CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 19 marzo 2010
301.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Venerdì 19 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.30.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ad integrazione delle valutazioni di inammissibilità espresse nella seduta di ieri, rileva che, in seguito ad una più approfondita istruttoria, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti 15.3 Grimoldi e 15.2 Guido Dussin.
Tali emendamenti integrano i criteri e principi direttivi della delega per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, recata dall'articolo 11 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), volto a recepire la direttiva 2002/49/CE. In particolare, si introduce un ulteriore criterio di delega volto a regolamentare la rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive olimpiche. Inoltre l'emendamento Grimoldi 15.3 prevede anche che siano comunque vietate le gare di Formula Uno e Formula 3000 in circuiti cittadini ad esclusione degli autodromi.
Al riguardo, rileva che, pur recando l'articolo 15 del disegno di legge comunitaria modifiche al medesimo articolo 11 della legge n. 88 del 2009, le modifiche introdotte dal Senato a tale articolo intervengono sul contenuto dei principi di delega solo con una disposizione parzialmente soppressiva (al comma 1, lettera b, dell'articolo 15 del disegno di legge si sopprime parte della lettera b del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 88 del 2009). Alla soppressione si collega direttamente l'ulteriore modifica recata dal Senato all'articolo 15 che interviene esclusivamente

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sulla procedura per l'adozione dei provvedimenti attuativi, demandandola al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tal senso, fa presente che la modifica da parte del Senato di un comma di un articolo non determina di per sé stessa l'emendabilità integrale, nel corso del successivo esame in terza lettura, di quel comma o di quell'articolo.
Quanto al contenuto degli emendamenti, che nei fatti recano una disciplina sostanziale in materia di regolamentazione delle manifestazioni sportive, lo stesso appare incongruo con l'oggetto della direttiva, in quanto gli eventi sportivi non sono riconducibili alle tipologie di attività, alle quali in base all'articolo 2 della direttiva medesima si applicano le prescrizioni da essa stabilite. In ogni caso, risulta in particolare improprio il riferimento alle discipline sportive olimpiche che non includono in alcun modo attività fonte di rumorosità nell'ambiente urbano.
Inoltre osserva che il divieto delle gare di Formula Uno e Formula 3000 in circuiti cittadini ad esclusione degli autodromi, di cui al secondo periodo dell'emendamento Grimoldi 15.3, risulta una disposizione di immediato contenuto prescrittivo ed in tal senso non appare coerente con le caratteristiche che devono assumere i principi e criteri direttivi di una delega legislativa.
Da un punto di vista più generale sottolinea che tali emendamenti si collocano nel quadro dell'uso strumentale che troppo spesso viene fatto del disegno di legge comunitaria, diventata veicolo per istanze di ogni genere; pur riferendosi ad un articolo modificato dal Senato, e pertanto solo apparentemente ammissibili, gli emendamenti rispondono in realtà, a suo avviso, ad esigenze particolari, inaccettabili tecnicamente oltre che giuridicamente. Ribadisce quindi l'assoluta improprietà del richiamo alle discipline olimpiche che, come è noto, non provocano «inquinamento acustico», tenuto conto, tra l'altro, che gli sport motoristici non sono ricompresi tra le suddette discipline. L'intenzione dei presentatori appare piuttosto quella strumentale di condizionare decisioni di politica sportiva, sulle quali è aperto un dibattito che è deviante affrontare in termini di legislazione comunitaria.
Osserva infatti che, pur recando l'articolo 15 del disegno di legge comunitaria modifiche all'articolo 11 della legge n. 88 del 2009, le modifiche introdotte dal Senato intervengono solo sulla procedura per l'adozione dei provvedimenti attuativi, demandandola al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tal senso, non appare possibile procedere in questa fase di esame in terza lettura del disegno di legge comunitaria ad un'integrazione dei criteri di delega.
Avverte, infine, che il fascicolo degli emendamenti ed articoli aggiuntivi sarà nuovamente pubblicato in allegato alla seduta odierna (vedi allegato).

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, condivide le valutazioni svolte dal Presidente Pescante e ribadisce, a nome del suo gruppo, l'inaccettabilità dell'utilizzo strumentale del disegno di legge comunitaria. Ricorda peraltro che, sia in qualità di relatore che di capo del gruppo PDL in Commissione, non ha presentato alcun emendamento, salvo quelli, di carattere strettamente tecnico, conseguenti a condizioni poste dalle Commissioni di settore. Peraltro, gli emendamenti a firma di componenti del PDL in Commissione sono in numero limitatissimo. Come ha già avuto modo di sottolineare, ritiene che la legge comunitaria non possa divenire uno strumento per far valere istanze estranee al suo oggetto proprio, ciò che peraltro ne rallenta fortemente l'iter; ricorda, a titolo di esempio, che nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008 la Commissione rimase a lungo bloccata su temi microsettoriali. Alla luce di tali considerazioni, sottolinea infine l'urgenza di procedere alla modifica della legge n. 11 del 2005, come anche delle disposizioni regolamentari relative all'esame del disegno di legge comunitaria.

Antonio RAZZI (IdV) manifesta anch'egli perplessità in ordine ai contenuti degli emendamenti 15.3 Grimoldi e 15.2

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Guido Dussin, non riuscendo a comprendere quale rumorosità possa derivare dallo svolgimento di discipline sportive olimpiche. Quanto alla rumorosità delle gare di Formula Uno, ricorda che queste hanno una durata assai limitata e sono, in ogni caso, fonte di ricchezza notevole per i territori interessati.
Evidenzia infine che il suo gruppo, nel corso del prosieguo dell'iter del provvedimento, terrà senz'altro conto delle esigenze di celerità nell'esame del disegno di legge comunitaria.

Maurizio DEL TENNO (PdL) sottolinea come gli emendamenti oggi dichiarati inammissibili rivestono un carattere strettamente politico, e rispondono alla preoccupazione - che conosce anche per esperienza personale nel settore - derivante dalla possibile rivalità tra il Gran Premio di Monza e quello di Roma. Detto questo condivide le valutazioni effettuate e, in linea con quanto già evidenziato dal relatore Formichella, stigmatizza il fatto che si intervenga in tal modo nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria.

Annagrazia CALABRIA (PdL) sottolinea, circa il contenuto degli emendamenti in questione, che al di là delle valutazioni politiche, si tratta di esercitare il buon senso, così come sarebbe dovuto avvenire in occasione della vicenda delle liste per le elezioni regionali a Roma, dove per un puntiglio giuridico si è scavalcata ogni ragionevolezza. Qui si è in presenza di un caso analogo, poiché gli emendamenti, sebbene apparentemente corretti rispetto al loro riferimento ad una parte del provvedimento modificata dal Senato, appaiono nella sostanza estranei e incongrui quanto al loro contenuto.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 286 del 23 febbraio 2010:
A pagina 19, seconda colonna, all'allegato 2, alla ventiquattresima riga, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 11».
A pagina 27, seconda colonna, all'allegato 2, diciannovesima riga, dopo l'emendamento 17.20, inserire il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
17. 25. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

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A pagina 26, seconda colonna, all'allegato 2, dopo la quattordicesima riga, in riferimento all'emendamento 17.23, inserire la seguente frase:
(Inammissibile limitatamente ai commi 4, 5, 6, 7 e 8)

pagina 29, seconda colonna, all'allegato 2, dopo la terza riga, in riferimento all'emendamento 17.21, inserire la seguente parola:
(Inammissibile)

A pagina 30, seconda colonna, all'allegato 2, dopo la decima riga, in riferimento all'emendamento 17.9, inserire la seguente parola:
(Inammissibile)

A pagina 30, seconda colonna, all'allegato 2, dopo l'ultima riga, in riferimento all'emendamento 17.6, inserire la seguente parola:
(Inammissibile)

A pagina 33, prima colonna, all'allegato 2, dopo la trentacinquesima riga, in riferimento all'emendamento 20.5, inserire la seguente parola:
(Inammissibile)