CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2010
312.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, con lettera, il presidente della XIV Commissione ha comunicato che il Comitato dei nove ha deliberato ieri di richiedere il riesame della condizione, espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione apposta dalla Commissione nel parere reso nella giornata di ieri sul disegno di legge comunitaria per il 2009, C. 2449-C, relativa alla soppressione del comma 1-bis dell'articolo 17. Ricorda che il richiamato comma 1-bis è volto ad annoverare l'alcool etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole tra le fonti rinnovabili. Rappresenta che, nella sua lettera, il presidente Pescante ricorda che tale disposizione è finalizzata a garantire una piena attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e risulta quindi necessaria a prevenire l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Comunica inoltre che il Presidente Pescante ricorda che le forme di incentivazione delle fonti rinnovabili sono finanziate attraverso le tariffe a carico degli utenti e non comportano quindi maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene che proprio questo ultimo profilo sia di grande delicatezza e vada valutato con grande prudenza ogni incremento degli oneri tariffari. Evidenzia tra l'altro, che, nei casi in cui un incremento delle tariffe si renda effettivamente necessario, sarebbe opportuna una quantificazione dell'incremento medesimo, da utilizzare a copertura di una maggiore spesa.

Rocco GIRLANDA (PdL) ritiene che sarebbe utile procedere, all'esito di un approfondimento della questione, ad una riformulazione dell'articolo 17, comma 1-bis, nel senso di precisare che dal provvedimento non deve derivare un aumento delle tariffe finali per gli utenti. Fa quindi presente che, in data 20 aprile 2010, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. A tal proposito, segnala l'emendamento della Commissione 17.102, volto ad inserire un ulteriore criterio di delega per la revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili e rispetto al quale ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari della disposizione. Fa presente che l'emendamento della Commissione 17.100, nel sopprimere la lettera h) del comma 2 e la lettera z) del comma 3 dell'articolo 17, è volto a recepire una condizione formulata dalla Commissione, non ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 20 aprile 2010. Rispetto all'emendamento della Commissione 17.101, volto ad inserire un ulteriore criterio di delega al fine di rivedere i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale, ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario. Evidenzia che l'emendamento della Commissione 43.101 è volto ad inserire due clausole di invarianza, rispettivamente all'articolo 43, comma 1, lettere c) e d). A tale proposito, ricorda che su tali disposizioni, la Commissione nella seduta del

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20 aprile 2010 aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e pertanto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle suddette clausole ad evitare che dall'attuazione della disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che gli emendamenti della Commissione 16.100 e 43.100 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, come anche le restanti proposte emendative del fascicolo n. 2 non comprese nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni formulate dal relatore con riferimento alla possibilità di modificare l'articolo 17, comma 1-bis, nel senso di escludere effetti sulle tariffe applicabili agli utenti. Con riferimento alle proposte emendative presentate, ritiene che occorra precisare all'emendamento della Commissione 17.102 che dalla revisione degli incentivi non debbano derivare aumenti per le tariffe finali applicabili agi utenti e all'emendamento della Commissione 17.101, che dai meccanismi di valorizzazione delle reti non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Esprime parere non ostativo sulle rimanenti proposte emendative.

Rocco GIRLANDA (PdL) formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
vista la richiesta di riesame dell'articolo 17, comma 1-bis, formulata dal presidente della XIV Commissione;
esaminati gli emendamenti riferiti il disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 2449-C) contenuti nel fascicolo n. 2,
esprime
sull'articolo 17, comma 1-bis, del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 17, comma 1-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, né incrementi delle tariffe a carico degli utenti.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sull'emendamento 17.101:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Dopo la parola «prevedere», aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
sull'emendamento 17.102:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Dopo la parola «prevedere», aggiungere le seguenti: «senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti»

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2, non compresi nel fascicolo 1.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 20 aprile 2010 relativamente all'articolo 17, comma 1-bis, nonché all'articolo 43, comma 1, lettere c) e d), con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 43.101.»

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che nella seduta di ieri era stata formulata una richiesta al Governo di un ulteriore approfondimento sugli effetti finanziari degli articoli aggiuntivi Damiano 1.014 e Baretta 1.011, anche al fine di verificare la possibilità di esprimere su tali proposte un parere condizionato ad una riformulazione che superi i profili di criticità segnalati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori con riferimento a tutte le proposte emendative presentate in Assemblea, acquisendo anche una puntuale valutazione della Ragioneria generale dello Stato, che conferma le valutazioni già espresse nella seduta di ieri. Per quanto riguarda specificamente gli articoli aggiuntivi sui quali l'onorevole Baretta ha richiesto di svolgere un ulteriore approfondimento, osserva che l'articolo aggiuntivo Baretta 1.011 potrebbe determinare una modifica sostanziale alla disciplina del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, estendendo di fatto l'applicazione di istituti che allo stato sono disciplinati da un accordo tra lo Stato e le regioni. Per quanto attiene, invece, all'articolo aggiuntivo Damiano 1.014, evidenzia che la copertura finanziaria individuata per l'incremento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 viene reperita attraverso un intervento sulla defiscalizzazione dei salari di produttività, che non appare utilmente realizzabile in questa fase.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo per giustificare il parere contrario sulle coperture proposte dal Partito Democratico non siano esatte. Con riferimento ai maggiori oneri da porre eventualmente a carico del fondo per l'occupazione, fa presente che, pur mancando dati precisi sull'utilizzo delle risorse, la quota nella disponibilità dello Stato ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, quindi appare certamente possibile una distrazione di risorse come quella prevista nelle proposte emendative presentate. Con riferimento all'utilizzo delle risorse già destinate al finanziamento degli incentivi per i contratti di produttività, rileva come le relative disposizioni non configurino un diritto soggettivo e quindi non vi sono ragioni tecniche per prevedere una riduzione delle medesime, peraltro per somme certamente disponibili.
Ricorda che nella seduta di ieri è stato chiesto di segnalare le proposte emendative da approfondire per addivenire ad una diversa valutazione. Ritiene che in realtà dalle risposte del Governo emerga una contrarietà di principio al prolungamento della durata della cassa integrazione, nascosta dietro rilievi sulle coperture, peraltro deboli sotto il profilo tecnico. Osserva che tale posizione sarebbe dovuta più propriamente emergere nell'ambito del dibattito in seno alla Commissione di merito. Chiede dunque che si faccia chiarezza in ordine ai diversi profili. Ricorda all'uopo che la Commissione bilancio è chiamata a rendere un parere di natura tecnica sulla sussistenza o meno delle risorse necessarie, mentre eventuali valutazione politiche di merito potranno essere svolte in Assemblea o in Commissione di merito. In proposito chiede dunque che si dia un parere di nulla osta sulle coperture proposte dal Partito Democratico, delle quali ribadisce la validità. Ritiene che, nel caso in cui le valutazioni

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tecniche che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere fossero contaminate da ragioni di tipo politico, si creerebbe un pericoloso precedente.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede un riesame in ordine alle coperture proposte dal gruppo dell'Italia dei Valori, volte a ridurre la quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti, sulle quali la contrarietà era stata motivata da un presunto disallineamento tra gli effetti di spesa e la copertura stessa, facendo presente che analoga copertura è stata utilizzata recentemente, con il consenso del Governo, al Senato della Repubblica.

Antonio MISIANI (PD), nel rilevare che il provvedimento in esame interviene su tematiche di particolare delicatezza in quanto reca disposizioni in materia di tutela sociale dei lavoratori, sottolinea come le implicazioni finanziarie delle proposte emendative dovrebbero essere valutate dalla Commissione e dal Governo con maggiore attenzione, anche alla luce della limitatezza degli oneri derivanti dalle stesse. Rileva, infatti, che le proposte emendative presentate dai componenti del gruppo del Partito Democratico siano ineccepibili dal punto di vista tecnico, in quanto le coperture finanziarie individuate sono assolutamente adeguate anche sotto il profilo quantitativo. Nel ritenere che, pertanto la contrarietà espressa dal Governo sia imputabile esclusivamente a ragioni attinenti al merito delle proposte emendative e non alla loro copertura finanziaria, ritiene che l'Esecutivo dovrebbe avere il coraggio di ammettere che le proprie linee politiche in materia di tutela del lavoratori non coincidono con quelle espresse dai componenti della maggioranza in Commissione lavoro e di dichiarare tale propria posizione anche ai lavoratori in cassa integrazione che, nell'attuale situazione di crisi economica, saranno inevitabilmente condannati ad una lunga disoccupazione. Nell'osservare, infatti, che la ripresa economica più volte annunciata in modo trionfale dal Governo è ancora assai lontana, in quanto nei primi mesi del 2010 si è registrata solo una debolissima ripresa delle attività, evidenzia come l'allungamento a centoquattro settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale rappresenterebbe un'importante misura per garantire la tutela dei lavoratori delle imprese in crisi in questa difficile congiuntura.

Gioacchino ALFANO (PdL) pur comprendendo il senso delle argomentazioni svolte dai colleghi, ritiene che sia inopportuno trasferire in Aula il dibattito che si sta svolgendo in Commissione, a tutela della Commissione medesima. Ritiene, infatti, che sia improprio contestare la veridicità delle ragioni alla base dell'espressione dei pareri della Commissione. Ricorda in proposito che il Governo svolge le proprie argomentazioni sulla base di documentazione ufficialmente rilasciata e verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e ritiene che la posizione oggi assunta dal sottosegretario sia in linea con la posizione sempre assunta dal Governo nel corso della legislatura.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come l'atteggiamento del Governo e della maggioranza sul provvedimento in esame rischiano di stravolgere il ruolo che la Commissione bilancio è chiamata ad esercitare nell'esame dei provvedimenti in sede consultiva. Ritiene, infatti, che la Commissione non possa che limitarsi all'esame dei profili attinenti alla copertura finanziaria dei provvedimenti, mentre non debba esprimere un giudizio sul contenuto delle disposizioni, in quanto le valutazioni attinenti al merito spettano all'Assemblea e alle Commissioni ai quali i provvedimenti sono assegnati in sede referente.

Antonio BORGHESI (IdV) nel dichiarare di non condividere la posizione assunta dall'onorevole Gioacchino Alfano, ribadisce che il Governo dovrebbe esprimere la sua contrarietà politica rispetto alle proposte emendative nelle sedi più appropriate e che la Commissione bilancio non può invece esprimere pareri contrari

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sulla base di motivazioni che esulano da un profilo eminentemente tecnico.

Maino MARCHI (PD) ribadisce quanto già espresso dai colleghi che lo hanno preceduto, sottolineando come il giudizio espresso dal Governo sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame non sia riconducibile ai profili finanziari di tali proposte, ma attenga ad aspetti di merito, in quanto la contrarietà dell'Esecutivo appare motivata dalla non conformità delle proposte emendative alla sua politica economica. Nel sottolineare come tali valutazioni non spettino alla Commissione bilancio, evidenzia come, sotto il profilo strettamente finanziario le proposte emendative presentate da componenti del gruppo del Partito Democratico non presentino aspetti problematici, in quanto negli emendamenti che prevedono la riduzione del periodo di detassazione del salario di produttività si stabilisce un semplice mutamento della destinazione di risorse disponibili a legislazione vigente, mentre nelle altre proposte emendative che determinano maggiori oneri è sempre prevista un'adeguata copertura finanziaria. Richiamando quanto già osservato nella seduta di ieri, osserva che il Governo ha sostanzialmente eluso la richiesta di un aggiornamento della relazione tecnica con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 formulata dalla Commissione bilancio il 14 aprile 2010, presentando una relazione tecnica parziale, riferita esclusivamente ai nuovi oneri e non anche alla prevista copertura finanziaria, che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha potuto che verificare negativamente. In proposito, sottolinea come l'operato del Governo, che non ha svolto in modo adeguato i compiti ad esso affidati dalla legge di contabilità, abbia impedito in modo artificioso l'ulteriore corso di disposizione che la Commissione lavoro aveva approvato in modo unanime.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo la preoccupazione dell'onorevole Gioacchino Alfano di tutelare il lavoro della Commissione bilancio, ricorda che i pareri, pur non condivisi, della Commissione non sono mai stati oggetto di contestazione politica da parte dell'opposizione. Ritiene che l'atteggiamento che il Governo e la maggioranza stanno assumendo nella seduta odierna potranno tuttavia produrre un simile risultato. Ribadisce che, a suo avviso, la contrarietà del Governo in ordine alle proposte emendative discende solo da ragioni politiche e non tecniche

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la valutazione delle proposte emendative avviene sulla base della documentazione prodotta dagli uffici e dal Governo e sottolinea che a ciò occorre attenersi.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente che, all'esito del lavoro di approfondimento condotto anche con il Governo, non sono emersi elementi tali da poter cambiare il parere già proposto nella seduta di ieri.

Pier Paolo BARETTA (PD), prendendo atto della scelta del relatore di confermare la proposta di parere formulata nella seduta di ieri, ritiene doveroso modificare la parte dispositiva del parere, precisando che non tutte le proposte emendative sulle quali si esprime un parere contrario determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle numerose osservazioni formulate da parlamentari dell'opposizione nel corso del dibattito, sottolinea come le valutazioni da lui espresse sulle proposte emendative non siano frutto di un mero giudizio politico, ma derivino da un'analisi tecnica delle proposte stesse effettuata sulla base di un'istruttoria condotta dal Ministero attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, con riferimento alle proposte emendative segnalate dall'onorevole Baretta nella seduta di ieri, ribadisce

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che la copertura finanziaria prevista per l'articolo aggiuntivo Damiano 1.014 è assolutamente inidonea, mentre anche in relazione all'articolo aggiuntivo Baretta 1.011 si potrebbero evidenziare problemi di tenuta complessiva della copertura finanziaria del sistema degli ammortizzatori sociali prevista dal decreto-legge n. 185 del 2008. Ritiene, pertanto, che nella Commissione di merito si dovrebbe compiere un ulteriore sforzo per individuare una formulazione delle disposizioni del provvedimento in esame e delle proposte emendative ad esso riferite che consenta di superare le criticità evidenziatesi nell'esame presso la Commissione bilancio.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo che gli incentivi per i contratti di produttività sono già in vigore, non ritiene realistico che, al mese di aprile, tutte le risorse all'uopo stanziate, pari ad 800 milioni di euro, siano state integralmente utilizzate e che quindi non è possibile una distrazione, che per il 2010, ammonterebbe a soli 150 milioni di euro. Per tali ragioni, ribadisce che la contrarietà espressa dal Governo è di tipo politico e non tecnico. Richiama altresì le considerazioni svolte in ordine all'utilizzo del fondo per l'occupazione. In ogni caso, ritiene che non sia corretto motivare, nel testo del parere da rendere all'Assemblea, la contrarietà alle proposte emendative per inidoneità della copertura.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la formulazione del parere debba chiarire in modo inequivoco che talune delle proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio intende esprimere un parere contrario sono provviste di copertura finanziaria, che tuttavia il Governo ritiene inidonea sul piano politico. Non ritiene, infatti, che il semplice riferimento nel parere ad una copertura «inidonea» possa considerarsi sufficiente, in quanto esso indurrebbe a ritenere che il parere contrario sia frutto di una valutazione tecnica e non politica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, prendendo atto di quanto emerso nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere, nelle cui premesse si precisa che le proposte emendative devono comunque assicurare l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 2100 e abb.-A, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che la nuova relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto, tra l'altro, non fornisce indicazioni circa l'adeguatezza dell'aliquota contributiva di equilibrio precedentemente individuata ai fini della copertura finanziaria;
rilevato come le proposte emendative debbano assicurare l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli stessi;
sulla base delle informazioni e dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, sopprimere i commi 2 e 3.

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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.5 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 3.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la nuova formulazione della proposta di parere del relatore non consente di superare le criticità già evidenziate, in quanto il dispositivo del parere continua a fare riferimento alla presenza di nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura, mentre il parere contrario deve ascriversi esclusivamente a valutazioni attinenti al merito delle proposte emendative.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Baretta, osserva come il dispositivo della proposta di parere elaborata dal relatore sia ingannevole, in quanto fa riferimento all'assenza di una idonea quantificazione e copertura degli oneri derivanti dalle proposte emendative, che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono invece corredate da una adeguata copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che le considerazioni di carattere generale formulate dai colleghi nel corso del dibattito odierno dovranno essere adeguatamente considerate nel futuro dei lavori della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al relatore di confermare la sua posizione e ribadisce in ogni caso la richiesta di espungere il riferimento all'inidoneità della copertura, che, a suo avviso, non sarebbe veritiero.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) conferma la proposta di parere da ultimo riformulata.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del gruppo Italia dei Valori sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.
Audizione del dottor Domenico Mastroianni, Capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, e del professor Luca Anselmi, ordinario di economia aziendale.
(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico MASTROIANNI, Capo dell'Ispettorato generale per la finanza della Ragioneria generale dello Stato, e Luca ANSELMI, professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Pisa, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Massimo BITONCI (LNP) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ai quali replicano Domenico MASTROIANNI, Capo dell'Ispettorato generale per la finanza della Ragioneria generale dello Stato, e Luca ANSELMI, professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Pisa.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.10.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Testo unificato C. 864 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, illustra il contento del provvedimento, che reca disposizioni in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero. Con riferimento alle implicazioni finanziarie del provvedimento, al fine di meglio precisare i possibili effetti finanziari delle norme in esame, dovrebbero essere acquisiti chiarimenti da parte del Governo in ordine all'introduzione di una disciplina che potrebbe determinare un'accelerazione nei meccanismi di avvicendamento negli incarichi di vertice del Corpo della Guardia di finanza, pur rimanendo invariata la normativa di carattere generale sul collocamento in quiescenza per limiti di età. Inoltre, dovrebbero, a suo avviso, essere precisati gli effetti della disposizione che prevede che il Comandante generale della guardia di finanza, al termine del mandato, sia collocato in congedo equiparato a tutti gli effetti a quello del raggiungimento dei limiti di età con l'applicazione delle disposizioni in materia di collocamento in ausiliaria, le quali prevedono la corresponsione del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbe spettato in caso di permanenza in servizio fino al limite di età. Quanto, infine, all'istituzione di una posizione di collegamento all'interno del Ministero della difesa, ritiene opportuno acquisire elementi circa eventuali effetti dovuti al trattamento economico corrisposto e alla necessità di sostituire, presso l'amministrazione di provenienza, l'ufficiale generale della Guardia di finanza assegnato al Ministero con i predetti compiti di collegamento. Fa presente che la Commissione difesa, oltre al testo unificato dell'atto Camera n. 864 e abbinati, ha trasmesso anche alcune proposte emendative. In primo luogo, segnala l'articolo aggiuntivo Cicu 1.01, il quale modifica il comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, recante disposizioni perequative in materia di personale militare. La norma esclude i generali di Corpo d'armata e

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gradi equiparati dalla promozione al grado superiore, il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età, prevista a favore di tutti gli ufficiali delle Forze armate. La norma, pur mantenendo tale esclusione, riconosce ai suddetti ufficiali generali delle Forze Armate, incluse l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza, a decorrere dal 2010, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore di generale o grado corrispondente con la esclusione di alcune specifiche indennità. Il maggior onere connesso all'attuazione di tale disposizione è valutato dalla norma in euro 258.000 per il 2010, euro 325.000 per il 2011 ed euro 859.000 a decorrere dal 2012. Rileva che la norma precisa che ai fini del calcolo dei suddetti effetti economici, la norma esclude la speciale indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997 e la speciale indennità pensionabile, stabilita dall'articolo 5, comma 3, della legge. n. 121 del 1981. Osserva, inoltre, che gli effetti economici e previdenziali di cui alla disposizione in commento non sono cumulabili con le indennità sopra richiamate, comunque percepite, già in servizio oppure anche soltanto in congedo, dai beneficiari e con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è esclusa, inoltre, la determinazione dell'indennità di ausiliaria. Al relativo onere si provvede quanto a 258.000 euro per l'anno 2010 e a 325.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 830.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di valutazione e quantificazione volti a verificare la congruità delle risorse previste per far fronte ai maggiori oneri di natura stipendiale e previdenziale derivanti dall'emendamento. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, osserva che la stessa, prevedendo disposizioni perequative in materia di personale militare comportanti il riconoscimento di diritti soggettivi, è stata, correttamente, formulata in termini di previsione di spesa. La disposizione, tuttavia, dovrebbe a suo avviso essere corredata, in conformità alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, di una specifica clausola di salvaguardia, che presenti i requisiti dell'effettività e dell'automaticità. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, reputa opportuno che il Governo chiarisca se il suddetto Fondo rechi le necessarie disponibilità. Per quanto concerne, invece, l'utilizzo con finalità di copertura degli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze e della difesa del Fondo speciale di parte corrente, osserva che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità.
Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Cicu 1.02, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, siano individuate le cariche vicarie del Capo di Stato maggiore della difesa e dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare corrispondenti a quelle del vice Comandante dell'Arma dei Carabinieri e del Comandante in seconda della Guardia di finanza. L'emendamento prevede, inoltre, che la speciale indennità percepita dai Capi di Stato maggiore, della difesa o di Forza armata, dal Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997, nonché la speciale indennità pensionabile percepita dal Capo della Polizia-Direttore

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generale della pubblica sicurezza, dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e dal Direttore generale per l'economia montana e per le foreste, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge n. 121 del 1981 siano riconosciute anche alle corrispondenti cariche vicarie.
Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari connessi al riconoscimento ai titolari di incarichi vicari di vertice delle Forze armate, nonché ai titolari di analoghi mandati esistenti presso le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, delle speciali indennità previste a legislazione vigente per i soli relativi incarichi di vertice.
Per gli emendamenti Fava 1.3, Bosi 1.4, Rugghia 1.5, Di Stanislao 1.6 e Di Pietro 1.7 rinvia alle richieste di precisazione formulate con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 3 della proposta di legge.
Da ultimo, ritiene che gli emendamenti Maurizio Turco 1.1, Di Pietro 1.2 e Rugghia 1.8 non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.
Tutto ciò premesso, rileva l'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo trasmesso dalla Commissione difesa e sulle proposte emendative ad esso riferite.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità di predisporre una relazione tecnica al fine di valutare in modo compiuto le implicazioni finanziarie del provvedimento e delle proposte emendative trasmesse dalla Commissione difesa.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva come sia necessario un approfondimento delle conseguenze finanziarie del provvedimento, concordando sull'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica che provveda ad una puntuale quantificazione dei relativi oneri. In particolare, rileva che l'abbreviamento della durata del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza è suscettibile di determinare una accelerazione negli avanzamenti di carriera che non può non determinare oneri per la finanza pubblica, che devono essere puntualmente quantificati e coperti. In ogni caso, ritiene che la scelta compiuta dal testo trasmesso dalla Commissione difesa sia censurabile sul piano del merito, in quanto rischia di determinare un continuo avvicendamento dei vertici della Guardia di finanza motivato esclusivamente da ragioni di interesse economico e pensionistico.

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente che il testo trasmesso dalla Commissione difesa risulta anche dall'unificazione della proposta di legge atto Camera n. 864, del quale è primo firmatario, la quale, tuttavia, si limitava a prevedere che il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza fosse scelto tra i generali di corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza, senza prevedere tuttavia i meccanismi di accelerazione degli avvicendamenti previsti nel testo elaborato dalla Commissione di merito. Nel ribadire la bontà della finalità del provvedimento, il quale intende assicurare che la scelta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza debba avvenire all'interno del medesimo Corpo, concorda con le valutazioni critiche formulate dal relatore in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, associandosi alla richiesta al Governo di voler predisporre una relazione tecnica sul testo trasmesso dalla Commissione difesa e sulle proposte emendative ad esso riferite.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del relatore e del collega Vannucci in ordine all'opportunità di acquisire una relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento e delle relative proposte emendative, sottolineando come l'approvazione del testo trasmesso dalla Commissione difesa potrebbe determinare il rischio di un continuo avvicendamento degli organi di vertice della Guardia di finanza.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, propone di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite, entro il termine ordinario previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione, delibera, all'unanimità, di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Testo unificato C. 3007 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rinnova al governo le richieste di chiarimenti già formulate nella seduta del 13 aprile 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel condividere le osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 13 aprile 2010, fa presente che la somma di 10 milioni di euro, destinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 a speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro e dei soggetti colpiti da lesioni gravi e gravissime, non può intendersi propriamente quale tetto di spesa. Ciò in quanto il comma 2 del citato articolo 1 prevede l'attribuzione, a ciascuna delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario, una somma non inferiore a 200 mila euro, quindi non rimodulabile entro il limite di spesa complessivo, stabilendo il comma 3 soltanto un ordine di priorità nell'erogazione dei contributi. Inoltre, nella platea dei beneficiari rientrano anche i soggetti colpiti da lesioni gravi e gravissime, per i quali, peraltro, non viene individuato alcun criterio in ordine alla corresponsione delle risorse.
Al riguardo, al fine di evitare che la norma determini maggiori oneri privi di copertura finanziaria, ritiene necessario prevedere espressamente che la somma di 10 milioni di euro è da intendersi quale tetto di spesa, nel contempo eliminando il riferimento al limite minimo di euro 200 mila per i beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Nell'esprimere, pertanto, parere contrario sull'attuale formulazione della norma, resta in attesa di più puntuali elementi di quantificazione, come richiesto dal relatore.
Non ritiene chiara, quindi, la procedura di individuazione, da parte del Sindaco del comune di Viareggio, dei beneficiari delle citate elargizioni, che sarà effettuata d'intesa con il Commissario delegato-Presidente della regione Toscana, tenuto alla gestione erogazione delle relative risorse. Rileva, inoltre, che le esenzioni da ogni imposta e tassa delle elargizioni di cui al citato comma 1 trattandosi di rinuncia al maggior gettito, come confermato dal Dipartimento delle finanze, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, si rimette alla valutazione politica l'utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, considerate le esigue disponibilità dello stesso Fondo.
Circa, poi, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, nel confermare la natura di conto capitale delle relative spese, precisa che, dal punto di vista tecnico, tali risorse dovrebbero essere destinate ai soli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame e, quindi, nella disposizione di copertura, dovrebbe

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essere specificata tale finalizzazione, esplicitando la tipologia degli interventi medesimi.
Peraltro, prende atto di quanto rappresentato dal Dipartimento della protezione civile, che ha espresso parere contrario sulla citata copertura, atteso che le risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, stanziate per l'anno 2010, sarebbero state iscritte integralmente, nell'ambito dell'autonomia che contraddistingue il bilancio della Presidenza del Consiglio, per far fronte alle rate di ammortamento di mutui pregressi.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva come il rappresentante del Governo abbia confermato alcune delle perplessità già emerse nel corso della seduta del 13 aprile scorso, evidenziando, in primo luogo, i problemi di compatibilità tra la previsione di una somma non inferiore a 200 mila euro a ciascuna delle famiglie delle vittime e la formulazione e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 in termine di limite massimo, nonché le difficoltà esistenti nella quantificazione del numero dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime. Nel prendere atto della problematicità dell'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, delle risorse del Fondo relativo agli investimenti di pertinenza del Dipartimento della Protezione civile, osserva tuttavia come la Commissione di merito avesse valutato unitariamente l'esigenza di interventi necessari al completamento delle opere di ricostruzione e quella del sostegno alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario e ai soggetti gravemente feriti in quella tragica circostanza. Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione rinvii alla prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento al fine di verificare se sussistano immagini per individuare una soluzione che consenta di preservare l'unitarietà del progetto elaborato dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel condividere l'esigenza di un rinvio, ritiene necessario che anche la Commissione di merito sia informata delle criticità emerse alla luce della posizione del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) nel chiedere di potere esaminare la nota illustrata dal rappresentante del Governo, rileva che, anche se l'indicazione di un importo non inferiore a 200 mila euro per ciascuna delle famiglie delle vittime potrebbe dare luogo a problemi, la limitatezza degli importi complessivi induce comunque a preferire un provvedimento unico per i complessivi 20 milioni di euro, ricordando che è trascorso quasi un anno dalla tragedia. A tal proposito, rileva come la posizione del rappresentante del Governo lasci i necessari margini di intervento.

Renato CAMBURSANO (IdV), pur condividendo le argomentazioni del relatore e del rappresentante del Governo, sottolinea l'urgenza di dare risposte adeguate.

Gioacchino ALFANO (PdL), nell'augurarsi che il Governo possa reperire le risorse necessarie, riterrebbe opportuna una disciplina generale per fare fronte alle diverse calamità che accadono in corso d'anno, all'uopo prevedendo uno stanziamento apposito, da quantificare sulla base delle risultanze statistiche medie di incidenza di tali fenomeni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto della richiesta del relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, rilevando altresì che il rappresentante del Governo non ha ancora fornito i chiarimenti da lui richiesti nella seduta del 13 aprile scorso in ordine ai risarcimenti eventualmente dovuti dai gestori dei servizi ferroviari e dalle loro assicurazioni.

La Commissione consente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.25.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici.
Atto n. 200.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici e che il testo, composto da nove articoli, è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 5, relativi all'organizzazione della Giunta, osserva che la disposizione di cui all'articolo 1 include tra gli istituti diretti dalla Giunta anche l'Istituto internazionale di Studi «Giuseppe Garibaldi», non previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005. Al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione in esame, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte alle spese di funzionamento dell'Istituto aggiunto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rileva, inoltre, che la relazione tecnica fa riferimento ad un rimborso spese per i componenti degli organi non previsto dalle disposizioni in esame. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento, anche ai fini di una valutazione dei possibili oneri derivanti da detta previsione.
Infine, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, ritiene necessario acquisire elementi utili ai fini di una valutazione dei nuovi oneri derivanti dalla previsione del compenso ai componenti del collegio dei revisori dei conti, compenso non previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5, nell'aggiornare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, non modifica la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 5 di tale decreto. Segnala, tuttavia, che la stessa è formulata in termini non più conformi alla prassi, secondo la quale le clausole di neutralità finanziaria dispongono che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ravvisa pertanto l'opportunità di aggiornarne la formulazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel condividere le argomentazioni del relatore, concorda in particolare sull'opportunità di aggiornare la clausola di cui all'articolo 5 del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Dall'attuazione del

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presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Atto n. 199
.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca norme in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Fa presente che andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità di dare applicazione alle norme nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ricorda che tale possibilità è connessa, in termini generali, all'impatto amministrativo del procedimento semplificato in esame, tenuto conto che le amministrazioni competenti sono chiamate a pronunciarsi entro termini tassativi e; con riferimento ad aspetti più specifici, alla neutralità finanziaria delle previsioni che potrebbero richiedere modifiche o interventi di carattere organizzativo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, conferma, a nome del Governo, la congruità delle risorse umane a disposizione, concordando sull'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
ritenuta l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria da riferire al complesso delle disposizioni del presente provvedimento, e non solo a quelle di cui all'articolo 5, nonché di precisare che le amministrazioni interessate daranno attuazione alle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«6-bis
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, sottolinea preliminarmente che il federalismo demaniale rappresenta, oltre al migliore inizio possibile nel processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, anche una grande occasione per valorizzare gli immobili dello Stato abbandonati o sottoutilizzati come ville storiche o caserme, ma anche porzioni di territorio dalla forte valenza turistica o ambientale come le spiagge, restituendoli ai comuni, alle province e alle regioni che potranno meglio gestirli, assumendosene peraltro la responsabilità di fronte ai propri elettori.
Ricorda che i processi di valorizzazione dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali degli enti locali con un coinvolgimento della popolazione anche attraverso sondaggi o veri e propri referendum consultivi, attraverso i quali individuare le migliori forme di intervento rispetto ai nuovi beni entrati a fare parte del patrimonio di ciascun ente.
Ritiene che questa trasparenza e questa responsabilizzazione sarebbero impossibili con una gestione accentrata da parte dello Stato, troppo lontana per comprendere al meglio le necessità della gente. Rileva peraltro, una concentrazione a livello statale di tali responsabilità renderebbe difficile un efficace ed immediato controllo da parte delle popolazioni locali. Evidenzia che, al contrario, un'individuazione in capo all'ente locale più vicino al cittadino del patrimonio immobiliare in questione consentirà ai cittadini di giudicarne l'utilizzo.
Osserva peraltro che l'attribuzione di un patrimonio alle regioni ed agli enti locali trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione come modificato dalla riforma costituzionale del 2001, che esplicitamente afferma che le regioni e gli enti locali abbiano un proprio patrimonio.
Ricorda che lo schema di decreto in questione prevede che gli immobili da rendere disponibili per le regioni e gli enti locali siano individuati attraverso appositi elenchi adottati con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati. I beni riguarderanno il demanio marittimo, come le spiagge e i porti di interesse regionale, il demanio idrico, cioè i fiumi e i laghi, il demanio militare dimesso, come le caserme, gli aeroporti di interesse regionale, le miniere, le altre aree e fabbricati statali.
Sottolinea che il trasferimento sarà orientato sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, capacità finanziaria, semplificazione, nonché della correlazione con competenze e funzioni dell'ente richiedente.
Rileva che, con le disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, si apre un nuovo processo nella storia del Paese; attraverso il quale sarà possibile mettere in condizione gli enti ai quali questi verranno trasferiti di produrre nuova ricchezza. Richiama, a titolo di esempio, ai Comuni che, con le varianti urbanistiche, potranno generare grandi valori economici, ambientali o sociali da beni che, altrimenti, rimanendo nelle mani degli apparati centrali, sarebbero destinati a rimanere sotto utilizzati. Evidenzia che da una caserma dismessa potranno nascere scuole, alberghi, impianti polifunzionali e anche nuove aree residenziali da alienare

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generando una ricchezza che potrà essere utilizzata, ad esempio, per servizi sociali.
Ritiene tuttavia necessario prestare attenzione al fine di garantire che il provvedimento possa concretamente realizzare gli effetti sperati. Rileva che a tal proposito occorre garantire innanzitutto che gli enti decentrati possano liberamente individuare i beni che ritengono di chiedere per il proprio patrimonio, sui quali esistono più solide prospettive di valorizzazione in termini reddituali, tenendo conto della riduzione dei trasferimenti per i mancati introiti statali. In tale quadro, fa presente rimarrebbero allo Stato gli immobili che per le loro caratteristiche di «bene pubblico» possono con maggiore difficoltà essere messi a reddito.
Sottolinea che un altro aspetto da approfondire concerna la procedura di attribuzione. Pur ritenendo il principio in base al quale si preferisce un'attribuzione a livello comunale sicuramente apprezzabile, ravvisa l'opportunità di precisare meglio cosa accade nel caso in cui vi sia il concorso di richieste da parte di livelli di governo differenti, come una Regione e una provincia, oppure tra medesimi livelli di governo rispetto a beni di interesse che travalichi il confine di un singolo ente.
Rileva la necessità di chiarire meglio la funzione degli operatori privati nella partecipazione ai fondi immobiliari costituiti da enti territoriali che esporrebbe al rischio di una svendita il patrimonio pubblico immobiliare.
Sottolinea, quindi, la fondamentale importanza della relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali che il Governo deve presentare alle Camere entro il 30 giugno 2010 che delinea la capacità finanziaria dell'ente.
Rilevando che, nell'espressione del parere, ci si dovrà attenere strettamente ai profili di carattere finanziario, in considerazione della specifica competenza in materia della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, ritiene opportuno soffermarsi sui tali profili, che sono analiticamente esaminati nella documentazione predisposta dagli Uffici, alla quale rinvio per maggiori approfondimenti. In proposito auspica anche uno stretto raccordo tra i lavori della richiamata Commissione bicamerale e le Commissioni bilancio delle due Camere.
Su un piano generale, ricorda che i beni oggetto di trasferimento sono attualmente iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato a fronte di un passivo costituito dallo stock di debito pubblico di pertinenza delle amministrazioni centrali, che costituisce circa il 94 per cento della consistenza complessiva del debito pubblico esistente. Ritiene che, in questo quadro, la riduzione di quote dell'attivo patrimoniale potrebbe, in astratto, affievolire gli strumenti di garanzia dello Stato rispetto al debito esistente. Fa presente che le concrete modalità di individuazione e trasferimento dei beni agli enti territoriali e le relative conseguenze in termini di consistenza residua dell'attivo patrimoniale dello Stato potranno influire in modo più o meno significativo su tale aspetto.
Sempre in via generale, ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. Evidenzia, pertanto, l'attribuzione a titolo non oneroso agli enti territoriali di parte di tale patrimonio potrebbe precludere il ricorso a tale possibilità di incidere direttamente sulla consistenza del debito statale ed indirettamente sui relativi oneri di gestione. Ricorda che non è, inoltre, previsto per le amministrazioni territoriali un analogo vincolo di destinazione dei proventi da dismissione immobiliare alla riduzione del debito, e quindi l'eventuale utilizzo a fini di copertura, da parte delle predette amministrazioni, dei proventi derivanti dalla dismissione o dal conferimento dei beni loro trasferiti ai sensi del provvedimento in esame potrebbe determinare effetti peggiorativi del saldo di bilancio strutturale della Pubblica amministrazione, in ragione della natura straordinaria delle entrate conseguenti a dismissioni di assets patrimoniali.

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Quanto ai meccanismi di attribuzione dei beni, ritiene che potrebbe essere utile chiarire se la facoltà prevista per gli enti territoriali di poter richiedere l'attribuzione di determinati beni, già individuati come trasferibili, sia esercitabile con riguardo a tutte le tipologie di beni trasferibili, ovvero esclusivamente in riferimento alle aree e fabbricati. In proposito, sottolinea che le norme sembrano far riferimento a tale facoltà di opzione in alcune circostanze in termini generali, come nel caso degli articoli 1, 2 e 5, in altre, come nell'articolo 3, con esclusivo riferimento alle aree ed ai fabbricati, per i quali è prevista una procedura di istanza all'Agenzia del demanio. Non ritiene, quindi, chiaro se il trasferimento interessi in modo esaustivo tutti i beni, individuati come trasferibili ai diversi livelli di governo ai sensi dell'articolo 5, ovvero se siano trasferiti solo i beni delle diverse tipologie di cui gli enti medesimi abbiano richiesto l'attribuzione. Al riguardo, osserva comunque che le integrazioni apportate agli articoli 2 e 3 del testo dello schema di decreto nel testo presentato in Conferenza Stato-città ed autonomie locali con le ulteriori modifiche concordate nella seduta del 4 marzo 2010, inequivocabilmente prevedono che la procedura di trasferimento dei beni agli enti territoriali si determini esclusivamente in base ad una espressa richiesta degli enti interessati ed appaiono in grado di superare i profili di incertezza presenti nel testo originario. Rileva che tale opzione, comunque, potrebbe comportare la conseguenza che gli enti territoriali eserciteranno l'opzione con riguardo soprattutto ai beni la cui tipologia e natura sia in grado di garantire processi di valorizzazione rapidi e meno onerosi e di assicurare una maggiore redditività.
In proposito, sottolinea come dovrebbe valutarsi l'opportunità di escludere la possibilità, per gli enti in condizione di dissesto e per quelli che lo siano stati negli ultimi anni, di alienare i beni che vengano loro trasferiti.
Ravvisa inoltre l'utilità che il Governo chiarisca come le norme dello schema si coordinino, sul piano operativo e finanziario, con quelle contenute nell'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, che intende assicurare una più efficiente utilizzazione degli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni pubbliche
Analogamente ritiene utile acquisire chiarimenti dal Governo in ordine ai dati contenuti nella relazione tecnica, che quantifica il gettito erariale potenzialmente interessato da riduzioni in 189 milioni di euro annui, sulla base delle previsioni di bilancio 2010 in termini di competenza, riguardanti le diverse voci interessate. Al riguardo, evidenzia come, a partire già dall'audizione del direttore dell'Agenzia del demanio, che si svolgerà nella giornata di domani, sarebbe utile acquisire elementi di maggiore dettaglio, che consentano una più approfondita valutazione della portata dell'operazione di trasferimento avviata dal provvedimento in esame.
Sottolinea, inoltre, come potrebbe essere utile un chiarimento anche in relazione agli eventuali oneri di gestione connessi alla proprietà dei beni, attualmente sostenuti dallo Stato, che saranno sostenuti dagli enti territoriali subentranti, nelle more della definizione dei processi di valorizzazione o dismissione. In particolare, ritiene necessario che il Governo confermi che la decurtazione dei trasferimenti spettanti agli enti locali debba in ogni caso intendersi commisurata all'ammontare del gettito erariale connesso ai beni trasferiti.
Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, rileva che la formulazione letterale delle disposizioni, a differenza di quanto affermato nella relazione tecnica, non appare disporre espressamente il requisito di contestualità tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni e la determinazione delle riduzioni compensative delle risorse spettanti agli enti territoriali assegnatari dei beni dello Stato. Osserva che tale allineamento temporale sembra tuttavia necessario al fine di evitare possibili effetti negativi per il

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bilancio dello Stato o degli enti territoriali interessati. Ritiene, pertanto, necessario garantire la contestualità tra l'attribuzione agli enti territoriali delle entrate inerenti gli immobili loro attribuiti e la riduzione compensativa delle risorse loro spettanti ad altro titolo.
Rappresenta quindi che il testo presentato in Conferenza Stato - città ed autonomie locali con le ulteriori modifiche concordate nella seduta del 4 marzo 2010, precisa poi che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo, corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione del bene trasferito, da determinare secondo criteri e modalità individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, potrebbe essere utile acquisire dal Governo chiarimenti in ordine a tale deroga al patto di stabilità interno, che tale deroga appare avere carattere permanente e non essere esclusivamente limitata, in termini temporali, al periodo transitorio, nel quale gli enti territoriali assegnatari dei beni dovranno presumibilmente assumerne gli oneri di gestione e manutenzione, in vista di una loro alienazione ovvero di una loro valorizzazione economica o funzionale. In proposito, ravvisa la necessità di verificare quale sarà in futuro il meccanismo di funzionamento del patto di stabilità interno, in quanto la disciplina vigente in materia, contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, si applica esclusivamente per il periodo dal 2009 al 2011, mentre l'articolo 17 della legge delega in materia di federalismo fiscale prevede - in modo meno analitico - un obbligo per gli enti territoriali di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica. In ogni caso, al fine di evitare il rischio di possibili incrementi di spesa a livello di finanza pubblica, sottolinea che il Governo potrebbe valutare l'opportunità di precisare in modo espresso che le spese che attualmente nel bilancio dello Stato sono destinate alla gestione dei beni trasferiti agli enti territoriali siano ridotte in misura corrispondente agli importi per i quali si prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno.
Conclusivamente, sottolinea come sia intenzione della maggioranza di realizzare le riforme federaliste, di cui il provvedimento in esame rappresenta una prima attuazione, con il concorso dell'opposizione, auspicando un ampio coinvolgimento di tali forze nel lavoro che la Commissione si accinge ad intraprendere. Al riguardo, ritiene interessante la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 3, del regolamento interno della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che dispone che per l'esame degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Presidente incarica due relatori, uno dei quali sentiti i gruppi di opposizione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si riserva di intervenire successivamente.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel riservarsi di intervenire successivamente nel merito del provvedimento, chiede che tempi abbia la Commissione per concludere l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il termine è fissato al 17 maggio 2010 e che la Commissione procederà ad audizioni dei soggetti interessati, a partire da domani con l'audizione del direttore dell'Agenzia del demanio.

Massimo VANNUCCI (PD), riservandosi di intervenire dopo lo svolgimento delle audizioni, osserva come, malgrado l'entusiasmo manifestato dal relatore, il provvedimento avrà una portata meno rilevante di quella attesa, poiché una gran parte del patrimonio immobiliare dello Stato è già stato dimesso attraverso procedure di privatizzazione o cartolarizzazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.