CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.
C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, presidente, nel sostituire il relatore, onorevole Malgieri, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento in titolo, approvato dal Senato il 17 febbraio 2010 e recante la ratifica del Protocollo all'Accordo del 1981 tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, a suo tempo ratificato con la legge 2 maggio 1983, n. 304.
Segnala che la ratio essenziale del Protocollo è quella di emendare l'articolo 25 dell'Accordo italo-maltese del 1981, consentendo di intensificare la cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, principalmente consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati anche dall'OCSE. L'intesa

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mira inoltre ad avviare la disapplicazione di taluni incentivi alla costituzione di nuove attività in territorio maltese, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso dell'isola mediterranea nell'Unione europea. Il risultato di questi interventi, tra l'altro, dovrà essere l'inclusione di Malta in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario, la cosiddetta white list di cui a lungo si è dibattuto, che si prevede di prossima emanazione. È infatti noto come, grazie anche all'inserimento nel sistema europeo, La Valletta abbia raggiunto negli ultimi anni notevoli risultati economici e avviato una serie di riforme strutturali della propria economia. È interessante rilevare, a questo proposito, come il Governo maltese abbia recentemente riformato il proprio sistema fiscale nella prospettiva di incentivare l'afflusso di capitali stranieri.
Sottolinea che gli sforzi sono diretti in particolare a promuovere lo sviluppo dei settori dei servizi finanziari e delle nuove tecnologie, nonché a dare certezza e chiarezza alla materia della tassazione delle società grazie ad una regolamentazione uniforme, concludendo una serie di accordi bilaterali come quello al nostro esame. Ad oggi sono 45 i trattati firmati dal Governo maltese contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Proprio in questa prospettiva nel 2007 è stata introdotta una riforma fiscale allo scopo di abolire le International Trading Companies e le International Holding Companies e di introdurre un sistema generale di tassazione che non discrimini fra azionisti residenti e non residenti.
Per quanto attiene alle relazioni economiche e commerciali italo-maltesi, occorre ricordare che l'Italia detiene tradizionalmente il ruolo di principale fornitore e partner commerciale di Malta: il 2008 - come riferisce un recente rapporto congiunto ICE-Ministero degli Affari esteri - ha fatto registrare un notevole ed evidente incremento dell'interscambio italo-maltese e delle nostre esportazioni verso Malta.
Purtroppo il sopraggiungere della crisi internazionale ha avuto effetti anche sugli scambi bilaterali. In particolare, secondo l'ISTAT, nel primo semestre del 2009 le nostre esportazioni verso Malta hanno avuto una riduzione del 16,8 per cento, rispetto allo stesso semestre del 2008, mentre le esportazioni verso Malta sul totale delle esportazioni italiane sono state pari allo 0,3 per cento a giugno 2009. Il saldo commerciale nel 2008 è stato comunque ampiamente positivo per l'Italia, come da tradizione. In particolare, il surplus della nostra bilancia commerciale con Malta è stato di 911 milioni di euro per l'ISTAT.
Venendo ai contenuti specifici del Protocollo, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1981, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo: è qui inclusa tra le imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'articolo II include nelle definizioni generali, di cui all'articolo 3 dell'Accordo del 1981, il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, prendendo atto della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari del nostro Paese. L'articolo III sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 22 dell'Accordo del 1981 in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione: la sostituzione mira sostanzialmente, come già ricordato, a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio maltese, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate.
L'articolo IV sostituisce l'articolo 25 dell'Accordo del 1981, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale: è infatti tra l'altro previsto che se a uno dei due Stati viene richiesto dall'altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i

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propri fini fiscali interni. Ciò che più importa, tuttavia, è la previsione per la quale uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria. L'articolo V, infine, prevede l'entrata in vigore del Protocollo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna.
Rileva che il disegno di legge di autorizzazione contiene le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore del provvedimento e che la Relazione illustrativa, allegata al disegno di legge presentato al Senato, evidenzia che le modifiche apportate dal Protocollo non determinano effetti di gettito per l'erario.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI, nell'auspicare un celere iter di ratifica del provvedimento in esame, segnala che esso costituisce parte rilevante del percorso finalizzato all'ingresso di Malta all'interno della menzionata white list.

Franco NARDUCCI, presidente, sottolineando l'importanza di accordi bilaterali analoghi a quello in titolo, ricorda che la Commissione si recherà a breve in missione in Svizzera anche alla luce delle importanti intese di recente raggiunte con tale Paese su questioni di particolare delicatezza affini a quelle trattate nel provvedimento in titolo.
Avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.
C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, presidente, nel sostituire il relatore, onorevole Malgieri, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, approvato dal Senato il 17 febbraio scorso e che, nell'emendare parzialmente la Convenzione italo-cipriota del 1974, consente di intensificare la cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, principalmente consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati anche dall'OCSE. Analogamente all'accordo italo-maltese testé esaminato, il Protocollo mira parimenti ad avviare la disapplicazione degli incentivi alla costituzione di nuove attività in territorio cipriota, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso dell'isola mediterranea nell'Unione europea. Il risultato di questi interventi, tra l'altro, dovrà essere l'inclusione di Cipro in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario, ovvero la cosiddetta white list, che si prevede di prossima emanazione.
È interessante notare, a questo proposito, come nell'ultima legge di bilancio, destinata principalmente alla coesione sociale ed al sostegno al settore delle costruzioni, il Governo cipriota sia impegnato, tra l'altro, a mantenere un livello di tassazione favorevole, a non introdurre nuove imposte e ad estendere la rete di accordi contro la doppia imposizione.
Passando al contenuto del Protocollo, segnala che l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione

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del 1974, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo: è qui inclusa tra le imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1974 il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, prendendo atto della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari del nostro Paese. L'articolo III sostituisce l'articolo 23 della Convenzione del 1974 in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione: la sostituzione mira sostanzialmente, come già ricordato, a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio cipriota, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate. L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 della Convenzione del 1974, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale: è infatti tra l'altro previsto che se a uno dei due Stati viene richiesto dall'altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Ciò che più importa, tuttavia, è la previsione per la quale uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.
L'articolo V, infine, prevede l'entrata in vigore del Protocollo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna. La durata del Protocollo è analoga a quella prevista per la Convenzione del 1974.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca le consuete disposizioni riguardanti, all'articolo 1, l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, all'articolo 2, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione (articolo 3). Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, infine, dalla ratifica del Protocollo in esame non discendono effetti di gettito per il nostro erario.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.
C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato FARINA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame segnalando che esso modifica parzialmente la Convenzione italo-francese del 1951 riguardante il tratto ferroviario frontaliero tra le stazioni di Modane e Ventimiglia e mira a risolvere un'anomalia fiscale concernente il personale dipendente delle ferrovie dei due Paesi in servizio presso le stazioni di Modane e di Ventimiglia, che avrebbe goduto sinora di una doppia esenzione fiscale in Italia e in Francia. Il protocollo intende superare questa anomalia, riconoscendo potestà impositiva ai due Stati, senza peraltro imporre ai destinatari una

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doppia tassazione. L'accordo presuppone una serie di profili tecnici di carattere fiscale assai complessi, ben evidenziati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato: in particolare, viene richiamato l'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, che detta i requisiti per la identificazione di un soggetto quale residente ai fini fiscali. In mancanza di tali requisiti, se cioè il lavoratore non possa considerarsi residente fiscale in Italia, saranno imponibili nel nostro Paese solo i redditi - imputabili a tale soggetto - prodotti in Italia secondo i criteri di collegamento di cui al successivo articolo 23 del medesimo Testo unico, in base al quale anche i redditi da lavoro dipendente prodotti da non residenti fiscali in Italia sono considerati prodotti nel nostro Paese qualora la prestazione lavorativa venga effettuata nel territorio italiano.
Attualmente, come riportato nella relazione tecnica, i cittadini francesi che prestano lavoro in via continuativa presso la stazione italiana di Ventimiglia e che risiedono in Francia sono tassati, in applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione, in Italia ex articolo 23 del TUIR a condizione che i redditi da loro percepiti siano esenti da imposizione diretta in Francia; la tassazione, in tale ipotesi, verrà effettuata sulla base dei redditi prodotti in Italia. I cittadini italiani, per il lavoro svolto nella stazione di Modane, beneficiano dell'esenzione totale da imposizione in Francia (sia erariale che locale) ex articolo 12 della Convenzione del 1951 citata, mentre saranno soggetti ad imposizione in Italia per i medesimi redditi secondo le nuove regole dettate per la tassazione dei redditi transfrontalieri sopra descritte.
Osserva che il Protocollo in esame, una volta ratificato, determinerà una diversa situazione, per la quale i cittadini francesi - anche se residenti fiscalmente in Italia - verranno tassati solo nel loro Paese per i redditi derivanti dall'attività svolta nella stazione italiana di Ventimiglia: ciò provocherà una diminuzione di gettito per lo Stato italiano, che non avrebbe più il diritto ad applicare l'imposizione fiscale quale Stato della fonte del reddito. L'effetto della nuova regolamentazione porrà il personale dipendente della Società Nazionale delle Ferrovie francesi in servizio alla stazione di Ventimiglia e, viceversa, il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato italiane ed in servizio a Modane, sullo stesso piano di soggezione impositiva. La citata relazione tecnica, in ragione della principale conseguenza del Protocollo in esame, ovvero del venir meno dell'applicazione impositiva italiana alle retribuzioni percepite dal personale francese addetto alla stazione di Ventimiglia, stima una potenziale diminuzione di gettito pari a circa 195.000 euro annui, che prudenzialmente vengono arrotondati a 200.000.
Segnala che la Convenzione viene quindi modificata dal Protocollo al nostro esame attraverso l'inserzione di un articolo aggiuntivo, il 12-bis il cui primo comma prevede l'esclusiva imponibilità in Francia di salari, stipendi e altre remunerazioni versate dalle ferrovie francesi a componenti del proprio personale impiegati nella stazione italiana di Ventimiglia e fiscalmente residenti in Italia. Il comma 2 prevede invece l'esclusiva imponibilità in Italia di salari, stipendi e altre remunerazioni che le ferrovie italiane versano a membri del proprio personale in servizio presso la stazione di Modane e fiscalmente residenti in Francia. Il comma 3 dell'articolo 12-bis prevede tuttavia l'imponibilità nel nostro Paese, in deroga al comma 1, di quanto versato dalle ferrovie francesi, se il beneficiario risieda anagraficamente in Italia. Analogamente il comma 4, in deroga al comma 2, prevede che quanto corrisposto dalle ferrovie italiane sia imponibile anche in Francia, se il beneficiario ivi risieda anagraficamente. Il comma 3 e il comma 4, poi, escludono la deducibilità di quanto pagato, rispettivamente, in Francia o in Italia, ai fini del calcolo del reddito imponibile, rispettivamente, in Italia o in Francia, riconoscendo tuttavia al beneficiario il diritto a un credito d'imposta, rispettivamente, sull'imposta italiana o sull'imposta francese.

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Infine, il comma 5 salvaguarda, per tutto quanto non disposto dal Protocollo in esame, l'applicabilità della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 1989.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo - approvato dall'altro ramo del Parlamento il 17 febbraio scorso - si compone di quattro articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica e il secondo l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri che il provvedimento comporta: durante l'esame al Senato l'articolo 3, originariamente di tre commi, è stato significativamente emendato, modificando la copertura finanziaria, ora prevista in 139.000 euro per l'anno 2010 e in 200.000 euro annui a decorrere dal 2011, a valere sull'autorizzazione di spesa relativa all'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (articolo 3, comma 1, della legge 170 del 1997). È stato recepito in questo modo il parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla 5a Commissione del Senato nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.35.

5-02595 Tempestini: Sulle iniziative per il disarmo nucleare del territorio europeo.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando il carattere evocativo della questione trattata rispetto a tematiche affini molto avvertite dalla società civile. Rileva che la risposta illustrata dal sottosegretario Scotti esprime in termini assai ampi i principi di fondo cui si attiene il Governo rinviando ad una sede futura una più specifica presa di posizione. Ritiene che tale linea sia condivisibile in considerazione della natura dirimente, rispetto al tema del disarmo nucleare in Europa, della prossima pubblicazione del nuovo concetto strategico degli Stati Uniti. Considera che, in vista degli imminenti cruciali appuntamenti internazionali sui temi della non proliferazione, l'attuale posizione del Governo italiano sia correttamente attestata sul mantenimento dell'equilibrio tra riduzione progressiva delle armi nucleari e dissuasione. Nel precisare che non è in discussione il nostro ruolo all'interno dell'Alleanza Atlantica, ritiene che i Paesi promotori dell'iniziativa dedotta nell'interrogazione in titolo, finalizzata alla riduzione delle armi strategiche nell'ambito di un'intesa bilanciata, abbiano compiuto un passo significativo, su cui il Governo dovrà esprimersi, anche in

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considerazione della centralità della Germania in tale contesto. Richiamando le più recenti dichiarazioni del Cancelliere federale, signora Merkel, e del Ministro degli affari esteri tedesco, sulla materia, auspica che la riflessione sulle questioni toccate in questa sede prosegua e che vi siano occasioni per il Parlamento per interagire con il Governo italiano in considerazione dell'importanza del tema.

Franco NARDUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.