CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2010
303.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha inserito il disegno di legge comunitaria nel calendario dei lavori della prossima settimana. L'esame in Aula del provvedimento non inizierà, dunque, prima di lunedì 12 aprile 2010. La XIV Commissione ha, pertanto, chiesto di rinviare l'esame in sede consultiva degli emendamenti riferiti al disegno di legge comunitaria, al fine di poter disporre di un tempo maggiore per la valutazione degli emendamenti presentati. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

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Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 2024 Livia Turco.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Livia TURCO (PD), relatore, desidera, innanzitutto, esprimere il proprio apprezzamento per la decisione di iniziare l'esame della proposta di legge in titolo, coerentemente con quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sottolinea, quindi, l'estrema delicatezza delle situazioni personali e familiari che tale provvedimento è volto a sostenere e alleviare, ricordando come più volte, nei diversi ruoli istituzionali che è stata chiamata a ricoprire, abbia potuto conoscere da vicino la situazione di famiglie che, dopo aver dedicato la vita ad assistere figli con disabilità gravi, vivono con angoscia il problema di come assicurare un futuro dignitoso agli stessi, quando esse non saranno più in grado di provvedervi. L'esperienza delle associazioni e delle comunità che si occupano del cosiddetto «dopo di noi» nasce proprio dal bisogno di rispondere a questo senso di angoscia, ma il fatto di avere delegato tale risposta alla spontanea iniziativa delle associazioni e delle famiglie ha generato un'estrema disomogeneità territoriale. Il tanto declamato principio della sussidiarietà verticale impone di affiancare e sostenere le iniziative esistenti, individuando strumenti che, diversamente dal passato, non si scontrino con l'impossibilità di vincolare a finalità specifiche i fondi trasferiti alle regioni. Si rende perciò necessario un intervento ad hoc, in coerenza con il sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA) e con la rete dei servizi esistente. Richiama, quindi, l'attenzione dei colleghi sulla necessità che gli interventi volti a realizzare il «dopo di noi» siano progettati insieme alle famiglie interessate, quando queste sono ancora in grado di accudire le persone disabili. Ricorda, altresì, che il numero delle famiglie che necessitano di questo tipo di intervento è in continua crescita, anche in virtù dei progressi scientifici che permettono di elevare l'aspettativa di vita dei soggetti disabili, e rappresenta ormai un fenomeno ampio di emergenza sociale, sebbene poco visibile. Auspica, infine, che sulla proposta di legge in esame - la quale, naturalmente, può senz'altro essere migliorata, a patto di non perderne di vista la finalità originaria - possa realizzarsi un'ampia convergenza politica, anche in considerazione del contenimento degli oneri finanziari, che la delimitazione dell'oggetto ha reso possibile. Passa, quindi, ad illustrare brevemente l'articolato della proposta di legge, che si compone di nove articoli.
L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, diretto a prevedere misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, vale a dire prive del nucleo familiare o con famiglie sprovviste di mezzi economici e sociali tali da renderne possibile la cura ed assistenza.
L'articolo 2 dispone l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare (comma 1), fornendo al contempo la definizione di soggetto con disabilità grave (comma 2). Il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali), risponde alle finalità generali di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, in attuazione dei principi delle leggi n. 328 del 2000 e n. 104 del 1992. Il comma in esame rimanda, altresì, al rispetto degli articoli 3 (eguaglianza formale e sostanziale), 38 (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere), 117, secondo comma, lettera m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali), e 119 (principi relativi all'autonomia finanziaria) della Costituzione (comma 1). Il comma 2 dell'articolo in esame rimanda,

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per la definizione di disabile grave e per l'accertamento della disabilità, rispettivamente all'articolo 3 (soggetti aventi diritto), comma 3, e all'articolo 4 (accertamento dell'handicap) della legge n. 104 del 1992.
Fa presente, poi, che l'articolo 3 individua le finalità del Fondo, stabilendo che, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, il Fondo è destinato: al finanziamento di programmi di intervento per la cura e l'assistenza dei disabili gravi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave; allo sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana, in grado di rendere il disabile autosufficiente in mancanza di sostegno familiare; al finanziamento di progetti volti alla creazione di famiglie-comunità e di case-famiglia in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilità grave, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza, con particolare riferimento agli oneri di acquisto, locazione e ristrutturazione degli immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, nonché agli oneri di acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento delle strutture stesse, arredamento compreso.
L'articolo 4 disciplina il funzionamento del Fondo. In particolare le risorse previste sono ripartite tra le regioni con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti; il medesimo decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
L'articolo 5 prevede che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
L'articolo 6 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, avvia una campagna informativa presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali, i consultori, tra i medici di medicina generale e nelle farmacie, al fine di divulgare la conoscenza delle norme in esame.
L'articolo 7 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 affetti da disabilità grave e privi di un'adeguata assistenza. In particolare, il comma 1 introduce una detrazione dall'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), in favore delle persone fisiche che finanziano i sopra indicati programmi di tutela e assistenza delle persone disabili. Il beneficio è fissato in misura pari al 19 per cento delle somme versate a titolo di erogazione liberale, a condizione che il suddetto pagamento avvenga mediante assegno circolare, assegno bancario, bonifico o carta di credito. Il comma 2 introduce una deduzione dall'imponibile in favore dei soggetti che, nell'ambito dell'esercizio di attività di impresa, finanziano i programmi di tutela e assistenza delle persone affette da disabilità grave prive di un'adeguata assistenza. Il beneficio spetta per un importo non superiore a 2.500 euro annui ovvero al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Sul piano normativo si interviene sull'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, recante disposizioni in

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materia di oneri di utilità sociali deducibili fiscalmente ai fini della determinazione del reddito d'impresa da parte dei soggetti IRES (imposta sul reddito delle società). Le medesime norme, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 56 del citato testo unico, si applicano anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa da parte dei soggetti IRPEF.
L'articolo 8 dispone che l'onere per l'attuazione del presente provvedimento sia pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, al quali si fa fronte, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 9, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), premesso di condividere pienamente le finalità della proposta di legge in esame e le considerazioni svolte dal relatore, evidenzia come le sempre più numerose famiglie che assistono persone con disabilità gravi si sentano spesso abbandonate a se stesse. Questo fenomeno rischia, a suo avviso, di far crescere nella società l'idea che il valore di una vita umana debba essere commisurato alla qualità della vita stessa. Nell'auspicare un rapido esame del provvedimento, invita il relatore a valutare l'opportunità di ricorrere anche allo strumento del 5 per mille dell'IRPEF, al fine di reperire le risorse necessarie al finanziamento delle misure ivi previste.

Carmelo PORCU (PdL) desidera dare atto al relatore di aver dimostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti delle persone affette da disabilità gravi, che siano prive del sostegno familiare, e di avere correttamente incentrato la sua proposta di legge sul cosiddetto «dopo di noi», che, per certi tipi di disabilità, rappresenta effettivamente il problema per eccellenza. Sottolinea, peraltro, come un modo corretto e dinamico di intendere il principio di sussidiarietà debba portare a enfatizzare i compiti di programmazione e di controllo da parte dello Stato e degli altri soggetti pubblici competenti, a cominciare dagli enti locali. Evidenzia, altresì, come l'attuale Governo persegua giustamente l'obiettivo di aiutare le famiglie a prendersi cura delle persone con disabilità, in alternativa alla cosiddetta «istituzionalizzazione» di queste persone all'interno di strutture di assistenza di tipo residenziale. Anche nell'esame della proposta di legge in titolo bisogna, a suo avviso, tener conto di questo obiettivo generale, che, peraltro, appare coerente con l'esigenza di razionalizzare e qualificare la spesa sociale. Ricorda, infine, che, anche nel recente passato, alcuni interventi legislativi in questa materia non hanno prodotto gli effetti desiderati a causa di una carente applicazione, specie in alcune aree del Paese.

Vittoria D'INCECCO (PD) esprime soddisfazione per la disponibilità e la sostanziale condivisione della proposta di legge in esame da parte di esponenti della maggioranza. Ritiene, infatti, che tale proposta vada incontro ai gravi problemi che sempre più famiglie si trovano ad affrontare. In proposito, ricorda come, nella sua passata esperienza di amministratore locale, si sia dovuta personalmente misurare con queste situazioni, riuscendo a promuovere, grazie anche all'attenzione dimostrata dall'allora ministro Livia Turco, la realizzazione a Pescara di una struttura per il cosiddetto «dopo di noi». Auspica, infine, che l'intervento normativo in materia sia coerente con l'impostazione di questa proposta di legge e che l'esame della stessa possa procedere speditamente.

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Giuseppe PALUMBO, presidente, sottolinea che la proposta di legge in titolo ha indubbiamente il merito di delimitare attentamente la platea dei possibili beneficiari, evitando il rischio di una proliferazione degli interventi e, dunque, degli oneri finanziari. Ritiene, inoltre, che il problema sollevato dal collega Porcu, relativo all'attuazione delle norme recate dal provvedimento in esame, debba essere oggetto di particolare attenzione, specie per quel che concerne l'intervento delle regioni. Dichiara, infine, di condividere l'auspicio che l'esame della proposta di legge in titolo proceda speditamente.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 299 del 17 marzo 2010, a pagina 134, prima colonna, decima riga, le parole: «3.1» sono sostituite dalle seguenti: «3.13».