CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2010
293.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.45.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713, approvato dalla 11a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Amalia SCHIRRU (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sulla proposta di legge n. 2713, approvata in sede deliberante dalla 11a Commissione del Senato il 22 settembre scorso, che è diretta - come enunciato dall'articolo 1 - al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche» del Parlamento europeo, del 1o aprile 2004: sulla base di tale Dichiarazione i singoli Stati membri sono invitati a riconoscere e ad

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applicare i diritti delle persone sordocieche, tra i quali sono compresi il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea, il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari, il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona, il diritto alla formazione permanente, il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi o assistenti.
Osserva che dopo l'articolo 1, che si sofferma sulle finalità del provvedimento, l'articolo 2, al comma 1, definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile. Rileva che il comma 2 prevede disposizioni in materia di riconoscimento in forma unificata di indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile nonché altre eventuali prestazioni erogate dall'INPS, mentre il comma 3 prevede la riunificazione dei trattamenti già goduti alla data di entrata in vigore della legge. Fa notare poi che il successivo comma 4 prevede che ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
Sottolinea che l'articolo 3 detta disposizioni in ordine all'accertamento della sordocecità, prevedendo che esso sia effettuato con un'unica visita dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, stabilendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS: l'articolo, nel disciplinare le modalità di tale accertamento, prevede, tra l'altro, che esso venga espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile (comma 1); le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate (comma 5).
Segnala poi l'articolo 4, che disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche, con riferimento ai progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare la loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Sottolinea, inoltre, l'articolo 5, che prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
In conclusione, preso atto del contenuto delle disposizioni richiamate e considerato che si tratta di assicurare una tutela specifica nei confronti di soggetti affetti da una specifica forma di disabilità, nel rispetto di precise indicazioni comunitarie, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a giungere tempestivamente in Commissione per un imprevisto impedimento di carattere materiale, illustra il provvedimento in

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esame, osservando come sia necessario esprimere con assoluta urgenza il parere di competenza alle Commissioni riunite I e II, essendo il disegno di legge iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana. Fa presente, quindi, che finalità del provvedimento - composto da 11 articoli - è quella di approntare uno strumento straordinario che assicuri una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro per effetto delle nuove politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e, dall'altro, quella di consentire la più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al patrimonio dello Stato; l'istituzione di un nuovo organismo, l'»Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», che riassume in sé la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni, interviene ad assicurare l'unitarietà degli interventi e, soprattutto, a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al provvedimento definitivo di confisca.
Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala gli articoli 2, 4, 5 e 7.
Rileva innanzitutto che l'articolo 2, nell'identificare, quali organi dell'Agenzia, il direttore, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori, stabilisce, al comma 6 stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Segnala poi l'articolo 4, che rimette ad uno o più regolamenti ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - adottati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione - diversi aspetti connessi all'assetto strutturale dell'Agenzia, tra i quali anche l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento della stessa.
Osserva che l'articolo 5, comma 1, modificando gli articoli da 2-sexies a 2-duodecies della legge n. 575 del 1965, in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per quanto riguarda i compensi, fa venir meno - attraverso l'abrogazione dell'articolo 2-septies, comma 4, della citata legge n. 575 - il riconoscimento del trattamento previsto per il dirigente superiore nell'ipotesi di trasferimento fuori della residenza dell'amministratore. Attraverso la modifica dell'articolo 2-octies, comma 5, inoltre si pone un termine di 5 giorni entro il quale il tribunale su richiesta dell'Agenzia e sentito il giudice delegato dispone acconti sul compenso finale.
Segnala, infine, l'articolo 7, che, nel dettare una disciplina transitoria tesa ad assicurare l'immediata operatività dell'Agenzia, al comma 1 stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Di seguito, esso prescrive che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Osserva che, in seconda battuta, tale comma 1 dell'articolo 7 dispone che il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia. Ai sensi del successivo comma 2, una volta nominato il Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, sono trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le

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risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario. Rileva che si prevede, altresì, che l'Agenzia subentra, poi, nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, avvalendosi, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, di esperti e collaboratori esterni.

Antonino FOTI (PdL), relatore, nello scusarsi per il ritardo con cui è giunto nell'aula della Commissione, ritiene che - valutata con la massima attenzione la primaria necessità di assicurare una migliore efficacia all'attività di sequestro e confisca di beni sottratti alle associazioni mafiose, sia nella fase di amministrazione sia in quella della destinazione degli stessi e giudicate con favore le disposizioni più direttamente rientranti nella competenza della Commissione - vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte di tutti i gruppi. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi di esprimere più approfondite considerazioni sul testo nell'ambito delle Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 marzo 2010.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.
C. 2587 Stucchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V sul nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'emendamento approvato nella precedente seduta. Considerati, pertanto, gli orientamenti già emersi, in via informale, nel corso dell'esame del provvedimento, ai fini di una sollecita approvazione del progetto di legge in Commissione, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 2587, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.
C. 2875 Gnecchi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

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Silvano MOFFA, presidente, comunica che nell'ambito del Comitato ristretto, nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, a fronte dell'esigenza di verificare la possibile onerosità delle disposizioni da esso recate, si è convenuto sull'opportunità di richiedere al Governo una stima degli eventuali effetti finanziari. Per tale ragione, anche alla luce degli orientamenti emersi e delle questioni sollevate in quella sede dai rappresentanti dei gruppi, propongo - ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento - di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul progetto di legge in esame.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Silvano MOFFA, presidente, ricordato che - ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 - la relazione tecnica dovrà essere inviata alla Commissione entro trenta giorni dalla richiesta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che - in esito ai lavori del Comitato ristretto, terminati in data odierna - è stato elaborato un testo unificato dei progetti di legge in esame (vedi allegato), che ha assunto il seguente titolo: «Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori». Propone, pertanto, di adottare il predetto testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che - considerata anche la data di iscrizione del provvedimento in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea - occorre prevedere un termine piuttosto ravvicinato per la presentazione di eventuali proposte emendative. Propone pertanto che - conformemente a quanto convenuto nell'ambito del Comitato ristretto - il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato, testé adottato come testo base, sia fissato alle ore 18 di lunedì 8 marzo 2010.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.