CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 225

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 maggio 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle Città della nocciola sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13.35 alle ore 14.

Pag. 226

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-bis Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge.

Gaetano NASTRI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013, costituisce un momento di grande significato nell'ambito dell'azione del Governo volta alla riforma della pubblica amministrazione e alla semplificazione dei rapporti con i cittadini, in una logica che vede la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini medesimi. L'azione di riforma e di semplificazione assume poi anche un significato economico, particolarmente apprezzabile nell'attuale congiuntura nazionale e internazionale. Esso infatti costituisce lo strumento per alleggerire, senza oneri per il bilancio dello Stato, gli oneri e gli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese ed anche per alleggerire i costi di funzionamento degli uffici pubblici.
Il testo che oggi la Commissione è chiamata ad esaminare è quello risultante dall'esame svolto in sede di I Commissione, che ha approvato numerose modifiche, ampliando significativamente l'ambito degli adempimenti oggetto di semplificazione.
Tale testo non contiene disposizioni che incidono direttamente sulle materie di competenza della Commissione Agricoltura, anche perché alcune norme, come quelle sull'attività edilizia, sono confluite nel cosiddetto «decreto incentivi». Tuttavia, come detto in precedenza e come la Commissione ha già avuto modo di rilevare in occasione di altri provvedimenti, esso assume interesse anche per i settori economici di riferimento della Commissione stessa, in quanto va inquadrato nel più ampio contesto dell'azione del Governo finalizzata alla semplificazione nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese, quale elemento essenziale per lo sviluppo.
Nel dettaglio, il testo in esame si compone di tre capi, dedicati rispettivamente alla semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese, alla disciplina del personale pubblico e al conferimento di una delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, il capo I (articoli da 1 a 20) contiene disposizioni in materia di: tenuta informatica dei libri sociali e delle scritture contabili; certificazioni e documentazioni d'impresa; iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane; adempimenti per i gestori delle strutture ricettive concernenti la registrazione dei clienti e l'installazione di postazioni internet; conservazione delle cartelle cliniche; modifiche alle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, in materia di conferenza di servizi; semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica; comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili; denunce in caso di infortunio sul luogo di lavoro; documentazione aziendale in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro; elenchi agricoli; comunicazioni e procedure relative alla previdenza per il settore dello spettacolo; deposito al registro delle imprese degli atti di cessione di azienda. Sono altresì previsti interventi sull'organizzazione della pubblica amministrazione,

Pag. 227

finalizzati a rafforzare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi e a rendere più facilmente conoscibili i provvedimenti adottati in tale direzione. Nella medesima direzione viene riformulata la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione, che deve accompagnare le proposte di atti normativi. Ulteriori misure riguardano le seguenti materie: anagrafe della popolazione residente, con particolare riferimento a cambi di residenza, rilascio e utilizzo della carta d'identità per i minori; presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni allo sportello unico per l'edilizia; la possibilità, per le amministrazioni, di ricorrere, avverso le deliberazioni più rilevanti rese in sede di controllo sulla gestione, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite; formazione e utilizzo della base unitaria di dati statistici; attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero; informatizzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche nonché delle pagelle; recupero e di riscossione delle spese di giustizia e determinazione delle spese per i giudizi davanti al giudice di pace; conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati.
Nel capo II, è reintrodotto l'obbligo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi. Si prevede poi l'istituzione di un fondo per la formazione continua dei pubblici dipendenti. Viene esclusa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nel settore pubblico per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. Inoltre, viene dettata una norma interpretativa sul rilascio di certificazioni mediche attestanti dati clinici non desunti da visita. Ulteriori disposizioni riguardano il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero. Infine, si prevede l'aumento del contingente di personale in assegnazione temporanea presso il Dipartimento della funzione pubblica, nonché l'obbligo delle amministrazioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati mensili relativi alle assenze per malattia.
Nel Capo III sono infine contenuti gli articoli per il conferimento della delega al Governo per l'adozione della «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definirà i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini, e per l'adozione di un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.
In sintesi, oltre agli aspetti generali prima ricordati, le parti di maggiore interesse per la Commissione sono all'articolo 3 e all'articolo 7-quater.
L'articolo 3 semplifica per i gestori delle strutture ricettive - e quindi anche per le aziende di agriturismo - gli adempimenti relativi alla registrazione dei clienti e alle licenze di pubblica sicurezza per l'installazione di postazioni internet. Sono in proposito interessanti i dati riportati nella relazione illustrativa del disegno di legge, ove si legge, a proposito della registrazione dei clienti: «La norma tende a eliminare le molte documentazioni prodotte all'atto dell'arrivo di un cliente in un albergo: si tratta di carte che nessuno guarda ma che sottraggono tempo prezioso al personale delle strutture ricettive e agli ospiti. Si propone di rendere informatica tale procedura. Nel 2002 ci sono stati 82 milioni di arrivi nelle strutture ricettive italiane: ipotizzando un risparmio in termini di tempo pari a due minuti per la compilazione e per la trasmissione via fax o per la consegna diretta della singola scheda cartacea e il 20 per cento di costi aggiuntivi (carta e stampante), il risparmio è di almeno 49 milioni di euro all'anno». Per le postazioni internet si rileva invece: «La disposizione intende eliminare l'obbligo della licenza e degli adempimenti connessi per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive, in quanto l'efficacia antiterroristica della misura risulta essere praticamente nulla. La norma, come risulta attualmente formulata, è considerata una vera «zavorra» dagli albergatori, che si vedono costretti a disinstallare le loro postazioni internet, causando

Pag. 228

un grave disservizio ai clienti. Limitandosi alle postazioni internet situate all'interno di strutture ricettive (allo stato attuale 7.000 unità) e ipotizzando che vengano richieste, anche come effetto della nuova disposizione, 1.000 nuove licenze all'anno, il risparmio ipotizzabile è nell'ordine di 42 milioni di euro all'anno. Alla semplificazione sono interessati i 7.000 gestori con postazioni internet e quelli potenzialmente interessati a installarli. Inoltre sono interessati i clienti (almeno 20 milioni dei complessivi 82 milioni di arrivi in albergo all'anno).
Per quanto riguarda l'articolo 7-quater, esso reca norme di semplificazione degli adempimenti relativi agli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato, che costituiscono lo strumento per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro e per il diritto alle relative prestazioni. Si tratta di norme analoghe a quelle già approvate recentemente dalla Camera nell'ambito del disegno di legge C. 2100 (Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori). Sembrerebbe pertanto opportuno invitare la I Commissione a sopprimerle o a individuare altra modalità di coordinamento.
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole, con la seguente osservazione: «si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 7-quater ovvero di individuare le necessarie modalità di coordinamento con l'analoga disposizione approvata dalla Camera nell'ambito del disegno di legge C. 2100».

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.
L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 26 maggio 1999, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali. Le finalità del PSA sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori. L'obiettivo di fondo del PSA è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione. L'ASA con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso con l'Unione eorpea (ad eccezione del Kosovo). Tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.
Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica, che il Senato ha approvato il 28 aprile 2010 (S. 1933), si sottolinea che l'Accordo con la

Pag. 229

Bosnia-Erzegovina in esame, analogamente all'ASA col Montenegro, presenta alcuni elementi di novità rispetto agli Accordi precedenti. In particolare, subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Bosnia-Erzegovina nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen (i quali postulano la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela), sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. Introduce poi un sistema di clausole che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi (il così detto cumulo diagonale delle regole di origine).
L'obiettivo primario dell'ASA con la Bosnia-Erzegovina è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione di intense e durature relazioni. L'Accordo prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali e favorisce lo sviluppo del commercio - attraverso la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina - degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori. L'Accordo, inoltre, sancisce la disponibilità della Unione europea ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. L'Accordo riconosce la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione alla UE sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e di quelli del PSA.
Le disposizioni di maggiore interesse della Commissione Agricoltura sono le disposizioni specificamente dedicate ai prodotti agricoli e della pesca, di cui al capitolo II del titolo IV (libera circolazione delle merci).
Dopo il rimando al Protocollo n. 1 per la specifica delle condizioni applicabili agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati, ivi elencati (articolo 25), si prevede che la Comunità abolisca restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sulle importazioni agricole dalla Bosnia-Erzegovina, come anche i dazi e gli oneri di effetto equivalente, con l'esclusione di animali vivi e carni bovine fresche o congelate, nonché di vini e zucchero: quanto agli ortaggi, legumi, tuberi mangerecci, frutta commestibile, si eliminerà solo la parte del dazio calcolata sul valore. Con riferimento ai cosiddetti prodotti baby beef - definiti nell'Allegato II - la Comunità si impegna ad applicare dazi del 20 per cento sia sulla parte ad valorem sia su quella specifica, come previste dalla tariffa doganale comunitaria, ma limitando l'importazione ad un contingente annuo di 1.500 tonnellate. La Comunità concede l'importazione in franchigia doganale di zucchero di canna e di barbabietola, sciroppi e caramello entro un contingente tariffario annuale di 12.000 tonnellate. Per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina, l'impegno riguarda l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli originari della Comunità europea, assieme all'impegno ad abolire i dazi applicabili alle importazioni di prodotti agricoli quale specificati nella parte a) dell'Allegato III. la Bosnia-Erzegovina ridurrà invece progressivamente i tassi applicabili alle importazioni elencate nell'Allegato terzo, lettere b), c) e d), secondo il calendario ivi indicato (articoli 26 e 27). Mentre il regime applicabile agli scambi di bevande alcoliche tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è definito dal Protocollo 7, per i prodotti della pesca le Parti aboliscono qualunque dazio, restrizione quantitativa, ecc., salvo che per i prodotti elencati nell'Allegato IV (articolo 28). Gli articoli 29 e 30, in considerazione della particolare delicatezza che i settori dell'agricoltura e della pesca rivestono per l'economia della Bosnia-Erzegovina, contengono rispettivamente una clausola di revisione entro tre anni delle disposizioni dell'ASA, e una clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui l'importazione nel territorio

Pag. 230

di una delle due Parti di prodotti agricoli e della pesca provochi gravi turbamenti di mercato, si darà luogo a consultazioni per l'adozione di opportune contromisure. Per quanto concerne le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, della pesca ed alimentari, diversi da vini e bevande alcoliche della Comunità, la Bosnia-Erzegovina ne assicura la protezione a norma della corrispondente legislazione dell'UE e si impegna a vietare l'uso, nel suo territorio, delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica (articolo 31). Sempre nel Titolo IV, ma con riferimento alle disposizioni comuni, l'ASA vieta, a partire dall'entrata in vigore, la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali. L'ASA, inoltre, sarà compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni doganali della Bosnia-Erzegovina, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell'ASA stesso. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping, sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 39, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice (articolo 40). Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'ASA per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale (articolo 43). È specificato tuttavia che tale facoltà non deve costituire una restrizione commerciale dissimulata tra le Parti. Sussiste inoltre (articolo 44) uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali per la Parte corresponsabile di irregolarità amministrative e commerciali.
Nel titolo VIII (politiche di cooperazione), gli articoli 95 e 96 sono dedicati alla cooperazione nei settori dell'agricoltura, dell' agroindustria e della pesca, che è mirata, in particolare, alla modernizzazione di tali settori in Bosnia e a favorire il progressivo avvicinamento della legislazione locale alle norme ed agli standard comunitari.
Il Protocollo 7 è infine dedicato alle concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati.
In conclusione propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.25

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.
(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, ricorda che il nuovo testo unificato, scelto come testo base, è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 4 maggio e che gli emendamenti presentati sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).

Pag. 231

Rileva quindi che l'emendamento Di Giuseppe 2.1 ribadisce quanto già previsto al comma 2 dell'articolo 2, ovvero che sullo schema del decreto ministeriale per l'individuazione dei comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi previsti dal provvedimento devono essere acquisiti i pareri della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritira l'emendamento 2.1.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, osserva che l'emendamento Di Giuseppe 7.1 disciplina in dettaglio gli elementi che devono essere indicati nelle domande per accedere ai contributi previsti dal provvedimento, mentre l'articolo 7 del testo unificato prevede invece che la disciplina delle modalità procedurali per la presentazione delle domande sia demandata alle regioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che le regioni dovranno adottare specifici provvedimenti per l'attuazione della legge.

Giovanni DIMA (PdL) ritiene necessario precisare le funzioni che saranno affidate alle regioni, sottolineando che le stesse dovranno probabilmente intervenire con legge.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, precisa che è demandata alle regioni la complessiva attuazione della legge, con la possibilità di prevedere eventuali finanziamenti integrativi. Resta all'autonoma determinazione di ciascuna regione l'individuazione delle modalità del suo intervento.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che le regioni potranno intervenire anche con provvedimenti diversi dalla legge.

Viviana BECCALOSSI (PdL) è contraria ad una formulazione che renda inevitabile per le regioni il provvedere con lo strumento della legge.

Giovanni DIMA (PdL) ritiene necessario precisare anche la parte relativa all'istruttoria delle domande da parte dei comuni.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che con il testo in esame si voleva dare, nella attuazione della legge, centralità ai territori e quindi ai comuni, che meglio conoscono la situazione. Ricorda inoltre che la nuova legge è interamente riferita a situazioni territoriali specifiche, caratterizzate non da un significativo valore produttivo, ma piuttosto da valori paesaggistici e di difesa del suolo.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, propone conclusivamente l'emendamento 7.2, che si fa carico dell'esigenza avanzata dalla collega Di Giuseppe di precisare il contenuto delle domande, ma mantiene la competenza delle regioni sul punto. In particolare, si prevede che ciascuna regione «stabilisce, altresì, i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande».

La Commissione approva l'emendamento del relatore 7.2, risultando assorbito l'emendamento Di Giuseppe 7.1.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, fa presente che il testo unificato, nel titolo e all'articolo 1, fa riferimento agli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico. Poiché il richiamo al territorio insulare e alle fasce costiere potrebbe risultare troppo restrittivo ed eventualmente comportare l'esclusione di realtà meritevoli di tutela, propone di far riferimento agli agrumeti caratteristici dei «territori di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico».

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che la proposta del Presidente possa essere accolta, in quanto mantiene i requisiti del particolare pregio paesaggistico e del rischio di dissesto idrogeologico, che da sempre caratterizzano l'intervento legislativo in esame. Invita semmai ad invertire

Pag. 232

l'ordine nel quale questi due elementi sono indicati.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, propone conclusivamente l'emendamento 1.1, con il quale si propone, nel titolo e all'articolo 1, comma 1, di sostituire le parole: «del territorio insulare e delle fasce costiere» con le seguenti: «dei territori».

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Intervengono il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 17.15

7-00324 Zucchi ed altri: Sul rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.
(Discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo RUSSO (PdL), nel rivolgere al Ministro, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione, gli auguri della Commissione tutta per il lavoro impegnativo che lo attende, ricorda che la risoluzione è firmata dai colleghi della Commissione appartenenti a tutti i gruppi e invita il deputato Zucchi ad illustrarla, a nome di tutti i firmatari.

Angelo ZUCCHI (PD), dopo aver rivolto l'augurio di un proficuo lavoro al ministro Galan per il suo nuovo incarico, fa presente che la risoluzione cerca di rispondere alle questioni sollevate dall'intera filiera bieticolo-saccarifera.
Ricorda infatti che, in occasione della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e a seguito di un compromesso raggiunto in sede europea, che consentiva l'erogazione di aiuti nazionali fino alla campagna 2010-2011, era previsto un sostegno per il settore per un ammontare di 43 milioni di euro all'anno, per cinque anni, fino al 2010. Tuttavia, tali fondi sono stati invece garantiti solo per tre anni, mentre sono mancati per le annualità 2009 e 2010. Ciò ha messo in grave difficoltà il settore, che attendeva legittimamente quel sostegno e che appare quindi esposto ad una grave crisi, con gravi ricadute occupazionali.
Fa presente inoltre che la risoluzione, presentata da tutti i gruppi, impegna il Governo a risolvere la questione, come era già stato preannunciato dal ministro Zaia e confermato dal Governo stesso in diverse occasioni.

Il ministro Giancarlo GALAN esprime parere favorevole sulla risoluzione, facendo presente di aver già dato disposizioni affinché vengano immediatamente messi a disposizione 21 milioni di euro da parte dell'AGEA. Inoltre, ha ragionevoli motivi per ritenere che l'intervento possa essere completato nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2260, recante disposizioni per la competitività del settore agroalimentare.

La Commissione approva infine la risoluzione.

La seduta termina alle 17.20.

Pag. 233

AUDIZIONI

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Intervengono il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 17.20.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giancarlo GALAN, interviene sui temi oggetto l'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano Mario SARDELLI (Misto-NS/LS Ausonia), Giuseppe RUVOLO (UdC), Monica FAENZI (PdL), Susanna CENNI (PD), Luca BELLOTTI (PdL), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Ivan ROTA (IdV), Sandro BRANDOLINI (PD), Giovanni DIMA (PdL), Massimo FIORIO (PD), Isidoro GOTTARDO (PdL), Gian Pietro DAL MORO (PD), Giuseppina SERVODIO (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Viviana BECCALOSSI (PdL) e il presidente Paolo RUSSO.

Il ministro Giancarlo GALAN replica agli intervenuti.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il Ministro Galan e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260-2646-2743/A.