CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2010
303.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2010

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.
C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3211, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.
Ricorda innanzitutto che la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 291 del 1998, ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID), il quale è gestito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e permette lo scambio di informazioni a livello comunitario utilizzando la rete Ccn/Csi (Common Communication Network/Common System Interface),

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piattaforma comune che ha lo scopo di assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.
Il SID, operando sia come database sia come meccanismo di allerta, mira ad agevolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento e consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende dati, raggruppati secondo le seguenti categorie: merci, mezzi di trasporto, imprese, persone, tendenze in materia di frode, competenze disponibili.
L'utilizzo dei dati è limitato al perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione ed è subordinato all'adozione di norme interne conformi al dettato della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, l'articolo 1, che ne costituisce la parte fondamentale, inserisce dopo il titolo V della Convenzione del 1995 tre ulteriori titoli.
Il nuovo titolo V A consta del solo articolo 12 A, il quale, al paragrafo 1, aggiunge al Sistema informativo doganale istituito dalla Convenzione del 1995 i dati previsti dal titolo V A, che devono afferire a una specifica banca dati denominata «Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali».
Il paragrafo 2 enuncia lo scopo dell'istituzione di tale banca dati, che è quello di consentire alle autorità nazionali competenti per le indagini doganali, all'atto dell'apertura di un'indagine su una o più persone o imprese, di individuare prontamente le competenti autorità di altri Stati membri che a carico degli stessi soggetti abbiano in corso o abbiano ultimato indagini doganali.
In base al paragrafo 3, ai fini della costituzione della predetta banca dati ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea comunica agli altri, nonché al Comitato istituito dall'articolo 16 della Convenzione del 1995, l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali, intese come quelle punibili con una pena o misure di sicurezza detentive non inferiori nel massimo a 12 mesi, oppure con un'ammenda non inferiore, nel massimo, alla somma di 15.000 euro.
Il comma 4 prevede che, qualora lo Stato il quale effettua ricerche nell'archivio di identificazione dei fascicoli abbia bisogno di ragguagli maggiori su uno dei fascicolo archiviati, possa chiedere l'assistenza dello Stato che ha fornito i dati.
Il nuovo titolo V B è invece dedicato alle modalità di utilizzazione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e consta di tre articoli.
L'articolo 12 B stabilisce, al paragrafo 1, che l'introduzione di dati sui fascicoli d'indagine può riguardare unicamente persone o imprese che siano o siano state oggetto di un fascicolo d'indagine in quanto sospettate di gravi violazioni delle leggi nazionali, ovvero in quanto nei loro confronti sia constatata la commissione o la partecipazione a una di tali violazioni o, ancora, in quanto siano state oggetto di sanzione amministrativa o penale in relazione a dette violazioni. La disposizione specifica inoltre che i dati sono inseriti separatamente per ogni persona o impresa e che non sono possibili collegamenti tra banche dati.
Il paragrafo 2 limita con precisione i dati a carattere personale che possono essere immessi nella banca dati per le persone e per le imprese (rispettivamente: cognome, nome, pseudonimo, data, luogo di nascita, cittadinanza e sesso per le persone; ragione sociale, denominazione commerciale, sede e numero di identificazione IVA per le imprese), e rinvia per la durata della loro conservazione all'articolo 12 E.

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L'articolo 12 C consente a uno Stato membro di non procedere alla registrazione dei dati di cui in precedenza, qualora e fintantoché ciò possa nuocere all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato medesimo, soprattutto in riferimento alla materia della protezione dei dati.
L'articolo 12 D limita l'introduzione dei dati e la relativa consultazione alle autorità competenti, elencando inoltre precisamente i dati di carattere personale consultabili (rispettivamente: cognome, nome, pseudonimo, data di nascita, per le persone; ragione sociale, denominazione commerciale, numero di identificazione IVA per le imprese).
Il nuovo titolo V C, che consta del solo articolo 12 E, riguarda i tempi di conservazione dei dati nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e prevede, al paragrafo 1, che tempi di conservazione siano fissati in conformità delle normative in vigore nello Stato membro che fornisce i dati medesimi, e che in nessun caso essi possano superare il periodo di tre anni per i dati su fascicoli di indagini in corso, di sei anni per i dati relativi a fascicoli che hanno consentito la constatazione di violazioni e di dieci anni per i dati relativi a fascicoli da cui sia scaturita una condanna o un'ammenda.
I paragrafi 2 e 3 stabiliscono l'automatica cancellazione dei dati al superamento dei periodi massimi di conservazione sopra indicati, nonché l'immediata cancellazione dei dati riguardanti una persona o un'impresa che risultino estranee ai fatti oggetto di indagine.
Gli articoli da 2 a 5 del Protocollo contengono le consuete clausole finali degli strumenti internazionali.
In particolare, l'articolo 2 disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo, la quale avviene dopo la notifica dell'ottava ratifica, e stabilisce, inoltre, che siano introdotti nell'archivio di identificazione solo i dati registrati in indagini dopo l'entrata in vigore del Protocollo stesso.
Gli articoli 3 e 4 regolano l'adesione al Protocollo di ogni futuro Stato membro dell'Unione europea che parallelamente aderisca anche alla Convenzione del 1995, mentre l'articolo 5 designa come Depositario del Protocollo il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Poiché il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074 Velo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, sulla proposta di legge C. 1074 Velo, recante modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, apporta, al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia di edilizia residenziale pubblica.
Tali modifiche perseguono la finalità generale di accelerare e semplificare la realizzazione dei piani di vendita degli immobili di proprietà dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di edilizia residenziale pubblica, risolvendo alcuni problemi in merito.
La proposta di legge riprende in parte il contenuto di alcune proposte di legge vertenti sulla medesima materia esaminate nel corso della XIV e della XV legislatura.

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In particolare, la lettera a) modifica il comma 3 del predetto articolo 1 della legge n. 560, al fine di comprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e di escludere invece gli alloggi destinati ad abitazione civile compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. La nuova formulazione elimina inoltre il riferimento, ormai obsoleto, alla legge n. 1089 del 1939, abrogata dal decreto legislativo n. 490 del 1999.
La modifica proposta ha dunque la finalità sostanziale di permettere anche agli alloggi soggetti a tali vincoli di natura culturale di essere alienati all'interno dei predetti piani di vendita, applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993 in caso di vendita degli immobili, ed eliminando in tal modo talune disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi «vincolati», relative in particolare agli inquilini di circa 680 appartamenti esistenti all'interno di 19 fabbricati siti nel comune di Livorno.
Infatti, alcuni degli appartamenti ubicati in tali fabbricati sono stati alienati prima dell'apposizione del vincolo culturale, mentre gli altri non possono essere inseriti nei piani di vendita, essendo successivamente intervenuto il predetto vincolo. Conseguentemente, gli assegnatari non possono avvalersi delle agevolazioni previste in loro favore per l'acquisto degli alloggi dal medesimo articolo 1, il quale stabilisce, tra l'altro, al comma 10, che il prezzo di vendita è calcolato moltiplicando per 100 la rendita catastale dell'immobile ed applicando al valore così risultante una riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità del fabbricato, fino ad un massimo del 20 per cento.
La lettera b) inserisce invece nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter, in materia di alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita, il quale attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendano liberi.
La facoltà concessa dal nuovo comma può essere esercitata previa comunicazione al comune territorialmente competente e fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8 del medesimo articolo 1 della legge n. 560, il qual fa un generico riferimento alle «opportune misure di pubblicità» che gli enti proprietari degli immobili devono adottare ai fini dell'alienazione degli immobili.
I beneficiari di tale procedura di alienazione sono i soggetti assegnatari degli alloggi, ma anche i soggetti non assegnatari, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La disposizione stabilisce inoltre un titolo di priorità per l'acquisto degli immobili, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che essi siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 del predetto articolo 1, vale a dire che conducano un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e delle spese.
La disposizione indica esplicitamente che le nuove previsioni recate dal comma 4-ter possono trovare applicazione in alternativa al comma 4-bis della medesima legge n. 560, il quale prevede invece che gli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi possono essere assegnati agli aventi diritto dal comune territorialmente competente.
La lettera c) sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, il quale stabilisce attualmente che l'assegnatario il quale non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ha diritto a rimanervi, qualora sia qualificabile come «soggetto disagiato», cioè sia titolare di un reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero sia ultrasessantenne o portatore di handicap.

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In tale contesto si introduce un'ulteriore ipotesi, prevedendo che, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che all'assegnatario sia garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. Gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter.
Qualora tale consenso non si manifesti, si prevede invece che l'alloggio rimanga all'assegnatario.
Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente della disposizione, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 (alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste, nonché gli alloggi trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla predetta Amministrazione), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione.
Inoltre, la nuova formulazione del comma 7 modifica il meccanismo di determinazione del reddito familiare oltre il quale l'assegnatario decade dal diritto all'assegnazione dell'alloggio: tale limite non è più individuato attraverso apposita delibera CIPE, ma è fissato sulla base della normativa vigente.
In sostanza, il nuovo comma 7 ha l'obiettivo di attribuire agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti agli assegnatari, appartenenti alle categorie disagiate, che non intendono acquistare l'alloggio.
La lettera d) integra il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM, ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali dovuti per il rilascio di certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici dell'Agenzia del territorio.
Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, ai sensi del quale è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 560, ad acquistare tali alloggi alle condizioni previste dalle leggi vigenti in materia alla medesima data.
La norma interpretativa intende precisare che agli assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954, finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane, è riconosciuto comunque il diritto a riscattare tali alloggi ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione.
Segnala, in generale, l'opportunità di valutare il provvedimento alla luce del processo di trasferimento di beni del demanio e del patrimonio dello Stato alle regioni, alle province ed ai comuni, previsto dalla delega in materia conferita al Governo dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 nel contesto dell'attuazione del federalismo fiscale.
Al riguardo rileva come lo schema di decreto legislativo di attuazione della predetta delega sia stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009 e trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge Comunitaria 2009.
Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad

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esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, taluni emendamenti al disegno di legge C. 2449-B, recante la Legge comunitaria 2009, trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
In merito agli effetti del parere su tali emendamenti, ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (PdL), illustrando gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti alle parti del disegno di legge attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'emendamento 1.5 del Relatore, inserisca, tra l'altro, nell'allegato B, recante l'elenco delle direttive da recepire per le quali è prevista l'espressione del parere parlamentare in merito ai relativi schemi di decreto, la direttiva 2009/162/CE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e la direttiva 2010/12/CE, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.
In particolare, le modifiche recate alla direttiva 2006/112 dalla direttiva 2009/162 riguardano:
l'integrazione dell'elenco dei prodotti non soggetti ad accisa, tra i quali viene inserito anche il gas fornito mediante una rete connessa a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità;
l'integrazione della definizione delle cessioni di gas naturale che non sono considerate trasferimenti a destinazione e che non sono quindi assimilate a cessioni di beni; al riguardo si prevede che tali cessioni debbano essere effettuate mediante un sistema situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a tale sistema e si equiparano a tali cessioni anche le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento;
l'integrazione della disciplina in materia di determinazione del luogo di effettuazione delle cessioni di gas, prevedendo che le medesime cessioni devono essere effettuate attraverso un sistema situato nel territorio della Comunità ovvero mediante una rete connessa al sistema stesso, e si equiparano a tali fini anche le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento;
la modifica della norma che consente a ciascuno Stato di applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità o di teleriscaldamento, escludendo la condizione secondo la quale tali aliquote ridotte possono essere applicate qualora non sussistano rischi di distorsione della concorrenza;
l'integrazione dell'elenco delle esenzioni per importazioni ed esportazioni, comprendendovi le importazioni di beni o le cessioni all'esportazioni di beni da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti o di organismi istituiti dalle Comunità cui si applicano i privilegi e le immunità riconosciuti alle Comunità stesse;

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l'introduzione di una nuova previsione, ai sensi della quale la detrazione dell'IVA sulle spese relative a beni immobili facenti parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo IVA destinati ad uso promiscuo (cioè sia all'attività di impresa, sia ad uso privato dell'imprenditore o del suo personale), è ammissibile solo limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività d'impresa.

Per quanto attiene invece al contenuto della direttiva 2010/12/UE, le modifiche alla direttive 92/79/CEE riguardano principalmente il meccanismo di calcolo dell'accisa globale sulle sigarette, che è calcolata sul prezzo medio ponderato di vendita al minuto; si stabiliscono inoltre limiti minimi percentuali ed assoluti all'ammontare dell'accisa, che è stabilita nella misura minima del 57 per cento del predetto prezzo medio ponderato, incrementato al 60 per cento a partire dal 1o gennaio 2014. Si stabilisce altresì una deroga temporanea in favore della Francia, che può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica.
Le modifiche alla direttiva 92/80/CEE riguardano il progressivo incremento, sia in termini assoluti sia in termini percentuali, dell'accisa globale applicata sui tabacchi da fumo trinciati, che viene progressivamente incrementata a partire dal 1o gennaio 2011 fino ad un valore a regime che dovrà essere raggiunto a partire dal 1o gennaio 2020. Si disciplinano inoltre le modalità di calcolo del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, in base al quale è determinata l'accisa su tali prodotti e si consente temporaneamente alla Francia di applicare un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi in consumo nei dipartimenti della Corsica.
Con riferimento alle modifiche relative alla direttiva 95/59/CE, vengono sostanzialmente modificate le caratteristiche di peso e dimensionali di taluni prodotti da fumo diversi dalle sigarette; inoltre si stabilisce il principio che l'accisa sulle sigarette è fissata con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto e si stabiliscono gli ammontari percentuali minimi e massimi dell'accisa rispetto all'importo dell'onere fiscale totale su tale prodotto.
Per quel che riguarda le modifiche alla direttiva 2008/118/CE, si stabilisce un limite quantitativo alle sigarette, le quali abbiano scontato un'accisa ridotta, che possono essere introdotte nel territorio di altro Stato membro senza pagamento di un'ulteriore accisa.
In connessione con l'introduzione nell'allegato B della direttiva 2010/12/UE, l'emendamento conseguentemente espunge, tra l'altro, dal medesimo allegato la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
L'emendamento Pini 13.4 novella la lettera b) del comma 11 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge n. 203 del 2005, al fine di prevedere che, nell'ambito dei provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato volti a disciplinare la raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie, le apparecchiature che consentono l'effettuazione telematica delle giocate possano essere attivate anche nelle sale bingo, nonché di stabilire che i luoghi in cui sono attivate le predette apparecchiature devono comunque essere muniti «autorizzazione», ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
In merito alla formulazione della proposta emendativa, rileva come il richiamato articolo 88 del TULPS disciplini la licenza per l'esercizio delle scommesse, la quale può essere concessa solo a soggetti concessionari o autorizzati all'organizzazione e gestione delle scommesse, ovvero a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione: non risulta pertanto chiaro il collegamento tra i luoghi ove sono attivati gli apparecchi di gioco e la predetta licenza, la quale è concessa ai soggetti gestori.
L'emendamento Fluvi 24.1 apporta una correzione di carattere formale alla lettera

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a) del comma 1 dell'articolo 14, recante principi e criteri direttivi della delega per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento.
In particolare, la proposta emendativa sostituisce la parola «definitiva», che non appare congruente nel contesto della disposizione, con la parola «definitività».
L'emendamento Fluvi 24.2 inserisce una nuova lettera a-bis) nel contesto della delega per il recepimento della predetta direttiva 2009/44/CE.
La nuova disposizione prevede che sia disciplinato il rapporto tra la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento ed i rapporti giuridici o le operazioni sottostanti, stabilendo in particolare che tale definitività non pregiudica la possibilità di far valere le eventuali invalidità o inefficacia dei rapporti giuridici o delle operazioni sottostanti.
L'emendamento Fluvi 24.3 inserisce nuove lettere nel comma 1 dell'articolo 24, stabilendo ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al recepimento della già citata direttiva 2009/44/CE.
In dettaglio, si prevede che:
nell'individuazione dei crediti che possono essere costituiti in garanzia si adotti una definizione ampia dei predetti crediti contemplandovi le attività finanziarie indicate dal decreto legislativo n. 170 del 2004, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2002/47/CE, a sua volta modificata dalla già citata direttiva 2009/44/CE;
non sia esercitata l'opzione prevista dall'articolo 3, comma 1, della direttiva 2002/47/CE, ai sensi della quale gli Stati membri possono richiedere che il perfezionamento della garanzia finanziaria fornita attraverso crediti sia subordinata all'esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione;
sia consentito al debitore ceduto di liberarsi dalla propria obbligazione effettuando l'adempimento nei confronti del creditore cedente, salva rinuncia per iscritto a tale facoltà;
sia specificata la nozione «elenco di crediti» la cui presentazione è considerata sufficiente a provare tra le parti la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria, prevedendo che sia considerato come elenco qualsiasi documento scritto, o giuridicamente equivalente, che comprovi l'esistenza di uno o più crediti;
sia specificato che la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria non deroga alle norme in materia di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 1999, né alle norme in materia di cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge n. 52 del 1991;
sia specificato che la facoltà, attribuita dalla direttiva 2002/47/CE ai debitori dei crediti costituiti in garanzia finanziaria, di rinunciare ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori, non ha effetto nei confronti degli altri creditori del debitore che ha effettuato la rinuncia, qualora essa sia intenzionalmente compiuta ai loro danni.

L'emendamento Pini 25.6 inserisce una nuova lettera c-bis) nel comma 2 dell'articolo 25 del disegno di legge, recante una delega al Governo per il recepimento di raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori di società quotate.
La nuova lettera è volta ad integrare i principi e criteri direttivi della delega, prevedendo che il trattamento economico dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche in società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché in società controllate da queste, in banche o istituti di credito, ovvero in società o aziende che beneficiano direttamente o indirettamente di interventi pubblici in funzione anticrisi, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.
Al riguardo segnala come l'emendamento riprenda sostanzialmente, ampliandone l'ambito di applicazione, il contenuto dell'attuale lettera d) del comma 2 dell'articolo 25, la quale stabilisce che il trattamento

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economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento: la proposta emendativa appare dunque in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede, tra l'altro, la soppressione della predetta lettera d).
L'emendamento Pini 25.8 inserisce una nuova lettera c-bis) nel comma 2 dell'articolo 25 del disegno di legge, recante una delega al Governo per il recepimento di raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori di società quotate.
La nuova lettera è volta ad integrare i principi e criteri direttivi della delega, prevedendo che il trattamento economico dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche in società o aziende che beneficiano direttamente o indirettamente di interventi pubblici in funzione anticrisi, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.
Rileva come l'emendamento riprenda sostanzialmente, circoscrivendone l'ambito di applicazione, il contenuto dell'attuale lettera d) del comma 2 dell'articolo 25: la proposta emendativa appare dunque in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede, tra l'altro, la soppressione della predetta lettera d).
L'emendamento 25.11 Governo sopprime le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 25.
Ricorda, al riguardo, come la predetta lettera e) preveda che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il divieto di includere tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti le stock option e le azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Segnala, inoltre, come la proposta emendativa appaia non del tutto congruente con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera d), e la parziale (e non integrale) soppressione della lettera e).
L'emendamento Zeller 25.10 sopprime la lettera d) del comma 2 dell'articolo 25.
Osserva come la proposta emendativa appaia non del tutto congruente con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera d), e la parziale soppressione della lettera e).
L'emendamento Zeller 25.9 modifica la lettera d) del comma 2 dell'articolo 25, al fine di prevedere che il trattamento economico dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche in banche ovvero in società quotate debba essere approvato dall'Assemblea dei soci.
Al riguardo segnala come la proposta emendativa appaia in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera d), e la parziale soppressione della lettera e).
L'emendamento Aniello Formisano 25.2 sostituisce la lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, al fine di prevedere, per le società quotate, che i premi di risultato, comprese le stock option attribuiti ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche siano riferite ad un periodo medio-lungo non inferiore a cinque anni.
Segnala quindi come anche tale proposta emendativa appaia in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione

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Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera d), e la parziale soppressione della lettera e).
L'emendamento Gozi 25.4 intende modificare l'attuale formulazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, stabilendo una serie di criteri ai quali deve attenersi il Governo nel recepimento della disciplina in materia di remunerazioni prevista dalla raccomandazione della Commissione europea 2009/385/CE.
In particolare, si prevede che:
le componenti variabili delle remunerazioni siano attribuite entro limiti predeterminati dalle società e siano subordinati a criteri predeterminati e misurabili concernenti i risultati, al fine di promuovere la «sostenibilità a lungo termine della società»;
il pagamento di una quota rilevante della componente variabile sia dilazionato nel tempo;
i contratti con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o gestori contemplino clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione delle componenti variabili, qualora esse siano state corrisposte sulla base di dati successivamente rilevatisi errati;
il trattamento di fine rapporto non possa superare un determinato importo, e lo stesso trattamento non sia versato se il recesso sia dovuto a risultati inadeguati;
qualora la remunerazione sia basata sull'attribuzione di azioni queste non possono essere acquisite prima di un determinato periodo;
il conferimento di azioni o l'esercizio di opzioni di acquisto su azioni siano subordinati a criteri predeterminati misurabili relativi ai risultati di gestione, stabilendo inoltre che gli amministratori conservino un certo ammontare di azioni fino alla fine del loro mandato;
la remunerazione di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza non possa includere opzioni su azioni.

Al riguardo segnala come la proposta emendativa appaia in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera d), e la parziale soppressione della lettera e).
Inoltre, rileva come le previsioni della proposta emendativa risultino in alcuni casi poco chiare, ovvero formulate in termini atecnici.
L'emendamento Gozi 25.5 intende modificare l'attuale formulazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, stabilendo una serie di criteri ai quali deve attenersi il Governo nel recepimento della disciplina in materia di remunerazioni prevista dalla raccomandazione della Commissione europea 2009/385/CE.
In particolare, si prevede che sia istituito un Comitato per le remunerazioni, al quale attribuire il compito di riesaminare periodicamente le politiche di remunerazione nei confronti degli amministratori con incarichi esecutivi o poteri gestori, il quale può avvalersi dei servizi di un consulente, il quale non deve prestare simultaneamente la propria opera al «dipartimento delle risorse umane» ovvero a tali tipologie di amministratori. Nell'esercizio delle sue funzioni il predetto Comitato controlla la proporzionalità tra la remunerazione tra gli amministratori esecutivi e la remunerazione «di altri amministratori aventi incarico esecutivo» e di altri membri di personale della società, riferendo in merito agli azionisti, presenziando anche «all'Assemblea generale annua» della società.
Segnala come la proposta emendativa appaia in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera d), e la parziale soppressione della lettera e).
Inoltre, rileva come le previsioni della proposta emendativa risultino in alcuni casi formulate in termini atecnici.
L'emendamento Fluvi 25.3 inserisce una nuova lettera f-bis) nel comma 2 del predetto articolo 25, finalizzata a prevedere

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la redazione di un Codice etico delle remunerazioni degli amministratori delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, contenente indicazioni operative volte a:
fissare un limite quantitativo al trattamento di fine rapporto, tale che esso non oltrepassi in genere l'ammontare pari a due annualità della componente non variabile della retribuzione, prevedendo inoltre che il trattamento di fine rapporto non sia corrisposto se il recesso dal rapporto di lavoro è dovuto a risultati inadeguati;
definire un equilibrio tra la componente fissa e la componente variabile della retribuzione, collegando quest'ultima ad indicatori di risultato predeterminati e misurabili in maniera oggettiva;
inserire nei contratti sottoscritti con gli amministratori un obbligo di restituzione della componente variabile, qualora i predetti indicatori di risultato risultino negativi;
collegare la componente retributiva definita in azioni o diritti di acquisto su di esse al conseguimento di risultati di lungo periodo predeterminati e misurabili, prevedendo un periodo minimo prima dell'esercizio del diritto di acquisto ed un obbligo di mantenimento delle azioni sottoscritte fino al termine del rapporto di lavoro;
prevedere l'obbligo di costituire, in seno al Consiglio di amministrazione, un Comitato remunerazioni, con compiti consultivi relativamente alla politica retributiva della società e di controllo dei conflitti di interesse, il quale relaziona in materia all'Assemblea dei soci.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sugli emendamenti all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che, diversamente da quanto inizialmente comunicato, la Commissione Politiche dell'Unione europea non concluderà l'esame del provvedimento nel corso della settimana, rilevando quindi come sussista la possibilità di approfondire ulteriormente il contenuto degli emendamenti trasmessi, alcuni dei quali presentano profili di criticità.
Ritiene pertanto, concorde la Commissione, di rinviare l'espressione del parere sugli emendamenti ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00301 Fluvi: Trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Alberto FLUVI (PD) illustra brevemente il contenuto della propria risoluzione, la quale evidenzia come il processo di trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, si sia interrotto nel 2008, a seguito della sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2007 il quale individuava le risorse e le modalità di trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.
Segnala quindi come tale vicenda rischi di allungare i tempi di realizzazione di questo importante progetto di decentramento catastale, a dispetto delle numerose, positive sperimentazioni svolte in molte parti del Paese, che hanno consentito di

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snellire i servizi catastali e di migliorare la qualità delle banche dati territoriali e catastali.
In tale contesto la risoluzione intende sollecitare l'individuazione di una soluzione politico-amministrativa condivisa su questi temi, anche alla luce della ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali e dell'attuazione del federalismo fiscale in tutte le sue forme.
A tal fine la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere le iniziative necessarie affinché la funzione di gestione amministrativa del catasto sia inserita tra le funzioni fondamentali dei comuni, nel rispetto dell'unitarietà del procedimento amministrativo e della cooperazione istituzionale con l'Agenzia del Territorio, a condividere, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, tutti i provvedimenti statali in materia di procedimento edilizio, catasto, tributi, semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, nonché ad incentivare gli accordi che i comuni stanno concludendo con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia del territorio per contrastare l'evasione fiscale e per migliorare la conoscenza del patrimonio immobiliare del Paese.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che sulla tematica oggetto dell'atto di indirizzo sono già stati ascoltati i rappresentanti dell'ANCI, e che, nelle prossime settimane, avrà luogo in merito l'audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio; suggerisce quindi di ascoltare su tale problematica anche i rappresentanti della Confedilizia.

Alberto FLUVI (PD) concorda con il Presidente circa l'opportunità di procedere anche all'audizione dei rappresentanti della Confedilizia.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.