CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che sono pervenuti soltanto i pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
Testo unificato C. 2100 Damiano e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Santo Domenico VERSACE (PdL), relatore, illustra il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, dei progetti di legge recanti «Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori», elaborato dal Comitato ristretto ed adottato dalla Commissione di merito come testo base. Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, ha assunto il nuovo titolo di «Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori».
Per quanto concerne le disposizioni di interesse della X Commissione, segnala in particolare quelle recate dall'articolo 1, dall'articolo 5 nonché dall'articolo 3 del testo unificato in esame.
L'articolo 1 reca disposizioni in materia di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi. In particolare la norma, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 80 del 1992, autorizza l'INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ad erogare ai dipendenti da imprese in situazione di particolare difficoltà economico-finanziaria le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al successivo comma . L'erogazione di tali somme, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A seguito dell'erogazione di tali somme, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.
Ricorda in proposito che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 80 del 1992 prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito dalla legge n. 297 del 1982, dei crediti di lavoro non corrisposti. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure fallimentari, il lavoratore può chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, purché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
L'articolo 3, in materia di ammortizzatori sociali, dispone che limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 5 dispone che il Ministro del lavoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009.
Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo.
Il citato decreto del Ministro del lavoro disciplina le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del suddetto Fondo, ivi compresa l'individuazione degli organi destinati ad amministrarlo. Si prevede infine che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

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Ricorda infine che il provvedimento, il cui esame in Assemblea è calendarizzato per la prossima settimana, ha ricevuto il consenso di tutti i gruppi nella Commissione di merito. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), con riferimento all'articolo 2 del provvedimento, recante misure a favore di lavoratori in regime di monocommittenza, giudica discutibile la restrizione di queste misure ai soli collaboratori di imprese familiari contoterziste in monocommittenza. Ritiene, infatti, che la disposizione potrebbe introdurre una discriminazione nei confronti dei collaboratori di imprese familiari in pluricommittenza che solitamente rappresentano una categoria ancor meno tutelata.

Santo Domenico VERSACE (PdL), relatore, manifesta disponibilità a riformulare la proposta di parere prevedendo un'osservazione nel senso indicato dal deputato Lulli.

Ludovico VICO (PD) ricorda che nella seduta di ieri, presso la Commissione lavoro, sono stati approvati all'unanimità rilevanti emendamenti al testo in esame. Sottolinea, in particolare, l'importanza dell'approvazione dell'emendamento 3.1 del Relatore che ha elevato i termini della cassa integrazione ordinaria da 52 a 78 settimane, misura sulla quale il ministro Sacconi nella giornata odierna, al di fuori della sede parlamentare, ha manifestato la propria contrarietà. Ciò a dimostrazione dell'importanza del lavoro parlamentare su aspetti che rappresentano emergenze sociali del Paese.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Lulli, preannuncia voto favorevole su una proposta di parere favorevole che preveda un'osservazione per estendere misure di favore anche ai collaboratori di imprese familiari in pluricommittenza.

Gabriele CIMADORO (IdV) si associa all'intervento dell'onorevole Formisano.

Enzo RAISI (PdL) invita i colleghi a riflettere sulla sostenibilità economica dell'estensione degli ammortizzatori sociali.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il comma 3 dell'articolo 2 prevede che l'estensione delle misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza siano finanziate con un innalzamento dell'aliquota contributiva.

Santo Domenico VERSACE (PdL), relatore, riformula la sua proposta di parere prevedendo un'osservazione volta ad estendere le misure dell'articolo 2 anche in favore dei collaboratori in pluricommittenza (vedi allegato).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.