CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Atto n. 193.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, presidente e relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere al Governo - ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento - sullo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM

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(Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Ricorda che lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge n. 133 del 2008) che, recando misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali, prevede la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico ente, istituito dal comma 1 sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e denominato «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» (ISPRA). In particolare il comma 3 dell'articolo 28 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, degli organi di amministrazione e controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento e delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. Lo stesso comma 3 prevede che, in sede di definizione di tale decreto, si tenga conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
Il provvedimento in esame dà attuazione alle previsioni di cui al citato comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 disciplinando, con i suoi 15 articoli, la fase costitutiva del nuovo ente di ricerca (articolo 1), i compiti istituzionali dello stesso (articolo 2), la disciplina di base di ordine finanziario e contabile (articolo 3), gli organi (articolo 4) e la relativa disciplina di nomina e funzionamento (articoli da 5 a 8). L'articolo 9 disciplina, invece, la figura del direttore generale, mentre l'articolo 9-bis, introdotto in seguito al parere interlocutorio del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 2009, riguarda il personale e l'assetto organizzativo. Lo schema di decreto dispone, inoltre, in merito alle incompatibilità degli organi e del direttore generale (articolo 10), ai poteri di controllo e vigilanza (articolo 11), all'assetto dei rapporti convenzionali che possono essere accesi (articolo 12), ai poteri statutari (articolo 13) e all'operatività del Consiglio federale che vede la presenza dei legali rappresentanti del sistema delle ARPA-APPA (agenzie regionali e provinciali per l'ambiente). L'ultimo articolo (articolo 15) reca disposizioni transitorie e finali.
In particolare, sottolinea che l'articolo 1 qualifica l'ISPRA come ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, in linea quindi con quanto previsto nel parere del Consiglio di Stato ove si prevede che i soggetti soppressi che confluiscono nel nuovo Istituto configurano una nuova soggettività giuridica riconducibile alla figura dell'ente di ricerca.
È riconosciuta a Roma la sede dell'ISPRA che, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse disponibili, al fine di favorire - secondo quanto previsto nella nota tecnica allegata allo schema di regolamento - la razionalizzazione delle sedi preesistenti, in particolare quando ci si trovi in presenza, nel territorio di una stessa provincia, di distinti uffici appartenenti agli enti soppressi confluiti in ISPRA.
Quanto alle funzioni, l'articolo 2 attribuisce all'ISPRA le funzioni già di competenza degli enti soppressi (attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione nonché informazione e formazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela

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delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma), con riferimento alle quali l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale, lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale.
Al conseguimento dei suoi fini istituzionali l'ISPRA provvede con le risorse finanziarie provenienti dal contributo annuale dello Stato, da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali, nonché dai proventi del patrimonio, di brevetti e invenzioni o derivanti dalle attività dell'istituto quali ad esempio la vendita di servizi e prodotti o la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
Gli organi dell'ISPRA sono individuati nel presidente, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio scientifico e nel collegio dei revisori dei conti: si prevede altresì la figura del direttore generale, introdotta conformemente a quanto avviene nel comparto degli enti di ricerca.
Con riferimento al personale, segnalo che l'articolo 9-bis è stato introdotto in seguito alle osservazioni mosse dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio dell'8 ottobre 2009, alla luce del disposto del comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 che demanda al decreto ministeriale - come già evidenziato - le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente. L'articolo 9-bis offre così - secondo quanto riportato dallo stesso Consiglio di Stato nel successivo parere dell'8 febbraio 2010 - una cornice normativa idonea per avviare il riassetto organizzativo dentro parametri posti da norme primarie, al cui interno potrà esplicarsi in modo ordinato il successivo esercizio della potestà regolamentare, fermo restando comunque la questione relativa alle prospettive del personale non di ruolo, che pure costituisce una componente rilevante della operatività del nuovo soggetto.
La disposizione in questione prevede che il personale di ruolo degli enti soppressi venga inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, comunque entro i limiti indicati nella tabella allegata al decreto, dove viene indicata una dotazione complessiva, per l'intera pianta organica dell'ISPRA, di 1.483 unità di personale a fronte delle 1.494 previste dalla somma delle dotazioni degli enti soppressi. Al riguardo sottolineo che la consistenza organica di ISPRA sulle posizioni dirigenziali di 1 e 2 fascia è stata oggetto - secondo quanto chiarito nella nota tecnica - del taglio del 20 per cento e del 15 per cento con un risparmio potenziale valutabile in 1.000.000 euro; per il personale dei profili non dirigenziali, a cui si applica il contratto del comparto di ricerca, il risparmio di spesa si attesta in circa 1.700.000 euro, nonostante per il comparto ricerca non trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008 relativa alla riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.
Fa presente che lo schema di regolamento assoggetta l'ISPRA al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, mentre le deliberazioni di carattere amministrativo-regolamentare (concernenti, ad esempio, la pianta organica, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità) sono sottoposte ad approvazione ministeriale da parte del Ministero dell'ambiente di concerto con quello dell'economia. Per quanto attiene ai rapporti con il Ministero vigilante, l'articolo 11 prevede che il Ministro dell'ambiente e l'ISPRA provvedano alla stipula di una convenzione triennale (aggiornata annualmente) con la quale vengono individuati attività, obiettivi programmatici, risorse disponibili e indicatori di risultato. Sulla base di tale convenzione il presidente dell'istituto trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto.

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Lo statuto dell'ISPRA, approvato con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia), assicura la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa e disciplina il servizio di controllo interno che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico.
Quanto al Consiglio federale, operante presso l'ISPRA al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, segnala che il Consiglio di Stato, nel parere dell'8 febbraio 2010, ha evidenziato l'opportunità di chiarire nel corpo del testo che tutto il sistema dei controlli ambientali si articola su una rete nazionale di soggetti tecnici centrata sulla funzione di indirizzo dell'ISPRA e sulla articolazione dei soggetti locali (ARPA-APPA), sistema che è chiamato ad operare nella logica della leale collaborazione istituzionale.
Conclude, esprimendo sin d'ora un orientamento favorevole al contenuto del provvedimento in esame, che dà piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, riservandosi comunque di valutare le osservazioni che dovessero emergere dal dibattito ai fini della predisposizione della proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

RISOLUZIONI

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.55.

7-00271 Germanà: attività di monitoraggio sul territorio di Messina.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) illustra la risoluzione in titolo sottolineandone il rilievo ai fini della messa in campo, in tempi rapidi, di una organica serie di misure per il superamento dell'emergenza e la messa in sicurezza dei territori siciliani colpiti negli ultimi mesi dai gravissimi fenomeni di dissesto idrogeologico, e in particolare della città di Messina e dei comuni di Scaletta, di Itala, di San Fratello e del comprensorio dei Monti Nebrodi.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074 Velo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 9 febbraio 2010.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo della proposta di legge in esame. Avverte, quindi, che tale testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere.

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Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere».
C. 2429 Mazzocchi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo, osservando, anzitutto, che esso detta disposizioni in materia di riutilizzo, riciclaggio ed altre forme di recupero, operati su base volontaria dai produttori, dagli utilizzatori e dagli utenti finali, degli imballaggi (primari, secondari e terziari) e dei rifiuti da imballaggio, come definiti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «Codice ambientale»). L'articolo 2 prevede la possibilità di introdurre forme di «vuoti a rendere» attraverso filiere di recupero degli imballaggi cui possono aderire produttori, utilizzatori ed utenti finali di imballaggi primari, secondari e terziari. Tali filiere sono promosse da uno o più dei medesimi soggetti e costituite mediante un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o un altro contratto; sono istituite con contratto approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (la cui approvazione può essere subordinata a specifiche condizioni e prescrizioni indicate dalla stessa camera) ed aperto all'adesione degli operatori economici interessati.
Lo stesso articolo prevede, al comma 3, che gli aderenti alla filiera di recupero hanno diritto all'uso di un apposito marchio, finalizzato a rendere nota al pubblico la possibilità di recuperare gli imballaggi. I commi 4 e 5 del medesimo articolo dettano i criteri generali di funzionamento delle filiere citate, mentre il comma 6 demanda ai contratti istitutivi la determinazione delle modalità specifiche (importi e termini di pagamento). Infatti, ai sensi del comma 4 gli aderenti alla filiera di recupero che acquistano un imballaggio da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi, che dovrà essere restituita all'atto della restituzione dell'imballaggio al venditore. Il comma 5 dispone, invece, che gli utenti finali degli imballaggi aderenti a una filiera di recupero provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e in stato servibile a essi restituiti dai consumatori nonché al versamento ai medesimi consumatori stessi di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi del comma 4.
Osserva, al riguardo, che tale comma andrebbe riformulato, eventualmente richiamando le modalità di cui al comma 4. Il comma 4 reca, infatti, disposizioni che non si applicano ai consumatori, poiché riguardano solo gli aderenti alla filiera che, ai sensi del comma 1, sono produttori, utilizzatori ed utenti finali (vale a dire i venditori), ma non consumatori. In tal modo, il versamento al consumatore potrà essere commisurato alla quantità o al peso degli imballaggi restituiti al venditore (utente finale).
Riferisce, quindi, che l'articolo 3 prevede una serie di benefici derivanti dall'adesione a una filiera di recupero degli imballaggi. Viene, infatti, previsto che l'adesione alla filiera e l'adempimento dei relativi obblighi sono considerati quale adempimento agli obblighi di cui all'articolo 221 del citato Codice ambientale. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 221 del Codice disciplina gli obblighi posti in capo a produttori e utilizzatori in materia di gestione degli imballaggi. In estrema sintesi, l'obbligo che grava su produttori e utilizzatori, al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio (indicati nell'allegato E alla parte quarta del Codice, è il ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. Tale attività viene svolta su richiesta del servizio pubblico e secondo quanto

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previsto dall'accordo quadro Anci-Conai. Al fine di garantire il ritiro di questi rifiuti, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), salvo il caso in cui i produttori abbiano optato per una delle seguenti soluzioni alternative: organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; aderire a uno dei consorzi di filiera previsti dall'articolo 223 del Codice; attestare, sotto la propria responsabilità, che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi dimostrando l'autosufficienza del sistema. Gli utilizzatori, invece, sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con lo stesso concordato, considerando anche l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali a quelli urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). Al riguardo, in riferimento a tali obblighi, ritengo opportuno svolgere taluni approfondimenti in merito alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con gli adempimenti previsti per le soluzioni alternative richiamate dal Codice. Viene, inoltre, previsto che l'adesione a una filiera di recupero degli imballaggi comporta la riduzione del pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in misura stabilita ai sensi dell'articolo 238 del Codice. Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala che per mero errore materiale, al posto della parola «urbani» viene usata la parola «insani».
Osserva, altresì, che l'adesione alla filiera dà diritto al pagamento dilazionato dell'IVA secondo modalità definite con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze; riguardo a tale disposizione, ritiene opportuno valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla dilazione in commento.
Riferisce, infine, che l'articolo 4 affida alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente la vigilanza sull'adempimento degli obblighi relativi al contratto di adesione alla filiera stabiliti dall'articolo 2. Al riguardo, ritiene che tale compito sarebbe meglio svolto dalle province. Il comma 2 del medesimo articolo, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni, prevede che nei casi di inadempimento degli obblighi del contratto di adesione alla filiera si applichino le seguenti sanzioni:decadenza dai benefici di cui all'articolo 3; decadenza dal diritto di utilizzare il marchio di filiera previsto dall'articolo 2, comma 3.
In generale, sottolinea che nel novembre 2008 è stata avviata l'iniziativa «Vetro indietro» mediante la firma di un protocollo d'intesa da parte delle maggiori associazioni di categoria del mercato italiano delle bevande consumate fuori casa (Italgrob, Fipe-Confcommercio), Legambiente, alcune aziende leader nel settore della produzione di bevande e la Savno (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale), il consorzio che si occupa della gestione dei servizi di igiene ambientale nel trevigiano. L'obiettivo del progetto è promuovere e stimolare il ritorno all'utilizzo di contenitori in vetro «a rendere» per le bevande destinate al Canale Horeca (acronimo di Hotellerie, Restaurant e Café), il circuito che comprende tutti i consumi di alimenti e bevande effettuati fuori dalle mura domestiche.
I risultati della sperimentazione condotta hanno evidenziato che il sistema dei «vuoti a rendere» risulta vantaggioso rispetto al sistema dei «vuoti a perdere» sia in termini di consumi energetici che in termini di emissioni di gas-serra, mentre tende ad essere penalizzato per i consumi di acqua.
Ricorda, infine, che nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno, si legge che «I sistemi di riutilizzo degli imballaggi funzionano molto bene nel caso degli imballaggi per il trasporto. Tuttavia, il dibattito sul riutilizzo degli imballaggi nell'Unione europea verte per lo più sugli imballaggi delle bevande di largo consumo (che in peso rappresenta

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circa il 20 per cento del totale degli imballaggi). La questione se gli imballaggi riutilizzabili delle bevande di largo consumo siano preferibili agli imballaggi a perdere, e in quali proporzioni, suscita dibattiti animati. Sull'argomento sono stati realizzati numerosi studi di valutazione del ciclo di vita. Esiste un consenso relativamente forte sugli schemi fondamentali dei risultati, ma i valori assoluti differiscono in qualche misura. La maggior parte degli studi giunge alla conclusione che gli imballaggi riutilizzabili sono più adatti in caso di distanze di trasporto brevi e di tassi di restituzione elevati, mentre gli imballaggi a perdere sono preferibili nel caso di distanze di trasporto maggiori e di tassi di restituzione bassi. In tale contesto, non sembra al momento né possibile né opportuno proporre misure armonizzate per incoraggiare il ricorso agli imballaggi riutilizzabili per le bevande di largo consumo a livello comunitario».

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, libraio, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.
Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2165 e abbinate, recante «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, libraio, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino».
Riferisce che l'ulteriore nuovo testo nasce dal successivo abbinamento alla proposta di legge C. 2165 relativa alla valorizzazione dell'Abbazia di Montecassino e al recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco - deliberato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, dalla VII Commissione - della proposta di legge C. 2550 concernente la valorizzazione di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.
Osserva, quindi, che il provvedimento in esame prevede l'autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro da destinare, in pari misura, alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino ed al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione, rispettivamente, del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono d'Europa. Quanto al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, l'articolo 2 prevede la predisposizione di un progetto - da realizzare entro l'anno 2014 - teso essenzialmente a valorizzare i reperti storici del settore dell'aeronautica della provincia di Varese, a promuovere lo sviluppo economico locale con particolare riferimento alla storia,

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alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese, a favorire attività culturale e museali per la conoscenza del patrimonio conservato, nonché a organizzare mostre, istituire archivi e biblioteche per lo studio dell'aeronautica e laboratori per il restauro dei reperti storici.
Al riguardo, rileva che il Museo dell'aeronautica di Vizzola Ticino sorge nell'area delle officine Caproni, in prossimità dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa, dove si è sviluppata la ricerca scientifica sulle «macchine volanti». Ricorda, infatti, che le officine Caproni, nei primi decenni del secolo, si insediarono nella regione Lombardia in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio e delle presenze industriali già attive nel settore meccanico. Nel corso degli anni grandi aziende produttrici di velivoli hanno generato un vero e proprio distretto industriale a Vizzola Ticino, che, mantenendo intatta la propria integrità strutturale, offre ancor oggi uno degli esempi di maggiore interesse del territorio della provincia di Varese nel campo dell'archeologia industriale, la cui valorizzazione costituisce uno degli obiettivi del provvedimento in esame.
Osserva che, in tale ottica, il provvedimento istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo, avente una dotazione complessiva di 39 milioni di euro per gli anni 2009-2013, per l'attuazione del progetto di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, oltre che per la valorizzazione dell'Abbazia medesima di Montecassino e per il recupero e il restauro del monastero di san Benedetto in Subiaco.
Sull'utilizzo delle risorse del citato Fondo per la realizzazione di interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, nonché sullo stato di avanzamento di tali interventi, la Fondazione Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino - riferisce alla Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Varese.
Ciò premesso, e riservandosi di valutare eventuali osservazioni che potrebbero essere formulate nel corso del dibattito, esprime sin d'ora un orientamento favorevole al contenuto del provvedimento che, in relazione alla normativa urbanistica e a quella ambientale, non reca alcun profilo problematico.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

DL 3/10 Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla X Commissione sul disegno di legge C. 3243 di conversione del decreto-legge n. 3 del 2010, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Ricorda che si tratta di un provvedimento già approvato, in prima lettura, dal Senato il 24 febbraio scorso, con l'introduzione di diverse modifiche, alcune delle quali di stretto interesse della VIII Commissione.
Venendo, poi, al contenuto del decreto-legge, osserva, in termini generali, che esso si è reso necessario per porre rimedio alle situazioni di criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle due isole maggiori del territorio nazionale, Sicilia e Sardegna. Osserva, inoltre, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'emergenza permarrà per almeno un triennio, fino all'apprestamento e all'entrata in operatività di nuove infrastrutture che porranno una soluzione strutturale a tali situazioni di criticità. Difatti, per superare finalmente l'annoso problema della scarsa infrastrutturazione elettrica delle due isole maggiori sono state previste, nei

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piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, diverse infrastrutture a potenziamento dei collegamenti elettrici dalle due isole con il continente e a rinforzo delle linee elettriche di trasporto interne al territorio insulare.
Sottolinea, quindi, che le disposizioni di interesse della VIII Commissione sono proprio quelle introdotte nel corso dell'esame al Senato che, peraltro, hanno allargato il campo di intervento del provvedimento rispetto al tema dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, riferendosi, da un lato, alla realizzazione delle opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale e agli impianti di energia elettrica, dall'altro, alla disciplina degli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici. Ritiene opportuno limitare la propria illustrazione alle citate disposizioni che incidono sulle materie di competenza della VIII Commissione, a partire dall'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, che, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, dispone che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, vengano realizzati mediante la procedura semplificata prevista dall'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge n. 239 del 2003.
Al riguardo, osserva anzitutto che si tratta di una norma diretta ad assicurare, mediante una semplificazione delle relative procedure, il riclassamento di una serie di collegamenti tra il sistema elettrico italiano e i Paesi confinanti. Rileva, peraltro, con riferimento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo in questione, che in tale disposizione, la quale prevede l'obbligo di rispettare, tra l'altro, le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche , non risulta inserito l'obbligo del rispetto delle norme in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al richiamato articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto legge n. 239 del 2003. Sotto questo profilo, ritiene che la norma in esame presenta aspetti di incoerenza rispetto al suddetto all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge n. 239 del 2003, i quali potrebbero anche tradursi in difficoltà applicative da parte degli operatori. Per questo, si riserva di approfondire la questione e di formulare una ipotesi di soluzione nella proposta di parere che si appresta a predisporre.
Passa quindi ad illustrare il contenuto del successivo articolo 2-quater, anch'esso introdotto dal Senato, che, attraverso alcune modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, prevede che si possano realizzare, mediante denuncia di inizio attività (cosiddetta «Dia»), anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Si tratta di una disposizione che si prefigge l'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti tecnici necessari al funzionamento delle stazioni elettriche, mediante la semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di nuovi volumi attigui alle stazioni stesse. Sottolinea, peraltro, che la disposizione in parola pone due precise condizioni agli interventi previsti: la prima è che gli ampliamenti volumetrici devono essere strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche; la seconda è che tali ampliamenti non possono superare il 20 per cento delle cubature esistenti all'interno della stazione elettrica interessata. Precisa, quindi, che, a queste condizioni, la norma consente di superare l'originaria disciplina prevista dal decreto-legge n. 239 del 2003, la quale richiedeva, nel caso di realizzazione di interventi rilevanti sotto l'aspetto localizzativo, la loro approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente, con il consenso dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
Rileva, poi, che l'ultima disposizione di stretto interesse per la VIII Commissione, inserita come le precedenti nel corso dell'esame al Senato, è l'articolo 2-quinquies

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che dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia. Infine, segnala, che l'articolo 2-sexies del provvedimento, che pure interviene in materia non di stretta competenza della VIII Commissione, reca disposizioni in tema di tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, prevedendo che tali tariffe spettano a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura di accesso fissata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 e abbiano inoltre provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.
In conclusione, nell'esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame, richiama l'esigenza politica (unanimemente manifestata presso la Commissione di merito) di una sollecita approvazione del provvedimento stesso, preannunciando, nei termini sopra indicati, la predisposizione di un parere favorevole e dichiarando la piena disponibilità a tenere conto delle eventuali osservazioni e proposte che dovessero scaturire nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.