CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 2624-B Reguzzoni e abbinate, approvata dalla Camera e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che il provvedimento in esame, assegnato solo ieri alle Commissioni, è all'esame della X Commissione (Attività produttive) in sede legislativa, che intende concluderne l'esame oggi stesso. La XIV Commissione è quindi chiamata ad esprimersi nella seduta odierna. Invita quindi il relatore, on. Pini, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Gianluca PINI (LNP), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 2624-B è volta

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ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei comparti tessile, della pelletteria e del calzaturiero in modo da tutelare i consumatori sotto il profilo dell'informazione sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti medesimi e da rendere possibile al consumatore distinguere il prodotto che sia realizzato in Italia. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera in prima lettura il 10 dicembre 2009 e con modificazioni dal Senato il 10 marzo 2010. Esso giunge ora all'esame in seconda lettura da parte della Camera. Ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso il parere di competenza nel corso dell'esame in prima lettura nella seduta del 25 novembre 2009.
Nel proprio parere, la Commissione XIV aveva in particolare richiesto con un'osservazione di valutare l'opportunità dell'inserimento di una specifica disciplina in materia di Made in Italy per i settori sopra richiamati, anche in considerazione della disciplina generale in materia recata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009.
A tal fine l'articolo 1, modificato dal Senato, introduce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei suddetti settori che evidenzi il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione. Il sistema di etichettatura fornisce inoltre l'indicazione chiara e sintetica di specifiche informazioni riguardanti: la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro;la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
Inoltre l'articolo reca una disciplina relativa all'uso dell'indicazione «Made in Italy» riguardante i prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, nonché - a seguito di un'integrazione del Senato - i prodotti conciari e del settore dei divani. In particolare, si consente l'uso della indicazione «Made in Italy» esclusivamente per prodotti finiti le cui fasi di lavorazione, come individuate per ciascuno dei suindicati settori dallo stesso provvedimento (articolo 1, commi 5-9), abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano (e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio italiano e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità).
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, ai sensi dell'articolo 2, modificato dal Senato, la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli (anche attraverso il sistema delle camere di commercio), è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, par. 1, della direttiva 98/34/CE. Ricordo che tale direttiva prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica relativa a prodotti e a servizi della società dell'informazione, prima che sia introdotta nell'ordinamento nazionale. In coerenza con tale previsione, l'articolo 4 della proposta di legge prevede che le disposizioni sull'etichettatura acquistino efficacia dal 1o ottobre 2010.
Ciò premesso, e pur apprezzando le modifiche introdotte dal Senato, ritengo che permangano alcuni profili meritevoli di approfondimento riguardo alla compatibilità comunitaria del provvedimento. In particolare, ricordo che l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente. Tuttavia, secondo l'articolo 36 del medesimo Trattato, le restrizioni all'importazione giustificate, tra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzate, qualora non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri. In base all'interpretazione della Corte di giustizia in merito a tale normativa, i requisiti cui le normative nazionali assoggettano la concessione di

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denominazioni nazionali di qualità, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza (dei prodotti agroalimentari), possono riguardare solo le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all'origine o alla provenienza geografica degli stessi.
In particolare, esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici; che ha ritenuto incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri» (cfr. la sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema); a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza.
Segnala infine, che l'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 e recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, interviene sulla stessa materia oggetto della proposta di legge in esame con una disciplina di carattere generale dei prodotti classificabili come «made in Italy», che tuttavia non si applica obbligatoriamente ma su iniziativa dei singoli produttori. Le previsioni del decreto-legge n. 135/2009, per tale motivo, osserva la relazione illustrativa (A. S. 1784), «appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali - ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: "(...) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte"».
Inoltre, con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, la disposizione che consente l'uso dell'indicazione «Made in Italy» esclusivamente per i prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano non appare coerente con la disposizione in materia di acquisizione dell'origine ai fini doganali di cui all'articolo 36 del codice doganale comunitario (regolamento (CE) n. 450/2008), ai sensi del quale «le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale». Peraltro, la disposizione non appare coerente anche con il già citato articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che «Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano».
Ciò premesso, e tenuto conto dell'urgenza di approvare il provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) osserva come quella recata dal provvedimento in oggetto sia

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una proposta normativa volta in primo luogo ad avviare un dialogo con la Commissione europea su tali tematiche, con particolare riferimento alla concorrenza extra europea. Si tratta di una iniziativa condivisa dai gruppi parlamentari, sebbene ritenga - personalmente - che sulla base dell'impostazione data non sarà facile non sarà facile indurre la Commissione ad un mutamento di orientamento. Pur non volendo entrare nel merito del tema, di competenza della Commissione Attività produttive, rileva infatti che sarebbe stato preferibile insistere sul metodo di fabbricazione delle merci ('metodo italiano'), piuttosto che sul luogo di fabbricazione.
Per tali motivi, riterrebbe opportuno ricordare, almeno nelle premesse al parere, la consapevolezza della Commissione circa la necessità politica di avviare un dialogo con la Commissione europea e di condurre un negoziato sul tema, malgrado il fatto che, alla luce della normativa europea vigente e dell'interpretazione, data in più occasioni, dalla Corte di giustizia, il provvedimento sembra contrastare con le disposizioni relative al mercato unico.
Riterrebbe altresì utile richiamare nelle premesse al parere le osservazioni già formulate dalla XIV Commissione in occasione del precedente esame del provvedimento, in prima lettura.

Gianluca PINI (LNP), relatore, alla luce delle osservazioni formulate dal collega Gozi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che reca, in premessa, le questioni testé richiamate.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che ieri mattina, alle ore 10, sono scaduti i termini per la presentazione di emendamenti presso la nostra Commissione e che sono pervenuti circa 150 emendamenti e articoli aggiuntivi.
Tenuto conto del loro numero elevato, è ancora in corso il vaglio di ammissibilità, e proporrebbe pertanto di dare conto degli emendamenti inammissibili in una seduta da convocare per la mattina di domani, alle ore 8.30.
Gli emendamenti ammissibili saranno quindi trasmessi alle Commissioni ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, che dovrebbero pervenire entro il 30 marzo prossimo, così che la XIV Commissione possa procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì 31 marzo.

Gianluca PINI (LNP), tenuto conto del fatto che l'esame in terza lettura del disegno di legge comunitaria impone criteri particolarmente rigidi ai fini della valutazione di ammissibilità degli emendamenti, invita i colleghi di tutti i gruppi

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a valutare l'opportunità di ridurre al minimo le proposte emendative, anche al fine di favorire un iter del provvedimento quanto più rapido possibile, sia in Commissione che in Assemblea. Ciò anche al fine di consentire un sollecito esame del disegno di legge comunitaria per il 2010, non ancora presentato.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, nel condividere quanto proposto dal collega Pini, osserva che, personalmente, sia in qualità di relatore che di capo del gruppo PDL in Commissione, non ha presentato alcun emendamento, salvo quelli conseguenti a condizioni poste dalle Commissioni di settore. Peraltro, gli emendamenti a firma di componenti del PDL in Commissione sono unicamente due. Riferendosi quindi agli emendamenti presentati dall'onorevole Gozi ed aventi ad oggetto modifiche alla legge n. 11 del 2005, auspica che tali proposte emendative siano coerenti con il lavoro sinora svolto sul tema dalla XIV Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, con riferimento alla modifica della legge n. 11 del 2005, oggetto di diverse proposte di legge presentate da tutti i gruppi in Commissione, rileva l'opportunità di procedere quanto prima all'avvio del loro esame e alla costituzione di un comitato ristretto, che possa valutare aspetti condivisi e questioni da approfondire.

Sandro GOZI (PD) osserva che l'appesantimento del disegno di legge comunitaria non è imputabile all'opposizione, ma all'introduzione da parte della maggioranza, nel corso dell'esame presso il Senato, di numerosissime disposizioni, tra le quali anche alcune riguardanti la legge n. 11 del 2005, sulle quali peraltro il Governo ha espresso parere favorevole, pur nella consapevolezza del percorso avviato sul tema alla Camera. Laddove si intendesse, sulla base di un accordo tra gruppi, di sopprimere nel disegno di legge comunitaria qualsiasi riferimento alla legge n. 11, potrebbe in questo caso valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti sull'argomento, rispondendo alle esigenze di celerità richiamate.
Ritiene comunque opportuno affrontare quanto prima l'esame delle proposte di legge aventi ad oggetto la revisione della legge n. 11 del 2005, e ne chiede pertanto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione nella prima seduta utile.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, non ritiene necessario ritirare tutti gli emendamenti riguardanti la legge n. 11 del 2005, purché questi siano coerenti con il percorso di riforma che la Commissione si appresta ad avviare; ciò anche in considerazione del fatto che occorre lavorare in coerenza e d'intesa con il Senato, che pure sarà chiamato, in seconda lettura, ad esaminare le proposte di riforma alla legge n. 11 in questione.

Mario PESCANTE, presidente, assicura che - una volta concluso l'esame del disegno di legge comunitaria - le proposte di legge aventi ad oggetto la revisione della legge n. 11 del 2005 saranno poste all'ordine del giorno della Commissione nella prima seduta utile.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta, da convocarsi domani mattina alle ore 8.30.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
Atto n. 189.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine

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del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Del Tenno, ricorda, in risposta alle osservazioni del collega Gozi formulate nella seduta di ieri, che la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora per cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE (ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/118/CE della quale il provvedimento in esame dispone il recepimento). In particolare le contestazioni della Commissione europea riguardano il fatto che nell'ordinamento italiano i prodotti sottoposti ad accisa acquistati e trasportati da privati per uso personale e soggetti ai sensi della direttiva solo all'accisa nello Stato membro in cui sono stati acquistati, sono valutati come detenuti a fini commerciali e quindi sottoposti ad accisa nello Stato in cui vengono commercializzati solo in base alle quantità massime detenute e non in base agli altri molteplici criteri stabiliti dal legislatore comunitario (status commerciale, luogo e modo di trasporto, natura del prodotto, prefigurando così un regime di doppia imposizione.
Al rilievo avanzato dalla Commissione europea ritiene che fornisca risposta la lettera n) del comma 1 dell'articolo 1, la quale inserisce nell'articolo 11 del testo unico in materia di accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) un nuovo comma 3 in base al quale «al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 (ricordo che il comma 2 individua, per determinati prodotti i quantitativi al di sotto dei quali l'acquisto si ritiene per uso proprio) sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti».
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD), anche tenuto conto dell'inserimento nel parere dell'osservazione di cui alla lettera b), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.
Atto n. 172.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, anche a seguito dell'integrazione alla propria relazione, svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno l'inserimento dell'osservazione nella proposta

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di parere formulata dal relatore, al fine di assicurare l'attività di controllo nei confronti di tutti i soggetti operanti nel settore energetico nei confronti dei quali possono essere rilasciati i «certificati bianchi».
Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.