CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che si inserisce nel quadro di una più generale azione di contrasto alla criminalità organizzata che ha già prodotto alcune modifiche alla legislazione antimafia (con la legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica) e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

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(decreto-legge n. 4 del 2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010).
L'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitare nel termine di un anno, per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione. Il codice è diretto a realizzare un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. I principi e criteri direttivi della delega sono riferiti specificamente alla complessa disciplina delle misure di prevenzione.
L'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, anch'essa da esercitare nel termine di un anno; la delega mira all'aggiornamento e alla semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, all'aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza o di elementi di infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto, all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione (anche attraverso l'istituzione di una banca-dati nazionale della documentazione antimafia) e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa.
L'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche. Le disposizioni proposte impongono ai contraenti di utilizzare - salvo eccezioni specificamente indicate - conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili. La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare il Codice unico di progetto - CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.
L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dal precedente articolo 3.
L'articolo 5 novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 (articoli 25, 30 e 31) in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati. Le novelle in particolare:
ampliano la platea dei soggetti sottoposti alle verifiche e tenuti all'obbligo di comunicare le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore superiori ad una determinata soglia;
intervengono in senso estensivo sull'ambito e sulle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e abbiano la finalità dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria;
incidono sulle modalità di esecuzione degli accertamenti;
nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, prevedono la confisca per equivalente se non è possibile procedere alla confisca dei beni acquistati o del corrispettivo dei beni alienati.

L'articolo 6 interviene in materia di «operazioni sottocopertura», con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro di delineare una disciplina unitaria e superare le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o modificate. La disciplina quadro in materia, delineata dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 (che prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione alla commissione di illeciti penali nel corso di tali operazioni), viene in particolare estesa alle indagini per i reati di estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale), sequestro

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di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al testo unico in materia di stupefacenti (in tale ultimo caso si prevede un coinvolgimento della Direzione centrale per i servizi antidroga che può anche direttamente disporre le operazioni sottocopertura). Tra le novità più significative si richiamano l'estensione della causa di non punibilità alle interposte persone (delle quali possono avvalersi gli ufficiali di polizia giudiziaria) e l'ampliamento della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertura. Il medesimo articolo 6 novella il codice di procedura penale (articolo 497) e le relative disposizioni di attuazione (articoli 115 e 147-bis) con la finalità di garantire l'anonimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura.
L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 353, primo comma, del codice penale, inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti.
L'articolo 8, comma 1, novellando l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, integra con il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di pubblico ministero (P.M.) sono attribuite all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Il comma 2, attraverso la novella dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o a speciali misure di protezione.
L'articolo 9 demanda a specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.
L'articolo 10 prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.
L'articolo 11 modifica il decreto-legge n. 8 del 1991, in particolare in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia. Il comma 1 interviene sui ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti della Commissione centrale di modifica o revoca delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia. La novella conferma la sospensione dell'esecuzione del provvedimento nel termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, ma ne limita l'operatività al periodo di pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione, piuttosto che, come nel testo attuale, nel periodo di pendenza del ricorso. Il comma 2 interviene in materia di elargizioni a titolo di mancato guadagno a favore dei testimoni di giustizia, prevedendo l'estensione dell'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 (che reca modalità e termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'elargizione a favore delle vittime di richieste estorsive) e la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni.
L'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.
L'articolo 13 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Con riferimento alla normativa comunitaria, segnala che nell'ambito della delega

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prevista dall'articolo 1 del provvedimento in esame, viene stabilito che il Governo debba coordinare e armonizzare in modo organico la normativa, aggiornandola e modificandola secondo determinati princìpi e criteri direttivi. In particolare viene previsto, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che il Governo debba prevedere l'eseguibilità della misura anche in uno dei Paesi della UE, nei limiti delle discipline ivi vigenti. In proposito, ricorda che l'articolo 50 della legge n. 88 del 2009 (Comunitaria 2008) delega il Governo all'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, dettando anche specifici princìpi e criteri direttivi. L'eseguibilità in altro Stato dell'Unione è prevista sia per le confische disposte nell'ambito di un procedimento penale che per le confische di prevenzione. La disciplina di attuazione dovrà prevedere, tra l'altro, che il reciproco riconoscimento avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta e che l'autorità giudiziaria italiana, che ha disposto la confisca di cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione della confisca. Pertanto sembrerebbe opportuno valutare la compatibilità del richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri nei quali i beni si trovano, con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.
Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede che l'Unione si impegni a ridurre le possibilità che si offrono alla criminalità organizzata a motivo di un'economia mondializzata. Il Programma impegna gli Stati membri e la Commissione a: accrescere la capacità di indagine finanziaria, utilizzando e campo tutti gli strumenti disponibili del diritto tributario, civile e penale; rafforzare la cooperazione in materia di confisca di beni dei criminali; migliorare l'efficacia nell'individuazione dei beni dei criminali, disporne il sequestro e, ogniqualvolta possibile, ipotizzarne un riutilizzo nel luogo in cui sono stati rintracciati all'interno dell'Unione; sviluppare ulteriormente lo scambio di informazioni tra Unità di informazione finanziaria (UIF) nella lotta al riciclaggio di capitali; mobilitare e coordinare le fonti di informazione per individuare le operazioni in denaro contante sospette e confiscare i proventi di reato conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa in materia del 1990; sviluppare una politica anticorruzione completa, in stretta cooperazione con il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa.
È inoltre attualmente all'esame del Consiglio un progetto di conclusioni sulla prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di rifiuti che inviterebbe gli Stati membri a creare una rete di punti di contatto fra le autorità di contrasto, le agenzie ambientali e le unità investigative competenti per le indagini sul traffico illegale di rifiuti al fine di aumentare la rapidità di scambio delle informazioni necessarie per sorvegliare la minaccia e svolgere efficacemente le indagini sulle attività criminali.

Laura GARAVINI (PD) rileva che il provvedimento in esame, al di là del titolo altisonante, presenta diverse lacune, ed il suo gruppo ha presentato infatti presso la Commissione di merito diverse proposte emendative volte a inserire alcuni elementi aggiuntivi. Auspica in proposito che possa registrarsi da parte della maggioranza un atteggiamento costruttivo, che consenta di recepire alcune delle indicazioni provenienti dall'opposizione. Con particolare riferimento alle competenze della XIV Commissione segnala - oltre all'opportunità indicata dal relatore di un coordinamento

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con la decisione quadro 2006/783/GAI in ordine al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - la necessità di introdurre disposizioni in coerenza con la decisione 2007/845/GAI concernente la cooperazione degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi. Tenuto conto dell'importanza del provvedimento in esame auspica, in conclusione, che sia affrontato con particolare impegno e serietà e non divenga un mero riempitivo dei lavori dell'Assemblea.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani - fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa - si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione intende combattere anche il lavoro forzato e le altre pratiche di traffico illecito delle persone, ispirandosi al principio della protezione e della promozione dei diritti delle vittime che devono essere tutelati senza alcuna discriminazione. Il principio fondamentale riguarda quindi la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, che devono essere garantite senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione.
La Convenzione, che l'Italia ha firmato l'8 giugno 2005, è entrata in vigore il 1o febbraio 2008.
Essa si caratterizza per l'ampia portata degli obiettivi cui si ispira: da un lato infatti disciplina il fenomeno della tratta nel suo complesso - considerata una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone - individuando misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno e, dall'altro, garantisce alle vittime standard di tutela ispirati al principio del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo.
La Convenzione ha l'obiettivo di prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.
Per assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.
Nella Convenzione del Consiglio d'Europa si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta. In particolare, le vittime della tratta devono ottenere un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato.

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Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per il coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.
Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di 47 articoli riuniti in dieci capitoli preceduti da un Preambolo nel quale sono richiamati i principali strumenti internazionali pertinenti la lotta alla tratta di esseri umani.
Ricorda altresì che le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri hanno iniziato l'esame del progetto di legge di ratifica d'iniziativa governativa (A.C. 3402), approvato dal Senato il 14 aprile 2010 (A.S. 2043), e dell'A.C. 1917 d'iniziativa dell'onorevole Maran ed altri in data 6 maggio 2010. Nella seduta del 13 maggio 2010 le Commissioni riunite hanno adottato come testo base il progetto di legge C. 3402.
Il provvedimento si compone di quattro articoli recanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le modifiche al codice penale conseguenti alla ratifica della Convenzione (articolo 3) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).
Segnala, in particolare, che l'articolo 3 reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento penale interno, intervenendo in primo luogo sul regime delle aggravanti. Viene infatti introdotto nel codice penale il nuovo articolo 602-ter che, al primo comma, disciplina, in generale, le circostanze aggravanti dei reati di riduzione in schiavitù (articolo 600), di tratta di persone (articolo 601) e di commercio di schiavi (articolo 602). Tali fattispecie di reato, tutte punite con la reclusione da otto a venti anni, sono aumentate da un terzo fino alla metà della pena oltre che nelle ipotesi già previste dalle norme vigenti (persona offesa minore di 18 anni; fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione o commessi al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi), anche nell'ulteriore circostanza aggravante del fatto da cui derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Al riguardo segnala che l'articolo 24 della Convenzione prevede, alla lettera a), tra le circostanze aggravanti del delitto di tratta, anche che il reato abbia messo in pericolo la vita della vittima deliberatamente o per grave negligenza.
Quanto ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 29 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)95). Si tratta di una proposta di direttiva che la XIV Commissione si accinge ad esaminare in sede di Atti dell'Unione europea e che riprende il contenuto di una proposta di decisione quadro sulla stessa materia, presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 e decaduta in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La proposta intende integrare nel quadro giuridico dell'Unione la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia 16 maggio 2005) riprendendo il suo approccio globale che include la prevenzione, l'azione penale, la protezione delle vittime e il monitoraggio. La Commissione europea ritiene peraltro che, rispetto alla Convenzione, la proposta di direttiva risulti più avanzata, in particolare, per quanto riguarda i seguenti elementi: preciso livello di sanzioni tenuto conto della gravità del reato; norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, che obbliga gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta al di fuori del proprio territorio; più ampio campo d'applicazione della disposizione sulla non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte

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in attività illecite; più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche; misure di protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, anche alla luce del Trattato di Lisbona e del Programma di Stoccolma; si profila infatti un crescente problema di coordinamento, tenuto conto del fatto che la Commissione europea riterrebbe la propria proposta di direttiva più avanzata rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa in esame. Si assiste in tal modo ad una sovrapposizione di diversi strumenti giuridici, che rischia di determinare notevoli problemi a livello nazionale. Per tale motivo riterrebbe opportuno acquisire una indicazione dal Governo in ordine alla linea che intende seguire.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
Nuovo testo C. 2079 Letta.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 24 maggio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, integra quanto illustrato nella seduta di ieri sulla base delle modifiche apportate dalla Commissione di merito. Chiarisce che le modifiche introdotte dalla VI Commissione Finanze riguardano, oltre alla soppressione del credito d'imposta previsto dall'articolo 2, le caratteristiche dei soggetti beneficiari (articoli 3 e 6) e le caratteristiche dei benefici medesimi (articoli 4 e 5), sia per quel che riguarda l'incentivazione per i singoli cittadini sia per le imprese.
Rileva come le modifiche non appaiano presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza di favorire il cosiddetto «rientro dei cervelli» e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolineato il rilievo della proposta di legge in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le osservazioni dei colleghi e preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.
Nuovo testo C. 2128 Meta.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

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Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 24 maggio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, rilevata l'importanza del provvedimento, anche la fine di potenziare il trasporto ferroviario a scapito di quello su gomma, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1), volta a garantire che il contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui alla società Ferrovie dello Stato Spa, di cui all'articolo 1 del provvedimento, sia subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, con riferimento alla sua compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Enrico FARINONE (PD) nell'esprimere apprezzamento per una proposta legislativa d'iniziativa parlamentare, sottolinea l'importanza di un provvedimento volto a rinnovare i materiali sui treni a corta percorrenza, prevalentemente usati dai pendolari. Evidenzia infatti la necessità di destinare risorse al settore, anche al fine di una riduzione del traffico veicolare. Per tale motivo preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) cita a titolo di esempio la situazione dei treni regionali e interregionali campani, la cui situazione di vetustà e sporcizia è nota a tutti. Ritiene che quello del trasporto ferroviario sia un servizio pubblico che deve essere assicurato in maniera dignitosa, né si può pensare che le Ferrovie dello Stato offrano un ottimo servizio laddove c'è una convenienza di mercato ed un servizio pessimo su quelle tratte che non sono redditizie. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.40.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore».
COM(2009)487 def.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2), che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Sandro GOZI (PD) valuta positivamente l'accoglimento nella proposta di parere delle questioni segnalate dall'opposizione e preannuncia pertanto a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento».
COM(2009)329 def.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula, sulla base delle medesime considerazioni, nonché con le medesime condizioni e osservazioni riferite alla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore», una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese».
Atto n. 208.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema in esame stabilisce requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese e le forme di vigilanza sull'operato dei medesimi soggetti per tutelare le pubbliche amministrazioni e gli utenti.
L'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, (convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) al comma 3 demanda a un regolamento di delegificazione la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, sulla base di principi e criteri tra i quali, alla lettera c), rientra la previsione della possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Il comma 4 del medesimo articolo demanda a uno o più regolamenti di delegificazione l'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento di tali soggetti privati (Agenzie per le imprese) e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti, con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale.
In particolare, alle Agenzie è affidata una duplice funzione: supportare gli Sportelli Unici nell'istruire i procedimenti amministrativi per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti legislativi relativi alla realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa, giungendo - nei casi in cui i predetti

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procedimenti non comportino una attività discrezionale da parte della PA - fino all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ai medesimi fini valida come titolo autorizzatorio; attestare, anche su richiesta delle imprese, la conformità delle dichiarazioni di inizio di attività (DIA) nei casi in cui le medesime costituiscano titolo per avviare l'attività.
L'articolo 1 reca le definizioni al fine di facilitare la comprensione del provvedimento. In particolare, la lettera g) richiama il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (si veda al riguardo lo schema di regolamento n. 207), a cui il provvedimento in esame è connesso sul piano logico e normativo.
L'articolo 2 stabilisce il regime giuridico delle Agenzie che è quello di soggetti privati dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria (comma 1), precisando che le stesse sono volte al soddisfacimento di esigenze di interesse generale. Vengono quindi individuati nel dettaglio i soggetti che possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata (comma 2): organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765 del 2008; organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le disposizioni in vigore; associazione di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali; centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base di normative regionali di settore; studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.
Le Agenzie hanno il compito di accertare e attestare la sussistenza di requisiti e presupposti richiesti dalle norme vigenti ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa e - escludendo i procedimenti che comportano un'attività discrezionale da parte della PA - di rilasciare, in caso di esito positivo dell'istruttoria, dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio per l'esercizio della medesima attività.
L'articolo 3 concerne i requisiti e le modalità per l'accreditamento. L'articolo, richiamando l'allegato, prevede in sostanza due livelli di accreditamento, relativi l'uno alle attività vincolate e l'altro abilitante l'Agenzia ad effettuare l'istruttoria nei procedimenti aventi natura discrezionale. In particolare si dispone che le Agenzie sono tenute a presentare al MISE apposita istanza che deve indicare dettagliatamente le specifiche attività per le quali l'Agenzia richiede l'accreditamento e l'ambito territoriale (almeno regionale) nel quale intende operare. Per quanto riguarda i tempi e modalità della procedura di accreditamento, si prevede che il MISE coinvolga le amministrazioni centrali e regionali competenti per materia ai fini di una specifica valutazione settoriale, preliminare al rilascio del provvedimento finale. Il provvedimento di accreditamento, la cui durata è fissata in tre anni, indicherà le specifiche attività che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. È prevista la possibilità di un accreditamento provvisorio nelle more del rilascio del provvedimento definitivo, secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato. Ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e dà adeguata pubblicità alle attività per le quali è accreditata. È consentito l'accreditamento di più Agenzie nel medesimo ambito territoriale regionale o nazionale, senza alcuna limitazione. La norma dispone la nullità di eventuali accordi che limitano la concorrenza e la conseguente revoca del provvedimento di accreditamento. Ai costi amministrativi derivanti dalla procedura di accreditamento si fa fronte mediante la fissazione di apposita tariffa a carico delle Agenzie che il MISE provvederà a determinare d'intesa con il MEF.
L'articolo 4 prevede che le Agenzie accreditate sono tenute a comunicare immediatamente al SUAP, tramite l'apposito portale (www.impresainungiorno.it), le dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le

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istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa.
L'articolo 5 disciplina l'attività di vigilanza e controllo sull'operato delle Agenzie. Tale attività viene affidata innanzitutto al MISE che qualora rilevi, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni, inadempienze, disfunzioni e irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata. L'Agenzia entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate o eventuali osservazioni. Qualora le misure adottate o le osservazioni fornite fossero ritenute insufficienti, oppure in caso di inutile decorso del suddetto termine di 30 giorni, il MISE dopo aver consultato le amministrazioni competenti adotta i conseguenti provvedimenti fino all'eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento. Si prevede la predisposizione di linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza - periodicamente aggiornate - al fine di garantire la rispondenza dei servizi forniti dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese e di migliorare i relativi livelli di efficienza.
L'articolo 6 prevede la divulgazione, per mezzo del portale, dell'elenco delle Agenzie accreditate, specificando il loro ambito territoriale e le attività per le quali sono accreditate. In una apposita sezione del portale sono inseriti per esteso i provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale regionale.
L'articolo 7 riguarda l'allegato allo schema, nel quale sono definite le modalità di presentazione delle istanze di accreditamento, la documentazione richiesta per dimostrare il possesso dei requisiti strutturali e delle competenze specifiche in relazione al tipo di attività per la quale si è richiesto l'accreditamento.
L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che l'attuazione del regolamento non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, per cui le attività amministrative relative al ricevimento e all'istruttoria dell'istanza di accreditamento devono essere svolte utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; viene inoltre precisato che per il funzionamento delle Agenzie è esclusa l'erogazione di contributi o sovvenzioni a carico della finanza pubblica.
In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 reca regole comuni a livello comunitario concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità (in particolare al Capo II). Lo schema in esame, agli articoli 2 e 3, fa espressamente salve le disposizioni attuative del Capo II del suddetto Regolamento. Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 765/2008 reca altresì norme generali in materia di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.