CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.
C. 3273 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda come nella precedente seduta il relatore abbia illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda altresì come la Commissione, essendo chiamata a svolgere l'esame del provvedimento in sede consultiva, debba esaminare il provvedimento ed esprimere un parere limitatamente alle parti di propria competenza e, segnatamente, con riferimento all'articolo 1, comma 3, che si riferisce essenzialmente ai ricorsi contro le decisioni di ammissione e di eliminazione di liste di candidati o di singoli candidati. I rilievi e le considerazioni sulle ulteriori disposizioni del provvedimento, peraltro, potranno essere utilmente svolte nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito.

Cinzia CAPANO (PD) non condivide l'osservazione del relatore il quale, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, ha osservato che il decreto-legge in esame recherebbe un intervento di carattere interpretativo su una legge dello Stato, senza invadere la potestà normativa regionale. Rileva infatti come la legge regionale, con la tecnica del rinvio per relationem, finisca per assorbire la disciplina nazionale. In tal modo il legislatore regionale ha manifestato

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la volontà di regolare determinati aspetti della materia elettorale conformemente a quanto disposto dalla legge dello Stato secondo l'interpretazione corrente di quest'ultima. Pertanto, se in un secondo momento si interviene sulla legge statale in via di interpretazione autentica, è innegabile che ciò incida sulla potestà normativa regionale. Infatti la volontà originaria del legislatore regionale era quella di conformare la propria disciplina a quella statale secondo l'interpretazione allora corrente, mentre ora anche la norma regionale, in virtù del meccanismo del rinvio, assumerà il nuovo significato normativamente imposto con legge dello Stato.
Più in generale, ritiene che l'intervento legislativo presenti un insanabile vizio di costituzionalità poiché, come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, l'interpretazione delle leggi spetta al potere giurisdizionale.
Rileva inoltre come il carattere interpretativo del provvedimento sia in realtà pretestuoso, poiché dall'articolo 1, comma 4, si desume in modo certo come lo stesso abbia carattere innovativo, riaprendo sostanzialmente i termini per la presentazione delle liste elettorali.
Ritiene pertanto che la Commissione non possa assolutamente esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Federico PALOMBA (IdV) esprime a nome del proprio gruppo un giudizio estremamente negativo sul provvedimento in esame, che appare gravemente viziato sotto il profilo della costituzionalità e profondamente scorretto poiché determina il cambiamento delle regole di una competizione elettorale attualmente in corso di svolgimento. Il decreto-legge, segnatamente, interviene del corso di un procedimento pendente presso un organo di garanzia, quale è l'ufficio elettorale, per censurare una decisione già presa da quest'ultimo e per condizionare e vincolare, nella successiva fase di impugnazione, la decisione dell'organo giurisdizionale. Si tratta di un comportamento inaccettabile, illegittimo e volto a creare un precedente molto pericoloso, in base al quale la maggioranza ed il Governo, intervenendo con decreti-legge assertivamente interpretativi, possono condizionare le decisioni degli uffici elettorali e degli organi giurisdizionali, alterando in tal modo lo svolgimento e l'esito delle competizioni elettorali.

Pasquale CIRIELLO (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Palomba, sottolineando come sia del tutto singolare che, nell'ambito di un unico procedimento, una fase endoprocedimentale sia disciplinata in base ad una data disciplina ed una successiva fase endoprocedimentale sia regolata da una disciplina diversa e contrastante con la prima.
Rileva come il decreto-legge in esame non abbia affatto valore interpretativo e come lo stesso violi l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione e si ponga in contrasto con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Osserva quindi come vi siano stati in passato taluni interventi normativi analoghi, ma come non se ne ricordi nessuno così palesemente incostituzionale. Si tratta, infatti, di una sorta di sanatoria, che tuttavia, non avendo il carattere della generalità ed astrattezza, va a sanare solo alcuni e ben noti procedimenti elettorali di precipuo interesse della maggioranza, lasciando inalterate situazioni simili e analoghe. Non comprende, dunque, per quale motivo debba essere tutelato il diritto solo di alcuni cittadini di esprimersi nelle elezioni.
Con riferimento alla questione affrontata dall'onorevole Capano in merito ai rapporti tra potestà normativa statale e regionale, ritiene che l'interpretazione autentica della norma in questione spettasse senza dubbio alla seconda.

Marilena SAMPERI (PD) condivide gli interventi dei colleghi Capano e Ciriello, sottolineando come il provvedimento in esame abbia un contenuto non interpretativo ma innovativo e come lo stesso sia privo dei caratteri della generalità ed astrattezza.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il provvedimento in esame costituisca una

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ulteriore dimostrazione di come il Governo in carica ricorra allo strumento normativo per scopi personali o comunque di parte. Si tratta di un decreto-legge che, intervenendo in materia elettorale, viola l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione; non ha un contenuto realmente interpretativo, bensì dispositivo; non ha un contenuto generale ed astratto, applicandosi solo ad un caso concreto. Di fronte ad una simile ed evidente incostituzionalità, destano quindi stupore le dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri e di alcuni ministri, che tentano di smentire questa incontestabile realtà. Anche per questo motivo l'opposizione del Partito democratico sul provvedimento sarà estremamente dura e condotta con tutti i mezzi legittimi a disposizione. Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, sottolinea come sia del tutto generica, pretestuosa ed inaccettabile la formulazione dell'articolo 1, comma 1.
Alla luce della relazione svolta nella scorsa seduta, dalla quale appare di tutta evidenza che sarà presentata una proposta di parere favorevole, presenta sin d'ora a nome del suo gruppo una proposta di parere che sarà alternativa a quella che presenterà il relatore (vedi allegato).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide una solo dei rilievi dell'onorevole Ferranti, quella relativa alla formulazione generica dell'articolo 1, comma 1. In generale ritiene che il provvedimento sia necessario, opportuno e volto a tutelare un diritto fondamentale alla base della democrazia. A suo parere, un provvedimento del genere è opportuno anche in considerazione delle palesi disparità di trattamento in casi analoghi o identici che si ravvisano nel comportamento delle commissioni elettorali. Il decreto-legge, inoltre, a suo giudizio mitiga in parte l'eccessivo formalismo che caratterizza la disciplina elettorale, dando maggiore rilievo ad elementi di carattere sostanziale.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, precisa come l'articolo 1, comma 3, riproduca quanto oggi concretamente avviene nella prassi degli uffici elettorali e si conformi alla più recente giurisprudenza dei giudici amministrativi, che è nel senso dell'immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali relativi alle operazioni elettorali. Sottolinea come tale norma sia pacificamente di interpretazione autentica e come la relativa potestà normativa sia certamente statale, essendo in conferente ogni argomentazione contraria.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Strasburgo il 7 novembre 1991.
C. 2451 ed abb., approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, ed il seguito dell'esame dell'atto del governo n. 171 da parte delle Commissioni riunite II e X.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 15.25.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Nicola Molteni, che si è dovuto assentare nel corso della sospensione della seduta in sede consultiva, illustra il contenuto del provvedimento.
Osserva quindi che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali

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minacciate. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000.
I nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi sono stati aperti alla firma in momenti differenti. Gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.
Si tratta dei Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio, sull'agricoltura di montagna e sulle foreste montane; dei Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo; del Protocollo sui trasporti.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala il Protocollo sulla composizione delle controversie, che ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi.
Tali controversie dovranno in primo luogo essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale. Il relativo tribunale sarà composto di due membri designati ciascuno dalle due Parti in disaccordo: questi poi nomineranno, d'accordo tra loro, il presidente del collegio. Le Parti, o una di esse, potranno intervenire nella causa, e il tribunale potrà anche indicare eventuali misure cautelari; le Parti agevoleranno il lavoro del tribunale fornendo documenti e permettendo l'audizione di testimoni o esperti. Il lodo motivato del tribunale, che non potrà essere pronunciato più tardi di un anno dalla costituzione dello stesso, è definitivo e vincolante per le Parti.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, infine, reca un contenuto tipico che non pone particolari questioni rientranti nella competenza.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 Damiano ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Luigi Vitali, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva quindi come il testo unificato in esame, che si compone di 5 articoli, rechi misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
L'articolo 1 prevede misure di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi.
La disposizione, segnatamente, prevede che in via sperimentale per il triennio 2010-2012 ed a determinate condizioni, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) sia autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (legge 297 del 1982), ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa.
L'articolo 2 reca misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza.

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L'articolo 3 interviene in materia di ammortizzatori sociali.
L'articolo 4 prevede misure previdenziali in favore degli operai agricoli.
L'articolo 5, infine, prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Non ravvisando disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.30

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI