CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

5-02616 Fluvi: Ammontare delle risorse provenienti dai cosiddetti «conti dormienti».

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di completare l'acquisizione degli elementi necessari per dare risposta alla stessa.

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Alberto FLUVI (PD) si dichiara disponibile ad accedere alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, sottolineando, tuttavia, l'esigenza che il Governo fornisca una risposta non interlocutoria.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA dichiara la propria disponibilità a rispondere all'interrogazione già nella giornata di domani.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte quindi che lo svolgimento dell'interrogazione Fluvi n. 5-02616 è rinviato ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.
Atto n. 189.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 1). Illustra quindi le modifiche rispetto alla precedente versione della propria proposta di parere, evidenziando come la nuova lettera b) sottolinei l'esigenza di correggere la formulazione del nuovo comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 504, al fine di sopprimere il riferimento, ivi contenuto, ad una legge abrogata dall'articolo 4 dello schema di decreto.
La nuova lettera d), che sostituisce la precedente versione della lettera c), sottolinea invece l'opportunità di modificare la formulazione del comma 7 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 504, al fine di precisare che sia i tabacchi lavorati detenuti per scopi commerciali da soggetti diversi da un privato, sia i tabacchi lavorati detenuti per scopi commerciali da parte di un privato, devono comunque essere commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957, al fine di evitare il sorgere di un canale di distribuzione parallelo di tali prodotti, in contrasto con lo specifico regime che disciplina la distribuzione dei prodotti stessi.
La lettera g) sottopone invece al Governo l'opportunità di integrare l'elenco delle disposizioni abrogate dall'articolo 4 dello schema, inserendovi anche quelle disposizioni il cui contenuto risulti ormai compreso nel Capo III-bis del decreto legislativo n. 504, inserito nel corpo del citato decreto dalla lettera nn) dell'articolo 1 dello schema.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA condivide sostanzialmente la proposta di parere formulata dal relatore, domandando tuttavia quali siano le fattispecie alle quali faccia concretamente riferimento la lettera d).
Con riferimento alla lettera f), rileva come non sarà possibile mantenere contemporaneamente in funzione l'attuale sistema di documentazione cartacea prevista per la circolazione dei prodotti in regime sospensivo con il nuovo sistema informatizzato previsto dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dallo schema di decreto.

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Gianfranco CONTE, presidente, in relazione alla richiesta di chiarimento avanzata dal Sottosegretario, evidenzia come la lettera d) della proposta di parere segnali una possibile lacuna della normativa relativa alla circolazione dei tabacchi lavorati già immessi in consumo in un altro Stato membro dell'Unione europea. Infatti, mentre il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504, come sostituito dallo schema di decreto, prevede espressamente che i tabacchi detenuti da soggetti non privati devono essere commercializzati attraverso le rivendite autorizzate, tale disposizione non estende esplicitamente quest'obbligo anche ai tabacchi detenuti da soggetti privati. In tal modo si corre il rischio che questi ultimi, dopo aver regolarmente sottoposto ad accisa tali prodotti, li pongano successivamente in commercio al di fuori dei canali previsti dalla specifica disciplina in materia, senza che ciò costituisca un vero e proprio contrabbando, ma determinando evidenti rischi soprattutto per quanto riguarda il rispetto della normativa nazionale in materia di distribuzione nonché della disciplina relativa all'etichettatura dei prodotti stessi.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in merito alla lettera e) della proposta di parere, come riformulata dal relatore, relativa all'unificazione del termine di prescrizione dell'accisa sui tabacchi con il termine di prescrizione relativo all'accisa sugli altri prodotti.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alla richiesta di chiarimento avanzata dal deputato Fluvi, rileva come l'attuale disciplina in materia di prescrizione dei crediti relativi all'accisa già ponga alcuni profili di criticità in ordine alla differente durata del relativo termine, che risultano ancora più stridenti alla luce dell'inserimento della disciplina concernente i tabacchi lavorati nel corpo del Testo unico delle disposizioni sulle accise di cui al decreto legislativo n. 504. Ritiene, inoltre, che l'argomento addotto per giustificare tale differenziazione, secondo cui la più lunga durata del termine di prescrizione sui tabacchi sarebbe motivata dal notevole livello dell'accisa su tali prodotti, risulti poco fondato, in considerazione del fatto che anche su altri prodotti si applicano aliquote molto alte.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, in riferimento alle considerazioni del Sottosegretario circa la lettera f) della proposta di parere, rileva come essa sia volta ad evitare che, in attesa dell'attuazione del nuovo sistema informatizzato per la circolazione dei prodotti in regime sospensivo, possa venir meno l'attuale sistema cartaceo, determinando in tal modo un insuperabile ostacolo alla circolazione di tali prodotti ed all'attività degli operatori del settore.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.20.

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.
C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Laboccetta, C. 2758 Antonio Pepe.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Gianfranco CONTE, presidente, propone di rinviare l'esame delle proposte di legge in titolo, al fine di procedere a una più compiuta valutazione delle stesse anche sulla base degli orientamenti che saranno maturati al riguardo dall'Esecutivo.

Alberto FLUVI (PD), relatore, concorda con la proposta del Presidente.

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Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio scorso.

Marco PUGLIESE (PdL), auspica che la risoluzione possa contribuire a dare soluzione alla questione della definizione dei carichi iscritti a ruolo nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2001, riconoscendo validità ai versamenti effettuati da numerosi contribuenti anche prima dell'entrata in vigore del provvedimento che consentiva di accedere all'istituto della definizione per i predetti ruoli.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA si rimette alla Commissione in merito al contenuto della risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abbinate, legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Rileva preliminarmente come il provvedimento, che ha natura di legge quadro, intende definire i principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, settore che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, è riconducibile alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», affidata alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'interesse legislativo ad intervenire su tale materia è motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo, finora oggetto di norme settoriali o parziali, e di stabilire un assetto istituzionale che attui la riforma del Titolo V della Costituzione.

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Si tratta di un settore che risulta particolarmente complesso, anche in considerazione del fatto che su di esso si intrecciano le competenze dello Stato, delle regioni e dei comuni, al punto che il legislatore non ha esercitato la delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, né quella contenuta nella legge n. 131 del 2003 (la cosiddetta «legge La Loggia»).
In questo contesto il testo unificato in esame intende realizzare il coordinamento tra le competenze dei diversi attori istituzionali, stabilendo innanzitutto i principi fondamentali cui dovrà attenersi l'azione pubblica in tale settore.
In particolare, nel definire le finalità principali dell'intervento legislativo, il testo fa riferimento alla tutela della creatività e della libertà di espressione, alla garanzia di pari opportunità nella fruizione dell'offerta culturale per tutti i cittadini, nonché alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Al di là dei singoli aspetti del provvedimento, che saranno di seguito analizzati, considera prioritario sottolineare la necessità di garantire risorse finanziarie sufficienti ad attuare compiutamente le previsioni in esso contenute, verificando in tale contesto la congruità delle copertura finanziaria recata dall'articolo 28.
Passando all'analisi delle singole disposizioni, rileva come l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, indichi le finalità del provvedimento, sancendo il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini.
In tale contesto si prevede che la Repubblica ponga in essere le condizioni per assicurare alla musica, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare, forme di sostegno e di incentivazione, promuovendone lo sviluppo e la diffusione, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, del pluralismo e della tutela la proprietà intellettuale.
Inoltre, si prevedono misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e si garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la formazione professionale qualificata.
I commi 5 e 6 recano la definizione di spettacolo dal vivo, il quale comprende le attività culturali del teatro, della musica, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante, comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, quando esse sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.
L'articolo 2 stabilisce i principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni in materia.
Tali principi fondamentali sono: a) il riconoscimento dell'interesse nazionale dello spettacolo dal vivo; b) il sostegno alle attività di produzione nazionali, la valorizzazione della lingua italiana e la tutela dei suoi dialetti e delle minoranze linguistiche; c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo; d) il radicamento e la diffusione della presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio; e) il sostegno ai giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale; f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo; g) il sostegno alla presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere; h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione; l) la sensibilizzazione e la promozione delle attività di spettacolo, attraverso l'editoria e gli strumenti della comunicazione multimediale;

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m) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese; n) il riconoscimento della qualifica di piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo dal vivo; o) la tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale; p) la regolamentazione dell'attività di agente per lo spettacolo dal vivo e di organizzatore culturale; q) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo; r) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore; s) la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore; t) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.
In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, la lettera n), sopra illustrata, in quanto il riconoscimento della qualifica di piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo dal vivo può avere anche ricadute di natura tributaria sul regime applicabile a tali organismi, come del resto confermato dall'articolo 15, comma 1, del provvedimento.
A tale proposito evidenzia come la nozione di «organismi» risulti piuttosto indeterminata, e sembri estendersi anche a soggetti non imprenditoriali, per i quali risulterebbe improprio il riconoscimento della qualifica di piccola e media impresa.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS), che assume il carattere di fondo di investimento pluriennale.
In particolare, il Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2: a) propone alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS; b) promuove, valorizza e sostiene con appositi stanziamenti la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo; c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale; d) promuove l'utilizzo di fondi comunitari e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero; e) costituisce, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee, un portale informatico per consentire agli operatori del settore di utilizzare le informazioni relative ai fondi comunitari; f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo; g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radiotelevisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, inserendo specifici obblighi nel contratto di servizio tra lo Stato e la RAI; h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano; i) istituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo e realizza, presso la Discoteca di stato, una banca dati musicale.
In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera f), sopra illustrata, concernente l'accesso al credito per il settore dello spettacolo dal vivo ed il coinvolgimento dell'Istituto per il credito sportivo.
In base all'articolo 4, comma 1, la Conferenza unificata, sempre al fine di attuare i principi fondamentali indicati dall'articolo 2: a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché

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del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti istituito dall'articolo 14; b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche ed il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi; c) promuove e coordina accordi interistituzionali per favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale; d) promuove e coordina forme di intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori; e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo, attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università; f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali concorrono a loro volta all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2.
In particolare, in base al comma 2, le regioni: a) definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato; b) gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività di esclusivo interesse regionale e locale aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti ed il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato; c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane ed i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale; d) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it», istituito dall'articolo 20, comma 7, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore; e) promuovono il turismo culturale; f) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo; g) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, ed attivino prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo; h) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, definiscono il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo; i) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa con la RAI, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo; j) possono istituire Osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo; k) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio; l) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo; m) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali; n) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, favoriscono il sostegno a progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti; o) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, riconoscono e sostenendo l'esercizio musicale nei Teatri tenda.
In tale contesto segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera g), sopra illustrata, la quale definisce il ruolo delle regioni nell'agevolazione dell'accesso al credito.

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Ai sensi del comma 2 le regioni attuano, con criteri uniformi, i principi fondamentali della legislazione statale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 6, comma 1, prevede che anche le province, le città metropolitane e i comuni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
In particolare, oltre a svolgere in collaborazione con le regioni le funzioni già indicate dall'articolo 5, esse: partecipano con le regioni, alla definizione del programma triennale degli interventi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo; concorrono con le regioni al sostegno delle attività di esclusivo interesse regionale e locale aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica; partecipano con le regioni al coordinamento delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo; collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo; collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico; promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità.
Le città metropolitane ed i comuni rilasciano inoltre le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili per ospitare tali attività, e disciplinano i presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni.
L'articolo 7 prevede, al comma 1, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale dello spettacolo, al quale sono assegnate funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore. L'Osservatorio instaura rapporti continuativi ed organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli Osservatori territoriali, e può avvalersi della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e di documentazione e di banche dati di soggetti pubblici e privati.
Il comma 3 istituisce presso l'Osservatorio uno Sportello informatico di orientamento, formazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea, e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori del settore.
I commi 4 e 5 prevedono che l'Osservatorio instauri rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, e che la Società italiana degli autori ed editori fornisca periodicamente all'Osservatorio una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.
L'articolo 8, comma 1, intende promuovere la semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, favorendo trasformazioni e adeguamenti statutari e societari.
In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la parte del comma la quale prevede che le fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi siano incentivate anche mediante agevolazioni tributarie, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo, di attuare il consolidamento economico e la patrimonializzazione delle stesse, e di promuovere e sostenere forme innovative di attività interdisciplinare, evidenziando a tale riguardo come la previsione agevolativa risulti del tutto indeterminata.
Ai sensi del comma 2 i criteri, le modalità, e gli incentivi per l'attuazione delle previsioni del comma 1 sono determinati con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata e acquisito il

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parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, nonché delle competenti Commissioni parlamentari.
Al riguardo segnala come risulti improprio rinviare integralmente la concreta determinazione delle agevolazioni tributarie ad un atto normativo di natura secondaria, come il decreto ministeriale, per il quale si dovrebbe comunque prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre nell'articolo 15 una specifica disposizione, la quale preveda che i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazioni di natura tributaria previste dal provvedimento siano definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il comma 3 stabilisce l'obbligo che gli incarichi di direzione degli enti a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore dello spettacolo dal vivo sono conferiti mediante pubblici avvisi.
Il comma 4 elenca una serie di compiti attribuiti all'Ente teatrale italiano, relativi: alla valorizzazione della conoscenza e della diffusione delle attività del teatro e della danza; alla promozione della diffusione e della conoscenza del repertorio teatrale dell'antichità classica; alla valorizzazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo; alla consulenza tecnico-operativa all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli affari esteri e degli Istituti di cultura all'estero nella concertazione e nella definizione dei fabbisogni e degli obiettivi, nell'individuazione delle aree geografiche e nella realizzazione dei progetti volti a favorire una presenza razionale e coordinata delle attività italiane dello spettacolo dal vivo all'estero; all'ampliamento delle funzioni di promozione già esercitate nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero; alla realizzazione di nuove iniziative di aggregazione, distribuzione ed esercizio teatrale, specialmente in contesti territoriali meno serviti.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 5, il quale stabilisce che le imprese dello spettacolo dal vivo, oltre a fruire di finanziamenti pubblici, accedono alla concessione delle agevolazioni del credito di imposta e del reinvestimento degli utili previste dall'articolo 15 del provvedimento.
Anche in questo caso evidenzia come la previsione abbia natura di mero principio, rinviando sostanzialmente ad agevolazioni regolate in altra parte del provvedimento.
L'articolo 9, comma 1, indica le fattispecie di cui si deve tener conto per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini della ripartizione del FUS, mentre il comma 2 prevede la revisione ogni tre anni di tale valutazione.
Ai sensi del comma 3, per i primi tre anni di applicazione della legge l'assegnazione delle risorse del Fondo sarà effettuata tenendo prevalentemente conto del criterio storico riferito all'attività registrata mediamente nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore.
L'articolo 10 prevede che la gestione del FUS possa essere attuata anche attraverso strumenti concertativi e convenzioni triennali tra lo Stato e una o più regioni, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari, i rispettivi investimenti economici e gli ulteriori interventi degli enti locali e di privati.
Ai sensi del comma 3 la gestione delle risorse determinate in tali strumenti è affidata alla Regione.
L'articolo 11 prevede l'incremento del 50 per cento della dotazione del FUS, da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
In particolare, tale incremento sarà finanziato da una serie di diverse fonti.
In tale ambito segnala, in quanto significative per gli ambiti di competenza della Commissione, le lettere a), b) ed f), ai sensi delle quali, rispettivamente, affluiscono al FUS: il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto (lettera a); il 50 per

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cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali (lettera b); le risorse derivanti dall'articolo 11-quater della «legge 3 agosto 2009, n. 182» (lettera f).
In merito a quest'ultima previsione segnala innanzitutto, sul piano formale, la necessità di correggere il riferimento all'articolo 11-quater della legge 3 agosto 2009, n. 182, con quello all'articolo 11-quater del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Al riguardo ricorda che il predetto articolo 11-quater ha stabilito che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della cosiddetta «porno tax» vale a dire dell'addizionale del 25 per cento sull'imposta sul reddito applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (istituita dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005), ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge n. 185 del 2008, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.
Sotto il profilo sostanziale, evidenzia come l'articolo 13, comma 2, lettera b), del provvedimento preveda che il 40 per cento annuo dei proventi della «porno tax» affluisca al Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo istituito dal medesimo articolo 13: ritiene pertanto opportuno verificare il coordinamento tra tali due previsioni, onde evitare il rischio che le medesime risorse siano utilizzate per due diverse finalità.
Inoltre, la lettera c) prevede la destinazione al FUS del 5 per cento dell'intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico, la lettera d) stabilisce la destinazione alla medesima finalità dei fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo, mentre la lettera e) prevede l'afflusso al FUS del 20 per cento dei fondi della Società Arcus S.p.a..
Interessa inoltre gli ambiti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 12, il quale istituisce presso l'Istituto per il Credito sportivo il Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo.
Ai sensi del comma 2 tale Fondo è alimentato con il versamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di una quota pari all'1 per cento della quota del FUS spettante allo Stato.
In base ai commi 3 e 4 i contributi erogati dal Fondo sono concessi su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altre banche e sono assegnati a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo da vivo, previo parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo.
I contributi riguardano finanziamenti diretti alla costruzione, recupero, restauro, conservazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda, nonché finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.
Secondo il comma 5, il Fondo può essere investito temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati, assicurando, peraltro, in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi; i proventi netti derivanti dai suddetti investimenti sono portati ad incremento del Fondo stesso.
Con riferimento a tale previsione rileva i potenziali rischi che alcuni di tali investimenti finanziari potrebbero determinare, nonché il fatto che tali forme di investimento appaiono incongrue rispetto alle finalità istituzionali del Fondo.
In base al comma 7 le Regioni possono concedere contributi in conto interessi a valere sui finanziamenti erogati dal Fondo, stabilendo a tal fine la quota del FUS di propria competenza da destinare a tale

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scopo, nonché le modalità ed i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.
L'articolo 13 istituisce il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo. Le risorse del Fondo, che è gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali, sono destinate allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, nonché alla realizzazione, ristrutturazione o ammodernamento tecnologico di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto.
Il comma 2 indica in 15 milioni di euro annui per il primo triennio, la dotazione del Fondo, individuando una serie di fonti di finanziamento del Fondo.
A tale proposito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le previsioni di cui alle lettere b) e d), ai sensi delle quali affluiscono, rispettivamente, al predetto Fondo: il 40 per cento annuo dei proventi della cosiddetta «porno tax», già illustrata in precedenza (lettera b); il 30 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato (lettera d).
Con riferimento alla lettera b) segnala come l'articolo 11, comma 1, lettera f), del provvedimento preveda che le maggiori entrate accertate della cosiddetta «porno tax» affluiscano al FUS: appare pertanto opportuno verificare il coordinamento tra tali due previsioni, onde evitare il rischio che le medesime risorse siano utilizzate per due diverse finalità.
Con riferimento alla lettera d) evidenzia come le somme dell'otto per mille di competenza statale siano già ora insufficienti a far fronte alle numerosissime richieste di utilizzo.
Sono inoltre destinate al Fondo le somme del FUS annualmente impegnate e non erogate entro ventiquattro mesi (lettera a) ed il 30 per cento annuo delle sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza e di regolazione per le violazioni nelle materie cui sono preposte (lettera c).
L'articolo 14 istituisce il Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti, destinato alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti.
Ai sensi del comma 1, le risorse del Fondo sono ripartite dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, tra le regioni, le quali a loro volta le ripartiscono tra i progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti. In base al comma 3 il 50 per cento delle risorse annue del Fondo è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione ed al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi, il 25 per cento è destinato a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo ed il 25 per cento è finalizzato alla promozione della musica, della danza e del teatro.
Il comma 2 indica la dotazione del Fondo in 15 milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione del provvedimento, ai quali si provvede anche mediante l'impiego di risorse derivanti dalla confisca di beni e utilità appartenenti alle organizzazioni criminali, sulla base di intese definite annualmente tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno.
In merito a tale previsione rileva come le risorse derivanti dalla confisca di beni alle organizzazioni criminali, il cui ammontare è peraltro variabile di anno in anno, siano già preordinate ad altre finalità.
Rientra inoltre negli ambiti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 15, il quale reca le agevolazioni fiscali in favore dello spettacolo dal vivo.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, in deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo sono

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assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per tale settore.
A tale riguardo ricorda che la disciplina tributaria nazionale conosce alcuni regimi di favore per le piccole e medie imprese, tra i quali si possono richiamare:
1) il regime semplificato in termini di adempimenti fiscali previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, applicabile ai soggetti che realizzano ricavi non superiori a 309.874 euro se esercenti attività di lavoro autonomo ovvero non superiori a 516.457 euro se esercenti attività di impresa;
2) il regime per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, applicabile alle persone fisiche che avviano una nuova attività di lavoro autonomo o d'impresa d'imposta e che, tra gli altri requisiti richiesti, realizzano un ammontare di compensi per lavoro autonomo o di ricavi per prestazioni di servizi non superiore a 30.987 euro ovvero di ricavi non superiori a 61.975 euro per le altre imprese, i quali possono avvalersi, in particolare, per i primi tre periodi d'imposta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa;
3) il regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007, applicabile alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro l'anno, i quali usufruiscono di agevolazioni in termini di adempimenti fiscali, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP, fissata in misura pari al 20 per cento, nonché della non applicazione degli studi di settore.

Il comma 2 elenca invece una serie di agevolazioni tributarie, consistenti:
a) nell'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione, ovvero reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.
In merito a tale previsione segnala la necessità di specificare meglio la portata dell'agevolazione, eventualmente riformulando la disposizione nel senso di prevedere l'attribuzione alle imprese del settore dello spettacolo dal vivo di un credito di imposta per gli investimenti per attività di formazione, nonché per il recupero, il ripristino o l'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.
b) nel riconoscimento di crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore nello svolgimento della propria attività, rivolta al sostegno di nuovi autori, nuovi interpreti, nuovi musicisti, nuovi cantanti e nuovi ballerini.
In merito a tale previsione rileva come la previsione agevolativa risulti del tutto indeterminata, sia per quanto riguarda i soggetti beneficiari, sia per quanto riguarda l'ammontare dei crediti ed i requisiti per la loro fruizione.
c) nella deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro.
In merito a tale previsione evidenzia, in primo luogo, la necessità di chiarire se si intenda introdurre una deduzione, che non dovrebbe applicarsi all'imposta lorda, ma al reddito imponibile, ovvero una detrazione dall'imposta lorda. Inoltre, segnala la necessità di specificare che l'agevolazione di applica ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, nonché di indicare nei confronti di quali soggetti debbano essere effettuate le erogazioni liberali per cui si riconosce la deducibilità. Segnala altresì come l'articolo 15, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986 già preveda la detraibilità del 22 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e

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associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
d) nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.
Inmerito a tale previsione segnala come essa non indichi quali siano i beni e i servizi che potranno avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, e come non risulti chiaro quale sia il regime IVA agevolato cui essa fa riferimento. Inoltre, occorre ricordare come ogni intervento sulla disciplina IVA debba essere compatibile con la disciplina comunitaria in materia, la quale risulta particolarmente restrittiva per quanto riguarda il riconoscimento di aliquote ridotte.
e) nella defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani, con lo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato e di favorire la crescita delle produzioni emergenti.
Anche in merito a tale disposizione rileva come la previsione agevolativa, oltre a essere formulata in termini del tutto atecnici, risulti completamente indeterminata, sia per quanto l'imposta cui si riferisce, sia per quanto attiene all'identificazione dei soggetti beneficiari, sia per quanto riguarda il suo ammontare ed i requisiti per la fruizione.

Il comma 3 riconosce la deducibilità dal reddito imponibile dei costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate, nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito dal contratto o dal foglio di ingaggio.
In merito a tale disposizione rileva come essa non specifichi a quale tipologia di soggetti spetti la prevista deducibilità; parallelamente, appare opportuno indicare un tetto massimo di deducibilità. Inoltre, non appare chiara la nozione di «costi di ammortamento per l'acquisto», che dovrebbe pertanto essere sostituita da quella di costi per l'acquisto dei beni e servizi indicati nella disposizione.
In base al comma 4, primo periodo, alle imprese teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del n. 600.
Al riguardo ricorda che il predetto l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 prevede che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati operano una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali. Inoltre, il comma 5 dell'articolo 29 stabilisce che le amministrazioni dello Stato operano, al momento del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'IRES sui compensi erogati a titolo di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni, di redditi di capitale e di contributi.
Il secondo periodo del comma 4 prevede, invece, che alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il quale prevede l'esenzione di talune operazioni di credito a medio e lungo termine dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, e

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dalle tasse di concessione governativa, e la loro sostituzione con un'imposta sostitutiva.
In tale contesto la disposizione aggiunge che «a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico.».
In merito a tale ultima previsione non appare chiara la connessione con la prima parte della disposizione.
Il comma 5 estende alle fondazioni e alle associazioni riconosciute finanziate «dal Fondo» il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) previsto in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 367 del 1996.
Al riguardo ricorda che il predetto comma 5 dispone l'esclusione dalle imposte sui redditi dei proventi percepiti dalle fondazioni lirico-sinfoniche nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie.
In merito alla formulazione della disposizione rileva la necessità di specificare quale sia il Fondo cui si fa riferimento, che dovrebbe peraltro essere il FUS.
Inoltre, sul piano sostanziale, la previsione sembra sovrapporsi con altre agevolazioni contenute nell'articolo 15, quali le esenzioni e i crediti di imposta contemplati dalle lettere a) e b) del comma 2.
Il comma 7 stabilisce che ai soggetti dello spettacolo dal vivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.
Al riguardo ricorda che il predetto articolo 90 reca un'ampia serie di agevolazioni, anche di natura tributaria, in favore delle società sportive dilettantistiche.
Si tratta, in particolare: della possibilità di optare per un regime IVA semplificato, che prevede tra l'altro speciali modalità di calcolo della base imponibile e la forfetizzazione delle detrazioni; della determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3 per cento sull'ammontare dei proventi; dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa degli atti costitutivi e di trasformazione; della detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro; dell'esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie; dell'esenzione dalle tasse di concessione governativa per gli atti e i provvedimenti; della deducibilità fino ad un massimo di 5 esercizi, ai fini delle imposte sui redditi, in qualità di spese di pubblicità, dei corrispettivi in denaro e natura erogati a tali soggetti; dell'applicazione di una speciale modalità di calcolo della base imponibile IRAP; dell'esenzione dall'applicazione delle norme del TUIR circa la perdita della qualifica di ente non commerciale; dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
Anche in questo caso rileva come la disposizione sia formulata in termini molto generici, attesa anche la molteplicità delle previsioni contenute nel richiamato articolo 90 della legge n. 289, il che potrebbe, tra l'altro, determinare sovrapposizioni o confusioni con altre agevolazioni previste dal provvedimento.
Inoltre, sul piano sostanziale, appare discutibile estendere l'applicazione di un regime previsto per soggetti che svolgono attività dilettantistiche anche a soggetti che svolgono invece attività professionali ed imprenditoriali.
Il comma 8 prevede, a partire dall'anno 2011, la detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente che concorrono a formare il reddito complessivo per le spese per la frequenza di corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo «effettuati da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi con gestione diretta o in convenzione con enti pubblici».
In merito alla formulazione della disposizione rileva la necessità di specificare che la detrazione si applica ai fini dall'imposta sulle persone fisiche e si riferisce alla spese per la frequenza a corsi tenuti o organizzati dai predetti istituti, enti o scuole. Inoltre, suggerisce l'opportunità di riformulare la previsione come novella all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo

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n. 917 del 1986, nonché di stabilire un importo massimo detraibile, analogamente a quanto previsto per la maggior parte delle spese detraibili.
In generale, rileva come l'articolo 15, analogamente ad altre disposizioni recate dal provvedimento, risulti formulato in termini molto generali, più consoni ad una disposizione di delega che ad una norma direttamente applicabile.
Con riferimento alle singole agevolazioni tributarie, evidenzia inoltre l'opportunità di verificare la compatibilità delle agevolazioni, che hanno carattere settoriale, con le disposizioni comunitarie, prevedendo quindi che la loro efficacia sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Segnala, inoltre, l'opportunità di rinviare a provvedimenti secondari da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei profili di attuazione delle predette previsioni.
Non attiene, invece, ai profili tributari il comma 6, ai sensi del quale l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni concernenti le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.
L'articolo 16 riconosce, al comma 1, l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo, prevedendo, al comma 2, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formuli linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia e della pratica teatrale, della storia e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.
In tale contesto il comma 3 prevede l'attivazione di forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.
L'articolo 17 interviene sui temi della formazione professionale nel settore dello spettacolo dal vivo, prevedendo, al comma 1, che la Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali in materia, promuovendo inoltre il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.
In tale quadro il comma 2 stabilisce che le regioni, avvalendosi di poli formativi, università ed enti preposti, pubblici e privati, operanti nel settore, curino la formazione e l'aggiornamento dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, nonché degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore e degli addetti al settore della pubblica amministrazione.
In base al comma 3, lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, promuove corsi di alta qualificazione professionale.
Il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati i criteri nazionali per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e le scuole di ballo, le caratteristiche delle strutture e delle persone incaricate dell'insegnamento, i titoli, i curricula e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione.
Il comma 5 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza nella scuola privata.
Il comma 6 stabilisce che l'Accademia d'arte circense promuova una specifica attività didattica e professionale di formazione e perfezionamento, prevedendo inoltre che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostenga e promuova il Centro educativo

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di documentazione delle arti circensi (CEDAC), per istituire un archivio permanente di studio delle arti circensi nonché un museo del circo.
Il comma 7 stabilisce che la Scuola superiore della pubblica amministrazione concorra alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali di regioni e di enti locali,.
L'articolo 18 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l'ENPALS e con il servizio «Listaspettacolo.it», una banca dati professionale in cui sono iscritti i quadri artistici, tecnici ed organizzativi dello spettacolo dal vivo in base ad autocertificazione. Ai sensi del comma 2, i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
L'articolo 19 istituisce la figura professionale del procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale.
Ai sensi dei commi 1 e 2 tale soggetto opera in base ad una licenza rilasciata dalle autorità competenti e, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura gli interessi dell'artista, ne ha la procura e promuove professionalmente i rapporti tra quest'ultimo e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipula di contratti di prestazione artistica, ovvero tra soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici.
L'esercizio della professione di procuratore è subordinato, in forza del comma 3, all'iscrizione in un apposito registro nazionale ed in un ruolo regionale istituiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In base al comma 4, sono assimilati alla predetta figura del procuratore gli operatori professionali, definiti organizzatori culturali, i quali, in via prevalente, stabile e continuativa, promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano ed allestiscono gli spettacoli, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore.
L'articolo 20 reca norme in materia di tutele assicurative e di collocamento al lavoro per i lavoratori dello spettacolo dal vivo.
In particolare, il comma 1 sancisce il principio della tutela sociale dei lavoratori dello spettacolo, i quali svolgono la propria attività in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale. In tale contesto la disposizione integra il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (il quale disciplina i casi nei quali è ammesso il ricorso al lavoro intermittente), prevedendo esplicitamente la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo.
Il comma 2 estende ai predetti lavoratori l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro siano definite politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche dei tersicorei e dei ballerini.
Ai sensi del comma 4, tali politiche di sostegno devono prevedere: la costituzione di un apposito fondo presso l'ENPALS; la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a 45 anni per le donne o a 50 anni per gli uomini, e di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni nella specifica categoria dei ballerini o tersicorei; la cumulabilità della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Il comma 5 consente, in deroga alla disciplina in materia, ai lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica

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o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, che non raggiungono le 120 giornate di prestazioni annue richieste per avere diritto alla pensione, ma che abbiano raggiunto un minimo di 60 contributi per ogni anno di riferimento, di versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota.
Inoltre, si prevede che la ricongiunzione della contribuzione tra ENPALS ed INPS sia applicata, con le modalità che verranno definite in apposite convenzioni bilaterali tra gli enti interessati, anche nel caso di contribuzione mista ENPALS - INPDAP e ENPALS - INPGI.
Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, la misura della retribuzione massima pensionabile dei lavoratori dello spettacolo, come determinata dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971 (costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva), sia equiparata a quella prevista ai fini imponibili, determinata dall'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto.
Il comma 7 prevede la creazione presso il Ministero del lavoro del sito internet «Listaspettacolo.it», al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo, nonché con funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro.
Il comma 8 consente alle imprese di spettacolo di assumere lavoratori minori.
Il comma 9 stabilisce che la SIAE e gli istituti ad essa collegati, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo contemporaneo, riconoscano alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore, apposite agevolazioni.
L'articolo 21 interviene sulle competenze della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa, prevedendo che essa sostenga lo spettacolo dal vivo esclusivamente attraverso la compartecipazione a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalente dello spettacolo, oppure partecipando a iniziative volte a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali da parte dei disabili, secondo linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.
L'articolo 22 istituisce il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare.
I commi da 1 a 5 regolano la composizione, la durata e l'articolazione del Consiglio, che annovera 20 componenti più il presidente, nonché la sua organizzazione e funzionamento, che sono disciplinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Il comma 6 definisce i compiti del Consiglio, il quale esprime parere vincolante: a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo per la quota spettante allo Stato; b) sull'individuazione della quota del Fondo Unico dello Spettacolo da destinare alle regioni; c) sulla ripartizione interna tra le regioni della quota parte del Fondo unico per lo spettacolo loro destinata; d) sul riconoscimento e la sussistenza della qualifica di operatore dello spettacolo dal vivo; e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma tra le regioni e lo Stato per la gestione del FUS e sull'utilizzo di risorse aggiuntive; f) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo; g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo; h) sull'accesso al credito agevolato dei soggetti dello spettacolo dal vivo; i) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso riferite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali.

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In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera h), in base alla quale il Consiglio si esprime anche sull'accesso al credito agevolato dei soggetti dello spettacolo dal vivo.
A tale proposito rileva come si possano sollevare alcuni dubbi circa l'opportunità di prevedere che il Consiglio esprima un parere vincolante sulle decisioni relative all'accesso al credito di singoli soggetti.
L'articolo 23 disciplina comitati tecnici, in cui si articola il Consiglio dello spettacolo dal vivo, definendone, ai commi 1 e 2, le modalità di composizione e funzionamento.
Il comma 3 prevede che tali comitati si esprimano, in particolare, sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e sulla relativa ripartizione delle risorse; sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata; sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.
L'articolo 24, comma 1, riconosce nella musica un aspetto fondamentale della cultura ed un insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconoscendo la necessità della sua esecuzione dal vivo come elemento ineludibile per la sua esistenza e salvaguardia.
Ai sensi del comma 2, la Repubblica tutela e valorizza le attività liriche, lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento a quelle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, promuovono una serie di obiettivi indicati dalla norma.
L'articolo 25, comma 1, riconosce il teatro come aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
Il comma 2 prevede che la Repubblica tuteli e valorizzi le attività teatrali professionali e amatoriali, promuovendo lo sviluppo di quelle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che promuovano una serie di obiettivi indicati dalla norma.
In tale contesto il comma 3 indica i criteri cui dovranno attenersi tali attività.
L'articolo 26, comma 1, riconosce la danza come aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
In tale contesto il comma 2 prevede che la Repubblica favorisca lo sviluppo delle attività professionali di danza, indicando le caratteristiche e le finalità delle attività oggetto della promozione pubblica.
Il comma 3 riserva l'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, a chi sia in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.
L'articolo 27 prevede che la Repubblica promuova la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
In tale contesto il comma 2 prevede che la Repubblica sostenga lo sviluppo del settore attraverso una serie di iniziative produttive, promozionali, di assistenza e formative.
In tale ambito segnala, per quel che attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera h), la quale contempla agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedano la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, nonché per favorire la trasformazione dei circhi con animali in circhi senza animali, sottolineando come anche in questo caso la previsione agevolativa risulti del tutto indeterminata.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il comma 4, il quale prevede che alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni

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vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.
A tale proposito segnala l'opportunità di lasciare ai singoli comuni, nell'esercizio della loro autonomia tributaria, la decisione in merito all'esenzione da tale tassa, la quale spetta ai comuni, i quali hanno la facoltà di disciplinare con proprio regolamento i criteri per la sua applicazione, nonché di prevedere che i relativi oneri siano posti integralmente a carico dei singoli bilanci comunali.
Il comma 3 prevede altresì l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività circense.
L'articolo 28 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ai quali si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti per i medesimi anni nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, avvalendosi a tal fine dello strumento delle rimodulazione tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, previsto dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Al riguardo rileva come non risulti agevole effettuare una quantificazione degli oneri generati dalle agevolazioni fiscali recate dal provvedimento, in considerazione del fatto che molte di esse risultano sostanzialmente indeterminate.
Inoltre, appare necessario individuare modalità di copertura di natura non temporanea, in considerazione del fatto che molti degli oneri determinati dal provvedimento, in particolare quelli connessi a norme tributarie, hanno carattere permanente.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2), le quali contengono una serie di rilievi puntuali sulle norme del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, al fine di superare gli elementi di criticità presenti nel testo.
A tale proposito, precisa di avere preso contatti con il relatore per la Commissione Cultura, il quale ha già dichiarato la propria disponibilità a recepire le predette condizioni nel prosieguo dell'esame in sede referente, in modo da correggere in tale sede i difetti del testo unificato e da portare all'esame dell'Assemblea un provvedimento il più possibile condiviso, della cui approvazione il settore dello spettacolo dal vivo ha assoluta necessità.
Si dichiara comunque fin d'ora disponibile ad integrare e modificare la propria proposta di parere, alla luce del dibattito sul provvedimento.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, il quale intende promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, incentivando, anche con misure di carattere tributario, le fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di aumentare la concorrenzialità di tali imprese in ambito nazionale ed europeo, rileva come la genericità della disposizione non consenta di individuare gli strumenti attraverso cui realizzare le finalità programmatiche enunciate.
In merito invece al comma 2 del medesimo articolo, il quale rinvia a successivi decreti del Ministro per i beni e le attività culturali la determinazione degli incentivi, nonché dei criteri e delle modalità per la loro attuazione, sottolinea come non sia possibile rinviare ad uno o più decreti ministeriali l'individuazione di misure agevolative di natura fiscale, in quanto gli aspetti sostanziali di queste, in base all'articolo 23 della Costituzione, devono essere disciplinati con provvedimenti normativi di rango primario.
Evidenzia inoltre come le predette disposizioni introducano misure agevolative a carattere selettivo che potrebbero contrastare con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Ritiene altresì che, considerata la natura fiscale delle agevolazioni, all'emanazione di eventuali provvedimenti attuativi dovrebbe essere interessato anche il Ministero dell'economia e delle finanze.

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Passando quindi alla lettera a) dell'articolo 11, la quale destina all'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985 il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, rileva come le risorse derivanti dalle estrazioni settimanali del lotto, in base all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, siano già destinate - per una quota di ammontare massimo di 154.937.070 euro - alla conservazione dei beni artistici e paesaggistici, e come pertanto la previsione della predetta lettera a) ridurrebbe l'importo destinato a tale finalità.
In merito alla lettera b) del medesimo articolo 11, la quale destina al già citato FUS il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, evidenzia come non esista alcun Fondo gestito dall'AAMS nel quale confluiscano i premi non riscossi.
In riferimento all'articolo 15, recante alcune norme agevolative di natura fiscale, rileva, in merito alcomma 1, il quale assimila, ai fini della fruizione delle relative agevolazioni nazionali e comunitarie, gli organismi dello spettacolo dal vivo alle piccole e medie imprese, come non sia possibile assimilare tout court gli organismi dello spettacolo dal vivo (individuati, peraltro, genericamente e atecnicamente) alle PMI, posto che queste ultime sono ben identificate e individuate, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, al ricorrere di presupposti e condizioni quantitative. Ritiene, quindi, che gli organismi dello spettacolo dal vivo potranno accedere alle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese soltanto qualora rispettino le condizioni e i presupposti richiesti dalla relativa disciplina generale delle PMI. In caso contrario, stante il carattere selettivo della disposizione, questa potrebbe essere oggetto di censura comunitaria quale aiuto di Stato.
Passando alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 15, la quale prevede l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo, evidenzia come la nozione di «esenzione dalle imposte» risulti generica, non comprendendosi a quali imposte (IRES, IRPEF o IRAP) si intenda fare riferimento. Rileva inoltre come il contenuto della disposizione appaia poco chiaro, stante la sua formulazione atecnica, la quale fa ad esempio riferimento alle nozioni di «avanzi di gestione» e di «ammortamento» di perdite pregresse, e come non siano individuati gli ambiti delle deroghe alla disciplina generale relativa al riporto delle perdite dettata dal Testo unico delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda la lettera b), che introduce un credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore nello svolgimento di attività volta al sostegno di giovani artisti, sottolinea anche in questo caso come la formulazione della disposizione risulti generica, e non consenta di individuare gli elementi essenziali delle agevolazioni prospettate, quali la consistenza stessa dell'agevolazione o la definizione dell'ambito temporale di applicazione, che devono essere disciplinati solo con norma di rango primario.
In merito alla lettera c), la quale prevede la «deduzione dall'imposta lorda» del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, evidenzia come la disposizione, genericamente formulata, non consenta una adeguata individuazione dell'ambito di applicazione dell'agevolazione, e come essa non sia coordinata con l'articolo, 15 comma 1, lettera i), del TUIR, la quale prevede una detrazione IRPEF delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato a favore di enti che svolgono senza fini di lucro attività nello spettacolo. Inoltre, la norma non indica il limite massimo della spesa agevolabile, rendendo in tal modo impossibile un'adeguata quantificazione degli effetti sul gettito.

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Per quanto attiene alla lettera d), che prevede la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, nei limiti fissati dall'Unione europea, e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connesse e strumentali, rileva come l'estensione della previsione alle attività «strettamente connesse e strumentali» non sia chiara. Qualora si interpretasse la norma nel senso di applicare l'aliquota IVA ridotta anche alle attività connesse, quali ad esempio i lavori di allestimento degli spettacoli, la stessa sarebbe in contrasto con la Direttiva 2006/112/CE, e comporterebbe l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria.
Evidenzia inoltre come alcune attività di «spettacolo dal vivo», individuate dall'articolo 1, comma 5, del provvedimento, già fruiscano dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
Per quel che riguarda la lettera e), la quale prevede la «defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani», con lo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato e di favorire la crescita delle produzioni emergenti, evidenzia come la norma sia formulata genericamente, non consentendo di individuare in maniera puntuale lo strumento agevolativo con il quale si intende realizzare la «defiscalizzazione» e l'ambito temporale di applicazione della «defiscalizzazione» stessa, né di effettuare una corretta quantificazione degli effetti sul gettito dell'agevolazione.
Con riferimento al comma 3, il quale riconosce la deducibilità fiscale dei costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, prevedendo, inoltre, la deducibilità, nella misura massima del 40 per cento, dell'importo stabilito per contratto o foglio di ingaggio, delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione, sottolinea come la norma, oltre ad essere formulata genericamente e in modo poco chiaro, escluda dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi alcuni costi in modo forfetario anziché analitico, senza indicare la categoria di reddito di riferimento.
Rileva inoltre come la previsione, analogamente a tutte le misure agevolative destinate a trovare applicazione esclusivamente nell'ambito di uno specifico settore economico, risulti «selettiva» e passibile, quindi, di censura comunitaria per incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.
In merito al primo periodo del comma 4, il quale esclude, per le imprese teatrali, l'applicazione delle ritenute effettuate dagli enti locali e da enti pubblici e privati sui compensi per la perdita di avviamento nonché dallo Stato su compensi e redditi da esso corrisposti, segnala come analoga disciplina in materia di «credito cinematografico» e «credito teatrale» sia dettata, nell'ambito delle disposizioni fiscali di favore, dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
In relazione al secondo periodo del comma 4, il quale estende alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo l'applicazione delle agevolazioni previste per alcuni tipi di crediti (quali l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative), estendendo inoltre, nell'ambito di questa agevolazione, alla produzione di video la fruizione degli incentivi vigenti in favore del settore cinematografico, rileva come il rinvio agli «incentivi vigenti in favore del settore cinematografico» risulti generico, e non consenta di individuare compiutamente a quali agevolazioni si voglia fare riferimento.
In merito al comma 7, il quale rende applicabile, in favore dei soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, in quanto compatibili, il regime tributario agevolato riconosciuto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, evidenzia come la disposizione risulti formulata in termini poco chiari, dal momento che il generico riferimento all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 non consente

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di comprendere quali siano i benefici applicabili agli organismi dello spettacolo dal vivo.
In relazione al comma 8, il quale riconosce, a partire dal 2011, la detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenuta per la frequenza di corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo effettuati da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi con gestione diretta o in convenzione con ente pubblico, rileva come il termine «corsi di istruzione» sia troppo generico, e non consenta di individuare l'ambito di applicazione dell'agevolazione.
In riferimento all'articolo 27, il quale prevede programmaticamente che siano introdotte agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non utilizzano animali, nonché per favorire la trasformazione dei circhi con animali in circhi senza animali, escludendo inoltre l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante, segnala l'estrema genericità della previsione, che non consente di individuare gli strumenti attraverso cui si intendono realizzare le finalità programmatiche enunciate.
Per quel che attiene all'articolo 28, il quale quantifica i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge in esame in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, evidenzia come il Dipartimento delle finanze evidenzi una perdita di gettito, derivante dalle disposizioni fiscali di cui all'articolo 15 e al comma 4 dell'articolo 27, pari a 4 milioni di euro per il 2010, 18,2 milioni per il 2011, 72,4 milioni per il 2012 e 46,5 milioni per il 2013.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il relatore, nella proposta di parere predisposta, prospetti la necessità di correggere una serie di imprecisioni e incongruenze riscontrate nelle disposizioni del provvedimento afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, sulle quali, peraltro, ha manifestato numerose e analoghe perplessità anche il Governo, al fine di aiutare la Commissione Cultura a formulare correttamente le norme di carattere tributario, ferme restando le valutazioni politiche che potranno essere espresse sull'intervento legislativo.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, sottolinea come le finalità del provvedimento, assolutamente condivisibili, debbano indurre ad esaminare l'intervento legislativo in un'ottica il più possibile collaborativa, per giungere all'approvazione di una legge quadro di importanza fondamentale per il settore dello spettacolo dal vivo.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
Testo unificato C. 2100 e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2100 ed abbinate, adottato come testo base dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'articolo 1, integrando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 80 del 1992, n. 80, prevede che, in via sperimentale, per il triennio 2010-2012, l'INPS possa erogare ai lavoratori dipendenti di imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti,

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in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno 4 mensilità nei 12 mesi precedenti all'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale sono approvati gli accordi tra le parti in materia.
Per tale finalità l'INPS si avvale del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 297 del 1982, nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo.
Come accennato in precedenza, l'erogazione avviene sulla base di specifici accordi stipulati, in relazione a ciascuna impresa, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente all'erogazione, l'INPS subentra, limitatamente agli importi erogati, nei crediti vantati a qualunque titolo dal lavoratore nei confronti con l'impresa.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un monitoraggio in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, che prevedono, in via sperimentale, l'introduzione di una nuova forma di ammortizzatore sociale per i collaboratori coordinati e continuativi nei casi di fine lavoro, consistente nell'erogazione in unica soluzione di una somma pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.
All'esito di tale monitoraggio il Ministro può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, procedere alla revisione dei requisiti di accesso a tale trattamento e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto.
Il comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione l'INPS separata relativa ai lavoratori autonomi, a condizione che questi si trovino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligo di versare i contributi.
Ricorda che il predetto articolo 2116 prevede che le prestazioni di previdenza ed assistenza sono dovute ai lavoratori anche quando il datore di lavoro non ha versato i contributi dovuti, e che, qualora a causa del mancato versamento dei contributi a suo carico, le prestazioni non sono erogate, in tutto o in parte, il predetto datore di lavoro è comunque responsabile dei danni per il lavoratore.
All'onere derivante dal comma 2 si provvede, ai sensi del comma 3, mediante l'incremento dallo 0,22 allo 0,25 per cento dell'aliquota aggiuntiva prevista a carico degli iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi, introdotta per finanziare l'estensione alle lavoratrici autonome delle prestazioni per la maternità.
L'articolo 3 prevede, al comma 1, che limitatamente al biennio 2010-2011, e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria per un periodo massimo complessivo di 78 settimane, in luogo dell'attuale limite massimo complessivo di 12 mesi.
Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 per il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito.
L'articolo 4 prevede, al comma 1, che, fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell'agricoltura, nonché gli elenchi nominativi trimestrali dei predetti lavoratori, funzionali all'accreditamento dei relativi contributi previdenziali, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia (pubblicazione mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore).
I commi da 2 a 4 innovano tale sistema, prevedendo che, a partire dalle giornate di

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occupazione relative all'anno 2010, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati dall'INPS in via telematica sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, e che, a decorrere dal 1o giugno 2010, gli elenchi nominativi trimestrali sono soppressi.
Inoltre si stabilisce che l'INPS notifichi in via telematica ai lavoratori interessati le variazioni all'elenco nominativo annuale, qualora siano state riconosciute nuove giornate lavorative o ne siano state disconosciute alcune.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 15, il quale prevede, al comma 1, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisca presso l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Il Fondo, che è previsto dal contratto collettivo per il settore assicurativo sottoscritto il 9 ottobre 2009, è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo.
Ai sensi del comma 2 il predetto decreto ministeriale disciplina le modalità di versamento dei contributi ed il funzionamento del Fondo, nonché l'individuazione degli organi di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo.
Il comma 3 precisa che l'istituzione e l'operatività del Fondo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di consentire alla propria parte politica di valutarne il contenuto in maniera più compiuta.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Sui lavori della Commissione.

Ivano STRIZZOLO (PD) chiede di inserire all'ordine del giorno della Commissione la propria proposta di legge C. 2578, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché le proposte di legge sulla medesima materia presentate dai deputati Leo e Jannone.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alla richiesta del deputato Strizzolo, rileva come la proposta di legge sia già stata inserita nel programma dei lavori della Commissione, ritenendo che essa potrà essere inserita all'ordine del giorno dopo le prossime elezioni amministrazioni, in base alle decisioni che saranno assunte in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 marzo 2010.

Audizione della dottoressa Anna Puccio, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.