CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 MAGGIO 2010

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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti sindacali e dirigenti scolastici, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Rocco Crimi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 15.

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Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione avvia l'esame dell'importante progetto di legge n. 2800, approvato dal Senato, e delle abbinate proposte di legge n. 1255, 1881, 2251 e 2394. Dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai rappresentanti del Governo, dà quindi la parola al collega Barbaro per la relazione.

Claudio BARBARO (PdL), relatore, sottolinea che si tratta di una legge molto attesa, volta non solo a sostenere la candidatura dell'Italia a Paese organizzatore dei prossimi Campionati europei di calcio, ma anche ad incidere in modo compiuto sulle problematiche che afferiscono al settore. Puntualizza che le proposte di legge in esame potrebbero innanzitutto avere un impatto positivo sui club dilettantistici che intendono ristrutturare gli impianti dove svolgono la loro attività. Rileva poi che il provvedimento rappresenta un'ulteriore apertura di credito nei confronti del mondo del calcio, seppure tutta da valutare, considerati i due miliardi di euro di indebitamento delle società sportive professionistiche di calcio nel loro complesso. Ritiene che su questo provvedimento vi sia un'attesa pari a quella che precedette la legge sulla liberalizzazione dei diritti televisivi in materia di sport, pur rilevando che non è stato favorito il passaggio ad una riforma reale degli assetti generali del calcio. Auspica quindi che i club siano maggiormente responsabilizzati affinché si possa cambiare veramente il mondo del calcio. Ritiene parallelamente che il testo in esame possa contribuire a cambiare la cultura degli utenti degli stadi, richiamando a tal fine le statistiche dalle quali si desume che, in presenza di strutture più confortevoli, un numero rilevante di persone sarebbe maggiormente interessata a recarsi allo stadio.
Passando ad illustrare gli articoli delle proposte di legge, ricorda che si avvia oggi l'esame di 5 proposte di legge in materia di impianti sportivi: una di esse, n. 2800, risulta dall'approvazione in un testo unificato, da parte della 7a Commissione del Senato, il 7 ottobre 2009, dei disegni di legge A.S. 1193, 1361 e 1437, le altre quattro sono di iniziativa di deputati, e precisamente n. 1255 Giorgetti ed altri, n. 1881 Lolli ed altri (di questa sono secondo firmatario io), n. 2251 Frassinetti ed altri, n. 2394 Ciocchetti. Per quanto concerne la proposta approvata dal Senato, ricorda preliminarmente che il Comitato ristretto costituito presso la 7a Commissione Istruzione ha svolto numerose audizioni, durante le quali sono stati ascoltati l'ANCI, l'UPI, la Conferenza delle regioni, la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo, il CONI, la FIGC, il Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, la Lega professionisti serie A e B. Al termine delle audizioni il Comitato ristretto ha quindi convenuto di elaborare un testo unificato finalizzato ad accelerare il processo di realizzazione degli impianti di grandi dimensioni, al fine di dare priorità alle strutture dedicate alle competizioni di rilievo internazionale, anche in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio del 2016. Per inciso, ricorda - dati tratti dalla relazione alla proposta n. 1881 - che in Italia ci sono 126 strutture dedicate al calcio professionistico, di cui 69 hanno una capienza inferiore ai 10.000 posti - e tutte hanno un'età media di 67 anni. Peraltro, confermandosi l'attenzione anche verso lo sport dilettantistico, la 7a Commissione del Senato ha approvato, nella seduta del 24 settembre 2009, un ordine del giorno - G/1193-1361-1437/1/7, testo 2 - accolto

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dal Governo, che ha impegnato l'Esecutivo a sostenere un'iniziativa legislativa dedicata agli impianti di minori dimensioni, prevedendo, tra l'altro, procedure di realizzazione analoghe a quelle stabilite per i grandi impianti, la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse e l'introduzione di semplificazioni e agevolazioni fiscali e contributive per le attività dilettantistiche. Conseguentemente, nel mese di ottobre 2009 è stato presentato il disegno di legge A.S. 1813, concernente Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva, - cui è stato poi abbinato l'A.S. 645 - attualmente in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato. Tanto ha ritenuto di portare all'attenzione dei membri della Commissione, perché crede che di questa scelta occorra tener conto ai fini del prosieguo dei nostri lavori. Con più chiarezza, evidenzia, infatti, che le proposte di legge presentate alla Camera sono tutte precedenti all'approvazione dell'ordine del giorno citato, nonché alla presentazione dell'A.S. 1813. Rispetto alla proposta di legge n. 2800, quindi, le proposte di legge presentate alla Camera presentano contenuti in parte differenti ma che, crede e si augura, in parte possono essere ricondotti ad unità, in parte possono trovare soluzione quando perverrà all'esame della Camera il progetto di legge ora in corso di discussione al Senato.
Sottolinea che nella sua esposizione prenderà a base la proposta di legge approvata dall'altro ramo del Parlamento, cercando di evidenziare, rispetto a questa, le differenze riscontrabili nelle altre. Rileva che si soffermerà sui passaggi principali rinviando, per ogni confronto più dettagliato, ai due dossier predisposti dagli uffici, uno dei quali contiene un testo a fronte - peraltro corredato del Primo rapporto sport e società, prodotto dal Censis Servizi S.p.A e dal Coni nel 2008 - e ad eventuali, successive, sue integrazioni. Ricorda inoltre che nella parte finale della relazione darà conto dei contenuti particolari presenti solo in alcune delle proposte di legge abbinate. Aggiunge che la proposta di legge approvata dal Senato ha la finalità di favorire la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi e la ristrutturazione di quelli esistenti, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e mediante un Piano triennale di intervento straordinario, in modo che sia garantita la sicurezza dei medesimi, anche per la prevenzione dei fenomeni di violenza all'interno, nonché di migliorare l'immagine dello sport in Italia, anche in vista della candidatura dell'Italia a manifestazioni europee o internazionali (articolo 1). Le proposte di legge presentate alla Camera finalizzano, invece, la realizzazione di nuovi impianti, ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, alla diffusione della pratica sportiva, pur richiamando tutte, anche se con termini diversi, la sicurezza e l'idoneità degli stessi impianti. In particolare, la proposta di legge n. 1255 tratta in maniera specifica il tema della misure di sicurezza preventiva volte ad assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive. Peraltro, ricorda che, la proposta di legge n. 1881 - che presenta vari punti di contatto con la proposta di legge n. 2800 - prevede (come la proposta approvata dal Senato) quale strumento per il raggiungimento degli scopi precisati, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e, come si vedrà più avanti, prevede anch'essa un Piano triennale di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva.
Per le finalità indicate, la proposta n. 2800 dispone (articolo 1, comma 2), che le opere oggetto della legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Con riferimento alla dichiarazione di preminente interesse nazionale, segnala sin d'ora l'opportunità di chiarire se la finalità della disposizione è, o meno, quella dell'inserimento delle opere nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443 del 2001. Ricorda, inoltre, che la dichiarazione di pubblica utilità attribuisce alle opere, anche quando private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce

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presupposto per eventuali procedure espropriative. Infine, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza. Osserva quindi che anche la proposta di legge n.1255 prevede l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione degli impianti sportivi e, allo scopo di agevolarne l'attuazione, stabilisce che le società di calcio professionistiche che intendono realizzare nuovi impianti o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura stabilita dagli articoli 153 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (che disciplinano gli interventi realizzabili in project financing). In tale ambito, inoltre, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili prevista dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie in materia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza (ora dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001). Sottolinea che sempre la proposta di legge n. 1255 prevede, nel caso in cui gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, la concessione, mediante convenzioni, della gestione degli impianti ad altri soggetti, tra i quali vengono individuati, in via preferenziale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, le federazioni sportive nazionali (si tratta di possibilità già prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002). Lo strumento della concessione della gestione degli impianti è previsto anche dalla proposta di legge n. 1881 (articolo 4, comma 1, lett. b). Specifica altresì che tutte le proposte di legge, ad eccezione della proposta di legge n.1255, recano alcune definizioni. In particolare, l'articolo 2 della proposta n. 2800 precisa che per «stadio» si intende un impianto sportivo dotato di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo anche delle aree correlate esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dello stesso impianto sportivo. L'articolo 2 della proposta n. 1881 prevede, invece, che si intende per «impianto sportivo» una struttura destinata all'esercizio dell'attività agonistica da parte di società sportive professionistiche, anche in tal caso comprensivo delle aree correlate, negli stessi termini previsti dalla proposta n. 2800.
Le proposte di legge n. 2251 e n. 2394 (per entrambe, articolo 1, comma 2) qualificano quali «impianti sportivi» i centri sportivi (pubblici o privati) polifunzionali, destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative alla presenza del pubblico. Le sole proposte di legge n. 2800 e n. 1881 recano, poi, la definizione di «complesso multifunzionale» (nella proposta n. 1881, «complesso sportivo multifunzionale») e di «soggetto proponente». In particolare, per «complesso multifunzionale» viene inteso l'insieme di più impianti sportivi - ivi incluso lo stadio, nel caso della proposta n. 2800 -, collegati tra loro da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali. Strutture ricettive per l'intrattenimento e per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative sono, peraltro, previste anche dalle proposte n. 2251 e n. 2394, nell'ambito della definizione degli «impianti sportivi». Occorre, infatti, trasformare il modello attuale dello «stadio calcistico» nel modello dello stadio produttivo, dello stadio, cioè, che produce reddito e che risponde alle caratteristiche culturali e sociali del territorio. Per «soggetto proponente» si intende, con qualche distinguo tra le due proposte di legge, la società sportiva (ovvero, per la proposta n. 2800, una società di capitali dalla stessa controllata; per la proposta di legge n. 1881, l'ente sportivo, la federazione sportiva o il CONI) fruitrice dell'impianto, nonché i soggetti pubblici o privati che, intendendo effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, abbiano stipulato un accordo con la medesima società per la cessione del complesso

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o del solo stadio, ovvero per il conferimento del diritto d'uso per una durata di almeno venti anni. La proposta di legge n. 2800 specifica, inoltre, che la stipulazione dell'accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3. Segnala che il Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva è previsto dall'articolo 3 della proposta di legge n. approvata dal Senato, nonché dal medesimo articolo della proposta di legge n. 1881. Il Piano triennale è definito con decreto del Presidente del Consiglio - ovvero, nella proposta di legge n. 2800, del Ministro o Sottosegretario da questi delegato. A tal fine, la pianificazione dei progetti di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, avviene d'intesa con i Ministeri competenti, sentiti i rappresentati dell'ANCI (e, nella proposta di legge n. 2800, del CONI), previo parere - vincolante nella proposta n. 1881 - della Conferenza Stato-regioni. Il Piano - in cui la proposta di legge n. 2800 include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (istituito dalla legge finanziaria per il 2008) - è attuato in collaborazione con la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, istituita dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 9 del 2008. Il comma 5 dell'articolo 3 della proposta di legge n. 2800 prevede, inoltre, che esso deve tenere conto anche delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuove strutture o di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento di quelle già esistenti, già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Ricorda inoltre che quanto alla procedura di pianificazione degli interventi, si riscontrano talune differenze tra le due proposte di legge n. 2800 e 1881: a titolo di esempio, l'intesa con i Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo è contemplata nella sola proposta di legge n. 2800, la quale, altresì, demanda ad un regolamento emanato con decreto ministeriale l'individuazione degli organi competenti e delle ulteriori procedure di definizione del Piano; la proposta di legge n. 1881, invece, prevede che, per la predisposizione del Piano, siano sentiti anche i rappresentanti delle regioni e le organizzazioni sportive. Aggiunge che nell'ambito del Piano triennale di intervento è prevista la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tal fine, la proposta di legge n. approvata dal Senato prevede l'istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio, in cui confluiscono il Fondo speciale dell'Istituto per il credito sportivo, di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono determinati congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio e dal citato Istituto i quali, allo scopo, stipulano un'apposita convenzione. La proposta di legge n. 1881 prevede, invece, che i contributi del Piano triennale incrementano il Fondo speciale dell'Istituto per il credito sportivo. Entrambe le proposte di legge in commento prevedono che i soggetti che intendono accedere ai contributi devono presentare - entro tre mesi secondo la n. 2800, entro due mesi secondo la n. 1881 - uno studio di fattibilità, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Nel medesimo termine, gli enti locali che abbiano dato già inizio alle attività di individuazione delle aree devono presentare una richiesta scritta, anch'essa contenente gli oneri finanziari complessivi. Ricorda che a sua volta, la proposta di legge n. 1255 prevede l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione, d'intesa tra autorità statali ed enti locali, nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi.
Sottolinea che il tema dell'individuazione delle aree per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali è affrontata dall'articolo 4 delle proposte di

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legge n. 2800 e n. 1881. Entrambe prevedono che la stessa può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti, su iniziativa del soggetto proponente o del comune. La localizzazione deve essere supportata da uno studio di fattibilità, nonché dal relativo piano finanziario, che indichi anche le eventuali risorse pubbliche da utilizzare. Entro 60 giorni dalla presentazione dello studio (30 giorni nella proposta n. 1881), il sindaco promuove un accordo di programma, che deve concludersi entro sei mesi (un anno, nella proposta n. 1881), anche al fine di approvare le varianti urbanistiche e commerciali, nonché di conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. La proposta di legge n. 2800 prevede anche che qualora l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dalla giunta comunale entro 30 giorni. Al riguardo segnala che con sentenza 340 del 2009, successiva all'approvazione del testo da parte del Senato, la Corte costituzionale, esaminando alcuni ricorsi relativi all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha ribadito che, ai sensi dell'articolo 36 del testo unico sugli enti locali, l'individuazione dell'organo competente a deliberare può avvenire solo sulla base delle regole organizzative degli enti stessi. Si tratterà, quindi, di una questione da approfondire nel corso dell'esame. Ricorda che l'articolo 4 prevede, altresì, che resta impregiudicata comunque l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), che è prevista in ogni caso la partecipazione del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competente e che alla conferenza convocata per raggiungere l'accordo si applica, anche quanto agli effetti del dissenso, la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 (articoli da 14 a 14-quinquies). Entrambe le proposte di legge indicate prevedono che all'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge n. 179 del 1992. L'articolo 4 della proposta di legge n. 2800 prevede, infine, che nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, il comune può concederla a titolo oneroso. Il comune può inoltre cedere, a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente dell'effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. In tali casi il valore della cessione deve essere individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio competente. Al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, la norma precisa che gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio devono essere posti a carico dei soggetti cessionari interessati. Alla procedura di cessione si applicano le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Al riguardo segnala che con la sentenza 340 del 2009, che ho già citato, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale della disposizione indicata, ad eccezione della sua prima parte. Nel prosieguo dell'esame occorrerà, quindi, valutare la validità del richiamo alla stessa e chiarire se lo stesso riguarda esclusivamente la procedura di cessione dei beni (come sembrerebbe dalla lettera della disposizione), o se incide anche sulla natura e sulla condizione giuridica del bene comunale sul quale realizzare il nuovo stadio, determinandone la qualificazione come bene appartenente al patrimonio disponibile del comune (anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6 per gli impianti già esistenti).
Segnala, infatti, che gli articoli 6 delle proposte di legge n. 2800 e 1881 prevedono la facoltà per i comuni di cedere la proprietà o il diritto di superficie degli impianti già esistenti alle società sportive che ne abbiano a qualsiasi titolo l'uso prevalente. Il trasferimento del diritto di

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superficie, in base alla proposta di legge n. 2800, deve essere effettuato per un periodo di tempo non inferiore a cinquanta anni. Possono essere oggetto di cessione anche le aree e le strutture funzionali o pertinenziali, quali parcheggi e aree di accoglienza. L'operazione di cessione, che avviene attraverso affidamento diretto, è basata su una perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio competente ed è subordinata al preventivo inserimento degli impianti interessati nel patrimonio disponibile del comune. Il soggetto acquirente deve garantire che le strutture siano utilizzate per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive, ovvero per funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sono destinati. Il comune deve indicare, nell'atto di cessione, le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni esistenti, degli impianti e delle aree funzionali e pertinenziali oggetto di trasferimento. La proposta di legge approvata dal Senato prevede, inoltre, che nell'atto di cessione il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività. La realizzazione delle opere di ristrutturazione degli stadi può avvenire in base a denuncia di inizio attività (DIA) qualora le opere siano conformi alle destinazioni d'uso previste e siano avviate entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge. Aggiunge che la proposta di legge n. 2800 prevede, inoltre, che in caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire e in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli stadi attualmente insistono, si prevede il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 4 (studio di fattibilità per l'individuazione delle aree e successivo accordo di programma). Entrambe le proposte di legge n. 2800 e 1881, infine, prevedono che, in caso di fallimento della società sportiva, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro dieci anni dall'acquisto, il diritto di superficie, in ogni caso, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.
Ricorda ancora che gli articoli 5 delle proposte di legge n. 2800 e 1881 individuano il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali. Entrambi fanno anzitutto salve le vigenti norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Stabiliscono, inoltre, che occorre garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto, garantire le miglior condizioni di visibilità per gli spettatori e prevedere locali da adibire a palestre, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza. In particolare, occorre prevedere una diversificazione dell'attività all'interno della struttura, palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata, la massima adattabilità alle riprese televisive, un sistema di telecamere a circuito chiuso e una centrale operativa. Criteri sostanzialmente analoghi - ma estesi anche alla ristrutturazione degli impianti sportivi - sono previsti negli articoli 2 delle proposte di legge n. 1255, 2251 e 2394; le proposte n. 2251 e n. 2394 prevedono, inoltre, l'organizzazione di attività ricreative a favore dei minori, volte ad incentivare la pratica dello sport. Infine, la sola proposta di legge n. 2394 include fra i criteri da rispettare anche l'attenzione all'accesso e alla mobilità dei soggetti disabili, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche. Passa, quindi, ad illustrare i contenuti degli articoli 7 delle proposte di legge n. 2800 e 1881, che recano misure per favorire la costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti. A tal fine, si prevede l'accesso alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo e ai contributi erogati dalle regioni e dagli enti locali nel cui territorio gli impianti sono ubicati. Disposizioni sostanzialmente analoghe sono previste dagli artt. 3 delle proposte di legge n. 2251 e 2394. Ricorda che la

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proposta di legge n. 2800 prevede, inoltre, che al fine dell'attribuzione dei contributi, sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di impianti sportivi destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e anche per eventi sociali e culturali, siano idonei a generare processi di riqualificazione ambientale, creino occupazione e prevedano la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative. Analogo contenuto è, peraltro, presente nell'articolo 5, comma 3, della proposta di legge n. 1881. Osserva che l'articolo 8 della proposta di legge n. 2800 modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 9 del 2008, che ha disposto la contitolarità del diritto all'utilizzazione della competizione sportiva a fini economici fra soggetto organizzatore della competizione e organizzatori degli eventi, l'introduzione di un sistema di commercializzazione dei diritti audiovisivi in forma centralizzata e l'applicazione di un meccanismo predeterminato per il riparto degli introiti. La prima modifica riguarda la percentuale delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da destinare alla mutualità generale, specificata con riferimento allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, ad investimenti per la sicurezza degli impianti e al finanziamento di almeno due progetti all'anno per sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche: a fronte dell'attuale «non meno del 4 per cento delle risorse» (articolo 22), la proposta prevede l'assegnazione dello 0,5 per cento. Una seconda modifica riguarda la mutualità per le categorie inferiori. Attualmente, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 9 del 2008 prevede che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina una quota annua non inferiore al 6 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori. La proposta prevede, invece, che l'organizzatore del campionato di serie A destina il 10 per cento delle risorse a varie finalità: lo 0,5 per cento alla mutualità generale, il 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; l'1 per cento, all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; l'1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.
Aggiunge che una terza modifica amplia il novero delle risorse sulle quali l'articolo 27 del decreto-legislativo n. 9 del 2008 basa il calcolo della quota che le squadre calcistiche di serie A devono redistribuire all'interno della categoria nella fase transitoria di applicazione del medesimo decreto legislativo (fino al 30 giugno 2010), ovvero mentre perdura il sistema della contrattazione individuale dei diritti TV. Infine, l'articolo 9 della proposta di legge n. 2800 prevede che le disposizioni da essa recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Passando a tracciare sinteticamente i contenuti particolari riscontrabili nelle proposte di legge abbinate, ricorda che l'articolo 8 della proposta n. 1881 prevede la facoltà per i comuni di esentare per almeno 10 anni le superfici degli impianti sportivi nuovi o ristrutturati dall'ICI, dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), dagli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione. Dispone, inoltre, che le aziende utilizzatrici di spazi o di servizi particolari funzionali all'attività espletata dagli impianti sportivi possono detrarre dalle imposte sui redditi i relativi costi. Sottolinea che l'articolo 3 della proposta di legge n. 1255, per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive, introduce una serie di misure di sicurezza preventiva a carico delle società sportive professionistiche. In particolare, prevede che esse redigono un documento relativo all'impatto sociale delle manifestazioni sportive che intendono realizzare nel corso dell'anno, alla luce delle caratteristiche delle tifoserie coinvolte dagli eventi e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni. Il documento deve essere approvato dall'autorità di

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pubblica sicurezza e assume il carattere di dichiarazione ufficiale del riconoscimento della necessità dell'intervento delle Forze di polizia, cui è comunque affidato, salvo casi estremi, solo il controllo dell'area esterna allo stadio. Le società, fatti salvi casi estremi che richiedano l'intervento delle Forze di polizia, hanno la responsabilità di ordine e sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi, attraverso gli steward, e sostengono i costi tanto per gli stessi steward, quanto per le Forze di polizia. Al riguardo ricorda che, alla luce della prima esperienza applicativa sull'utilizzo degli steward, con decreto ministeriale 24 febbraio 2010 sono stati introdotti alcuni correttivi alle modalità di gestione ed impiego degli steward, soprattutto in ordine alla natura del rapporto di lavoro e alla forma contrattuale relativa all'affidamento a terzi. Aggiunge che l'articolo 4 della medesima proposta di legge è, invece, volto a stabilire taluni obblighi risarcitori a carico delle società sportive professionistiche. In particolare, si stabilisce che le suddette società sportive, nel caso in cui abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori o ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori fanno parte, sono tenute al risarcimento dei danni da essi causati in occasione di manifestazioni sportive. Si stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui uno dei soggetti in questione subisca una condanna e sia insolvente, la società provvede al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
Prima di formulare qualsiasi proposta sul prosieguo dei lavori, riterrebbe, infine opportuno considerare gli interventi che verranno svolti dai colleghi, nel corso dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Rocco CRIMI si riserva di intervenire nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2009.

Manuela GHIZZONI (PD), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge n. 2459, elaborato dal Comitato ristretto che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato), frutto di un lavoro condiviso fra tutte le forze politiche. Ricorda che sono stati riconsiderati dal Comitato alcuni passaggi come quelli relativi all'applicazione della legge n. 104 del 1992 e sono stati invece approfonditi altri aspetti, in particolare quelli relativi al tema della diagnosi. Evidenzia quindi la parte relativa alla costituzione di un fondo volto a rendere possibili le attività di formazione del personale docente.
Propone quindi di fissare un termine breve, anche nella giornata di oggi, alle ore 17, per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con quanto proposto dal relatore.

Valentina APREA, presidente, sulla base di quanto espresso dal relatore, propone di adottare il nuovo testo della proposta di legge n. 2459, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, propone quindi di fissare alle ore 17 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della proposta di legge n. 2459, elaborato dal Comitato ristretto

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e adottata come testo base dalla Commissione.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso a Lussemburgo il 16 giugno 2008 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea. Osserva che l'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). Le finalità del PSA sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del PSA è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione.
Specifica che l'ASA con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso con la UE (ad eccezione del Kosovo). Tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea. Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica (A.S. 1933), che il Senato ha approvato il 28 aprile 2010, si sottolinea che l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina in esame, analogamente all'ASA col Montenegro, (recentemente ratificato dal nostro Paese) presenta alcuni elementi di novità rispetto agli Accordi precedenti. In particolare: include una disposizione (articolo 112) che subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Bosnia-Erzegovina nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen (i quali postulano la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze

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e la loro tutela), sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. È inoltre prevista (articolo 129) la facoltà dei firmatari di sospendere l'Accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno ad uno dei suoi elementi essenziali; introduce un sistema di clausole che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi (il così detto cumulo diagonale delle regole di origine). Tali clausole hanno trovato applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo interinale (1o luglio 2008). Aggiunge che l'obiettivo primario dell'ASA con la Bosnia-Erzegovina è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione di intense e durature relazioni. L'Accordo prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali e favorisce lo sviluppo del commercio - attraverso la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina - degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui anche giustizia e affari interni. L'Accordo, inoltre, sancisce la disponibilità della UE ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. Per quanto riguarda la cooperazione regionale, l'ASA costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Bosnia-Erzegovina nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione alla UE sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e di quelli del PSA.
Passando al contenuto dell'Accordo, ricorda che esso comprende un Preambolo, 135 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati, 7 Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni. Di interesse per la Commissione, in quanto riguardanti argomenti di competenza sono gli articoli da 100 a 103, inseriti nell'ambito del Titolo VIII (Politiche di cooperazione). Segnala che l'articolo 100 (istruzione e formazione) prevede in particolare che le Parti cooperino al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore. Le parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. Inoltre, la Bosnia - Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali pertinenti. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore. Aggiunge che l'articolo 101 (cooperazione culturale) prevede che le Parti si impegnino a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Evidenzia inoltre che l'articolo 102 (cooperazione nel settore audiovisivo) prevede che le Parti collaborino per promuovere l'industria audiovisiva e inocoraggino le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo. La cooperazione potrebbe, vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità

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dei mass media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europea. La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunità le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.
Segnala che l'articolo 103 (società dell'informazione) prevede che la cooperazione si concentri prevalentemente sui settori connessi all'acquis comunitario sulla società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle della Comunità. Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi. Per quel che riguarda il disegno di legge di ratifica, ricorda che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annuo a decorrere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. precisa che l'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato modificato al Senato, in recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio. La Commissione bilancio, nella seduta del 21 aprile 2010, aveva infatti condizionato il parere non ostativo sul provvedimento a due modifiche dell'articolo 3 in questione volte, rispettivamente, a trasformare l'onere in un'autorizzazione massima di spesa, ovvero ad aggiornare la clausola di monitoraggio con una clausola di salvaguardia ai sensi della legge n. 196 del 2009. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN, in particolare, rileva che la ratifica dell'Accordo in esame, che rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 80 Cost., non presenta profili di impatto sull'assetto costituzionale e normativo italiano, né sull'ordinamento amministrativo. D'altra parte, l'ATN non rileva contraddizioni o incompatibilità a livello comunitario, trattandosi proprio di un Accordo in quella sede originato.
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.