CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 maggio 2010
327.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), dell'Istituto storico italiano per il medioevo (ISIME), del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM) e della Fondazione Ezio Franceschini (FEF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2774 Barbieri, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.45.

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.45.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi NICOLAIS (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame mira, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, a contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini comunitari che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tal fine, il provvedimento prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito in favore di coloro che decidono di rientrare in Italia, nonché benefici in favore dei datori di lavoro italiani che intendono assumerli, a condizione, in quest'ultimo caso, che essi li impieghino, come lavoratori dipendenti, in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.
Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che, in aggiunta ai benefici fiscali di cui al comma 1, il provvedimento prevede, al capo IV, ulteriori facilitazioni in favore dei soggetti che intendono fare rientro in Italia. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, i benefìci fiscali previsti dal provvedimento spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino all'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai benefìci fiscali di cui alla presente legge anche i cittadini comunitari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 alla data del 20 gennaio 2009.
Aggiunge che il Capo II contiene disposizioni in materia di incentivi fiscali per i lavoratori. L'articolo 3 definisce in particolare le caratteristiche dei soggetti beneficiari. In particolare, la lettera c), che interessa più direttamente le competenze della VII Commissione, include tra i soggetti beneficiari anche i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea dopo il 1o gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomi in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Il successivo articolo 4 prevede i benefici sotto forma di contribuzione in misura ridotta alla formazione dell'imponibile.
Segnala quindi che il Capo III contiene incentivi per i datori di lavoro. Più in particolare, l'articolo 5 prevede che le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, hanno diritto a fruire, per ogni nuovo assunto, dei benefici fiscali e/o previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali in vigore per incentivare l'incremento del numero di dipendenti. Ai sensi del comma 2, i benefici richiamati dal comma 1 sono cumulabili con ogni forma di sgravio contributivo per i nuovi assunti,

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salvo che non sia diversamente previsto dalla norma che prevede lo sgravio stesso. L'articolo 6 specifica le caratteristiche soggettive dei beneficiari. In particolare le lettere b) e c), che incidono anche su profili di competenza della Commissione, prevedono che abbiano diritto alla concessione dei benefici di cui all'articolo 5 i datori di lavoro che assumono i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno dei Paesi dell'Unione europea dopo il 1o gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno avuto continuativamente un contratto di lavoro dipendente fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, fermo restando l'obbligo di trasferire il proprio domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise entro tre mesi dalla data di assunzione e i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno dei Paesi dell'Unione europea dopo il 1o gennaio 1969, che, sebbene residenti fuori dal loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, fermo restando l'obbligo di trasferire il proprio domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, entro tre mesi dalla data di assunzione. Sottolinea, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 6 prevede inoltre che ai fini della concessione dei benefici i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Aggiunge che il Capo IV riguarda agevolazioni e tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia. Segnala, in particolare, che l'articolo 9, al comma 1, prevede che le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica il provvedimento sono curate dalle sedi consolari italiane all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004. Il comma 2 prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto per la definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1. Rileva, inoltre, che l'articolo 10-bis prevede che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, ai soggetti di cui all'articolo 3. L'articolo 11 dispone inoltre che il Governo italiano promuove la stipula, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Evidenzia, ancora, che il Capo V prevede le cause di decadenza. Più in particolare, l'articolo 13 prevede che il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi. Il Capo VI, composto dall'articolo 14, contiene, infine, le disposizioni finanziarie.
Con riguardo alla formulazione del testo, segnala che all'articolo 1, comma 1, occorre sostituire le parole: «specializzazione post lauream» con le parole. «titolo accademico post lauream». Inoltre all'articolo 3,

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comma 1, alla lettera b) occorre sostituire le parole: «titolo di laurea» con le parole: «titoli accademici di I livello» e alla lettera c) le parole: «un titolo di laurea o una specializzazione post lauream» con le parole: «un titolo accademico di I o II livello o altro titolo accademico post lauream». All'articolo 6, comma 1, lett. b), occorre inoltre sostituire le parole: «titolo di laurea» con le parole: «titoli accademici di I livello» e al comma 1, lettera c) occorre sostituire le parole: «un titolo di laurea o una specializzazione post lauream» con le parole: «un titolo accademico di I o II livello o altro titolo accademico post lauream». Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Rocco Crimi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 10.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Valentina APREA, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri richiesti sul nuovo testo del provvedimento in esame: la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole; la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazione; la XII Commissione (Affari sociali) ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Manuela GHIZZONI (PD), relatore, illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1 e Tit.1, che ha predisposto in recepimento del parere della V Commissione e di una delle osservazioni della XII Commissione, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1 e Tit.1 del relatore.

Manuela GHIZZONI (PD), relatore, auspica che il provvedimento in esame possa giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva in sede legislativa.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento in discussione, come modificato dalla Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con l'ipotesi del trasferimento alla sede legislativa del provvedimento come modificato dagli emendamenti testé approvati dalla Commissione.

Paola GOISIS (LNP) si dichiara favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato dalla Commissione.

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Luciano CIOCCHETTI (UdC) concorda con l'ipotesi del trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato dalla Commissione.

Valentina APREA, presidente, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Giovanni LOLLI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha illustrato compiutamente il provvedimento in esame. Auspica che la Commissione possa giungere all'approvazione di un testo che sia largamente condiviso. Ricorda, innanzitutto, come per il provvedimento in esame vi sia una forte attesa anche in vista dei Campionati europei di calcio del 2016, ma non nasconde che da più parti siano state sollevate riserve non trascurabili, alle quali occorre dare risposte. Sottolinea, al riguardo, che la maggiore perplessità risiede nel paventato rischio che il provvedimento possa favorire delle speculazioni. A tale proposito, ritiene opportuno ricordare quale sia stato il percorso che ha condotto all'emanazione del provvedimento in esame. Ricorda, infatti, che accanto alla valutazione di prevedere provvedimenti repressivi, si è inteso fissare forme incentivanti per il rilancio dello sport, come nel caso del progetto di legge in esame, finalizzato, tra l'altro, alla costruzione di stadi più sicuri e moderni, in linea con quelli dei Paesi esteri. Nel corso della passata legislatura, in qualità di sottosegretario allo sport, partecipò alla Commissione posta sotto la presidenza dell'allora commissario del CONI Luca Pancaldi, per favorire l'approvazione di un progetto di riforma, condiviso tra tutte le forze politiche, per la modernizzazione del patrimonio degli stadi italiani, tra i più carenti dal punto di vista della sicurezza e fatiscenti d'Europa.
Osserva, al riguardo, che in Italia si spendono somme ingenti per la sicurezza degli stadi, in particolare da parte dei Comuni che ne hanno la proprietà. Ritiene, di conseguenza, opportuno invertire tale rotta, che porta gli stadi italiani ad essere solo un costo per i gestori e non anche una fonte di guadagno per essi, come avviene, invece, negli altri Paesi. A tale proposito, ritiene utile ricordare che il calcio in Italia vive essenzialmente sui diritti televisivi, mentre in Europa la situazione è più equilibrata e i ricavi giungono sia dagli incassi degli stadi che dal fiorente merchandising delle squadre. Sottolinea che il relatore ha giustamente fatto riferimento ad iniziative legislative dell'attuale opposizione, come la legge sui diritti televisivi individuali, nonché altre norme come la cosiddetta disposizione «spalma-debiti», ma ritiene che, allo stato attuale, sia necessario procedere invece con interventi organici e condivisi per il settore sportivo, e non esclusivamente settoriali e di emergenza. Alla luce di quanto detto, sottolinea l'importanza della proposta di legge in esame per rilanciare la funzione degli stadi e degli impianti sportivi come poli produttivi di attività economiche e di intrattenimento sportivo, incentivando quelle iniziative destinate ad essere svolte al loro interno, o all'interno dell'area sulla quale essi insistono, proprio come avviene in altri Paesi europei. Ritiene, peraltro, che occorra stringere i tempi di realizzazione delle strutture dal punto di vista procedurale, garantendo un abbattimento

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degli interessi sui capitali messi a disposizione, senza ricorrere a leggi speciali, ma utilizzando correttamente gli strumenti ordinari di concertazione già esistenti, quali per esempio la Conferenza di servizi e gli accordi di programma.
Sottolinea, inoltre, che nel corso della discussione del Senato sono sorte diffuse preoccupazioni circa la costruzione di nuovi stadi che possano impattare sulle norme urbanistiche, dando spazio a possibili speculazioni. Rileva, quindi, che occorre porre la massima attenzione alle competenze delle Regioni, trattandosi di una materia concorrente con quella dello Stato, a causa delle implicazioni urbanistiche connesse. Ulteriori preoccupazioni sono sorte alla luce della volontà, emersa nel corso dell'esame in quel ramo del Parlamento, di affiancare a tale provvedimento norme significative per lo sport dilettantistico. In tale quadro, ritiene che occorra studiare attentamente la platea dei soggetti da coinvolgere, come le Sovrintendenze, e che sia necessario fissare limiti inderogabili, quali i vincoli idrogeologici e quelli archeologici, che non potranno essere in alcun modo elusi dalla Conferenza dei servizi. Aggiunge, inoltre, che la ristrutturazione e costruzione di stadi, data la complessità e l'importanza degli interventi strutturali da compiere, non potranno essere attivate mediante una semplice dichiarazione di inizio lavori. Conclude, infine, ricordando che al Senato è ad oggi in discussione un provvedimento in materia di agevolazioni fiscali per le società dilettantistiche, per il quale va necessariamente individuata la relativa copertura finanziaria. Anche per esso la Commissione cultura della Camera dovrà spendersi adeguatamente, poiché la sua approvazione rappresenterà un segnale positivo per l'avvio di un percorso che includa anche il provvedimento in esame.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ringrazia il relatore per l'efficace e complessiva analisi svolta nella ricostruzione delle vicende connesse al provvedimento in esame. Ritiene, innanzitutto, che si debba affrontare adeguatamente il problema del rilancio dello sport dilettantistico, senza il quale non esisterebbe neanche lo sport professionistico; la tutela dello sport dilettantistico dovrebbe rappresentare il primo obiettivo da perseguire quando si discute una legge in materia sportiva. Segnala, in particolare, che occorrerebbe mettere a disposizione dello sport dilettantistico adeguate risorse finanziarie, per esempio intervenendo sull'articolo 24 del provvedimento in discussione, verificando al contempo la possibilità di istituire forme di finanziamento legate a concorsi a pronostici per le serie minori.
Quanto al merito del provvedimento, segnala che esso non serve esclusivamente a sostenere la candidatura dell'Italia a Paese organizzatore degli Europei di calcio del 2016, in quanto nello stesso dossier presentato dalla FIGC a sostegno della medesima candidatura sono previsti soltanto tre stadi da ricostruire. Si tratta di un provvedimento complessivo invece per il riordino degli stadi e degli impianti sportivi che condivide: è necessario infatti adeguare gli stadi a standard di sicurezza più elevati ed assicurare parimenti una migliore cultura sportiva. Rileva, in proposito, che, sebbene sia stato sempre complesso riuscire a portare un clima di maggiore serenità all'interno degli stadi tra le diverse tifoserie, è nondimeno necessario prevedere misure per evitare che negli stadi si continui a rischiare la vita come in passato, assistendo a veri e propri episodi di guerriglia urbana. Non sempre, peraltro, all'estero le condizioni degli stadi sono migliori, come spesso si sente dire. In base alla sua esperienza, per esempio, in Paesi quali Inghilterra, Germania, Spagna e Stati uniti esistono stadi adeguati e polifunzionali, che prevedono al loro interno aree di svago più o meno aperte in occasione delle partite, accanto ad altri impianti che invece appaiono superati. La costruzione di nuovi stadi non deve tradursi d'altra parte in forme di speculazione; la qualificazione di opera di pubblica utilità, per esempio, dovrà essere adeguatamente valutata in riferimento allo specifico impianto, senza estendersi alle strutture private attigue.

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Ritiene, quindi, che vadano salvaguardate le competenze legislative e amministrative previste in materia urbanistica per le Regioni e gli enti locali, ritenendo opportuno che il provvedimento in esame si configuri quale legge-cornice. Osserva, inoltre, che i vincoli monumentali andrebbero applicati in maniera meno rigida, mentre vanno salvaguardati quelli idrogeologici, che devono trovare una adeguata rappresentanza al di fuori della Conferenza dei servizi. Segnala, allo stesso tempo, che la possibilità di costruire nuovi stadi dovrebbe riguardare solo le società sportive professionistiche; all'articolo 2, quando si fa riferimento ai soggetti proponenti, riterrebbe opportuno per esempio non comprendere i soggetti privati. Ricorda, infine, che il provvedimento in esame dovrà farsi carico anche degli impianti dello sport, come i palazzetti, che non hanno necessariamente una capienza di pubblico eccessiva, ma che sono altrettanto importanti per lo sport. Auspica, in conclusione, che si possa arrivare in tempi rapidi all'approvazione di un testo condiviso, anche in sede legislativa.

Valentina APREA, presidente, rileva che le interessanti considerazioni espresse dai colleghi potranno essere confrontate con i soggetti direttamente interessati all'applicazione del provvedimento. Nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare, infatti, la possibilità di avviare un'indagine conoscitiva istruttoria nell'ambito dell'esame del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.
C. 1257 Levi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 29 aprile 2010.

Il sottosegretario Francesco Maria GIROconcorda con il provvedimento in esame, condividendone l'impostazione equilibrata e la riflessione svolta sui modelli europei che ha portato ad un'impostazione del provvedimento realistica e compatibile con la realtà italiana del settore. Ricorda, al riguardo, che si tratta del primo settore, in ambito culturale, per ricavi, superiore sia al cinema che al teatro alla musica, in costante crescita.

Ricardo Franco LEVI (PD), relatore, intervenendo in sede di replica, ricorda che insieme al sottosegretario Giro ha visitato recentemente il salone del libro di Torino dove una folla attenta e interessata ha appunto testimoniato il momento di grazia che il settore è riuscito a conquistarsi, malgrado la crisi complessiva. Evidenzia quindi che la campagna di sensibilizzazione televisiva posta in essere per il 23 maggio, giornata del libro e della lettura, testimonia questo periodo positivo.
Sottolinea d'altra parte che, com'è emerso dallo stesso Congresso dei librai, vi è una forte attesa per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, considerato un fondamentale passo avanti per il rilancio del settore; provvedimento d'altro canto condiviso sia dal settore dei librai che da quello degli editori. A questo proposito, riterrebbe opportuno valutare la possibilità di procedere ad un ciclo di audizioni informali di alcuni soggetti interessati all'applicazione del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, di organizzazioni sindacali e associazioni di docenti e di genitori, e di esperti del settore, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 15.