CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2010
308.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Testo unificato C. 3007 ed abbinate.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione Trasporti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini (PdL), C. 3171 Velo (PD) e C. 3198 Poli (UdC), recante «Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'articolo 1, comma 1, assegna al commissario delegato nominato in occasione del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 la somma di 10 milioni di euro per erogare speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a causa del disastro, hanno riportato lesioni gravi e gravissime, nonché la somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.
Ai sensi del comma 2 i soggetti beneficiari delle predette elargizioni sono individuati,

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d'intesa con il commissario delegato, dal sindaco del Comune di Viareggio, che determina anche la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
La disposizione specifica che a ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore a euro 200.000, mentre ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.
Il comma 3 stabilisce l'ordine secondo il quale sono assegnate e corrisposte le elargizioni, le quali spettano, in primo luogo, al coniuge superstite (escluso il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato) e ai figli a carico; quindi, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai figli anche non a carico; ai genitori; a fratelli e sorelle conviventi a carico; a soggetti conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento; al convivente more uxorio.
Il comma 4 stabilisce che i provvedimenti di elargizione sono adottati dal commissario delegato, in conformità con l'atto del sindaco del Comune di Viareggio che individua i beneficiari.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 5, il quale prevede che le predette elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
L'articolo 2 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2010, ai quali si provvede, per 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, e, per i restanti 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al servizio di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 ed abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti (PdL), recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito, alla quale è tata abbinata la proposta di legge C. 3089 Jannone (PdL).
Al riguardo ricorda innanzitutto che la Commissione aveva già avviato l'esame, in sede consultiva, sulla precedente versione del provvedimento trasmessa dalla XI Commissione, senza peraltro giungere all'espressione del parere. In tale occasione

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lui stesso ed il rappresentante del Governo avevano formulato una serie di rilievi sul contenuto di alcune disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Passando quindi ad illustrare le modifiche rispetto al testo trasmesso in precedenza dalla Commissione di merito, segnala in primo luogo come siano state apportate alcune innovazioni alla misura sperimentale indicata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1.
Tale misura è costituita, in sostanza, dalla corresponsione, in favore dei lavoratori dipendenti i quali fruiscano di trattamenti di indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, nonché di contratti di solidarietà, e che avviino un'attività d'impresa, di un'indennità mensile pari al 50 per cento del trattamento cui hanno diritto, nonché dall'erogazione di una quota del trattamento in unica soluzione, in forma capitalizzata, da parte della Cassa depositi e prestiti.
In questo contesto la XI Commissione ha specificato, al comma 1 dell'articolo 1, che la predetta misura sperimentale è alternativa all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis ed 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, le quali già contemplano la possibilità che i trattamenti di sostegno al reddito possono essere utilizzati dal lavoratore destinatario per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o un'attività di impresa.
Tale integrazione risponde all'esigenza, da lui stesso segnalata nel corso dell'esame in sede consultiva presso la VI Commissione, di assicurare il coordinamento tra le norme dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009 e quelle recate dall'intervento legislativo in esame, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni.
Inoltre la Commissione di merito ha chiarito che la nuova indennità mensile si applica per il biennio 2010-2011 e spetta per la durata, prevista dalla legislazione vigente, dei trattamenti cui essa si sostituisce.
In connessione con le predette modifiche, al comma 1 dell'articolo 2 è stata ridotta dal 50 al 25 per cento la quota residua del trattamento che viene erogata in unica soluzione al lavoratore in forma capitalizzata.
Ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, i quali stabiliscono che la quota di indennità corrisposta mensilmente al lavoratore è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, e che i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti da contribuzione figurativa a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali della stessa INPS, ferma restando la facoltà, per gli interessati, di integrare la contribuzione figurativa versando la quota corrispondente al restante 50 per cento dell'indennità, si è specificato che, qualora il lavoratore già fruisca dei trattamenti di integrazione salariale al momento in cui presenta la domanda per accedere alla nuova misura sperimentale, l'indennità mensile prevista dal comma 1 dell'articolo 1 è erogata solo per il periodo residuo, fino al termine massimo di fruizione del trattamento previsto dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda il comma 9, ai sensi del quale i lavoratori che si sono avvalsi della misura di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i lavoratori da essi assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa, possono, al termine della fruizione della misura, iscriversi nelle liste di mobilità, la Commissione di merito ha precisato che tale possibilità spetta nel caso in cui essi decidano di non proseguire l'attività imprenditoriale o lavorativa a causa di comprovate difficoltà di natura economica o finanziaria, ovvero di un evento improvviso o imprevisto che renda impossibile mantenere l'attività stessa.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, al comma 2 dell'articolo 2, il quale prevede che le imprese costituite dai lavoratori che accedono alla misura sperimentale dei cui all'articolo 1, comma 1, possano avvalersi, ai fini dei finanziamenti bancari, delle garanzie dei Fondi speciali antiusura costituiti dai confidi e dalle fondazioni per la

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prevenzione del fenomeno dell'usura, la XI Commissione ha specificato che la misura si applica per il biennio 2010-2011.
La Commissione di merito ha inoltre soppresso, accogliendo un rilievo espresso dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la VI Commissione, la previsione secondo cui la garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia.
È stata altresì soppressa la precedente versione del comma 4, la quale prevedeva, per i soggetti che abbiano utilizzato le predette garanzie e si avvalgano della possibilità, prevista dal comma 9 dell'articolo 1, di iscriversi nelle liste di mobilità, che essi fossero tenuti alla cessione del quinto dello stipendio nei confronti delle banche che hanno erogato i finanziamenti in loro favore.
In luogo di tale previsione la XI Commissione ha invece previsto che, nel caso in cui i soggetti che hanno chiesto la fruizione della misura sperimentale interrompano la propria attività d'impresa per le ragioni indicate dal comma 9 dell'articolo 1, e tornino a percepire redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio, in favore dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti ai sensi dell'articolo 2. In caso di inadempienza si applicano le previsioni relative al recupero dei crediti di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come l'articolo 3, il quale reca una serie di disposizioni tributarie specifiche per i soggetti che si avvalgano della misura sperimentale introdotta dall'articolo 1, abbia subito rilevanti modifiche rispetto al testo precedentemente trasmesso, sul quale sia lui stesso sia il rappresentante del Governo avevano formulato numerosi rilievi nel corso dell'esame presso la VI Commissione.
Per tali soggetti si prevede innanzitutto, al nuovo comma 1, l'applicazione del regime tributario dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 116 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), qualora sussistano i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti da tale disciplina. In sostanza, dunque, la norma si limita a ribadire quanto già previsto dalle citate disposizioni della legge n. 244.
In proposito ricorda che il predetto regime semplificato dei contribuenti minimi prevede, in estrema sintesi: l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP; l'applicazione - anche per le imprese - del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva; l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore; la riduzione degli adempimenti contabili.
Il comma 2, il quale riprende il contenuto del comma 7 del precedente testo, prevede che ai soggetti che si avvalgono del regime tributario speciale si applicano le disposizioni in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della predetta legge n. 244 del 2007.
Al riguardo osserva, richiamando le considerazioni in merito espresse dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva sulla precedente versione del testo, come le disposizioni richiamate della legge n. 244 abbiano istituito, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito di imposta per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2008, in favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise; dal momento che la predetta disciplina agevola le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008, il credito d'imposta non potrebbe applicarsi ai datori di lavoro che si avvalgono del regime di cui all'articolo 3, in quanto si tratta di soggetti che

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avviano un'attività successivamente all'ambito temporale di applicazione delle predette disposizioni agevolative.
Il comma 3, che riprende il contenuto del comma 8 della precedente formulazione del testo, stabilisce che i soggetti fruitori del regime speciale possono farsi assistere, negli adempimenti tributari, dal competente ufficio delle entrate, munendosi in tal caso di un'apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
In connessione con tale previsione il comma 4, il quale riprende il contenuto del comma 9 del precedente testo, riconosce a tali soggetti un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi, pari al 40 per cento «della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura»per un importo non superiore a 400 euro, spettante anche in caso di acquisizione dell'apparecchiatura attraverso locazione finanziaria. La disposizione specifica che l'agevolazione spetta anche qualora i beni siano acquisiti in locazione finanziaria, nel qual caso il credito d'imposta è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro.
Per quanto riguarda la formulazione del comma 4, richiamando le considerazioni già espresse sia da lui stesso sia dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva, ribadisce come non risulti chiara la nozione di «40 per cento della parte del prezzo unitario», atteso che l'indicazione della percentuale sembra sufficiente ad identificare la quota del prezzo di acquisto per la quale è fruibile il credito d'imposta: appare pertanto preferibile indicare che il credito spetta nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto dell'apparecchiatura e dei relativi accessori, per un importo massimo non superiore a 400 euro.
Inoltre appare opportuno precisare se, nell'ipotesi di acquisizione mediante locazione finanziaria, il limite di 400 euro si riferisca all'ammontare del credito fruibile per ogni anno in cui si corrisponde il canone di locazione, ovvero costituisca il limite massimo complessivo fruibile del credito.
Il comma 5, che riprende sostanzialmente, con alcune modifiche, il comma 10 della precedente versione del testo, stabilisce che i soggetti i quali si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono dedurre dall'imposta sul reddito, nel primo biennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, nel limite massimo di 5.000 euro.
La Commissione di merito ha al riguardo corretto, accogliendo un rilievo in tal senso espresso sia da lui stesso sia dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la VI Commissione, la precedente formulazione del testo, che faceva erroneamente riferimento alla deducibilità dall'imposta, ed ha ridotto da un triennio ad un biennio l'ambito temporale di applicazione del beneficio.
Richiamando le considerazioni già espresse in occasione dell'esame in sede consultiva del precedente testo, ribadisce al riguardo l'opportunità di chiarire se il limite massimo dell'agevolazione di 5.000 euro riguardi a ciascun anno del primo biennio di attività, ovvero costituisca un limite complessivo per l'intero biennio.
Il comma 6, introdotto dalla Commissione di merito, prevede che con decreto del Ministro dell'economia siano definite le modalità applicative delle disposizioni recate dall'articolo 3, compresa l'individuazione dei meccanismi di decadenza dai benefici tributari, nonché delle misure atte a verificare eventuali abusi.
Evidenzia in merito come la modifica raccolga un'indicazione in tal senso espressa dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la VI Commissione.
Il comma 7 subordina l'efficacia dei benefici tributari recati dall'articolo 3 alla

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preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini della verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Al riguardo rileva come la previsione risponda all'esigenza, segnalata sia da lui stesso sia dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Finanze, di assicurare il coordinamento di tutte le norme tributarie recate dall'intervento legislativo con la disciplina comunitaria.
All'articolo 4, comma 3, il quale prevede, per i lavoratori dipendenti delle imprese, l'applicazione delle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicate dall'articolo 15 del già citato decreto legislativo n. 81, nonché l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del medesimo decreto n. 81, la XI Commissione ha specificato che tale previsione vale per il biennio 2010-2011.
L'articolo 5 ha subito anch'esso rilevanti modifiche da parte della Commissione di merito.
Il comma 1 prevede che le imprese avviate avvalendosi delle misure di cui all'articolo 1 sono tenute, per il biennio 2010-2011, al solo obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi, il quale, ai sensi del comma 2, è assolto compilando e conservando per 18 mesi copia dei formulari di identificazione dei rifiuti previsti ai fini del loro trasporto dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il comma 1 esonera inoltre le medesime imprese dall'applicazione dell'articolo 189 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale riguarda gli obblighi di comunicazione al catasto dei rifiuti ai fini dello svolgimento di attività nel campo della raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.
Il comma 3 stabilisce che qualora le citate imprese svolgano, ai sensi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 156, operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ovvero effettuino operazioni di raccolta e trasporto, nella misura di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, esse possono iscriversi nell'Albo dei gestori ambientali mediante comunicazione al competente Comitato regionale (che costituisce titolo abitativo all'avvio dell'attività di trasporto), semplicemente indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa dei mezzi utilizzati.
In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la norma secondo cui l'iscrizione all'Albo è esente dalla relativa tassa di concessione governativa e dal diritto annuale.
All'articolo 6 la XI Commissione ha soppresso il comma 4-bis, il quale intendeva abrogare l'articolo 2, terzo comma, del regio decreto n. 1422 del 1924, secondo il quale le società cooperative assumono la qualifica di datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori assunti dalle medesime società cooperative.
All'articolo 7, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i soci delle cooperative artigiane hanno titolo all'iscrizione nella gestione previdenziale degli artigiani e che la base imponibile per il calcolo dei contributi da versare a tale gestione è costituito dal trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001, recante la disciplina del trattamento economico dei soci lavoratori delle cooperative, la Commissione di merito ha specificato che tale previsione opera in deroga al disposto del già citato articolo 2, terzo comma, del regio decreto n. 1422 del 1924, ai sensi del quale le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.
È rimasto invece fermo, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'ultimo periodo del comma, il quale prevede che, «ai fini dell'imposta sui redditi» si applica l'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente

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della Repubblica n. 917 del 1986, recante l'elencazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Al riguardo, riprendendo le considerazioni già espresse da lui stesso e dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva, ribadisce come non risulti del tutto chiara la portata della disposizione, la quale sembra comunque voler ribadire la previsione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del TUIR, la quale prevede che i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, di quelle agricole e delle cooperative della piccola pesca, nel limite dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, sono equiparati fiscalmente a quelli di lavoro dipendente, a condizione che le cooperative stesse siano iscritte nei registri della cooperazione, e che esse osservino i principi di mutualità stabiliti dalla legge ed indicati nei rispettivi statuti.
Appare inoltre opportuno valutare se tale previsione non si ponga in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, laddove è previsto che dal rapporto di lavoro in qualsiasi forma instaurato dal socio lavoratore di cooperativa derivano i relativi effetti di natura fiscale.
In ogni caso la norma dovrebbe essere integrata nel senso di specificare che il regime tributario applicabile a tali redditi è quello di cui alla predetta lettera a) dell'articolo 50, comma 1, del TUIR.
Segnala altresì come, qualora il rapporto di lavoro sia instaurato in forma autonoma, il relativo reddito dovrebbe essere determinato ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.
La Commissione di merito ha inoltre aggiunto un comma 3, ai sensi del quale le disposizioni recate dall'articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2012.
L'articolo 8, introdotto dalla Commissione di merito, reca, al comma 1, la copertura finanziaria degli oneri determinati dagli articoli 1, 2 e 3 quantificata in 3,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011: ad essi si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009.
Il comma 2 individua invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, valutati in 8,8 milioni di euro a decorrere dal 2012 a valere sulle disponibilità del Fondo speciale di parte corrente.
Anche in questo caso le modifiche apportate dalla Commissione di merito sono valse a colmare una lacuna del precedente testo, che non individuava esplicitamente alcuna forma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.
L'articolo 9, anch'esso inserito dalla Commissione di merito, stabilisce che il Governo presenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una relazione sull'attuazione delle misure sperimentali di cui all'articolo 1, individuando in tale sede anche possibili modifiche ed integrazioni, nonché valutazioni circa l'estensione di tali misure ad altre categorie, quali i lavoratori socialmente utili.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'articolo 2 del nuovo testo, i cui commi 2, 3 e 4 recano, richiamando l'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, alcune agevolazioni creditizie in favore delle imprese costituite avvalendosi dello strumento di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, rileva come la disposizione di cui al predetto articolo 15 della legge n. 108 del 1996 non consenta di agevolare lo start-up delle imprese, essendo finalizzata ad assistere, con la garanzia di fondi pubblici, piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, già esistenti ed operative. Peraltro, la misura prevista sembra costituire un aiuto di Stato rientrante nella categoria «de minimis» ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti CE nn. 69/2001 e 1998/2006.
Esprime quindi talune perplessità circa la formulazione dell'articolo 3.
In via preliminare, osserva come le disposizioni agevolative ivi previste appaiano contrarie alla disciplina comunitaria, in quanto selettive; infatti, pur non

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individuando uno specifico settore di attività o una determinata area territoriale, prevedono il riconoscimento delle agevolazioni fiscali soltanto per una specifica categoria di beneficiari (i lavoratori dipendenti individuati dal comma 2 dell'articolo 1), i quali, al verificarsi delle condizioni richiamate dal medesimo comma 2, avviano un'attività di impresa. Tale previsione non sembra peraltro inquadrabile nell'ambito del Regolamento generale in materia di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008.
In particolare, con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, il quale detta uno speciale regime fiscale di favore per le imprese avviate avvalendosi dello strumento di sostegno di cui al comma 1 dell'articolo 1, consentendo a tali soggetti di optare per il regime (cosiddetti «minimi») di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), rileva come i presupposti oggettivi per poter esercitare l'opzione per il regime agevolato, cui rimanda il comma 1, siano quelli previsti dall'articolo 1, comma 96, della citata legge finanziaria per il 2008.
Ai sensi di tale comma, sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che: 1) nell'anno solare precedente, non hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente; 2) nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratto di appalto e locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Il regime dei contribuenti minimi, in sostanza, consente alle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, di usufruire di un regime agevolato che esonera il contribuente da quasi tutti gli obblighi previsti ai fini IVA dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, lo esenta dall'Irap, lo esclude dall'applicazione degli studi di settore, lo esonera dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. Al reddito, determinato secondo un principio di cassa, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari, al 20 per cento. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato come differenza tra i ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute nello stesso periodo; concorrono al reddito inoltre le plusvalenze e le minusvalenze. I contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge, tra cui i contributi previdenziali ed assistenziali, si deducono dal reddito.
Segnala, quindi, come il regime dei «minimi», che si intende estendere ai sensi del comma 1, sia un regime «naturale», cui si aderisce non per opzione ma, per le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, come nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, semplicemente comunicando, nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Qualora, infatti, i contribuenti che si qualificano per l'applicazione del regime dei minimi intendano applicare il regime ordinario, l'articolo 1, comma 110, della legge n. 244 del 2007, prevede espressamente l'esercizio di una opzione in tal senso, valevole sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.
Pertanto, i titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora ne ricorrano i presupposti oggettivi, sarebbero già naturalmente contribuenti «minimi», senza la necessità di esercitare alcuna opzione. La predetta previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 3 risulta, pertanto, superflua.
Esprime quindi una valutazione negativa sul comma 2, il quale estende, mediante un rinvio all'articolo 2, commi da 539 a 547 della legge finanziaria per il 2008, ai soggetti che optano per il regime fiscale di cui al comma 1 dell'articolo 3, il «bonus assunzione» previsto per le aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania,

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Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo dell'Unione europea, agli aiuti a finalità regionale.
Evidenzia preliminarmente come la naturale collocazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 nel regime dei contribuenti minimi e il richiamo di cui all'articolo 3, comma 1 del presente schema normativo ai presupposti, le condizioni previste e i requisiti richiesti dalla normativa vigente del regime dei «minimi», comportino l'incongruenza del comma 2 rispetto al requisito di assenza di spese per il lavoro dipendente, prevista come condizione per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti «minimi».
Inoltre, osserva come il credito d'imposta per l'occupazione di cui si chiede l'estensione, pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentato a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato», in estrema sintesi, spetti per l'intero triennio 2008-2010 ai datori di lavoro che nel 2008 abbiano incrementato i propri dipendenti, con contratto a tempo indeterminato. Per la misura e la verifica annuale, a pena di decadenza, di detto incremento, occorreva fare riferimento al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007. La spettanza del credito relativo agli anni successivi a quello in cui si è verificato l'incremento (2008) è subordinata al mantenimento del livello di occupazione e all'invio della prevista comunicazione annuale all'Agenzia delle entrate, da parte dei beneficiari, attestante il rispetto delle condizioni.
In merito, rileva quindi come il comma in esame non possa intervenire come mera «estensione» dell'ambito applicativo della misura di cui alla legge finanziaria per il 2008 - i cui requisiti per la fruizione si sono già perfezionati entro il 2008 -, sostanziandosi in concreto in una nuova misura, peraltro con un diverso ambito soggettivo e temporale, rispetto alla quale è necessario individuare, quali elementi essenziali, il periodo di riferimento per la verifica della sussistenza dell'incremento occupazionale, nonché la durata del beneficio.
Fa inoltre presente che la disciplina di cui ai commi da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 e il relativo decreto ministeriale di attuazione, sono stati emanati in conformità al Regolamento (CE) n. 2204/2002 (riguardante gli aiuti di Stato all'occupazione che possono essere concessi in regime di esenzione da notifica) e ai presupposti di ammissibilità ivi previsti. La validità del predetto regolamento è cessata il 30 giugno 2008 e i suddetti aiuti in esenzione da notifica sono ora regolati dal regolamento (CE) n. 800/2008, sensibilmente diverso rispetto al precedente in merito ai presupposti di ammissibilità.
Esprime quindi alcuni rilievi critici relativamente ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.
In particolare il comma 3 prevede - analogamente a quanto stabilito per il cosiddetto «tutoraggio», di cui beneficiano i soggetti che usufruiscono del regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 - la possibilità, per i soggetti interessati, di farsi assistere negli adempimenti tributari dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 4 riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, per un importo non superiore a 400 euro e nella misura del 40 per cento del prezzo unitario relativo all'acquisto, anche in locazione finanziaria, dell'apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, di cui al comma 3.
Al riguardo rileva come tali previsioni non appaiano del tutto coerenti con il regime dei cosiddetti «contribuenti minimi», per i quali non è prevista l'attività di «tutoraggio», poiché gli adempimenti tributari previsti a loro carico sono sensibilmente ridotti. Essi, infatti, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili

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anche ai fini delle imposte sui redditi, limitandosi a numerare e conservare le fatture di acquisto e a certificare i corrispettivi.
In merito al comma 5, il quale consente di dedurre dal reddito imponibile, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo biennio di attività, le spese sostenute per la partecipazione dei titolari, di attività di impresa, ovvero del personale dipendente, a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, evidenzia come la disposizione susciti perplessità analoghe a quelle già espresse in relazione al comma 2. Infatti, la naturale collocazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 nel regime dei contribuenti minimi e il richiamo di cui all'articolo 3, comma 1, ai presupposti, alle condizioni previste e ai requisiti richiesti dalla normativa vigente del regime dei «minimi», comportano l'incongruenza del comma 5 rispetto al requisito di assenza di spese per il lavoro dipendente, prevista come condizione per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi.
In relazione al comma 7, il quale rimette alla Commissione europea la valutazione relativa alla possibile distorsione della concorrenza provocata dalle misure in esame, subordinando l'efficacia del regime di aiuti, alla preventiva autorizzazione comunitaria, ricorda, ferme restando le contrarietà evidenziate in via preliminare, che il regime derogatorio è stato autorizzato in sede comunitaria fino al 31 dicembre 2010 e che il Dipartimento delle finanze ha tempestivamente trasmesso alla Commissione europea la richiesta di proroga del regime.
Per le ragioni appena illustrate, ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 3.
In subordine, qualora non si provvedesse alla soppressione, segnala che la richiesta di autorizzazione comunitaria deve tener conto della procedura attualmente in corso, per la richiesta di proroga di autorizzazione alla Commissione europea, del regime dei minimi. Pertanto, nelle more della concessione di detta proroga, considerando che gli interventi per agevolare la libera imprenditorialità in parola sono previsti per il periodo 2010-2011, sarebbe opportuno riformulare il comma 7 nel modo seguente: «Le misure di cui al comma 1, per quanto concerne l'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate limitatamente all'anno 2011, alla previa autorizzazione del Consiglio della proroga oltre il 31 dicembre 2010 della Decisione del Consiglio 2008/737/CE del 15 settembre 2008; in assenza della citata proroga, le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto per l'anno 2011. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, le misure di cui al presente articolo sono preventivamente notificate alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria delle stesse, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità Economica Europea; in assenza della relativa autorizzazione da parte della Commissione europea, le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto.».
Infine, in merito all'articolo 7, comma 1, del provvedimento, evidenzia l'opportunità di modificarne il testo, specificando quale lettera dell'articolo 50 del TUIR si intende applicare al trattamento economico corrisposto ai soci delle cooperative artigiane.
A tal fine, propone di indicare espressamente la lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR, concernente i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, riformulando l'ultimo periodo del comma 1 nel seguente modo: «In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno, anche alla luce dei rilievi espressi dal relatore e dal Sottosegretario sul provvedimento, approfondirne ulteriormente il contenuto. Nessun altro chiedendo

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di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, richiama l'attenzione della Commissione sulla disomogeneità, evidenziata anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, dell'articolo 7 della proposta di legge C. 2699, volto a istituire un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, rispetto alla restante parte del provvedimento, che affronta il diverso tema della prevenzione delle frodi legate al furto d'identità.
A tale riguardo, invita a considerare l'opportunità che la Commissione deliberi di proporre all'Assemblea lo stralcio del predetto articolo 7, al duplice fine di consentire una più spedita prosecuzione dell'iter della proposta di legge C. 2699, già approvata in un testo unificato dal Senato, e di affrontare il tema della prevenzione delle frodi nel settore assicurativo con un provvedimento ad hoc, del quale potrebbe essere richiesto, eventualmente, il trasferimento alla sede legislativa.

Alberto FLUVI (PD) non comprende le ragioni che dovrebbero indurre la Commissione a proporre lo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge C. 2699, dal momento che il Presidente dell'ISVAP, in una recente audizione, lo scorso 11 febbraio, ha dichiarato che la nuova Banca dati sinistri in materia di contrasto alle frodi nel settore assicurativo sarà pienamente operativa entro l'anno in corso.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come l'operatività della Banca dati sinistri, che sarà alimentata e consultata dalle imprese assicurative e dalle loro strutture liquidative, secondo le nuove e più semplici modalità stabilite dal regolamento emanato in materia dall'ISVAP nel giugno del 2009, non riguardi i diversi problemi relativi alla gestione complessiva del sistema antifrode nel settore assicurativo, alla verifica degli indici di anomalia rilevati dalle compagnie, nonché alla segnalazione degli stessi all'autorità giudiziaria per il seguito di competenza di quest'ultima.

Alberto FLUVI (PD), nel prendere atto delle considerazioni svolte dal Presidente, ritiene tuttavia opportuno procedere a una più approfondita riflessione in merito alla prospettata ipotesi di stralcio.

Francesco BARBATO (IdV) esprime condivisione e apprezzamento in ordine al percorso procedurale ipotizzato dal Presidente, rilevando come sia necessario affrontare al più presto il problema dei falsi sinistri, che interessa in modo particolare il Mezzogiorno e che determina un incremento dei costi delle polizze. A tale proposito, ritiene che un provvedimento ad hoc in materia di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo consentirebbe di dare una prima, concreta risposta alle esigenze dei consumatori, peraltro senza intaccare in alcun modo le competenze in materia dell'ISVAP.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 306 dell'8 aprile 2010, a pagina 47, seconda colonna, decima riga, le parole «Zeller 25.10,» sono soppresse.