CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2010
306.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame, per il parere di competenza, degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, sono stati trasmesse dalla XIV Commissione le proposte emendative al disegno di legge C. 2449-B, recante la legge Comunitaria 2009, relativi alla competenza della Commissione Attività produttive.
Ricorda che la XIV Commissione ha dichiarato inammissibili l'emendamento Abrignani 17.23, limitatamente ai commi da 4 a 8, e l'emendamento 23.1 Pianetta, limitatamente al comma 1-ter.
Ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole possono essere respinte dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
La XIV Commissione dovrà, invece, recepire le proposte emendative sulle quali la X Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, attraverso le opportune riformulazioni. Anche in questo caso, esse potranno essere respinte solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra il contenuto delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferite alle parti del disegno di legge attinenti agli

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ambiti di competenza della Commissione Attività produttive.
L'emendamento Abrignani 17.23, nella parte ammissibile, sostitutivo dell'articolo 17, introduce nuovi principi e criteri direttive nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive europee relative alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2001/77/CE e 2003/30/CE), al mercato interno dell'energia elettrica (2009/72/CE) e al mercato interno del gas naturale (2009/73/CE). L'emendamento aggiunge al comma 1, lettera a), che il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato di promozione di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili è assicurato anche da anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. La lettera d) del medesimo comma 1, prevede la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia. La lettera g) prevede di adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia. La lettera h) dispone di organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali. Infine, la lettera i) del comma 1, prescrive di completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali.
Il comma 2 dell'articolo 17, viene ampiamente modificato dall'emendamento Abrignani 17.23. Alla lettera b) viene eliminato il riferimento «al previsto aumento del ricorso a fonti di energia rinnovabile» nella previsione di misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari. Alla lettera c) vien ridotta da euro 25.882,84 a euro 2.500 il minimo delle sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato rispetto del regolamento (CE) n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri, e della direttiva 2009/72/CE volta a promuovere il mercato interno dell'energia elettrica. L'emendamento Abrignani 17.23 introduce quindi le lettere d), e), f), g), h) e i). In esse si prevede: la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà; misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato; che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema; che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane adeguate, al fine di assolvere con efficacia e tempestività ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione

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delle medesime direttive; che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio; che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.
Le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 17, in materia di mercato interno di gas naturale, prevedono alla lettera b), misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, alla lettera f) la promozione di una concorrenza effettiva per l'efficiente funzionamento del mercato interno del gas naturale, alla lettera k) misure per garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti e l'equilibrio tra domanda e offerta, nonché l'adeguata copertura dei picchi della domanda e delle possibili carenze di fornitura. Alla lettera m) si prevede la riduzione da euro 25.882,84 a euro 2.500 del minimo della sanzione amministrativa applicabile in caso di mancato rispetto del regolamento (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e della direttiva 2009/73/CE. L'emendamento Abrignani 17.23, infine, aggiunge al comma 3 le lettere o), p), r), s), t), u) e v) nelle quali si prevede: sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa definire la definizione della disciplina del bilanciamento di merito economico per promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale; si adottino misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale; la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà; misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato; che, a regime, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe; che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive; che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995, n. 481; che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.
L'emendamento Pini 17.24 prevede, tra i principi e i criteri direttivi da inserire al comma 1, che nella definizione del Piano di azione nazionale (NAP), da adottarsi entro il 30 giugno 2010, che fissi gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, si garantisca uno sviluppo equilibrato dei vari

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settori che concorrono al loro raggiungimento, in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici
L'emendamento Di Biagio 17.4 stabilisce l'assoggettamento alla disciplina della DIA per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MG elettrico.
L'emendamento Braga 17.8 propone di sopprimere le parole «ove possibile» al comma 1, lettera c).
L'emendamento Di Biagio 17.5 propone di affidare al Comitato termotecnico italiano la definizione elle certificazioni.
Gli emendamenti Bellotti 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20 intervengono rispettivamente in materia di accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica da parte del gestore dei servizi elettrici, definizione di un sistema stabile di remunerazione di energia da biomasse e realizzazione di un Piano energetico nazionale.
L'emendamento Guido Dussin 17.25, propone di considerare l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.
L'emendamento Lulli 17.13, alla lettera c-quinquies) stabilisce si debbano prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, adotti nei confronti del gestore del sistema di trasmissione almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto. Le lettere c-bis), c-ter) e c-quater) sono identiche alle lettere d), e), f) del comma 2 dell'emendamento Abrignani 17.23.
L'emendamento Lulli 17.12 risulta, nella prima parte identico al precedente, mentre prevede di aggiungere, al comma 3, dopo la lettera f) la previsione che i gestori dei sistemi di trasmissione comunichino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema; la definizione dei criteri e delle modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotti nei confronti del gestore del sistema di trasporto almeno uno dei provvedimenti previsti al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti volti ad assicurare l'adeguatezza del sistema. Il medesimo emendamento propone inoltre di assicurare un'efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale. Le lettere n-bis) e n-ter) dell'emendamento Lulli 17.12 sono identiche alle lettere q) e r) del comma 3 dell'emendamento Abrignani 17.23.
L'emendamento Lulli 17.14 propone anche per il mercato interno del gas naturale le medesime disposizioni previste dall'emendamento Lulli 17.13 per il mercato interno dell'energia elettrica.
L'emendamento Lulli 17.15 è volto ad assicurare un'efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale.
Le lettere n-bis) e n-ter) dell'emendamento Lulli 17.16 sono identiche alle lettere q) e r) del comma 3 dell'emendamento Abrignani 17.23.
L'emendamento Del Tenno 17.10 è volto a prevedere al comma 3,dopo la lettera n), gradualità nell'applicazione delle disposizioni, tenendo conto della necessità di tutelare la competitività delle imprese operanti sul territorio nazionale da misure che possano rivelarsi discriminatorie rispetto a quelle applicate agli operatori dagli altri Stati membri della Ue.
L'emendamento Cassinelli 17.22 propone che nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi

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di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche; b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE); c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia; d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali; e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e dell'offerta di capacità e di prodotti petroliferi; f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.
L'emendamento Pianetta 23.1, limitatamente alla parte ammissibile, interviene in materia di tempo legale, mentre l'articolo aggiuntivo Razzi 23.01 prevede una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Federico TESTA (PD) osserva che la lettera c-quinquies) dell'emendamento Lulli 17.13 è volta a riconoscere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) poteri sanzionatori nei confronti dei gestori che non abbiano realizzato gli investimenti previsti nel piano decennale di sviluppo della rete. La finalità è di attribuire concretamente al gestore la responsabilità di sviluppo della rete secondo quanto previsto al punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, precisa che, nella situazione attuale, la società Terna Spa non si configura come un operatore di sistema verticalmente integrato, secondo le disposizioni dell'articolo 9 della medesima direttiva 2009/72/CE. Ritiene pertanto incongruo riconoscere in capo all'AEEG poteri sanzionatori nei confronti dei gestori che non abbiano realizzato gli investimenti previsti nel piano decennale di sviluppo della rete.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 17.23, limitatamente alla parte ammissibile, a condizione che la lettera s) del comma 3 sia riformulata nel senso di aggiungere, in fine, le parole «per le concessioni già in essere continuano a valere le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;», Pini 17.24, Guido Dussin 17.25, e Cassinelli 17.22, a condizione che al comma 3-bis, lettera e), le parole da «e assicurare» fino a «prodotti petroliferi» siano sostituite con le seguenti: «e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio». Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti sugli emendamenti Di Biagio 17.4, Braga 17.8, Di Biagio 17.5, Bellotti 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20, Lulli 17.13, 17.12, 17.14, 17.15 e 17.16, Del Tenno 17.10, Pianetta 23.1, limitatamente alla parte ammissibile, e sull'articolo aggiuntivo Razzi 23.01.

Ludovico VICO (PD) concorda con le osservazioni del collega Testa sull'opportunità di sanzionare i gestori che non

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realizzino gli investimenti previsti nel piano decennale.

Federico TESTA (PD) esprime perplessità sulla riformulazione proposta alla lettera s) del comma 3 dell'emendamento Abrignani 17.23. Paventa, infatti, che il richiamo alle disposizioni del Regio decreto n. 2578 del 1925 possa dare adito ad una sanatoria generalizzata.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) propone di integrare la riformulazione proposta dal relatore alla lettera s) del comma 3 dell'emendamento Abrignani 17.23 nel senso di aggiungere, in fine, le parole «per le concessioni già in essere continuano a valere le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, fino alla data della relativa scadenza».
Relativamente alla lettera c-quinquies) dell'emendamento Lulli 17.13 sottolinea che la società Terna Spa non può essere configurata come un'impresa di distribuzione verticalmente integrata e che le sanzioni previste potrebbero essere facilmente aggirate con la motivazione che gli investimenti in sviluppo della rete non sono stati effettuati per mancanza delle previste autorizzazioni la cui titolarità è in capo agli enti pubblici. Concorda pertanto con il parere espresso dal relatore sull'emendamento Lulli 17.13 e più in generale con la proposta di parere elaborata dal relatore.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, integra la proposta di parere secondo l'indicazione del sottosegretario Saglia (vedi allegato).

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.