CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2010
317.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.
Parere alle Commissioni riunite VI e X.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame è volto alla conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali.
Per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, queste si incentrano sull'articolo 3 che introduce norme volte alla deflazione del contenzioso tributario, nell'ottica di razionalizzazione della riscossione.

Pag. 18

Il comma 1 apporta modifiche alla disciplina vigente in materia di processo tributario, prevedendo modalità semplificate per la notifica e il deposito della sentenza emessa dagli organi giurisdizionali, facilitando la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza e, infine, abrogando le disposizioni che subordinavano la proposizione dell'appello principale, da parte delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione finanziaria, ad apposita autorizzazione da parte degli organi regionali.
In particolare, la lettera a) interviene sulla disciplina della notifica delle sentenze emesse dagli organi di giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Fermo restando l'onere delle parti di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, si dispone che la notifica non avvenga più a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, bensì secondo le modalità semplificate previste dall'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 per gli altri atti del processo tributario.
La lettera b) del comma 1 reca disposizioni volte a facilitare l'accesso al beneficio della rateizzazione delle somme dovute all'erario, estendendolo agli importi determinati in sede di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza. Anzitutto, viene modificato all'articolo 48, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di conciliazione giudiziale. Similmente a quanto avviene nel processo civile, anche nel processo tributario ciascuna delle parti può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia, che può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione (articolo 48, commi 1 e 2).
La lettera c) abroga l'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale prevedeva, ai fini della proposizione dell'appello principale, che gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate fossero preventivamente autorizzati, da parte del funzionario responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate. La Relazione illustrativa al riguardo afferma che tale modifica «prende atto dell'orientamento della Corte di cassazione, che ha ritenuto ormai superata tale disposizione, in quanto non più in linea con le esigenze di modernizzazione del fisco che hanno portato all'istituzione delle agenzie fiscali».
Il comma 2 estende alle decisioni della Commissione tributaria centrale le vigenti norme sul pagamento del tributo in pendenza di processo, con finalità di accelerazione della riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio.
Di particolare rilevanza è la modifica al testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 3.2 Pagano, che interviene sui processi tributari che sono iniziati oramai da oltre dieci anni. In particolare, al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con diverse modalità a secondo che siano pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale ovvero alla Corte di Cassazione.
Per quanto attiene alle prime, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, queste sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni sia esaurita entro il 31 dicembre 2012. Il mancato rispetto dei

Pag. 19

predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002 e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza nella competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti in questione restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso.
Il comma 3, per porre rimedio alla crisi aziendale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali, ne consente l'ammissione di diritto alle procedure di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, ove ne sussistano le condizioni.
Propone, pertanto, anche alla luce dell'emendamento 3.2 approvato, di esprimere parere favorevole, ritenendo che le disposizioni dell'articolo 3 introducano strumenti diretti a deflazionare il contenzioso tributario, sia pure con la consapevolezza che saranno necessari anche altri interventi (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.50.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 aprile 2010.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, evidenzia come in questi mesi sulla stampa si stia verificando una sorta di oscuramento del fenomeno dell'omofobia. Condivide la considerazione, più volte rimarcata anche dall'onorevole Costa, circa l'opportunità di riflettere sul tema con serenità, senza agire sulla spinta dell'emergenza, per addivenire ad un testo bilanciato e condiviso. Sottolinea peraltro che gli episodi di violenza omofobica come quello, verificatosi pochi giorni fa, del ragazzo omosessuale aggredito in autobus, si verificano con triste regolarità, quasi fossero ormai la norma nel nostro Paese. Prende quindi atto, con rammarico, di come i mass media, in questo momento, ritengano di non dovere dare adeguato risalto a notizie di questo genere.

Jean Leonard TOUADI (PD) rileva come la Commissione giustizia si trovi ad affrontare nuovamente un tema molto importante che, a suo giudizio, attiene all'essenza stessa della democrazia ed al riconoscimento dei fondamentali diritti che la caratterizzano. Sottolinea come, di fronte al fenomeno dell'omofobia e della transfobia, la politica debba essere più lungimirante, non potendo limitarsi a registrare ciò che avviene, a prendere semplicemente atto del reiterato verificarsi di comportamenti contro le forme di diversità. Osserva come la nostra società abbia compiuto dei

Pag. 20

progressi nel percorso che conduce alla presa d'atto delle diversità e come nella stampa e nell'opinione pubblica si registrino degli elementi di rispetto per coloro che hanno un orientamento sessuale diverso. Ricorda come, d'altra parte, il lavoro già svolto dalla Commissione facesse pensare che i tempi fossero maturi per una riflessione senza stereotipi e rigidità ideologiche. Parallelamente a questo percorso, tuttavia, continuano a registrarsi anche segnali di arretramento, riflessioni retrive, atteggiamenti di chiusura e di rifiuto apertamente omofobico.
Sottolinea come sul tema in questione sia intervenuta anche l'Unione europea e come lo stesso Trattato di Lisbona fornisca ulteriori strumenti per inquadrare il fenomeno. Ritiene quindi che non vi siano più alibi culturali, sociologici o di etica religiosa, che consentano al Parlamento italiano di procrastinare ulteriormente il proprio intervento. Gli stessi documenti del magistero ecclesiale non contengono ragioni di discriminazione, bensì riflessioni approfondite e lontane da semplificazioni strumentali.
Auspica pertanto che i lavori della Commissione possano proseguire nel segno della fiducia nella maturità democratica del Paese. Ricorda, in particolare, come la negazione dei diritti di qualsiasi minoranza, non importa quanto esigua essa sia, implichi la negazione dello stesso principio democratico e di tutela della persona, che è titolare di diritti connaturati e fondamentali che non possono ritenersi a disposizione della maggioranza di turno.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova.
C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 17 maggio prossimo con la condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Al fine di rispettare tale calendarizzazione, ritenendo che la Commissione debba comunque essere in grado di concludere l'esame del provvedimento secondo quanto programmato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, avverte che oggi, come previsto, si concluderanno le audizioni, mentre martedì 4 e mercoledì 5 maggio proseguirà e si concluderà l'esame preliminare. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per lunedì 10 maggio, alle ore 16, e questi saranno esaminati martedì 11 e eventualmente mercoledì 12 maggio. Il conferimento del mandato al relatore sarà deliberato giovedì 13 maggio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 24 maggio prossimo con la condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Così come per il disegno di legge C. 3291, la Commissione giustizia programmerà i propri lavori al fine di rispettare tale calendarizzazione. Avverte quindi che la audizioni si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 5, giovedì 6 e martedì 11 maggio. Entro giovedì 13 maggio si concluderà l'esame preliminare. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per lunedì 17 maggio, alle ore 16, e questi saranno esaminati martedì 19 ed eventualmente mercoledì 19 maggio. Il

Pag. 21

conferimento del mandato al relatore sarà deliberato giovedì 20 maggio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento dei magistrati di sorveglianza, dell'Associazione italiana giovani avvocati, nonché del professore Francesco Caprioli e della professoressa Claudia Cesari, docenti di diritto processuale penale, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3291 Governo, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 14.30.