CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 MARZO 2011

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.
Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmelo PORCU (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza sul nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 82 Stucchi e abbinate, recante: «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili», adottato dalla Commissione di merito come nuovo testo base.
Il nuovo testo non ha subito modifiche sostanziali nelle finalità di tutela dei lavoratori che assistono familiari disabili, mentre dal punto di vista della struttura è decisamente cambiato.
Il nuovo testo, infatti, ha innanzitutto distinto tra lavoratori del settore pubblico,

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per i quali, all'articolo 1, si prevede la misura dell'esonero anticipato dal servizio, e lavoratori del settore privato, per i quali invece rimane ferma la misura del pensionamento anticipato, come previsto all'articolo 2.
Più in particolare, per i lavoratori pubblici l'articolo 1 estende loro l'applicazione di una norma contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, prevedendo l'esonero anticipato di 5 anni dal lavoro, durante i quali, prima del pensionamento, il lavoratore percepisce un trattamento economico temporaneo in una misura pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto. Inoltre, tale misura è concessa a prescindere da quanto tempo il lavoratore assiste il familiare disabile, purché lo assista al momento della richiesta.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori privati l'articolo 2 mantiene la misura del vecchio testo, e cioè il pensionamento anticipato, distinguendo però fra uomini e donne. Agli uomini è riconosciuto il diritto ad andare in pensione anticipatamente a 60 anni e alle donne a 55 anni, mentre nel vecchio testo era fissata per tutti l'età di 53 anni. Tale diritto è riconosciuto a fronte di un periodo di costanza dell'assistenza al familiare convivente disabile pari ad almeno a 18 anni. La norma prevede inoltre che nel caso di handicap congenito la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita.
Al riguardo, desidera evidenziare che l'osservazione apposta al parere della XII Commissione, nella quale si suggeriva alla Commissione di merito di calcolare la costanza di assistenza dalla nascita sia in caso di handicap congenito che in caso di handicap che si manifesta sin dalla nascita, pur non avendo necessariamente una causa genetica, non sembrerebbe essere stata recepita.
L'articolo 3, infine, disciplina le modalità di riconoscimento dei benefici, riproponendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4 del vecchio testo.
Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità della proposta di legge in esame, nonché la nuova strutturazione dell'articolato, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole con una osservazione che riproponga l'osservazione già apposta nel precedente parere e volta ad aggiungere all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Nel caso di handicap congenito» le seguenti parole: «o di handicap che si manifesta dalla nascita».

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) avanza una richiesta di chiarimento in merito alla portata dell'articolo 1; si chiede in particolare se la fattispecie ivi contemplata configuri un anticipato pensionamento ovvero una aspettativa temporanea.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa notare che la norma prevede una forma di esonero anticipato cui consegue dopo cinque anni il pensionamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
Testo unificato C. 2100 Damiano e abb.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, recante «Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori».
Le disposizioni contenute nel testo unificato all'esame riguardano temi di notevole importanza e attualità sul piano sociale ed alcuni profili di competenza e interesse per la XII Commissione.
Passando ad illustrare il testo unificato rileva che l'articolo 1 interviene sul decreto legislativo n. 80 del 1992, recante: «Attuazione della direttiva 80/987/CEE in

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materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro». In particolare si prevede la possibilità che il Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 eroghi ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazione di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa nei dodici mesi precedenti la data di emanazione di un decreto governativo che sarà successivamente adottato, previa intesa con le imprese interessate e con le parti sociali, al fine di avviare l'erogazione delle somme. Tale previsione è aggiuntiva rispetto alle ipotesi già contemplate in materia dai primi due commi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 80 del 1992 in materia di ottenimento dei crediti da lavoro non corrisposti per i lavoratori da parte del Fondo di garanzia nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria. Infine le modifiche al decreto legislativo n. 80/1992 recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame stabiliscono che, a seguito dell'erogazione delle somme, l'INPS subentri al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.
L'articolo 2 del testo unificato in esame, al primo comma, prevede entro il prossimo 30 settembre l'avvio di un monitoraggio, previo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ordine allo stato di attuazione delle misure sperimentali, oggi in vigore, a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, i quali operino in regime di monocommittenza e presentino condizioni di particolare difficoltà economica e sociale come individuate dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Tale monitoraggio è volto all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità di risorse residue. Il secondo comma dell'articolo 2 estende anche ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata dell'INPS, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva, l'articolo 2116 del codice civile, il quale sancisce come le prestazioni previdenziali vadano versate al prestatore di lavoro anche ove il datore di lavoro non abbia regolarmente versato i contributi agli enti previdenziali. Tale misura comporta maggiori oneri per lo Stato che però, secondo il successivo terzo comma, andrebbero coperti grazie all'incremento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007.
Osserva, poi, che l'articolo 3 del provvedimento non contiene norme di stretto interesse della Commissione. L'articolo, infatti, amplia di ulteriori sei mesi la possibilità di beneficiare della Cassa integrazione guadagni ordinaria.
Fa presente che l'articolo 4 non incide su materie di competenza della Commissione, in quanto reca misure previdenziali in favore degli operai agricoli.
Infine, l'articolo 5 istituisce un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
In conclusione propone di esprimere un parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ravvisa la necessità che sia presente il rappresentante del Governo nel prosieguo dell'esame del provvedimento, in quanto lo stesso

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presenta contenuti particolarmente rilevanti su cui il Governo non può esimersi dal fornire i propri orientamenti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, assicura il deputato Miotto che sarà sua cura invitare il rappresentante del Governo ad essere presente al prosieguo dei lavori sul testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.35.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sulla proposta di legge C. 2713, adottata come testo base, sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole della I Commissione, parere favorevole della XI Commissione e parere favorevole della Commissione per le questioni regionali. Devono ancora esprimere il parere di competenza in sede consultiva le Commissioni V, VII e XIV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Edoardo RIXI (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento Molteni 4.500.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) valuta negativamente il contenuto dell'emendamento Molteni 4.500; paventa che la formulazione adottata comprima eccessivamente il perimetro della deontologia professionale che impone al medico di tener conto di tutti gli elementi terapeutici forniti dal paziente, peraltro riportati nella cartella clinica, che potrebbero risultare utili a ricostruire le condizioni generali del paziente medesimo. Sostiene che la proposta emendativa in oggetto rappresenti un inammissibile aggravamento del testo sotto il profilo della rigidità dei vincoli alle dichiarazioni di volontà dei cittadini sul fine vita.

Marco CALGARO (Misto-ApI), pur dichiarando di comprendere le preoccupazioni della maggioranza, esprime rilievi critici sull'emendamento Molteni 4.500, che considera pleonastico e controproducente, in quanto lesivo del dovere etico del

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medico. Sostiene che il menzionato emendamento mina il corretto esplicarsi dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Fa notare peraltro che dal testo attuale si evince già quanto impropriamente si vuole enunciare con il suddetto emendamento.

Carla CASTELLANI (PdL) dichiara di condividere il testo dell'emendamento e precisa che solo le DAT possono costituire lo strumento idoneo a definire gli orientamenti di fine vita dei cittadini.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene utile l'emendamento Molteni 4.500, in quanto chiarisce la portata del testo ed evita equivoci e fraintendimenti ponendo il cittadino nella condizione di valutare le DAT come unico strumento di dichiarazione dei propri orientamenti e della propria volontà sul fine vita.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), nel valutare negativamente il contenuto dell'emendamento Molteni 4.500, evidenzia che talune categorie di persone portatrici di specifici handicap, quali le persone non vedenti o sorde o affette da sclerosi laterale amiotrofica, necessitano di altre forme e modalità attraverso le quali poter manifestare la propria volontà sul fine vita. Ritiene pertanto inaccettabile che la legge precluda la possibilità di considerare altre tipologie di espressione degli orientamenti del cittadino, anche diverse rispetto alla DAT.

Anna Margherita MIOTTO (PD) concorda sui rilievi critici in ordine all'emendamento Molteni 4.500, in cui evidenzia il prevalere di profili eminentemente formalistici e vincolanti. Fa notare che se la DAT non assume carattere obbligatorio, appare incongruo voler vincolare e rendere di fatto inefficaci gli orientamenti sul fine vita espressi da coloro che non abbiano sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento secondo le modalità previste. Sostiene che sarebbe preferibile ritornare al testo cd. Calabrò.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime sconcerto per i contenuti dell'emendamento Molteni 4.500, invitando pertanto il proponente a ritirarlo. Sottolinea che i medici non possono esimersi dal valutare la volontà del paziente comunque essa si manifesti; aggiunge che non esistono altri ordinamenti che regolano la materia al punto da comprimere e rendere inefficaci le indicazioni e gli orientamenti del paziente. Fa notare che la formulazione proposta dalla maggioranza rischia di provocare inique discriminazioni qualora non venisse risolto il problema dei malati impossibilitati a sottoscrivere autonomamente le DAT.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva che la legge deve riconoscere e agevolare un diritto quale quello di dichiarare i propri orientamenti di fine vita, e non invece comprimerlo od impedirlo. Sottolinea che i portati di disabilità devono essere posti in condizione di poter effettuare le DAT con ogni idonea modalità. Nel contestare la portata dell'attuale formulazione del testo, in quanto si estende ad una platea troppo estesa di soggetti destinatari, evidenzia che l'articolo 38 del codice deontologico medico appare contraddire le previsioni dell'emendamento Molteni 4.500, in quanto il medico deve poter ricostruire la volontà del malato in base a qualsiasi elemento certo fornito dallo stesso o dai suoi familiari. Sostiene quindi che la qualità giuridica del testo viene pienamente compromessa dalla formulazione del menzionato emendamento.

Luisa BOSSA (PD) fa presente che il testo all'esame della Commissione prevede, al comma 2 dell'articolo 4, che le dichiarazioni anticipate di trattamento siano sottoscritte con firma autografa, e, d'altro canto, l'emendamento in discussione impedisce qualsiasi altro tipo di forma, prevedendo che la volontà non possa essere ricostruita in nessun altro modo. Si domanda quindi come possano effettuare una DAT gli analfabeti, che non sanno apporre firme se non con una croce, o i sordomuti o i non vedenti.

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Andrea SARUBBI (PD) osserva che le eventuali dichiarazioni di intenti espresse al di fuori delle forme previste dalla legge non potranno essere equiparate ad una DAT ma non si può certo dire che non abbiano alcun valore e che non possano essere utilizzate ai fini della ricostruzione della volontà.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA intende far presente, rivolta alle deputate Farina Coscioni e Bossa, che per quanto riguarda i disabili il regolamento previsto all'articolo 9, comma 2, stabilirà i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare una DAT: il regolamento pertanto disciplinerà anche le modalità per la compilazione della DAT da parte di soggetti disabili.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea che l'emendamento 4.500 a sua firma assume un valore profondamente laico, di tutela e garanzia del rispetto delle volontà del cittadino, anche di quello che consapevolmente abbia deciso di non sottoscrivere una DAT. Sottolinea inoltre che ora, a differenza del passato, una volta approvata la legge il cittadino avrà a disposizione uno strumento con il quale, se vorrà, potrà esprimere in modo certo e inequivocabile la propria volontà sul fine vita, ma poiché il presupposto è che la sottoscrizione della DAT è un atto di volontà del soggetto interessato, lo stesso potrà anche decidere di non sottoscrivere la DAT e quindi di non esprimere alcuna volontà. Si tratta quindi di una doppia garanzia, di certezza e tutela del rispetto, da un lato, delle volontà espresse con la DAT e, dall'altro, della scelta e della decisione individuale di non esprimere una volontà sul proprio fine vita: volontà che, anche questa, deve essere rispettata. Osserva quindi che l'emendamento garantisce anche che espressioni emozionali rilasciate magari in tempi remoti in situazioni particolari dal cittadino non siano interpretate da un terzo come certezza e garanzia di una volontà presunta, reale e attuale. Infatti, se il cittadino vuole esprimere la sua volontà può farlo con certezza del rispetto della stessa, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge in esame.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritiene che proprio alla luce di queste precisazioni, non sia necessario l'emendamento 4.500 ed invita i presentatori a ritirarlo.

Luisa BOSSA (PD), in riferimento alle precisazioni svolte dal sottosegretario Roccella, rileva che il comma 2 dell'articolo 9 prevede che il decreto «stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno....ecc», usando la locuzione «entro i quali» e non «attraverso i quali». Ciò significherebbe che il decreto non prevedrà delle forme diverse attraverso le quali consentire anche a soggetti che non possono apporre firme autografe di compilare DAT.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di non poter accedere alla richiesta di ritiro del proprio emendamento 4.500, di cui raccomanda l'approvazione.

Luciano ROSSI (PdL) aggiunge la propria firma all'emendamento Molteni 4.500.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 4.500, risultando così assorbito l'emendamento Laura Molteni 2.24, precedentemente accantonato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Laura Molteni 4.500, l'emendamento Laura Molteni 2.4, precedentemente accantonato, risulta assorbito.

Livia TURCO (PD) chiede al relatore di conoscere le ragioni del parere contrario reso sull'emendamento 4.16, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA fa presente che, nel corso dell'esame presso il Senato, fu chiesto informalmente un parere al Centro nazionale Trapianti in merito ad una simile previsione e tale organo fece notare come sarebbe stato problematico aumentare le modalità e le sedi nelle quali dare indicazioni circa la donazione di organi, specie alla luce delle recenti norme sulla carta di identità. Per quanto riguarda poi la parte dell'emendamento relativa alla assistenza religiosa, il Garante per la protezione dei dati personali

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ha rilevato che questa indicazione complicherebbe molto le modalità di compilazione delle DAT, da definire in base al regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, già citato.

Livia TURCO (PD) respinge le argomentazioni avanzate dal Governo, che reputa capziose e strumentali, volte a perseguire l'unico scopo di contrastare qualsivoglia proposta o contributo dei gruppi di opposizione senza alcuna preventiva valutazione del merito delle questioni.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) prende atto delle dichiarazioni del Governo e manifesta evidente perplessità sul mancato accoglimento delle ragioni esposte dai gruppi di opposizione.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA ribadisce che le questioni dibattute sono state già affrontate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato e, proprio in relazione ai profili contemplati dall'emendamento Binetti 4.16, sono stati acquisiti i pareri contrari del Centro nazionale trapianti e del Garante della Privacy.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) si dichiara stupito delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo in quanto la DAT rappresenta un documento non ostensibile al pubblico e quindi garanzia di piena riservatezza delle informazioni in esso contenute. Desta stupore, osserva, che si voglia escludere dalla DAT anche l'eventuale e facoltativa indicazione del tipo di assistenza religiosa che si intende ricevere. Ritiene necessario un approfondimento della questione anche attraverso la valutazione delle posizioni espresse al riguardo dal Garante della Privacy e dal Centro nazionale per i trapianti di organi.

Luisa BOSSA (PD) dichiara di voler apporre la sua firma all'emendamento 4.16.

Andrea SARUBBI (PD) appone la propria firma all'emendamento Binetti 4.16. Fa notare che la carta di identità dei donatori di organi ha una durata di dieci anni, mentre la DAT è efficace per cinque anni e quindi il requisito di certezza della volontà è maggiore in quest'ultima dichiarazione. Ritiene quindi utile, anche in riferimento alla indicazione di assistenza religiosa, che sia il paziente a pronunciarsi e fornire un'adesione personale. Rileva che tali orientamenti potrebbero essere quindi più agevolmente riportati nella dichiarazione anticipata di trattamento. Ritiene quindi opportuno sospendere l'esame dell'emendamento al fine di approfondirne i contenuti.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) invita il Governo ad una rivalutazione del proprio parere sull'emendamento Binetti 4.16. Avanza quindi la richiesta di acquisire la posizione del Garante della Privacy e del Centro nazionale trapianti in merito alle questioni emerse nel corso del dibattito. Si associa quindi alla richiesta di accantonare l'esame dell'emendamento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che le indicazioni fornite dal Garante della Privacy e dal Centro trapianti di organi nel corso dell'esame del provvedimento al Senato rivestono il carattere di atti informali.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che in una società sempre più multietnica, quale quella italiana, non si possa trascurare il tipo di assistenza religiosa che si desidera ricevere in un momento delicato della propria vita, e che una maggioranza che si dichiara così attenta ai temi etici dovrebbe essere più sensibile verso questo tipo di volontà, la cui manifestazione dovrebbe essere consentita anche formalmente.

Vittoria D'INCECCO (PD) segnala che, in qualità di medico di famiglia, ha potuto registrare nel corso della sua attività professionale che il rapporto fiduciario che si instaura tra paziente e medico implica la necessità, per quest'ultimo, di ricostruire con ogni elemento utile la volontà e gli

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orientamenti del paziente. Aggiunge che le dichiarazioni del paziente sono sempre sottoposte ad un vincolo di riservatezza in conformità alle prescrizioni del codice deontologico della professione. Sostiene pertanto la necessità che siano esplicitate nella DAT anche le indicazioni relative al tipo di assistenza religiosa ed alla possibile donazione di organi.

Carla CASTELLANI (PdL) esprime il proprio voto contrario sull'emendamento Binetti 4.16, rilevando che l'inserimento nella DAT delle eventuali indicazioni sul tipo di assistenza religiosa potrebbe comportare l'insorgere di oneri finanziari non sempre sostenibili dalle strutture sanitarie per tale tipo di servizio. Ritiene peraltro necessario che la legge sul testamento biologico mantenga un carattere laico e non incida su profili relativi alle scelte religiose del paziente.

Carmine Santo PATARINO (PdL) censura talune reazioni di vivo rammarico rivolte dai rappresentanti dell'opposizione al deputato Castellani nel corso del suo intervento testé svolto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avanza al relatore la richiesta di sospendere l'esame dell'emendamento Binetti 4.16, in attesa di poter acquisire, previa sua richiesta, i pareri del Centro nazionale trapianti e del Garante per la protezione dei dati personali in merito ai contenuti del suddetto emendamento.

Livia TURCO (PD) esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal presidente.

Lucio BARANI (PdL) sostiene che la maggioranza dei cittadini condivide i contenuti del provvedimento in esame e fa notare che il Parlamento è tenuto a prendere le proprie decisioni in autonomia pur acquisendo il parere e il contributo di associazioni, enti e organismi scientifici. Fa notare che la maggioranza intende approvare tempestivamente una legge su cui si registra un ampio consenso da parte dei cittadini. Non concorda pertanto con la proposta di sospendere l'esame dell'emendamento 4.16.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, nel rilevare che si tratta di questioni già affrontate nel corso dell'esame al Senato e su cui non sussiste alcuna pregiudiziale da parte del Governo e della maggioranza, accede alla richiesta avanzata dal presidente in ordine all'accantonamento dell'emendamento Binetti 4.16.

Livia TURCO (PD) ringrazia il relatore e il presidente per l'atteggiamento di disponibilità manifestato. Esprime quindi dissenso rispetto all'intervento svolto dal deputato Barani.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ribadisce la necessità che venga acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e del Centro nazionale trapianti in merito all'emendamento Binetti 4.16.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Carmine Santo PATARINO (PdL), relatore, ritiene opportuno che la Commissione completi quanto prima l'esame del provvedimento, su cui registra forti attese da parte dei cittadini.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene utile accelerare l'iter di approvazione del provvedimento in esame, in relazione al

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quale assume un particolare rilievo la posizione del Governo, considerati i profili economico-finanziari particolarmente rilevanti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, assicura che rappresenterà al Ministro Sacconi l'esigenza prospettata dall'onorevole Miotto di assicurare la presenza di un rappresentante del Governo nel corso della prossima seduta.
Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.