CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C. 3175-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2010, che prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 marzo 2010. Ricorda che in quell'occasione la Commissione ha richiesto alcuni elementi informativi sui quali il Governo si è riservato di fornire i necessari chiarimenti e che le Commissioni di merito, nella seduta del 4 marzo 2010, hanno concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ritiene quindi necessario che il Governo fornisca i chiarimenti già richiesti nella seduta del 4 marzo 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riguardo ai chiarimenti richiesti dal relatore, facendo riferimento ad una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente in primo luogo che l'articolo 3, comma 3, che consente all'Agenzia di avvalersi delle prefetture territorialmente competenti per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati non comporta nuovi o maggiori oneri por la finanza pubblica, in quanto si tratta di servizi che le prefetture, attualmente, già svolgono istituzionalmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, che prevede un'apposita convenzione non onerosa per regolare i rapporti tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio, ritiene che dalla menzionata previsione non possano insorgere maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di amministrazione e custodia di beni confiscati, in esito ai procedimenti di prevenzione e penali, vengono già svolte dall'Agenzia del demanio con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In ordine alla possibilità, poi, che l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, sulla base di apposite convenzioni non onerose, ritiene che possa escludersi che nell'attuazione dell'articolo 4, comma 3, possano manifestarsi nuovi o maggiori oneri connessi alla stipula di tali convenzioni nel presupposto che le amministrazioni o gli enti coinvolti valuteranno, nell'ambito delle proprie competenze e degli interessi pubblici perseguiti, l'esigenza ovvero l'opportunità di collaborare con l'Agenzia e, quindi, di porre ad esclusivo carico del proprio bilancio, nei limiti delle risorse disponibili, gli eventuali oneri amministrativi conseguenti. Ritiene, pertanto, che la disposizione in esame non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, evidenzia che, a decorrere dalla nomina del Direttore dell'Agenzia, è prevista la cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nonché il contestuale trasferimento a favore dell'Agenzia delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie attribuite al Commissario stesso. Rileva, al riguardo, che nella relazione tecnica sono stati quantificati gli oneri relativi agli «esperti esterni» che comprendono anche gli impegni finanziari derivati da contratti di collaborazione nei quali l'Agenzia subentra al menzionato Commissario straordinario, segnalando che ulteriori elementi informativi potranno essere acquisiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'interno. Infine, in merito alla richiesta di precisazioni circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del posto di Direttore dell'Agenzia - la cui quantificazione è stata effettuata esclusivamente nell'ambito dei costi della dotazione organica dell'Agenzia - rappresenta che, diversamente da quanto osservato dal Ministero dell'interno nella nota predisposta sul provvedimento, la modalità di copertura finanziaria è conforme alle procedure contabili. Fa presente, infatti, che l'indisponibilità del posto di Prefetto nell'organico del Ministero

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dell'interno determina, da un lato, un'economia di bilancio di ammontare pari al trattamento economico attualmente in godimento e, dall'altro lato, una spesa per l'istituzione del posto di Direttore dell'Agenzia, interamente a carico del bilancio della medesima Agenzia, di pari, importo a valere sulla copertura finanziaria di cui all'articolo 10, non essendoci alcun differenziale retributivo tra trattamento economico del Direttore e quello spettante in qualità di Prefetto. Precisa, infine, che la voce «compensi agli organi» non comprende il trattamento economico del Direttore, trattandosi di un mero refuso nella relazione tecnica. Deposita, quindi, la nota predisposta dal Ministero dell'interno con riferimento al provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, con riferimento ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, rileva che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato non risponde ai quesiti formulati nella seduta del 4 marzo 2010 con riferimento alla disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 10, che - tra l'altro - contenevano taluni rilievi riferiti all'attuazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, la Ragioneria generale dello Stato non ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di formulare l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di spesa, anche se una quota degli oneri è riconducibile a spese di personale. Rileva che si tratta, evidentemente, di un aspetto assai importante, in quanto, qualora la spesa dovesse configurarsi in termini valutativi, sarebbe necessario introdurre una specifica clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che tenga peraltro conto della peculiare natura delle spese di personale. Analogamente, osserva che non sono forniti chiarimenti in ordine all'effettiva possibilità di disporre la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che risulta iscritta nel bilancio dello Stato tra le spese non rimodulabili. Al riguardo, ricorda che nella seduta del 4 marzo 2010 aveva evidenziato come tale copertura potesse essere valutata favorevolmente qualora il Governo avesse chiarito che la prevista riduzione di spesa potesse essere posta in relazione ai risparmi derivanti dalla cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e della relativa struttura di supporto, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge, a decorrere della nomina del direttore dell'Agenzia nazionale. In considerazione del fatto che il presente provvedimento utilizza una quota parte delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, già impegnate per l'Atto Camera n. 41, recante disposizioni in favore della montagna, appare opportuno che il Governo si impegni ad individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire l'integrale copertura del suddetto progetto di legge. In proposito, ricorda che si tratta di una somma pari a 3.250.000 euro per l'anno 2010 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari di talune proposte emendative. In particolare, rileva che l'emendamento Tassone 1.1 prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se da tale previsione possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento alle spese per gli emolumenti spettanti al personale dell'Agenzia. Con riferimento agli emendamenti Tassone 1.2, Cambursano 1.35 e Antonino Russo 1.33, i quali prevedono che l'Agenzia abbia una sede distaccata a Roma, presso la Presidenza

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del Consiglio, o in Sicilia, giudica opportuno che il Governo chiarisca se da tali previsioni possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala, poi, che gli emendamenti Ceccuzzi 1.7, 1.8 e 7.3 modificano i compiti attribuiti all'Agenzia prevedendo l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, ad eccezione di quelli per i quali gli enti territoriali abbiano manifestato un interesse, ponendo a carico degli stessi i costi necessari alla loro liquidazione. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se da tali previsioni possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala, poi, che l'emendamento Codurelli 2.57 sopprime la disposizione che prevede che il posto corrispondente a quello del direttore dell'Agenzia venga reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo e che l'emendamento Colaninno 2.56 modifica il comma 2 dell'articolo 2, prevedendo che il posto corrispondente a quello del direttore dell'Agenzia venga reso disponibile, anziché indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Rileva, inoltre, che gli emendamenti Cuperlo 2.50, Dal Moro 2.66, Damiano 2.67, Ferranti 2.7, Lo Monte 2.30 e 2.31, Tenaglia 2.83, Bossa 2.84, Bordo 2.85, gli identici emendamenti Palomba 2.4 e Ferranti 2.5, gli emendamenti Favia 2.6, Lo Moro 2.86 e Pierdomenico Martino 2.87 incrementano il numero dei membri del Consiglio direttivo dell'Agenzia e che l'emendamento Palomba 2.44 incrementa il numero dei membri del Collegio dei revisori dell'Agenzia. Osserva, altresì, che l'emendamento Tassone 2.9 prevede che alcuni dei componenti del Collegio dei revisori siano scelti tra magistrati della Corte dei conti, collocati fuori del ruolo organico della magistratura contabile, che l'emendamento Fadda 2.80 sopprime il comma 6, che stabilisce che i compensi degli organi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e posti a carico del bilancio dell'Agenzia e che l'emendamento Farinone 2.82 sopprime il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei compensi degli organi di cui all'articolo 2. Dopo aver segnalato che l'emendamento Andrea Orlando 3.7 sopprime la clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 3 nel caso in cui l'Agenzia richieda l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti, fa presente che gli identici emendamenti Ferranti 3.8, Lo Monte 3.33 e Palomba 3.54, ferma rimanendo la clausola di invarianza degli oneri prevista dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 3, rendono obbligatorio per l'Agenzia avvalersi dell'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. Analogamente, osserva che le identiche proposte emendative Palomba 3.55 e Gatti 3.56, ferma rimanendo la clausola di invarianza, prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, rendono obbligatoria la partecipazione ai nuclei di supporto anche di rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. Rileva, poi, che gli emendamenti Andrea Orlando 3.10, Porcino 3.74, Lo Monte 3.34 e Misiani 3.86 modificano la lettera i) del comma 4 dell'articolo 4 prevedendo che l'istituzione di sedi secondarie non sia eventuale e che gli emendamenti Marchioni 3.75, Mazzarella 3.76, Miotto 3.77, Mattesini 3.78, Mogherini Rebesani 3.79, Melis 3.80, Meta 3.81, Melandri 3.82, Merloni 3.83, Motta 3.84 e Giorgio Merlo 3.85 prevedono l'istituzione, in particolare in specifiche città, di sedi secondarie dell'Agenzia. Con riferimento all'emendamento Antonino Russo 4.40, il quale prevede l'istituzione di un fondo alimentato dai proventi confluiti al Fondo unico per la giustizia con la finalità di liberare il patrimonio confiscato dai crediti vantati da terzi al fine di utilizzare il patrimonio stesso, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di destinare all'istituendo fondo i proventi che affluiscono al Fondo unico di giustizia senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo unico e, in particolare, l'assegnazione di una quota delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato.

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Per quanto attiene alla proposta emendativa Lovelli 4.41, che sopprime la previsione per cui l'Agenzia provvede ai compiti di amministrazione e di custodia dei beni confiscati mediante convenzioni non onerose da stipulare con l'Agenzia del demanio, rileva che la soppressione della suddetta previsione potrebbe determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Agenzia non disporrebbe di uno strumento non oneroso per perseguire una delle sue finalità istituzionali. Segnala, poi, che l'emendamento Andrea Orlando 4.3 prevede il trasferimento all'Agenzia del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture deputate alla gestione dei beni confiscati e delle relative risorse finanziare e che l'emendamento Garavini 5.8 prevede che i tecnici e le altre figure professionali che coadiuvano l'Agenzia sono retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. Con riferimento all'emendamento Antonino Russo 5.93, il quale prevede che alcuni beni immobili aziendali, qualora confiscati, vengano mantenuti al patrimonio dello Stato o trasferiti ad enti territoriali, ritiene che sia opportuno un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che sembra sottrarre tali beni a procedure di affitto o cessione i cui proventi potrebbero essere allo stato destinati a specifiche finalità di spesa ovvero all'entrata del bilancio dello Stato. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte Per quanto attiene agli emendamenti Ria 5.20 e Ferranti 5.21, i quali prevedono la destinazione delle somme derivanti da beni confiscati e, in particolare, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni aziendali a due fondi istituiti presso l'Agenzia, con riferimento in particolare alla modifica della disciplina della destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati al Fondo unico giustizia, una quota del quale è destinata ad essere riassegnata all'entrata del bilancio dello stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 143 del 2008. Nel segnalare che gli emendamenti Luongo 7.31, Madia 7.32, Marchi 7.33 e Marantelli 7.34 sopprimono la disposizione che prevede che in via transitoria la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata in trenta unità ovvero innalzano tale dotazione, giudica opportuno un chiarimento in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, dal momento che, pur in presenza di una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo di spesa, la relazione tecnica quantifica gli oneri del provvedimento sulla base di una dotazione organica di trenta dipendenti. Osserva, inoltre, che l'emendamento Margiotta 7.37 sopprime la disposizione che prevede che dalla data della nomina del Direttore dell'Agenzia cessi l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e siano contestualmente trasferite all'Agenzia le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e che l'emendamento Mariani 7.38 sopprime la previsione in base alla quale l'Agenzia subentra nelle convenzioni, protocolli e contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali. Da ultimo, segnala che l'emendamento Marrocu 8.30 sopprime la disposizione che consente all'Agenzia di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se tale soppressione sia suscettibile di determinare nuovi oneri per la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.
Ritiene che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, alla luce dell'utilizzo delle risorse finalizzate al provvedimento recante disposizioni in favore dei territori di montagna, il Governo dovrebbe impegnarsi ad individuare tempestivamente una copertura finanziaria per il testo

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unificato adottato come testo base dalla Commissione bilancio, che è il frutto di un'elaborazione condivisa da tutte le parti politiche. In proposito, sottolinea che si tratta di un ammontare limitato di risorse, pari a 3.250.000 euro per l'anno 2010 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo terrà conto dell'esigenza segnalata dal relatore e dal presidente e verificherà la possibilità di reperire un'idonea copertura per il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in favore dei territori di montagna. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 1.33, 1.35, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.30, 2.31, 2.44, 2.50, 2.56, 2.57, 2.66, 2.67, 2.80, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 3.7, 3.10, 3.34, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 4.40, 4.41, 5.20, 5.21, 5.93, 7.3, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 e 7.37, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre ritiene che la Commissione possa esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato disegno di legge C. 3175-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo i quali:
le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto fanno riferimento a servizi che le prefetture già svolgono istituzionalmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
dalla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di amministrazione e custodia di beni confiscati vengono già svolte a legislazione vigente dall'Agenzia del demanio;
con riferimento alla stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3, le amministrazioni e gli enti coinvolti valuteranno l'opportunità o l'esigenza di collaborare con l'Agenzia e, quindi, di porre ad esclusivo carico del proprio bilancio, nei limiti delle risorse disponibili, gli eventuali oneri amministrativi conseguenti;
gli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento agli esperti esterni comprendono anche gli impegni finanziari derivanti dai contratti di collaborazione nei quali l'Agenzia subentra al Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad amministrazioni criminali ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
la spesa per compensi agli organi quantificata dalla relazione tecnica non comprende, diversamente da quanto indicato dalla medesima relazione, il compenso spettante al Direttore dell'Agenzia, che è già computato nell'ambito delle spese di personale;
rilevato che, come evidenziato anche dalle note tecniche predisposte dalle Amministrazioni competenti, l'onere derivante dall'istituzione del Direttore dell'Agenzia è integralmente compensato nell'ambito del bilancio dello Stato, dall'indisponibilità di un posto di prefetto nell'organico del Ministero dell'interno e, pertanto, non appare giustificata la previsione nella tabella relativa alle spese del personale del compenso spettante al medesimo Direttore;

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considerato, tuttavia, che l'articolo 10 prevede una mera autorizzazione di spesa, da intendersi come limite massimo, e che in sede di definizione della dotazione organica dell'Agenzia potranno essere opportunamente valutate le complessive spese di personale;
rilevato che il provvedimento utilizza a fini di copertura quota parte delle risorse destinate alla copertura del testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abb., da ritenersi prenotate secondo quanto dichiarato dallo stesso Viceministro Vegas nella seduta del 2 febbraio 2010, nella quale la Commissione ha proceduto all'adozione del relativo testo base, e che il Governo dovrà, pertanto, individuare una possibile modalità di copertura finanziaria alternativa per il predetto testo unificato;
rilevato che non sono state fornite risposte esaurienti con riferimento alla possibilità di formulare l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, anche se una quota degli oneri è riferibile a spese di personale, nonché alla effettiva possibilità di disporre la riduzione dell'autorizzazione di spesa - iscritta nel bilancio tra le spese non rimodulabili - relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che apparivano meritevoli di chiarimenti anche alla luce della nuova legge di contabilità e finanza pubblica,
nel presupposto che l'articolo 7, comma 1, lettera a), deve interpretarsi nel senso che all'Amministrazione di appartenenza, tenuta a corrispondere il trattamento economico in godimento al personale in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia, in conformità a quanto previsto dalla disciplina generale in materia, saranno integralmente rimborsate da parte dell'Agenzia le spese a tal fine sostenute;
nel presupposto che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri venga operata a valere sui risparmi derivanti dalla cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e della relativa struttura di supporto, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge, a decorrere della nomina del direttore dell'Agenzia nazionale,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il limite di spesa di cui all'articolo 10;
all'articolo 10, sostituire le parole: Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con le seguenti: Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia di cui al presente decreto, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7,
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 1.33, 1.35, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.30, 2.31, 2.44, 2.50, 2.56, 2.57, 2.66, 2.67, 2.80, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 3.7, 3.10, 3.34, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 4.40, 4.41, 5.20, 5.21, 5.93, 7.3, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 e 7.37, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 degli emendamenti».

Maino MARCHI (PD) osserva che la proposta di parere elaborata dal relatore

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presenta un contenuto particolarmente articolato e dà correttamente conto dei profili problematici emersi nel corso dell'istruttoria sugli effetti finanziari del provvedimento. In particolare, nel sottolineare come il Governo avesse assunto un preciso impegno in ordine alla prenotazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento recante disposizioni in favore della montagna, che ora disattende, osserva che il sottosegretario non ha fornito risposte puntuali ai rilievi critici formulati dal relatore, come peraltro rilevato nella stessa proposta di parere testé illustrata. Parimenti, giudica insoddisfacenti le valutazioni formulate dal sottosegretario Giorgetti con riferimento agli effetti finanziari delle proposte emendative, osservando come i giudizi espressi dal rappresentante del Governo non siano adeguatamente motivati. Su un piano più generale, rileva che il gruppo del Partito Democratico, pur condividendo le finalità del provvedimento e, in particolare, la scelta di istituire un'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha avuto modo di segnalare l'inopportunità di procedere all'adozione di un decreto-legge in materia, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame non reca disposizioni immediatamente applicabili. Ritiene, quindi, che vi sia il rischio che il decreto-legge si riveli uno strumento che non contribuirà ad una migliore gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e si traduca, pertanto, in un provvedimento «manifesto». Nell'osservare che nel provvedimento si rileva un preoccupante scollamento tra le attività dell'Agenzia e quelle dell'autorità giudiziaria, auspica che in sede di esame delle proposte emendative si possa intervenire sulla disciplina della vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata, individuando procedure che consentano una migliore gestione di tali beni. Conclusivamente, osserva che nonostante la Commissione bilancio abbia svolto in modo adeguato i propri compiti, l'insufficienza dei chiarimenti forniti dal Governo ha impedito di completare una adeguata istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), ricordando come il decreto-legge utilizzi con finalità di copertura finanziaria somme già destinate al provvedimento recante disposizioni in favore dei territori di montagna, giudica un precedente molto grave l'utilizzo da parte di un provvedimento di urgenza di risorse dei fondi speciali già prenotate per diverse finalità. A questo proposito, ritiene che il richiamo contenuto nella proposta di parere elaborata dal relatore sia un rimedio troppo debole, osservando che la Commissione avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi a tutela del proprio operato e chiedere al Governo di rispettare l'impegno esplicitamente assunto nella seduta del 2 febbraio 2010. Pertanto, a suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto imporre al Governo la modifica della clausola di copertura del decreto-legge in esame, anche in considerazione della circostanza che tale modifica avrebbe richiesto il reperimento di un ammontare assai limitato di risorse.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
C. 624 e abb.-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 marzo 2009 e che in quella occasione la Commissione ha

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espresso un parere favorevole. Fa presente che in data 4 marzo 2010, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche, osservando che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta, quindi, profili problematici dal punto di vista finanziario. Nel segnalare che l'Assemblea non ha trasmesso proposte emendative, propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala che in un articolo pubblicato in data odierna su un quotidiano il relatore sul provvedimento ed il presidente della Commissione affari sociali hanno accusato il gruppo del Partito democratico di voler adottare atteggiamenti ostruzionistici che rischiano di ritardare ulteriormente l'approvazione definitiva del provvedimento, con conseguenze assai negative per quanti soffrono di gravi patologie. Al riguardo, osserva che si tratta di accuse strumentali e gravissime, assolutamente confutate dai fatti, dal momento che né il suo gruppo né gli altri gruppi di opposizione hanno presentato alcuna proposta emendativa con riferimento al provvedimento in esame, intendendo garantirne la più rapida entrata in vigore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.
C. 2298.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni per l'istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che, in assenza di una relazione tecnica, non sussistono elementi volti a suffragare le stime contenute nella relazione illustrativa e che tali stime non appaiono ricavabili dal testo del provvedimento che, all'articolo 2, dispone l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione complessiva per il quinquennio 2009-2013 senza che sia indicata la ripartizione annuale. Con riferimento alla copertura finanziaria della proposta, rileva che l'articolo 2 non indica la modalità di copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo. Rileva, altresì, che è indicata la dotazione finanziaria complessiva del fondo nell'arco temporale ivi individuato, senza specificare quali siano gli importi da attribuire a ciascuna annualità compresa nello stesso ed è prevista una dotazione finanziaria del suddetto fondo anche con riferimento all'esercizio 2009 ormai concluso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo sul provvedimento, in quanto l'onere da esso recato è privo di copertura finanziaria. Rileva, in ogni caso, che l'onere di cui al primo comma dell'articolo 2 non può riferirsi ad esercizi finanziari già conclusi e dovrebbe, pertanto, essere limitato al triennio 2010-2012, con espressa indicazione degli importi relativi alle singole annualità.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, ricorda che nella seduta del 4 marzo 2010 aveva evidenziato come fosse necessario individuare un canale che consenta di finanziare in modo sistematico interventi in materia di conservazione dei beni culturali, segnalando come una possibile soluzione potesse essere rappresentata da una modifica della disciplina della ripartizione

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della quota dell'otto per mille delle imposte sui redditi devoluta alla diretta gestione statale nel senso indicato da alcune proposte di legge di recente presentazione.

Massimo VANNUCCI (PD), nel preannunciare la presentazione di una propria proposta di legge volta a modificare la disciplina della ripartizione della quota dell'otto per mille delle imposte sui redditi devoluta alla diretta gestione statale, rileva tuttavia che non ci si può limitare ad auspicare la futura soluzione del problema del finanziamento degli interventi per la tutela dei beni culturali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di otto per mille, essendo invece necessario individuare sin d'ora un appropriato canale per il finanziamento di tali interventi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preannunciando l'intenzione di evidenziare in una propria lettera al Presidente della Commissione cultura le criticità rilevate con riferimento ai provvedimenti da ultimo trasmessi da quella Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.
Ulteriore nuovo testo C. 2165 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge in esame che, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione cultura reca disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero ed il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che l'articolo 1 dispone l'autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 da destinare ad interventi nell'Abbazia di Montecassino e nel Monastero di San Benedetto in Subiaco. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se tale onere vada ricompreso in quello relativo alla dotazione del fondo istituito con il successivo articolo 3, che reca una dotazione complessiva di 39 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013. Osserva, poi, che in mancanza di una relazione tecnica non si dispone di elementi volti a verificare in quale misura le somme stanziate con il provvedimento in esame concorrano alla spesa complessiva per la realizzazione degli interventi indicati. In proposito, fa presente che tali indicazioni appaiono necessarie anche al fine di escludere che possano determinarsi i presupposti per successive integrazioni o rifinanziamenti degli interventi in questione.
Con riferimento all'articolo 3, comma 1, rileva che la norma indica la dotazione finanziaria complessiva del fondo nell'arco temporale ivi individuato, senza specificare quali siano gli importi da attribuire a ciascuna annualità compresa nello stesso e senza specificare l'ammontare delle risorse da destinare ai diversi interventi. Peraltro, come già rilevato, ritiene che sia necessario chiarire se la dotazione del fondo prevista in 39 milioni di euro comprenda o meno anche le risorse autorizzate dal citato comma 1 dell'articolo 1. Osserva infine che è disposta una dotazione finanziaria del suddetto fondo anche con riferimento all'esercizio 2009 ormai concluso. Segnala, poi, che l'articolo 5 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione del testo in esame si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni

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di spesa delle legge permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Al riguardo, rileva in primo luogo il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato ai sensi della tabella C della legge finanziaria 2010, reca risorse solo con riferimento agli esercizi finanziari 2010 e 2011. In relazione a tali annualità, ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse disponibili nel predetto Fondo. Rileva, inoltre, che la norma non specifica l'entità degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento - tra i quali sicuramente rientrano quelli derivanti dal comma 1 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 3 - e la loro ripartizione temporale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo sul provvedimento, osservando che il Fondo di riserva utilizzato con finalità di copertura presenta un'esigua disponibilità residua con riferimento all'esercizio 2011, che è del tutto insufficiente a coprire l'onere indicato dal provvedimento, e non reca alcuno stanziamento per l'anno 2012 e che, in ogni caso, esso è destinato a fronteggiare eventuali esigenze di finanziamento di autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge finanziaria. Rileva, infine, che gli articoli 3 e 5 del provvedimento non specificano gli importi da imputare alle singole annualità, che, comunque, non potrebbero che riferirsi ad esercizi finanziari non ancora conclusi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preannunciando l'intenzione di evidenziare in una propria lettera al Presidente della Commissione cultura le criticità rilevate con riferimento ai provvedimenti da ultimo esaminati da ultimo trasmessi da quella Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.
C. 2955.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda le criticità già rilevate nella seduta del 2 marzo 2010, con riferimento ai profili finanziari della proposta di legge.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che nella seduta odierna la Commissione ha completato l'esame istruttorio di tre distinti provvedimenti, rispettivamente la proposta di legge n. 2298, l'ulteriore nuovo testo delle proposte n. 2165 e abbinate e la proposta n. 2955, elaborati dalla Commissione cultura relativi al recupero ed alla valorizzazione culturale di opere di indubbio valore storico ed artistico. Nell'osservare che, nel merito, le finalità perseguite dai singoli provvedimenti non possono che essere condivise, rileva che rispetto ai tre provvedimenti in questione sono emersi analoghi profili problematici, che non possono trovare autonoma soluzione nell'ambito della Commissione bilancio e richiedono invece il coinvolgimento della Commissione di merito. Fa presente, in primo luogo, che le coperture finanziarie individuate risultano inadeguate in quanto, a seconda dei casi, non sono indicate le modalità di copertura degli oneri, gli accantonamenti indicati non recano le necessarie disponibilità, gli stanziamenti individuati sono vincolati al conseguimento di altre finalità di diversa natura, la dotazione finanziaria complessiva non viene ripartita nelle diverse annualità. Rileva in secondo luogo, che, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile disporre di una quantificazione degli oneri che consenta di conoscere la spesa complessiva richiesta per gli interventi programmati e valutare la congruità

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e la specifica finalizzazione del previsto contributo statale. Con riferimento alle proposte di legge n. 2955 e n. 2298, lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali ha rappresentato di non essere nelle condizioni di procedere ad un'attendibile quantificazione degli oneri, di non avere il quadro degli interventi programmati e di non poter quindi valutare i piani finanziari di spesa. Sulla base delle risultanze emerse dall'istruttoria, in considerazione delle finalità perseguite dalle tre proposte di legge, ritiene, quindi, opportuno, anziché proporre alla Commissione di esprimere un parere contrario per i profili di propria competenza, evidenziare in una sua lettera al Presidente della Commissione cultura le predette criticità, invitando quella Commissione ad individuare, d'intesa con il Governo, le soluzioni opportune. Ricorda, su di un piano più generale, che nel corso della discussione in Commissione è già stata sottolineata, da parte di tutti i gruppi, l'opportunità di individuare modalità più organiche ed appropriate per finanziare singoli interventi di carattere culturale e sociale. In proposito, ritiene che un uso razionale delle risorse richieda, infatti, di poter valutare in un unico quadro tutte le esigenze relative ad un determinato settore, quantificare i relativi oneri, verificare le possibili coperture finanziare e deliberare quindi contestualmente tutti gli interventi ritenuti prioritari alla luce delle effettive disponibilità di bilancio.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 11.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Atto n. 193.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 4 marzo 2010, fa preliminarmente presente che il testo del decreto in esame risulta parzialmente modificato a seguito delle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 6316 del 21 ottobre 2009. In particolare, rileva che, a seguito di quanto rilevato dalla sezione normativa per gli atti consultivi nella prima adunanza dell'8 ottobre 2009, secondo cui nel decreto interministeriale in esame non si rinviene alcuna disposizione relativa all'assetto della pianta organica, all'inquadramento, alla distribuzione e all'utilizzo del personale, è stato appositamente introdotto l'articolo 9-bis. In proposito, osserva che, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), si sarebbe potuto ritenere che il regolamento del personale e la struttura organizzativa potessero essere rinviati ad un successivo ed organico provvedimento. Quanto al contenuto dell'articolo 9-bis, ritiene in primo luogo che l'assunzione del personale non possa che avvenire secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca e che le assunzioni dovranno, pertanto, essere assoggettate ai vincoli di spesa e alle procedure autorizzatorie previste

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per la generalità degli enti di ricerca con riferimento sia alle assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato. Nel segnalare l'opportunità di una conseguente modifica dell'articolo 9-bis, osserva, inoltre che la formulazione del comma 3 di tale articolo 9-bis può sottintendere la facoltà per l'ISPRA di operare autonomamente ridefinizioni della consistenza dell'organico all'interno dei profili professionali. Dal momento che tali ridefinizioni devono essere assoggettate alla stessa procedura autorizzatoria prevista dal già citato articolo 6, comma 2, lettera d), ritiene preferibile eliminare le parole dalla disposizione l'inciso: «di cui ai relativi profili professionali». Per quanto attiene, poi, alla struttura dipartimentale dell'istituto, dovrebbero, a suo avviso, essere precisati fin d'ora il numero dei dipartimenti e i relativi compiti, specificando altresì che il personale preposto ai medesimi, ivi inclusi i direttori dei dipartimenti stessi, è ricompreso nelle unità previste dalla Tabella A allegata al decreto.
In merito all'osservazione inerente alla potenziale onerosità del collocamento fuori ruolo, fa presente che nello schema si è preso atto di quanto evidenziato al riguardo dal Consiglio di Stato, ferme restando forti perplessità sul sempre più generalizzato utilizzo dell'istituto in parola.
Da ultimo, per ulteriori chiarimenti rinvia ad una nota elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che chiede di depositare agli atti della Commissione (vedi allegato 2).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, osserva in primo luogo che il testo in esame, che non è stato frutto di una condivisione con i soggetti interessati dalla riforma, non appare coordinato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca, che disciplina in via generale la materia. Rileva, poi, che il regolamento non affronta il problema economico gestionale dell'ISPRA che scaturisce dalla fusione di enti il cui personale è caratterizzato da profili economici e contrattuali profondamente differenziati, come dimostrano le tabelle stipendiali dell'INFS e dell'ICRAM, che erano enti di ricerca, e dell'APAT, che invece era un'agenzia. In questa ottica, osserva che un dirigente di ricerca proveniente dall'ICRAM o dall'INFS percepisce uno stipendio pari a un quarto di quello spettante ad un dirigente di prima fascia dell'APAT e alla metà di quello di un dirigente di seconda fascia della medesima agenzia. Ritiene, pertanto, che lo schema in esame non possa non prendere in considerazione la necessita di provvedere all'equiparazione dei ruoli degli enti soppressi e alla perequazione dei trattamenti stipendiali, con evidenti conseguenze sia sul bilancio che sulla funzionalità dell'ISPRA. Osserva, poi, che lo schema annulla di fatto l'autonomia dell'ISPRA ponendolo integralmente sotto il totale controllo del Ministero vigilante, segnalando che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare propone la nomina del presidente dell'ISPRA, nomina tutti i membri del suo consiglio di amministrazione, nomina il collegio dei revisori dei conti, designandone due componenti effettivi ed uno supplente, nomina sei membri del consiglio scientifico su sette, ad eccezione del membro eletto dal personale tecnico-scientifico.
Segnala, altresì, che il presidente ed il Consiglio di amministrazione detengono sia il potere di indirizzo politico dell'ente sia il potere gestionale rimettendo di fatto ogni atto di gestione alla scelta del Consiglio, con negativi effetti per l'operatività dell'ISPRA e, in particolare, per la sua attività di conseguenza, ancora quella di ricerca. Da ultimo, osserva che il regolamento all'articolo 5 identifica il presidente «tra le persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto» mentre, al fine di meglio garantire l'autonomia propria degli enti di ricerca, sarebbe opportuno che esso sia nominato solo tra persone di alta qualificazione scientifica.
Pur dichiarandosi consapevole che molte delle considerazioni svolte potrebbero

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travalicare le competenze della Commissione bilancio, giudica comunque importante rendere partecipi i componenti della Commissione delle implicazioni del provvedimento in esame, che, comunque, potrebbero essere rilevanti anche sotto il profilo finanziario, in quanto attinenti al buon andamento e all'efficienza di una pubblica amministrazione. Si riserva, quindi, di formulare una proposta che dia conto delle problematiche evidenziate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.35, riprende alle 14.10.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui all'articolo 9-bis, occorre apportare le seguenti modificazioni:
è necessario integrare il comma 2 al fine di precisare che le assunzioni del personale sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato da parte dell'ISPRA devono essere assoggettate ai vincoli di spesa e alle procedure autorizzatorie previste dalla legislazione vigente per la generalità degli enti di ricerca;
al comma 4 è necessario integrare la norma al fine di specificare che il personale preposto ai dipartimenti, ivi inclusi i direttori degli stessi, è ricompreso nelle unità di personale previste dalla tabella A allegata al presente schema di decreto;
nel presupposto che le amministrazioni pubbliche rendano indisponibili i posti relativi al personale collocato fuori ruolo e incaricato presso l'ISPRA ai sensi del comma 1 dell'articolo 10;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 9-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restando i vincoli di spesa e le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per gli stessi enti.»;
b) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale preposto ai dipartimenti, ivi inclusi i direttori degli stessi, è ricompreso nelle unità di personale previste dalla tabella A allegata al presente decreto.»;
dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
"Art. 14-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
e le seguenti osservazioni:
il provvedimento dovrebbe affrontare in modo più adeguato il problema derivante dalla confluenza nell'ISPRA di personale e quadri provenienti da enti diversi e caratterizzati da profili economici e contrattuali differenti, al fine di evitare il rischio di contenziosi con effetti finanziari negativi per lo stesso ISPRA;
non appare condivisibile l'accentramento sia del potere di indirizzo politico sia del potere gestionale dell'Ente in capo al Presidente e al Consiglio di amministrazione, in quanto in tal modo viene di

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fatto paralizzata l'operatività dell'ISPRA e, in particolare, la sua attività di ricerca.».

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la proposta di parere elaborata dal relatore sia insoddisfacente, ricordando la vicenda dei ricercatori dell'ISPRA che nei mesi scorsi sono stati costretti a salire su un tetto per tutelare il proprio posto di lavoro. Al riguardo, osserva che lo schema di decreto in esame non fornisce alcuna risposta ai problemi evidenziatesi e che anche la proposta di parere si limita a formulare due osservazioni che, seppure condivisibili nella finalità, appaiono troppo generiche. Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta aveva evidenziato l'esigenza di una maggiore autonomia dell'Istituto rispetto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sottolineando, in particolare, l'anomalia riscontrabile nella composizione del collegio dei revisori dei conti, che, ai sensi dell'articolo 7 dello schema, si compone di tre membri, dei quali uno designato tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e due scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente. Al riguardo, rileva come non possa condividersi la scelta di affidare al Ministero vigilante il compito di designare la maggioranza dei componenti di un organismo di controllo, osservando come si viene in questo modo a creare una coincidenza tra controllore e controllato. In ogni caso, ritiene che, al fine di garantire un adeguato livello professionale dei componenti del collegio, si dovrebbe comunque richiedere la loro iscrizione al registro dei revisori contabili.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, rileva che in questa sede non è più possibile evitare i problemi derivanti dalla scelta di istituire l'ISPRA, ma ci si può solamente limitare a constatare come nei processi di fusione come quello avviato con l'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 si determinano necessariamente forti criticità nella gestione del personale degli enti interessati alla fusione, dal momento che necessariamente si determinano esuberi ovvero un'inefficiente allocazione delle risorse umane. Condivide, infine, integralmente le considerazioni del collega Vannucci in ordine all'inopportunità di affidare al Ministero vigilante il compito di designare la maggioranza dei componenti del collegio dei revisori dei conti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni dei deputati Vannucci e Cambursano, fa presente che la formulazione dell'articolo 7 appare in linea con quanto disposto, in via generale, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 419 del 1999 per gli enti pubblici nazionali. Con riferimento, invece, alla proposta formulata dal relatore, fa presente che il Governo ne condivide il contenuto, con l'eccezione delle due osservazioni, che non sembrano riferibili a profili attinenti alla copertura finanziaria dello schema in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, rileva che l'individuazione di una soluzione ai problemi derivanti dalla confluenza dell'ISPRA di personale con trattamenti stipendiali e contrattuali differenti potrebbe scongiurare il rischio dell'insorgenza di un contenzioso che potrebbe determinare rilevanti effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Quanto, invece, alla seconda osservazione, ritiene che l'efficiente funzionamento dell'ISPRA rappresenti un tema che non può non interessare le competenze della Commissione bilancio. Ritiene, pertanto, di confermare la proposta precedentemente formulata.

Massimo VANNUCCI (PD), annunciando il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, sottolinea che sarebbe stato opportuno inserire uno specifico rilievo volto a modificare l'articolo 7 dello schema e rendere più incisive le osservazioni che, nella loro attuale formulazione, appaiono eccessivamente generiche.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla

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proposta del relatore per le ragioni precedentemente espresse.

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore, rilevando come la proposta non tenga conto delle possibili conseguenze finanziarie negative derivanti dal collocamento fuori ruolo del presidente e del direttore generale dell'ISPRA

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che il contenuto del parere dovrebbe mantenersi entro gli ambiti di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.