CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 30 MARZO 2010

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.
C. 2624-B Reguzzoni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco RONDINI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 2624-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
Al riguardo, ricorda che la Commissione aveva già esaminato tale proposta di legge in prima lettura, esprimendo parere favorevole nella seduta del 25 novembre 2009. Rileva, altresì, che le parti di specifica competenza della Commissione (e cioè l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 2), non sono state modificate nel corso dell'esame al Senato, se si eccettua

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una modifica di carattere formale alla lettera a) del citato comma 2. Tale lettera, come modificata dal Senato, prevede che il regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, anche al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana.
Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame e, in particolare, le disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, che non sono state modificate in modo sostanziale nel corso dell'esame al Senato, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074 Velo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge n. 1074, recante norme per l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La proposta di legge è volta a introdurre alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
L'estensione del campo di applicazione della legge n. 560 del 1993 prevista dalla lettera in esame viene però limitata dalla necessaria presenza delle seguenti condizioni, richieste dalla norma in commento: che gli alloggi siano destinati ad abitazione civile; che gli stessi siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni.
Con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi «vincolati» di essere alienati all'interno dei piani di vendita (di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 560) proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993.
Nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi «vincolati».
La lettera b) inserisce nel testo dell'articolo 1 della citata legge n. 560 un nuovo comma 4-ter che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-bis della medesima legge. Il nuovo comma 4-ter attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani d vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva. La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: previa comunicazione al comune competente per territorio; fatte salve opportune misure di pubblicità. È inoltre previsto che i beneficiari di tale alienazione siano: soggetti assegnatari; o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti

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previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Viene infine previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della medesima legge (conduzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre un quinquennio nonché regolare pagamento dei canoni e delle spese).
La lettera c), che investe materie di competenza della Commissione, provvede quindi a modificare il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto «soggetto disagiato», cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap.
In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti.
Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter. Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7, secondo cui l'assegnatario rimane comunque tale.
Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) (cioè alcune tipologie di alloggi di proprietà dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione.
La finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l'alloggio di cui risultano assegnatari.
Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Sono infatti «frequenti i casi di interi quartieri di edilizia residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli stabili».
Segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.
La lettera d) provvede a novellare il comma 22 dell'articolo 1 della citata legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM (secondo quanto previsto dal testo vigente) ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali.
Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, che prevede che «è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data».
La finalità di tale interpretazione è quella di consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 (finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane) da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione.
Osserva, anche sulla base della sua passata esperienza come amministratore di un istituto case popolari, che, nel complesso,

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la proposta di legge in esame presenta alcuni profili critici, ancora più evidenti alla luce dell'ampio contenzioso costituzionale tra lo Stato e le regioni in questa materia. Peraltro, tali profili critici non concernono specificamente l'ambito di competenza della Commissione. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.20

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2909 De Poli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte, che, in data 11 marzo 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2909 De Poli, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali, di livelli di assistenza per le prestazioni sociali e di dirigenza medica, nonché delega al Governo per il trasferimento delle competenze in materia di formazione del personale dalle università al Servizio sanitario nazionale». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo 2.01, approvato nella precedente seduta, conteneva per errore un riferimento al «presente articolo», che invece deve naturalmente essere inteso come riferimento alla «presente legge».

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che l'errore segnalato dalla collega Miotto potrà essere corretto in sede di coordinamento formale.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se il relatore intende illustrare la proposta di legge n. 2909 De Poli, di cui la presidenza ha testé disposto l'abbinamento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che non si fa luogo all'illustrazione delle singole proposte di legge che vengano di volta in volta abbinate, quando la Commissione sia già passata ad esaminare le proposte emendative riferite al testo base.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 3.6, sugli identici emendamenti Miotto 3.3 e Palagiano 3.13, Palagiano 3.7 e 3.14, Nunzio Francesco Testa 3.5 e Palagiano 3.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 3.8, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al medesimo capoverso, dopo le parole «rendono noti», le seguenti: «con congruo anticipo». Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Mura 3.10, Palagiano 3.11 e 3.12, Occhiuto 3.18, Zeller 3.17, sugli identici emendamenti Palagiano 3.15 e Miotto 3.4, nonché sull'emendamento Minardo

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3.16. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 3.1.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore, tranne che sugli identici emendamenti Palagiano 3.15 e Miotto 3.4, sui quali si rimette alla Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palagiano 3.6 e 3.13: s'intende vi abbiano rinunciato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al relatore di chiarire le ragioni della contrarietà al suo emendamento 3.3.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, chiarisce che la contrarietà all'emendamento Miotto 3.3 deriva da un'esigenza di omogeneità di trattamento tra i primari e i direttori generali, sotto il profilo dell'età di cessazione dell'attività professionale.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che proprio l'esigenza presentata dal relatore dovrebbe condurre all'accoglimento del suo emendamento 3.3. Infatti, il progetto di legge in esame eleva a settant'anni l'età pensionabile dei dirigenti medici; pertanto, avendo l'incarico di direttore generale durata pari a cinque anni, il limite di sessantacinque anni di età per l'attribuzione dello stesso ne comporta la scadenza proprio in corrispondenza del raggiungimento del settantesimo anno di età.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che, come avviene attualmente, la definizione del limite di età per l'attribuzione dell'incarico di direttore generale può essere oggetto di disciplina da parte delle regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 3.3.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palagiano 3.7 e 3.14, Nunzio Francesco Testa 3.5 e Palagiano 3.9: s'intende vi abbiano rinunciato. Constata, altresì, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.8.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di fare suo l'emendamento Palagiano 3.8 e accoglie la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 3.8 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mura 3.10, Palagiano 3.11 e 3.12 e Occhiuto 3.18: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 3.17.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.15: s'intende vi abbiano rinunciato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) auspica l'approvazione del suo emendamento 3.4, ritenendo che l'attuale formulazione della lettera f) del comma 1 elevi eccessivamente il tetto della retribuzione dei direttori generali.

Lucio BARANI (PdL) invita il relatore a valutare l'opportunità di rimettersi alla Commissione, come ha fatto il rappresentante del Governo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, accogliendo l'invito del collega Barani e modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Miotto 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 3.4 (vedi allegato).

Vincenzo GAROFALO (PdL) ritira, dopo averlo brevemente illustrato, l'emendamento Minardo 3.16, di cui è cofirmatario.

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La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 3.11 (vedi allegato).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, annuncia la presentazione dell'emendamento 4.1 (vedi allegato), interamente soppressivo dell'articolo 4.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che l'emendamento 4.1 del relatore risponda alla giusta esigenza di non affrontare, nell'ambito del progetto di legge in esame, problematiche che, in larga parte, sono estranee al contenuto proprio dello stesso.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nell'esprimere apprezzamento per la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 4, auspica che analogo ripensamento abbia luogo con riferimento all'articolo 10.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sulla proposta di legge in esame, oltre ai pareri favorevoli delle Commissioni I e XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, già espressi la scorsa settimana, sono pervenuti i prescritti pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva: nulla osta della V Commissione e pareri favorevoli della VII e della XIV Commissione.

Vittoria D'INCECCO (PD), relatore, prende atto con favore dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e ritiene che, al fine di accelerare l'iter di approvazione del provvedimento in esame, sarebbe opportuno richiederne il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, accogliendo l'invito del relatore, avverte che la richiesta di trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa verrà inoltrata al Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti.

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Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.
C. 797 Angela Napoli.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 294 del 9 marzo 2010:
a pagina 110, prima colonna, quarantaduesima riga,
a pagina 110, seconda colonna, trentaduesima riga,
a pagina 116, seconda colonna, ventitreesima riga,
a pagina 118, seconda colonna, diciasettesima riga,
a pagina 122, prima colonna, trentacinquesima riga,
a pagina 122, seconda colonna, quinta riga,
a pagina 123, prima colonna, quarta riga,
a pagina 123, prima colonna, diciannovesima riga,
a pagina 123, prima colonna, ventitreesima riga,
a pagina 124, prima colonna, diciottesima riga,
a pagina 125, prima colonna, diciottesima riga,
a pagina 126, prima colonna, decima riga,
sostituire la parola: «Molteni», con le seguenti: «Laura Molteni».