CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, per assicurare una più opportuna organizzazione dei lavori della settimana corrente, anche in relazione all'andamento della discussione dei diversi provvedimenti inseriti nel calendario dell'Assemblea, avverte preliminarmente che la seduta della Commissione prevista per domani, già convocata alle ore 14.30, sarà fissata al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Aula, restando invariati tutti i punti previsti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.
C. 2875 Gnecchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, in data 4 marzo 2010, la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione

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di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, per la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame.
Avverte, quindi, che in data 29 aprile 2010 è stato reso noto il contenuto della predetta relazione tecnica: essa risulta negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha analizzato gli effetti dell'introduzione del nuovo comma 2-bis all'interno dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con una valutazione di maggiori oneri pari a 38,3 milioni di euro annui, fermo restando che il provvedimento stesso non contiene - come era già noto alla XI Commissione - la prescritta clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196, né reca alcuna disposizione di copertura finanziaria (elemento che rappresenta proprio uno dei principali motivi per i quali la Commissione medesima ha convenuto - prima ancora di procedere alla definizione di una norma di copertura - di richiedere al Governo una stima degli oneri previsti dal testo).
Fa presente, peraltro, che il medesimo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce come la relazione tecnica non fornisca alcuna indicazione relativamente agli effetti dell'introduzione del successivo comma 2-ter del richiamato articolo 86 (sempre contemplato nella proposta di legge in esame), che potrebbe determinare ulteriori oneri a carico delle amministrazioni locali.
Per tali ragioni, giudica opportuno che la Commissione - alla luce dei dati economico-finanziari forniti dal Governo - torni a riesaminare il testo nei tempi che saranno ritenuti utili, anche al fine di verificare i margini per poter pervenire ad una omogenea ed esaustiva quantificazione degli oneri e individuare, al contempo, una modalità di copertura finanziaria del provvedimento.
Fa presente, dunque, che sarà convocata, nelle prossime settimane, una nuova riunione del Comitato ristretto, già nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulla proposta di legge in esame, in modo da verificare gli eventuali interventi modificativi da apportare al testo, che siano in grado di superare i rilievi di carattere finanziario testé evidenziati.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che lo scopo della sua proposta normativa è quello di evitare che colui che sia stato eletto presso amministrazioni locali rimanga privo di fondamentali tutele assicurative e previdenziali - soprattutto laddove esso, al momento dell'elezione, sia disoccupato o abbia un basso stipendio - e non certo quello di garantire quei trattamenti di favore (per esempio di natura vitalizia, come accade per le regioni), a cui fa impropriamente riferimento la relazione tecnica presentata sul provvedimento, che dovrebbe limitarsi a contemplare comuni e province interessati.
Pur facendo notare che appare difficile quantificare in modo preciso gli oneri recati dal provvedimento nel lungo periodo, dal momento che occorrerebbe di volta in volta andare a considerare la posizione occupazionale del soggetto interessato al momento dell'elezione - problematica che si potrebbe in parte risolvere con una modalità di versamento contributivo a forfait, così come previsto per i lavoratori autonomi - ritiene opportuno intervenire con determinazione sulla materia, nel presupposto che tutti abbiano diritto a trattamenti pensionistici dignitosi, a maggior ragione gli amministratori locali, che svolgono un servizio fondamentale per la società. Contesta, pertanto, l'impostazione della relazione tecnica, che sembra basarsi sul paradossale presupposto per cui gli enti locali possono trarre un vantaggio economico dall'avere amministratori non occupati o in particolari situazioni di occupazione, in quanto potrebbero così non versare i relativi contributi previdenziali.
Auspica, pertanto, che si possano valutare con attenzione tali aspetti e giungere ad una soluzione normativa adeguata, anche sotto il profilo della sostenibilità

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finanziaria, che consenta di proseguire positivamente lungo l'iter di approvazione del provvedimento.

Silvano MOFFA, presidente, ribadisce che le questioni testé prospettate potranno essere esaminate nell'ambito del Comitato ristretto, che sarà convocato proprio al fine di giungere all'elaborazione di un testo capace di superare le criticità evidenziate dalla relazione tecnica.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della professione di autista di rappresentanza.
C. 1743 Pelino e C. 2390 Compagnon.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, comunica anzitutto che il relatore ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, a causa di una improvvisa indisposizione; per tali ragioni, avverte che svolgerà personalmente la relazione introduttiva in sostituzione del relatore, sulla base di una nota da questi nel frattempo predisposta.
Al riguardo, rileva che le proposte di legge C. 1743 (di iniziativa dei deputati Pelino e altri) e C. 2390 (di iniziativa del deputato Compagnon) introducono norme per la disciplina della professione di autista di rappresentanza. I due provvedimenti, di contenuto praticamente identico, sono composti di 5 articoli. Fa notare che l'articolo 1 definisce il profilo professionale dell'autista di rappresentanza, consistente nella conduzione di mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, nella manutenzione dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli e nella collaborazione con l'organo istituzionale e il suo staff, mentre l'articolo 2 prevede che l'autista di rappresentanza sia un dipendente delle amministrazioni dello Stato, chiamato a prestare la propria attività su tutto il territorio nazionale e internazionale. Osserva che l'articolo 3 definisce le attività svolte dall'autista di rappresentanza e le competenze richieste, rinviando ad appositi allegati di dettaglio (Allegati A e B) e gli articoli 4 e 5 individuano i requisiti richiesti per l'accesso alla professione, ossia: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; patente di guida di categoria B; certificato di abilitazione professionale CAP B; iscrizione all'albo degli autisti; conoscenza di una lingua straniera; superamento dell'esame di qualificazione per l'esercizio dei servizi di polizia stradale; età non inferiore a 18 anni.
Segnala che per l'accesso alla professione è inoltre richiesto il superamento di una prova teorico-pratica, tenuta da una apposita commissione istituita dall'amministrazione di appartenenza e composta da tre membri, di cui uno nominato dal capo del personale, uno dal Capo di gabinetto e uno dal sindacato di categoria. A seguito del superamento della prova viene rilasciato un attestato di qualifica che costituisce titolo abilitante per l'esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato. Osserva, altresì, che sono esonerati dalla prova teorico-pratica gli autisti che alla data di entrata in vigore della legge dimostrino di aver svolto almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di attività in tre anni.
Illustrato il contenuto del provvedimento, segnala che il relatore - nella nota predisposta per la presidenza - giudica sin d'ora opportuno esprimere alcune valutazioni di carattere generale sugli interventi proposti, che potranno essere oggetto di adeguato approfondimento nel corso del dibattito. In primo luogo, intende evidenziare che l'attività di autista di rappresentanza non è attualmente disciplinata dalla legge, per cui l'inquadramento del personale pubblico che svolge tali funzioni è rimessa alla contrattazione collettiva e ai regolamenti di organizzazione delle singole amministrazioni: appare, pertanto, opportuno interrogarsi se il ricorso allo strumento legislativo sia la via più idonea alla realizzazione degli obiettivi perseguiti. Rileva, inoltre, con riferimento alla platea

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dei destinatari dell'intervento legislativo, che non risulta chiaro se i provvedimenti intendano disciplinare unicamente l'attività di autisti di rappresentanza svolta da dipendenti pubblici (come afferma l'articolo 2) o anche da soggetti privati (come sembra desumersi dall'articolo 4, che prevede la costituzione di un albo professionale). Infine, osserva che le norme concernenti l'obbligatoria iscrizione ad un albo degli autisti quale condizione per l'esercizio della professione andrebbero attentamente valutate con riferimento al principio di tutela della concorrenza, tenendo conto a tale riguardo anche della costante giurisprudenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha reiteratamente affermato che la previsione dell'iscrizione ad albi, registri o elenchi quale condizione per l'esercizio di una professione configura, di norma, una indebita restrizione della concorrenza e si giustifica solo a fronte dell'esigenza di tutela di pubblici interessi pubblici costituzionalmente garantiti.

Alessia Maria MOSCA (PD), oltre a ritenere inopportuno un intervento legislativo sulla materia in oggetto, atteso che l'inquadramento del personale pubblico che svolge le funzioni di autista di rappresentanza è rimesso alla contrattazione collettiva e ai regolamenti di organizzazione delle singole amministrazioni, rileva nel testo in esame palesi contraddizioni e incongruità, che ne renderebbero incerta l'interpretazione. Dichiara, comunque, la sua contrarietà all'impostazione di fondo dei provvedimenti abbinati, che, contrapponendosi all'attuale tendenza in atto nell'ambito della regolamentazione degli ordini professionali, rischierebbe di minare i principi cardine della concorrenza e di instaurare ingiustificati regimi monopolistici.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime forti perplessità sui provvedimenti in esame, ritenendo che sulla delicata materia degli ordini professionali e della disciplina giuridica di determinate professioni sia necessaria una riflessione di più ampia portata, non rinvenibile nei testi in questione, che, peraltro, appaiono poco chiari nella parte in cui si fa riferimento agli operatori pubblici e privati.

Giuliano CAZZOLA (PdL) si interroga sul motivo per il quale si dovrebbe introdurre uno status giuridico particolare per gli autisti di rappresentanza, atteso che la materia risulta già ampiamente regolamentata nell'ambito della contrattazione collettiva, che giudica la sede più idonea anche a garantire una certa flessibilità della disciplina. Ritiene necessario riflettere seriamente sull'opportunità di dare seguito all'esame di tale proposta, paventando il rischio che, in caso di prosecuzione dell'iter, una volta «accesi i riflettori» sulla vicenda, possa sorgere nell'opinione pubblica anche il sospetto che si tratti di un'iniziativa a favore di una «casta» - così come accaduto per una proposta emendativi di recente presentata presso il Senato in occasione della riforma del Codice della strada - rafforzando ulteriormente la sfiducia nei confronti del Parlamento.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che non vi sia alcun bisogno di portare avanti provvedimenti di natura lobbistica come quelli in esame, che, peraltro, risultano suscettibili di rilievi critici anche sotto il profilo del merito e della qualità della legislazione. Si chiede come mai deputati di maggioranza, che si ritengono depositari di principi liberali, pongano in essere un intervento capace solo di appesantire l'ordinamento e di introdurre vincoli lesivi della libertà di concorrenza.

Gaetano PORCINO (IdV) ritiene che, prima di giungere ad una totale «bocciatura» dei testi in esame, occorra valutare con attenzione le finalità che essi si prefiggono, tra cui vi sarebbe quella di garantire una certa uniformità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore, citando coloro che accompagnano determinate figure apicali della pubblica amministrazione, quali ad esempio i prefetti.

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Giulio SANTAGATA (PD) fa notare che il diverso trattamento previsto per talune figure professionali di autista è giustificato dalla loro appartenenza alle Forze dell'ordine e dalla necessità di rispondere ad esigenze connesse alla sicurezza, oltre che alla tutela dei cittadini. Non ritiene, quindi, di poter assimilare gli autisti di rappresentanza ai soggetti preposti alla guida di autovetture per motivi di sicurezza.

Elisabetta RAMPI (PD), intervenendo per una precisazione, si domanda se sia prevista nei provvedimenti una norma diretta ad introdurre una distinzione tra patente di servizio e patente privata, analogamente a quanto accade in altri settori dell'autotrasporto.

Silvano MOFFA, presidente, fa notare al deputato Rampi che l'oggetto del'intervento normativo proposto riguarda lo status giuridico degli autisti di rappresentanza, non ritenendosi congruo in questa sede un intervento di modifica al Codice della strada.

Paola PELINO (PdL) osserva che la proposta di cui ha ritenuto opportuno farsi promotrice mira a rispondere alle esigenze prospettate alla stessa Commissione dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza del settore, audite informalmente sull'argomento nei mesi scorsi. Pertanto, osserva che si tratta semplicemente di prevedere uno specifico riconoscimento per tali figure professionali, impegnate in attività peculiari e molto delicate, stabilendo requisiti dettagliati per il loro svolgimento, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative introdotte in tema di trasparenza nell'ambito della pubblica amministrazione, da ultimo con la legge n. 15 del 2009.
Ritiene comunque opportuno soffermarsi ad esaminare con attenzione gli elementi di criticità emersi nel dibattito, al fine di giungere ad una soluzione normativa il più possibile condivisa, segnalando come la proposta di legge si preoccupi - in ogni caso - di prevedere un apposito esame abilitante e si renda necessaria anche per evitare che, con i soli contratti collettivi, possano crearsi inaccettabili condizioni di disparità tra categorie omogenee di lavoratori.

Silvano MOFFA, presidente, ritiene che dall'odierno dibattito siano emerse valutazioni fortemente critiche sui provvedimenti in questione, che, allo stato, sembrerebbero suscettibili di determinare un'ulteriore complicazione nel già congestionato quadro normativo del settore. Propone, pertanto, una pausa di riflessione sull'argomento, sospendendo per il momento l'iter di esame dei testi, riservandosi di riprendere la discussione alla luce di ulteriori approfondimenti e dell'acquisizione di nuovi elementi che dovessero nel frattempo sopraggiungere.

Teresio DELFINO (UdC), nel chiedere alla presidenza delucidazioni circa i tempi relativi ala prospettata sospensione, auspica che essi non siano eccessivamente dilatati e che, comunque, al momento opportuno, si possa giungere ad una definitiva presa di posizione sull'argomento, anche se questa dovesse essere di segno negativo.

Silvano MOFFA, presidente, assicura che la presidenza valuterà con la massima diligenza la congruità dei tempi di ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo, al fine di addivenire ad una decisione che sia la più ponderata possibile.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a sostegno delle gestioni previdenziali.
C. 3096 Jannone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, fa notare che la proposta di legge n. 3096 interviene sulla delicata questione delle risorse finanziarie destinate all'INPDAP, al fine di garantire i pagamenti dei trattamenti pensionistici e di fine servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; la proposta, in particolare, novella l'articolo 35 della legge n. 448 del 1998, prevedendo che le anticipazioni sul fabbisogno finanziario si intendano come trasferimenti a titolo definitivo in favore dell'Ente. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento ha lo scopo di risolvere le necessità finanziarie degli ultimi cinque anni dell'INPDAP, che sono a loro volta il riflesso di fattori generali di carattere demografico, di politiche del lavoro pubblico e di fattori macro-economici; la stessa relazione, infatti, individuando una serie di cause generatrici di tale squilibrio (tra cui: l'allungamento della vita media dei pensionati, la crescita degli importi medi delle prestazioni, la diminuzione degli iscritti e il venir meno dei finanziamenti annuali da parte dello Stato), mette in evidenza l'esigenza della messa a regime dell'intervento finanziario, già operato dallo Stato nel biennio 2009-2010, ai fini della diminuzione dell'avanzo di amministrazione preesistente.
Rileva che il provvedimento si compone di 2 articoli, di cui il secondo detta disposizioni limitate esclusivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento. Quanto all'articolo 1, osserva che la lettera b) del comma 1, inserendo un nuovo comma 3-bis al richiamato articolo 35 della legge n. 448, autorizza, a decorrere dal 2010, i trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo per ripianare il fabbisogno finanziario delle gestioni stesse; inoltre, tale lettera prevede che le somme per anticipazioni ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività delle gestioni si intendano trasferite a titolo definitivo. Le rimanenti lettere a) e c) del comma 1 provvedono a coordinare il testo vigente con le modifiche apportate, sopprimendo il riferimento all'INPDAP nei commi 3 e 6 dello stesso articolo 35.
In tal senso, nel giudicare il provvedimento di particolare importanza, anche alla luce dei possibili problemi che potrebbero derivare dall'accentuazione di squilibri di natura economico-gestionale, attende di verificare l'orientamento dei gruppi sul provvedimento, al fine di procedere speditamente alla sua approvazione, fatta salva ovviamente l'esigenza di valutare con attenzione - anche con il contributo della V Commissione - i possibili profili di natura finanziaria.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel ripercorrere le vicende storiche che hanno accompagnato lo sviluppo dei conti e della gestione dell'INPDAP, fa notare che il provvedimento in esame riveste una particolare importanza, dal momento che esso potrebbe anche risolvere talune rilevanti problematiche di bilancio dell'Istituto, prevedendo che le anticipazioni sul fabbisogno finanziario si intendano come trasferimenti a titolo definitivo in suo favore.
Dopo avere dettagliatamente illustrato le modalità di intervento che il provvedimento si propone, rileva, peraltro, come l'importanza del progetto di legge vada di pari passo con la sua delicatezza, nel senso che si tratta anche di valutare gli inevitabili effetti di natura finanziaria che da esso promanano, atteso che un intervento di queste dimensioni potrebbe richiedere un serio approfondimento da parte del competente dicastero dell'economia.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che la situazione di squilibrio di bilancio che caratterizza la gestione finanziaria dell'INPDAP è il frutto della politica intrapresa dal Governo in carica in materia di assunzioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni: la diffusione dei contratti flessibili in tale contesto avrebbe infatti determinato un minor afflusso di contributi nell'ambito dell'amministrazione previdenziale ordinaria, andando al contrario ad alimentare progressivamente la gestione separata dell'INPS dedicata proprio

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alla categoria dei lavoratori precari, i quali - sottoposti ad una sorta di «tassa occulta» sul lavoro - paradossalmente possono essere definiti i veri finanziatori della manovra in questione. Osserva che un'iniziativa parlamentare su tale argomento appare inopportuna, rendendosi piuttosto necessaria un'iniziativa dell'Esecutivo, unico soggetto in grado di intervenire con piena consapevolezza sui processi relativi al reclutamento di personale, alla gestione del bilancio dello Stato, al controllo sugli enti previdenziali, tenendo altresì in debita considerazione il quadro di limitate risorse finanziarie attualmente esistente.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur precisando di non essere aprioristicamente contraria ad una proposta normativa tendente a riconoscere trattamenti previdenziali adeguati ai dipendenti pubblici, si sofferma ad esaminare criticamente le motivazioni dell'intervento in oggetto illustrate nella relazione di accompagnamento, che, a suo avviso, non appaiono fondate. In proposito, giudica paradossale che in tale relazione si citi, tra le cause delle problematiche finanziarie dell'INPDAP, anche l'introduzione di normative che hanno favorito l'uscita dal mondo del lavoro dei soggetti con quarant'anni di contribuzione o l'intensificarsi dei processi di privatizzazione, atteso che è stato lo stesso Esecutivo in carica ad aver proposto misure di tale tenore; suggerisce polemicamente di provvedere, piuttosto, alla ri-assunzione degli oltre 50 mila docenti elementari, che sono stati costretti alla disoccupazione dalla politica intrapresa dal Governo in materia di pubblica istruzione.

Teresio DELFINO (UdC) auspica che il Governo possa quanto prima a riferire alla Commissione sull'argomento oggetto del provvedimento in esame, atteso che qualsiasi forma di intervento su tali materie richiede in via preliminare un'analisi complessa e articolata dei processi in atto nel mercato del lavoro e nell'economia, ambiti nei quali l'Esecutivo può vantare una capacità di approfondimento in prospettiva più lungimirante.

Silvano MOFFA, presidente, nel concordare sull'opportunità di acquisire sulla materia utili elementi di conoscenza, fa presente che un rappresentante del Governo sarà invitato a partecipare alla prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 3209-bis, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Al riguardo, fa presente che occorre rilevare che il provvedimento è collegato alla manovra finanziaria, secondo quanto stabilito nella risoluzione di approvazione dell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria, e che dal testo originario del disegno di

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legge, composto all'atto della presentazione alla Camera da 30 articoli, sono stati stralciati gli articoli 14, 25 e 27 all'esito dell'esame svolto ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento.
Sottolinea, quindi, come ci si trovi di fronte ad un provvedimento strutturale e strategico, volto, come indicato anche nelle intenzioni del Governo, a rovesciare il rapporto tra Stato e cittadini, i veri soggetti di tale rapporto: si tratta di una visione che si può riassumere nei principi di sussidiarietà e di visione federale e liberale dello Stato, finalizzata a compiere un'opera di semplificazione ponendo la Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini stessi.
Segnala che, non essendosi ancora concluso in sede referente l'esame degli emendamenti, l'analisi si concentrerà oggi sul testo originario, in attesa di possibili integrazioni che potrebbero rendersi opportune a seguito dell'eventuale approvazione di proposte di modifica di interesse della XI Commissione, anche tenuto conto degli sviluppi del dibattito e degli spunti che potranno emergere dal confronto tra i gruppi. Dal punto di vista delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, evidenzia gli articoli 8, 21, 24 e 26 del disegno di legge originario.
Fa innanzitutto presente che l'articolo 8 reca alcune modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, concernente l'ENPALS, intervenendo su specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro. In particolare, si interviene: sui termini di versamento dei contributi all'ENPALS e i requisiti da rispettare ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, stabilendo, in particolare, l'obbligo, per le imprese, di effettuare il versamento dei contributi entro i termini stabiliti dall'Ente; sull'obbligo di denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, prevedendo tale obbligo nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dall'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge n. 296 del 2006; sul certificato di agibilità, in particolare prevedendo specifici obblighi, da parte delle imprese, di comunicazione di specifici dati all'Ente ai fini del rilascio del certificato stesso, e prevedendo sanzioni in caso di inosservanza; sul libretto personale del lavoratore, disponendone l'abrogazione.
Fa poi notare che l'articolo 21 reintroduce l'obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato, mentre l'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia. In particolare, si introducono nell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 (attraverso l'inserimento del comma 3-bis e del comma 3-ter) l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti, l'obbligo di comunicazione degli stessi entro il mese successivo al Dipartimento della funzione pubblica, nonché determinati effetti sulla retribuzione di risultato del dirigente responsabile nel caso di persistente violazione dell'obbligo di comunicazione.
Evidenzia, infine, che l'articolo 26 disciplina il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero, regolato attualmente dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, modificata dall'articolo 8 della 15 luglio 2002, n. 145. Segnala che le novelle estendono l'ambito applicativo della legge al personale in regime di diritto pubblico ex articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo altresì l'istituzione di un'apposita banca dati per il monitoraggio del personale pubblico operante all'estero e semplificando le procedure di autorizzazione riguardanti, per le medesime finalità, il personale militare. Sottolinea, inoltre, che tale articolo 26, alle lettere b) e c), prevede che il servizio presso organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato interamente ai fini tanto della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, quanto del trattamento previdenziale e della valutazione dei titoli, specificando - mediante integrale sostituzione dell'articolo 2 della legge n. 1114 del 1962 - che restano a carico

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delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro, in sintonia con le previsioni circa il riconoscimento del servizio prestato.
In conclusione, tenuto conto che il disegno di legge è particolarmente rilevante anche sotto l'aspetto di politica economica, atteso che il rilancio della crescita del Paese non può non passare per un'azione di semplificazione che consenta di alleviare i cittadini e le imprese da determinati ostacoli burocratici, ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole, riservandosi comunque di valutare l'esito dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Giulio SANTAGATA (PD) si interroga sul motivo per il quale il provvedimento non sia stato assegnato alla XI Commissione in sede referente - eventualmente in congiunta con la I Commissione - attesa la sua particolare attinenza alle materie di competenza.

Silvano MOFFA, presidente, si dichiara convinto che - nonostante il provvedimento sia stato assegnato alla I Commissione in sede referente in ragione dell'assoluta prevalenza delle materie di sua competenza - la XI Commissione sia in grado di incidere costruttivamente sull'articolato in esame, anche attraverso l'inserimento nel parere di specifiche condizioni o osservazioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire e rilevata l'esigenza di attendere il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

(Parere dalla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, in ordine al quale la stessa VIII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 28 aprile 2010, inviando il testo risultante alle Commissioni competenti in sede consultiva. Con riferimento a tale provvedimento, segnala che l'obiettivo principale dell'intervento normativo proposto è quello di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore, nonché la tutela dei consumatori finali, subordinando l'esercizio di determinate attività professionali edili al possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico-professionale, correlati a specifici requisiti di onorabilità e, con riferimento alla struttura organizzativa e gestionale dell'impresa, ad appositi requisiti di capacità organizzativa e finanziaria.
Rileva che il provvedimento, proprio al fine di perseguire le finalità testé indicate, interviene anche su materie di diretto interesse della XI Commissione. In particolare, fa notare che all'articolo 3 del testo unificato si prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'edilizia, alla quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione, e finitura di immobili e di altre opere edili, di ingegneria civile e industriale, svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto ed esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente. In questo

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ambito, sottolinea che l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame prevede che lo stesso esercizio della professione di costruttore edile sia subordinato alla designazione - all'atto dell'iscrizione alla richiamata sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - di un «responsabile tecnico» (di cui il provvedimento prevede, pertanto, l'istituzione in via stabilizzata), mentre il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che la figura del responsabile tecnico possa essere ricoperta anche dalla medesima persona che è titolare dell'incarico di responsabile per la prevenzione e la protezione, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilendo, dunque, che entrambe le qualifiche possano essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato. Lo stesso comma 2 attribuisce, poi, appositi crediti formativi ai soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione, ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della proposta di legge in esame.
Fa presente, pertanto, che la richiamata disposizione fa riferimento ad aspetti concernenti l'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurando non soltanto il rispetto delle vigenti norme sui requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico di responsabile per la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro, ma anche la possibilità che la specifica preparazione di tale soggetto nel settore della sicurezza del lavoro possa essere idonea ad assumere anche il nuovo incarico di responsabile tecnico per l'attività edilizia dell'impresa.
Sempre in ordine a norme rientranti nell'ambito di competenza della XI Commissione, evidenzia poi il comma 4 dell'articolo 2, che, nell'ambito della regolamentazione delle attività e dei requisiti per lo svolgimento delle attività professionali di costruttore edile, prevede che resti fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi: tale norma infatti prevede, con riferimento al settore dell'edilizia, l'utilizzo di un meccanismo di misurazione a punti dell'idoneità di tali soggetti, teso a garantire il rispetto da parte dell'impresa delle regole sulla sicurezza del lavoro.
In conclusione, tenuto conto che il testo unificato reca disposizioni dirette ad assicurare - attraverso un opportuno coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 81 del 2008 - la tutela della sicurezza in un settore delicato e sensibile quale quello dell'edilizia, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, riservandosi eventualmente di dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Maria Grazia GATTI (PD), pur preannunciando che il suo gruppo manifesta un orientamento di fondo favorevole al provvedimento in esame, che giudica essenziale al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore e di assicurare la tutela dei consumatori finali, ritiene che il testo possa essere migliorato in taluni suoi aspetti, considerato altresì che l'attuale nucleo dell'intervento, derivando da una serie di proposte di legge risalenti a legislature precedenti, sembra fare riferimento ad un quadro storico ed economico ormai superato.
In particolare, ritiene ultroneo il contenuto del comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che le disposizioni del progetti di legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano, esprimendo altresì perplessità sull'articolo 2, nel quale non appare chiaro il riferimento allo «sviluppo di progetti immobiliari», che sarebbero esclusi dall'ambito applicativo. Dopo aver evidenziato l'esigenza di considerare l'opportunità di inserire gli aspetti previdenziali nell'ambito dei programmi di studio di cui all'articolo 8, giudica non

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condivisibile la scelta di prevedere un valore minimo, pari a 30 mila euro, riferito all'attività edile da svolgere, ai fini della valutazione dei requisiti di capacità dell'impresa, ritenendo più opportuno in proposito prevedere un'indicazione più generica, che consenta di rapportare di volta in volta tale elemento al tipo di lavoro da eseguire.
Soffermandosi sull'articolo 11, ritiene opportuno specificare l'ambito nazionale in cui valutare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, mentre, in ordine all'articolo 13, giudica necessario riflettere sulla effettiva utilità di una deroga alle norme in materia di requisiti di idoneità professionale previsti all'articolo 7. Infine, esprime dubbi sull'articolo 15, laddove si prevede che il direttore dei lavori sia punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, paventando il rischio che tale disposizione introduca una ingiustificata scappatoia a favore di coloro che violano le norme di legge.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, si riserva di approfondire gli aspetti testé indicati dal deputato Gatti e di presentare, nella seduta di domani, una proposta di parere che ne tenga possibilmente conto.

Silvano MOFFA, presidente, intervenendo sulla questione relativa all'articolo 9, sollevata dal deputato Gatti, specifica che il riferimento al valore minimo pari a 30 mila euro sembra sia stato suggerito dalle stesse organizzazioni di rappresentanza, che hanno manifestato l'esigenza di prevedere una consistenza patrimoniale minima delle imprese edili per quanto concerne le attrezzature utilizzate.
Preso atto che il relatore si è comunque riservato di tener conto degli spunti emersi nel dibattito odierno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.