CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 aprile 2010
311.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, recante la legge comunitaria 2009, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 marzo 2010, ricordando come in quella occasione, la Commissione ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo trasmesso dal Senato, formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e un'osservazione riferita all'articolo 40. Al riguardo, rileva, in via preliminare, che nel testo all'esame dell'Assemblea sono state recepite solo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio riferite agli articoli 13, 24, 38, 40, 49, limitatamente ai commi 3 e 4, e 52. La Commissione di merito non ha, invece, recepito le condizioni volte alla soppressione del comma 1, lettera h), dell'articolo 29, e del comma 5 dell'articolo 49.

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In particolare, ricorda che l'articolo 29, comma 1, lettera h), prevede un criterio di delega di ampia portata in materia di sviluppo occupazionale del settore della pesca e dell'acquacoltura, che la Commissione bilancio ha ritenuto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala, tuttavia, che la Commissione di merito ha introdotto nella medesima lettera h) un inciso volto a precisare che il richiamato criterio deve essere attuato «nei limiti delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente allo scopo». Al di là della formulazione letterale dell'inciso, che non appare conforme a quella utilizzata nella prassi consolidata, al fine di superare il parere di contrarietà già espresso, appare necessario acquisire puntuali chiarimenti da parte del Governo in ordine alla possibilità di realizzare effettivamente forme di supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito delle risorse allo stato disponibili. In ogni caso, rileva che il rappresentante del Governo nella seduta della Commissione bilancio del 2 marzo 2010 ha osservato come «la previsione di interventi di sostegno all'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, rispetto ai quali la clausola di invarianza finanziaria prevista per l'esercizio della delega stessa non risulta idonea».
Fa presente, altresì, che l'articolo 49, comma 5, prevede l'esenzione degli imprenditori agricoli dalla corresponsione di quanto dovuto a legislazione vigente per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale, nonché per il finanziamento di specifiche spese statali nei relativi settori. Nel segnalare che anche questa norma è stata ritenuta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura, si ricorda che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in una nota depositata dal rappresentante del Governo nella seduta del 25 febbraio 2010 aveva sottolineato come l'articolo 49, comma 5, «non fa altro che chiarire l'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Il citato decreto legislativo, infatti, ha escluso l'attività primaria dal campo di applicazione del decreto, prevedendo che, per il finanziamento dei controlli sanitari, le tariffe da versare alle ASL di competenza vadano applicate alle attività previste dagli Allegati dello stesso decreto legislativo (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, eccetera). Tale esclusione risulta confermata dalla Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 11000-P del 17 aprile 2009, concernente le indicazioni applicative del decreto legislativo n. 194 del 2008. L'articolo 49, comma 5, pertanto, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica ma è finalizzato a porre fine a dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008, in linea con quanto già confermato in via amministrativa dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora Ministero della salute, e dalla Regione Lombardia». Ricorda, tuttavia, che nella seduta del 2 marzo 2010, il rappresentante del Governo, nel condividere le preoccupazioni manifestate circa possibili effetti finanziari negativi derivanti dal comma 5 dell'articolo 49 ha richiesto «la soppressione di tale ultima disposizione, che determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura». Osserva, quindi, che secondo il Ministero delle politiche agricole e forestali, già ai sensi della normativa vigente, le menzionate attività soggette a tariffa, qualora siano esercitate da imprenditori agricoli e risultino avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fungo o del bosco o dall'allevamento di animali da parte del medesimo imprenditore, non dovrebbero essere soggetti a tariffa. Chiede, pertanto, al Governo di chiarire se tale è in effetti la prassi applicativa della disciplina in questione con riferimento all'attività primaria, poiché, solo in tal caso, potrebbe

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essere condivisa l'opinione del dicastero di competenza in ordine alla neutralità finanziaria della disposizione di cui all'articolo 49, comma 5. Per quanto riguarda le altre modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera del disegno di legge comunitaria, rinvia ai chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici.
Per quanto attiene alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, fa presente che l'emendamento Quartiani 17.1 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto aggiunge un criterio di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie in materia energetica, prevedendo l'esenzione dall'accisa dell'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna. Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari di talune proposte emendative. In particolare, segnala che l'emendamento Di Biagio 17.5 modifica un criterio di delega relativo all'attuazione di alcune Direttive comunitarie in materia di energia, affidando la definizione di certificazioni e specifiche tecniche al Comitato termotecnico italiano. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili oneri derivanti dall'affidamento dell'attività in questione al Comitato predetto. Segnala, poi, l'emendamento Torazzi 17.50, che aggiunge un criterio di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie in materia energetica, prevedendo che vengano raddoppiati gli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas gestiti da imprenditori agricoli in relazione alle attività da essi svolte, nonché l'emendamento Quartiani 17.2, che, aggiungendo anch'esso un criterio di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie in materia energetica, proroga al 31 dicembre 2010 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL nelle frazioni di comuni non metanizzate ricadenti in una determinata zona climatica. Fa presente, poi, che l'articolo aggiuntivo Cimadoro 23.01 prevede una delega per il recepimento della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione di tale direttiva possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica anche in relazione alla previsione di specifiche misure di sicurezza e di un referendum regionale obbligatorio sulla scelta dei siti per la costruzione di impianti nucleari. Rileva, poi, che l'emendamento Gozi 25.5 disciplina l'istituzione e le funzioni del Comitato per le remunerazioni, ritenendo al riguardo opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'istituzione del predetto Comitato. Rileva, inoltre, che l'emendamento Di Giuseppe 31.2 prevede che il Ministero delle politiche agricole trasmetta, rispettivamente, ogni mese ed ogni anno, un prospetto riepilogativo e un prospetto statistico relativamente ai dati in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini volatili da cortile. Al riguardo, stante la previsione di una clausola di neutralità finanziaria al comma 9, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Osserva, altresì, che l'emendamento Lovelli 38.2 prevede il trasferimento delle funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferme restando le competenze in materia del Ministero dello sviluppo economico. A tale fine si provvede all'incremento dell'organico dell'autorità nella misura di trenta unità. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento delle funzioni l'Autorità si provvede mediante i meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale ai sensi della normativa vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla capacità, in fase di prima applicazione, dell'Autorità garante

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per le comunicazioni di operare con le proprie risorse umane e strumentali e sull'idoneità della clausola di copertura prevista a valere sui meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale. Segnala altresì che gli emendamenti Catanoso 43.24, Di Giuseppe 43.32 e Oliverio 43.41 sopprimono l'articolo 43 recante modifiche alla legge n. 157 del 1992 per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla soppressione della disposizione possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla violazione di obblighi ed adempimenti comunitari. Con riferimento all'emendamento Di Giuseppe 43.39, che sostituisce i commi da 1 a 4 dell'articolo 43 prevedendo, tra l'altro, al comma 2, l'aumento dei compiti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in ordine agli effetti finanziari della richiamata disposizione. Segnala poi che gli identici emendamenti Ceccacci Rubino 43.50, Cenni 43.51 e Di Giuseppe 43.58 sono volti a sopprimere il divieto di esercitare l'attività venatoria durante il periodo di nidificazione e le fase della riproduzione e della dipendenza, rilevando che tale soppressione appare in contrasto con l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE. Reputa, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se le proposte emendative siano suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni in sede comunitaria. Fa, infine, presente, che l'emendamento Zeller 49.50 estende le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 5, volto ad esentare gli imprenditori agricoli dalla corresponsione di quanto dovuto a legislazione vigente per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animali anche agli artigiani e ai piccoli imprenditori. Al riguardo, nel ricordare che sul comma 5 dell'articolo 49 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica dell'estensione prevista dalla proposta emendativa. Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che l'articolo 6, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, utilizza a copertura risorse destinate al settore dell'efficienza energetica, pregiudicando il raggiungimento di obiettivi già definiti a legislazione vigente. Dopo aver osservato che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d-ter), deve essere integrata al fine di assicurarne la neutralità finanziaria, individuando puntualmente le caratteristiche del sistema di prevenzione, evidenza che l'articolo 17, comma 1, lettera h), istituisce un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi del quale va dimostrata la compatibilità con la prevista invarianza degli oneri finanziari. Con riferimento all'articolo 17, fa presente che il comma 1-bis, ampliando la categoria dei prodotti riconducibili a scopi energetici, ha effetti finanziari derivanti dall'ampliamento dei potenziali destinatari degli incentivi previsti in materia e dal diverso trattamento fiscale applicabile a tali prodotti, mentre la lettera g) del comma 2, e la lettera v) del comma 3 prefigurano, in modo evidente, un incremento dell'organico dell'autorità di settore e un maggiore ricorso da parte della medesima autorità agli istituti dell'avvalimento e del distacco del personale della Pubblica Amministrazione, determinando maggiori oneri finanziari privi di un'adeguata copertura. Osserva, poi, che l'articolo 17, al comma 2, lettera h), e al comma 3, lettera z), riconosce all'autorità di settore una piena autonomia di bilancio senza considerare le esigenze di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, ritiene necessaria la soppressione di tali previsione. Ritiene, inoltre, che la clausola di invarianza prevista dall'articolo

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29, comma 1, lettera h), non sia idonea a garantire che dall'attuazione della presente disposizione non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, osservando che l'articolo 38, comma 2, lettera b), prevede l'inclusione, nell'ambito della delega per i servizi postali universali, della previsione dell'armonizzazione degli aspetti previdenziali e assistenziali, che a suo avviso determina effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 43, comma 1, rileva la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera a), capoverso 1-bis, in modo da chiarire l'assenza totale di oneri e di sopprimere le lettere c) e d), che attribuiscono nuovi compiti, rispettivamente, alle amministrazioni delle regioni e delle province autonome e all'amministrazione statale, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Da ultimo, con riferimento all'articolo 49, comma 5, conferma che - a seguito degli approfondimenti istruttori svolti - può ritenersi che esso si limiti a recepire la prassi applicativa della disciplina vigente in materia di finanziamento dei controlli sanitari in materia agricola. Rileva, infine, l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio sugli effetti finanziari delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, richiedendo al presidente di voler verificare la possibilità di rinviare brevemente il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno sospendere l'esame del provvedimento, che potrà riprendere alle 14.45.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 14 aprile 2010 e che, in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte alla soppressione dell'articolo 1 e dell'articolo 3, nonché a modificare il disposto del comma 1 dell'articolo 2. Rammenta altresì che la Commissione si è invece riservata di esprimere un parere sull'articolo 2, commi 2 e 3, una volta acquisito un aggiornamento della relativa relazione tecnica. Fa presente che, in data 14 aprile 2010, la Commissione lavoro ha concluso l'esame del provvedimento, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo.
Al fine dell'espressione del parere sul testo all'esame dell'Assemblea, ritiene quindi opportuno che il Governo fornisca le informazioni già richieste con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3, del testo elaborato dalla Commissione lavoro, che ora corrisponde all'articolo 1, commi 2 e 3.
Con riferimento alle proposte emendative presentate, esprime parere contrario, in quanto la relativa quantificazione o copertura appare carente o inidonea, sulle proposte emendative Damiano 1.9 e Paladini 1.07, volte a riproporre il testo dell'articolo 1, già elaborato dalla Commissione di merito sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e tra l'altro sull'articolo aggiuntivo Donadi 1.010, in quanto il rinvio alla legge di stabilità ivi previsto non appare conforme alla vigente disciplina contabile, nonché sull'articolo aggiuntivo Graziano 3.01, che non reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle agevolazioni né una copertura finanziaria degli stessi.
Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'emendamento Paladini 1.6, che non indica esplicitamente la durata e la decorrenza temporale degli oneri e del quale occorre valutare l'idoneità della relativa copertura

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finanziaria. Relativamente all'emendamento Poli 1.7, ravvisa l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai relativi effetti finanziari, con particolare riferimento ai vincoli previsti a legislazione vigente per le nuove assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Paladini 1.05, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria, mentre, riguardo al comma 3, ricorda, che il rinvio alla legge finanziaria non è una delle modalità di copertura finanziaria previste a legislazione vigente. Relativamente agli articoli aggiuntivi Paladini 1.06 e Damiano 1.014, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria. Riguardo all'articolo aggiuntivo Damiano 1.08, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri, al loro profilo temporale e alla idoneità della modalità di copertura prevista. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Damiano 1.013, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria. Circa gli articoli aggiuntivi Baretta 1.011 e Donadi 1.09, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli oneri recati dai medesimi ed alla idoneità della relativa copertura. In merito all'articolo aggiuntivo Schirru 1.012, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dal medesimo. In ordine all'emendamento Antonino Foti 2.5, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal medesimo possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa, infine, presente che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dà conto dei contenuti di una nota della Ragioneria generale dello Stato in ordine al nuovo testo dell'A.C. 2100-A, con la quale viene verificato negativamente la relazione tecnica relativa ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, che chiede di depositare agli atti della Commissione (vedi allegato), esprime parere contrario sulle proposte emendative Damiano 1.8, 1.1 e 1.9, Poli 1.7 e Paladini 1.07, esprime parere contrario, per inidoneità della copertura sull'articolo aggiuntivo Damiano 1.010, manifesta, inoltre, la contrarietà del Governo per mancanza di copertura relativamente all'articolo aggiuntivo Graziano 3.01. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Paladini 1.05 e 1.06 e Damiano 1.08, in quanto l'accoglimento della relativa copertura penalizzerebbe un settore, come quello bancario e creditizio, già recentemente inciso con il decreto-legge n. 112 del 2008 e non risulterebbe inoltre valida nel 2010. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Damiano 1.014, evidenziando che il comma 3 interviene in materia di detassazione dei contratti di produttività, limitando l'applicabilità al periodo 1o gennaio 2010 - 31 agosto 2010, anziché all'intero anno 2010. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Damiano 1.013, nell'esprimere il parere contrario del Governo, fa presente che il comma 3 interviene in materia di detassazione dei contratti di produttività, limitando l'applicabilità al periodo 1o gennaio 2010 - 31 agosto 2010, anziché all'intero anno 2010 e che il comma 4 introduce, per l'anno 2011, un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, eccedente l'importo di 200.000 euro. Al riguardo nel rilevare che con la disposizione in esame vi sarebbe un aumento della pressione fiscale, ravvisa la necessità della predisposizione di un'apposita relazione tecnica da cui si possa evincere la quantificazione degli oneri da coprire adeguatamente. Esprime, quindi, parere contrario sulle proposte emendative Baretta 1.011, Donadi 1.09, Schirru 1.012 e Antonino Foti 2.5.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento alle osservazioni del vice ministro Vegas, rileva che, come spesso segnalato anche da parte della maggioranza e del Governo, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere sui

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provvedimenti e sulle proposte emendative prende esclusivamente in considerazione gli effetti finanziari delle disposizioni e le relative norme di copertura, prescindendo dalle considerazioni attinenti al solo merito degli interventi previsti. Ritiene, pertanto, che non possa ammettersi una valutazione negativa di proposte emendative sulla base della considerazione che la riduzione della quota di deducibilità della svalutazione dei crediti degli enti creditizi e finanziari penalizzerebbe il settore bancario e creditizio già inciso di recente con le misure previste dal decreto-legge n. 112 del 2008. Allo stesso modo, non ritiene possibile esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione su una proposta emendativa che, pur determinando un incremento della pressione fiscale, reca un'adeguata copertura finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) preliminarmente osserva che, a seguito della posizione del Governo sulle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sarebbe auspicabile una riapertura dei termini per la presentazione di proposte emendative ad esse riferite. Condivide i rilievi metodologici espressi dall'onorevole Borghesi. Rileva che dalla stima effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, il costo del prolungamento della durata della cassa integrazione guadagni ordinaria a settantotto settimane ammonterebbe a circa 600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Con riferimento al 2010, osserva che, atteso che il provvedimento non entrerebbe verosimilmente in vigore prima del mese di luglio, il costo per il 2010 sarebbe dimezzato. Fa presente che il Partito Democratico ha proposto tre tipologie di coperture, la prima è volta a chiedere un contributo di solidarietà sui redditi oltre i 200.000 euro, la seconda mira ad utilizzare una parte delle risorse del fondo per l'occupazione, la cui dotazione ammonta a circa 8 miliardi di euro non tutti utilizzati dal Governo, e l'ultima è volta a ridurre la durata degli incentivi per i contratti di produttività, atteso che il relativo stanziamento appare eccessivo, soprattutto nell'attuale periodo di crisi. Pur consapevole delle possibili obiezioni di merito, ritiene che riguardo a tali modalità di copertura, la Commissione non possa sollevare obiezioni di carattere tecnico, le uniche che dovrebbero motivare l'eventuale parere contrario sulle proposte emendative.

Maino MARCHI (PD) ritiene che la relazione tecnica testé depositata dal rappresentante del Governo, pur rispondendo formalmente alla richiesta, formulata nel parere approvato dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 aprile 2010, in ordine ad un aggiornamento delle stime degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del nuovo testo unificato, ne tradisca in sostanza i contenuti, traducendosi sostanzialmente in una presa in giro del Parlamento. Osserva, infatti, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è limitato a non quantificare gli effetti, in termini di maggiori entrate, derivanti nell'intero decennio di previsione dell'incremento dell'aliquota contributiva applicabile ai lavoratori con contratti di collaborazione in regime di monocommittenza, consentendo in questo modo al Ministero dell'economia e delle finanze di verificare negativamente la relazione tecnica predisposta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione del ruolo della Commissione, ritiene necessario un supplemento di riflessione da parte del relatore e del Governo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, chiede se i gruppi non ritengano preferibile una breve sospensione al fine di un ulteriore approfondimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene preferibile una sospensione dell'esame al fine di riprendere l'esame del provvedimento nel pomeriggio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che sarebbe opportuno che i gruppi

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segnalassero le proposte emendative su cui concentrare tale lavoro di approfondimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il Governo dovrebbe chiarire in modo puntuale le ragioni attinenti a profili di copertura finanziaria che giustifichino l'espressione di una valutazione contraria sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo, richiedendo, in particolare, di indicare i profili di criticità attinenti all'articolo aggiuntivo 1.011, di cui è primo firmatario, e all'articolo aggiuntivo Damiano 1.014. Chiede, pertanto, al presidente di verificare l'opportunità di sospendere l'esame del provvedimento, al fine di consentire al Governo un maggiore approfondimento delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle proposte emendative Paladini 1.05 e 1.06 e Damiano 1.08, ribadisce che l'accoglimento della relativa copertura penalizzerebbe un settore, come quello bancario e creditizio, già recentemente inciso con il decreto-legge n. 112 del 2008, e che gli effetti finanziari derivanti dalla norma di copertura, agendo sui bilanci 2010, si realizzerebbero solamente a decorrere dall'anno 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce di quanto emerso dalla discussione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alle ore 14.45.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 14.45.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce che i pareri contrari già espressi con riferimento alle proposte emendative derivano, rispettivamente, da mancanza o inidoneità delle coperture proposte, dalla mancanza di corrispondenza tra l'annualità di prima applicazione delle disposizioni e gli effetti delle coperture stesse. Inoltre, esprime la contrarietà del Governo a qualsiasi proposta volta ad aumentare la pressione fiscale, anche in considerazione degli effetti depressivi che ciò avrebbe sul prodotto interno lordo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 2100 e abb.-A, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che la nuova relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento ai commi 2 dell'articolo 2 (articolo 1 del testo all'esame dell'Assemblea) è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto, tra l'altro, non fornisce indicazioni circa l'adeguatezza dell'aliquota contributiva di equilibrio precedentemente individuata ai fini della copertura finanziaria;
esprime
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, sopprimere i commi 2 e 3.

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Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.5 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 3.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Maino MARCHI (PD) ritiene che la proposta elaborata dal relatore non sia assolutamente condivisibile, sottolineando come l'espressione di un parere contrario sui commi 2 e 3 dell'articolo 1 determini un ulteriore svuotamento del contenuto del provvedimento, che era già stato profondamente mutilato a seguito del recepimento delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 aprile 2010. In proposito, ribadisce che il Governo non ha svolto appieno il proprio dovere in ordine alla predisposizione della relazione tecnica su tali disposizioni, impedendo di fatto l'ulteriore corso di disposizioni che la Commissione di merito aveva approvato all'unanimità. Dichiara, inoltre, di non condividere le valutazioni del rappresentante del Governo in ordine all'inidoneità della copertura finanziaria delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, osservando, in particolare, come le disposizioni che prevedono l'introduzione di un contributo di solidarietà per i redditi superiori a 200.000 euro non dovrebbero determinare una contrazione dei consumi, dal momento che si avrebbe una riduzione del reddito disponibile per i contribuenti con redditi più elevati del quale beneficerebbero lavoratori titolari di trattamenti di cassa integrazione guadagni, che, come noto, hanno una più elevata propensione al consumo. Ritiene, invece, che un intervento di questo genere rappresenterebbe un'efficace misura anticiclica, diversamente dagli interventi adottati in questi ultimi anni dal Governo, che si è limitato a prevedere una diversa destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come, a seguito delle modifiche conseguenti alle condizioni già formulate dalla Commissione alla XI Commissione ed a quelle che si renderanno necessarie per adeguarsi alla proposta di parere testé formulata dal relatore, occorrerebbe modificare il titolo del provvedimento. Rileva che il testo aveva preso le mosse durante la campagna elettorale e solo adesso ci si accorge che mancavano le relative coperture. Osserva che in tal modo ci si è solo fatti gioco dei cittadini. Per tali ragioni, nell'esprimere una forte contrarietà del gruppo Italia dei Valori alla proposta di parere, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Pier Paolo BARETTA (PD) non ritiene possibile che la Commissione approvi un parere che contiene affermazioni non corrispondenti al vero, sottolineando come la proposta elaborata dal relatore affermi che la grande maggioranza delle proposte emendative presentate sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre in realtà molte di queste proposte sono corredate da un'adeguata copertura finanziaria. A titolo di esempio, segnala come taluni emendamenti non determinino maggiori oneri finanziari, limitandosi a prevedere una modifica ai criteri previsti dalla legislazione vigente per l'erogazione di trattamenti indennitari già esistenti, senza intervenire sulla misura delle risorse destinate a tali interventi. Raccomanda, pertanto, di mantenere una precisa distinzione tra le valutazioni attinenti al merito delle proposte emendative, che non possono che spettare alla Commissione lavoro e all'Assemblea della Camera, e quelle relative alla copertura finanziaria delle proposte stesse, di competenza

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della Commissione bilancio. Invita, quindi, il relatore a voler individuare una formulazione del parere che tenga conto di tale distinzione, prevedendo l'espressione di un parere contrario sulle proposte emendative prive di un'adeguata copertura e l'espressione di una valutazione non ostativa sulle altre proposte, che, comunque, l'Assemblea potrà respingere nel merito.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente di avere ben compreso la posizione del Governo e di averne tenuto conto nella proposta di parere presentata. Pur manifestando il suo apprezzamento per le considerazioni svolte dall'onorevole Baretta, conferma la sua proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede se i gruppi ritengano di indicare alcune specifiche questioni sulle quali svolgere un eventuale ulteriore approfondimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva l'opportunità di segnalare questioni specifiche solo ove emerga una disponibilità da parte del relatore e del Governo.

Gioacchino ALFANO (PdL) anche sulla base di un'interlocuzione con il Governo, rileva come le coperture proposte non siano idonee e fa presente, pertanto, che il gruppo del Popolo della Libertà sostiene la posizione espressa dal vice ministro Vegas e del relatore chiedendo che la proposta di parere sia posta in votazione.

Rolando NANNICINI (PD), pur comprendendo le ragioni che spingono il Governo ad opporsi all'utilizzo di risorse allo stato disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato, non ritiene che esse possano essere condivise dalla Commissione bilancio, che deve limitarsi a valutare la sussistenza di una adeguata copertura finanziaria per i provvedimenti e le proposte emendative ad essi riferite. Ritiene, pertanto, che sarebbe un precedente assai pericoloso giungere all'approvazione di un parere nel quale la valutazione contraria sulle proposte emendative sia motivata da considerazioni attinenti al merito di tali proposte e non da giudizi di carattere tecnico.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva di non disporre delle informazioni trasmesse dal Governo all'onorevole Alfano, ma rileva di aver ascoltato solo una contrarietà poco motivata su tutte le proposte emendative. Ribadisce la validità delle coperture proposte dal Partito Democratico e ribadisce la sua richiesta di svolgere un ulteriore approfondimento in ordine agli articoli aggiuntivi Damiano 1.014 e Baretta 1.011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.5, 17.50, 24.3, 31.2, 38.2, 43.24, 43.32, 43.39, 43.41, 43.50, 43.51, 43.58 e 49.50, nonché sull'articolo aggiuntivo 23.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, fa presente che l'Assemblea ha da ultimo

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trasmesso l'emendamento Fluvi 25.53, che introduce un nuovo criterio direttivo nell'articolo 25, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo della costituzione di un comitato per le remunerazioni all'interno dei consiglio di amministrazione. La disposizione non sembrerebbe presentare profili problematici di carattere finanziario, dal momento che i comitati sono istituiti all'interno dei consigli di amministrazione delle società. Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda in ordine all'assenza di profili problematici di carattere finanziario nell'emendamento Fluvi 25.53.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 2449-C) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 25.53;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
l'articolo 6, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, utilizza a copertura risorse destinate al settore dell'efficienza energetica, pregiudicando il raggiungimento di obiettivi già definiti a legislazione vigente;
la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d-ter), va integrata al fine di assicurarne la neutralità finanziaria;
l'articolo 17, comma 1, lettera h), istituisce un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi del quale va dimostrata la compatibilità con la prevista invarianza degli oneri finanziari;
l'articolo 17, comma 1-bis, ampliando la categoria dei prodotti riconducibili a scopi energetici, ha effetti finanziari derivanti dall'ampliamento dei soggetti potenzialmente destinatari degli incentivi previsti in materia e dal diverso trattamento fiscale applicabile a tali prodotti;
l'articolo 17, al comma 2, lettera g) e al comma 3, lettera v), prefigura in modo evidente un incremento dell'organico dell'autorità di settore e un maggiore ricorso da parte della medesima autorità agli istituti dell'avvalimento e del distacco del personale della Pubblica Amministrazione, determinando maggiori oneri finanziari privi di un'adeguata copertura;
l'articolo 17, al comma 2, lettera h) e al comma 3, lettera z), riconosce all'autorità di settore una piena autonomia di bilancio senza considerare le esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
la clausola di invarianza prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera h), non è idonea a garantire che dall'attuazione della presente disposizione non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
all'articolo 38, comma 2, lettera b), l'inclusione, nell'ambito della delega per i servizi postali universali, della previsione dell'armonizzazione degli aspetti previdenziali e assistenziali determina effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica;
all'articolo 43, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, occorre riformulare la clausola di invarianza finanziaria, in modo da chiarire l'assenza totale di oneri;
all'articolo 43, comma 1, occorre sopprimere le lettere c) e d), che attribuiscono nuovi compiti, rispettivamente, alle amministrazioni delle regioni e delle province autonome e all'amministrazione statale, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
ritenuto che:
all'articolo 17, comma 3-ter, occorra chiarire che gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dell'organismo centrale di stoccaggio debbano essere sostenuti

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esclusivamente dai soggetti che abbiano importato o immesso in consumo petrolio o prodotti petroliferi;
all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, vada precisato che i controlli ivi previsti non debbono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
esprime
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 6 sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
all'articolo 13, comma 1, lettera d-ter), aggiungere i seguenti periodi: «il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie di soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie di dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera h);
all'articolo 17, sopprimere il comma 1-bis;
all'articolo 17, comma 2, sopprimere la lettera g);
all'articolo 17, comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio»;
all'articolo 17, comma 3, sopprimere la lettera v);
all'articolo 17, comma 3, lettera z), sopprimere le parole: «nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio»;
all'articolo 17, sostituire il comma 3-ter con il seguente: 3-ter. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo di cui al comma 3-bis sono posti a carico dei soggetti che importino o immettano in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera h);
all'articolo 34, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 38, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «armonizzandone gli aspetti previdenziali e assistenziali»;
all'articolo 43, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ulteriori oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

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all'articolo 43, comma 1, sopprimere le lettere c) e d);
e con le seguenti condizioni:
all'articolo 17, comma 2, lettera h), sostituire le parole: «di finanziamento» con le seguenti: «di funzionamento»;
all'articolo 17, comma 3, lettera z), sostituire le parole: «di finanziamento» con le seguenti: «di funzionamento»;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.5, 17.50, 24.3, 31.2, 38.2, 43.24, 43.32, 43.39, 43.41, 43.50, 43.51, 43.58, 49.50 e sull'articolo aggiuntivo 23.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.