CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 maggio 2010
330.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 27 maggio 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
AC 3496 - Governo.

(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione - Parere con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto ZACCARIA, relatore, rileva preliminarmente come il decreto-legge, nonostante si componga di soli due articoli sostanziali, sia comunque eterogeneo in quanto i due commi del primo articolo e il contenuto del secondo articolo trattano tre argomenti differenti.
Evidenzia, inoltre, la circostanza piuttosto inusuale della tardiva pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta solo il 21 maggio 2010 nonostante fosse stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2010. Trattandosi di un decreto la cui finalità risulta essere, almeno per quanto riguarda il primo articolo, quella di intervenire su termini in scadenza per adempimenti la cui inosservanza è sanzionata, sarebbe stato forse opportuno intervenire in modo più tempestivo.
La sua proposta di parere pone in evidenza un profilo problematico connesso alla formulazione dell'articolo 1, comma 2, la cui ambiguità consegue probabilmente al fatto che esso intende dar seguito ad un accordo sindacale.
Infine rileva che il provvedimento non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Ciò alimenta una prassi deplorevole, considerato che solo meno del 20 per cento dei decreti-legge presentati dal Governo è provvisto delle suddette analisi.
Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3496 e rilevato che:
esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto i due articoli trattano tre distinti argomenti, intervenendo sia nel settore

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ambientale, sia in quello dell'autotrasporto; in particolare, i due commi dell'articolo 1 hanno come elemento unificante la finalità di differire termini relativi - rispettivamente - alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (comma 1) ed al versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle aziende di autotrasporto (comma 2), mentre l'articolo 2 tratta anch'esso la materia ambientale, disciplinando le procedure di assegnazione delle quote di emissione di CO2;
nell'introdurre disposizioni operanti esclusivamente per il 2010, il provvedimento in esame non effettua alcuna modifica delle preesistenti fonti normative che risultano quindi, relativamente all'anno 2010, oggetto di modifiche non testuali;
esso effettua inoltre, all'articolo 1, un differimento di termini, assistiti da norme sanzionatorie, che risultano già scaduti rispettivamente il 30 aprile 2010 ed il 16 aprile 2010 (peraltro quest'ultimo termine era stato anche prorogato dal decreto-legge n. 194 del 2009, cosiddetto «mille proroghe»), acquisendo dunque un'efficacia retroattiva per un lasso di tempo piuttosto ampio; ciò in quanto il decreto-legge, pur approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2010, è stato pubblicato solo il 21 maggio 2010; entrambi i differimenti, come spiegato nella relazione illustrativa, si rendono peraltro necessari per la tardiva (comma 1) o mancata (comma 2) emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, interviene in un settore in cui non è stata data attuazione all'opera di delegificazione a suo tempo autorizzata dalla legge n. 70 del 1994, per cui la disciplina è attualmente definita da decreti del Presidente del Consiglio nella cornice fissata dalla normativa primaria tuttora vigente, che reca anche il termine di presentazione della dichiarazione ambientale, circostanza che ha richiesto, in questa occasione come anche in passato, di intervenire con fonti primarie per la modifica del suddetto termine;
reca, all'articolo 2, l'abrogazione di una disposizione introdotta nel luglio del 2009 e successivamente modificata nel novembre 2009, e comunque destinata ad entrare in vigore nel 2012, circostanza che integra una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 2 - che per l'anno 2010 differisce al 16 giugno il termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, specificando che «non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi» - si chiarisca il termine ultimo per l'adempimento, scaduto il quale operano le sanzioni, atteso che a differenza di quanto stabilito dal primo periodo del comma, che indica la data del 16 giugno,

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il secondo periodo sembra consentire la liceità di versamenti effettuati, anche dopo tale data, fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo alla sua pubblicazione); al riguardo, per esigenze di certezza, andrebbe dunque valutata l'opportunità di stabilire un termine per l'adempimento dell'obbligo di versamento che scada successivamente o contestualmente al termine costituzionale di conversione del decreto.».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.