CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL) relatore, ricorda che il provvedimento recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. In particolare, fa presente che le norme richiamate nel messaggio del Capo dello Stato sono l'articolo 20, recante disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro, l'articolo 30, in materia di clausole generali e certificazione del contratto di lavoro, l'articolo 31, recante disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato, l'articolo 32 in materia di decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, e l'articolo 50, recante disposizioni in materia di collaborazioni

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coordinate e continuative. Al riguardo, su tali articoli, la Commissione bilancio aveva espresso un parere favorevole nella seduta del 26 gennaio 2010.
Ricorda, inoltre, che l'Assemblea, nella seduta del 20 aprile scorso, in applicazione dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, ha deliberato di limitare la discussione alle parti del provvedimento in esame che formano oggetto del messaggio di rinvio. Successivamente, la Commissione di merito ha apportato, nella seduta del 2 aprile, alcune modifiche al testo, che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 17 del disegno di legge - che prevede disposizioni in materia dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri - presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario. In particolare, ricorda, che la disposizione reca una copertura finanziaria riferita all'esercizio finanziario 2009, oramai concluso. Nel corso dell'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, tale disposizione non era stata modificata, in quanto oggetto di una doppia approvazione conforme da parte delle due Camere. Al riguardo - nonostante la disposizione non sia tra quelle oggetto del messaggio di rinvio - segnala l'opportunità di aggiornare al 2010 la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria, tenuto anche conto che la disposizione in questione, relativamente al 2009, non potrebbe comunque trovare applicazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma che le modifiche apportate dalla Commissione lavoro non presentano profili rilevanti dal punto di vista finanziario, concordando sull'opportunità di aggiornare al 2010 la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria dell'articolo 17 del disegno di legge.

Rocco GIRLANDA (PdL) relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater-D, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica;
considerato che, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea in data 20 aprile 2010, l'esame del provvedimento è limitato ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica;
rilevata, tuttavia, la necessità di assicurare la coerenza del testo sotto il profilo finanziario e il rispetto dei principi generali in materia di contabilità pubblica, adeguando la decorrenza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 e la relativa copertura finanziaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «1o gennaio 2009», con le seguenti: «1o gennaio 2010»; conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2009», con le seguenti: «dall'anno 2010».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea tuttavia come taluni dei rilievi

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formati dal Capo dello Stato nel suo messaggio di rinvio fossero stati sostanzialmente anticipati dalle proposte avanzate dalle forze di opposizione nel corso del dibattito parlamentare, a dimostrazione del fatto che le posizioni assunte da queste ultime non rivestono necessariamente carattere strumentale.

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che il nuovo testo unificato in esame, è stato approvato dalla XI Commissione in sede referente il 2 marzo 2009 e che sul testo medesimo la Commissione bilancio, sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattito, ha richiesto la relazione tecnica nella seduta del 10 marzo 2010.
Comunica che la relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro, sulla base di schede tecniche elaborate dall'INPS e dall'INPDAP, è stata trasmessa dal Governo in data 20 aprile 2010. Fa tuttavia presente che essa risulta verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sia per quanto riguarda la quantificazione degli oneri previsti e la relativa copertura finanziaria sia per la riscontrata mancanza della prescritta clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
Con riferimento all'articolo 1, concernente l'esonero anticipato dal servizio per i dipendenti pubblici, dal momento che la relazione tecnica all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 precisava che dall'applicazione delle disposizioni, ora estese ai familiari di disabili gravi, sarebbero derivati risparmi per le pubbliche amministrazioni non quantificabili e, come tali, non ascritti nei saldi di finanza pubblica, non ritiene di formulare rilievi.
Circa gli articoli 2 e 3, in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato, nel ribadire quanto già rilevato nella seduta del 10 marzo 2010 in merito al disallineamento tra oneri, pluriennali, e copertura, limitata al triennio, nonché sulla necessità di considerare sia gli oneri connessi ai lavoratori con i requisiti richiesti ma a cui è, nel frattempo, deceduto il familiare disabile, sia gli oneri per le eventuali integrazioni al minimo, ritiene opportuni ulteriori chiarimenti da parte del Governo con riferimento, in primo luogo, alla problematica che si determinerebbe nel medio-lungo periodo in relazione all'aumento dell'aliquota a carico degli iscritti alla gestione per i parasubordinati. Sottolinea che la relazione tecnica, infatti, sembrerebbe indicare che nel medio-lungo periodo gli aumenti contributivi in esame devono essere volti al finanziamento dei maggiori trattamenti pensionistici che essi determinano. Di conseguenza, non potrebbero essere considerati a copertura della maggiore spesa in esame. Fa presente che tale problema, tuttavia, sembrerebbe essere superato dal fatto che la norma in esame ha un carattere transitorio, limitato al triennio 2010-2012.
In secondo luogo, con riferimento alla non dimostrata capacità dell'INPS di fare fronte ai nuovi compiti previsti dalla normativa in esame, segnala che le informazioni relative sia ai disabili sia ai lavoratori familiari conviventi dovrebbero essere già in possesso dell'Istituto e, di conseguenza, non necessariamente questo dovrebbe essere costretto a ricorrere ad ulteriore personale o a nuove strutture per l'incrocio di tali dati. Anche su tale punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 4, comma 1, evidenzia che la norma non

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indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, ma si limita ad indicare il loro ammontare complessivo. In proposito, rileva peraltro che gli oneri dei quali si prevede la copertura appaiono riconducibili alle disposizioni dell'articolo 2 del provvedimento. Sottolinea inoltre che la norma, pur configurando correttamente gli oneri in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla clausola di salvaguardia prevista dal comma 1 dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.
Osserva peraltro che la configurazione dell'onere in termini di previsione di spesa non appare coordinata con il disposto del comma 2, in base al quale per le finalità in esame sono utilizzate le risorse che affluiscono all'apposito fondo da istituire presso l'INPS nel «limite degli importi» corrispondenti alla quantificazione indicata dal comma 1.
In merito al comma 2, ferma restando l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito alla quantificazione e al profilo temporale degli oneri, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva ivi previsto sia idoneo a garantire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 nell'intero periodo di applicabilità del provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento all'articolo 1, sul quale il relatore non ha espresso rilievi, rinvia a quanto affermato nella relazione tecnica.
In riferimento agli articoli 2, 3 e 4, ribadendo quanto già espresso nella richiamata relazione tecnica, fa presente che la copertura finanziaria proposta dal provvedimento è limitata al triennio 2010-2012; conseguentemente, non ritiene corretto lo sviluppo pluriennale delle entrate contributive, contenuto nella relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro, oltre il triennio in esame; conseguentemente, proprio in ragione del carattere transitorio delle disposizioni contenute nel provvedimento, evidenzia che, a partire dal 2013, i maggiori oneri pensionistici recati dal provvedimento sono privi di copertura finanziaria; ribadisce inoltre che la relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro è sovrastimata dal punto di vista delle maggiori entrate contributive a copertura dei maggiori oneri pensionistici, in quanto non quantifica gi effetti fiscali indotti dall'incremento delle aliquote contributive. Peraltro, sottolinea che, anche sulla base degli importi riportati nella relazione tecnica, la maggiori entrate, comunque sovrastimate per quanto sopra evidenziato, risultano in ogni caso insufficienti a compensare, già nel corso del triennio 2010-2012, i maggiori oneri recati dal provvedimento.
Fa inoltre presente che qualora il provvedimento avesse avuto carattere permanente e non temporaneo, il criterio di copertura preposto sarebbe risultato assolutamente inidoneo, in quanto nel medio-lungo periodo si sarebbero sommati gli effetti permanenti di maggiore spesa pensionistica determinati dai benefici pensionistici concessi, con quelli di maggiore spesa determinati a regime dall'incremento delle aliquote contributive. Evidenzia che ciò, peraltro, avviene a maggior ragione nel caso in cui il provvedimento sia limitato ad un periodo transitorio, in quanto al termine del periodo di applicazione cesserebbero le maggiori entrate contributive, nel mentre si verificherebbero, oltre il termine del predetto periodo transitorio, sia gli oneri recati dal beneficio di cui all'articolo 2 del provvedimento, sia la maggiore spesa pensionistica conseguente all'aumento di aliquota contributiva.
Con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine all'articolo 3, comma 3, ribadisce la necessità che l'assenza di oneri in riferimento all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in oggetto, sia in ogni caso esplicitamente richiamata dalla relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ricordare l'ampio esame svolto dalla Commissione di merito e dalla Commissione bilancio, sottolinea come sia assolutamente necessario arrivare quanto prima ad una positiva conclusione del lungo iter del

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provvedimento. Ritiene, quindi, che si ponga l'esigenza di approfondire opportunamente il contenuto della relazione tecnica trasmessa dal Governo e verificare se si possano individuare modifiche ed integrazioni al testo predisposto dalla Commissione lavoro che consentano di superare i profili di criticità segnalati dal rappresentante del Governo.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime stupore per il significativo dilatarsi dei tempi necessari all'espressione del parere su un provvedimento che vede la condivisione pressoché unanime di tutte le forze politiche. Al riguardo, sottolinea come provvedimenti molto più controversi siano stati conclusi in tempi molto più rapidi. Chiede quindi di concludere in tempi brevi l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, conferma la propria volontà, già più volte espressa nel corso dell'esame, di concorrere all'individuazione di soluzioni che consentano di concludere positivamente l'iter del provvedimento, garantendo una adeguata copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti. In questo contesto, ricorda come a seguito della trasmissione della relazione tecnica sul primo testo trasmesso dalla Commissione lavoro, la Commissione bilancio avesse inteso approfondire le implicazioni finanziarie del provvedimento anche attraverso un'audizione di rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP che ha contribuito a superare molti dei dubbi esistenti in ordine alla definizione della platea dei potenziali beneficiari delle misure agevolative previste dal testo elaborato dalla Commissione di merito. Anche alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione bilancio e dalla Commissione lavoro, ritiene quindi che la quantificazione degli oneri derivante dal provvedimento, ancorché necessiti di ulteriori affinamenti, possa considerarsi un dato tendenzialmente stabile, mentre appare ancora necessario lavorare sul testo al fine di individuare una adeguata copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti. In questa ottica, nel rilevare che la copertura finanziaria attualmente prevista appare insufficiente, ritiene che, una volta acquisita una quantificazione definitiva degli oneri, si potrebbe valutare l'eventualità di prevedere un ulteriore incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 4 del provvedimento. In ogni caso, nel sottolineare che dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una nuova audizione di rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, ritiene che vi sia l'esigenza di rinviare il seguito del suo esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) pur non condividendo il rinvio, prende atto dell'impossibilità di operare diversamente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Riesame e conclusione - Parere con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia il riesame dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del provvedimento e dell'emendamento 2.5.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che il Presidente della Commissione lavoro ha richiesto il riesame della condizione soppressiva formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio, nella seduta 21 aprile 2010, con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e del parere contrario espresso sull'emendamento 2.5. Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, ricorda che il parere contrario è stato formulato in considerazione del fatto che la relazione tecnica

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predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha fornito indicazioni circa l'adeguatezza dell'aliquota contributiva di equilibrio individuata dal comma 3 ai fini della copertura finanziaria. Al riguardo, fa presente che la Commissione, nelle sedute del 20 e del 21 aprile 2010, ha richiesto al Governo di procedere all'aggiornamento delle stime decennali relative alle variazioni dell'aliquota contributiva di cui al suddetto comma 3, al fine di verificare la congruità delle maggiori entrate derivanti dalla variazione della suddetta aliquota per la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 2. In proposito, segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una integrazione della relazione tecnica in questione recante il completo sviluppo decennale degli oneri derivanti dalla disposizione e dei profili della variazione di aliquota contributiva ai fini della relativa copertura. Da tale relazione tecnica si evince che, ai fini della copertura, è necessario un incremento dell'aliquota contributiva a regime superiore a quello previsto attualmente dal testo normativo, richiedendosi un incremento di 0.044 punti percentuali, anziché di 0.03 punti percentuali.
Con riferimento all'emendamento 2.5, ricorda che la proposta emendativa prevede, in particolare, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano soppressi gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli da comunicare all'INPS. Sulla proposta emendativa la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario in quanto la stessa, non recando più, a differenza del testo all'esame dell'Assemblea, il riferimento alla data del 1o giugno 2010, è apparsa suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla non completa acquisizione da parte dell'INPS delle comunicazioni sulle giornate agricole relative all'anno 2009. Al riguardo, anche in considerazione del tempo necessario all'approvazione definitiva del provvedimento, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di considerare superate tale criticità in considerazione del fatto che con ogni probabilità il provvedimento non entrerà in vigore prima del 31 maggio 2010.
Alla luce di queste considerazioni, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
vista la richiesta del presidente della XI Commissione di riesaminare il parere reso il 21 aprile con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del progetto di legge C. 2100 e abb.-A, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, nonché sull'emendamento 2.5 riferito al medesimo provvedimento;
osservato che è stata trasmessa una integrazione della relazione tecnica riferita ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, che provvede ad aggiornare le stime decennali relative al numero dei contribuenti e ai redditi complessivi ai quali si applicherebbe l'incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
rilevato che la misura dell'incremento dell'aliquota contributiva previsto dal comma 3 dell'articolo non garantisce l'effettiva copertura a regime degli oneri di cui al comma 2;
nel presupposto che le disposizioni contenute nell'emendamento 2.5 non entreranno in vigore prima del 31 maggio 2010;
esprime
sui commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'onere derivante

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dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 4.744.000 euro per l'anno 2010, 5.459.000 euro per l'anno 2011, 5.714.000 euro per l'anno 2012, 6.232.000 euro per l'anno 2013, 6.682.000 euro per l'anno 2014, 7.460.000 euro per l'anno 2015, 8.014.000 euro per l'anno 2016, 8.877.000 euro per l'anno 2017, 9.833.000 euro per l'anno 2018, e 10.577.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3»;
sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è determinata nella misura di 0,25 punti percentuali per l'anno 2010, di 0,26 punti percentuali per l'anno 2011 e di 0,27 punti percentuali a decorrere dall'anno 2012. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'aliquota aggiuntiva nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione».
sull'emendamento 2.5:

PARERE FAVOREVOLE».

Conseguentemente, si intende revocata la condizione riferita ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, contenuta nel parere sul provvedimento espresso nella seduta del 21 aprile 2010, nonché il parere contrario sull'emendamento 2.5, espresso nella medesima seduta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alla proposta di parere elaborata dal relatore, precisa che l'aggiornamento della relazione tecnica trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale risulta positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne le valutazioni finanziarie, mentre è negativamente verificato per quanto concerne la copertura finanziaria, in quanto l'incremento di aliquota contributiva a partire dal terzo anno, alla luce della consolidata giurisprudenza contabile sul punto, non è congruo a coprire gli oneri di regime atteso che in luogo di un incremento di 0,044 punti percentuali l'attuale testo prevede un incremento di 0,03 punti percentuali. Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, fa presente che le criticità della proposta emendativa sotto il profilo finanziario si manifestano esclusivamente nell'eventualità che il provvedimento entri in vigore prima della data del 31 maggio 2010, in quanto soltanto in tal caso lo stesso sarebbe suscettibile di determinare la non completa acquisizione da parte dell'INPS delle comunicazioni sulle giornate agricole riferite all'anno 2009.

Maino MARCHI (PD), nel condividere la proposta di parere del relatore, esprime soddisfazione per il lavoro svolto in sede parlamentare, che ha portato a riformulare una relazione tecnica sulla cui adeguatezza aveva già avanzato dubbi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.