CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2010
317.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 29 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA, indi del vicepresidente Luigi NICOLAIS, indi del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'Istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 9.

Valentina APREA, presidente, propone di passare subito all'esame del progetto di legge C. 2131.

La Commissione concorda.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
Nuovo testo C. 2131 approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2010.

Valentina APREA, presidente, informa che il Governo con lettera del 10 marzo 2010 ha comunicato che non è possibile, allo stato, comunicare l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame. Dà quindi la parola al relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, interviene allo scopo di fare il punto della situazione e di cercare di trovare una soluzione concordata con il rappresentante del Governo, per non vanificare il lavoro finora svolto dalla Commissione. Ricorda che dopo il nuovo testo adottato dalla Commissione nella seduta del 26 gennaio 2010, dopo la rimessione in sede referente della proposta di legge, si è definito un ulteriore nuovo testo sul quale vi è stato l'accordo di tutti i gruppi e del rappresentante del Governo. Precisa infatti che nella seduta del 10 febbraio 2010, il

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rappresentante del Governo presente alla seduta aveva dichiarato parere favorevole sugli emendamenti da lui proposti, volti a recepire le condizioni della Commissione affari sociali. Sottolinea che non è stata invece mai presentata da parte dell'Esecutivo alcuna richiesta di modifica del testo, né prima, né dopo l'esame in sede referente, ben potendo il Governo proporre in qualunque momento emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento. Ritiene che non poteva d'altra parte essere diversamente, dato che la Commissione ha attuato tutte le richieste presentate dall'Esecutivo, andando addirittura oltre.
Ricorda infatti che nella prima lettera di trasferimento alla legislativa, del 24 novembre 2009, il Governo aveva subordinato il suo assenso alla condizione - voluta dall'allora Ministero del lavoro, salute e politiche sociali - di modificare il comma 2 dell'articolo 1 nel senso seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il previo parere del Consiglio Universitario Italiano, è definita, nel rispetto della normativa vigente, per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi nonché delle modalità di accesso al corso universitario, utili ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia». Il testo approvato successivamente dalla Commissione recita: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti: a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi; b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione; c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente». Non ritiene che tra questo e il testo del Governo ci fosse alcuna differenza sostanziale, se non per il fatto che nel frattempo il Ministero della salute si è separato da quello del lavoro e che la disciplina prevista dalla Commissione è ancora più rigorosa di quella del Governo, proprio perché si è voluti andare incontro alle esigenze della minoranza.
Ritiene in ogni caso che quando si è in maggioranza i problemi è meglio risolverli che crearli, chiedendo formalmente al rappresentante del Governo, se il testo approvato dalla Commissione rimane valido o se è necessario modificarlo. Rileva che tornare al testo iniziale dell'Esecutivo sarebbe più riduttivo, pur rappresentando la propria disponibilità a confrontarsi su tale aspetto, per consentire a migliaia di studenti e laureati dei due corsi di laurea di avere una risposta definitiva. Non vorrebbe però che le perplessità manifestate dal Governo, piuttosto che dai rappresentanti politici provenissero da qualche burocrate interessato a non consentire l'approvazione finale del provvedimento. In questo senso, precisa di aver personalmente consultato il Ministro Fazio e il Ministro Vito, e di aver ricevuto da loro piena adesione al progetto di legge approvato. Ribadisce che se i suoi timori fossero confermati, non esiterebbe un minuto di più a dimettersi da relatore del provvedimento, non ritenendo opportuno perdere l'occasione di approvare un provvedimento importante e molto atteso.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA ricorda che con riferimento alla prima richiesta di trasferimento alla sede legislativa, nel testo del 14 ottobre 2009, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, pur restando dell'opinione che fosse da preferire l'abolizione sic et simpliciter della norma sull'equipollenza, tenuto

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conto che il nuovo testo rappresentava un difficile punto di equilibrio fra le esigenze delle parti, ritenendo che l'obiettivo prioritario fosse quello di abrogare la norma che, come noto, ha prodotto contenzioso, ha espresso parere favorevole al trasferimento alla sede legislativa, avviando nel contempo l'istruttoria per la presentazione di emendamenti meramente procedurali, concernenti la previsione di un termine più congruo (nove mesi) e del concerto del Ministero della salute per l'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2. In quella sede, pur restando dell'opinione che fosse da preferire l'abolizione sic et simpliciter della norma sull'equipollenza, ricorda che si era limitato a proporre le suddette modifiche meramente procedurali nell'obiettivo, ritenuto prioritario, di giungere in tempi brevi alla conclusione dell'iter del provvedimento. Tale linea non è stata invece adottata dal Ministro della salute, che ha posto quale condizione per il parere favorevole la riformulazione del comma 2. Sottolinea che la riformulazione richiesta teneva conto delle modifiche formali proposte dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ma introduceva anche una modifica sostanziale, in quanto eliminava dall'ambito oggettivo del previsto decreto ministeriale la disciplina delle modalità di svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente. Ricorda inoltre che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, pur condividendo, sotto un profilo strettamente tecnico, la predetta riformulazione, evidenziava la delicatezza politica della questione rimettendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni valutazione sull'opportunità, di intervenire su questioni di merito.
Nel frattempo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Rapporti con il Parlamento, facendo propria la posizione assunta dal Ministero della salute e delle politiche sociali comunicava l'assenso del Governo al trasferimento in legislativa, condizionato alla sopra menzionata riformulazione del comma 2. Con l'assenso del Governo, la proposta di legge è stata quindi trasferita alla sede legislativa. Sottolinea che, come il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca supponeva, la modifica sostanziale richiesta dal Ministero della salute e delle politiche sociali, insieme alle pressioni contrarie esercitate dalle Associazioni dei fisioterapisti, ha rotto il delicato equilibrio raggiunto in Commissione e quindi su richiesta del prescritto numero di deputati, la proposta di legge, già assegnata alla VII Commissione in sede legislativa, è stata rimessa all'Assemblea. Per quel che riguarda la seconda richiesta di trasferimento alla sede legislativa, nel testo 10 febbraio 2010, ricorda che la VII Commissione è giunta alla definizione di un nuovo testo, che sebbene abbia recepito le modifiche procedurali proposte dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, a giudizio del Governo non ha tenuto conto della condizione a suo tempo posta dal Ministero della salute, e fatta propria dal Governo nella sua collegialità, per l'assenso al trasferimento alla sede legislativa, concernente l'eliminazione della previsione relativa al tirocinio sul paziente
Atteso quanto sopra, rileva che il Governo ha ritenuto non esservi le condizioni per un nuovo assenso del Governo al trasferimento di sede. Tenuto anche conto del crescente contenzioso in materia, nonché della particolare valenza politica del provvedimento; nella convinzione che l'abrogazione della norma in oggetto, pur pienamente condivisibile, non potesse prescindere, sotto il profilo politico, dalla soluzione dello sbocco professionale dei laureati in scienze motorie, il Governo sulla base di quanto rappresentato dalle Amministrazioni competenti, ritiene che la questione debba essere rimessa all'intera Assemblea, avendo già comunicato, in data 10 marzo 2010, il mancato assenso al trasferimento di sede. Evidenzia peraltro che il mancato assenso del Governo al trasferimento di sede, lungi dal bloccare l'iter del provvedimento, comporta soltanto l'ampliamento del dibattito all'intera Assemblea, cui sembra doversi ricondurre

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la responsabilità delle scelte su una questione, che è di natura più politica che tecnica.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ribadisce che non vi sono assolutamente differenze sostanziali tra il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 1 del progetto di legge in esame e la richiesta di modifica del medesimo comma da parte del Governo, tanto che nessun rappresentante del Governo presente alle sedute della Commissione ha sollevato il problema. Prende comunque atto delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, rilevando che il nodo politico risiede nelle diverse posizioni espresse dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero della salute, nelle quali naturalmente non può entrare. Ritiene necessario a questo punto sollecitare l'inserimento del provvedimento all'esame dell'Assemblea, nell'ambito della quale auspica che non sia vanificato il lavoro della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto che non ci sono alternative, manifestando peraltro il proprio rammarico per vedere vanificato il lavoro serio svolto per mesi dalla Commissione. Concorda con l'auspicio espresso dal collega Barbieri che l'Assemblea non modifichi il testo varato dalla Commissione.

Luigi NICOLAIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.
C. 1257 Levi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ricardo Franco LEVI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge che sottopone alla attenzione della Commissione, intende disciplinare le modalità con le quali si determina il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e i limiti agli sconti che possono essere praticati rispetto al prezzo fissato. In sintesi osserva che, nel mercato del libro, esistono, a questo riguardo, due modelli estremi: Un primo modello, praticato in Germania, prevede un prezzo fisso senza alcuna possibilità di sconto; un secondo modello, previsto nel Regno Unito, stabilisce un prezzo di vendita assolutamente libero e un modello intermedio, basato su un tetto massimo agli sconti praticabili, che è stato adottato in Francia. Sottolinea come l'esperienza abbia mostrato che il modello tedesco è più capace di garantire nel tempo prezzi di vendita contenuti e, nel contempo, di assicurare condizioni di mercato tali da permettere la sopravvivenza di una pluralità di librai ed editori. Di contro, rammenta come l'esperienza del modello inglese abbia mostrato che la concorrenza estrema sul prezzo di vendita non solo finisce per tradursi in prezzi reali al consumatore più alti ma, permettendo e provocando una competizione nella quale a prevalere è chi ha le disponibilità finanziarie più grandi, determina una dinamica nella quale per primi cedono i piccoli editori e i piccoli librai, ma che poi finisce per piegare anche le maggiori catene librarie e i grandi editori, tutti incapaci di reggere il confronto con i giganti della grande distribuzione organizzata.
Ricorda che in Italia, l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, costituisce - considerando l'esperienza francese - la vigente disciplina del prezzo dei libri. Essa è stata già oggetto di modifiche successive apportate dal decreto-legge n. 99 del 2001, convertito dalla legge n. 198 del 2001. Osserva che così regolata, la prassi commerciale italiana, si è tradizionalmente collocata in una posizione mediana tra i due modelli estremi a cui ha fatto riferimento, con politiche di promozione sul prezzo e sconti applicati, però, senza un quadro di riferimento preciso e condiviso come quello operante in Francia. Rileva quindi che tale assetto è precisamente ciò che

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intende offrire la proposta di legge in esame. Con essa si stabilisce un tetto massimo allo sconto praticabile sul prezzo di vendita, fissandolo al 15 per cento, ma si consente di praticare sconti ulteriori in occasione di campagne promozionali; campagne, però, che non possono durare più di un mese e alle quali i librai possono scegliere di non aderire. Nel sottoporre ai colleghi il testo, sottolinea che su di esso si è formato, a seguito delle larghe e approfondite consultazioni che hanno portato alla sua elaborazione, un fermo consenso da parte delle organizzazioni rappresentative tanto degli editori quanto dei librai. Rammenta infatti come tale testo sia considerato da editori e librai un equo compromesso tra le rispettive posizioni sulla questione, da anni dibattuta, dei modi di determinazione del prezzo del libro, con i grandi editori e le grandi catene librarie storicamente favorevoli ad una maggiore libertà nella fissazione degli sconti e i piccoli editori e i librai indipendenti schierati a difesa del prezzo fisso. La proposta di legge in esame individua e rappresenta quindi un punto di equilibrio tra le posizioni e gli interessi dei diversi operatori della filiera del libro - editori e librai, grandi e piccoli -, tanto che essi stessi ne hanno più volte e pubblicamente chiesto l'approvazione, al Salone Internazionale del Libro, agli Stati Generali del Libro, alla presentazione del Centro per il Libro e la Lettura. Una volta approvata, tale proposta permetterà di tutelare gli interessi dei consumatori, offrendo loro la possibilità di accedere all'acquisto di un libro a prezzi reali più contenuti. Segnala inoltre che garantendo le condizioni per una più vasta platea di librai ed editori, essa contribuirà allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.
Illustra quindi il testo della proposta, ricordando che l'articolo 1, comma 1, attribuisce all'editore o all'importatore il diritto di stabilire il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale; il comma 2 limita al 15 per cento lo sconto praticabile sul prezzo di vendita al consumatore finale indipendentemente dalle modalità di vendita, mentre il successivo comma 3 riconduce al potere di determinazione del prezzo di vendita da parte dell'editore o dell'importatore anche la possibilità di realizzare campagne promozionali che, per un periodo non superiore a un mese, prevedano sconti a vantaggio del consumatore finale, salva la facoltà del rivenditore al dettaglio di non aderire a tali campagne. Il comma 4 prevede quindi alcune ipotesi in cui è possibile praticare uno sconto massimo del 20 per cento; il comma 5 esclude dalla disciplina in materia di prezzo di vendita al dettaglio e di sconti alcune categorie particolari di prodotti librari, quali libri per bibliofili, libri d'arte, libri antichi o edizioni esaurite, libri usati, fuori catalogo, pubblicati da almeno venti mesi, edizioni destinate a rapporti associativi o libri venduti attraverso il commercio elettronico; il comma 6 prevede l'ipotesi di prezzo complessivo di collane, collezioni o grandi opere, diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi, mentre il successivo comma 7 esclude l'applicazione di norme in materia di vendite promozionali alle vendite di libri. Aggiunge che il comma 8 individua le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in materia, mentre il comma 9 attribuisce ai comuni la vigilanza sul rispetto delle disposizioni. L'articolo 2 abroga quindi il citato articolo 11 della legge n. 62 del 2001. A parziale integrazione della documentazione fornita dagli Uffici, che ha molto apprezzato, rileva che la contrarietà segnalata nei confronti del provvedimento da parte dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata superata dal fatto che la stessa Antitrust ha dato il suo assenso all'approvazione della proposta di legge, in quanto l'Autorità stessa è la prima ad avere interesse ad avere una normativa che possa regolare la materia, evitando così di incorrere negli eventuali rilievi. Ricorda infine che tale proposta di legge non comporta oneri per il bilancio dello stesso e che su

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questo testo è stato acquisito per le vie brevi anche l'assenso del Governo. La proposta di legge è poi largamente condivisa, essendo stata sottoscritta anche da deputati di altri gruppi, come i colleghi Granata, Giulietti e Mazzuca.
Auspica quindi che si possa procedere più celermente possibile all'approvazione del provvedimento, tenendo conto anche della forte attesa che vi è su di esso da parte delle associazioni di categoria librarie, che potrebbero essere audite prima della sua approvazione definitiva da parte della Commissione. Ribadisce che si tratta di una occasione unica che consentirebbe di portare a termine un intervento normativo in favore di un settore non rilevante numericamente, ma estremamente significativo per la crescita culturale e civile dell'Italia.

Luigi NICOLAIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
C. 2774 Barbieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ritiene opportuno approfondire i temi oggetto del provvedimento con una serie di audizioni informali di rappresentanti di associazioni interessate alla sua applicazione, secondo un programma che potrà essere utilmente definito nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO RISTRETTO

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.