CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2010
293.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo RAISI (PdL), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3/2010, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, si rende necessario per porre rimedio alle situazioni di criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle due isole maggiori del territorio nazionale, Sicilia e Sardegna. Sottolinea che l'emergenza permarrà per almeno un triennio, fino all'apprestamento e all'entrata in operatività di nuove infrastrutture che porranno una soluzione strutturale a tali situazioni di criticità. Difatti, per superare finalmente l'annoso problema della scarsa infrastrutturazione elettrica delle due isole maggiori sono state previste nei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale diverse infrastrutture a potenziamento dei collegamenti elettrici dalle due isole con il continente e a rinforzo delle linee elettriche di trasporto interne al territorio insulare. Questi potenziamenti e rinforzi, per molteplici ragioni, non sono stati ancora completati.
Ricorda che il Senato, oltre a modificare il testo, ha introdotto ulteriori disposizioni che allargano il campo di intervento del provvedimento rispetto al tema dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. La maggior parte di tali nuove disposizioni riguardano più in generale le opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale e agli impianti di energia elettrica, mentre un'altra concerne gli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici.
L'articolo 1, comma 1, istituisce un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica (in sostanza un nuovo servizio di interrompibilità) in Sardegna e in Sicilia, per il triennio 2010-2012, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole. Il nuovo servizio per la sicurezza garantisce la

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possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori secondo le istruzioni della società Terna Spa. L'istituzione del nuovo servizio si rende necessaria per le rilevate criticità del sistema di distribuzione elettrica della Sardegna e della Sicilia. Il comma 2 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle condizioni del nuovo servizio per la sicurezza. A tal fine l'Autorità, sulla base di specifici principi e criteri stabiliti dalla disposizione in esame, emana propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo che provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale. Il comma 3, come modificato dal Senato, dispone che in ogni sito di consumo il servizio di cui all'articolo in esame può essere prestato solamente per quote di potenza non impegnate in qualsiasi altro servizio remunerato diretto alla sicurezza del sistema elettrico ovvero in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento. Ai sensi del comma 3-bis, i soggetti che prestano il servizio di cui all'articolo in esame non possono inoltre avvalersi, per le stesse quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99 del 2009, limitatamente al periodo in cui i medesimi soggetti si avvalgono delle misure previste dall'articolo in esame e ferma restando la titolarità, in base alle procedure di cui allo stesso articolo 32, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Al riguardo, segnala che l'articolo 32, comma 6, della legge n. 99 del 2009 affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione di apposite misure volte a consentire, fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione.
L'articolo 2 reca disposizioni volte a modificare il processo di estensione della capacità di interconnessione con l'estero previsto all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009. Tali modifiche sono connesse con l'avvio del nuovo servizio per le isole maggiori, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, che implica un aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del prelievo dei clienti finali. Ai sensi del comma 1, il possibile incremento dell'interconnessione, determinato da Terna entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, non deve essere superiore a 500 MW. Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, Terna organizzi le procedure concorsuali (ai sensi dei commi 3, 4, e 5 del citato articolo 32 della legge n. 99 del 2009) concernenti gli interconnector che realizzano l'estensione della capacità di interconnessione di cui allo stesso comma 1, nonché quelle quote di interconnector oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate, anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori. Il comma 3 stabilisce l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2, ai quei soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete. In relazione a tale assegnazione prioritaria, Terna è chiamata a fissare i parametri in base a criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna stabilisce i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 5, della legge n. 99 del 2009. Il comma 3-bis dispone l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2 relative alle quote di interconnector oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori, ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna. Il comma 4 prevede che l'Autorità per l'energia

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elettrica e il gas adegui alle disposizioni del presente articolo le deliberazioni in materia.
L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasmissione di elettricità quale attività di preminente interesse nazionale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale (individuata dal DM 25 giugno 1999) già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativo. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, l'articolo 2-ter, introdotto dal Senato,dispone che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, vengano realizzati mediante la procedura semplificata prevista dall'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge n. 239 del 2003. Tali interventi dovranno, inoltre, rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche. L'obiettivo dell'articolo aggiuntivo, come confermato durante l'iter al Senato, è pertanto quello di assicurare un riclassamento di una serie di collegamenti tra il sistema elettrico italiano e i Paesi confinanti mediante una semplificazione delle relative procedure. In proposito, ricorda che i commi 4-sexies e seguenti dell'articolo 1-sexies, del decreto legge n. 239 del 2003 sono stati introdotti dall'articolo 27, comma 24, lettera d), della legge n. 99 del 2009, prevedendo una procedura semplificata nei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
L'articolo 2-quater, introdotto dal Senato, attraverso alcune modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, prevede che si possano realizzare mediante denuncia di inizio attività (cd. DIA) anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e delle relative varianti, ma nel rispetto di determinate condizioni.
L'articolo 2-quinquies dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei commissari stessi e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale. Lo stesso articolo dispone che i decreti di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi.
L'articolo 2-sexies dispone che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, spettano a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti prevista dallo stesso decreto, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 e abbiano inoltre provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.
L'articolo 3, infine, prevede che il decreto entra in vigore il 27 gennaio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Paolo FADDA (PD) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo che, in questa sede, avrebbe potuto fornire chiarimenti sull'ipotesi di presentare emendamenti governativi al testo in

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esame. Infatti, nel caso in cui il provvedimento fosse modificato, si dovrebbero accelerare i tempi di approvazione per consentire al Senato esaminare il nuovo testo. Dichiara quindi la piena disponibilità ad approvare il provvedimento il più rapidamente possibile senza procedere ad ulteriori modifiche del testo.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel dichiarare anch'egli la disponibilità del proprio gruppo ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, ritiene comunque che il testo presenti talune criticità che andrebbero esaminate con maggiore attenzione, con riferimento, in particolare, alle disposizioni recate dall'articolo 2-quinquies circa i poteri dei commissari straordinari.

Antonio MEREU (UdC) si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, sottolineando la necessità di approvare il provvedimento in tempi rapidi senza ulteriori modifiche.

Enzo RAISI, relatore, ritiene opportuno procedere ad una rapida approvazione del provvedimento senza ulteriori modificazioni, in considerazione del delicato equilibrio raggiunto nell'ambito dell'esame al Senato. Sottolinea, tuttavia, la necessità di conoscere la posizione del Governo in merito ad eventuali modifiche del testo in esame.

Andrea GIBELLI, presidente, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 13 della giornata di domani 5 marzo, assicura che la Commissione nella prossima settimana procederà speditamente all'approfondimento del testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.