità decisamente minore di altri Paesi europei, come la Germania, osserva come da più parti si è evidenziato un rischio di tenuta per Portogallo, Irlanda,

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Italia e Spagna, che, assieme alla Grecia, rappresenterebbero i cosiddetti PIIGS. In proposito, ritiene che se questi quattro Paesi non riuscissero a tamponare la crescita del debito ed onorare i titoli di debito pubblico, nell'arco di tre anni potrebbero essere costretti a chiedere l'intervento comunitario al pari della Grecia, con un costo che sarebbe, tuttavia, assai più elevato, pari a circa 1.300 miliardi di euro, dei quali circa 700 da destinare all'Italia sotto forma di prestito.
Con riferimento alle misure adottate, osserva che l'emissione di titoli del debito pubblico è resa appetibile dal tasso di interesse e che occorre considerare che gli Stati Uniti stanno inondando il mondo dei titoli del loro debito. In questo contesto, anche la sola emissione di titoli di vari Paesi europei rischia di creare tensioni nei mercati, in quanto la misura tendenzialmente produce l'innalzamento dei tassi di interesse da pagare sui titoli e di conseguenza aumenta il costo del debito. Per fermare questa spirale, al fine di evitare che diversi Paesi corrano un «rischio Grecia», si è reso necessario intervenire con due decreti-legge, uno, quello in esame, relativo all'adesione italiana all'accordo per il salvataggio della Grecia e l'altro, recentemente adottato dal Governo, contenente una manovra economica correttiva di almeno 27 miliardi di euro.
Con il decreto-legge in esame, l'Italia ha ratificato i due accordi raggiunti dai Governi dell'Unione europea l'11 aprile e il 2 maggio 2010, integrati il successivo 8 maggio da ulteriori decisioni, su parere concorde della Commissione europea e della Banca centrale europea. Nella riunione dell'11 aprile sono state definite le condizioni economiche dell'erogazione, sulla base delle quali, con la decisione del 2 maggio, il cosiddetto Eurogruppo ha concordato all'unanimità di attivare un programma triennale di prestiti bilaterali alla Grecia. In questo contesto, il decreto-legge in esame prevede concessione dei prestiti con atti del Ministro dell'economia e delle finanze per un importo massimo potenziale di 14,8 miliardi di euro nei tre anni, con una prima tranche di 5,5 miliardi. Il pacchetto di finanziamenti europeo è accompagnato da significative correzioni di rotta nella gestione della finanza pubblica ellenica, che prevedono sia tagli di spesa, tra i quali segnala il contenimento degli stipendi dei dipendenti pubblici e l'innalzamento dell'età pensionabile, sia incrementi delle entrate, tra quali assumono particolare rilievo l'aumento dell'IVA e delle accise. Il percorso di rientro del deficit è ambizioso: solo per quest'anno la correzione del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo in Grecia dovrebbe essere di circa 5 punti e tale rapporto attualmente pari al 14 per cento dovrebbe scendere sotto il 3 per cento nel 2014.
Quanto alle risorse da destinare ai prestiti bilaterali, sottolinea come esse siano reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, non computati nel livello massimo di ricorso al mercato finanziario. L'ammontare del contributo di ciascun Paese è determinato sulla base della quota di partecipazione al capitale della Banca centrale europea, per l'Italia pari al 18,42 per cento. Nel suo complesso, il prestito concesso dall'Unione europea alla Grecia è di 80 miliardi di euro, ai quali si aggiungono i 30 miliardi del Fondo monetario internazionale. In casi di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze potrà far ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da coprire successivamente con emissione di titoli. Il tasso di interesse su tali prestiti, dedotta una commissione dello 0,5 per cento, è pari al 4,5 per cento per i primi tre anni e al 5,15 per cento negli anni successivi ed è un tasso sensibilmente più elevato rispetto a quello pagato per i titoli del debito pubblico emessi dal Tesoro e, pertanto, è istituito un capitolo in entrata nel quale riversare le maggiori entrate.

Antonio BORGHESI (IdV), pur rilevando che la Camera esamina il provvedimento in seconda lettura, ritiene necessario che, nel quadro dell'istruttoria legislativa, la Commissione effettuino opportuni approfondimenti di carattere tecnico sullo scenario complessivo che ha determinato l'adozione del decreto-legge,

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provvedendo in particolare all'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia. In proposito, ritiene, infatti, che sarebbe utile acquisire precise indicazioni in ordine al collocamento dei titoli del debito pubblico greco nel sistema bancario europeo, in quanto si apprende che gli istituti bancari di molti Paesi europei, e in particolare di Francia e Germania, detengono un ammontare significativo di tali titoli. In ogni caso, vista la portata dei provvedimenti, spesso molto incisivi, adottati nei diversi Paesi europei a seguito della crisi greca, sarebbe, a suo avviso, particolarmente utile valutare quali sarebbero state le conseguenze di un eventuale default dello Stato greco.

Pier Paolo BARETTA (PD), riservandosi di intervenire sul merito dei contenuti del decreto-legge nel prosieguo dell'esame preliminare del provvedimento, rileva come giustamente il relatore abbia sottolineato lo stretto collegamento esistente tra il decreto-legge in esame e la manovra correttiva recentemente adottata dall'Esecutivo, in quanto si pone l'esigenza di un esame del quadro della finanza pubblica nel suo complesso. In proposito, evidenzia, tuttavia, come l'esame di provvedimenti di urgenza di particolare rilievo economico e finanziario stia avvenendo al di fuori delle regole poste dalla legge n. 196 del 2009, come peraltro segnalato dal gruppo del Partito democratico ai presidenti di Camera e Senato, con lettere nelle quali si sottolinea l'esigenza di acquisire rapidamente la Nota di aggiornamento di cui all'articolo 9, comma 3, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, in quanto il decreto-legge n. 78 del 2010 interviene in presenza di uno scostamento degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi fissati in sede programmatica. Ritiene, infatti, che, al di là di ogni considerazione, che attiene all'ambito delle valutazioni politiche, in ordine all'opportunità di non procedere in questa fase all'adozione di una manovra finanziaria e di rispettare il ciclo della programmazione delineato dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, la mancata presentazione di una Nota di aggiornamento non rappresenti una questione meramente formale, ma rivesta una grande importanza dal punto di vista sistematico, anche al fine di tutelare le prerogative parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osservando come appaia opportuno approfondire i temi attinenti all'esigenza di acquisire la Nota di aggiornamento prevista dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, fa presente che le decisioni in ordine allo svolgimento di eventuali audizioni potranno essere assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nel pomeriggio di oggi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
C. 3007 e abb-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative in oggetto,

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in favore delle famiglie delle

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vittime del disastro ferroviario di Viareggio, è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 maggio 2010, ricordando come in quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed una osservazione, che invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che, a seguito delle elargizioni previste dal provvedimento, lo Stato subentrasse, nei limiti dell'ammontare delle elargizioni stesse, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti. In proposito, rileva che la Commissione di merito ha modificato il testo recependo tutte le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ma non l'osservazione e che, pertanto, il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, salva la opportunità di ribadire l'osservazione a suo tempo formulata.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che l'emendamento Velo 1.10 autorizza la spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2011 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, disponendo che al relativo onere si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992 in materia di investimenti della protezione civile, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010. A tale proposito, ricorda che una copertura analoga era già prevista, per l'anno 2010, dal testo del provvedimento già esaminato dalla Commissione bilancio e che in quella occasione il Governo ha chiarito come le risorse delle quali è previsto l'utilizzo siano già preordinate, sulla base della legislazione vigente, al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nei precedenti esercizi finanziari.
Osserva, poi, che l'emendamento Monai 1.11 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, disponendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizione sull'aliquota dell'imposta sul reddito delle società del settore energetico di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa presente, anche, che l'emendamento Monai 1.12 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, disponendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla modifica della disciplina delle deduzioni per le svalutazione dei crediti di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008. Evidenzia, inoltre, che l'emendamento Poli 1.13 autorizza la spesa di 6,8 milioni di euro per l'anno 2010 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Con riferimento a tali proposte emendative, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle coperture finanziarie previste.
Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Zeller 1.010, fa presente che la proposta emendativa assegna la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta, stabilendo che al relativo onere si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo

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39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 relativo al Fondo efficienza energetica. Al riguardo, rileva che il fondo sembra presentare le necessarie disponibilità. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le osservazioni del relatore in ordine ai profili finanziari del testo all'esame dell'Assemblea, rilevando, inoltre, che gli emendamenti Velo 1.10, Monai 1.11 e 1.12, Poli 1.13 e l'articolo aggiuntivo Zeller 1.010 non assicurano una idonea copertura finanziaria degli oneri da essi derivanti.

Antonio BORGHESI (IdV), richiamando le considerazioni recentemente svolte in occasione dell'esame da parte della Commissione bilancio di altri provvedimenti, sottolinea come la Commissione non possa limitarsi a recepire nel proprio parere la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo, in quanto il giudizio dell'Esecutivo non appare tecnicamente motivato. Osserva, infatti, che gli emendamenti Monai 1.11 e 1.12, Poli 1.13 e l'articolo aggiuntivo Zeller 1.010 sono corredati da una idonea clausola di copertura finanziaria, ritenendo, pertanto, che la contrarietà del Governo sia motivata da ragioni di carattere politico e non dalla finalità di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nell'illustrare il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.010 da lui presentato, rileva come sia assolutamente anomalo prevedere una elargizione straordinaria per le vittime del disastro ferroviario di Viareggio, senza disporre un'analoga provvidenza in favore del successivo disastro della Val Venosta. Nel rilevare come, al fine di superare le criticità evidenziate dal rappresentante del Governo in ordine alla copertura finanziaria prevista dall'articolo aggiuntivo 1.010, sarebbe possibile ipotizzare anche una riduzione dello stanziamento destinato alle elargizioni in favore delle vittime dell'incidente ferroviario della Val Venosta, ritiene che non possa in alcun modo accettarsi la logica secondo la quale, in presenza di analoghi disastri, esistono vittime di serie A e vittime di serie B. Evidenzia, in proposito, che, anche in considerazione del minor numero delle vittime, le somme necessarie ad assicurare un opportuno ristoro ai familiari dei defunti e ai feriti gravi e gravissimi sarebbero estremamente modeste, ritenendo, pertanto, necessario che il Governo si impegni a provvedere celermente, eventualmente, anche nell'ambito di un diverso provvedimento normativo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 3007 e abb. - A, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere che, a seguito della corresponsione delle elargizioni di cui al comma 1, lo Stato subentri, nei limiti dell'ammontare delle stesse elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 e sull'articolo aggiuntivo 1.010 in quanto

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suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Antonio BORGHESI (IdV), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come rappresenti un grave precedente la circostanza che la Commissione bilancio si appresti ad approvare un parere contrario su proposte emendative senza che sia stato dimostrato che da esse derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 maggio 2010. Ricorda che, in quella occasione, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso un parere favorevole formulando una osservazione con la quale si invitavano le Commissioni di merito a valutare se le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione, concernenti l'introduzione nel diritto interno di ciascun stato aderente alla Convenzione stessa di un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni per chiarire se la persona interessata sia una vittima, ricalcassero quanto già previsto a legislazione vigente, con ciò escludendo che dalla stessa potessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, tuttavia, che le Commissioni riunite II e III, nella seduta del 27 maggio 2010, hanno concluso l'esame del provvedimento, senza apportare ulteriori modifiche al testo esaminato dalla Commissione bilancio. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca se sussistano ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare se le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione prevedano fattispecie di assistenza ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. Osserva, poi, che l'Assemblea ha trasmesso l'articolo aggiuntivo Bernardini 3.010, il quale prevede, in particolare, l'istituzione di uno speciale programma di sostegno per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, nonché di tratta di persone, e dispone, inoltre, che nei confronti dello straniero cui si applica il programma stesso non può essere emesso alcun ordine d'espulsione. Nel segnalare che al relativo onere, determinato nella misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che tale accantonamento non reca le necessarie risorse con riferimento agli anni 2010 e 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel confermare che l'articolo aggiuntivo Bernardini 3.010 determina oneri privi di adeguata copertura finanziaria, fa presente di non disporre di ulteriori elementi

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utili a valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'applicazione nel nostro ordinamento delle disposizioni dell'articolo 13 paragrafo 1, della Convenzione del Consiglio d'Europa della quale si prevede la ratifica.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva come il quesito posto dal relatore con riferimento alle implicazioni finanziarie dell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione, che ha dato luogo all'inserimento di una osservazione nel parere reso lo scorso 27 maggio, sia rilevante ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, in quanto la previsione di un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni al fine di verificare se esistano ragionevoli motivi per verificare se la persona interessata sia una vittima della tratta potrebbe determinare oneri maggiori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel concordare sulla rilevanza della questione posta dal relatore, osserva come il Governo abbia manifestato la propria attenzione per le problematiche segnalate, rilevando, tuttavia, che i margini per un intervento correttivo da parte della Commissione bilancio sono estremamente ristretti, in quanto si tratta di un provvedimento che autorizza la ratifica di un accordo internazionale.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, nel richiamare il contenuto dell'osservazione contenuta nel parere approvato lo scorso 27 maggio, osserva come allo stato la Commissione non sia in grado di valutare le implicazioni finanziarie delle previsione dell'articolo 13 della Convenzione, che dispongono una estensione delle misure di assistenza di cui all'articolo 12 anche a soggetti che per motivi ragionevoli possono essere ritenuti vittime di reati concernenti la tratta di persone. In questo contesto, dal momento che le Commissioni di merito non hanno provveduto a chiarire se le disposizioni dell'articolo 13 effettivamente ricalchino quanto già previsto a legislazione vigente, ritiene che sia doveroso rafforzare il parere prevedendo una condizione, volta ad inserire una clausola di neutralità finanziaria. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3402, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e la proposta emendativa ad esso riferita contenuta nel fascicolo n. 1;
ritenuto che le disposizioni recate dalla Convenzione e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, debbano trovare attuazione nel quadro della vigente disciplina in materia di immigrazione e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3.010, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura».

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Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.
C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 799 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, rileva che il testo unificato reca norme in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale e che una precedente versione del testo è già stata sottoposta all'esame della Commissione bilancio nella seduta del 6 maggio 2010. Nel ricordare come la Ragioneria generale dello Stato avesse trasmesso una nota tecnica in cui evidenziava i punti problematici del provvedimento, fa presente come la Commissione bilancio non avesse espresso in tale fase il parere richiesto e, quindi, il presidente della Commissione, in una lettera indirizzata al presidente della Commissione di merito, ha indicato i punti problematici del testo. La Commissione di merito, quindi, ritenendo di potere dare seguito alle indicazioni emerse nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, ha approvato, in data 26 maggio 2010, alcune modifiche al testo. Con riferimento al testo trasmesso, osserva che la Ragioneria generale dello Stato aveva espresso un parere contrario sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, in quanto le disposizioni, dirette a stabilire che la valutazione dei curricula e dei requisiti degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie venga effettuata da una commissione nominata da ogni singola regione, determinerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e non coperti. Con riferimento all'articolo 4, rileva che le modifiche introdotte dalla Commissione di

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merito nella seduta del 26 maggio 2010 sembrerebbero idonee a superare i rilievi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato. Sul punto ritiene, comunque, necessaria una conferma del Governo. Per quanto attiene all'articolo 8, segnala, come rilevato in relazione al precedente testo, che le relazioni tecniche riferite a disposizioni che, analogamente a quella in esame, hanno previsto l'aumento dell'età pensionabile, hanno evidenziato gli effetti positivi di risparmio, anche al netto degli effetti di segno opposto derivanti da una maggiore spesa per stipendi. Osserva, d'altra parte, che con riferimento alla disposizione in esame, la Ragioneria generale dello Stato, nella nota trasmessa il 6 maggio 2010, ha ribadito la posizione che il Governo ha da ultimo assunto su una disposizione di contenuto analogo, con particolare riguardo agli effetti negativi recati dall'aumento dell'età pensionabile dei dirigenti medici. Per quanto riguarda l'articolo 9, segnala che le modifiche introdotte dalla XII Commissione nella seduta del 26 maggio 2010 sembrerebbero idonee a superare i rilievi sollevati nella nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, mentre, con riferimento all'articolo 10, ricorda che sulla precedente versione della norma erano stati richiesti chiarimenti sulla effettiva possibilità di attuazione delle disposizioni senza recare maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene che le modifiche introdotte dalla XII Commissione nella seduta del 26 maggio 2010 non sembrerebbero superare del tutto i rilievi già espressi nella nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, comunque, di essere nelle condizioni di poter formulare una proposta di parere, che superi le criticità segnalate, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti che il Governo potrà fornire al riguardo, sulla base delle indicazioni acquisite attraverso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, delle quali, peraltro, ha potuto prendere visione prima dell'inizio della seduta

Il viceministro Giuseppe VEGAS, illustrando i contenuti di una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, fa preliminarmente presente che il provvedimento non è corredato da una specifica relazione tecnica, più volte richiesta dalla stessa Ragioneria generale, che risulta comunque necessaria ai fini della valutazione dell'impatto, anche economico-finanziario, della proposta di legge sul Servizio sanitario nazionale.
Nel merito delle singole disposizioni, ribadisce una valutazione contraria sull'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, in quanto le disposizioni ivi contenute, dirette a stabilire che la valutazione dei curricula e dei requisiti degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie venga effettuata da una commissione nominata da ogni singola regione, determinano l'insorgere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati, né coperti.
Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), nel prendere atto delle modifiche apportate al primo periodo, che consentono di superare le osservazioni espresse sulla precedente versione del testo, evidenzia la necessità che, al terzo periodo le parole «secondo modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale» vengano soppresse, al fine di evitare dubbi interpretativi, in quanto tale previsione è già contemplata nel primo periodo del medesimo comma ed è riferita a tutte le tipologie di incarichi previsti dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ivi compresi gli incarichi di struttura semplice.
Per quanto attiene all'articolo 8, con riferimento al comma 1, ribadisce la valutazione contraria precedentemente espressa, facendo presente che la norma, disponendo per una particolare categoria di dipendenti pubblici, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, una deroga alla norma generale che stabilisce i limiti di età per il collocamento a riposo a sessantacinque anni, presenta un contenuto asistematico in quanto settoriale, con possibili conseguenti effetti

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emulativi da parte di altro personale. Segnala, inoltre, che dal punto di vista finanziario la disposizione determina effetti negativi per il Servizio sanitario nazionale non quantificati, né coperti, in relazione ad eventuali politiche limitative del turn-over adottate in ambito regionale, nonché alla circostanza che, in caso viceversa di sostituzione del personale cessato dal servizio, il trattamento del personale di nuova assunzione risulta inferiore al trattamento di cui invece godrebbe il soggetto più anziano se non fosse collocato in quiescenza. Osserva, in proposito, che tali considerazioni valgono, in primo luogo, con riguardo alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari, nell'ambito dei quali sono attualmente previste significative misure di limitazione del turn-over allo scopo di ridurre il personale in servizio e, in via generale, con riguardo a tutte le regioni, in quanto la disposizione introduce un elemento di rigidità in contrasto con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera previsti dal Patto per la salute 2010-2012. Peraltro, fa presente che una disposizione avente analoga finalità è contenuta nell'articolo 22 del disegno di legge Atto Senato 1167-B-bis. Ribadisce, altresì, il parere contrario sul comma 2 dell'articolo 8, in quanto la norma è volta a consentire ad una particolare categoria di professori universitari - ossia quelli impegnati in progetti di ricerca clinica - di continuare a svolgere l'attività di ricerca, pur cessando dalle attività assistenziali con il collocamento a riposo. In proposito, rileva che la disposizione rischia di creare discriminazioni all'interno della categoria dei professori medesimi e può originare spinte emulative. Parimenti, ribadisce la valutazione contraria in ordine alle previsioni di cui al comma 3, dirette ad estendere la disciplina derogatoria prevista, in favore dei dirigenti di struttura complessa, dall'articolo 72, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 anche alla restante dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Ritiene, infatti, che le previsioni in esame risultano asistematiche e potrebbero dare luogo ad ulteriori spinte emulative da parte delle restanti categorie di personale del Servizio sanitario nazionale.
Con riferimento all'articolo 9, pur prendendo atto delle modifiche apportate alle disposizioni concernenti l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, già contenute nell'articolo 10 del precedente testo, rileva l'esigenza di chiarire i contenuti del rapporto esclusivo e non esclusivo. Osserva, infatti, che con la prevista abrogazione dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, verrebbe meno anche la previsione secondo cui «il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito». Rileva, altresì, che la norma proposta non appare coordinata con l'articolo 15-sexies del medesimo decreto legislativo, non espressamente abrogato, recante la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria. Rappresenta, inoltre, che dalla formulazione della norma non si evince chiaramente se la disciplina dell'attività libero-professionale di cui al comma 2 sia da intendere riferita tanto alla extra moenia quanto all'intra moenia.
Con riferimento all'articolo 10, fa presente che le modifiche apportate alle disposizioni concernenti la libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche, già recate dall'articolo 11 del precedente testo, sono sostanzialmente dirette ad attribuire alle aziende del Servizio sanitario nazionale la facoltà di attivare l'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche. Al riguardo, ribadisce la valutazione contraria precedentemente espressa, in quanto le previsioni recate dall'articolo in esame si pongono in

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contrasto con la disciplina attualmente in vigore per la generalità del personale non dirigenziale pubblico che consente lo svolgimento di attività libero-professionali, peraltro solo fuori dalle strutture pubbliche, esclusivamente in caso di opzione per il regime part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento. Osserva, inoltre, come le disposizioni dell'articolo 10 sono suscettibili di determinare oneri non quantificati, né coperti, dovuti alle spese di carattere organizzativo in capo alle aziende per l'attivazione di questa attività e alla probabile rivendicazione, da parte del personale interessato, dell'estensione del regime di esclusività e della correlata indennità, a causa dell'introduzione per detto personale di un regime analogo a quello previsto per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato del progetto di legge C. 799 e abb., recante principi fondamentali in materia di governo dell'attività cliniche,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
all'articolo 4, comma 1, lettera a), è necessario, al terzo periodo, sopprimere le parole: «secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale», al fine di evitare dubbi interpretativi, tenuto conto che tale previsione è già contemplata nel primo periodo della medesima lettera a) ed è riferita a tutte le tipologie di incarichi previsti dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ivi compresi gli incarichi di struttura semplice;
le disposizioni di cui all'articolo 8 sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per il Servizio sanitario nazionale, in relazione ad eventuali politiche limitative del turn over adottate in ambito regionale, nonché alla circostanza che, nel caso di sostituzione del personale in questione, il trattamento economico riconosciuto ai nuovi assunti risulterebbe comunque inferiore al trattamento goduto dai soggetti più anziani collocati in quiescenza; tali criticità si pongono, soprattutto, con riguardo alle regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari, nell'ambito dei quali sono attualmente previste significative misure di limitazione del turn over;
considerata la necessità, al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di prevedere che ai componenti della commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese;
ritenuto che la disciplina di cui all'articolo 8, pur riprendendo i contenuti dell'articolo 22 dell'A.S. 1167-B/bis, appare tuttavia estenderne la portata e risulta pertanto suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
osservato, con riferimento all'articolo 10, come l'eventualità di rivendicazioni, da parte del personale interessato, del regime di esclusività e della correlata indennità appare da escludere, in quanto non si realizza alcun parallelismo con le norme relative alla dirigenza sanitaria, che del resto presenta peculiarità tali da giustificare una disciplina normativa diversa nei presupposti e nei contenuti dell'esercizio dell'attività professionale;
rilevato, in particolare, come l'articolo 10 non preveda la possibilità di optare tra l'esercizio dell'attività intra o extra moenia e si limiti a rimettere alle aziende sanitarie la scelta in ordine all'attivazione della libera professione per gli operatori sanitari non medici, con potenziali effetti finanziari positivi per il Sistema sanitario nazionale;
ritenuto necessario precisare, con riferimento all'articolo 10, comma 2, lettera c), che le spese di carattere organizzativo

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sostenute dalle aziende dovranno essere integralmente rimborsate a valere sulle tariffe corrisposte dagli utenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese;
all'articolo 4, comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale;
sopprimere l'articolo 8;
all'articolo 10, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la necessità di compensare integralmente i costi sostenuti dalle aziende».

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare come la proposta di parere formulata dal relatore si discosti sensibilmente dalle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, auspica che un analogo atteggiamento di autonomia sia dimostrato dalla Commissione bilancio anche nell'esame di altre proposte di legge e delle proposte emendative di iniziativa parlamentare.

Lino DUILIO (PD), nel prendere atto che il relatore ha inteso discostarsi dalle valutazioni tecniche formulate dal Governo, osserva come tale scelta non appaia in linea con la prassi consolidata e rischi di dimostrarsi foriera di conseguenze negative per la finanza pubblica. Sotto il profilo del metodo, ritiene sorprendente che il relatore, ancor prima di conoscere le valutazioni del Governo, abbia dichiarato di essere in grado di formulare una proposta di parere che tenesse conto degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Esecutivo. In ogni caso, rilevando le difformità esistenti tra le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e la proposta di parere formulata dal relatore, si chiede se le osservazioni del vice ministro Vegas abbiano un carattere tecnico o debbano considerarsi delle semplici esercitazioni retoriche, dal momento che esse non sono tenute nella dovuta considerazione dalla Commissione bilancio.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, sottolinea come la propria proposta di parere non smentisca in alcun modo i chiarimenti forniti nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, osservando in primo luogo come, al fine di superare le criticità rilevate con riferimento all'articolo 3 si è previsto l'inserimento di una specifica disposizione volta a precisare che la partecipazione alla commissione ivi prevista non dia titolo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese. Segnala, inoltre, che sono state integralmente recepite le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 4 e all'articolo 8, mentre, con riferimento all'articolo 10, è stata inserita nella proposta di parere una specifica condizione volta ad escludere che le aziende sanitarie possano essere gravate da nuove spese, prive di copertura finanziaria, in relazione alle esigenze di carattere organizzativo derivanti dall'attivazione delle attività libero-professionali per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche. Osserva, invece che le considerazioni formulate con riferimento all'articolo 9 non sembrano attenere agli effetti finanziari delle disposizioni e, pertanto, non ha ritenuto di recepirle nella propria proposta di parere. Ritiene, pertanto, che le difformità esistenti tra la propria proposta di parere e le valutazioni del rappresentante del Governo non si riferiscono a questioni attinenti al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Sotto il profilo del metodo, fa presente di aver potuto tempestivamente elaborare la proposta

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di parere, tenendo conto anche delle osservazioni del Governo, in quanto, come accennato, ha esaminato i contenuti della nota trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Lino DUILIO (PD), prendendo atto delle precisazioni fornite dal relatore, osserva che tutti i componenti della Commissioni dovrebbero poter disporre nello stesso momento delle medesime informazioni, in modo da poter esprimere le proprie valutazioni in modo consapevole e documentato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire la valutazione della proposta di parere del relatore e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, con riferimento al dibattito svoltosi, ribadisce che nella propria proposta di parere non ha inteso recepire integralmente le osservazioni critiche formulate dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 10 della proposta di legge, in quanto, a suo avviso, non si determina il rischi di creare il parallelismo con le norme relative alla dirigenza sanitaria né si prevede la possibilità che i soggetti interessati possano optare per l'esercizio dell'attività intra o extra moenia.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la proposta di parere dovrebbe recepire le indicazioni fornite dal Governo, che appaiono estremamente precise e puntuali.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni in ordine all'opportunità di tenere nel dovuto conto le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, sottolinea l'esigenza di espungere dal provvedimento tutte le disposizioni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Non condividendo la scelta del relatore di utilizzare in modo selettivo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, osserva come la proposta di parere elaborata non tenga in nessun conto le considerazioni critiche formulate con riferimento all'articolo 9, e con riferimento all'articolo 10 individuino una soluzione di carattere parziale, non affrontando le problematiche relative al rapporto di lavoro degli operatori delle professioni sanitarie non mediche che verrebbero ammesse all'esercizio di attività libero-professionali.

Antonio BORGHESI (IdV) esprimendo forti critiche sulle modalità seguite nell'esame del provvedimento, sottolinea come la nota della Ragioneria generale dello Stato illustrata dal vice ministro Vegas evidenzi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di poter effettuare una valutazione dell'impatto, anche economico-finanziario, della proposta sul Servizio sanitario nazionale. Anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 17 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, ritiene che la Commissione non possa esprimere il proprio parere sulla proposta in esame senza avere preliminarmente acquisito una specifica relazione tecnica, in linea, del resto, con quanto richiesto dalla stessa Ragioneria generale dello Stato.

Lino DUILIO (PD) associandosi alle considerazioni del collega Borghesi in ordine all'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, ribadisce le proprie critiche sul metodo di esame seguito e sul merito della proposta di parere formulata da relatore, che appare ampiamente insoddisfacente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ribadisce che la propria proposta di parere non si discosta, nella sostanza da quanto evidenziato dal rappresentante del Governo in ordine

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ai profili finanziari del provvedimento, sottolineando come le osservazioni del vice ministro Vegas relative all'articolo 9 della proposta di legge erano esclusivamente volte a meglio chiarire la portata delle innovazioni proposte, ma non incidevano sulle implicazioni finanziarie della disposizione. Con riferimento a tale ultima disposizione, sottolinea peraltro come il principio secondo il quale il dirigente medico e sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale intrattiene un unico rapporto di lavoro con lo stesso è un principio ribadito dall'articolo 9, nonché ampiamente consolidato nella legislazione vigente e, pertanto, la soppressione dell'articolo 15 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, richiamata dal vice ministro Vegas non è suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), non condividendo le osservazioni del relatore, ritiene che andrebbero approfondite le implicazioni finanziarie dell'articolo 9 dell'ulteriore nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, richiamando anche la propria esperienza professionale, ribadisce, in particolare, che l'indennità riconosciuta ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è già prevista a legislazione vigente, ritenendo, pertanto, che l'articolo 9 della proposta non possa determinare un incremento delle spese.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che qualora gli articoli 9 e 10 del provvedimento non determinassero un incremento degli oneri per la finanza pubblica si determinerebbe, comunque un ridimensionamento delle indennità riconosciute al personale in regime di esclusiva.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, conferma la proposta di parere formulata prima della sospensione della seduta.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come solo l'acquisizione di una relazione tecnica avrebbe consentito di valutare le implicazioni finanziarie del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.
C. 3333 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge si compone di un solo articolo ed intende escludere che i soggetti che siano stati condannati in via definitiva per il delitto di omicidio volontario nei confronti di un familiare possano beneficiare, come familiari superstiti, della pensione di reversibilità o indiretta o dell'indennità una tantum che invece spetterebbero loro sulla base della legislazione vigente. In via transitoria, si prevede poi la revoca del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta per tutti i superstiti che già si trovano nella situazione indicata alla data di entrata in vigore della legge. Nel sottolineare che la proposta ha la finalità di colmare una lacuna del nostro ordinamento, estendendo in sostanza anche alle pensioni di reversibilità o indirette la disciplina prevista dal codice civile in materia di indegnità a succedere, osserva che essa non sembra presentare profili di criticità sotto il profilo finanziario.

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Il sottosegretario Luigi CASERO rileva di non avere osservazione sulle implicazioni finanziarie della proposta di legge.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 3333, recante esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.

(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 26 maggio, fa presente che le attività previste dagli allegati 1 e 3 dovranno essere realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, rinviando, comunque, alle amministrazioni interessate per ulteriori elementi di risposta. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato 2, conferma che l'attuazione delle stesse dovrà essere effettuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigente, rinviando, per ulteriori elementi informativi, alle amministrazioni interessate alla sperimentazione. Relativamente ai chiarimenti richiesti in merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica della previsione di cui all'articolo 15, fa presente che il gettito delle pene pecuniarie, previste dal codice del processo amministrativo, non è considerato nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente in quanto gli introiti correlati alle stesse rivestono carattere di novità. Osserva, pertanto, che la devoluzione di tali entrate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre del 2004, n. 311, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, pur apprezzabili, potrebbero non rivelarsi del tutto soddisfacenti, in quanto per molti aspetti rinviano ad ulteriori chiarimenti da acquisire presso le amministrazioni competenti per materia. Ritiene, pertanto, che non vi siano le condizioni per esprimere un parere nella seduta odierna.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che i chiarimenti forniti siano idonei a fornire le delucidazioni richieste dal relatore, osservando che il rinvio alle amministrazioni di competenza si deve intende riferito all'eventualità che il relatore o i componenti della Commissione ritengano necessari ulteriori elementi informativi.

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Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, al fine di recepire le osservazioni del rappresentante del Governo, potrebbe inserirsi nel testo una disposizione volta a precisare che all'attuazione del codice si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigente, anche se dubita che tale previsione possa essere effettiva con riferimento alle disposizioni in materia di processo amministrativo telematico.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le attività previste dal provvedimento in esame, compresa la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, dovranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
la destinazione del gettito delle pene pecuniarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 309, della legge n. 311 del 2004, disposta dall'articolo 15 dell'allegato 2 dello schema di decreto, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto tale gettito non è considerato nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'Allegato 1, sostituire l'articolo 137 con il seguente: Art. 137. - (Norma finanziaria). - 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n 207.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-i, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione aveva deliberato di richiedere una relazione tecnica sullo schema di regolamento in esame e che il termine per la trasmissione di tale relazione è scaduto lo scorso 22 maggio. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione richiesta.

Il sottosegretario Luigi CASERO rappresenta che la relazione tecnica sul provvedimento non è ancora disponibile.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, chiedendo al Governo di voler trasmettere quanto prima la relazione tecnica richiesta.

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Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.
Atto n. 213.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 99 del 2009, reca misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e per il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti degli incrementi tariffari connessi al meccanismo di ripartizione dei costi, previsto dagli articoli 3, 5, 6, 9 e 10, relativi alla fornitura di servizi di stoccaggio a prezzo scontato a favore dei nuovi investitori, per gli enti della pubblica amministrazione, in qualità di soggetti acquirenti di gas naturale.
Nel caso specifico dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 9, commi 3 e 5, i costi per gli incentivi ai nuovi investitori sembrerebbero così ripartiti: il Gestore dei servizi energetici eroga i servizi di stoccaggio sostenendone i costi complessivi, i nuovi investitori, che usufruiscono di tali servizi, riconoscono al medesimo Gestore un prezzo scontato, l'operatore dominante corrisponde a sua volta al Gestore un importo annuale massimo di 50 milioni di euro e la restante quota dell'onere dovrebbe, invece, gravare su alcune componenti tariffarie. In merito a tale ricostruzione ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo. Dovrebbe, inoltre, essere chiarito, al fine di escludere eventuali riflessi finanziari di carattere indiretto, se il predetto meccanismo di ripartizione dei costi possa incidere negativamente sugli equilibri di bilancio del Gestore dei servizi energetici, che è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà garantire l'erogazione dei servizi compensando la relativa spesa attraverso il recupero delle somme presso i diversi soggetti indicati dal testo. Poiché ai sensi degli articoli 9 e 10, l'erogazione dei servizi o dei corrispettivi da parte del Gestore appare di carattere vincolante, ritiene necessaria una conferma che il meccanismo di recupero dei costi stabilito dal testo - e sopra richiamato - sia effettivamente in grado di compensare le spese sostenute dal Gestore sia sotto il profilo quantitativo sia in termini di allineamento temporale fra oneri e rimborsi. Segnala, inoltre, che - riguardo all'importo massimo di 50 milioni dovuto dal soggetto obbligato al Gestore, per la compensazione degli oneri di servizio da quest'ultimo sostenuti - l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha affermato che «Il fatto che detto importo sia pari a soli 50 milioni di euro rischia di trasformare questa possibilità in un modo per trarre profitto dall'obbligo (ottenendo dalla cessione di servizi al GSE ben più di quanto allo stesso versato nonché del costo da sostenere per rendere i servizi stessi)» ritenendo dunque necessario che «tale importo sia fissato a valori non inferiori a 200 milioni di euro». A suo avviso, andrebbe altresì chiarito se l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa fare fronte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai nuovi compiti di vigilanza e di controllo ad essa attribuiti dal testo. Ricorda, in proposito, che l'Autorità è inclusa nell'elenco Istat degli enti che concorrono a formare il conto consolidato della Pubblica amministrazione. Ricorda, inoltre, che, in base alla normativa vigente, il finanziamento dell'Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, che contribuiscono mediante un versamento annuale stabilito dalla stessa Autorità ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento e comunque in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio.

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Riguardo alle modifiche apportate con l'articolo 8 alle modalità di calcolo e di destinazione dei contributi compensativi per il mancato uso alternativo del territorio, previsti dall'articolo 2, commi 558 e 559, della legge n. 244 del 2007, pur rilevando che alle norme richiamate non erano stati a suo tempo ascritti effetti finanziari, ritiene che sarebbe utile disporre di elementi di valutazione circa i possibili riflessi derivanti dall'adozione del nuovo parametro di calcolo, in base al quale il valore dell'1 per cento si applicherebbe, non più alla «capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale», come previsto a legislazione vigente, ma alla «nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operatività». Analogamente, giudica utile acquisire una valutazione del Governo in ordine ai riflessi della nuova disciplina rispetto all'adempimento degli impegni derivanti dal patto di stabilità interno: ciò con riferimento alla corresponsione diretta del contributo, in favore dei soli comuni sede degli stabilimenti, e al vincolo di destinazione del 60 per cento dell'ammontare del contributo medesimo.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, una volta acquisiti i necessari elementi informativi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, pertanto, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.
Atto n. 206.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di convenzione.

Claudio D'AMICO (LNP) relatore, osserva, in generale, che il documento in esame riguarda la progettazione, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est esterna di Milano a pedaggio e utilizza, per il finanziamento dell'opera, lo strumento del project financing. Lo schema di convenzione è corredato del parere reso dal CIPE mentre non è corredato di relazione tecnica. Al riguardo, osserva che, in assenza di una relazione tecnica, non si dispone di elementi idonei a definire il complesso dei possibili riflessi della convenzione sul quadro di finanza pubblica. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti sui seguenti aspetti: con riferimento all'opera principale, interamente finanziata in project financing, dato il rilevante ammontare del debito previsto nel piano finanziario della convenzione e il carattere necessariamente parziale della copertura fideiussoria, appare opportuno acquisire conferma che l'esposizione al rischio connessa all'operazione non possa determinare riflessi negativi per la finanza pubblica anche nel caso eventuale di difficoltà, da parte del concessionario, nel rispetto del piano di ammortamento del debito, difficoltà dovute, ad esempio, ad una redditività dell'opera inferiore alle attese o a ritardi nell'inizio effettivo del periodo di gestione; con riferimento alla tempistica segnala che, mentre il piano finanziario prevede che i lavori siano completati in 4 anni a partire dal 2010, la convenzione prevede un periodo di 6 anni per il completamento dell'opera. Essa dispone, comunque, che eventuali ritardi di realizzazione non riducano il periodo di gestione della stessa, che resta

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fissato in 50 anni. Per effetto di tale previsione, non si evince con certezza la durata complessiva della concessione. Un allungamento dei tempi di consegna, inoltre, potrebbe incidere negativamente sull'esposizione debitoria; con riferimento alle opere accessorie, indicate nell'Accordo di programma e solo in parte considerate nel testo della convenzione e appare, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti in merito alle relative modalità di finanziamento e alla misura in cui tali modalità si riflettano sui bilanci delle amministrazioni pubbliche coinvolte e, conseguentemente, sui saldi complessivi di finanza pubblica. In particolare, con riferimento alle opere della tipologia B, non considerate nell'ambito della convenzione, ritiene opportuno che sia chiarito a valere su quali risorse esse verranno finanziate e se la relativa realizzazione sia compatibile con il rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno per la regione Lombardia e per gli enti locali coinvolti; con riferimento alle opere di cui alla tipologia C, da finanziare, in parte, a valere su un contributo annuo di durata cinquantennale a carico del concessionario, segnala che i relativi effetti di entrata e di spesa potrebbero non risultare compensativi sotto il profilo temporale. Inoltre tale contributo non è soggetto a forme di indicizzazione e quindi si presume che il concorso di tali forme di finanziamento alla realizzazione delle opere sia destinato a ridursi in termini reali nel tempo. Con riferimento alle ulteriori opere complementari e alle relative modalità di finanziamento, considerate nell'accordo di programma, ma non specificamente ricomprese nell'ambito della convenzione in esame, ritiene opportuno acquisire conferma che la relativa realizzazione non sia strettamente funzionale a garantire all'opera principale, oggetto della convenzione, la redditività necessaria all'equilibrio finanziario dell'operazione di project financing. Riguardo ai canoni versati dal concessionario al concedente, a valere sia sui proventi netti dei pedaggi autostradali che sui proventi riscossi dalle sub-concessioni, ritiene opportuno che sia chiarito se le relative entrate siano soggette a specifica destinazione e, in particolare, se siano destinate a concorrere al finanziamento delle opere accessorie sopra citate. Segnala che, in tal caso, che l'eventuale recepimento dell'osservazione espressa nel parere CIPE in merito alla soppressione del canone sui proventi delle sub-concessioni farebbe venir meno una fonte di finanziamento delle opere in questione, determinando la necessità di individuare risorse alternative di ammontare equivalente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il provvedimento in esame, confermando quanto previsto da provvedimenti di carattere analogo, preveda che, qualora il concessionario debba sostenere costi maggiori di quelli preventivati, questi siano posti a carico dell'Amministrazione, mentre, qualora i costi si rivelino inferiori a quelli preventivati, non viene prevista una riduzione dell'importo della convenzione a vantaggio dell'Amministrazione. Ritiene che tale questione debba essere affrontata poiché attualmente il concessionario non assume alcun rischio di impresa e gli vengono, invece, assicurati ampi margini di profitto a valere sulle risorse pubbliche.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di replicare in altra seduta alle osservazioni formulate dal relatore e dal deputato Borghesi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, pertanto, ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.