CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto MENIA.

La seduta comincia alle 13.35.

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DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
In particolare, l'articolo 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine, scaduto il 30 aprile 2010, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all'anno 2009, aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010.
Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.
L'esigenza della proroga in esame discende dal fatto che, come segnalato nella relazione illustrativa, il decreto del Presidente del Consiglio pubblicato lo scorso aprile, con cui il MUD è stato modificato al fine di accogliere le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori del settore, non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti obbligati di «predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal MUD allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010».
Ricorda, al riguardo, che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010.
La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti ai fini della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, è stata disposta con la finanziaria del 2007, prevedendo uno stanziamento non inferiore a 5 milioni di euro. Successivamente l'articolo 14-bis del decreto-legge 78/2009 ha dettato le modalità di finanziamento del SISTRI previsto dall'articolo 189 del Codice ambiente. Il SISTRI è stato quindi istituito con il DM del 17 dicembre 2009 con il quale sono state dettate le modalità di iscrizione ed i tempi di attuazione del nuovo sistema. Il DM 15 febbraio 2010 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al precedente DM.
Ricorda, quindi, che sul SISTRI la VIII Commissione (Ambiente) ha approvato nella seduta del 28 aprile 2010 la risoluzione n. 8-00065 in cui ha, tra l'altro, impegnato il Governo a consentire la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) secondo modalità analoghe a quelle stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, differendo, con la prima iniziativa normativa utile, il termine di presentazione dal 30 aprile 2010, attualmente previsto, al 30 giugno 2010, a costituire il comitato di vigilanza e controllo da utilizzare come sede di incontro a livello nazionale delle associazioni imprenditoriali interessate, per valutare le criticità del sistema, anche attraverso il confronto con le Regioni, al fine di individuare le opportune correzioni nella direzione della migliore operatività e semplificazione nonché a tenere in considerazione i costi dell'introduzione del Sistri per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 144 del 1999. Tale termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-septies, del decreto-legge

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n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Lo stesso comma prevede altresì la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo.
L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012.
Come sottolinea la relazione illustrativa, infatti, la dotazione della citata riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO2, è stata sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli impianti avviati successivamente.
Ricorda che l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2006, con cui è stato recepito nell'ordinamento nazionale il sistema di emission trading, dispone che il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, le quote di emissione corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, al fine di non incorrere nelle sanzioni, pari a 100 euro per ogni tonnellata di CO2 non restituita, fermo restando l'obbligo di adempiere, comunque, alla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.
La relazione illustrativa sottolinea quindi che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO2 sul mercato, con «conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese» e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi «sui prezzi finali dell'energia».
La relazione illustrativa sottolinea, altresì, che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che nella sua segnalazione al Parlamento del 14 aprile 2010 ha espresso le sue preoccupazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote di diritti ad emettere CO2 che la normativa vigente ha destinato a titolo gratuito ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012.
L'Autorità, nella medesima segnalazione, ha ricordato non solo l'insufficienza della «riserva nuovi entranti», ma anche la mancata attuazione della disposizione recata dall'articolo 2, comma 554, lettera e), della legge finanziaria 2008 che aveva previsto l'istituzione di un apposito «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare all'acquisto di quote di CO2 con cui assicurarne la disponibilità per i nuovi entranti.
Ricorda che con l'emanazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - denominato Emission Trading System (ETS) - al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica, l'Unione europea ha inteso anticipare la piena entrata in vigore dell'emission trading, prevista a livello internazionale solo dal 2008. Tale direttiva ha infatti previsto l'istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea già a partire dal 2005 da affiancare all'emission trading previsto su scala globale dal Protocollo. Con il decreto

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legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 51/2008) tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale.
La procedura di cui all'articolo 2 può essere schematizzata come segue: determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO2 spettanti ai «nuovi entranti» rimasti esclusi dall'assegnazione delle quote ad essi riservate (comma 1); definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO2 sui mercati europei, di crediti per i citati soggetti esclusi (comma 2); determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente; liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi.
Nella relazione tecnica viene indicato un fabbisogno complessivo di quote, per soddisfare le richieste degli impianti nuovi entranti avviati dopo aprile 2009, pari a 42 MtCO2, che comprende 15,5 MtCO2 di quote relative agli impianti che verranno avviati fino al 2012: Gruppo 2 della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM) della soc. Enel; centrali a turbogas a ciclo combinato di Modugno (BA) della soc. Sorgenia e di Scandale (KR) della soc. Ergosud; impianti di altri settori produttivi, compresi piccoli impianti termoelettrici.
Tale fabbisogno comporterà un esborso monetario pari a 756 milioni di euro, che nella relazione tecnica vengono calcolati assumendo un prezzo di mercato di 18 euro per tonnellata. A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi previsti dal comma 3, stimati dalla medesima relazione in 22,48 milioni di euro., per un totale di circa 780 milioni di euro.
Ricorda, in proposito, che l'articolo 10 della direttiva prevede che a decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente e consente agli Stati stessi di stabilire l'uso della metà dei proventi: lo stesso articolo, infatti, dispone che almeno il 50 per cento dei citati proventi sia utilizzato per gli scopi indicati.
La relazione illustrativa sottolinea che tali aste, in realtà, dovrebbero essere operative già dal 2011. Nella relazione tecnica, infatti, viene segnalato che l'attuale bozza di regolamentazione delle citate aste, che la Commissione UE deve pubblicare entro il 30 giugno 2010 (ai sensi del par. 4 dell'articolo 10 della direttiva) prevede la possibilità di anticipare le aste per il periodo di scambio 2013-2020.
Relativamente alla liquidazione dei crediti, lo stesso comma 3 prevede che avvenga senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18-19 dell'articolo 27 della legge 99/2009.
Ricorda, al riguardo, che il comma 18 dell'articolo 27 della legge 99/2009 prevede che, a partire dal 2011, termine poi prorogato dall'articolo 7, comma 2-bis, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, al 2012, il calcolo della quota obbligatoria di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei certificati verdi, sia effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto. Pertanto, l'obbligo di immissione passa dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o venditori di energia. Il relativo onere va a gravare su tutta l'energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione, compresa l'energia verde, venendo conteggiata non più nel punto di produzione o di importazione, bensì nel punto di prelievo. Di conseguenza il costo viene direttamente

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e immediatamente posto a carico degli utenti nella bolletta. La definizione delle modalità per procedere all'attuazione delle suddette disposizioni viene rinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 19).
I commi 4 e 5 demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle: procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa; modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che il primo dei tre interventi normativi contenuti nel decreto-legge in esame, vale a dire quello di proroga del termine per la presentazione del MUD, sia da considerarsi positivamente, sempre che il Governo sappia utilizzare il periodo di proroga per approntare tutte le condizioni per mettere a regime il sistema. Quanto al secondo intervento, per l'ulteriore proroga del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, chiede al relatore di voler chiarire meglio il suo scopo e la sua portata che, a suo avviso, può ritenersi condivisibile solo se intesa come misura temporanea di sostegno di un settore economico che risente particolarmente degli effetti negativi della crisi economica in corso. Giudica, infine, negativamente le misure contenute nell'articolo 2 in ordine alla assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio. Pur riconoscendo, infatti, l'insufficienza dell'iniziale riserva di quote a disposizione delle imprese italiane, denuncia l'erroneità di talune scelte industriali del Governo, prima fra tutte quella relativa alla riconversione a carbone della centrale di Civitavecchia, che hanno prodotto, di fatto, l'esaurimento della citata riserva. Ritiene, inoltre, che la soluzione normativa adottata con il decreto-legge in esame sia profondamente distorsiva dell'impianto normativo comunitario che vincola i proventi delle future aste delle quote di CO2 al finanziamento delle politiche di riduzione delle emissioni di CO2 e non al «pagamento» delle emissioni prodotte dagli impianti in esercizio. Conclude paventando il rischio concreto che l'Unione europea qualifichi come aiuti di stato le misure in discorso e che questo si traduca, alla fine, in una occasione mancata di rafforzamento delle politiche ambientali e di maggiore efficiente del sistema produttivo italiano.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Realacci, denuncia l'assoluta incoerenza delle posizioni assunte in sede parlamentare dal Governo che, mentre in sede di esame della comunicazione della Commissione europea dedicata al «dopo Copenaghen», ha pienamente confermato gli impegni per la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di gas serra, oggi presenta una misura che va in una direzione completamente opposta al mantenimento di tali impegni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel denunciare l'eterogeneità delle tre misure contenute nel provvedimento d'urgenza all'esame, si sofferma anzitutto su quella a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, chiedendo ragione della sua mancata estensione a tutte le aziende del settore. Quanto alla misura relativa alla assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, ritiene che, se è giusto escludere ogni barriera di accesso alle nuove imprese, è altrettanto necessario perseguire con determinazione e con coerenza gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, che sono invece messi a rischio dal decreto-legge in esame.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, precisa che la disposizione di proroga del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi va

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vista come misura di accompagnamento delle imprese del settore, ai fini del superamento della grave crisi che stanno attraversando. Precisa, inoltre, che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che in una recente segnalazione al Parlamento ha espresso preoccupazione per i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote gratuite di CO2 per i soggetti imprenditoriali nuovi entranti dovuti, da un lato, all'insufficienza della riserva inizialmente prevista e, dall'altro, alla mancata istituzione dello specifico fondo statale per l'acquisto di quote di CO2 per i nuovi entranti.

Raffaella MARIANI (PD), anche in relazione a quanto appena affermato dal relatore, chiede che, nell'ambito dell'esame del provvedimento d'urgenza in titolo, la Commissione svolga un'audizione del Presidente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di approfondire le problematiche evidenziate nella citata segnalazione al Parlamento del 14 aprile 2010.

Roberto TORTOLI, presidente, prende atto della richiesta avanzata dal deputato Mariani, che provvederà a riferire al presidente della Commissione ai fini di una valutazione della stessa in seno all'ufficio di presidenza della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere».
C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 3362).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che in data 5 maggio scorso, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 3362 recante «Disposizioni concernenti le caratteristiche degli imballaggi al fine del loro smaltimento e reimpiego, nonché l'introduzione di una cauzione per il recupero di alcune tipologie di rifiuti». Poiché tale progetto verte su materia identica a quella recata dalle proposta di legge C. 2429 e C. 3292, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ermete REALACCI (PD) esprime apprezzamento per il contenuto delle proposte di legge in esame e, in particolare, per quella del deputato Vannucci. Osserva, peraltro, che tali proposte vanno attentamente valutate al fine di assicurare in concreto l'integrazione delle misure in esse previste con i principi di fondo del complessivo sistema italiano di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra la proposta di legge di cui è primo firmatario, auspicando che la Commissione in tempi ravvicinati possa giungere ad un testo condiviso sul tema in questione.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.10.

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Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Nuovo testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Angelo ALESSANDRI (LNP), relatore, fa presente che la II Commissione, competente in sede referente, ha modificato il testo del disegno di legge, su cui ha riferito nella precedente seduta del 19 maggio, approvando emendamenti su cui è stata registrata una ampia condivisione.
In relazione alle modifiche introdotte e con riferimento specifico agli articoli di competenza della VIII Commissione, fa presente, in primo luogo, che all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, sono stati integrati i principi e criteri direttivi. In particolare, si prevede che la banca dati nazionale, che conterrà, oltre alla documentazione antimafia, anche le informative negative antimafia, dovrà essere una banca dati unica, avente efficacia su tutto il territorio nazionale e per tutti i rapporti esistenti con la pubblica amministrazione, e sarà integrata con dati provenienti dall'estero secondo modalità da stabilirsi e ad essa potrà avere accesso in ogni momento il procuratore Nazionale Antimafia. Il decreto legislativo attuativo della delega dovrà inoltre provvedere ad individuare i dati da inserire nella banca dati, i soggetti abilitati a implementare la banca medesima, i soggetti autorizzati ad accedervi secondo l'indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici o altri elementi idonei ad identificare la prestazione, oltre a prevedere la possibilità di accesso alla banca dati della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dal codice di procedura penale. Tra i principi e criteri direttivi viene introdotta poi la facoltà per l'ente locale sciolto a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, nonché per gli organi eletti successivamente allo scioglimento per i fenomeni sopra citati, di deliberare di avvalersi - per un periodo determinato che non potrà comunque essere superiore, nel primo caso, alla durata in carica del commissario nominato, nel secondo caso, alla durata in carica degli organi eletti - della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza dello stesso ente.
Osserva poi che, quanto alle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, il nuovo testo dell'articolo 2 prevede, tra i principi e i criteri direttivi, che all'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa si provveda con regolamento del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.
A seguito delle modifiche apportate, è stato altresì ampliato il termine per l'espressione del parere parlamentare sul decreto legislativo attuativo della delega per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia: in luogo dei trenta giorni inizialmente previsti dal testo iniziale del disegno di legge viene introdotto il termine di quarantacinque giorni
Relativamente poi alle modifiche apportate all'articolo 3, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, segnala che oltre agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, anche i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei sono tenuti a utilizzare uno o più conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, l'accensione dei conti correnti dedicati alle pubbliche commesse potrà avvenire solo presso banche e Poste spa, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche i movimenti relativi alla gestione dei finanziamenti.

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Fa poi notare che, conseguentemente alle modifiche introdotte in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'articolo 4 relativo alle sanzioni è stata inserita la sanzione amministrativa pecuniaria anche per le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di Banche e Poste spa.
Quanto poi all'articolo 7 del provvedimento in esame, recante una novella all'articolo 353, primo comma, del codice penale, rileva che la pena massima per il reato di turbativa d'asta è innalzata a cinque anni, in luogo dei quattro anni previsti dal testo iniziale del disegno di legge. Aggiunge che la Commissione di merito ha inserito nel disegno di legge ulteriori disposizioni che, pur non rientrando espressamente nell'ambito di competenza della Commissione, presentano profili di interesse per la Commissione medesima. Si tratta, in primo luogo, degli articolo 3-bis e 3-ter, i quali prevedono, rispettivamente, la registrazione dei numeri di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi, nonché l'integrazione della tessera di riconoscimento degli addetti presenti nei cantieri, già prevista dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, con informazioni relative alla data di assunzione e, in caso di subappalto, alla relativa autorizzazione, nonché, nel caso di lavoratori autonomi, all'indicazione del committente. In secondo luogo, l'articolo 7-bis introduce nel codice penale (articolo 353-bis) il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, a norma del quale chiunque turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica «/Numero atto»amministrazione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.
Conclude ribadendo il proprio orientamento favorevole sul testo del disegno di legge, anche come risultante dagli emendamenti approvati, diretti a introdurre misure atte a rafforzare l'azione fin qui condotta con determinazione dal Governo contro tutte le mafie.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole recante comunque due osservazioni finalizzate ad una maggiore chiarezza del testo. In particolare all'articolo 2, comma 1, lettera c), andrebbe valutata l'opportunità di indicare che i codici di progetto sono relativi, non solo a ciascun lavoro o fornitura pubblici, ma anche a ciascun servizio pubblico, mentre al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera d), sarebbe opportuno chiarire che il regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa dovrà essere periodicamente rivisto, al fine di consentire un aggiornamento costante delle tipologie di tali attività (vedi allegato 1).

Alessandro BRATTI (PD), nel dichiararsi favorevole all'impianto del provvedimento in esame, esprime in particolare condivisione in ordine alla novella all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale introdotta all'articolo 8 del provvedimento in esame. Invita poi a considerare l'opportunità di prevedere nelle premesse della proposta di parere un riferimento alla ipotesi della competenza della Direzione distrettuale antimafia - al fine del coordinamento con le procure ordinarie e dell'integrazione delle banche dati - sui reati in materia ambientale introdotti in attuazione della direttiva 2008/99/CE che prevedono la responsabilità delle persone giuridiche.
Suggerisce inoltre di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione, che inviti la Commissione di merito a valutare l'opportunità di rivisitare l'attuale sistema di qualificazione per la dimostrazione dei requisiti delle imprese nell'affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture e quindi di individuare criteri di qualificazione che possano costituire strumenti di verifica delle capacità tecnico organizzative e dell'affidabilità degli operatori.

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Angelo ALESSANDRI (LNP), relatore, chiede di sospendere brevemente la seduta al fine di valutare i rilievi testè formulati dal collega Bratti ed eventualmente inserirli nella proposta di parere.

Roberto TORTOLI, presidente, propone quindi di sospendere la seduta secondo quanto richiesto dal relatore.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.30.

Angelo ALESSANDRI (LNP), relatore, propone una riformulazione della proposta di parere già presentata, che tiene conto dei rilievi formulati dal collega Bratti (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere come riformulata dal relatore.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-bis-A Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), relatore, ricorda, preliminarmente, che il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto di inserirlo nel calendario dei lavori a partire da mercoledì 26 maggio. Ricorda, altresì, che la I Commissione, nella giornata di giovedì 20 maggio 2010, ha concluso l'esame istruttorio del provvedimento rinviato, con l'approvazione di un nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati e la trasmissione alle Commissioni competenti in sede consultiva, fra cui la VIII Commissione, per l'espressione del prescritto parere.
Osserva che diverse modifiche, fra quelle risultanti dall'esame da parte della I Commissione dei citati emendamenti e articoli aggiuntivi, riguardano disposizioni concernenti materie di competenza della VIII Commissione. Alcune di tali modifiche, inoltre, riguardano disposizioni che erano state oggetto di rilievi e proposte di modifiche nei due pareri espressi dalla VIII Commissione nelle sedute del 12 e del 19 maggio 2010.
In tal senso, rileva anzitutto che è stato introdotto l'articolo 1-quinquies recante norme dirette ad applicare, secondo criteri di proporzionalità, il sistema di tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto SISTRI) previsto dall'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal senso, l'articolo differisce di due anni - a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 189 - l'entrata in funzione del SISTRI per le piccole imprese produttrici di modiche quantità annue di rifiuti pericolosi.
Al riguardo, ritiene importante ricordare che la Commissione ha approvato recentemente, all'unanimità, una risoluzione che impegna il Governo a prevedere un periodo di proroga dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al SISTRI, fino alla data di entrata in vigore del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 13 maggio scorso ede è in corso di trasmissione alle Camere. Ritiene, inoltre, che sia opportuno richiamare l'esigenza, anch'essa sottolineata fra i punti della citata risoluzione della Commissione e tuttora attuale,

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che il Governo mantenga alta l'attenzione sulle problematiche evidenziate dagli operatori del settore, per valutare le criticità del sistema che potrebbero emergere nel corso dell'applicazione del sistema SISTRI, al fine di individuare le opportune correzioni, nonché per implementare con l'adozione degli opportuni provvedimenti ministeriali l'azione di snellimento delle procedure amministrative in un'ottica di miglioramento dei livelli di semplificazione e di operatività del sistema.
Quanto agli articoli di interesse della VIII Commissione che sono stati oggetto di modifiche in sede di riesame da parte della Commissione di merito, segnala in primo luogo l'articolo 5-bis che introduce significative modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1991, n. 241, incidenti anche sui procedimenti in materia ambientale e di lavori pubblici.
In particolare, con riferimento alla revisione della disciplina relativa ai lavori della conferenza dei servizi fissata dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, segnala che: 1) è stata introdotta (comma 2 del nuovo articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990), una disposizione che consente ai Soprintendenti di intervenire nella definizione delle date di riunione della conferenza dei servizi che coinvolgano atti di sua competenza, ovvero di farsi rappresentare da professionisti a ciò delegati, con spese a carico - se ve ne sia il consenso - del soggetto che ha presentato la domanda autorizzativi; 2) resta sostanzialmente confermata la disposizione (comma 3-bis del nuovo articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990), secondo la quale, in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, in sede di conferenza di servizi, il Soprintendente deve esprimersi in via definitiva in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza; 3) è stata resa più circoscritta e meglio definita la previsione (comma 4 del nuovo articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990), in forza della quale, nei casi in cui la VIA è espressa in sede di conferenza dei servizi, al fine di assicurare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale - e, dunque, non più l'amministrazione procedente - può far eseguire le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari, mentre nel precedente testo venivano genericamente indicati gli uffici tecnici di altre amministrazioni; 3) è stata confermata la previsione (comma 4-bis del nuovo articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990) secondo la quale, qualora l'intervento oggetto della conferenza dei servizi sia stato sottoposto con esito positivo alla valutazione ambientale strategica (VAS), i risultati e le indicazioni emerse in sede di tale valutazione, ivi compresi gli adempimenti relativi alle forme di informazione e partecipazione, non possono essere modificati ai fini della VIA. Al riguardo, ricorda che in entrambi i pareri già espressi dalla Commissione si richiamava la necessità di una modifica della disposizione in parola, capace di tenere conto della differenza di fondo fra VAS e VIA, sia in termini di contenuto dei rispettivi procedimenti che di esiti e prescrizioni da essi derivanti, in particolare quando le amministrazioni competenti non siano le stesse e, ancor più, quando si sovrappongano procedimenti di competenza statale e regionale.
Aggiunge che è stata poi modificata la procedura semplificata prevista (comma 6-bis del nuovo articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990) per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, una volta scaduto il termine indicato dalla conferenza dei servizi per la conclusione dei propri lavori, prevedendosi che, in caso di VIA statale, l'amministrazione procedente non possa più adottare autonomamente la citata determinazione di conclusione del procedimento, ma deve adire - sia pure in via diretta - il Consiglio dei ministri. In tutti gli altri casi di scadenza del termine per i lavori della conferenza, resta invece confermata la previsione secondo la quale

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l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, la quale sostituisce ogni atto o provvedimento di competenza delle amministrazioni coinvolte nei lavori della conferenza dei servizi. Restano, inoltre, confermate le innovazioni normative rappresentate dalla punibilità (non solo sul piano della responsabilità dirigenziale, ma anche sul piano disciplinare, amministrativo e stipendiale) della mancata partecipazione ai lavori della conferenza ovvero della mancata adozione della citata determinazione, nonché dal riconoscimento espresso del diritto del privato a dimostrare di avere subito un danno dalla mancata conclusione del procedimento nei termini di legge.
Osserva inoltre che è stata modificata, infine, in modo sensibile, la previsione (comma 7 del nuovo articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990), in forza della quale si intende acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata in sede di conferenza dei servizi. Da un lato si conferma, infatti, che tale valutazione legale della mancata espressione di volontà dell'amministrazione rappresentata si estende anche alle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, facendo venire meno, in tal modo, il tradizionale «potere di blocco» di tali amministrazioni. Dall'altro lato, si precisa, tuttavia, che la qualificazione legale di assenso derivante dalla mancata espressione di volontà (una fattispecie in qualche modo riconducibile all'istituto del silenzio/assenso), deve ritenersi esclusa per i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, nonché in materia paesaggistico-territoriale.
Quanto, poi, alle modifiche apportate dall'articolo 5-bis alla disciplina contenuta nell'articolo 14-quater della citata legge n. 241 del 1990 in tema di effetti del dissenso espresso nella conferenza dei servizi, segnala anzitutto che la Commissione di merito, in sede di riesame del provvedimento, ha introdotto una significativa deroga alle disposizioni relative alla sede e al contenuto del dissenso espresso - fra le altre - dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale. Infatti, nel confermare che anche tali amministrazioni sono da considerare assoggettate alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, vengono tuttavia fatte salve le disposizioni speciali previste, in caso di procedimento di valutazione di impatto ambientale, dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Restano, invece, sostanzialmente confermate le innovative disposizioni (comma 3 del nuovo articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990) che, in caso di dissenso motivato espresso in conferenza dei servizi, introducono un'unica procedura semplificata del procedimento che conduce alla pronuncia conclusiva del Consiglio dei Ministri. In particolare, si prevede che tale organo è tenuto a ricercare direttamente l'intesa con gli enti territoriali dissenzienti (senza alcun «passaggio» in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, come era previsto nel testo precedentemente approvato dalla I Commissione). Restano poi invariate sia la previsione per cui, decorsi trenta giorni dal mancato raggiungimento dell'intesa, il Consiglio dei ministri può senz'altro adottare la relativa delibera, sia quella che consente la partecipazione al Consiglio dei ministri dei rappresentanti delle regioni ( o province autonome) dissenzienti. Resta altresì confermata l'esclusione della procedura semplificata in questione nei casi di leggi regionali che ratificano le intese con le altre regioni e per le infrastrutture strategiche, mentre non è stata recepita la richiesta formulata dalla VIII Commissione nei due pareri precedentemente espressi di estendere tale esclusione anche ai casi di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e a quelli di localizzazione delle opere di interesse statale.

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Con riferimento, quindi, alle modifiche apportate all'articolo 5-ter del provvedimento in esame, recante norme di semplificazione in materia ambientale e paesaggistica, segnala anzitutto che, in sede di riesame, la I Commissione ha confermato sia le disposizioni contenute nel comma 1, dirette a semplificare il procedimento concessorio relativo alla realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto, che quelle contenute nel comma 2, volte a semplificare il rapporto fra piani urbanistici e strumenti attuativi degli stessi. La Commissione di merito ha, invece, soppresso il comma 3 dell'articolo in esame, recante le norme dirette a snellire, in alcuni casi particolari, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Quanto, invece, all'articolo 6-bis, recante disposizioni di semplificazione in materia di appalti, rileva sinteticamente che, nel ribadire l'introduzione dell'obbligo di interpellare, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, gli altri soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, è stato introdotto un ulteriore comma che espressamente riferisce tale obbligo ai futuri contratti e alle future procedure di affidamento dei lavori. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere testè formulata dal relatore.

Chiara BRAGA (PD), pur prendendo atto positivamente che risultano ribadite come condizioni alcune questioni già contenute nei precedenti pareri, fa notare come nel testo in esame trasmesso dalla I Commissione a seguito del rinvio in Commissione medesima siano state introdotte novità sulle quali il gruppo del Partito democratico ha manifestato perplessità. In particolare fa notare come la previsione dell'assenso esplicito per i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA dovrebbe essere estesa anche agli altri provvedimenti in materia ambientale.
Aggiunge che la nuova previsione del comma 2 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, recata dall'articolo 5-bis, che autorizza gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali a farsi rappresentare, per l'espressione della propria posizione nell'ambito delle conferenze di servizi, da professionisti appositamente delegati non è condivisibile, rischiando di alterare il rapporto controllore/controllato.
Esprime contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 1-quinquies che proroga l'entrata in funzione del SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Fa notare come nei precedenti pareri resi la Commissione avesse chiesto solo una semplificazione delle procedure del SISTRI con particolare attenzione ai costi per le piccole medie imprese: non ritiene che il differimento dell'entra in funzione del SISTRI solo per alcune categorie vada nella giusta direzione, trattandosi di un sistema che deve essere efficace per tutte le categorie.
In conclusione, dichiara la propria netta contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 6-ter relativo al trasferimento di immobili, e in particolare alla spesa di 100 milioni ivi prevista che favorisce operazioni speculative.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, stante che l'efficienza amministrativa deve essere perseguita attraverso il rafforzamento delle strutture. Quanto poi al SISTRI, fa notare come le piccole e medie imprese avessero chiesto sostegno in favore di una semplificazione del sistema, ma non una proroga del sistema medesimo.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione

Franco STRADELLA (PdL) segnala che nei giorni scorsi è stata presentata dall'onorevole Lupi ed altri una proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione di adempimenti in materia edilizia, urbanistica e di opere pubbliche, incentrata sull'introduzione nel nostro ordinamento dei principi sulla perequazione e la compensazione urbanistica. Sollecita quindi l'abbinamento di tale proposta di legge a quelle di riforma della legge urbanistica già all'esame della Commissione.

Roberto MORASSUT (PD), pur ritenendo che la richiesta formulata dal deputato Strabella sia meritevole di essere presa in considerazione, auspica che la stessa non preluda alla volontà di circoscrivere l'ambito di intervento di riforma della legge urbanistica all'esame della Commissione. Ritiene, inoltre, necessario addivenire preliminarmente ad un chiarimento sulle ragioni che sono alla base della presentazione della proposta di legge citata dal deputato Stradella, fugando i dubbi e le perplessità relative ad un suo collegamento con vicende che coinvolgono il comune di Roma, anche in sede di contenzioso amministrativo.

Franco STRADELLA (PdL) fa presente di avere formulato la propria richiesta perché ritiene importante che, anche prendendo spunto dall'abbinamento della proposta di legge citata, la Commissione riprenda l'esame delle proposte di legge in materia di governo del territorio, di cui peraltro egli è relatore, dopo la lunga pausa determinata dalla vicenda relativa all'approvazione del cosiddetto Piano casa. Sotto questo profilo, ritiene, inoltre, che sia necessario e opportuno restituire alla Commissione, con la ripresa dell'esame delle proposte di legge in questione, quel ruolo di guida del processo di riforma della legislazione che le è proprio e che, troppo spesso, in questi anni è stato messo in discussione da iniziative incoerenti e microsettoriali.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.
Atto n. 206.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione - Parere favorevole con condizione e con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Roberto TORTOLI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

Daniele MARANTELLI (PD) ricorda anzitutto che la realizzazione del prolungamento delle linee M2 e M3 della metropolitana milanese ha rappresentato una condizione essenziale per il consenso dei comuni coinvolti nella realizzazione di un'opera di così grande impatto territoriale e ambientale, come la tangenziale esterna di Milano (TEM). Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta aveva chiesto al viceministro Castelli precise rassicurazioni in ordine al fatto che, alla vigilia del varo da parte del Governo di una manovra finanziaria che rischia di sottrarre risorse

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alla costruzione delle infrastrutture, il prolungamento delle citate linee della metropolitana fosse mantenuto come una priorità programmatica dell'azione del Ministero delle infrastrutture. Nel prendere atto positivamente che nella proposta di parere presentata dal relatore tali elementi di rassicurazione sono resi espliciti, annuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del partito democratico su tale proposta di parere. Richiama, tuttavia, il Governo alla necessità di conformare la propria azione al rigoroso rispetto degli impegni presi e ad una indispensabile sobrietà e serietà di comportamenti. Sotto questo profilo, chiede anzitutto al Governo di rendere esplicito l'elenco delle opere accessorie all'infrastruttura in questione che, in ragione della difficile congiuntura economica, ritenesse non più possibile realizzare. Inoltre, in ragione della complessità delle opere collegate all'Expo 2015 (fra cui figura anche la TEM), della ristrettezza dei tempi per il completamento di tutte le opere previste e, non ultimo, in ragione della serietà dell'allarme pubblicamente lanciato dal Ministro dell'interno circa i rischi di infiltrazioni criminali nella realizzazione dell'Expo 2015, ritiene indispensabile che l'attuale amministratore delegato di Expo 2015 si dedichi a tempo pieno a tale attività, rinunciando ad ogni altra carica pubblica, a partire da quella di parlamentare della Repubblica che attualmente riveste. Ciò appare tanto più necessario in quanto la sua carica di amministratore delegato di Expo 2015, la quale prevede il compenso annuo di 450 mila euro che si cumula con quello di deputato, lo mette in una sicura posizione di conflitto di interessi, poiché riunisce gli inconciliabili ruoli di soggetto controllore e controllato.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Marantelli, ritiene fondamentale che il Governo, in sede di attuazione della convenzione in esame, mantenga tutti gli impegni assunti nei confronti del territorio. Ritiene, inoltre, che un'attenta analisi del piano finanziario dell'opera renda manifesta la sproporzione fra gli investimenti richiesti ai privati e la sua enorme redditività, nonché fra gli investimenti privati e quelli pubblici richiesti per la realizzazione delle opere accessorie che, invece, ben potrebbero essere realizzati interamente con capitali privati. Nel richiamare per questo il Governo ad un più attento e scrupoloso controllo non solo del progetto, ma anche del piano finanziario dell'opera, al fine di bloccare ogni tentativo e manovra speculativa, conclude denunciando il grave conflitto di interesse che grava sull'amministratore delegato di Expo 2015 e chiedendo con forza che lo stesso si dimetta dalla carica di deputato, al fine di assolvere con il dovuto scrupolo ad un compito così importante e delicato, come è quello di sovrintendere alla realizzazione dell'Expo 2015.

Raffaella MARIANI (PD), richiamando le considerazioni del collega Marantelli, chiede di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere favorevole presentata.

Roberto TORTOLI, presidente e relatore, accoglie parzialmente la richiesta dell'onorevole Mariani, trasformando in condizione la prima osservazione della proposta di parere già presentata (vedi allegato 5).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere come testè riformulata dal relatore.

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Nomina n. 67.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto TORTOLI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa notare

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come la proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si inserisce tra quelle scelte legate alla valorizzazione di personalità sostenitrici di un ambientalismo finalizzato non solo alla conservazione del territorio, ma anche il suo sviluppo economico e sociale. Aggiunge che il dottor Arturo Diaconale è un giornalista professionista ed ha partecipato a numerose iniziative in tema ambientale, divenendo un esperto del settore.
Per tali ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame, sulla quale è stata già acquisita l'intesa con le regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

Ermete REALACCI (PD) osserva come il dottor Diaconale, già giornalista affermato, sia indubbiamente una personalità di valore, peraltro attualmente commissario del parco alla cui presidenza viene proposto. Aggiunge che sulla persona del dottor Diaconale, proveniente dalle zone su cui insiste il Parco, è stato registrato il consenso delle Regioni interessate. Ciò premesso, rileva come la Commissione abbia sempre sostenuto che i presidenti degli enti parco non debbano necessariamente essere personalità addette a politiche ambientali, ma debbano comunque essere radicate nel territorio a cui fanno riferimento i singoli Parchi; rileva, infatti, con favore come vi sia il consenso delle comunità interessate dal Parco del Gran Sasso e Monti della Laga a tale nomina. Senza alcun riferimento al caso in esame, ricorda, invece, che una ferma contrarietà è sempre stata manifestata nei confronti di qualsiasi tentativo di considerare la presidenza degli enti parco un'alternativa ad una mancata progressione nella carriera politica.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche.
(Svolgimento e rinvio).

Roberto TORTOLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Luciano MAIANI, presidente del CNR, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto TORTOLI, presidente, nel ringraziare per il contributo fornito e nel segnalare l'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.