CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2010
308.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 aprile 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Atto n. 199.
(Esame e rinvio).

Angelo ALESSANDRI (LNP), presidente e relatore, osserva che la Commissione è

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chiamata ad esprimere il parere al Governo - ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento - sullo schema di schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Prima di illustrare il contenuto di tale provvedimento, ritiene opportuno ricordare che, fin dall'autunno del 2008, la Commissione ha avuto modo di affrontare la questione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai fini dell'individuazione di un punto di equilibrio importante fra le esigenze di tutela del paesaggio e quelle di sviluppo del territorio, nonché fra il ruolo degli organi dello Stato e quello delle regioni e degli enti locali.
Sotto questo profilo, lo schema di regolamento in esame è il primo degli strumenti messi in campo dal Governo ai fini della individuazione, sul piano normativo, del citato punto di equilibrio. Esso individua, infatti, in attuazione dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto «Codice Urbani o del paesaggio») un'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, che tuttavia rappresentano - secondo quanto riportato nella relazione illustrativa - circa il 75 per cento delle richieste che i cittadini e le imprese inoltrano ogni anno per poter realizzare interventi nelle aree di interesse paesaggistico. In tal senso, il provvedimento interviene con una serie organica di misure semplificatrici in ordine sia alla documentazione da presentare, sia all'iter procedurale e ai tempi di conclusione del procedimento stesso.
Ricorda, inoltre, con riferimento alla disciplina generale della materia, che il citato Codicedel paesaggio prevede tre tipi di autorizzazione paesaggistica: quella ordinaria, disciplinata dall'articolo 146; quella relativa ad opere da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, regolata dall'articolo 147; quella «in via transitoria», prevista all'articolo 159 del Codice, concessa nelle more dell'adeguamento - previsto dall'articolo 143 - dei piani paesaggistici. Ricorda, altresì, che il citato regime transitorio è stato prorogato più volte, anche a seguito dell'approvazione da parte della Commissione del citato atto di indirizzo al Governo, e, da ultimo, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009.
Sempre con riferimento alla disciplina generale, osserva che la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del Codice (che entrerà in vigore contestualmente alla emanazione del provvedimento in esame) individua una procedura autorizzatoria che, rispetto al precedente T.U. del 1999, non si caratterizza più per il potere di annullamento del Ministero, quanto per la previsione di fasi istruttorie successive volte ad indirizzare le amministrazioni verso una corretta valutazione e a garantire il rilascio di autorizzazioni congruamente motivate. Essa va richiesta qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, intendano intraprendere interventi o apportarvi delle modifiche. L'autorizzazione paesaggistica costituisce, pertanto, un provvedimento fondamentale ai fini dell'edificazione in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Il suo rilascio spetta ora, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici oppure può delegarne l'esercizio a province, ovvero a forme associative e di cooperazione fra enti locali. La disciplina dell'articolo 146 riconduce, in buona sostanza, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza, che, ai sensi del comma 5, deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il successivo comma 8 del medesimo articolo 146, prevede, infatti, l'incardinamento del parere della Soprintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente.

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Detto questo per la procedura ordinaria, rileva, invece, che lo schema di regolamento in esame interviene individuando l'area della procedura semplificata relativa agli interventi definiti «di lieve entità», traducendo in norme concrete quanto stabilito, ma fin qui rimasto inattuato, dal comma 9 del citato articolo 146 del Codice del paesaggio, che prevedeva, appunto, l'emanazione, entro il 31 dicembre 2008, di un regolamento (da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata), che stabilisse le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.
Quanto al contenuto proprio dello schema di regolamento in esame, rileva, preliminarmente, che esso è composto da 7 articoli ed un Allegato, e che è volto, come sottolineato nella relazione illustrativa, a semplificare le «centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di lieve entità», con conseguente decongestione degli uffici degli enti locali e delle soprintendenze. In tal senso, lo schema di regolamento appare predisposto tenendo conto di due direttrici: l'individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come «di lieve entità»; la definizione di una procedura più breve, in relazione alla tempistica, e più semplice per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.
Sotto questo profilo, rileva, anzitutto, che l'articolo 1, comma 1, dello schema di regolamento in esame assoggetta al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica quegli interventi di lieve entità - da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, qualora essi comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici - che sono elencati nell'Allegato al provvedimento: si tratta di quarantadue tipologie di lavori che vanno dagli interventi su edifici esistenti, a quelli di manutenzione idraulica, silvicoltura e difesa costiera, a quelli in zone cimiteriali, a quelli relativi alla realizzazione di impianti energetici, di telecomunicazione e altri interventi similari, nonché alla realizzazione di strutture mobili temporanee. Lo stesso articolo 1 del provvedimento prevede, peraltro, al comma 2, che tale elenco possa essere modificato o integrato con un decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata.
Il successivo articolo 2 reca, invece, le norme relative alla semplificazione documentale. In tal senso, esso dispone che l'istanza di rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere accompagnata unicamente da una relazione redatta da un tecnico sulla scheda-tipo prevista dal successivo comma 2. Nella relazione il tecnico abilitato deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia. Viene in tal modo esclusa l'applicazione del DPCM 12 dicembre 2005 che individua la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, fatta eccezione per la scheda da utilizzare per la presentazione dell'istanza per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata. Le regioni possono concordare, inoltre, ai sensi del medesimo comma 2, ulteriori semplificazioni della documentazione con convenzioni con il Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 3 dell'articolo in discorso prevede, ove possibile, la presentazione dell'istanza per via telematica e, nel caso riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito.
Passando, quindi, all'articolo 3, osserva che esso opportunamente dispone un abbreviamento dei tempi del procedimento autorizzatorio semplificato, prevedendo al comma 1 che lo stesso debba concludersi nel termine complessivo di 60 giorni e al comma 2 che entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione effettui gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotti, ove ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di

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conclusione anticipata del procedimento. Per effetto di tali prescrizioni, si ottiene, pertanto, una riduzione di ben il 40 per cento dei termini previsti dall'articolo 146 del Codice del paesaggio per la conclusione del procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica: da 105 giorni (40 presso l'ente locale, più 45 giorni per il parere vincolante del Soprintendente, più 20 giorni per l'adozione del provvedimento definitivo) a 60 giorni complessivi (30 giorni presso l'ente locale per l'istruttoria e la eventuale conclusione negativa anticipata, più 25 giorni per il parere vincolante del Soprintendente, più 5 giorni per l'adozione del provvedimento definitivo).
Osserva, poi, che il successivo articolo 4 reca l'elenco delle semplificazioni procedurali, le quali si riferiscono in primo luogo al contenuto della documentazione da presentare a corredo dell'istanza; in secondo luogo alle valutazioni e accertamenti che l'amministrazione e la Soprintendenza interessate devono compiere in sede istruttoria; in terzo luogo al contenuto del parere del Soprintendente e del provvedimento conclusivo dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione semplificata; infine ai termini di decorrenza dell'efficacia di tale provvedimento.
Ricorda, inoltre, che l'articolo 5 reca le norme sulla semplificazione organizzativa volte ad assicurare il sollecito esame delle istanze e non comportanti oneri per la finanza pubblica. In particolare, sottolinea che è previsto che presso ciascuna Soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata e che le regioni possano promuovere le opportune iniziative organizzative presso le amministrazioni.
Gli ultimi due articoli dello schema di regolamento in esame recano, quindi, norme relative all'entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, l'articolo 6 dispone che essa è immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, è prevista l'adozione, entro 180 giorni, dei necessari provvedimenti per disciplinare l'autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri contenuti nello schema di regolamento in esame. L'articolo 7, invece, dispone che l'entrata in vigore del regolamento in titolo sia contestuale a quella dell'articolo 146 del Codice del paesaggio sull'autorizzazione paesaggistica ordinaria, che, in forza delle richiamate proroghe legislative, sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1o gennaio 2010.
Avviandosi alla conclusione, osserva quindi che sullo schema di regolamento in esame sono stati acquisiti sia l'intesa della Conferenza unificata, in data 26 novembre 2009, sia il parere favorevole del Consiglio di Stato, in data 8 febbraio 2010, che ha espresso, per lo più, osservazioni di carattere formale che sono state recepite.
Da ultimo, segnala due fatti che presentano, a suo avviso, elementi di un certo interesse per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Il primo si riferisce alla sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 2010, con la quale la Corte dichiarata l'illegittimità di alcune norme della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007, modificate dalla successiva legge regionale n. 12 del 2008, che consentiva ai comuni di continuare ad utilizzare il regime transitorio previsto dal citato articolo 159 del Codice del paesaggio, in considerazione del fatto che la legge regionale non può rinviare il termine di entrata a regime della nuova autorizzazione paesaggistica. Secondo la Corte, le norme nazionali - in questa materia, di competenza legislativa statale esclusiva - fissano «standard minimi di tutela», che non possono essere modificati dalle regioni, ordinarie o a statuto speciale, né dalle province autonome.
Il secondo fatto, di carattere più generale, si riferisce alla recente emanazione da parte del Governo del decreto-legge n. 40 del 2010 in materia di semplificazione edilizia, in corso di conversione, che all'articolo 5 ha ampliato le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività (cosiddetta «DIA»), bensì senza alcun

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titolo abilitativo. Dovrà comunque essere inoltrata, per la maggior parte di tali interventi tra i quali rientrano anche quelli di manutenzione straordinaria, una comunicazione all'amministrazione comunale, anche in via telematica, ed allegate, ove occorrano, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Conclude, annunciando che, per tutte le sopraesposte ragioni, nonché in considerazione della delicatezza della materia e del rilievo che la nuova disciplina riveste per lo sviluppo dei territori e per la conferma del ruolo fondamentale delle autonomie locali, si riserva di predisporre una proposta di parere che tenga conto anche delle eventuali osservazioni critiche e suggerimenti che scaturiranno dal dibattito in seno alla Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 40/10 Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente relatore, in sostituzione del deputato Togni, relatore sul provvedimento e impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi a sostegno della domanda in particolari settori.
Per quanto riguarda la competenza della VIII Commissione, ricorda che le principali finalità del provvedimento sono il miglioramento dell'eco-sostenibilità ambientale, individuando, tra l'altro, come grandi filiere produttive la mobilità sostenibile, il sistema casa per le famiglie nonché l'efficienza energetica.
Annuncia, quindi, che si soffermerà in particolare sulle disposizioni che investono in maniera rilevante la competenza della VIII Commissione.
In tal senso, osserva, anzitutto che il comma 1 dell'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro. La dotazione del fondo risulta di 300 milioni di euro per il 2010. Concorrono al suo finanziamento: 200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli da 1 a 3 del decreto; 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che a tal fine vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all'istituendo Fondo per il sostegno della domanda; 50 milioni di euro mediante

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riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d'imposta per investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).
Ricorda, in proposito, che il comma 847 della legge n. 296 del 2006, ha disposto l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa al quale confluiscono le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge finanziaria per il 2001 (interventi FIT) e dell'articolo 1, comma 222, della legge finanziaria per il 2005 (alienazione di fondi comuni di investimento). Il citato comma 236 della legge finanziaria per il 2010 ha invece disposto l'incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo.
La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, relativamente agli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il decreto, oltre a stabilire un tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di contributi, dovrà prevedere la possibilità di avvalersi - ai fini della loro erogazione - della collaborazione di enti esterni alla pubblica amministrazione ed ogni ulteriore disposizione applicativa.
Il citato decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 6 aprile e prevede che beneficeranno degli incentivi i seguenti settori: motocicli, elettrodomestici ad alta efficienza, cucine componibili, abitazioni ecologiche, banda larga, rimorchi, macchine ad uso agricolo, nautica, gru per l'edilizia, apparecchi per l'efficienza energetica industriale. In particolare, il decreto stabilisce: il limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi, precisando che con appositi decreti ministeriali possono disporsi variazioni compensative di tali limiti massimi in relazione alle disponibilità di risorse a seguito degli andamenti delle erogazioni; la misura dei contributi unitari per ciascuna finalizzazione e i requisiti per fruirne, precisando che le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, in determinate percentuali di costo e con un limite massimo del contributo, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal venditore (al netto dei costi di gestione).
Una disciplina specifica è peraltro prevista per i contributi all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica, nel qual caso il contributo è stabilito in un importo per metro quadrato entro un determinato limite massimo complessivo ed è prevista (articolo 3) una particolare procedura per ottenere il beneficio incentrata sulla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica. Si dispone inoltre che i contributi - concessi nel rispetto del regolamento «de minimis» - sono corrisposti per compravendite non anteriori alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto e comunque avvenute non oltre il 31 dicembre 2010, e che non sono cumulabili con altri benefici previsti sullo stesso bene dalle norme vigenti (fatta eccezione per gli incentivi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica). Lo stesso articolo precisa anche che per motocicli, cucine, elettrodomestici, rimorchi, macchine agricole, motori fuoribordo, e gru la corresponsione del contributo è prevista per la vendita in sostituzione di beni corrispondenti e che la documentazione sulla relativa dismissione è a carico del venditore. Le risorse del Fondo saranno erogate, fatto salvo quanto previsto per i contributi destinati all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita all'atto di acquisto dei beni, nelle percentuali di costo indicate per le singole tipologie di beni. Per l'erogazione dei contributi

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si prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione che abbiano l'esperienza tecnologica ed informatica per assicurare un diffusa operatività sul territorio del servizio richiesto. Le suddette risorse sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico all'organismo esterno che è altresì tenuto a pubblicare su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e l'avviso di esaurimento delle medesime. Per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica si prevede che la concessione del contributo sia subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica rilasciato da un soggetto accreditato. Infine, viene disciplinata anche l'ipotesi di revoca del contributo in caso di assenza dei requisiti previsti ovvero di documentazione irregolare o incompleta.
Vorrebbe segnalare due lacune nell'elenco degli interventi incentivati, ossia l'assenza di contributi per l'acquisto di mobili (diversi da quelli per cucina in uso con cucine componibili), che potrebbero costituire un volano all'industria italiana del settore, e l'assenza di contributi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare esistente.
Il comma 6 istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è finanziato con una quota non superiore al 50 per cento delle risorse risultanti dalla revoca del finanziamento statale destinato alla realizzazione del Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. Le modalità di revoca e di rassegnazione delle risorse sono definite dai commi 7 e 8; quest'ultimo demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la destinazione della quota di finanziamento statale residua all'esito della procedura di revoca.
Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1 (istituzione del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro) e dal comma 2 dell'articolo 4 (agevolazioni fiscali per le imprese per investimenti in ricerca e sviluppo), nonché prevede l'utilizzo di parte delle maggiori entrate al fine di compensare gli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica in conseguenza della insufficiente copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 5 del 2009, per la parte posta a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992.
Altrettanto rilevante è la previsione di cui all'articolo 5, con la quale sono state liberalizzate, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività attualmente richiesta, numerose attività edilizie, quali tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti. Si prevedono minori vincoli anche per alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, per le serre mobili stagionali, per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio, e per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. La norma da ultimo citata fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto «Codice Urbani o del paesaggio»). Si stabilisce poi che, al fine di semplificare il rilascio del certificato di

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prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Gli interventi previsti dall'articolo 5 possono quindi essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.
Ritiene che in tale ultimo caso sarebbe opportuno aggiungere anche l'obbligo specifico di presentare al comune anche il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa (DURC), al fine di assicurare comunque il rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, interventi questi ultimi che senz'altro possono assumere una certa rilevanza tecnica.
Segnala, inoltre, che alla lettera d) occorrerebbe aggiungere l'esclusione dall'attività edilizia libera anche delle attività per la realizzazione di depositi di stoccaggio di gas o di CO2, accanto alle attività di ricerca di idrocarburi, anche ai fini della chiarezza normativa, considerata la rilevanza di tali attività nel momento attuale ai fini dell'approvvigionamento energetico e del contingentamento dei gas climalteranti.
Si tratta, quindi, di disposizioni estremamente rilevanti che investono direttamente le competenze della VIII Commissione; auspica, pertanto, che su tale provvedimento venga svolto un serio ed approfondito dibattito anche al fine della predisposizione della proposta di parere.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, ricorda che l'accordo relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, oltre all'Islanda e alla Norvegia, da un lato, e gli Stati dei Balcani occidentali (per il Kosovo, la missione ONU UNMIK di amministrazione ad interim), dall'altro, costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, esso prevede l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Va, tuttavia, segnalato che tra gli Stati balcanici contraenti dell'accordo in esame come controparti della CE figurano anche la Romania e la Bulgaria, divenute intanto membri dell'Unione europea a tutti gli effetti. In proposito, il comma 2 dell'articolo 31 dell'Accordo prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea di una parte associata (cioè di uno Stato balcanico), quest'ultima passi automaticamente nel novero degli Stati membri della UE anche ai fini del presente accordo.
Come risulta dalla relazione introduttiva al disegno di legge, l'accordo in esame è il risultato delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005 e fatte proprie successivamente dal Consiglio UE, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali - vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro

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e paesi terzi - con la normativa comunitaria in vigore, nel contesto di un ampliamento dell'accesso al mercato.
Ricorda che nello stesso alveo dell'accordo in esame si pone l'Accordo euro-mediterraneo UE-Marocco, il primo con un Paese non europeo, quale estensione dello spazio aereo comune europeo agli Stati interessati dalla Politica di vicinato: l'accordo è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 158 del 2009.
Segnala parimenti che l'accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, i quali, pertanto, devono ratificare l'accordo.
Considerata la durata delle procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti Accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Nel caso dell'accordo in esame, tuttavia, invece di un separato accordo interinale, l'articolo 29, comma 3, ne ha previsto la possibilità di applicazione in via provvisoria tra la CE e i suoi Stati membri e almeno uno dei Paesi balcanici, secondo il diritto interno delle parti, sin dalla data della firma.
La relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce come, essendo impossibile un adeguamento contemporaneo di tutti i paesi del sudest europeo coinvolti dall'accordo in esame agli standard di sicurezza, controllo e gestione del traffico aereo e degli aeroporti, è stato previsto che successivi accordi separati integreranno quello in esame, l'applicazione del quale è, infatti, suddivisa in tre fasi, sottoposte al vaglio della Commissione europea e degli Stati membri. Il passaggio da una fase all'altra avverrà in tempi diversi tra i diversi paesi balcanici, e comunque, propedeutico al passaggio alla prima fase, è stato firmato con ciascun paese un protocollo integrativo dell'accordo in esame, che specifica caso per caso il cammino da compiere. La piena integrazione di mercato potrà realizzarsi soltanto nella terza fase, con pieno diritto di stabilimento e di esercizio del trasporto aereo di cabotaggio all'interno dell'Unione europea. L'accordo in esame si configura pertanto alla stregua di cornice preliminare di un processo di integrazione ancora piuttosto lungo.
Passando propriamente al contenuto dell'accordo in esame, ricorda che esso si compone di un preambolo, 34 articoli e 5 allegati e, come sopra ricordato, 9 protocolli.
L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e i principi dell'accordo, che prevede l'applicabilità tra le parti contraenti delle disposizioni normative riportate nell'allegato I; una serie di protocolli, almeno uno per ciascuna parte associata (ovvero paese balcanico) riporta le disposizioni transitorie applicabili nei confronti di essa.
L'articolo 2 procede a una serie di definizioni, tra le quali spiccano quella di «partner ECA», quella di «convenzione» - che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 -, e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del Cielo unico europeo).
Gli articoli 5 e 6 contengono rispettivamente una clausola di salvaguardia dei rapporti tra le parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo - ovvero gli Stati membri della UE più l'Islanda e la Norvegia -, e una clausola di non discriminazione in ragione della nazionalità nell'ambito di applicazione dell'accordo in esame.
Gli articoli 7-9 riguardano il diritto di stabilimento, vietando ogni restrizione alla libertà in questo ambito nei confronti di cittadini o di imprese di uno Stato membro della Comunità europea o di un partner ECAA. L'assenza di previsioni sulla libertà di stabilimento di soggetti appartenenti ai paesi balcanici conferma, peraltro, il carattere nei loro riguardi meramente programmatico delle disposizioni dell'accordo di esame, poiché, come già

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accennato, solo al completamento del processo di integrazione potrà essere riconosciuta analoga facoltà. È fatta salva l'applicabilità nazionale di disposizioni in materia di ingresso e soggiorno e più in generale di trattamento dei cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, di sanità o di sicurezza.
In base all'articolo 11, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano a garantire che i propri aeromobili, quando impiegati in scali di altre parti contraenti, rispettino le norme di sicurezza internazionale stabilite dalla Convenzione di Chicago del 1944, consentendo altresì adeguate ispezioni sulla regolarità dei documenti e sulla condizione degli aeromobili. In ogni caso, la competente autorità nazionale nel campo dell'aviazione civile può immediatamente adottare misure appropriate alla constatazione del mancato rispetto di norme essenziali, informandone tempestivamente le competenti autorità delle altre parti. Assai rilevante appare l'obbligo di ciascuna parte contraente di notificare alle altre ogni modifica della legislazione nazionale che possa incidere sullo statuto della competente autorità nel campo dell'aviazione civile.
Particolare rilievo assume l'articolo 12, dedicato alla protezione della navigazione aerea da illecite interferenze: le parti si impegnano ad attuare tutte le relative norme e meccanismi di controllo quali indicati nell'allegato I, fornendosi reciprocamente a richiesta tutta l'assistenza necessaria alla prevenzione di ogni atto illecito di sequestro, o di attentati alla sicurezza della navigazione aerea e dei relativi impianti e servizi. Ancor più stringente è l'impegno delle parti a fornirsi tutta l'assistenza necessaria in caso di messa in atto di sequestri o attentati alla navigazione aerea.
Per quanto concerne la gestione del traffico aereo, l'articolo 13 impegna le parti contraenti alla cooperazione al fine di estendere il «cielo unico europeo» all'accordo sullo spazio aereo comune europeo, rafforzando così le norme di sicurezza e accrescendo l'efficienza del traffico aereo generale in Europa. In particolare, i paesi balcanici si impegnano a designare quanto prima organismi di controllo nazionali indipendenti dalle imprese che forniscono i servizi di trasporto aereo.
L'articolo 14, in materia di concorrenza, rimanda alle disposizioni dell'allegato III: quando tuttavia esistano accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione all'Unione europea, e questi contengano norme sulla concorrenza o gli aiuti di Stato, viene salvaguardata l'applicazione di dette norme tra le parti interessate. Le disposizioni dell'allegato III vengono inoltre salvaguardate rispetto a quanto disposto dai successivi articoli 15-17, che non si applica nei confronti di esse.
Sulla scorta dell'articolo 15, ciascuna parte si impegna a garantire la tutelabilità presso i propri tribunali nazionali dei diritti derivanti dall'accordo in esame: quando tuttavia sia in gioco la stessa possibilità di effettuare i servizi aerei previsti dall'accordo, le istituzioni della Comunità europea intervengono esercitando i poteri loro conferiti in base alle norme riportate nell'allegato I. Sulle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie è in tal caso competente in via esclusiva la Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'articolo 16 stabilisce le procedure relative all'interpretazione delle disposizioni dell'accordo in esame e dell'allegato I, e l'articolo 17 contempla il caso dell'adozione in una delle parti contraenti di nuove disposizioni in materia di trasporti o nei settori connessi: mentre tale facoltà è assicurata per le parti UE, per l'Islanda e la Norvegia, per quanto concerne i paesi balcanici essi potranno adottare tali nuove disposizioni solo se conformi all'accordo in esame.
Gli articoli 18-22 riguardano il comitato misto, le sue competenze e le misure di salvaguardia che le parti possano adottare. Il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, ha il compito di gestire l'accordo e l'attuazione di esso, e a tal fine emana raccomandazioni e adotta decisioni, le quali ultime sono vincolanti per le parti. Al comitato

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possono essere demandate controversie sull'applicazione e l'interpretazione dell'accordo: se il comitato non giunge a una decisione entro quattro mesi, le parti possono adire la Corte di giustizia secondo le procedure di cui all'allegato IV, per una decisione definitiva e vincolante. Nel frattempo le parti possano adottare misure di salvaguardia per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché ciascuna parte può giungere anche alla denuncia con effetto immediato dell'accordo in esame. Le misure di salvaguardia dovranno essere limitate nell'applicazione e nella durata a quanto strettamente necessario, considerando prioritariamente quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'accordo. In ogni caso la parte contraente, prima di adottare le misure di salvaguardia, informa per mezzo del comitato misto le altre parti contraenti. Analoga notifica dovrà essere riservata da ciascuna parte contraente alle misure dopo la loro eventuale adozione.
Gli articoli 24-26 sono dedicati all'obbligo di reciproca consultazione delle parti, in seno al comitato misto, sull'evoluzione delle questioni relative al trasporto aereo nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nonché su vari aspetti dei possibili sviluppi nei rapporti tra le parti contraenti e paesi terzi nelle medesime materie. Lo scopo di tali consultazioni è quello di adottare possibilmente comuni condotte qualora le questioni pongano problemi di comune interesse.
L'articolo 27 è dedicato alle disposizioni transitorie di cui ai protocolli I-IX, secondo le procedure di cui già in precedenza.
In base all'articolo 28 le disposizioni dell'accordo in esame prevalgono su quelle applicabili contenute in accordi bilaterali in vigore tra uno degli Stati balcanici e uno degli Stati membri dell'Unione europea (oppure la Norvegia o l'Islanda), ovvero in accordi bilaterali tra gli Stati balcanici stessi.
Gli articoli 29-34 contengono infine le consuete clausole finali dell'accordo: in particolare, è previsto che la comunità europea e i suoi Stati membri, unitamente ad almeno uno degli Stati balcanici, possano decidere di applicare già dalla data della firma l'accordo in via temporanea. Al proposito tuttavia, come riportato nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, l'Italia ha depositato una dichiarazione unilaterale con la quale in sostanza non ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà di applicazione in via provvisoria.
Si prevede la possibilità, a richiesta di una parte contraente, di riesaminare l'accordo: ciò avverrà comunque cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso.
Vengono inoltre dettate le procedure per la cessazione dell'accordo, rispetto alle quali rileva in particolare il caso di cessazione o sospensione nei confronti di una parte associata la quale si sia visto rispettivamente cessare o sospendere il corrispondente accordo di associazione con la UE.
È infine prevista la possibilità di allargare lo spazio aereo comune europeo nei confronti di qualsiasi Stato o identità legati alla Comunità europea da un quadro di cooperazione economica stretta e che abbia deciso di omogeneizzare la sua legislazione in materia di trasporti aerei con quella comunitaria.
Il disegno di legge in esame, di autorizzazione alla ratifica, si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune europeo. L'articolo tre riporta la consueta norma per la quale la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione introduttiva al disegno di legge segnala l'insussistenza di oneri per il bilancio dello Stato relativi all'attuazione dell'accordo in esame.
Alla luce del contenuto dell'accordo in esame, ritiene senz'altro che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

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Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, sottolinea che il provvedimento in esame, composto da due articoli, intende fornire un ulteriore ristoro, rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.
A tal fine l'articolo 1 prevede che sia assegnata al commissario delegato, individuato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2009 nel Presidente della giunta regionale della Toscana, una somma di 10 milioni di euro a favore delle vittime del disastro ferroviario e di coloro che hanno riportato a causa dell'evento lesioni gravi, nonché la somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento delle iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi connessi alla ricostruzione.
Il Sindaco del Comune di Viareggio, secondo il coma 2, è chiamato ad individuare i destinatari del beneficio nonché l'entità dell'importo spettante a ciascun soggetto; a ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore a 200.000 euro. Il comma 3 determina l'ordine entro il quale disporre il beneficio; a tal fine viene disposto che l'elargizione debba essere corrisposta in primis al coniuge superstite, poi, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico, ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento, e al convivente more uxorio.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria prevedendo l'utilizzo, per un importo di 10 milioni di euro, del Fondo di riserva per autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, e per un importo di 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, relative all'istituzione del Servizio di protezione civile, come determinata dalla Tabella C della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).
Sottolinea che le somme che il testo unificato in esame prevede siano corrisposte non hanno quindi in alcun modo una funzione risarcitoria, né devono essere considerate un importo che viene versato in relazione a uno specifico titolo giuridico di chi lo percepisce. Osserva che, come è espressamente disposto, tali elargizioni «sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente».
Ritiene che il provvedimento in esame possa costituire un segnale importante di attenzione nei confronti delle vittime del disastro di Viareggio; per tali motivi auspica che la Commissione esprima un parere favorevole sul testo in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole con condizione e osservazioni - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare gli emendamenti presentati e quindi ad esaminare la relazione sul disegno di legge. Successivamente, la Commissione esprimerà il parere sugli emendamenti presentati direttamente alla XIV

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Commissione e da questa trasmessi per il parere.
Per quanto riguarda le proposte emendative presentate alla Commissione Ambiente, comunica che esse ammontano a circa 26, tra emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).
Avverte, inoltre, che gli emendamenti Di Biagio 17.1, 17.2 e 17.5, Braga 17.4 e 17.6, Guido Dussin 17.3, in quanto riferiti all'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono stati ripresentati alla XIV Commissione, in quanto riferiti ad articoli di competenza di altra Commissione (in particolare, la X Commissione). Comunica, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti Mariani 15.1 nonché gli articoli aggiuntivi Ghiglia 15.01 e Guido Dussin 38.1.
Ricorda, quindi, che, poiché il disegno di legge comunitaria è esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono stati valutati innanzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti.
Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, fa presente che sono da considerare inammissibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero volte ad introdurre materie nuove rispetto sia al testo approvato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato.
Comunica quindi che la Presidenza ritiene inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Guido Dussin 8.1, in quanto recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 relativamente ai requisiti richiesti per l'accesso alla nomina di direttore dell'ente parco; Mariani 15.2 che sopprime la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15, non modificata dal Senato, Fallica 17.01 recante misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, Fallica 18.1 che sopprime l'articolo 18 del provvedimento, non oggetto di modifiche da parte del Senato, Fallica 19.01 in quanto modifica la disciplina relativa alle operazioni di dragaggio, con particolare riferimento allo smaltimento dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e bonifica dei porti nonché Ghiglia 20.01 relativo alle modalità di adozione del decreto con cui sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Prima di passare all'esame degli emendamenti, propone che la Commissione chieda alla XIV Commissione di stralciare l'articolo 21, rilevando che, qualora tale proposta venisse approvata, la proposta di relazione si intenderà integrata con la condizione relativa alla richiesta di stralcio dell'articolo 21.

Mauro PILI (PdL), relatore, concorda con la proposta di richiesta di stralcio dell'articolo 21 avanzata dal presidente.

Raffaella MARIANI (PD) chiede chiarimenti sulla richiesta di stralcio, rilevando che a tutt'oggi non risulta presentato lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva rifiuti così come era stato anticipato dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 aprile scorso. Rileva che anche in questa occasione emerge una difficoltà nei rapporti tra la maggioranza ed il Governo anche solo in ordine alle comunicazioni da rendere alla Commissione e alla la presenza in seduta di un rappresentante del Ministero dell'Ambiente.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime perplessità sul fatto che la Commissione richieda lo stralcio di una disposizione contenuta nel provvedimento in esame senza essere stata coinvolta nelle modifiche che il Governo si appresta ad introdurre in materia di attuazione della direttiva rifiuti.

Agostino GHIGLIA (PdL), pur non potendo disconoscere che sussistono a volte

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alcune problematicità nei rapporti tra la maggioranza parlamentare ed il Governo, ritiene importante sottolineare che erano stati informati i rappresentanti dell'opposizione dell'intenzione di richiedere lo stralcio dell'articolo 21, peraltro già prospettata la scorsa settimana.

Alessandro BRATTI (PD), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Mariani, denuncia il comportamento del Governo che, in una materia delicata e importante come quella relativa alla gestione dei rifiuti, persevera, a suo avviso, in un atteggiamento che mortifica il ruolo e le prerogative della Commissione, negandole ogni spazio di riflessione e di intervento per la revisione della disciplina vigente. Ritiene, infatti, inaccettabile che la maggioranza motivi oggi la proposta di stralcio dell'articolo 21 del disegno di legge in esame facendo riferimento alla emanazione da parte del Governo - in data imprecisata - di un non meglio specificato provvedimento di recepimento della nuova direttiva quadro sui rifiuti. Allo stesso tempo, giudica grave che, mentre è ormai prossimo alla scadenza il termine per l'esercizio della delega per la revisione del decreto legislativo n. 152 il Governo e la maggioranza continuino a introdurre modifiche incoerenti e disorganiche allo stesso decreto legislativo sull'onda di spinte lobbistiche e particolaristiche.

Roberto TORTOLI (PdL) rileva che se è vero che nelle osservazioni svolte dal deputato Bratti sussistono alcuni elementi condivisibili, con particolare riferimento ad una certa difficoltà di rapporti fra Commissione e Ministero dell'ambiente, le stesse considerazioni appaiono contraddittorie quando criticano la proposta di stralcio delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del disegno di legge in esame, che rappresenta lo strumento regolamentare più appropriato per consentire agli organi parlamentari competenti di effettuare una valutazione organica della normativa in materia di rifiuti.

Tommaso FOTI (PdL), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Tortoli, esprime stupore per l'atteggiamento dell'opposizione ritenendo che la proposta di stralcio dovrebbe incontrare il favore di tutti i gruppi parlamentari. Essa appare, infatti, come lo strumento più efficace per consentire al Parlamento - attraverso «l'azzeramento» del contenuto dell'articolo 21 del disegno di legge in esame - di procedere ad un approfondito esame del provvedimento governativo di recepimento della nuova direttiva quadro sui rifiuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di richiedere alla XIV Commissione di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 21 dal provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che, nel caso in cui la richiesta di proporre all'Assemblea lo stralcio non dovesse risultare accolta dalla XIV Commissione, riconvocherà nella giornata di domani la Commissione per esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 21.

Mauro PILI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fallica 1.1, Ghiglia 16.2, Guido Dussin 22.1 e Fallica 44. 1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bratti 16.1, 20.1, 20.2 e 20.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 20.4.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro BRATTI (PD) raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma, sollecitando, in caso contrario, il relatore a tener conto delle problematiche ad essi sottostanti nella proposta di relazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fallica 1.1 e Ghiglia 16.2, respinge gli emendamenti Bratti 16.1, 20.1, 20.2 e 20.3, approva quindi gli emendamenti 20.4 del relatore, Guido Dussin 22.1 e Fallica 44.1.

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Mauro PILI (PdL), relatore, illustra la proposta di relazione (vedi allegato 2) che tiene in considerazione non solo la richiesta di stralcio delle disposizioni di cui all'articolo 21 deliberata dalla Commissione ma anche di alcune problematiche affrontate da alcuni emendamenti presentati dal deputati Bratti che, seppur di difficile risoluzione attraverso l'approvazione di proposte emendative, sollecitano, comunque, una riflessione che ritiene di poter condividere.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione, così come formulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del parere di competenza, alcuni emendamenti presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della VIII Commissione. Avverte che è stato ritirato presso la XIV Commissione l'emendamento Mariani 15.1, su cui quindi la Commissione non dovrà pronunciarsi.
Avverte, altresì, che gran parte degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione sono identici a quelli già presentati alla Commissione Ambiente, ad eccezione degli emendamenti Aniello Formisano 20.1 e 20.4, e Formisano 44.1
Pertanto, la Commissione esprimerà il parere solo su questi ultimi, rinviando per gli altri alla valutazione già espressa con riferimento agli identici testi presentati presso la Commissione Ambiente.

Mauro PILI (PdL), relatore, illustra la proposta di parere sugli emendamenti trasmessi (vedi allegato 3), di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti formulata dal relatore. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Pili relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.