CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2010
309.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2010

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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.
Audizione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, prof. Luca Antonini.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi

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a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Luca ANTONINI, presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Amedeo CICCANTI (UdC), Lino DUILIO (PD), Massimo POLLEDRI (LNP), Gian Luca GALLETTI (UdC), Giancarlo GIORGETTI, presidente, e Marco CAUSI (PD), ai quali replica Luca ANTONINI, presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Amedeo CICCANTI (UdC), Lino DUILIO (PD), Antonio MISIANI (PD) e Simonetta RUBINATO (PD) formulano ulteriori quesiti ai quali risponde Luca ANTONINI, presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il professor Antonini per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.40

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, richiama i contenuti della documentazione predisposta dagli uffici con riferimento alla relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri. Prima, tuttavia, di passare alla formulazione di una proposta di parere, ritiene opportuno ascoltare le osservazioni dei colleghi.

Gioacchino ALFANO (PdL), condividendo la proposta del relatore, si associa alla richiesta di ascoltare le eventuali osservazioni dei colleghi, soprattutto della minoranza, prima di addivenire alla formulazione di una proposta di parere

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che le osservazioni che si potrebbero fare sul testo all'esame della Commissione sono molteplici. Innanzitutto, chiede che sia chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni siano configurabili o meno come un diritto soggettivo. Con riferimento, poi, alle disposizioni di cui all'articolo 1 relative alla garanzia per i crediti vantati dai lavoratori nei confronti di imprese inadempienti, ritiene che si potrebbe individuare una soluzione idonea attraverso l'inserimento di una clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda poi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative all'indennità di reinserimento a favore di collaboratori a regime di monocommittenza, atteso che la relazione tecnica evidenzia una scopertura finanziaria per l'anno 2010, ritiene comunque opportuna una riflessione in ordine alla possibilità di individuare forme di copertura differenti. Conclusivamente, osserva che con un supplemento di approfondimento

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si potrebbe addivenire a una soluzione soddisfacente.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che erano già stati sollevati diversi dubbi sulla compatibilità finanziaria di cui agli articoli 1 e 2. Inoltre, con riferimento all'articolo 3, pur non essendovi stati rilievi tecnici sull'ammontare delle risorse necessarie, poiché al comma 2 si stabiliva che le nuove disposizioni sarebbero state applicate nei limiti delle risorse già disponibili, osserva come sia tuttavia difficile che un aumento della durata massima della cassa integrazione guadagni da cinquantadue a settantotto settimane possa non comportare la necessità di maggiori risorse. Sul punto rileva come il Governo nella relazione tecnica abbia confermato tale dubbio, che pure non era stato formalmente avanzato. Con riferimento all'articolo 1, ribadisce come vi siano sia problemi di quantificazione che di copertura, mentre sottolinea come la relazione tecnica offra un qualche possibilità di salvare, sia pur parzialmente, l'articolo 2. Conclusivamente, preannuncia che nella proposta di parere che si accinge a presentare, verrà espressa una valutazione favorevole sugli articoli 4 e 5, mentre non sarà possibile esprimere un parere favorevole sugli articoli 1 e 3 e residueranno dei margini sull'articolo 2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si richiama alla relazione tecnica presentata dal Governo nella seduta di ieri nella quale sono state evidenziate le criticità finanziarie del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ritiene che l'esame del provvedimento assuma risvolti di carattere politico e non solo finanziario, poiché, come più volte evidenziato dal Partito democratico, la crisi economica, che ha fatto contrarre significativamente la produzione industriale, produrrà nel 2010 i suoi più pesanti effetti sociali e occupazionali. Ricorda che lo stesso Governo aveva previsto che il 2010 sarebbe stato l'anno più critico sotto questo profilo. In tal senso, osserva come erano state avanzate diverse proposte sugli ammortizzatori sociali a fronte di una assicurazione da parte del Governo di una disponibilità delle necessarie risorse. Osserva che se esiste l'esigenza di prolungare la durata della casa integrazione guadagni fino a settantotto settimane, essa muove dal fatto che altrimenti le aziende saranno costrette a licenziare i propri dipendenti, rilevando altresì che, alla luce della rassicurazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul fatto che non sarebbe stato necessario utilizzare effettivamente il maggior periodo di cassa integrazione, appare singolare che oggi si dica che tale previsione avrebbe dei rilevanti effetti economici. Tale ultima affermazione dimostra l'interesse per le norme che si intende introdurre. Ritiene che non sia possibile liquidare la questione con un parere meramente tecnico sui profili finanziari, trattandosi di un provvedimento che, a differenza di altri, riguarda il cuore della crisi economico-finanziaria di questi anni, cioè i suoi effetti sociali. Con riferimento alle obiezioni sulla presunta mancanza di copertura delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, ritiene che sia necessario svolgere le necessarie verifiche sull'effettivo andamento delle risorse poste a copertura.

Lino DUILIO (PD) richiama le considerazioni politiche svolte dall'onorevole Marchi e la discussione sulla crisi economica svoltasi in Assemblea nell'ambito della quale era stato chiesto al Governo di aumentare le risorse a tutela dall'occupazione. Nel ricordare come il provvedimento in esame sia stato condiviso anche dalla maggioranza in seno alla Commissione lavoro, nonché dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, osserva che occorre evitare schizofrenie rispetto all'atteggiamento che la maggioranza in Commissione bilancio e il Ministero dell'economia e delle finanze sembrano voler assumere. Ritiene che sia indispensabile e preliminare che il Governo chiarisca se vi sono o meno le risorse per far fronte agli oneri previsti dal provvedimento in esame.

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Massimo VANNUCCI (PD) manifesta preoccupazione per l'atteggiamento della maggioranza e del relatore che in sostanza recepiscono la nota della Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea come il Partito democratico sia presente ai lavori della Commissione per tentare di concertare un parere che sia coerente con il lavoro svolto dalla XI Commissione e si riserva di presentare, ove ciò non sia possibile, una proposta di parere alternativa a quella del relatore. Ricorda che le disposizioni richiamate dall'articolo 2, comma 1, relative al sostegno e al reddito per i collaboratori in regime di monocommittenza, hanno di fatto prodotto effetti ben più limitati di quelli attesi e quindi le risorse a tal fine stanziate, pari a 200 milioni di euro, potrebbero essere utilizzate per risolvere taluni problemi di copertura. Con riferimento all'articolo 3, ritiene che si potrebbe chiarire che non si tratti di un diritto soggettivo, ma l'accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni come prolungato dalla richiamata norma, sarebbe, comunque, sottoposto ad un autorizzazione del Ministero del lavoro nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili. Per quanto riguarda, infine, le disposizioni di cui all'articolo 1 ritiene che, se sussistono problemi di copertura per l'anno 2010 si potrebbe chiedere una decorrenza a partire dall'anno 2011. Ribadisce, dunque, che vi sono tutte le condizioni a procedere per l'espressione di un parere articolato che salvi l'impianto del provvedimento pur nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Rolando NANNICINI (PD), nel ricordare che la Commissione ha accettato coperture anche discutibili come quella relativa al finanziamento della città di Roma alla luce di una scelta politica, ritiene che la relazione della Ragioneria generale dello Stato sia stata influenzata politicamente e quindi non sia affidabile. Ricorda, altresì, che la finanziaria 2006 aveva previsto l'utilizzo di ingenti risorse, superiori al miliardo e mezzo di euro, provenienti dai cosiddetti «conti dormienti», che non sono state effettivamente utilizzate, mentre basterebbero venti o venticinque milioni di euro per dare una risposta efficace in tema di cassa integrazione, atteso che le domande sarebbero comunque filtrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'intervento delle parti sociali. Ritiene che la copertura delineata dall'articolo 1 del provvedimento sia da considerarsi particolarmente opportuna e sia stata bocciata per motivi esclusivamente politici. Con riferimento al prolungamento della durata della cassa integrazione fino a settantotto settimane, fa presente che non vi è alcuno studio dell'INPS sull'andamento reale del ricorso a tale ammortizzatore sociale. Conclusivamente, ritiene pertanto che qualsiasi parere negativo sul testo adottato dalla Commissione lavoro non sarebbe condivisibile, anche a tutela delle legittime aspettative dei lavoratori e dell'impegno profuso dal relatore, esponente della maggioranza.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2100 e abb., recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori;
preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa dal Governo e nella nota de Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le quali:
l'utilizzo dell'avanzo del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, previsto dall'articolo 1, non costituisce una idonea forma di copertura finanziaria, dal momento che i saldi positivi del suddetto Fondo sono già stati scontati a legislazione vigente sia nell'ambito della gestione prestazioni temporanee dell'INPS sia nel conto economico delle pubbliche amministrazioni;
le procedure di insolvenza che danno titolo all'intervento del Fondo di garanzia devono essere attualmente comunicate alla Commissione europea e agli

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altri Stati membri. L'articolo 1 prevede più ampie e diverse ipotesi di ricorso al predetto Fondo, che potrebbero dar luogo ad un contenzioso in sede comunitaria;
l'utilizzo delle disponibilità residue dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, previsto dall'articolo 2, comma 1, non costituisce una idonea forma di copertura finanziaria dal momento che le suddette risorse sono relativo all'esercizio finanziario 2009 ormai concluso e i cui effetti finanziari sono già scontati nei saldi di finanza pubblica. L'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere pertanto circoscritto alle risorse stanziate per l'anno 2010;
la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3, contenuta nella relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto si basa su stime della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale basate sui tassi di ricorso riferiti all'anno 2008 che non risultano significativi nell'attuale situazione, nella quale le imprese tendono ad utilizzare pienamente le durate massime legali consentite;
l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, previsto dall'articolo 3, pregiudicherebbe il finanziamento degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
rilevato che, pur essendo stata verificata positivamente la relazione tecnica per quanto riguarda i commi 2 e 3 dell'articolo 2, il relativo onere deve essere esattamente quantificato con riferimento ad un arco di tempo decennale, come previsto dall'articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che il Governo provveda ad una stima degli oneri su base decennale aggiornando la relazione tecnica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 1;
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: «sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 30 settembre 2010», le parole: «per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010» con le seguenti: «per l'anno 2010», e dopo le parole: «risorse residue» aggiungere le seguenti: «relative all'esercizio 2010»;
sopprimere l'articolo 3.

La Commissione si riserva di esprimere un parere sull'articolo 2, commi 2 e 3, una volta acquisito l'aggiornamento della relazione tecnica di cui in premessa».

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che la Commissione lavoro è convocata nella giornata odierna per il conferimento al mandato del relatore e quindi rappresenta la necessità di addivenire all'espressione di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che il relatore non ha tenuto conto del dibattito svoltosi e ribadisce che vi sono margini per garantire il rispetto della finanza pubblica proponendo opportune modifiche al provvedimento, richiamando le osservazioni già svolte in proposito. Ribadisce la volontà di presentare un parere alternativo a quello proposto dal relatore e chiede quindi un rinvio della seduta.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ribadisce la necessità di procedere nella seduta in corso per l'espressione del parere per consentire alla Commissione XI di terminare i lavori.

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Ricorda che le proposte alternative potranno essere presentate come emendamenti per la discussione in Assemblea, sui quali la Commissione bilancio sarà comunque chiamata ad esprimersi.

Lino DUILIO (PD) rileva che non è in discussione la facoltà dei parlamentari presentare gli emendamenti per la discussione in Assemblea ma ritiene che sarebbe stato più costruttivo un dibattito nel merito degli aspetti richiamato in seno alla Commissione bilancio, piuttosto che chiedere un voto all'Aula. Osserva come il dibattito si sia rilevato di scarsa utilità, in quanto il relatore aveva evidentemente una soluzione già precostituita e ribadisce che se non vi sono necessarie risorse qualsiasi discussione è inutile. Nel ricordare il testo in esame era stato condiviso dall'intera Commissione lavoro, osserva che la proposta di parere formulata dal relatore di fatto sopprime i cardini del provvedimento stesso.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel richiamarsi alla prassi della Commissione, come capogruppo del Popolo delle Libertà, rileva che tutti i commissari erano edotti della necessità di addivenire nella seduta odierna all'espressione di un parere alla luce della relazione tecnica presentata dal Governo e fa presente che non è pervenuta dalla Commissione di merito alcuna richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento. Chiede pertanto di mettere ai voti la proposta di parere formulata dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nel ribadire la necessità di addivenire ad una conclusione dell'esame del provvedimento nel corso della seduta odierna comunica che la proposta formulata dal relatore sarà messa in votazione.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto prende atto della indisponibilità della maggioranza anche ad una breve sospensione dei lavori. Rileva che la proposta di parere in esame sconfessa il lavoro svolto dalla XI Commissione e contraddice la stessa maggioranza. Richiama le proposte avanzate dal Partito democratico che avrebbero consentito di salvare pur nel rispetto dei vincoli di bilancio. Nel ritenere particolarmente grave il comportamento della maggioranza preannuncia il proprio voto contrario.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che la proposta di parere formulata dal relatore stravolge il provvedimento in esame e osserva che si attende una ulteriore relazione tecnica sui commi 2 e 3. Ritiene, quindi, che la XI Commissione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbiano preso in giro i lavoratori preannunciando un provvedimento per il quale mancavano le risorse necessarie. Ritiene che un simile atteggiamento vada spiegato pubblicamente ai cittadini. Osserva che si trattasse solo di ragioni di carattere finanziario si potrebbe trovare una soluzione. Si associa alla richiesta di rinvio del seguito del provvedimento e in caso contrario preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rolando NANNICINI (PD), nell'annunciare il suo voto contrario ribadisce che la relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria dello Stato è influenzata, a suo avviso, da valutazioni di carattere politico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 aprile 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

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Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.
Atto n. 184.
(Rilievi alle Commissioni XIII e XIV).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che nella seduta del 16 marzo 2010 il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo è stato rinviato, in quanto esso non è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al riguardo, fa presente che in data 13 aprile 2010 il Presidente della Camera ha trasmesso una lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento rappresenta che la Conferenza Stato -Regioni non si è ancora espressa sullo schema e, in considerazione dell'imminente scadenza del termine della delega, chiede, a nome del Governo, che le Commissioni parlamentari si esprimano pur in assenza del citato parere, onde consentire la prosecuzione dell'iter di approvazione del provvedimento nei termini previsti dalla legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla Commissione nella seduta del 16 marzo 2010, fa presente, in relazione all'articolo 9, fa presente che l'avvalimento di strutture esterne da parte della Commissione tecnico-consultiva costituisce esercizio di mera facoltà e che il ricorso a tali strutture non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto alla sua copertura finanziaria si provvede con le tariffe previste dal provvedimento, in quanto detto ricorso rientra nelle attività di cui al comma 1, dell'articolo 10, richiamato dall'articolo 14.
Con riferimento all'articolo 14, premesso che non si comprende la tipologia dei controlli cui ha fatto riferimento il relatore, conferma che tutti i costi relativi alle attività di cui all'articolo 10 sono fronteggiati con le tariffe previste dal richiamato articolo 14 del decreto. Relativamente a quanto richiesto in merito al criterio forfetario di determinazione della tariffa, premesso che si tratta di un criterio utilizzabile solo in fase di prima applicazione della norma, in attesa della definizione del decreto previsto dall'articolo 14, comma 2, ritiene che la tariffa forfetaria indicata possa considerarsi congrua in quanto determinata sulla base di una media di costi sostenuti in passato per la verifica di istanze di analogo contenuto. Fa, comunque, presente che, al fine di scongiurare una discrasia fra l'importo forfetario in parola e quello dei costi effettivamente sostenuti, l'amministrazione interessata dovrà evitare lo svolgimento di ulteriori attività che superino il limite dell'importo predetto; nel rispetto della effettività della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16. Ritiene, pertanto, necessario che l'amministrazione competente predisponga il decreto di determinazione delle tariffe, nel rispetto del termine stabilito dal comma 2, dell'articolo 14. Relativamente al chiarimento richiesto in ordine alla congruità della misura del contributo forfetario rispetto alle ulteriori spese istruttorie per approfondimenti bibliografici e verifiche analitiche, conferma che la tariffa forfetaria, pari a 3.000 euro è comprensiva anche di tali spese, come, del resto, si desume dalle relazioni di accompagno del provvedimento in esame.
In ogni caso, conferma che il meccanismo di finanziamento adottato per l'esecuzione dei controlli, che prevede per il periodo transitorio un importo forfetario di 3.000 euro ad istruttoria, deve intendersi ad integrale copertura dei costi sostenuti ed è stato condiviso in sede di lavori preparatori, dando seguito ad una proposta avanzata dagli stessi esperti. L'importo previsto, a carico dei soggetti controllati, consente, infatti, l'integrale copertura

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dei costi per gli approfondimenti tecnici e bibliografici su aspetti analitici, microbiologici e agronomico-ambientali, che vengono effettuati dagli esperti della Commissione tecnico-consultiva sui fertilizzanti di cui all'articolo 9 dello schema di decreto-legislativo, anche nella remota ipotesi in cui le strutture universitarie o gli istituti di ricerca debbano ricorrere a strutture esterne, ad esempio per l'affitto di particolari strumenti di analisi.
Infine, in merito al rilievo concernente il necessario allineamento temporale fra l'insorgenza dell'onere e l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per farvi fronte, precisa che, in attesa dell'adozione del decreto di determinazione delle tariffe, si applica, anche in linea con l'interpretazione fornita nella nota in esame, il principio generale secondo il quale l'importo della tariffa è corrisposto al momento della presentazione della domanda di inserimento di un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati, a garanzia e conferma della neutralità finanziaria del provvedimento. Successivamente, il decreto di determinazione delle tariffe, disciplinando altresì le modalità di versamento, stabilirà, secondo disposizioni di rito, che, all'atto della presentazione dell'istanza, sia allegata dal richiedente, oltre alla documentazione tecnica, anche la ricevuta di versamento della tariffa. In ogni caso, ritiene, in proposito, che non ci siano motivi che ostino all'inserimento di un inciso che espliciti le modalità di corresponsione delle tariffe.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la facoltà per la Commissione di cui all'articolo 9 di avvalersi di strutture esterne non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto alla copertura finanziaria degli eventuali oneri si provvederà con gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 14;
la determinazione forfetaria della tariffa nella misura indicata, in attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 14 che dovrà stabilire le tariffe per le attività di cui all'articolo 10, è da ritenersi congrua in quanto determinata sulla base di una media di costi sostenuti in passato per la verifica di istanze di analogo contenuto e risulta idonea anche nell'eventualità in cui per l'espletamento dei controlli i soggetti preposti dovrebbero ricorrere a strutture esterne;
al fine di garantire che l'importo forfetario della tariffa corrisponda ai costi effettivamente sostenuti, l'amministrazione interessata dovrà evitare lo svolgimento di attività che superino il predetto importo;
la modalità di finanziamento prevista, in via transitoria, dal comma 3 dell'articolo 14 per far fronte agli oneri derivanti dall'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 10, mediante il pagamento di una tariffa forfetaria di 3.000 euro per ciascuna istruttoria, è idonea a garantire anche l'integrale copertura dei costi derivanti dagli approfondimenti tecnici e bibliografici su aspetti tecnici, microbiologici e agronomico-ambientali effettuati della Commissione di cui all'articolo 9;
rilevata l'opportunità di precisare in modo espresso che il pagamento della tariffa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 dovrà essere effettuato dai soggetti interessati all'atto della presentazione delle domande di immissione in commercio di nuovi fertilizzanti, garantendo in tal modo l'allineamento temporale tra il manifestarsi degli oneri e l'effettiva disponibilità

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delle risorse necessarie par farvi fronte;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 14, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 10».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Atto n. 197.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che lo schema di decreto legislativo del quale oggi si avvia l'esame non è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere con detto parere. Avverte, pertanto, la Commissione non potrà concludere l'esame dello schema prima che sia trasmesso il citato parere della Conferenza Stato-regioni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che è volto a recepire la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, in merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 3, osserva che sia il Ministero delle politiche agricole e forestali sia il Servizio fitosanitario nazionale - in veste di organismo ufficiale responsabile - sono chiamati a svolgere attività anche con riferimento ad altre disposizioni del provvedimento. Ricorda, in particolare, gli articoli 7 e 9 con riferimento al suddetto Ministero, e gli articoli 5 e 10, con riferimento alle attività del Servizio fitosanitario nazionale. A suo avviso, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del comma 5 dell'articolo 3, il quale dispone che per le attività previste dall'articolo 3 si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, al complesso delle attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento.
Con riferimento all'articolo 7, in materia di istituzione del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica, appare necessario che il Governo indichi con quali risorse si debba far fronte alle attività previste dall'articolo in esame, tenuto conto che il testo non individua espressamente le fonti di finanziamento del Registro. In proposito, ricorda, infatti, che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996 - abrogato dalla normativa in esame - prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole venga determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al Registro e le relative modalità di versamento e che l'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del suddetto Registro.

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Per quanto riguarda, infine, le disposizioni dell'articolo 10 relative ai compiti attribuiti all'Organismo ufficiale, ritiene opportuno che il Governo confermi che le attività ispettive indicate siano già svolte in base alla vigente normativa e non determinino, quindi, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, dando conto di una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, in merito ai rilievi formulati relativamente all'articolo 7, rammenta che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso una valutazione positiva sul provvedimento nel presupposto della sua neutralità finanziaria, sulla base delle informazioni fornite dall'amministrazione proponente e debitamente verificate, ivi comprese le attività connesse alla gestione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. Al riguardo, osserva infatti che l'articolo 7, comma 2, dello schema rinvia all'articolo 3 del medesimo schema, che, al comma 5, stabilisce che per lo svolgimento delle attività previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre nella relazione tecnica il proponente chiarisce che la raccolta delle varietà iscritte ed inserite nella certificazione è già presente nel competente ufficio del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che la consistenza del contingente di personale dedicato all'attuazione della direttiva non subirà variazioni anche perché i nuovi compiti erano comunque già previsti da normativa nazionale esistente ed assegnati al medesimo ufficio. Pertanto, rinvia per i chiarimenti richiesti sul punto, unitamente a quelli relativi all'articolo 10, all'amministrazione competente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. - Presidenza del vicepresidente Gian Luca GALLETTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.
Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

Gian Luca GALLETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Lidia D'ALESSIO, professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Roma Tre, e Stefano POZZOLI, professore ordinario di ragioneria presso l'Università di Napoli Parthenope, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Massimo VANNUCCI (PD) e Lino DUILIO (PD), ai quali replicano Lidia D'ALESSIO, professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Roma Tre, e Stefano POZZOLI, professore ordinario di ragioneria presso l'Università di Napoli Parthenope.

Gian Luca GALLETTI, presidente, ringrazia gli ospiti per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti dell'UNCEM nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 308 di martedì 13 aprile 2010, a pagina 32, prima colonna, tredicesima riga, sostituire l'intero intervento di Gabriele Toccafondi fino a pagina 36, prima colonna, trentaquattresima riga, con il seguente: «Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 6, concernente agevolazioni per incentivare l'attività di impresa di lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali ribadisce quanto già segnalato sul precedente testo unificato circa la necessità di acquisire la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione allo scopo di verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 78 del 2009 e la relativa proiezione temporale. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, fa presente che, sulla base delle decorrenze disposte dalla norma, gli effetti di onerosità delle disposizioni potrebbero riflettersi anche negli esercizi successivi al 2010, ultimo anno per il quale il decreto-legge n. 78 del 2009 autorizza le risorse finanziarie poste a copertura delle disposizioni in esame. Inoltre, evidenzia che i profili di onerosità appaiono condizionati anche dalla corretta delimitazione dell'ambito applicativo della disciplina proposta: infatti non appare chiaro se detta disciplina trovi applicazione soltanto nei confronti di titolari di trattamenti con decorrenza iniziale non successiva al 1o gennaio 2010 ovvero anche nei confronti di coloro i cui trattamenti potranno avere una decorrenza iniziale successiva a tale data. Sottolinea che, in quest'ultimo caso, la platea dei potenziali beneficiari potrebbe anche non coincidere con quella dei soggetti destinatari delle norme del decreto-legge n. 78 del 2009.
Segnala, inoltre, che la previsione dell'erogazione dell'indennità per la durata massima legale prevista per il trattamento in godimento appare suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quelli iscritti nei saldi tendenziali. Rileva, infatti, che la disposizione potrebbe indurre i lavoratori a permanere nel trattamento in godimento per ammortizzatori sociali fino all'intera durata legale dello stesso, laddove, in assenza della disposizione, la durata effettiva del trattamento risulterebbe inferiore.
Infine, con riferimento a quanto osservato sul testo precedentemente all'esame della Commissione bilancio, segnala che la modifica volta all'equiparazione del periodo di fruizione dell'indennità a quello massimo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti per ammortizzatori sociali fruiti dai lavoratori potenzialmente interessati dalla disposizione contribuisce a limitare gli effetti di onerosità in precedenza segnalati.
Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, recanti agevolazioni per l'assunzione di lavoratori che percepiscono trattamenti per ammortizzatori sociali, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione appaiono suscettibili di limitare gli effetti di onerosità della disposizione precedentemente segnalati rispetto ai quali si ribadisce l'esigenza di disporre di elementi di quantificazione. Anche con riferimento a tale disposizione, tuttavia, segnala che essa potrebbe comportare una maggiore spesa rispetto a quanto scontato a livello tendenziale a causa della possibile permanenza nel godimento del trattamento per ammortizzatore sociale per il periodo massimo legale, più esteso rispetto alla durata effettiva mediamente osservata.
Con riferimento all'articolo 1, comma 9, in materia di iscrizione alle liste di

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mobilità, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione non appaiono suscettibili di superare i rilievi già espressi sul precedente testo.
Ricorda che, su tale disposizione, nel corso della seduta della V Commissione, a seguito di una richiesta di chiarimenti circa la possibilità che ai lavoratori che acquisiscono il diritto all'iscrizione alle liste di mobilità sia erogata la relativa indennità, il Governo non ha fornito specifici chiarimenti, limitandosi a osservare che la disposizione comporta un rilevante ampliamento della platea dei lavoratori per i quali, in caso di assunzione, sono previsti benefici contributivi.
Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di finanziamenti agevolati, rinvia alle osservazioni svolte sull'articolo 1 circa la possibile onerosità delle disposizioni medesime, anche con riguardo all'ambito applicativo delle agevolazioni in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, ribadisce quanto già rilevato sul precedente testo. In particolare, ritiene opportuno che il Governo confermi che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale antiusura gestito dai Confidi debba intendersi nel senso di prevedere anche per le imprese di cui alla proposta di legge in esame la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle disponibilità dello stesso.
In tal caso, sottolinea l'opportunità che il Governo chiarisca se tale disposizione trova attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, dal momento che l'articolo 3-bis della proposta include anche l'articolo 2 tra quelli da applicare in coerenza, anche sotto il profilo finanziario, con quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Ritiene tale chiarimento opportuno anche in considerazione del fatto che il suddetto Fondo non ha uno stanziamento iniziale di bilancio. Evidenzia che il relativo capitolo, infatti, viene rifinanziato in corso d'anno con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 385 e 386 della legge finanziaria per il 2006.
Con riferimento al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ricorda che lo stesso è stato istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 con una dotazione limitata agli anni 1996, 1997 e 1998. Successivamente, l'articolo 145, comma 25, della legge n. 388 del 2000 ha disposto che il suddetto Fondo possa essere finanziato, per gli anni 2001 e 2002, a valere le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Rileva, infine,che l'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 272 del 2005 ha previsto che il Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, possa essere finanziato mediante le somme del Fondo unificato di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.
Ricorda che le risorse relative al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999 sono iscritte nel capitolo n. 2341 del Ministero dell'interno che reca, per l'anno 2010, uno stanziamento pari a euro 5.937.940. Osserva che il suddetto stanziamento, tuttavia, viene incrementato in corso d'anno in attuazione di disposizioni previste a legislazione vigente.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di regime fiscale, ritiene, preliminarmente, necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutare gli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame e la relativa distribuzione temporale. Osserva che, pur riconoscendo il carattere incentivante delle disposizioni contenute nei primi due articoli del testo in esame e rilevando che, di conseguenza, il reddito derivante dalle nuove attività imprenditoriali avviate ai

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sensi di tali disposizioni non è scontato nelle relative previsioni di bilancio, tuttavia non possono escludersi effetti di minore entrata con riguardo ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta in esame, pur in assenza degli incentivi previsti dalle norme in esame, avrebbero comunque intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, suscettibile di imposizione fiscale.
In merito alla tipologia delle misure fiscali recate dalle norme, rileva inoltre, che, se è pur vero che i soggetti interessati, in presenza dei requisitivi oggettivi e soggettivi richiesti, avrebbero potuto comunque avvalersi di alcune delle agevolazioni considerate ovvero di interventi di analogo tenore, anche a legislazione vigente, tuttavia, in nessun caso le norme stesse escludono la cumulabilità di alcuni degli sgravi introdotti rispetto a quelli attualmente fruibili, con conseguenti maggiori oneri. Richiama, ad esempio, il caso del credito d'imposta per apparecchiature informatiche, che è attualmente fruibile per le piccole imprese nell'ambito di un massimale di importo inferiore a quello introdotto dalle disposizioni in esame. Su tali aspetti ritiene, pertanto, opportuno acquisire indicazioni dal Governo. Richiede, altresì, che sia chiarita, come già segnalato, la portata innovativa della disposizione che estende alle nuove imprese il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, previsto dall'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Fa presente che l'assegnazione delle risorse stanziate per la concessione di tale credito per gli anni 2008, 2009 e 2010 si è già conclusa ed, attualmente, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008, possono rinnovare l'istanza i soggetti precedentemente non ammessi al finanziamento per esaurimento dei fondi, le cui domande saranno ammesse al beneficio nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di rinunce ovvero di decadenza per il venir meno di taluni requisiti. Osserva che l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ai soggetti che si avvalgono del regime semplificato, di cui al comma 1, sembra, quindi, doversi intendere come una nuova agevolazione, suscettibile, pertanto, di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la concessione di un credito d'imposta assume il rilievo contabile di una nuova spesa. Rileva inoltre che andrebbero normativamente indicati sia i termini, iniziale e finale, del periodo di riferimento nel quale devono essere effettuate le assunzioni incrementali, sia i periodi di fruizione del credito d'imposta.
Segnala, altresì, che le agevolazioni di cui ai commi da 2 a 5 delle disposizioni in esame appaiono riservate esclusivamente ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1, cioè a quei soggetti che, in possesso dei presupposti oggettivi richiesti, optino per il regime fiscale dei contribuenti minimi. Ricorda che, tra le condizioni richieste per l'accesso a tale regime, è prevista, con riguardo all'anno solare precedente, l'assenza di spese per lavoratori dipendenti, anche assunti secondo modalità riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Rileva che, alla luce di tale requisito prescritto, non è chiaro, quindi, come la fruizione delle agevolazioni riguardanti, rispettivamente, il credito d'imposta per le nuove assunzioni, di cui al comma 2, e la deduzione delle spese per la formazione dell'eventuale personale dipendente, di cui al comma 5, possa conciliarsi con l'accesso o la permanenza nel suddetto regime fiscale semplificato.
In merito all'articolo 4, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione non appaiono superare i rilievi formulati con riferimento al precedente testo. A tale proposito, ricorda che, nella seduta della Commissione bilancio del 29 ottobre 2009, è emersa l'esigenza di un chiarimento sui motivi alla base della limitazione al 31 dicembre 2010, data peraltro non modificata, nonostante l'applicabilità delle disposizioni riguardi anche il 2011, dell'osservanza degli obblighi di sicurezza dei lavoratori autonomi, al fine di escludere

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effetti finanziari dovuti alla disapplicazione delle relative sanzioni per violazione di tali obblighi accertate dopo la predetta data.
Riguardo all'articolo 5, in materia di esonero dal rispetto delle disposizioni del codice ambientale, anche tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, ribadisce le osservazioni già formulate riguardo alla necessità di verificare la compatibilità delle disposizioni con l'ordinamento comunitario, nonché i riflessi sulla gestione finanziaria dell'Albo del venir meno dei diritti annuali per i soggetti in questione. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito il riferimento all'esenzione dalla tassa di concessione governativa, tenuto conto che l'articolo 212 del codice ambientale, a tal fine richiamato, non menziona espressamente tale tassa. In ogni caso, ritiene che andrebbe valutato se tale esenzione possa delineare un apprezzabile impatto finanziario.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, recante disposizioni in materia contributiva, come già rilevato con riferimento al precedente testo unificato e confermato dal rappresentante del Governo, osserva che le disposizioni determinano una riduzione delle entrate contributive, rispetto alla quale sarebbero necessari elementi di quantificazione.
Circa gli articoli 7 e 8, comma 2, recanti disposizioni in materia di inquadramento previdenziale dei soci lavoratori, rinvia a quanto già rilevato sul precedente testo unificato e confermato dal rappresentante del Governo in ordine alla riduzione delle entrate contributive e alle maggiori spese a carico dell'INPS derivanti dalla disposizione, a causa sia del diverso inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative sia delle disposizioni che intervengono sul contenzioso, in atto ovvero già definito con sentenza passata in giudicato. Rileva, inoltre, che l'onere per il primo anno comprende, diversamente da quello a regime, anche gli effetti derivanti dalla liquidazione degli arretrati relativi al contenzioso pregresso. Ritiene, infine, opportuno, acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che, nonostante la norma limiti la decorrenza delle disposizioni dal 1o gennaio 2012, possano determinarsi i presupposti, a seguito di pretese avanzate dai soggetti interessati, per il riconoscimento del regime contributivo più favorevole anche per i periodi pregressi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 8 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in 3,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto legge n. 78 del 2009. fa presente che, agli oneri derivanti dall'articolo 7, valutati in 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Al riguardo, segnala che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 si limita ad indicare l'onere complessivo derivante dagli articoli 1, 2 e 3, anziché prevedere esplicitamente, in conformità alla vigente normativa contabile, la quantificazione degli oneri derivanti dalle singole disposizioni a cui si riferisce.
Ricorda che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 dispone infatti che «ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata».
Con riferimento alle coperture finanziarie di cui ai commi 1 e 2, osserva, inoltre, che le stesse sono formulate in termini di previsione di spesa, ma non sono corredate, come previsto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, della relativa clausola di salvaguardia. Al

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riguardo, si ribadisce l'esigenza di un chiarimento in ordine alla natura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, e 7.
Infine, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura segnala che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono quelle relative all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, osserva, tuttavia, che tali risorse sono riferite al biennio 2009-2010. Pertanto ritiene opportuno che il Governo chiarisca, al fine di garantire l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, se tali risorse possano essere utilizzate, in quanto residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale, anche nell'anno 2011, senza che si producano effetti negativi a carico della finanza pubblica. Infine, rappresenta la necessità che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali finanziamenti non pregiudichi la realizzazione degli interventi già avviati a valere sulle medesime risorse.
Segnala inoltre che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità».