CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
C. 2451 Governo e abbinate.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO, relatore, ricorda come la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner di identico contenuto, recante «Ratifica ed attuazione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi», come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito in sede referente.
Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi; essa è stata firmata nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica.

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La Convenzione impegna le Parti a collaborare in numerosi settori, nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina.
Per quanto riguarda i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, essi sono stati ratificati, integralmente o parzialmente, da tutti gli Stati che sono Parti della Convezione; gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera. Dal punto di vista delle competenze della Commissione attività produttive segnalo in particolare i protocolli relativi all'energia e al turismo.
Il Protocollo sulle foreste montane contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico.
Il Protocollo sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, atti a combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate.
Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che non prevede particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno in primis essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale.
Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.
Il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Sono pertanto previste misure ad ampio raggio, come l'estensione della coibentazione degli edifici e l'ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento; l'accrescimento di efficienza dei sistemi di distribuzione del calore e degli impianti di climatizzazione; controlli ravvicinati volti alla riduzione delle emissioni dannose degli impianti termici; il ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; l'abbandono progressivo del sistema della forfettizzazione nel calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda; la progettazione secondo nuovi schemi di edifici che possano servirsi di tecnologie a basso consumo energetico; la promozione e l'attuazione di piani energetici a livello comunale e locale. La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e, in zona alpina, anzitutto agli impianti idroelettrici, i quali devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna. Per quanto riguarda l'energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili, e in caso di sostituzione di impianti si deve tendere a passare alle energie rinnovabili. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale.
Per quanto riguarda l'energia nucleare le parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relativi ad impianti che potrebbero avere effetti nel territorio alpino allo scopo di garantire la tutela della salute dell'uomo e del patrimonio faunistico e vegetazionale. In sostanza obiettivo della Convenzione è di

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ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.
Il Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio intende stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.
Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
La difesa della specificità e della tipicità dei prodotti è considerato come un elemento atto a creare condizioni di commercializzazione favorevoli ai prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento di montagna anche sui mercati internazionali, con l'impatto favorevole prevedibile per la creazione di marchi di denominazione di origine o di garanzia della qualità.
Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. L'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali è mirata alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, cioè adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio alpino, saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta turistica. Le Parti favoriscono a tal fine lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo dell'offerta. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette. Al fine di attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, le Parti contraenti si impegnano a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.
Oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, al fine di creare nuovi posti di lavoro.
Nel testo originario del disegno di legge era compreso, tra i protocolli di cui si autorizza la ratifica, anche il Protocollo sui trasporti, il quale è stato però espunto dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento soppressivo da parte della Commissione Affari esteri. Ricordo comunque come il Protocollo, la cui messa a punto è stata molto difficoltosa, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, miri a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino, con particolare rilievo allo sviluppo del trasporto intermodale.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2451, esso consta di tre articoli. L'articolo 1 autorizza,

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ai commi 1 e 2, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. In tale contesto la Commissione Affari esteri, come già segnalato, nel corso dell'esame in sede referente ha soppresso il riferimento al Protocollo sui trasporti, il quale pertanto non sarebbe ratificato dall'Italia. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 403 del 1999, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la Conferenza Unificata. L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 e abbinate.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI, relatore ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla VII Commissione sul testo unificato, approvato dal Comitato ristretto all'unanimità, della proposta di legge n. 136 ed abbinate recante «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo».
Il testo unificato, adottato come testo base dalla commissione di merito, che si compone di 28 articoli, suddivisi in quattro capi, reca la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono l'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale fra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni.
L'intervento legislativo è, dunque, motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.
Per quanto riguarda le disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione segnala in particolare gli articoli 8, comma 1, in materia di riorganizzazione dello spettacolo dal vivo, l'articolo 15 recante norme di agevolazione e interventi in materia fiscale, 19 recante la disciplina dell'attività di procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale, l'articolo 26, comma 3, recante la definizione dell'attività di danza e infine l'articolo 27, commi 3 e 4 in materia di circhi e spettacolo viaggiante
In particolare l'articolo 8, comma 1 favorisce, al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità; sono altresì incentivate, anche con agevolazioni tributarie, fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo.
L'articolo 15, recante norme di agevolazione e interventi in materia fiscale,

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dispone che in deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo siano assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per tale settore. In particolare si prevede che l'intervento dello Stato sia attuato attraverso: l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo; i crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore nello svolgimento della propria attività che risulti rivolta al il sostegno di nuovi autori, nuovi interpreti, nuovi musicisti, nuovi cantanti e nuovi ballerini; la deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro; la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali; la defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani, con lo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato e di favorire la crescita delle produzioni emergenti.
L'articolo 19, recante la disciplina relativa al procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale, stabilisce che sia qualificato procuratore la persona fisica alla quale è stata concessa licenza rilasciata dalle autorità competenti e che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica; tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.
Il procuratore cura gli interessi dell'artista, che gli conferisce procura al fine di promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista professionista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività; prestare opera di consulenza in favore dell'artista professionista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto; provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica; assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto di prestazione artistica.
L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale ed in un ruolo regionale istituiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le modalità ed i requisiti per l'iscrizione e le fattispecie di decadenza, nonché la composizione degli organi preposti alla gestione dei ruoli regionali i cui iscritti confluiscono nel registro nazionale. Sono, infine assimilati alla figura di procuratore degli artisti professionisti, gli operatori professionali, definiti organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano ed allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore.
L'articolo 26, comma 3 che disciplina l'attività della danza, stabilisce in particolare che l'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, sia riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.
Infine l'articolo 27, comma 3 che disciplina le attività circensi, lo spettacolo viaggiante e gli artisti di strada prevede che la Repubblica sostenga lo sviluppo e la

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qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.
Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritiene essenziale che gli organismi dello spettacolo dal vivo siano equiparati alle piccole e medie imprese, ai fini dell'applicazione delle norme di agevolazione in materia fiscale, evidenziando come, a suo parere, la formulazione dell'articolo 15 del provvedimento debba essere resa più incisiva al riguardo.

Andrea LULLI (PD) ritiene che all'articolo 15, comma 1, debbano essere soppresse le parole «In deroga alla normativa vigente», al fine di realizzare un'assimilazione piena degli organismi in questione alle piccole e medie imprese. La formulazione dell'articolo 15, inoltre, a suo giudizio appare eccessivamente dettagliata.

Ludovico VICO (PD) ritiene necessario approfondire la problematica relativa all'assimilazione degli organismi dello spettacolo dal vivo alle piccole e medie imprese, migliorando eventualmente la formulazione dell'articolo 15.

Laura FRONER (PD) lamenta il mancato abbinamento della sua proposta di legge n. 1080, recante disposizioni per la tutela, promozione e riconoscimento dell'attività degli artisti di strada.

Andrea GIBELLI, presidente, rileva che la questione posta dall'onorevole Froner avrebbe dovuto essere sollevata presso la Commissione di merito. Sulla formulazione dell'articolo 15, invece, potranno essere compiuti ulteriori approfondimenti, dei quali il relatore potrà eventualmente tenere conto nella sua proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.