CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

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Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 25 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, avendo la Commissione bilancio trasmesso il parere di competenza, è possibile concludere l'esame del provvedimento. Le condizioni espresse dalla Commissione bilancio potranno essere trasformate in emendamenti e, quindi, recepite nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Salvatore Torrisi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3290, adottato quale testo base, come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il Governo ha presentato alcuni emendamenti relativi al progetto di legge n. 2364 (vedi allegato 1), volti a superare i rilievi espressi dalla Commissione bilancio sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia, che avevano finito sostanzialmente per rallentare l'esame del provvedimento stesso, in merito al quale i gruppi avevano già comunque manifestato l'intenzione di dare il loro consenso per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Questi emendamenti saranno esaminati nella seduta di domani.
Avverte altresì che i relativi subemendamenti che dovessero essere presentati entro le ore 10 di domani, saranno attentamente vagliati sotto il profilo dell'ammissibilità. Non saranno quindi ammesse proposte emendative che non abbiano la natura di subemendamenti.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che alcuni emendamenti del Governo recepiscono in parte i rilievi della Commissione bilancio, mentre altri sono volti a superare i rilievi della Commissione medesima attraverso una riscrittura del testo.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

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INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 maggio 2010 - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

5-02803 Nastri: Sulle condizioni di vivibilità e sicurezza all'interno delle carceri nonché sulla dotazione organica della polizia penitenziaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita, ma ritiene che debba essere effettuata una verifica del lavoro svolto dai vertici delle strutture penitenziarie.

Giulia BONGIORNO (PdL), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010 - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
C. 2252 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, osserva come l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan sia stato firmato nel novembre 2005 al fine di creare una cornice giuridica favorevole per le società italiane già operanti nel Sudan, per lo più impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica e dello sfruttamento petrolifero. Dall'entrata in vigore dell'Accordo si attendono inoltre effetti positivi sulla possibilità di ulteriori investimenti italiani in altri settori economici come quello agricolo.
Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, in particolare, gli articoli 9 e 10.
L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, esse possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, a un tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che

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può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.
Il disegno di legge di ratifica reca disposizioni tipiche che non pongono questioni di rilievo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sulle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia.

Jean Leonard TOUADI (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
C. 3366 Governo.
(Parere alla III Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, rileva come il provvedimento in titolo sia finalizzato all'esigenza, condivisa dall'Italia e dalla Corea del Nord, di avviare una collaborazione economica di reciproco vantaggio per entrambe le parti. Prerequisito essenziale per questa collaborazione è la creazione di un ambiente favorevole agli operatori economici dei due Paesi che favorisca lo sviluppo dei rapporti economici e degli investimenti.
Per quanto concerne il contenuto dell'accordo, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia gli articolo 9 e 10.
L'articolo 9 stabilisce le forme di risoluzione delle controversie tra un investitore di una delle Parti e l'altro Stato in cui è stato effettuato l'investimento. L'articolo 10 regola invece le forme di composizione delle controversie tra l'Italia e la Corea del Nord in materia di investimenti e stabilisce, in particolare, le regole per la costituzione e il funzionamento di un tribunale arbitrale.
Il disegno di legge di ratifica reca un contenuto tipico che non pone questioni di rilievo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sulle disposizioni di competenza della Commissione giustizia.

Jean Leonard TOUADI (PD) pur comprendendo che la Commissione giustizia è in questa sede chiamata ad esprimere un parere sulle sole disposizioni rientranti nel proprio ambito di competenza, sottolinea come non si possa ignorare che la Corea del Nord è un Paese posto al bando dalla comunità internazionale e nel quale la nozione di diritto, così come noi la intendiamo, è inesistente. Dubita pertanto che per un paese come la Corea del Nord il rispetto delle disposizioni dell'Accordo in esame possa assumere un significato concreto. Per questo motivo dichiara il proprio voto di astensione. Precisa quindi di essersi astenuto, per analoghe ragioni ed in considerazione della crisi del Darfur, anche con riferimento alla votazione della proposta di parere sul provvedimento C. 2252.

Giulia BONGIORNO, presidente, condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Touadi, ma ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere limitatamente alle disposizioni che pongono questioni tecnico-giuridiche rientranti nei propri ambiti di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010 - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
C. 3143 Rao.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, rileva come il provvedimento in esame incida sulle norme che regolano il rientro dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura nel ruolo organico della magistratura ordinaria.
Questa disciplina, originariamente regolata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, è stata profondamente modificata dalla legge n. 44 del 2002, la quale ha previsto che i consiglieri togati, per due anni dalla cessazione delle loro funzioni consiliari, non possano essere nominati ad uffici direttivi o semidirettivi diversi da quelli prima eventualmente ricoperti né possano essere collocati nuovamente fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni differenti da quelle giudiziarie ordinarie.
L'articolo unico della proposta di legge novella il comma 2 del predetto articolo 30 con la finalità di rimuovere il limite di due anni per la nomina ad uffici direttivi e semidirettivi anche diversi da quelli precedentemente ricoperti e per consentire l'eventuale collocamento fuori ruolo (anche in casi ulteriori rispetto allo svolgimento di funzioni direttive).
A garanzia di trasparenza la proposta di legge stabilisce, quale unico limite, che il consigliere uscente non possa essere nominato a funzioni direttive e semidirettive presso uffici giudiziari quando abbia partecipato alla deliberazione a seguito della quale tali uffici sono divenuti vacanti.
Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, si ritiene che il vigente assetto, in vista dell'elezione della nuova composizione del CSM, debba essere modificato per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo esso genera una disparità di trattamento tra i magistrati che hanno svolto la funzione consiliare e quelli che tale servizio istituzionale non hanno prestato. Attualmente, l'aver svolto il compito di contribuire all'autogoverno della magistratura finisce con il determinare per il consigliere uscente un sicuro svantaggio in termini di scelte sul proprio futuro professionale. Tanto più se si considera che l'effettivo svolgimento delle funzioni magistratuali, già tradizionalmente sganciato dalla progressione in carriera, per effetto della riforma di cui alla legge n. 111 del 2007, ha una durata limitata nel tempo, potendo protrarsi per un massimo di quattro anni prorogabili per altri quattro anni e pur sempre a condizione che il magistrato abbia, nel corso del primo quadriennio, dato buona prova di sé nello svolgimento dell'incarico affidatogli.
Occorre altresì osservare che l'imposizione legislativa del rientro del componente del CSM nella sede di provenienza anche in soprannumero appare priva di coerenza sistematica se rapportata alla necessità, imposta dall'articolo 97 della Costituzione, di una conformazione razionale delle piante organiche; parimenti, l'impossibilità della prosecuzione dell'esperienza fuori dal ruolo organico della magistratura si scontra con un dato normativo sopravvenuto, rappresentato dall'articolo

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50, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, per cui il collocamento fuori ruolo può avere una durata decennale continuativa per tutti i magistrati, regola alla quale non si comprende perché per i consiglieri togati debba farsi un'eccezione che non venga colta come un'ulteriore disparità di trattamento.
Poiché la proposta di legge in esame risulta sottoscritta dai rappresentanti di diversi gruppi, ritiene che si potrebbe verificare la possibilità di trasferirne l'esame in sede legislativa.

Cinzia CAPANO (PD) osserva come, a suo giudizio, dal testo della proposta di legge e dalla relazione non emerga con chiarezza quale sia l'oggetto della tutela. Ritiene, infatti, che la disciplina vigente, peraltro introdotta nel 2002 dalla stessa maggioranza oggi al governo, sia assolutamente ragionevole e costituisca un'importante forma di garanzia per l'organizzazione giudiziaria. La norma che si intende modificare, infatti, prevede talune cautele necessarie ed analoghe a quelle previste per i magistrati che hanno svolto attività politica. Ritiene inoltre opportuno verificare quale sarebbe il concreto impatto della modifica.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide la ratio della proposta ma, al fine di renderla del tutto esplicita ed escludere che si realizzi una sorta di «concorso virtuale», ritiene opportuno eliminare il riferimento alla «nomina» a un ufficio direttivo o semidirettivo e prevedere che il magistrato «possa partecipare ad un concorso». Segnala inoltre l'opportunità di affrontare, nel medesimo contesto, anche le disparità di trattamento che riguardano gli avvocati membri del CSM, con particolare riferimento ai profili previdenziali.

Donatella FERRANTI (PD) riservandosi di intervenire in modo più diffuso nel prosieguo dell'esame, sottolinea l'importanza di evitare, soprattutto in materia di ordinamento giudiziario, interventi puntuali ed estemporanei, per favorire invece modifiche organiche che tengano conto dell'impatto sul sistema. Esprime contrarietà al trasferimento in sede legislativa.

Roberto RAO (UdC) condivide le osservazioni del relatore ed esprime apprezzamento per i contributi offerti al dibattito su una materia delicata e complessa come quella in esame. Ritiene, in particolare, che l'intervento dell'onorevole Capano contenga importanti spunti di riflessione, ma sottolinea come la posizione del magistrato che cessi dalle funzioni presso il Consiglio superiore della magistratura, organo di rilevanza costituzionale, non possa essere assolutamente equiparata o accostata a quella del magistrato che ha cessato di svolgere attività politica.
Non ritiene necessario il trasferimento in sede legislativa, auspicando che l'approvazione del provvedimento possa comunque avvenire in tempi brevi.
Osserva infatti come l'urgenza di legiferare nasca da due circostanze. La prima, più evidente è data dalla prossima scadenza del Consiglio Superiore della Magistratura. È bene che il nuovo CSM, il quale a settembre dovrà rimette in ruolo i vecchi Consiglieri non si trovi di fronte ad una norma, quale è quella che si vuole modificare, in evidente contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione. Oggi infatti tutti i magistrati fuori ruolo, eccetto i componenti del CSM, rientrano in ruolo senza alcun tipo di sbarramento verso alcuna funzione. Essi possono, ad esempio, uscendo dal Ministero della Giustizia andare a dirigere una Procura oppure un Tribunale, ancorché per la prima volta nella loro carriera. Invece i consiglieri del CSM non solo non godono di una simile possibilità ma addirittura, ed assurdamente, debbono rimanere fermi, cioè senza poter concorrere ad un ufficio direttivo, per due anni. Periodo che dati i tempi di durata di un concorso diventa di fatto assai più lungo. È evidente che per i magistrati dotati dei migliori titoli di carriera si determina in questo modo un effetto disincentivante verso una elezione al Consiglio Superiore della Magistratura,

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effetto pericolosissimo atteso l'interesse generale a mandare al CSM professionalità sicure.
Rileva, inoltre, come la proposta in esame non si prefigga affatto una concessione agli ex consiglieri di una sorta di concorso virtuale, ma come, più semplicemente, intenda consentire che essi, una volta rientrati in ruolo possano, come tutti gli altri magistrati ed in piena parità, partecipare a concorsi per uffici direttivi che dovessero aprirsi. Condivide pertanto il rilievo del Sottosegretario Caliendo.
Ritiene opportuno, inoltre, notare che la norma che si propone di abrogare si inseriva in un contesto normativo nel quale tra i criteri di valutazione di un concorrente ad un ufficio direttivo vi era la anzianità. Oggi come è noto, la riforma dell'ordinamento giudiziario ha eliminato il criterio dell'anzianità lasciando permanere i criteri del merito e delle attitudini. Consegue il carattere particolarmente punitivo ed irragionevole di un fermo di almeno due anni, capace di impedire la valutazione di una esperienza che può essere stata anche molto significativa nell'organo di governo della Magistratura.
Da quanto esposto emerge la seconda circostanza di politica giudiziaria che giustifica la sostenuta urgenza: in un momento nel quale è molto sentita l'esigenza di eliminare il contrasto tra politica e giustizia, che risulta di fatto paralizzante, occorre togliere il dubbio che il regime del rientro del consiglieri nelle funzioni giudiziarie possa risultare segno del permanente contrasto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, prende atto di tutti gli interventi, assicurando che saranno tenuti in adeguata considerazione. Condivide in particolare l'esigenza, manifestata dall'onorevole Ferranti, di verificare l'impatto della modifica normativa sul sistema.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010 - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.
Atto n. 198.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 25 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 maggio 2010) e che il rappresentante del Governo, nella seduta di ieri, ha dichiarato di non condividere tale proposta. Il relatore ha comunque manifestato la sua disponibilità al dialogo ed al confronto, auspicando che si possa trovare la soluzione più opportuna.
Poiché, pertanto, sarà necessario un supplemento di riflessione sul provvedimento in esame, ritiene opportuno che il Governo, preliminarmente, dichiari sino a quale data è disponibile ad attendere che la Commissione esprima il parere.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara che il Governo potrà attendere l'espressione del parere non oltre il 10 giugno prossimo. Auspica quindi che in questo lasso di tempo vi possa essere un ripensamento sulla proposta di parere del relatore, eventualmente valutando la possibilità di trasformare le condizioni in osservazioni.

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Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.
C. 3333 Lo Presti ed abbinata.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
C. 3291-bis Governo.
Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.