CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2010
308.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.
C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica in esame composto di tre articoli, il primo dei quali autorizza il Capo dello Stato a ratificare il

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Protocollo di modifica alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, volto all'istituzione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, concluso a Bruxelles l'8 maggio 2003. L'articolo 2 reca la clausola di esecuzione del Protocollo, mentre l'articolo 3 riporta la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ricorda che la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 291 del 1998, ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID), il quale è gestito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e permette lo scambio di informazioni a livello comunitario utilizzando la rete Ccn/Csi (Common Communication Network/Common System Interface), piattaforma comune che ha lo scopo di assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità. Il SID, operando sia come database sia come meccanismo di allerta, mira ad agevolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento e consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende dati, raggruppati secondo le seguenti categorie: merci, mezzi di trasporto, imprese, persone, tendenze in materia di frode, competenze disponibili. L'utilizzo dei dati è limitato al perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione ed è subordinato all'adozione di norme interne conformi al dettato della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, l'articolo 1, che ne costituisce la parte fondamentale, inserisce dopo il titolo V della Convenzione del 1995 tre ulteriori titoli.
Il nuovo titolo V A consta del solo articolo 12 A, il quale, al paragrafo 1, aggiunge al Sistema informativo doganale istituito dalla Convenzione del 1995 i dati previsti dal titolo V A, che devono afferire a una specifica banca dati denominata «Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali». Lo scopo dell'istituzione di tale banca dati, è quello di consentire alle autorità nazionali competenti per le indagini doganali, all'atto dell'apertura di un'indagine su una o più persone o imprese, di individuare prontamente le competenti autorità di altri Stati membri che a carico degli stessi soggetti abbiano in corso o abbiano ultimato indagini doganali. Ai fini della costituzione della predetta banca dati ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea comunica agli altri, nonché al Comitato istituito dall'articolo 16 della Convenzione del 1995, l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali, intese come quelle punibili con una pena o misure di sicurezza detentive non inferiori nel massimo a 12 mesi, oppure con un'ammenda non inferiore, nel massimo, alla somma di 15.000 euro.
Il nuovo titolo V B è invece dedicato alle modalità di utilizzazione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e consta di tre articoli.
L'articolo 12 B stabilisce che l'introduzione di dati sui fascicoli d'indagine può riguardare unicamente persone o imprese che siano o siano state oggetto di un fascicolo d'indagine in quanto sospettate di gravi violazioni delle leggi nazionali, ovvero in quanto nei loro confronti sia constatata la commissione o la partecipazione a una di tali violazioni o, ancora, in quanto siano state oggetto di sanzione amministrativa o penale in relazione a dette violazioni. La disposizione specifica inoltre che i dati sono inseriti separatamente per ogni persona o impresa e che non sono possibili collegamenti tra banche dati.

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L'articolo 12 C consente a uno Stato membro di non procedere alla registrazione dei dati di cui in precedenza, qualora e fintantoché ciò possa nuocere all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato medesimo, soprattutto in riferimento alla materia della protezione dei dati.
L'articolo 12 D limita l'introduzione dei dati e la relativa consultazione alle autorità competenti, elencando inoltre precisamente i dati di carattere personale consultabili (rispettivamente: cognome, nome, pseudonimo, data di nascita, per le persone; ragione sociale, denominazione commerciale, numero di identificazione IVA per le imprese).
Il nuovo titolo V C, che consta del solo articolo 12 E, riguarda i tempi di conservazione dei dati nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e prevede che tempi di conservazione siano fissati in conformità delle normative in vigore nello Stato membro che fornisce i dati medesimi, e che in nessun caso essi possano superare il periodo di tre anni per i dati su fascicoli di indagini in corso, di sei anni per i dati relativi a fascicoli che hanno consentito la constatazione di violazioni e di dieci anni per i dati relativi a fascicoli da cui sia scaturita una condanna o un'ammenda. Si prevede inoltre l'automatica cancellazione dei dati al superamento dei periodi massimi di conservazione sopra indicati, nonché l'immediata cancellazione dei dati riguardanti una persona o un'impresa che risultino estranee ai fatti oggetto di indagine.
Gli articoli da 2 a 5 del Protocollo contengono le consuete clausole finali degli strumenti internazionali. In particolare, l'articolo 2 disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo, la quale avviene dopo la notifica dell'ottava ratifica, e stabilisce, inoltre, che siano introdotti nell'archivio di identificazione solo i dati registrati in indagini dopo l'entrata in vigore del Protocollo stesso.
Gli articoli 3 e 4 regolano l'adesione al Protocollo di ogni futuro Stato membro dell'Unione europea che parallelamente aderisca anche alla Convenzione del 1995, mentre l'articolo 5 designa come Depositario del Protocollo il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Poiché il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole.

Anna Teresa FORMISANO (Udc), a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (PdL) relatore, osserva preliminarmente che l'Accordo in esame costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo esso prevede l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei

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consumatori e dell'ambiente. L'Accordo appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, i quali, pertanto, lo devono ratificare.
L'Accordo in esame, esso si compone di un preambolo, 34 articoli e 5 allegati e 9 protocolli.
L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e i principi dell'accordo, che prevede l'applicabilità tra le parti contraenti delle disposizioni normative riportate nell'allegato I; una serie di protocolli, almeno uno per ciascuna parte associata (ovvero paese balcanico) riporta le disposizioni transitorie applicabili nei confronti di essa.
L'articolo 2 procede a una serie di definizioni, tra le quali spiccano quella di «partner ECAA[1]», quella di «convenzione» - che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 - e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del Cielo unico europeo).
Gli articoli 5 e 6 contengono rispettivamente una clausola di salvaguardia dei rapporti tra le parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo - ovvero gli Stati membri della UE più l'Islanda e la Norvegia -, e una clausola di non discriminazione in ragione della nazionalità nell'ambito di applicazione dell'accordo in esame.
Gli articoli 7-9 riguardano il diritto di stabilimento, vietando ogni restrizione alla libertà in questo ambito nei confronti di cittadini o di imprese di uno Stato membro della Comunità europea o di un partner ECAA. L'assenza di previsioni sulla libertà di stabilimento di soggetti appartenenti ai paesi balcanici conferma peraltro il carattere nei loro riguardi meramente programmatico delle disposizioni dell'accordo di esame poiché, come già accennato, solo al completamento del processo di integrazione potrà essere riconosciuta analoga facoltà. È fatta salva l'applicabilità nazionale di disposizioni in materia di ingresso e soggiorno e più in generale di trattamento dei cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, di sanità o di sicurezza.
In base all'articolo 11, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano a garantire che i propri aeromobili, quando impiegati in scali di altre parti contraenti, rispettino le norme di sicurezza internazionale stabilite dalla Convenzione di Chicago del 1944, consentendo altresì adeguate ispezioni sulla regolarità dei documenti e sulla condizione degli aeromobili.
Particolare rilievo assume l'articolo 12, dedicato alla protezione della navigazione aerea da illecite interferenze: le parti si impegnano ad attuare tutte le relative norme e meccanismi di controllo quali indicati nell'allegato I, fornendosi reciprocamente a richiesta tutta l'assistenza necessaria alla prevenzione di ogni atto illecito di sequestro, o di attentati alla sicurezza della navigazione aerea e dei relativi impianti e servizi. Ancor più stringente è l'impegno delle parti a fornirsi tutta l'assistenza necessaria in caso di messa in atto di sequestri o attentati alla navigazione aerea.
Per quanto concerne la gestione del traffico aereo, l'articolo 13 impegna le parti contraenti alla cooperazione al fine di estendere il «cielo unico europeo» all'accordo sullo spazio aereo comune europeo, rafforzando così le norme di sicurezza e accrescendo l'efficienza del traffico aereo generale in Europa. In particolare, i paesi balcanici si impegnano a designare quanto prima organismi di controllo nazionali indipendenti dalle imprese che forniscono i servizi di trasporto aereo.
L'articolo 14, in materia di concorrenza, rimanda alle disposizioni dell'allegato III. Quando tuttavia esistano accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione all'Unione europea, e questi contengano norme sulla concorrenza o gli aiuti di Stato, viene salvaguardata l'applicazione di dette norme tra le parti interessate. Le disposizioni dell'allegato III vengono inoltre salvaguardate

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rispetto a quanto disposto dai successivi articoli 15-17, che non si applica nei confronti di esse.
Sulla scorta dell'articolo 15, ciascuna parte si impegna a garantire la tutelabilità presso i propri tribunali nazionali dei diritti derivanti dall'accordo in esame. Sulle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie è in tal caso competente in via esclusiva la Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'articolo 16 stabilisce le procedure relative all'interpretazione delle disposizioni dell'accordo in esame e dell'allegato I, e l'articolo 17 contempla il caso dell'adozione in una delle parti contraenti di nuove disposizioni in materia di trasporti o nei settori connessi: mentre tale facoltà è assicurata per le parti UE, per l'Islanda e la Norvegia, per quanto concerne i paesi balcanici essi potranno adottare tali nuove disposizioni solo se conformi all'accordo in esame.
Gli articoli 18-22 riguardano il comitato misto, le sue competenze e le misure di salvaguardia che le parti possano adottare. Il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, ha il compito di gestire l'accordo e l'attuazione di esso, e a tal fine emana raccomandazioni e adotta decisioni, le quali ultime sono vincolanti per le parti. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, ma anche su richiesta di una parte contraente.
Gli articoli 24-26 sono dedicati all'obbligo di reciproca consultazione delle parti, in seno al comitato misto, sull'evoluzione delle questioni relative al trasporto aereo nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nonché su vari aspetti dei possibili sviluppi nei rapporti tra le parti contraenti e paesi terzi nelle medesime materie. Lo scopo di tali consultazioni è quello di adottare possibilmente comuni condotte qualora le questioni pongano problemi di comune interesse.
L'articolo 27 è dedicato alle disposizioni transitorie di cui ai protocolli I-IX, secondo le procedure di cui già in precedenza.
In base all'articolo 28 le disposizioni dell'accordo in esame prevalgono su quelle applicabili contenute in accordi bilaterali in vigore tra uno degli Stati balcanici e uno degli Stati membri dell'Unione europea (oppure la Norvegia o l'Islanda), ovvero in accordi bilaterali tra gli Stati balcanici stessi.
Gli articoli 29-34 contengono infine le consuete clausole finali dell'accordo. In particolare, è previsto che la Comunità europea e i suoi Stati membri, unitamente ad almeno uno degli Stati balcanici, possano decidere di applicare già dalla data della firma l'accordo in via temporanea. Vengono inoltre dettate le procedure per la cessazione dell'accordo, rispetto alle quali rileva in particolare il caso di cessazione o sospensione nei confronti di una parte associata la quale si sia visto rispettivamente cessare o sospendere il corrispondente accordo di associazione con la UE. È infine prevista la possibilità di allargare lo spazio aereo comune europeo nei confronti di qualsiasi Stato o identità legati alla Comunità europea da un quadro di cooperazione economica stretta e che abbia deciso di omogeneizzare la sua legislazione in materia di trasporti aerei con quella comunitaria.
Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che esso consta di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune europeo. L'articolo 3 riporta la consueta norma per la quale la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricorda, infine, che la relazione introduttiva al disegno di legge stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

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Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
Nuovo testo C. 2165 e abbinata.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2010.

Ludovico VICO (PD) chiede se sia stata fornita alla Commissione la documentazione sulla proposta di legge abbinata Reguzzoni C. 2550, richiesta nella seduta dello scorso 16 marzo.

Andrea GIBELLI, presidente, comunica che alla Commissione non è pervenuta la documentazione integrativa richiesta dal deputato Vico. Osservato che tale documentazione avrebbe dovuto più opportunamente essere richiesta presso la Commissione di merito, sottolinea la necessità di procedere alla deliberazione del parere alla VII Commissione.

Ludovico VICO (PD) lamenta che i deputati della X Commissione, in sede consultiva sul provvedimento in titolo, non sono stati messi nelle condizioni di conoscere gli elementi per l'istruttoria legislativa del provvedimento Reguzzoni C. 2550, dal momento che sulla proposta non è stato elaborato il consueto dossier da parte del Servizio studi della Camera dei deputati, ma solo una scheda di analisi degli effetti finanziari da parte del Servizio bilancio.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea che si dovrebbe prevedere un finanziamento anche a favore dell'abbazia di Pontida, in provincia di Bergamo.

Andrea GIBELLI, presidente, ribadisce che le osservazioni del collega Vico dovrebbero essere più opportunamente sollevate presso la Commissione di merito e indice la votazione sulla proposta di parere.
I deputati del gruppo del Partito democratico, in segno di protesta, abbandonano l'aula della Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Fabio GAVA (PdL), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo risultante dall'approvazione di una serie di emendamenti presso la Commissione di merito, in seguito agli approfondimenti svolti dal Governo, al quale la Commissione bilancio aveva chiesto una relazione tecnica, in merito all'impatto finanziario delle misure ivi previste.
Ricorda che il testo in esame reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa. In relazione a ciò, e sulla scia di quanto già previsto in particolare dal decreto-legge «anticrisi» n. 78 del 2009, la proposta in esame trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei all'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.
Confrontato al testo sul quale era stata svolta la relazione lo scorso 12 gennaio, il nuovo testo precisa, al comma 1 dell'articolo 1, che le misure agevolative per i lavoratori che si apprestano ad avviare

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un'attività di impresa, sono corrisposte in alternativa a quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del citato decreto-legge n. 78 del 2009 (ovvero gli incentivi erogati dall'INPS ai lavoratori destinatari del trattamento di sostegno al reddito che intraprendono un'attività di lavoro autonoma e la liquidazione delle somme ancora non percepite per il trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria già deliberate), chiarendo altresì - con corrispondente modifica dell'articolo 8 concernente la copertura finanziaria - che agli oneri derivanti appunto dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 si provvede a carico delle medesime risorse economiche. Nella stessa ottica di salvaguardia degli equilibri finanziari, un'ulteriore modifica all'articolo 1, comma 9, chiarisce che i soggetti che decidono di non proseguire nell'attività di impresa, possono iscriversi nelle liste di mobilità e quindi reinserirsi nel circuito lavorativo precedente, solo qualora la decisione di interrompere l'attività sia stata determinata da comprovate difficoltà economiche, ovvero da un evento improvviso ed imprevisto che generi l'impossibilità di continuare l'attività medesima; correlativamente, al comma 4 dell'articolo 2 è previsto che, qualora i citati soggetti tornino a percepire redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti alla cessione del quinto in favore dei soggetti eroganti a garanzia del debito.
Un'ulteriore modifica di rilievo è stata apportata all'articolo 7, che reca disposizioni in merito all'inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigianali, con la previsione che l'efficacia delle disposizioni medesime (il cui onere è stato quantificato in 8,8 milioni di euro annui) decorra dal 1o gennaio 2012.
Infine, il nuovo articolo 9 prevede la presentazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di una relazione del Governo sull'attuazione delle misure sperimentali di cui all'articolo 1, che dia conto della loro efficacia e individui le eventuali modifiche che si dimostrino necessarie anche nella prospettiva di un'estensione delle previsioni medesime a diverse categorie di lavoratori (quali i lavoratori socialmente utili).
Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta sollecitare la Commissione di merito sull'opportunità di modificare la formulazione del comma 9 dell'articolo 1, al fine di chiarire meglio il caso di interruzione dell'attività per comprovate difficoltà economiche o per un evento improvviso ed imprevisto che generi l'impossibilità di continuare l'attività medesima. Paventa, infatti, che una tale formulazione del testo potrebbe determinare un notevole contenzioso (vedi allegato).

Andrea LULLI (PD) esprime perplessità su una tecnica legislativa che sempre più frequentemente fa ricorso a regimi derogatori della normativa vigente che, in questo specifico caso, riguarda l'istituto della cassa integrazione guadagni. Sottolinea di essere favorevole, in linea di principio, ad interventi di sostegno e promozione dell'autoimprenditorialità, del resto già previsti dalla legge n. 223 del 1991, ma ritiene che debbano essere effettuati con strumenti diversi dalla deroga alla normativa in materia di CIG. Giudica, infatti, incomprensibile che, in base alla normativa vigente, si possa erogare una trattamento di integrazione salariale se il lavoratore si è dimesso dalla propria impresa. Ritiene che il testo in esame, lungi dal rappresentare una semplificazione normativa, introduca elementi di confusione che produrranno necessariamente un aumento del contenzioso.

Ludovico VICO (PD), nel condividere le osservazioni del collega Lulli, ribadisce che la legge n. 223 del 1991 prevedeva misure di promozione di nuova imprenditorialità e che a tale fine era stato costituito un apposito fondo. Ricorda altresì che per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario non è in alcun caso prevista l'interruzione del rapporto di lavoro, sottolineando che i contributi per la cassa integrazione ordinaria sono a carico

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dell'impresa e del lavoratore, quelli per la cassa integrazione straordinaria a carico dell'INPS, mentre il trattamento di mobilità è a carico della fiscalità generale. Osserva, pertanto, che dal punto di vista della tecnica legislativa sarebbe più opportuno prevedere la costituzione di un fondo apposito per finanziare le iniziative di autoimprenditorialità.

Alberto TORAZZI (LNP), nel comprendere le perplessità manifestate dai deputati Lulli e Torazzi, sottolinea che la finalità delle modifiche introdotte nel nuovo testo in esame è volta a fronteggiare il gravissimo momento di crisi occupazionale che interessa l'intero territorio italiano. Osservato che gli imprenditori non intendono più rischiare il proprio patrimonio in una situazione di elevatissima incertezza economica, ritiene necessario promuovere forme di imprenditorialità tra i lavoratori che rischiano il posto di lavoro al fine di aumentare i livelli occupazionali, operazione essenziale per la ripresa economica del Paese.

Fabio GAVA (PdL), relatore, osserva che la questione posta dai deputati Lulli e Vico appare assai delicata, ma che a causa della mancanza di risorse non si può seguire la strada maestra dell'individuazione di un apposito fondo, dovendosi invece ricorrere a risorse già stanziate e non ancora utilizzate. Sottolinea altresì che la forma di finanziamento della nuova imprenditorialità prevista dal testo in esame è motivata dall'eccezionale gravità dell'attuale situazione economica.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare l'astensione del proprio gruppo, ribadisce le perplessità espresse sul nuovo testo in esame, e chiede se il lavoratore costretto a dimettersi dalla propria impresa per accedere ai benefici per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, continui a maturare il trattamento di fine rapporto. Sottolinea altresì che le disposizioni in esame promuovono forme di autoimprenditorialità che, nella realtà, saranno totalmente finanziate dai contributi versati dai lavoratori.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che nella prossima seduta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo elaborato dal relatore ed assunto dalla Commissione quale testo base.

La seduta termina alle 14.15.