CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, informa preliminarmente che il deputato Germanà ha ritirato il proprio emendamento 4.38.
Avverte quindi che sono stati presentati numerosi emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato), che sono in distribuzione e saranno pubblicati in allegato,

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alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Nel caso del decreto-legge in esame la valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative risulta particolarmente complessa, in considerazione del fatto che il decreto-legge in esame presenta alcune caratteristiche particolari ed appare sotto alcuni aspetti eterogeneo nel contenuto.
Ciò è riferibile, in particolare, all'articolo 4, recante misure di contribuzione diretta o di detassazione, finalizzate al sostegno della domanda in settori in crisi; mentre nei commi 2, 5 e 6 dell'articolo i settori di intervento sono puntualmente definiti, al comma 1 è istituito un apposito Fondo finalizzato al sostegno della domanda in alcune aree (efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro) con la previsione dell'emanazione di un apposito decreto finalizzato a specificare in dettaglio le fattispecie degli interventi ammessi e le modalità di erogazione dei contributi. In relazione a questa caratteristica del decreto - che non identifica in dettaglio gli interventi che rientrano nei finanziamenti - le Presidenze hanno stabilito di ritenere ammissibili gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che, nell'ambito delle aree comunque indicate, siano comunque finalizzati ad ampliare i settori di applicazione degli interventi a sostegno della domanda recati dall'articolo 4, anche attraverso la previsione di agevolazioni, incidenti direttamente sul quantum della prestazione tributaria, relative all'IRPEF o all'IRES e concernenti specifici settori, ovvero a modificare i requisiti e le modalità di fruizione dei predetti interventi nell'ambito delle finalità generali indicate dal medesimo articolo 4.
Analogamente, con riferimento agli articoli da 1 a 3, che riguardano il contrasto all'evasione fiscale, il potenziamento della capacità dell'Amministrazione finanziaria, l'adeguamento della disciplina in materia di concessioni pubbliche all'ordinamento comunitario, nonché la razionalizzazione della riscossione e la deflazione del contenzioso tributario, sono state ritenute ammissibili quelle proposte emendative finalizzate a potenziare o razionalizzare le procedure o le strutture organizzative dell'Amministrazione finanziaria, al fine di rafforzare le attività di accertamento e contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi, a facilitare la razionalizzazione del sistema della riscossione e la deflazione del contenzioso tributario, nonché al fine di assicurare il rispetto delle norme, nazionali e comunitarie, in materia di concessioni pubbliche.
In relazione all'articolo 5, il quale interviene sulla disciplina dello svolgimento di attività edilizie, sono state ritenute ammissibili le proposte emendative che intervengono sulla regolamentazione dei titoli abilitativi di attività infrastrutturali o edilizie.
Alla luce dei criteri sopra delineati sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Fluvi 1.26, il quale prevede l'applicazione del cosiddetto reverse charge in materia di IVA, consistente nell'inversione, a carico del cessionario, dell'obbligo di pagamento dell'imposta, relativamente ad alcuni settori di attività individuati con il decreto del Ministro dell'economia di cui al comma 1;

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Codurelli 1.28 e 1.29, il quale interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di verifica della clientela a fini antiriciclaggio presso le case da gioco;
Rubinato 1.9, il quale interviene sulla disciplina delle sanzioni tributarie relativamente alla sanzione prevista per il mancato assolvimento dell'IVA;
Rubinato 1.10, 1.11 e 1.12 i quali recano modifiche alla disciplina del codice civile in materia di modalità di tenuta attraverso modalità informatiche delle scritture sociali;
Rubinato 1.13, il quale modifica la disciplina relativa alle condizioni per l'applicazione di sanzioni penali in caso di dichiarazione fiscale infedele;
Pugliese 1.1, il quale interviene sulla disciplina relativa alla composizione della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio istituita presso il Ministero dell'economia;
Fontana 1.4 e Allasia 1.21, il quale interviene sulla disciplina relativa ai compiti, alle funzioni ed alla composizione del Consiglio di amministrazione della SOGIN Spa;
Di Biagio 1.19, il quale estende l'operatività dei centri di assistenza fiscale anche ai dipendenti pubblici non residenti nell'ambito dello Stato;
Vignali 1.20, il quale estende l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità alle insegne apposte su macchine da cantiere;
Fluvi 1.33, il quale interviene sulla disciplina concernente la solidarietà nel pagamento dell'IVA, estendendola anche alla prestazione di servizi;
Strizzolo 1.16, il quale prevede l'inquadramento in una specifica fascia retributiva del personale delle Agenzie fiscali che abbia completato il percorso formativo per il passaggio di un'area all'altra;
Strizzolo 1.01, il quale reca una serie di articolate modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, volte ad innovare i criteri per l'identificazione delle fattispecie di elusione fiscale e di abuso del diritto della materia tributaria;
Di Biagio 1.02, il quale proroga anche al 2011 l'applicabilità delle detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti;
Fontana 2.1, il quale dispone in materia di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza delle prestazioni delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
Gli identici De Micheli 2.61, Raisi 2.43 e Barbato 2.31, i quali prevedono che l'Agenzia delle entrate attinga alle graduatorie regionali dei candidati dichiarati idonei in uno specifico concorso;
Borghesi 2.30, il quale sopprime il comma 1-ter dell'articolo 729 del codice di procedura civile, in materia di pubblicazione delle sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta;
Abrignani 2.72, il quale introduce una disposizione nelle norme di attuazione nel codice di procedura civile, in materia di criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace;
Fugatti 2.53, il quale estende alle leghe di società sportive professionistiche l'esclusione dall'applicazione delle norme in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 149 del Testo unico delle imposte sui redditi;
Misuraca 2.9, il quale interviene sul regime tributario delle società di investimento immobiliare quotate, in particolare per quanto riguarda il limite massimo di possesso azionario da parte di ciascun socio e il livello massimo della distribuzione dell'utile;
Fontana 2.3, recante norme in materia di organizzazione del censimento generale da parte dell'ISTAT e di collaborazione in materia con le regioni, gli enti e gli organismi pubblici;

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Occhiuto 2.45, il quale interviene sulla disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale alle modifiche degli impianti di radiodiffusione e di limiti alle emissioni elettromagnetiche da parte dei predetti impianti;
Del Tenno 2.27, il quale prevede la vigilanza della Banca d'Italia sull'osservanza delle disposizioni in materia di commissioni di massimo scoperto;
Soglia 2.8, il quale esclude l'applicazione della tassa di concessione governativa per il rilascio del passaporto ai minori di anni 12;
Misuraca 2.10, il quale interviene sulla disciplina relativa all'albo dei consulenti finanziari, relativamente all'operatività ed all'iscrizione nell'albo, alla nomina dei componenti dell'organismo competente a tenerlo e di competenze in materia della CONSOB;
Del Tenno 2.11, il quale semplifica le procedure per il versamento, a carico del datore di lavoro, dei contributi ai fondi pensione relativi al personale della Pubblica Amministrazione;
Soglia 2.12, il quale stabilisce che le risorse accantonate nel Fondo bieticolo nazionale sono di proprietà di soggetti privati nel cui interesse era stato costituito il Fondo stesso;
Gli identici Soglia 2.13 e Ventucci 2.14, i quali apportano una serie di modifiche al Testo unico della finanza, relativamente all'operatività dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, ai relativi requisiti ed all'albo;
Bernardo 2.15, il quale reca una norma di natura interpretativa concernente la vigilanza del Ministero dell'economia sulle fondazioni bancarie;
Misuraca 2.17, il quale proroga i termini entro i quali devono essere approvati gli schemi di convenzione con l'ANAS sottoscritti dalle società concessionarie autostradali, nonché per l'avvio delle procedure di individuazione dei concessionari allo scadere delle convenzioni vigenti;
Germanà 2.18, il quale prevede che il 10 per cento delle maggiori risorse derivanti da attività di controllo fiscale, nonché delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di immobili statali è destinato, in quote uguali, al fondo di assistenza per i finanzieri ed al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze;
Fugatti 2.57, il quale intende stabilire la natura pubblicistica delle entrate del Comune di Campione d'Italia derivanti dai proventi della casa da gioco ivi ubicata;
Fugatti 2.58, il quale interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione al Comune di Campione d'Italia di quota dei proventi della casa da gioco ivi ubicata;
Fugatti 2.59, il quale stabilisce che le somme assegnate al Comune di Campione d'Italia per far fronte ai maggiori costi dell'assistenza sanitaria possono essere utilizzate per finanziare i maggiori costi del personale statale operante in tale territorio gravanti sul Comune stesso;
Comaroli 2.55, il quale introduce il divieto, per le banche, di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti;
Bernardo 2.19, il quale apporta una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di identificazione del luogo di effettuazione delle operazioni IVA, segnatamente per quanto riguarda le prestazioni di servizi, l'identificazione delle operazioni assimilate alla cessione e all'esportazione, l'individuazione delle operazioni esenti dall'imposta, la determinazione della base imponibile, la spettanza degli obblighi di fatturazione e di esecuzione dei rimborsi;
Pugliese 2.20, il quale stabilisce che le garanzie rilasciate a fronte di mutui oggetto di sospensione, a seguito del relativo accordo siglato dall'ABI, continuano ad assistere, senza alcuna formalità, il debito residuo, anche con riferimento ai mutui oggetto di cartolarizzazione;
Compagnon 2.46, il quale incrementa l'ammontare del risarcimento riconosciuto ai titolari di obbligazioni ed azioni Alitalia;

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Del Tenno 2.23, il quale estende l'esenzione IRAP riconosciuta alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che si siano trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), anche alle ASP di nuova costituzione;
Soglia 2.24, Fugatti 3.025 e 3.026, i quali modificano la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in conto corrente, prevedendo che la relativa commissione non può superare una determinata percentuale della somma;
Misuraca 2.26, il quale interviene sull'incompatibilità tra lo svolgimento di funzioni di amministrazione o controllo presso le Fondazioni bancarie e lo svolgimento di funzioni di amministrazione e controllo presso la società bancaria conferitaria;
Occhiuto 2.47, il quale reca alcune modifiche alla disciplina della cessione del quinto dello stipendio;
Di Biagio 2.03, il quale inserisce tra i soggetti che possono essere destinatari delle opzioni del 5 per mille anche le università e le facoltà pontificie;
Di Biagio 2.04, il quale estende l'esenzione ICI sulla prima casa anche all'abitazione non locata di proprietà dei cittadini italiani iscritti all'AIRE;
Comaroli 2.05, il quale prevede che i lavoratori che hanno perso il lavoro o che siano destinatari di interventi di sostegno al reddito, possano chiedere la cancellazione delle segnalazioni effettuate presso i sistemi di informazione creditizia per ritardato o omesso pagamento di rate di finanziamento;
Comaroli 2.06, il quale reca una modifica al Testo unico bancario, ai sensi del quale gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal soggetto nei cui confronti è stato erogato il finanziamento;
Allasia 2.07, il quale riduce al 4 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pallet in legno usati; la proposta emendativa reca inoltre una norma in materia di indicazione della portata massima dei bancali per il sollevamento di carichi ed integra le relative sanzioni a carico del datore di lavoro;
Ceccuzzi 3.37, il quale esclude dall'applicazione degli accertamenti tramite gli studi di settore le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che abbiano registrato nel 2009 perdite di fatturato superiori al 30 per cento;
Ceccuzzi 3.38 e 3.042 Comaroli 3.020, che escludono l'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale mediante registratore di cassa elettronico, o la ricevuta fiscale, per gli esercenti sottoposti agli studi di settore;
Gibiino 3.10, il quale stabilisce che i soggetti ubicati nei comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002 possono estinguere i propri debiti previdenziali e tributari residui pagando un importo pari al 10 per cento;
Jannone 3.1, il quale abroga il comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che disciplina l'applicazione delle modifiche al meccanismo di ritenuta sui dividendi distribuiti e prevede che le società e gli enti che distribuiscono dividendi indichino in dichiarazione l'ammontare degli utili o delle riserve di utili formatesi, autorizzando inoltre la spesa di 470 milioni di euro per consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei relativi rimborsi;
Fontana 3.3, il quale interviene sulla disciplina che consente l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai delegati della gestione dei depositi fiscali disattivati entro il 31 marzo 2011;
De Micheli 3.36 e Leo 3.04, i quali intervengono sulle modalità di trasferimento all'ANCI del contributo previsto in relazione al gettito ICI, volto a consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione

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nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti.

Le proposte emendative appaiono inoltre inammissibili in quanto intervengono sulla disciplina di organi parlamentari, prevedendo che la stessa ANCI assicuri assistenza tecnica alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera e del Senato, nonché alle «riunioni degli organismi bicamerali competenti per l'attuazione del Titolo V della Costituzione nelle materie relative alla finanza e all'economia locale»;
Causi 3.34, il quale differisce il termine entro il quale i comuni devono trasmettere al Ministero degli interni le attestazioni relative al minor gettito dell'ICI sui fabbricati inseriti nel gruppo catastale D;
Barani 3.16, il quale modifica un decreto ministeriale relativamente ai criteri per l'individuazioni delle attività commerciali produttive e marginali svolte da organizzazioni di volontariato, ai fini dell'esclusione dei relativi proventi dal reddito imponibile a fini IRES;
Lulli 3.35 e 3.28, i quali prevedono che la procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003 possa essere riconosciuta con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, ovvero attivata di diritto, anche in deroga ai requisiti previsti, con riferimento alle imprese operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità ad alto contenuto tecnologico, qualora la dichiarazione dello stato di insolvenza sia ostacolata da comportamenti omissivi o dilatori dell'impresa;
Gli identici Laffranco 3.13, Occhiuto 3.17, Allasia 3.23 e Brandolini 3.26, ai sensi dei quali i giudizi pendenti relativi all'abbuono dell'accisa per perdita o distruzione dei prodotti soggetti all'accisa a causa di reati compiuti da terzi, sono dichiarati estinti;
Marinello 3.14, il quale esenta gli agenti di assicurazione, i mediatori di assicurazione e gli intermediari finanziari dall'obbligo di versamento in un conto separato dei premi assicurativi e delle somme destinate ai risarcimenti;
Del Tenno 3.15, il quale prevede che gli ufficiali giudiziari in organico presso il Ministero della giustizia sono legittimati alla riscossione coattiva dei crediti iscritti al ruolo, nonché allo svolgimento delle attività strumentali alla vendita di beni mobili ed immobili;
Del Tenno 3.21, il quale amplia da 9 ad 11 anni l'ambito temporale entro il quale il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasferito prima all'Ente tabacchi italiani e, quindi, alle società per azioni in cui quest'ultimo è stato trasformato, ha diritto ad essere riammesso su domanda nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria;
D'Antoni 3.25, il quale consente agli enti locali di definire le liti pendenti relative all'assunzione di lavoratori, con il versamento di una percentuale della somma dovuta;
Negro 3.027, il quale reca una serie di norme in materia di tutela giurisdizionale dei crediti del soccidario per le spese da questo sostenute, di quantificazione degli indennizzi spettanti al soccidario in caso di epizoozia, e di nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di soccida;
Forcolin 3.011, il quale prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una gestione previdenziale separata per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti a casse previdenziali private afferenti a ordini o albi professionali;
Fugatti 3.036, il quale esclude dal versamento relativo al TFR i datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti, nonché le ONLUS e le associazioni di promozione sociale;
Fugatti 3.015, il quale consente alle piccole imprese che abbiano registrato

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ricavi di esercizio non superiori ad un milione di euro di presentare all'Agenzia delle entrate o all'INPS un piano di rientro dei propri debiti tributari e contributivi;
Fugatti 3.028, il quale esenta dall'imposta di bollo gli atti costitutivi e gli statuti dei movimenti o partiti politici;
Bragantini 3.013 e Montagnoli 3.014, i quali intervengono sulla disciplina attuativa della disposizione di cui al decreto-legge n. 185 del 2008 che prevede il pagamento dell'IVA al momento della riscossione del corrispettivo;
Fugatti 3.039, il quale consente al contribuente di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA anche quando effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea eseguite mediante l'introduzione dei beni in un deposito IVA;
Forcolin 3.012, il quale consente il rilascio del visto di conformità richiesto per la fruizione di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro a tutti i soggetti incaricati della trasmissione via telematica delle dichiarazioni dei redditi;
Fugatti 3.033, il quale estende il regime IVA del cosiddetto reverse charge, ai sensi del quale l'imposta è corrisposta dal cessionario, anche alle cessioni di bestiame di allevamento;
Torazzi 3.016, il quale incrementa dal 30 al 40 per cento del risultato operativo lordo il limite di deducibilità degli interessi passivi;
Torazzi 3.018, il quale incrementa il limite di deducibilità, per gli enti creditizi, delle svalutazioni dei crediti derivanti da finanziamenti ad imprese che non abbiano più di 30 dipendenti;
Bragantini 3.034, il quale incrementa dal 50 al 100 per cento la percentuale di deducibilità dai redditi di lavoro autonomo delle spese per la partecipazione a convegni o a corsi di aggiornamento;
Torazzi 3.017, il quale prevede la deducibilità dal valore della produzione ai fini IRAP delle spese per il personale assunto dopo il 1o gennaio 2008;
Fugatti 3.037, il quale dichiara esenti dall'IRAP i redditi delle società cooperative sociali e dei loro consorzi qualora le retribuzioni corrisposte ai soci siano almeno pari al 50 per cento dei costi;
Fugatti 3.030 e Caparini 3.019, i quali abrogano alcune norme del decreto legislativo n. 471 del 1997 in materia di sospensione della licenza in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, prevedendo invece, in tale fattispecie, una sanzione amministrativa pecuniaria;
Fugatti 3.038, il quale esonera le imprese che utilizzino alcol etilico ad uso alimentare, per il quale l'accisa sia stata assolta, dall'obbligo di tenuta di taluni registri cartacei e telematici, nonché della presentazione in via telematica dei dati contabili e dei documenti di accompagnamento relativi a tale prodotto;
Bragantini 3.021, il quale estende a tutte le cessioni di beni o servizi da parte di una micro o piccola impresa il termine legale entro il quale deve essere pagato il corrispettivo della cessione, escludendo ogni diverso accordo tra le parti e prevedendo un risarcimento forfetario, oltre gli interessi di mora, quando la cessione è effettuata nei confronti della pubblica amministrazione;
Fugatti 3.031, il quale integra il Testo unico bancario, stabilendo che la modifica delle condizioni dei contratti di credito non può comportare l'innalzamento del tasso di interesse superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto; la proposta amplia inoltre da 60 a 120 giorni il termine entro il quale la modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto stesso;
Bragantini 3.032, il quale inserisce tra i Confidi anche i consorzi di garanzia collettiva fidi tra liberi professionisti non esercenti imprese;

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Bragantini 3.035, il quale raddoppia i limiti oltre i quali le cooperative sociali a mutualità permanente devono certificare il bilancio;
Fogliato 3.040, il quale reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 49 del 2003, in materia di quote latte, relativamente alla restituzione del prelievo pagato in eccesso dalle aziende, al pagamento delle rate per il versamento del predetto prelievo, nonché in materia di decadenza dalla titolarità del quantitativo non utilizzato dai singoli produttori;
Bragantini 3.010, il quale esclude dalla tassazione in capo all'ente locale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni totalitarie detenute dallo stesso ente in società liquidate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
Fallica 3.05, il quale esclude il segretario generale del Ministero dell'Ambiente dal computo del limite massimo, ai fini del conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, stabilito in percentuale alla dotazione organica dei dirigenti di prima fascia;
Fugatti 3.029, il quale riduce dallo 0,5 allo 0,3 per cento dell'importo dell'affidamento, l'ammontare massimo del corrispettivo onnicomprensivo pattuito tra la banca ed il cliente titolare di conto corrente per il servizio di messa a disposizioni di fondi;
Quartiani 4.26 e l'analogo Quartiani 4.165, nonché Caparini 4.135, che dispongono la riduzione delle accise sul gasolio e GPL impiegati nei comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E;
Cambursano 4.21, che prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti conceda incentivi a tassi agevolati finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga;
Dussin 4.101, che prevede la possibilità per le regioni di stipulare convenzioni con istituti di credito o con la Cassa depositi e prestiti per la concessione di prestiti agevolati finalizzati all'adeguamento del parco immobiliare esistente ad obiettivi di efficienza energetica;
Ceccuzzi 4.152, che reca una riforma della disciplina relativa alla centrale dei rischi creditizi;
Ceccuzzi 4.153, che reca disposizioni sui contratti bancari e sugli sconfinamenti dei conti affidati (come l'analogo Soglia 2.24);
Allasia 4.98, che apporta modifiche alla disciplina concernente le autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
Fugatti 4.102, che introduce una deroga relativamente all'applicazione alle aziende elettriche con meno di 5.000 punti di prelievo della normativa relativa ai principi contabili internazionali;
Vignali 4.76, che reca disposizioni concernenti le autorizzazioni e relative modifiche per gli impianti di cogenerazione;
Polledri 4.105, che reca disposizioni in materia di deroghe nella tenuta dei registri delle partite per le pelli pregiate;
Pugliese 4.1 e l'analogo Allasia 4.108, che recano disposizioni sulla SACE;
Germanà 4.18, che reca disposizioni sul personale gestore dei depositi fiscali dismessi dai monopoli di Stato (come l'analogo Fontana 3.3);
Beccalossi 4.35 e l'analogo 4.36, che ampliano la destinazione degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali;
Lulli 4.180, che reca disposizioni relative all'IVA relative al versamento del conguaglio e al rimborso dell'eccedenza per operazioni svolte all'estero;

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Benamati 4.191, che interviene in materia di franchigia IRAP;
Lulli 4.188, che reca disposizioni in favore dei contribuenti minimi;
Lulli 4.185 e l'analogo Ceccuzzi 4.176, che recano disposizioni sugli studi di settore, in relazione alla valutazione delle rimanenze;
Lulli 4.189, che modifica il limite di deducibilità degli interessi passivi;
Lulli 4.177 che interviene in materia di svalutazione dei crediti in bilancio;
Soglia 4.25, che interviene sulla disciplina relativa alla deducibilità degli accantonamenti per alcune fattispecie di spese;
Sposetti 4.175, che fornisce un'interpretazione su cosa debba intendersi per nuovi investimenti ai fini fiscali;
Lulli 4.187, che interviene in materia di deducibilità ai fini IRAP;
Brugger 4.40 e 4.41, che intervengono in materia di IVA per le strutture ricettive;
De Micheli 4.182, che modifica il regolamento in materia di impianti termici degli edifici;
D'Antoni 4.184, che reca disposizioni in materia di credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali in aree svantaggiate;
Fluvi 4.166, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni e la Consip debbano acquistare in via prioritaria elementi di arredo urbano prodotti con materiali riciclati ed ecocompatibili;
Mastromauro 4.168, che reca disposizioni sulla durata delle concessioni demaniali marittime;
Lulli 4.169, che rifinanzia il fondo per le azioni di sostegno al made in Italy;
Mastromauro 4.171 e 4.172, che destinano le maggiori entrate derivanti dal decreto rispettivamente al FAS e alla riduzione del carico fiscale per famiglie ed imprese;
Barbato 4.45 e gli analoghi Comaroli 4.118 e Borghesi 4.53, che destinano quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa per l'applicazione di tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali delle ONLUS;
Di Caterina 4.48, che reca una proroga per le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata;
Levi 4.203, che interviene sulla disciplina relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti radiotelevisivi;
Gli identici Vignali 4.69 e Raisi 4.47, che modificano la disciplina relativa al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Lulli 4.200, che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia interbancario;
Fugatti 4.119, che modifica la normativa relativa al Fondo per l'attuazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale per il monitoraggio del traffico navale;
Ceccuzzi 4.197, Germanà 4.52 e Vignali 4.73, nonché Mistrello Destro 5.012, che scorporano il Fondo di garanzia per le PMI dal Fondo per la finanza di impresa;
Torazzi 4.122, che reca interventi in materia di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese;
Vignali 4.74, che interviene in materia di redazione del bilancio societario;
Polledri 4.120, in materia di utilizzazione dei blocchi di marmo estratti in Italia;
Fugatti 4.121, che modifica il codice delle comunicazioni elettroniche con disposizioni in favore delle zone montane;
Vignali 4.77, che dispone in materia di assegnazione di risorse del fondo di garanzia del mediocredito centrale;
Abrignani 4.204, che destina risorse in favore dell'EXPO 2015;

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Formisano 4.54 e 4.64, che recano disposizioni in materia di canoni delle concessioni demaniali e di realizzazione in esse di opere amovibili;
Garofalo 4.56, 4.57 e 4.58, che prevedono la riduzione dei contributi previdenziali e delle imposte dovute per carburante destinato ai veicoli e alle macchine industriali in favore delle imprese operanti nelle attività portuali;
Mariani 4.212, che reca interventi per l'adeguamento antisismico degli edifici privati;
Lulli 4.216, che disciplina i rapporti creditizi fra i fornitori di beni e servizi e le pubbliche amministrazioni;
Milanato 4.5 e Garofalo 4.81, che prorogano il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto merci;
Pugliese 4.6, che reca disposizioni sulla popolazione penitenziaria;
Marinello 4.59, che prevede finanziamenti per le reti di accesso wireless in aree disagiate;
Marinello 4.55, che incrementa il fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico;
Torazzi 4.128, che interviene in materia di riduzione dei premi per l'assicurazione INAIL;
Comaroli 4.129, che interviene in materia di esercizio del commercio al dettaglio;
Comaroli 4.130, che reca disposizioni in materia di autorizzazioni alla posa di insegne negli esercizi commerciali;
Comaroli 4.131, in materia di licenze per il commercio ambulante;
Allasia 4.132 che modifica i parametri relativi all'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;
Polledri 4.133 che prevede la modifica dei criteri di identificazione degli impianti ammessi all'incentivazione prevista per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
Pini 4.134, che interviene in materia di depositi fiscali ai fini IVA;
Lulli 4.215, che prevede disposizioni varie finalizzate alla promozione dei distretti produttivi;
Jannone 4.7, che prevede il trasferimento a Fintecna come corrispettivo del patrimonio degli enti disciolti;
Fugatti 4.136 e l'analogo Alessandri 4. 137, che recano disposizioni in materia di imposta di registro;
Di Pietro 4.78 nonché gli analoghi Zucchi 4. 217, Torazzi 4. 138, Laffranco 4.63 e Libè 4.62, che recano un rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della produzione bieticolo-saccarifera;
Garofalo 4.80, che interviene in materia di massa limite per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida;
Soglia 4.8, che dispone in materia di competenze della Cassa depositi e prestiti nell'utilizzo di fondi in favore delle PMI;
Pelino 4.60, che reca norme sul personale dell'ente tabacchi italiano;
Libè 4.61, che prevede l'assimilazione retroattiva delle società cooperative elettriche ai sistemi efficienti di utenza;
Alessandri 4.139, che interviene in materia di operazioni esenti dall'IVA;
Laboccetta 4.9, che estende la garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI ad altri operatori;
Garofalo 4.82, che reca disposizioni sul personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
Garofalo 4.84, che interviene in materia di circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina;

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Valducci 4.83, che interviene sulla disciplina delle comunicazioni indesiderate dettata dal codice di protezione dei dati personali;
Germanà 4.0.2, Pugliese 4.0.15 e Torazzi 4.0.16, che recano disposizioni in materia di trasparenza dei mercati dei prodotti agroalimentari di qualità;
Paolo Russo 4.0.6 e identico Marinello 4.0.7, che intervengono in materia di accise del gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra;
Paolo Russo 4.0.4 e l'identico Marinello 4.0.8, che concernono un programma nazionale di sviluppo rurale;
Marinello 4.0.9, che reca disposizioni in materia di Fondo bieticolo-saccarifero;
Allasia 4.0.20, che reca norme per la riconversione degli zuccherifici e sul contenzioso nel settore bieticolo-saccarifero;
Ciccioli 4.05 e l'identico Caparini 4.017, nonché Moroni 5.02, che intervengono sulla disciplina relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti radiotelevisivi;
Libè 4.0.10 e l'identico Abrignani 4.038, che modificano la disciplina relativa all'attività di garanzia collettiva fidi;
Bragantini 4.018, che reca disposizioni in materia di regolamentazione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali fra PMI e imprese della grande distribuzione;
Allasia 4.021, relativo alla realizzazione di opere infrastrutturali idriche;
Torazzi 4.019, che istituisce l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo della propulsione elettrica nei trasporti;
Torazzi 4.022, che reca disposizioni in materia di riassetto della SOGIN Spa;
Fogliato 4.025, in materia di quote-latte;
Calvisi 4.030 e 4.031, relativi alla detassazione degli investimenti nella filiera del sughero;
Germanà 5.13 e l'analogo Abrignani 5.031, che recano disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale;
Fugatti 5.20, concernente il divieto di insediamento di alcune tipologie di attività commerciali in aree di particolare interesse;
Motta 5.32 e l'analogo Togni 5.22, recanti disposizioni dirette al superamento delle barriere architettoniche;
Fogliato 5.23, che reca disposizioni sulla regolamentazioni degli stabilimenti enologici e annesse cantine;
Fogliato 5.24, che interviene sulla definizione delle aree fabbricabili ai fini della definizione della base imponibile;
Laboccetta 5.4, che prevede la non applicazione delle disposizioni sul patto di stabilità di cui al decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente alle regioni che abbiano certificato il rispetto del patto per il precedente esercizio finanziario e nelle quali si siano svolte le consultazioni elettorali del 28 e del 29 marzo 2010;
La proposta prevede inoltre la risoluzione di diritto dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di servizio con soggetti privati.
Fugatti 5.014, in materia di tassazione dei produttori di idrocarburi in connessione al mancato ribasso del prezzo della benzina;
Allasia 5.023 e identico Bernardo 5.04, che prevedono un piano strutturale per l'incremento dell'impiego del metano come carburante per autrotrazione, con disposizioni concernenti la rete dei metadonodotti, la rete di distribuzione al dettaglio, obblighi di acquisto di veicoli a metano per la p.a. e l'istituzione di un'apposita Cassa per la gestione del metano presso il MSE;
Gioacchino Alfano 5.05, concernente utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata in favore delle aree svantaggiate;

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Agostini 5.028, recante incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare;
Fiorio 5.027, recante misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola;
Milanato 5.011, in materia di sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso;
Fogliato 5.024, in materia di restituzione di somme per il prelievo supplementare latte;
Della Vedova 5.07, in materia di deducibilità degli interessi passivi in favore delle società che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di energia ovvero impianti per la fornitura di acqua, teleriscaldamento, depurazione;
Gioacchino Alfano 5.06, recante disposizioni per il completamento di interventi finanziati a valere sugli strumenti della programmazione negoziata;
Pini 5.015, concernente disposizioni per la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere;
Paolo Russo 5.03, recante interventi a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
Jannone 5.09, concernente i pagamenti dei trattamenti pensionistici e di fine servizio dei dipendenti pubblici;
Di Caterina 5.01, recante disposizioni in favore del centro storico di Napoli;
Pini 5.016,concernente disposizioni per il distacco di alcuni comuni delle Marche e la loro aggregazione all'Emilia Romagna;
Fugatti 5.021, in materia di incentivi per l'autonoleggio nelle zone di montagna;
Milanato 5.010, concernente la limitazione dell'importo dovuto da INVITALIA al bilancio dello Stato;
Toccafondi 5.08, che interpreta la disciplina in materia di limiti di densità edilizia;
Allasia 5.0.18 concernente modifiche alla ripartizione delle maggiori somme derivanti dalla cosiddetta «carbon tax» con destinazione ai comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E;
Oliverio 5.029, concernente la proroga della rideterminazione di agevolazioni contributive nel settore dell'agricoltura;
Abrignani 5.025, concernente proroghe in materia di concessioni autostradali;
Abrignani 5.026, concernente l'utilizzo delle risorse della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica;
Allasia 5.0.19, che modifica la normativa concernente l'individuazione degli impianti cui possono essere destinati gli incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica;
Polledri 5.0.17, che prevede la possibilità per i comuni di fruire delle tariffe incentivanti previste per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza riduzioni tariffarie;
Bernardo 5.033, che reca disposizioni per la realizzazione dell'EXPO 2015.

Rileva inoltre come sussistano alcune proposte emendative che presentano profili problematici sotto il profilo dell'ammissibilità, ma sui quali le Presidenze ritengono opportuno acquisire l'orientamento dei gruppi, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di esaminarli, in considerazione del fatto che esse riguardano problematiche di interesse generale, in alcuni casi da tempo all'attenzione delle Commissioni, o che sono volte ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a norme comunitarie. Esse affrontano i temi:
del funzionamento del meccanismo dell'indennizzo diretto nel settore assicurativo;

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del rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria; della disciplina dei contributi all'editoria;
dell'adeguamento alla disciplina comunitaria dell'accisa sui tabacchi lavorati;
della disciplina dei fondi immobiliari che realizzano investimenti in immobili ad utilizzo prevalentemente sociale;
della disciplina sul 5 per mille;
della disciplina relativa alla disciplina delle concessioni idroelettriche;
della natura tributaria della tariffa di igiene ambientale;
delle agevolazioni tributarie in favore delle imprese che utilizzano il sistema di etichettatura «made in Italy»;
della disciplina relativa all'assegnazione di quote in materia di emissioni di gas serra;
del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale:

Si tratta delle seguenti proposte emendative:
Governo 2.56 e Pagano 2.28, Bernardo 2.22, Pagano 2.42, Pelino 2.02 e gli identici Germanà 3.06, Formisano 3.07, Raisi 3.08, Vignali 3.09 e Quartiani 3.041, i quali modificano disposizioni del codice delle assicurazioni relative alla disciplina dell'indennizzo diretto, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale in materia;
gli identici Pagano 2.41, Vignali 2.48, Pelino 2.73 e Marchignoli 2.69, i quali escludono dalle materie per le quali è obbligatorio il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, prima di avviare una controversia giudiziale, quella relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti;
Pugliese 2.2, il quale prevede un riassetto dell'Amministrazione economico-finanziaria al fine di rafforzarne l'efficienza e la funzionalità, stabilendo che il personale dell'Amministrazione possa essere trasferito a domanda nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con mantenimento del trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento.

La proposta prevede, inoltre, la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e finanze, con conseguente riallocazione delle competenze e trasferimento del personale in servizio presso tali Direzioni prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed alle ragionerie territoriali dello Stato. La proposta emendativa prevede, altresì, la non applicazione, nei confronti dell'AAMS, delle disposizioni in materia di ridimensionamento degli assetti organizzativi e del personale delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Occhiuto 2.44, il quale abroga talune disposizioni relative al differimento dell'applicazione di disposizioni contenute nel decreto - legge n. 194 del 2009, in materia di riduzione dei contributi all'editoria, segnatamente per le testate edite in paesi diversi da quelli dei paesi membri dell'Unione europea, per le imprese radiofoniche organi di partiti politici, per le imprese di radiodiffusione a carattere locale, e per le imprese radiofoniche di informazione;
Moroni 4.19, Caparini 4.109, Lulli 4.201, 4.198 e 4.202, Lazzari 4.49 e Raisi 4.67, che modificano la disciplina sui contributi all'editoria;
Berardi 4.0.1 e l'identico Di Biagio 4.0.13, che recano disposizioni in materia di contributi in favore della stampa italiana all'estero;
Bernardo 2.5, il quale reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di aliquote e di modalità di determinazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, al fine di completare il recepimento delle direttiva 2010/12/UE relativa alla struttura ed alle aliquote di accisa gravanti sui tabacchi lavorati;

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Pugliese 2.7, il quale dispone in materia di applicazione dell'IVA alle cessioni di importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione in consumo, anche in questo caso per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;
Savino 2.16, il quale innalza il termine entro cui il patrimonio dei fondi immobiliari che realizzano investimenti in immobili ad utilizzo prevalentemente sociale deve essere investito in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
Savino 2.25, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina del 5 per mille per l'anno finanziario 2010, relativamente all'identificazione dei settori che possono accedere a tale istituto ed agli obblighi procedimentali cui sono tenuti i soggetti che intendono partecipare alla ripartizione delle quote;
Vignali 2.50, il quale interviene in materia di concessioni idroelettriche, prevedendo la prorogabilità, da parte delle regioni, dei termini di concessione, il mantenimento agli enti locali di somme versate dai concessionari di calcolo dei sovracanoni e reca norme relative alle procedure di gara per l'assegnazione delle predette concessioni;
Crosio 4.023 e l'analogo Boccia 4.035, relativi alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico;
Bernardo 3.4, recante una norma interpretativa ai sensi della quale la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani non ha carattere tributario e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale;
Leo 3.01, 3.02 e Osvaldo Napoli 3.03, i quali recano disposizioni sostanzialmente volte a chiarire la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale e della tariffa integrata ambientale, sotto il profilo della sua assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto, nonché in merito ai criteri di determinazione della tariffa e della sua riscossione, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale;
Libè 4.012, e gli analoghi Rubinato 4.029 e De Micheli 5.032, che recano disposizioni sul regime della gestione dei rifiuti, al fine di chiarire la natura o meno tributaria di tale attività, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale;
Reguzzoni 4.113 e l'analogo Lulli 4.173, che recano disposizioni tributarie agevolative in favore delle imprese che utilizzano il sistema di etichettatura «made in Italy» dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri;
Moroni 4.03 e l'analogo Abrignani 4.037, nonché Torazzi 5.020, che recano disposizioni in materia di emissioni di gas serra;
Mistrello Destro 5.013 e l'analogo Abrignani 5.030, recanti proroga del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi sui giudizi di inammissibilità pronunciati è fissato alle ore 11.40.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12.30.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.30.

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DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, presidente, chiede se i gruppi abbiano maturato un orientamento in relazione alle proposte emendative, in precedenza indicate, la cui ammissibilità presenta profili problematici.

Alberto FLUVI (PD) pur apprezzando lo sforzo compiuto dalle Presidenze nell'individuare i temi che appaiono meritevoli di un'ulteriore riflessione, chiede un rinvio della seduta, al fine di consentire al proprio gruppo di effettuare una più compiuta valutazione, anche in considerazione della rilevanza delle materie oggetto delle suddette proposte emendative.
Chiede, altresì, se il tema dell'editoria sarà eventualmente affrontato avendo riguardo soltanto alla questione delle tariffe postali agevolate, ovvero anche ad altri aspetti di rilevante interesse per tale settore.

Gianfranco CONTE, presidente, nel ritenere opportuno rinviare la seduta, anche al fine di completare l'esame dei ricorsi presentati avverso le declaratorie di inammissibilità pronunciate, rileva come gli aspetti attinenti alla materia dell'editoria che potranno essere esaminati, in caso di esito positivo dell'ulteriore verifica di ammissibilità, siano quelli che costituiscono oggetto delle proposte emendative sulle quali è stato chiesto l'orientamento dei gruppi.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con la proposta del presidente Conte, sottolineando come oltre all'editoria debbano essere affrontati altri temi importanti.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) condivide la proposta del presidente Conte, auspicando che le presidenze possano riconsiderare il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti presentati dal proprio gruppo.

Gianfranco CONTE, presidente, sospende la seduta fino alle ore 13,30.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 13.35.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte preliminarmente che l'articolo aggiuntivo Quartiani 4.036, in materia di concessioni idroelettriche, deve intendersi inserito nell'elenco delle proposte emendative per le quali le Presidenze hanno invitato i gruppi ad effettuare un approfondimento.
Relativamente ai ricorsi presentati avverso i giudizi di ammissibilità delle proposte emendative pronunciati nella seduta di questa mattina, le Presidenze ritengono di rivedere la valutazione sulle seguenti proposte emendative:
Bernardo 2.19, limitatamente alla lettera c) del comma 4-bis, al comma 4-ter, secondo periodo, ed ai commi 4-quinquies e 4-sexies, recanti norme di potenziamento dell'Agenzia del demanio e relativa copertura, che appaiono connesse con le disposizioni di potenziamento dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge;
Calvisi 4.030 e 4.031, recanti detassazione, ai fini IRES e IRAP, di investimenti per lo sviluppo del settore del sughero con finalità ecologiche: gli articoli aggiuntivi devono considerarsi parzialmente ammissibili, con esclusione del riferimento all'IRAP, in quanto connessi con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge.

Con riferimento alle proposte emendative Quartiani 4.26, Quartiani 4.165 e Caparini 4.135, che dispongono la riduzione

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delle accise sul gasolio e GPL impiegati nei comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E, le Presidenze confermano l'esistenza di profili di inammissibilità, ma ritengono che esse possano essere inserite nell'elenco delle tematiche sulle quali è stato richiesto ai gruppi un approfondimento, in considerazione del fatto che esse sono suscettibili di realizzare una riduzione dell'impatto ambientale connesso con le finalità del decreto-legge.
Le Presidenze ritengono invece di mantenere la valutazione di inammissibilità su tutte le altre proposte emendative dichiarate inammissibili per le quali siano stati presentati ricorsi, ribadendo come esse non presentino stretta attinenza alle materie oggetto del decreto-legge.

Francesco BARBATO (IdV) auspica che l'emendamento Di Pietro 4.78, volto al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, la quale attraversa un momento di grave difficoltà, sia inserito nell'elenco di quelli che dovranno costituire oggetto di approfondimento da parte dei gruppi.
Ricorda, a tale proposito, come il Ministro delle politiche agricole Zaia si sia più volte personalmente impegnato a fornire una risposta seria e concreta alle esigenze di tale settore, la cui rilevanza sotto i profili produttivo e occupazionale richiederebbe una maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo e del Parlamento.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento Di Pietro 4.78 risponda ai criteri, necessariamente rigorosi, che debbono essere seguiti in sede di valutazione delle proposte emendative riferite a decreti-legge, evidenziando al riguardo come siano state dichiarate inammissibile anche altre proposte emendative contenenti misure analoghe relative ad altri settori, quali quello del tabacco.
Ritiene quindi di confermare il giudizio di inammissibilità sull'emendamento 4.78.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea come il comparto bieticolo-saccarifero impieghi una quantità di lavoratori decisamente superiore a quello del tabacco.

Ludovico VICO (PD), dopo aver richiamato le materie oggetto delle proposte emendative sulle quali il proprio gruppo ha presentato ricorso, insiste per la revisione del giudizio di inammissibilità testé confermato.

Gianfranco CONTE, presidente, evidenzia come il decreto-legge intervenga solo molto marginalmente su agevolazioni di natura tributaria, evidenziando pertanto come tali tematiche dovranno più opportunamente essere affrontate in un prossimo intervento legislativo che il Governo si appresterebbe ad adottare. Diversamente, qualora si ritenesse di ampliare la discussione anche agli strumenti di incentivazione tributaria, ciò rischierebbe di ostacolare la discussione del provvedimento.

Ludovico VICO (PD) ritiene ingiustificata la declaratoria di inammissibilità che ha colpito gli emendamenti Lulli 3.35 e 3.28, in quanto il provvedimento già interviene, all'articolo 3, comma 3, sull'ambito di applicazione della cosiddetta «legge Marzano».
Insiste, pertanto, affinché i predetti emendamenti siano considerati ammissibili, chiedendo, in caso contrario, di chiarire quali motivazioni abbiano indotto a dichiararne l'inammissibilità.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Vico, sottolinea come il decreto-legge si limiti, all'articolo 3, comma 3, ad estendere l'applicazione della cosiddetta «legge Marzano» alla società di riscossione Tributi Italia, nel quadro delle misure concernenti il settore della riscossione dei tributi recate dal medesimo articolo 3. Pertanto, le Presidenze hanno considerato inammissibili tutte le proposte emendative che intendessero ampliare l'ambito di applicazione della predetta legge a settori non considerati dal provvedimento.

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Alberto TORAZZI (LNP) chiede alle Presidenze di riconsiderare il giudizio di inammissibilità espresso sull'articolo aggiuntivo Allasia 5.023 in materia di metano per autotrazione.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento ai rilievi del deputato Torazzi, rileva come l'articolo aggiuntivo Allasia 5.0.23 rechi una complessiva riforma del settore della distribuzione del gas metano utilizzato per autotrazione, che non trova corrispondenza nei contenuti del decreto-legge. Ritiene pertanto di confermare il giudizio di inammissibilità espresso sulla proposta emendativa, che dovrà essere esaminata nell'ambito di un diverso provvedimento.

Vincenzo GAROFALO (PdL) chiede che sia rivisto il giudizio di inammissibilità relativo al proprio emendamento 4.84, volto a far ricomprendere nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina le aree ubicate nel porto destinate a stazione di degassifica ed a bacino di carenaggio, nonché quelle relative all'istituzione di un Punto Franco, sottolineando come l'accoglimento della proposta consentirebbe di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano regolatore portuale e lo sviluppo dei traffici.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alla richiesta del deputato Garofalo, sottolinea come l'emendamento Garofalo 4.84 intervenga sulla definizione della circoscrizione dell'autorità portuale di Messina, ed abbia quindi natura eminentemente ordinamentale. Ritiene quindi di confermare il giudizio di inammissibilità espresso su di esso.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) lamenta che sugli emendamenti Compagnon 2.46, Occhiuto 2.47 e Libè 4.62, sia stato confermato il giudizio di inammissibilità. Sottolinea altresì che il Governo, nella seduta del 27 luglio 2009, aveva accettato un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento Compagnon 2.46, in materia di risarcimento riconosciuto ai titolari di obbligazioni e azioni Alitalia. Sottolinea quindi il rilievo politico fondamentale che il proprio gruppo annette alle predette proposte emendative.

Gianfranco CONTE, presidente, sottolinea come le presidenze, nel valutare l'ammissibilità delle proposte emendative, non siano in alcun modo entrate nel merito delle stesse: pertanto, il giudizio di inammissibilità espresso sugli emendamenti Compagnon 2.46, Occhiuto 2.47 e 4.62 sono esclusivamente motivate dal fatto che essi riguardano materie non affrontate in alcun modo dal decreto-legge.

Francesco BARBATO (IdV) esprime stupore per la declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia pronunciata sull'emendamento Cambursano 4.21, volto ad assicurare, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato da parte della Cassa depositi e prestiti, la piena realizzazione e il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale.
A tale riguardo, evidenzia come gli interventi oggetto della predetta proposta emendativa siano riconducibili agli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità al cui perseguimento è finalizzata l'istituzione del Fondo per il sostegno della domanda, di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame.
Chiede quindi che sia rivisto il giudizio di inammissibilità espresso sul menzionato emendamento Cambursano 4.21.

Gianfranco CONTE, presidente, ribadisce il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Cambursano 4.21, rilevando come esso intervenga su profili procedurali relativi alla concessione di finanziamenti agevolati da parte della Cassa depositi e prestiti per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga, ed appaia pertanto estraneo al contenuto proprio del decreto-legge.
Ribadisce quindi ai gruppi la richiesta di esprimere il proprio avviso sulle proposte emendative, che presentano problemi

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di ammissibilità evidenziati dalle presidenze nell'odierna seduta antimeridiana.
Con specifico riferimento alle tematiche concernenti le agevolazioni per il settore dell'editoria, sottolinea come l'eventuale adozione di tali misure comporterà, conseguentemente, la necessità di individuare un'idonea modalità di copertura dei relativi oneri, evidentemente attraverso il coinvolgimento del Governo; precisa, peraltro, che in questa sede non è possibile affrontare le problematiche complessive del comparto dell'editoria, ma operare singoli interventi.

Ludovico VICO (PD) ribadisce la richiesta, formulata nella precedente seduta del 22 aprile scorso, con la quale il proprio gruppo aveva espresso l'esigenza che, prima di passare all'esame degli emendamenti, il Governo fornisca una relazione sull'utilizzo delle risorse stanziate per il fondo previsto all'articolo 4 del decreto-legge in esame, domandando a tale riguardo quali sarebbero le conseguenze nel caso in cui si decidesse in sede parlamentare di disporre una diversa destinazione di tali risorse.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alla richiesta ribadita dal deputato Vico, ritiene che, nella seduta prevista al termine delle votazioni in Assemblea, il Governo potrà fornire gli elementi di informazione richiesti.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea come il Ministero dello sviluppo economico stia monitorando l'andamento degli incentivi, e sia pertanto in grado di fornire dati, ovviamente parziali, sulla loro utilizzazione, precisando che al momento di tratta di uno strumento ad esaurimento. Ritiene quindi che, qualora il Parlamento dovesse decidere una diversa utilizzazione del fondo previsto dall'articolo 4, il Ministro dello sviluppo economico dovrebbe adottare un ulteriore decreto di natura non regolamentare in materia.

Alberto FLUVI (PD), chiede di sapere fino a quando potrà essere interpellato il Presidente della Camera in merito alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene, in linea generale, che le Presidenze delle Commissioni possano sottoporre al Presidente della Camera questioni attinenti ai giudizi di ammissibilità di proposte emendative fino al momento in cui le medesime proposte emendative non siano state esaminate.

Alberto FLUVI (PD) suggerisce di procedere all'esame dell'articolo 1, che non si presenta problematico sotto i profili considerati, e di rinviare l'approfondimento delle altre questioni alla ripresa dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, concorda con la proposta, avanzata dal deputato Fluvi, di passare all'esame dell'articolo 1, ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Giovanni FAVA (LNP), relatore per la X Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Lulli 1.22, Fluvi 1.24, 1.23, 1.25, 1.26 e 1.27, Del Tenno 1.5, sugli identici Germanà 1.6, Vignali 1.17 e Formisano 1.18, nonché sull'emendamento Cimadoro 1.7.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fluvi 1.30 e 1.31, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Barbato 1.8, Garofalo 1.14, Fluvi 1.32 e Pagano 1.15. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ventucci 1.2 e Soglia 1.3.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.20.

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SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010 - Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 21.05.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che è stato presentato l'emendamento 1.35 dei relatori, recante una correzione formale relativa ad un riferimento normativo all'articolo 1, comma 3, specificando che la sanzione da applicare per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1 è quella contemplata nel comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Dà quindi conto delle sostituzioni effettuate.

Alberto FLUVI (PD) ricorda di avere reiteratamente chiesto al Governo di fornire chiarimenti circa l'ambito delle questioni attinenti alla materia dell'editoria che saranno affrontate nel prosieguo dell'esame; ritiene pertanto opportuno che il Sottosegretario fornisca i chiarimenti richiesti prima che si proceda alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la disponibilità del Governo a confrontarsi, ove lo svolgimento del dibattito lo consenta, su alcune questioni che l'opposizione ritiene meritevoli di approfondimento.
In particolare, dichiara che non vi è, da parte dell'Esecutivo, alcuna preclusione ad affrontare il tema dell'editoria, sia pure entro i limiti consentiti dal provvedimento in esame.

Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza il carattere strumentale delle declaratorie di inammissibilità che hanno colpito talune proposte emendative presentate al provvedimento in esame dalla propria parte politica.
Evidenzia, al riguardo, come le Presidenze abbiano impropriamente utilizzato uno strumento prettamente tecnico-giuridico per impedire ogni dibattito sulle predette proposte, evidentemente sulla base di una valutazione politica che avrebbe dovuto rimanere estranea alla fase della valutazione preliminare di ammissibilità.
In particolare, ritiene rivelatore di tale atteggiamento, del tutto arbitrario, il giudizio pronunciato in relazione all'emendamento Cambursano 4.21, ritenuto inammissibile per estraneità di materia nonostante esso fosse palesemente riconducibile agli obiettivi perseguiti dall'articolo 4, comma 1.
Sottolinea, peraltro, come la diversa valutazione che le Presidenze hanno effettuato in ordine ad altre proposte emendative riveli la sostanziale volontà delle stesse di mascherare da impedimento tecnico-giuridico, non soltanto nel caso dell'emendamento a firma del collega Cambursano ma anche in altri, manipolazioni ispirate esclusivamente da ragioni politiche.

Roberto OCCHIUTO (UdC) ritiene anch'egli che alla valutazione preliminare di ammissibilità debba rimanere estranea ogni valutazione di carattere politico, sottolineando come i ricorsi presentati dai deputati del proprio gruppo avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati sulle proposte emendative dagli stessi presentate abbiano posto in risalto l'impossibilità

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di condividere le valutazioni alla base di tali provvedimenti.

Andrea LULLI (PD) ribadisce che il gruppo del Partito democratico ha rivolto precise domande al Governo, in particolare sulla questione dell'editoria, sulle quali i sottosegretari Letta e Bonaiuti si sono impegnati a dare risposte nel merito. Si riserva, pertanto, di assumere le decisioni conseguenti sul merito del provvedimento in esame solo quando il Governo avrà manifestato la propria posizione sulle questioni richiamate. Propone pertanto di limitare l'esame unicamente all'articolo 1 del provvedimento d'urgenza.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede di riconsiderare il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento Di Pietro 4.78, in materia di rifinanziamento del fondo per la produzione bieticolo-saccarifera.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come i relatori abbiano già manifestato l'assoluta indisponibilità ad affrontare ulteriori temi non compresi tra quelli già sottoposti all'esame delle Commissioni.
In particolare, tale orientamento vale anche per la materia dell'editoria, in relazione alla quale vi è la disponibilità dei relatori e del Governo ad approfondire le questioni che formano già oggetto delle proposte emendative presentate, e non altre alle stesse estranee.
Prende comunque atto della posizione assunta dai gruppi di opposizione, ritenendo pertanto opportuno accantonare quelle proposte emendative che presentano profili problematici sotto il profilo della loro ammissibilità, rispetto alle quali le Presidenze avevano invitato i gruppi a compiere un ulteriore approfondimento circa l'opportunità di esaminarle.
Avverte quindi che le Commissioni procederanno alle votazioni sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Alberto FLUVI (PD), nell'invitare il Sottosegretario a fornire i chiarimenti richiesti dai deputati della propria parte politica circa l'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 4 del provvedimento, giudica condivisibili, nel complesso, le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge.
In particolare, l'intervento normativo è opportunamente finalizzato, soprattutto dopo i casi Telecom e Fastweb, a contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», segnatamente attraverso una sostanziale reintroduzione dell'elenco clienti e fornitori.
In tale contesto generale di condivisione, evidenzia, tuttavia, l'opportunità di prevedere, come propone il proprio emendamento 1.24, che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei cosiddetti paradisi fiscali comunichino telematicamente all'Agenzia delle entrate anche le documentazioni, sia fiscali sia doganali, relative a tutte le cessioni e movimentazioni di beni.
Ritiene, peraltro, che il decreto con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze può, in relazione a Paesi o settori di attività, escludere ovvero estendere l'anzidetto obbligo di comunicazione debba avere carattere regolamentare, in conformità a quanto proposto dal proprio emendamento 1.25, al fine di non sottrarre lo stesso alle garanzie previste per gli atti aventi natura normativa.
Esprime infine apprezzamento per il parere favorevole espresso dai relatori e dal Governo sui propri emendamenti 1.30 e 1.31, volti a tutelare i diritti di credito dei soggetti residenti, anche con riferimento alle altre operazioni straordinarie non contemplate dal comma 4 dell'articolo 1, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lulli 1.22, Fluvi 1.24, 1.23, 1.25 e 1.27; approvano l'emendamento 1.35 dei relatori, respingono gli emendamenti Del Tenno 1.5, gli identici emendamenti Germanà 1.6, Vignali 1.17 e Formisano 1.18, nonché l'emendamento Cimadoro 1.7; approvano gli emendamenti Fluvi 1.30 e 1.31; respingono

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gli emendamenti Barbato 1.8, Garofalo 1.14, Fluvi 1.32 e Pagano 1.15; approvano, infine, gli emendamenti Ventucci 1.2 e Soglia 1.3.

Gianfranco CONTE, presidente, invita il Sottosegretario Saglia a fornire i chiarimenti richiesti in precedenza in relazione all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA illustra il contenuto della nota del Ministero dello sviluppo economico relativa allo stato di utilizzo delle risorse stanziate per ciascun settore di intervento del provvedimento in esame, nonché l'entità dei contributi erogati, che consegna alle Commissioni.

Gabriele CIMADORO (IdV), sulla base dei dati forniti dal Governo, chiede chiarimenti sulla sorte degli incentivi relativi ai settori per i quali le risorse risultano di fatto già esaurite.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA ribadisce che, qualora le Commissioni decidessero di stanziare risorse aggiuntive per determinati settori, sarebbe necessaria l'emanazione di un nuovo decreto attuativo da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Laura FRONER (PD) chiede chiarimenti circa l'entità degli oneri finanziari relativi al call center istituito per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA chiarisce che per l'istituzione del call center gli oneri finanziari ammontano a circa 3 milioni di euro.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il deputato Bernardo ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 2.0.1.
Avverte quindi che le Presidenze, riconsiderando il giudizio di inammissibilità già espresso, dichiarano ammissibile l'emendamento Pugliese 2.2.
Sulla base di quanto preannunciato in precedenza, propone di accantonare gli identici emendamenti 2.56 del Governo e Pagano 2.28, Occhiuto 2.44, Bernardo 2.5, Pugliese 2.7, Vignali 2.50, Savino 2.16, gli identici emendamenti Pagano 2.41, Vignali 2.48, Pelino 2.73 e Marchignoli 2.69, nonché gli emendamenti Bernardo 2.22, Savino 2.25, Pagano 2.42 e l'articolo aggiuntivo Pelino 2.0.2.

Le Commissioni concordano.

Marco Mario MILANESE (PdL), relatore per la VI Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Fluvi 2.60; esprime parere favorevole sull'emendamento Pugliese 2.2; esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 2.29, Ventucci 2.32, Fluvi 2.63, Germanà 2.74 e Fluvi 2.62; esprime parere favorevole sull'emendamento Pugliese 2.51, purché riformulato nel senso di sostituire al comma 2-sexies la parola «agevolazione» con le seguenti «tariffa agevolata»; esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 2.52, la cui eventuale approvazione assorbirebbe l'emendamento Ventucci 2.4; esprime parere favorevole sull'emendamento Germanà 2.6, purché riformulato nel senso di sostituire le parole da «il termine del 15 settembre 2009» a «30 giugno 2010», con le parole «le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, saranno avviate dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al punto 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), le parole «30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole «30 novembre 2010». L'eventuale approvazione dell'emendamento Germanà 2.6, nel testo riformulato, assorbirebbe gli emendamenti Ventucci 2.33 e Germanà 2.34. Esprime parere contrario sugli emendamenti Garofalo 2.35, Zeller 2.38, Froner 2.71, Nannicini 2.70, sugli identici emendamenti Torazzi 2.54, Vignali 2.49, Abrignani 2.68, Pagano 2.36, Pelino 2.39 e Osvaldo Napoli 2.40, nonché sugli emendamenti Nannicini 2.67, Barbato 2.37, Nannicini 2.64, Froner

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2.65 e Nannicini 2.66; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bernardo 2.19, nella parte dichiarata ammissibile, previa riformulazione, la cui eventuale approvazione assorbirebbe gli emendamenti Reguzzoni 4.113 e Lulli 4.173; esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.21.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene necessario che le Commissioni possano valutare adeguatamente la portata delle riformulazioni proposte dai relatori, chiedendo conseguentemente alle Presidenze di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti alle riformulazioni stesse.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Borghesi, ricorda come la presentazione di subemendamenti è possibile quando siano stati presentati nuovi emendamenti o articoli aggiuntivi oltre i termini fissati.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che il carattere complesso delle riformulazioni proposte dal Governo, nonché il numero degli emendamenti accantonati, non consenta di proseguire in maniera proficua l'esame dell'articolo 2 del decreto-legge.
Propone, quindi, di terminare i lavori, al fine di consentire ai presentatori delle predette proposte emendative di effettuare al riguardo più approfondite valutazioni, dichiarando comunque la disponibilità del proprio gruppo a completare l'esame degli emendamenti entro la giornata di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene che la maggioranza abbia ampiamente dimostrato, anche negli interventi dei relatori, la disponibilità ad avvalersi della collaborazione dell'opposizione per raggiungere, in presenza delle necessarie condizioni, traguardi condivisi.
Ritiene, quindi, che le Commissioni possano proseguire nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 sulle quali i relatori e il Governo hanno già espresso un preciso orientamento.

Gianfranco CONTE, presidente, pur considerando ragionevole la proposta avanzata dal deputato Fluvi, ritienepreferibile procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, accantonando quelle sulle quali le Presidenze hanno invitato i gruppi a compiere ulteriori approfondimenti circa l'opportunità di esaminarli, nonché gli emendamenti Pugliese 2.51, Germanà 2.6, Ventucci 2.33, Germanà 2.34, Bernardo 2.19 e Savino 2.25, sui quali i relatori hanno proposto riformulazioni.

Alberto FLUVI (PD) accede alla soluzione prospettata dal Presidente, purché gli emendamenti accantonati e quelli dei quali i relatori hanno chiesto la riformulazione siano esaminati non prima della seduta di domani.

Le Commissioni concordano sulla proposta del Presidente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fluvi 2.60 e approvano l'emendamento Pugliese 2.2; respingono gli emendamenti Borghesi 2.29, Ventucci 2.32, Fluvi 2.63 e Germanà 2.74 e Fluvi 2.62; approvano l'emendamento Bernardo 2.52, che assorbe l'emendamento Ventucci 2.4; respingono l'emendamento Garofalo 2.35, Zeller 2.38, Froner 2.71.

Rolando NANNICINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.70, di cui chiede l'accantonamento.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta del deputato Nannicini, propone di accantonare l'emendamento Nannicini 2.70 e gli identici emendamenti Torazzi 2.74, Vignali 2.49, Abrignani 2.68, Pagano 2.36, Pelino 2.39 e Osvaldo Napoli 2.40, nonché gli emendamenti Nannicini 2.67 e Barbato 2.37.

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Le Commissioni concordano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Nannicini 2.64, Froner 2.65, Nannicini 2.66 e approvano l'emendamento Ventucci 2.21.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento all'emendamento Ventucci 2.21, chiede a cosa sia finalizzato il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, cui affluiscono le maggiori somme derivanti dalle norme contenute nella proposta emendativa.

Marco Mario MILANESE (PdL), relatore per la VI Commissione, con riferimento al quesito posto dal deputato Fluvi, rileva come il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, sia volto al finanziamento delle missioni internazionali.

Alberto FLUVI (PD) considera opinabile la scelta di destinare entrate erariali derivanti dai giochi al predetto fondo.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare domani alle 9.30.

La seduta termina alle 22.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI