CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 13.

Parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge C. 3209, recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.»
C. 3209 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

Pag. 48

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la Commissione è convocata ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera, sul disegno di legge n. 3209, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, indicato quale provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 e nella risoluzione approvata al riguardo il 29 luglio 2009. Tale indicazione è stata quindi confermata dalla Nota di aggiornamento presentata il 22 settembre 2009.
In proposito, segnala che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Ricorda come i limiti di contenuto e la prescritta conformità alle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare previsti per i disegni di legge collegati siano volti a consentire che tali provvedimenti siano esaminati in modo approfondito ma in tempi relativamente brevi dalle competenti commissioni di settore.
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, segnala che con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge n. 196 del 2009 dispone che ciascuno dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, rechi disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorra al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Fa presente che il disegno di legge in esame si compone di trenta articoli, raccolti in tre titoli rispettivamente riferiti a disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese, a disposizioni in materia di pubblico impiego e alla delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, segnala come la relazione tecnica attesti che il disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e evidenzi, inoltre, che alcuni articoli del provvedimento, e segnatamente l'articolo 4, in materia di conservazione delle cartelle cliniche, l'articolo 8, in materia di semplificazione per i lavoratori dello spettacolo, l'articolo 12, recante disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, e l'articolo 18, in materia di pagella elettronica e università digitale, sono, al contrario, suscettibili di determinare risparmi. Più in generale, ricorda come tutti concordino nel ritenere che la riforma della Pubblica Amministrazione costituisca un'assoluta priorità al fine di accrescere la competitività dell'economia nazionale. Sotto tale aspetto rileva che il provvedimento, con una serie di disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio orientate alla semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini, appare idoneo ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni e avrà ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini e sull'attività delle imprese, concorrendo al conseguimento degli obiettivi programmatici.
Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno

Pag. 49

di legge in esame incidono essenzialmente sulla disciplina delle pubbliche amministrazioni e recano interventi di semplificazione normativa di competenza, in massima parte, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa. A tale disciplina può, a suo avviso, altresì ricondursi l'articolo 19, che interviene sulla disciplina delle spese di giustizia, semplificando ed agevolando la riscossione dei crediti vantati dall'amministrazione giudiziaria.
Con riferimento alla corrispondenza tra le disposizioni del disegno di legge e quanto indicato nella risoluzione che ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013, rileva innanzitutto che la risoluzione non faceva riferimento, diversamente dal disegno di legge, ad una codificazione in materia di pubblica amministrazione. Al riguardo, osserva, tuttavia, che l'operazione di codificazione può considerarsi accessoria all'adozione dei decreti legislativi relativi alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, che configurano una riforma di ampia portata, in relazione alla quale si pone l'esigenza di un coordinamento con la normativa vigente, che può opportunamente realizzarsi con la redazione di un codice.
Rileva, altresì, che talune disposizioni del disegno di legge non appaiono pienamente riconducibili ai temi indicati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, non riferendosi a problematiche di carattere generale delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, segnala che l'articolo 14 intende consentire all'Istituto diplomatico di svolgere attività formative la cui partecipazione sia aperta a soggetti, anche stranieri, estranei alla pubblica amministrazione. Al riguardo, segnala che si tratta di disposizioni attinenti al funzionamento di un settore dell'amministrazione che non recano semplificazioni di adempimenti. Rileva, peraltro, che le disposizioni dell'articolo 14 sono anche contenute nell'articolo 52, commi da 2 a 5, del disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449-B), attualmente all'esame in sede referente della Commissione politiche dell'unione europea della Camera dei deputati. Osserva, inoltre, che le disposizioni contenute nel titolo secondo del provvedimento, accanto a disposizioni funzionali ad una riforma complessiva dell'amministrazione, recano interventi in materia di pubblico impiego che non appaiono attinenti in via diretta ai contenuti indicati nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. In particolare, segnala che l'articolo 25 reca disposizioni in materia di ordinamento della carriera diplomatica, mentre l'articolo 27 reca disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri. Anche in relazione all'articolo 25 e al comma 2 dell'articolo 27, rileva che le relative disposizioni sono contenute anche nell'articolo 52 del disegno di legge comunitaria 2009, ora all'esame della Camera (A.C. 2449-B), rispettivamente alle lettere, a), b), c), d), e), f) e h) e alla lettera g) del comma 1.
Segnala, infine, che le disposizioni dell'articolo 20, in materia di semplificazione degli oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che appaiono riconducibili al contenuto proprio del provvedimento, sono sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'articolo 22 del più volte ricordato disegno di legge comunitaria 2009.
Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione" (A.C. 3209);
preso atto delle indicazioni contenute nella risoluzione con la quale la Camera

Pag. 50

ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 in ordine ai provvedimenti da ritenere collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2010;
rilevato che l'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prevede che i provvedimenti collegati debbano recare disposizioni omogenee per materia e che successivamente l'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha specificato che i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
considerato che le disposizioni del disegno di legge, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono riferibili alla disciplina delle pubbliche amministrazioni e ad interventi di semplificazione normativa e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;
osservato che le disposizioni del provvedimento, pur presentando in molti casi carattere ordinamentale e organizzatorio, appaiono orientate alla semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini e all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni, con ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini e sull'attività delle imprese, e, pertanto, sono suscettibili concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici;
considerato che le disposizioni del disegno di legge sono in massima parte riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, che ha indicato tra i provvedimenti collegati il disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche;

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3209, recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione":
a) sia essenzialmente riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013, che ha indicato tra i provvedimenti collegati il disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, con l'eccezione delle seguenti disposizioni:
1. l'articolo 14, il quale intende consentire all'Istituto diplomatico di svolgere attività formative la cui partecipazione sia aperta a soggetti, anche stranieri, estranei alla pubblica amministrazione;
2. l'articolo 25, il quale reca disposizioni in materia di ordinamento della carriera diplomatica;
3. l'articolo 27, il quale reca disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

Pag. 51

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge, che prevede la conversione del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, ricordando che il decreto-legge reca, inoltre, disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa. Al riguardo, segnala che il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato e che in quella sede il Governo ha integrato la relazione tecnica con una nota trasmessa alla Commissione bilancio riferita ad alcune parti del testo modificate.
Per quanto attiene alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che i commi 15-bis e 17 dell'articolo 5 autorizzano fino al 30 giugno 2010, la spesa di 2.679.906 euro per la partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante il parziale definanziamento della spesa autorizzata per sopperire alle esigenze di prima necessità delle popolazioni locali in Afghanistan. Al riguardo, osserva che l'autorizzazione di spesa di cui si dispone la riduzione è finalizzata a finanziare, secondo quanto specificato in norma, «esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali» e che la spesa definanziata è, altresì, autorizzata «per interventi urgenti disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti». Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca indicazioni sulle spese che si intendevano finanziare anche al fine di accertare che la riduzione disposta non pregiudichi il conseguimento delle finalità perseguite.
Con riferimento all'articolo 9, comma 2-bis, in materia di formazione del personale delle Forze armate, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione circa l'effettiva portata innovativa della disposizione in esame al fine di escludere effetti onerosi non previsti a legislazione vigente. A suo avviso, non è infatti chiaro se la norma sia finalizzata ad imporre alla Amministrazione della difesa la perpetuazione dei rapporti di lavoro in essere. Rileva in particolare che dall'esame del testo le novità sembrerebbero essere riferibili al fatto che l'utilizzo di docenti non militari sembrerebbe essere configurato come un obbligo e non come una facoltà, al fatto che le convenzioni annuali dovrebbero necessariamente essere stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, non menzionati dalle norme oggi in vigore e al fatto che le norme escludono esplicitamente che l'utilizzo di tale personale docente possa

Pag. 52

comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Ritiene, infatti, che non sussistano ulteriori elementi di novità dal momento che, in base alla legislazione vigente all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti individuati con legge si può, già, provvedere mediante convenzioni annuali anche incaricando personale estraneo all'Amministrazione dello Stato. Sui predetti aspetti, segnala pertanto la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche tenuto conto che la disposizione riproduce il contenuto dell'emendamento Cicu 9.54 presentato durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, sul quale la Commissione bilancio, con il parere conforme del Governo, ha espresso parere contrario nella seduta del 9 febbraio 2010, in quanto non risultava dimostrata l'invarianza della spesa.
Nel confermare le riserve già espresse sulla copertura finanziaria del provvedimento, che peraltro non è stata modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che l'emendamento Tempestini 5.1 è volto a reintegrare, nella misura di 2.679.906 euro per l'anno 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 17, relativa al finanziamento delle esigenze di prima necessità per l'Afghanistan. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se tale Fondo rechi le necessarie disponibilità. Rileva che l'emendamento Recchia 9.1 non sembra, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti rispetto ai commi 15-bis e 17 dell'articolo 5, osserva che tali disposizioni non presentano profili problematici sotto il profilo finanziario, in quanto le modifiche introdotte al Senato garantiscono comunque la copertura finanziaria delle spese autorizzate per sopperire alle esigenze di prima necessità delle popolazioni locali in Afghanistan. Per quanto attiene, invece, al comma 2-bis dell'articolo 9, osserva che la disposizione non determina una immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di nuovi soggetti, ma si limita a prorogare la possibilità di avvalersi nella formazione del personale delle Forze armate di docenti non militari e, pertanto, ritiene che sia possibile fare rinvio in questo caso a risorse già esistenti nel bilancio dello Stato. Per quanto attiene alle proposte emendative, esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento Tempestini 5.1, che prevede una modalità di copertura finanziaria che giudica inidonea, mentre non ha osservazioni da formulare con riferimento all'emendamento Recchia 9.1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3097-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa e gli emendamenti 5.1 e 9.1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che il testo reca, anche dopo le modifiche apportate dal Senato della Repubblica, tra le modalità di copertura utilizzate anche la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative alle missioni di spesa di diversi Ministeri, e che tale modalità di copertura, come già evidenziato durante l'esame in prima lettura, seppure più volte utilizzata negli ultimi anni, non è stata inclusa tra le

Pag. 53

modalità di copertura dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e non dovrebbe venire ulteriormente adottata;
rilevato che l'articolo 9, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nonostante preveda quale modalità di copertura l'utilizzo di risorse iscritte a bilancio, in modo non pienamente conforme a quelle previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in considerazione dell'esiguità degli oneri derivanti dallo stesso e dell'opportunità di non procedere ad ulteriori modifiche al testo, che renderebbero necessaria un'altra lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, può essere valutato favorevolmente;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 9.1.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.
C. 3082 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che reca la ratifica e l'esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana, concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center « (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che la relazione illustrativa afferma che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che, pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica. Riguardo all'apertura di un centro di promozione commerciale italiano in una città indonesiana, la relazione specifica che si tratta di un'ipotesi meramente eventuale, poiché tale attività è già svolta a Jakarta da un ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero e che l'eventuale apertura del suddetto centro avverrà eventualmente mediante l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo.
In proposito, pur non rilevando rilevanti profili problematici nel testo del Memorandum d'Intesa, giudica opportuno che il Governo confermi che gli adempimenti connessi alle disposizioni dell'articolo 5 in materia di assistenza per l'ottenimento dei visti, a quelle dell'articolo 6 alla prevenzione di abusi commessi a seguito dell'Accordo e a quelle dell'articolo 7 in materia di soluzione delle controversie possono essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Su un piano più generale, osserva che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati sollevati dubbi in ordine all'opportunità dell'apertura di un centro per la promozione del commercio indonesiano in Italia in assenza della contestuale apertura di un analogo centro

Pag. 54

di promozione del commercio italiano in Indonesia. In proposito, nel segnalare che già si riscontra una significativa presenza italiana in Indonesia, in quanto a Jakarta opera un ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero, osserva che il Memorandum d'Intesa del quale si prevede la ratifica e l'esecuzione rientra nel quadro di un più ampio disegno di rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Indonesia, che ha portato, tra l'altro, quest'ultimo Paese a supportare la candidatura di Milano per l'esposizione universale del 2015.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS conferma che le amministrazioni competenti possono provvedere agli adempimenti connessi alle disposizioni dell'articolo 5, 6 e 7 del Memorandum d'Intesa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio "Indonesian Trade Promotion Center" (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008 (C. 3082);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in una città indonesiana diversa da Jakarta verrà disposta con apposito provvedimento legislativo che provvederà anche alla copertura finanziaria degli eventuali oneri;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.
C. 2955.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, al fine di superare le criticità emerse con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che potrebbe ipotizzarsi una nuova formulazione della clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2, ridimensionando gli oneri ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013 e prevedendo che la copertura sia assicurata attraverso una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS ritiene che la modifica alla copertura finanziaria del provvedimento proposta dal relatore non possa essere condivisa, rilevando come l'attuale situazione economica imponga particolare attenzione nell'individuazione della copertura finanziaria dei progetti di legge.

Remigio CERONI (PdL), relatore, pur comprendendo le considerazioni del vice ministro Vegas, ritiene che non si possa precludere ai parlamentari la possibilità di individuare interventi di carattere infrastrutturale meritevoli di finanziamenti pubblici. In proposito, richiama le considerazioni già formulate in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sui redditi devoluta alla diretta gestione statale, sottolineando l'esigenza che la scelta in ordine alle opere da

Pag. 55

finanziare sia effettuata dal Parlamento e non in sedi amministrative, che spesso non assicurano la necessaria trasparenza. Pertanto, giudica necessario ed urgente un intervento legislativo di riforma della disciplina della ripartizione della quota dell'otto per mille spettante allo Stato, auspicandone la condivisione da tutte le parti politiche, in quanto solo con una profonda riforma della normativa vigente, che allo stato lascia spazi troppo vasti alla discrezionalità delle amministrazioni competenti, potrà evitarsi il proliferare di microinterventi di spesa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che, anche alla luce di quanto evidenziato dal relatore, il Governo valuterà con la dovuta attenzione le eventuali proposte legislative volte a rivedere la disciplina vigente in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sui redditi devoluta alla diretta gestione statale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritenendo meritevoli di approfondimenti le indicazioni emerse nel corso della discussione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2010.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, ricorda che, nella seduta del 25 febbraio 2010, il sottosegretario Casero si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, richiamando i chiarimenti già forniti nelle note depositate dal sottosegretario Casero, con riferimento all'articolo 12, comma 3, rileva che sanzioni costituiscono un'entrata meramente eventuale per la finanza pubblica, ancorché l'abrogazione delle norme concernenti le sanzioni in materia di commercializzazione delle uova potrebbe in astratto essere suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.
Per quanto attiene all'articolo 13, esprime una valutazione contraria sull'inserimento del criterio di delega che prevede iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria tra il pubblico, in quanto tale criterio è suscettibile di comportare nuovi oneri non quantificati e non coperti, ritenendo che le amministrazioni competenti debbano verificare se tali iniziative possano essere realizzate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 16, concernenti la revisione del regime autorizzatorio per l'attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, in luogo dell'erronea previsione contenuta nel testo precedente, che stabiliva lo svolgimento di detta attività in regime di concessione, evidenzia che la modifica in parola non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minori entrate, in quanto la fattispecie concessoria, non esistendo come norma vigente, non ha costituito fondamento di un'entrata per l'Erario. Non concorda, comunque, con l'osservazione riferita all'opzionalità della disposizione in esame e, quindi, alla conseguente rinuncia alle eventuali entrate da canoni di concessione, poiché la modifica risulta necessitata dalla fonte normativa comunitaria, e, in particolare, dall'articolo 6, della direttiva 2009/31/CE, come chiaramente precisato, tra l'altro, anche dalla relazione predisposta dall'Amministrazione sull'emendamento. Per quanto concerne, poi, gli elementi

Pag. 56

richiesti con riferimento alle modalità di informazione al, pubblico relativamente ai dati ambientali, si fa presente che tale attività di informazione non risulta innovativa, essendo già disciplinata dal decreto legislativo n. 195 del 2005, di recepimento della direttiva 2003/4/CE. Infine, conferma che gli adempimenti previsti in capo al Comitato nazionale di cui al comma 2, lettera a), non risultano onerosi, anche alla luce del sistema di tariffe previste dal decreto legislativo n. 216 del 2006, per il finanziamento delle attività del Comitato, che, in sede di esercizio della delega, verrà opportunamente esteso anche alla funzione di supporto indicata dalla disposizione in parola.
Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 17, osserva che il testo del disegno di legge comunitaria è stato positivamente verificato dalla Ragioneria generale dello Stato nel presupposto che gli adempimenti a carico dei soggetti pubblici, in relazione alla realizzazione del mercato interno dell'energia e del gas naturale, venissero svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto attiene, poi, all'articolo 22, comma 2, lettera d), dovrebbero, a suo avviso, espungersi le parole da: «all'articolo 11, comma 2», fino alle parole «comma 1, lettera a)», in quanto tale modifica risulta indispensabile, al fine di rendere la previsione normativa maggiormente aderente al principio stabilito dal comma 1, dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che pone a carico di tutti i produttori il finanziamento delle operazioni relative ai rifiuti di apparecchiature, nonché l'obbligo, per gli stessi soggetti, di prestare adeguata garanzia finanziaria, al fine di assicurare l'effettiva esecuzione del predetto sistema di finanziamento.
Con riferimento alle assicurazioni richieste con riferimento all'articolo 24, relativo all'attuazione della direttiva in materia di sistemi di pagamento, all'articolo 28, in materia di classificazione delle carcasse suine, all'articolo 48, in materia di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale, e all'articolo 51, recante disposizioni in materia di rating del credito. confermare che all'attuazione delle disposizioni richiamate si dovrà fare fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rinviando ai chiarimenti forniti dalle amministrazioni interessate per le assicurazioni richieste circa la possibilità di svolgere le funzioni previste nei citati articoli con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene all'articolo 29, esprime il proprio parere contrario in ordine al criterio di delega di cui, alla lettera h), in quanto la previsione di interventi di sostegno all'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, rispetto ai quali la clausola di invarianza finanziaria prevista per l'esercizio della delega stessa non risulta idonea.
Con riferimento all'articolo 31 ritiene, invece, che la clausola finanziaria prevista al comma 9 assicuri adeguata copertura finanziaria, mentre con riferimento all'articolo 40, ritiene necessaria una modifica delle lettere d) ed e) del comma 2, volta a confermare che l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) deve conservare la configurazione di ente pubblico non economico» e a precisare che la struttura di cui alla lettera e) impieghi il personale assegnato all'ENAC a legislazione vigente». In ogni caso, fa presente che la norma potrebbe essere riformulata in modo da assicurare che le nuove funzioni attribuite all'Ente siano coerenti con il modello istituzionale corrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il detto Ente, ed in particolare con le funzioni del Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti in materia di vigilanza e indirizzo del settore aeronautico civile, le quali dovrebbero essere raccordate in un quadro armonico con le complessive funzioni, anche istruttorie, esercitate da ENAC sugli investimenti ed in materia tariffaria.
Con riferimento all'articolo 46, relativamente ai chiarimenti richiesti in ordine ad un possibile impatto amministrativo o finanziario, derivante dall'applicazione dei

Pag. 57

criteri di delega di cui alle lettere c), d) ed h), del comma 2, fa presente che tali attività non sono da considerare ulteriori, rispetto a quelle istituzionalmente attribuite all'Amministrazione di settore. Ritiene, pertanto, l'attuazione dei suddetti criteri di delega dovrà intervenire con le complessive risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola d'invarianza di spesa prevista dal comma 1, della norma in esame. Fa, comunque, presente che tali attività, ivi inclusa la regolamentazione del registro degli operatori di cui alla lettera d), del comma 2, andranno sottoposte a tariffa, sulla base del costo effettivo del servizio, in sede di esercizio della delega, a norma dell'articolo 4, del disegno di legge in esame, che pone a carico degli operatori i costi delle attività espletate dagli uffici pubblici, necessarie per la loro presenza sul mercato.
In ordine all'articolo 49, fa presente che, ai fini di una maggiore chiarezza in sede di applicazione, la disposizione andrebbe riformulata al fine di chiarire che sono, comunque, a carico degli operatori, per le navi che si trovano in acque internazionali, gli oneri relativi al riconoscimento delle stesse e alle successive verifiche ispettive e che le relative tariffe sono determinate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Inoltre, nel condividere le preoccupazioni manifestate circa possibili effetti finanziari negativi derivanti dal comma 5, che introduce il comma 3-bis nell'articolo 1. del decreto legislativo n. 194 del 2008, richiede la soppressione di tale ultima disposizione, che determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura.
Per quanto riguarda l'articolo 52, comma 1, nel rilevare che la lettera h) che introduce la possibilità per i funzionari con il grado di Ministro plenipotenziario di svolgere funzioni all'estero anche di Capo di consolato generale, conferma che tale indennità di servizio all'estero, ai sensi degli articoli 170 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è commisurata per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero e commisurata al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio. Osserva, in proposito, che la nota inserita in calce alla Tabella 1 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ribadisce che, indipendentemente dalla qualifica rivestita di Ministro plenipotenziario, l'indennità base spettante per il posto-funzione di Capo di consolato generale resta quella indicata nella Tabella A di cui all'articolo 171 del medesimo decreto. Con riferimento all'articolo 52, comma 2, chiarisce che la riassegnazione di somme pervenute all'entrata viene effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999. Al riguardo, fa presente che tutte le somme versate all'entrata possono essere riassegnate nel medesimo anno ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999, ad eccezione di quanto pervenuto nell'ultimo bimestre che potrà essere riassegnato nell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del menzionato decreto. Ritiene, pertanto, che, complessivamente, non dovrebbero scaturire effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, presenta una proposta di relazione (vedi allegato 1).

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che la proposta di relazione formulata dal relatore prevede la soppressione di disposizioni che, a suo avviso, non determinano necessariamente maggiori oneri per la finanza pubblica, segnalando in particolare che le disposizioni dell'articolo 13 in materia di educazione finanziaria, le quali affrontano un tema di particolare importanza nell'attuale congiuntura, potrebbero non essere espunte dal testo precisando

Pag. 58

che le iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente, non giudica onerose le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, lettera h) e dell'articolo 49, comma 5, che si limita a confermare la corrente interpretazione amministrativa della disciplina vigente in materia di finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, formula una nuova proposta di relazione (vedi allegato 2), che, al fine di tenere conto delle osservazioni del collega Vannucci, prevede una modifica del criterio di delega introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge, precisando che le iniziative formative dovranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La Commissione approva la proposta di relazione, come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.