CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame, soffermandosi in particolar modo sulle disposizioni che presentano contenuti connessi ai profili di competenza della Commissione; rileva al riguardo che l'articolo 2 contempla norme di semplificazione relativamente all'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane; l'articolo 5 è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi, prevedendosi che i medesimi non siano realizzabili con la denuncia di inizio attività e rientrano, pertanto, nell'attività edilizia libera, fatte salve le più restrittive disposizioni previste

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dalla disciplina regionale; l'articolo 9 introduce una serie di interventi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volti a potenziare le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea; l'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia, previo parere della Conferenza unificata. Evidenzia quindi che l'articolo 3 interviene sugli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti e l'articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell'edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica. Osserva che l'articolo 18 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia e l'accelerazione dell'innovazione digitale nelle università; l'articolo 20 reca novelle alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di allinearlo alla normativa comunitaria mentre l'articolo 28 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini. Rileva quindi che l'articolo 30 reca una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) reputa il provvedimento apprezzabile sotto il profilo delle finalità, ma ne sottolinea le evidenti carenze in ordine all'approntamento delle risorse da destinare all'attuazione del medesimo. Dichiara pertanto il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
S. 2165 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, in sostituzione del relatore, onorevole Paola Pelino, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha reso parere il 21 aprile 2010 alle commissioni riunite VI e X della Camera. Riferisce quindi in ordine alle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera. Rileva che all'articolo 2, al comma 4-quinquies, si prevede, per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti. Osserva che all'articolo 4 si prevede per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, il riconoscimento di uno specifico contributo alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi. Evidenzia che l'articolo 5, volto ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti. Osserva quindi che l'articolo 5-bis

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reca modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur condividendo le condizioni apposte alla proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il proprio voto contrario sulla medesima proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
S. 2150 Governo.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Nicolò Cristaldi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, volto a riformare il settore dello spettacolo ed in particolare il settore lirico-sinfonico, al fine di razionalizzare le spese degli enti lirici e implementare i livelli di qualità delle produzioni offerte. Evidenzia che l'articolo 1 reca disposizioni per il sistematico riordino, acquisito il parere della Conferenza unificata, del settore lirico-sinfonico, in coerenza con i princìpi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità. Fa notare che l'articolo 2 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale, che si avvale della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime, mentre l'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, prescrivendosi che la gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche deve essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio e che per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile sia fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica. Osserva che l'articolo 4 attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di rideterminare i criteri selettivi di assegnazione dei contributi alle attività svolte e rendicontate dello spettacolo dal vivo, nonché i criteri di liquidazione e di anticipazione dei contributi ancora da assegnare, in base ai livelli quantitativi e dell'importanza culturale della produzione svolta, alla regolarità gestionale degli organismi, nonché agli indici di affluenza del pubblico. Riferisce che l'articolo 5 provvede alla ridefinizione delle funzioni e dei compiti del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce Spa; l'articolo 6 consente di inserire nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche anche le opere audiovisive; l'articolo 7 reca disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e l'articolo 8 abroga talune disposizioni normative in materia di spettacolo non più attuali, fra le quali l'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007, al fine di restituire all'Amministrazione il normale ambito di discrezionalità tecnico-amministrativa nella scelta di merito sulle procedure di affidamento in concessione dei cosiddetti «servizi aggiuntivi» degli istituti e luoghi della cultura.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia l'opportunità che sia potenziato l'apporto ed il sostegno finanziario delle regioni nei confronti del settore lirico-sinfonico.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) osserva che in base alla vigente normativa il sistema delle autonomie regionali contribuisce a fornire sostegno finanziario alle fondazioni lirico-sinfoniche.

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Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) avanza rilievi critici sui contenuti del provvedimento e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Nuovo Testo unificato C. 60 e abb.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Osserva che l'articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile. Riferisce che l'articolo 2 reca la definizione delle attività professionali in edilizia, che possono essere svolte in forma d'impresa, individuale, societaria o cooperativistica; l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti indicati, che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, disciplinati, sul piano nazionale, dalla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, e dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione della Sezione speciale dell'edilizia presso ciascuna Camera di Commercio e sull'articolo 4, che disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione individuati all'interno dell'impresa esercente le attività professionali in edilizia. Osserva che gli articoli 5, 6 e 7 riguardano i requisiti di onorabilità, di idoneità morale e professionale richiesti per l'esercizio dell'impresa; il venir meno dei predetti requisiti comporta, ai sensi dell'articolo 12, la sospensione e decadenza dell'attività. Evidenzia che l'articolo 8 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico; le Regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove. Sottolinea che l'articolo 9 reca i requisiti di capacità organizzativa che devono essere posseduti all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia; l'articolo 10 stabilisce i compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti medesimi; l'articolo 11 dispone che le Regioni possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mentre gli articoli 13, 14, 15 e 16 riguardano, rispettivamente, specifiche previsioni sul periodo transitorio, le sanzioni amministrative per il mancato possesso dei requisiti, le responsabilità del direttore dei lavori ed il monitoraggio dei comuni sulle accertate violazioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime rilievi critici in ordine ai contenuti dell'articolo 8, che regola aspetti inerenti

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all'organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio che dovrebbero essere riservati all'esclusiva competenza regionale.

Davide CAPARINI, presidente, rileva che l'articolo 8 assegna taluni compiti programmatori alle regioni, che dovrebbero attivarsi con celerità entro i tempi stabiliti dalla norma.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che sia semplificata la disciplina recata dall'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe; formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.